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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 145 /2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro BIGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 (PEC: unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti EO Email_1
GUERRIERI, (PEC: e EO BUDELLI (PEC: Email_2
e presso i medesimi elettivamente domiciliati in Via Bonazzi, n. Email_3 35, 06123 Perugia
APPELLANTE contro unipersonale (C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale procuratrice a socio unico giusta Controparte_2 procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Persona_1 Racc. N. 41583), in persona del procuratore speciale del Dott. , giusta procura CP_3 autenticata dal Notaio del 21 ottobre 2022, Repertorio N. 5488 - Raccolta N. 4129, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto Difensore in Perugia, Piazza Alfani n. 4 (PEC: , giusta Email_4 procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Mutuo – Impugnazione sentenza Tribunale Perugia n. 236/2023 del 6.2.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna la sentenza in oggetto che ha rigettato la domanda di accertamento Parte_1
dell'applicazione da parte dell'allora di interessi usurari nel contratto di mutuo dedotto, la nullità della Pt_2
relativa clausola ex art. 1815, II , c.c. con condanna della alla restituzione della somma di €. 2.822,27 e CP_4
rideterminazione delle reciproche poste dare avere tra le parti, di accertamento che “gli attori non debbano più
pagare nulla alla società convenuta”; in via subordinata, l'accertamento dell'entità del credito effettivo con compensazione e in ogni caso l'accertamento della illegittimità della segnalazione in CR con ordine alla Società
convenuta di rettificare o eliminare detta segnalazione e condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro
2.822,27.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta non usurarietà del tasso di interesse, evidenziando che in base alla perizia del rag. il tasso di interesse (comprensivo della maggiorazione di mora e delle spese Pt_3
previste contrattualmente) applicato in concreto dalla era pari al 13,710% e, dunque, lo stesso era CP_4
superiore al tasso soglia previsto dalla legge (pari a 7,910 per il periodo di riferimento e per la relativa categoria)
nella misura del 5,800% .
Il motivo è manifestamente infondato.
La perizia di parte, alla quale l'appellante integralmente si richiama per l'esplicazione del motivo di impugnazione, effettua ai fini del computo dell'interesse corrispettivo la sommatoria di tutti i tassi previsti in contratto, corrispettivi, di mora e di estinzione anticipata, con una operazione matematica del tutto erronea e ampiamente criticata dal Giudice di prime cure in sentenza. Quindi, la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe saputo rilevare le eccepite ragioni di nullità rispetto alla usurarietà delle pattuizioni del contratto di mutuo e che il calcolo oggetto della perizia di parte è ben più complesso di quello meramente inteso dal Giudice
di Prime Cure, senza però esplicitare quale sarebbe il diverso ragionamento a sostegno della invocata usura e richiamando semplicemente gli stessi argomenti sviluppati in citazione e il metodo di calcolo dell'interesse utilizzato dal CTP, appare inammissibile, oltre che manifestamente infondata. Il motivo non tiene conto, già
solo, della erroneità della determinazione del tasso contrattuale sommando tutti i tassi previsti in contratto, della pagina 2 di 4 erroneità comunque della sommatoria del tasso di estinzione anticipata, della necessità -quanto al tasso di mora -
di tener conto dei criteri indicati da Cass. Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597 richiamati dal Giudice di prime cure.
Sotto il profilo della usura soggettiva, poi, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che manca l'allegazione e la dimostrazione di una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà
economica del soggetto passivo, senza che l'appellante abbia svolto specifiche censure sul punto, anche con questo motivo limitandosi a ripetere le argomentazioni svolte in primo grado a fronte di una chiara motivazione posta a sostegno del rigetto dell'eccezione.
In difetto di prova di applicazione di interessi usurari, resta assorbito il motivo relativo alla illecita segnalazione in Centrale rischi e del conseguente risarcimento del danno.
Il motivo relativo alla omessa valutazione della eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, affrontato dal Giudice, ad avviso dell'appellante, sotto il profilo (ultra petita) della liceità
dell'ammortamento c.d. alla francese, è inammissibile in quanto la parte non ha interesse a dolersi,
esclusivamente, della eventuale ultrapetizione, allorché dall'eventuale fondatezza del motivo non derivi comunque alla parte alcun effetto favorevole. Si è trattato, del resto, di verifica officiosa di validità delle clausole contrattuali, che avrebbero potuto in ipotesi essere affette da nullità.
