Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Sentenza breve 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/04/2023, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 07068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2023, proposto da
AN CA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Stefano Mai, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0004556. del 19-12-2022, a firma del Dirigente dell’Ufficio I^ (in vece del Direttore Generale) presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale la ricorrente veniva esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale, su base regionale (Lombardia) bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sulla G.U. n.34 del 28/04/2020) per la classe di concorso A010 – Discipline Grafico Pubblicitarie - per la ritenuta mancanza di idoneo titolo di accesso ex art. 3 del Bando di concorso;
- del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000029. del 09-01-2023, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l’approvazione della graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sulla G.U. n.34 del 28/04/2020) per la classe di concorso A010 –Discipline Grafico-Pubblicitarie - valevole per la Regione Lombardia nella parte in cui non figura il nominativo dell’odierno ricorrente;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione:
1) la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancanza del titolo di accesso comunicata a mezzo mail in data 26/10/2022;
2) la comunicazione di conferma del preannuncio di esclusione, all’esito dello scrutinio delle osservazioni defensionali inoltrate dalla ricorrente in data 26/10/2022, comunicata sempre a mezzo mail il 14/12/2022;