Quanto al capo di condanna alle spese, censurato perché l'importo appare all'appellante sproporzionato rispetto al valore della causa, si osserva che IL Giudice ha applicato i valori medi di tariffa, e che l'appellante valuta la sproporzione con riferimento al valore della controversia, ma non contesta l'applicazione di detti valori medi di tariffa, che peraltro appaiono congrui tenuto conto che, pur a fronte di un valore della controversia prossimo al limite inferiore della fascia di valore, l'atto di citazione si articolava su plurime questioni ed eccezioni, tutte ritenute infondate e che la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 3 di 4 -rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio,
che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva
come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 145 /2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro BIGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 (PEC: unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti EO Email_1
GUERRIERI, (PEC: e EO BUDELLI (PEC: Email_2
e presso i medesimi elettivamente domiciliati in Via Bonazzi, n. Email_3 35, 06123 Perugia
APPELLANTE contro unipersonale (C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale procuratrice a socio unico giusta Controparte_2 procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Persona_1 Racc. N. 41583), in persona del procuratore speciale del Dott. , giusta procura CP_3 autenticata dal Notaio del 21 ottobre 2022, Repertorio N. 5488 - Raccolta N. 4129, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto Difensore in Perugia, Piazza Alfani n. 4 (PEC: , giusta Email_4 procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Mutuo – Impugnazione sentenza Tribunale Perugia n. 236/2023 del 6.2.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna la sentenza in oggetto che ha rigettato la domanda di accertamento Parte_1
dell'applicazione da parte dell'allora di interessi usurari nel contratto di mutuo dedotto, la nullità della Pt_2
relativa clausola ex art. 1815, II , c.c. con condanna della alla restituzione della somma di €. 2.822,27 e CP_4
rideterminazione delle reciproche poste dare avere tra le parti, di accertamento che “gli attori non debbano più
pagare nulla alla società convenuta”; in via subordinata, l'accertamento dell'entità del credito effettivo con compensazione e in ogni caso l'accertamento della illegittimità della segnalazione in CR con ordine alla Società
convenuta di rettificare o eliminare detta segnalazione e condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro
2.822,27.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta non usurarietà del tasso di interesse, evidenziando che in base alla perizia del rag. il tasso di interesse (comprensivo della maggiorazione di mora e delle spese Pt_3
previste contrattualmente) applicato in concreto dalla era pari al 13,710% e, dunque, lo stesso era CP_4
superiore al tasso soglia previsto dalla legge (pari a 7,910 per il periodo di riferimento e per la relativa categoria)
nella misura del 5,800% .
Il motivo è manifestamente infondato.
La perizia di parte, alla quale l'appellante integralmente si richiama per l'esplicazione del motivo di impugnazione, effettua ai fini del computo dell'interesse corrispettivo la sommatoria di tutti i tassi previsti in contratto, corrispettivi, di mora e di estinzione anticipata, con una operazione matematica del tutto erronea e ampiamente criticata dal Giudice di prime cure in sentenza. Quindi, la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe saputo rilevare le eccepite ragioni di nullità rispetto alla usurarietà delle pattuizioni del contratto di mutuo e che il calcolo oggetto della perizia di parte è ben più complesso di quello meramente inteso dal Giudice
di Prime Cure, senza però esplicitare quale sarebbe il diverso ragionamento a sostegno della invocata usura e richiamando semplicemente gli stessi argomenti sviluppati in citazione e il metodo di calcolo dell'interesse utilizzato dal CTP, appare inammissibile, oltre che manifestamente infondata. Il motivo non tiene conto, già
solo, della erroneità della determinazione del tasso contrattuale sommando tutti i tassi previsti in contratto, della pagina 2 di 4 erroneità comunque della sommatoria del tasso di estinzione anticipata, della necessità -quanto al tasso di mora -
di tener conto dei criteri indicati da Cass. Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597 richiamati dal Giudice di prime cure.
Sotto il profilo della usura soggettiva, poi, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che manca l'allegazione e la dimostrazione di una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà
economica del soggetto passivo, senza che l'appellante abbia svolto specifiche censure sul punto, anche con questo motivo limitandosi a ripetere le argomentazioni svolte in primo grado a fronte di una chiara motivazione posta a sostegno del rigetto dell'eccezione.
In difetto di prova di applicazione di interessi usurari, resta assorbito il motivo relativo alla illecita segnalazione in Centrale rischi e del conseguente risarcimento del danno.
Il motivo relativo alla omessa valutazione della eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, affrontato dal Giudice, ad avviso dell'appellante, sotto il profilo (ultra petita) della liceità
dell'ammortamento c.d. alla francese, è inammissibile in quanto la parte non ha interesse a dolersi,
esclusivamente, della eventuale ultrapetizione, allorché dall'eventuale fondatezza del motivo non derivi comunque alla parte alcun effetto favorevole. Si è trattato, del resto, di verifica officiosa di validità delle clausole contrattuali, che avrebbero potuto in ipotesi essere affette da nullità.
Quanto al capo di condanna alle spese, censurato perché l'importo appare all'appellante sproporzionato rispetto al valore della causa, si osserva che IL Giudice ha applicato i valori medi di tariffa, e che l'appellante valuta la sproporzione con riferimento al valore della controversia, ma non contesta l'applicazione di detti valori medi di tariffa, che peraltro appaiono congrui tenuto conto che, pur a fronte di un valore della controversia prossimo al limite inferiore della fascia di valore, l'atto di citazione si articolava su plurime questioni ed eccezioni, tutte ritenute infondate e che la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 3 di 4 -rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio,
che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva
come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 4 di 4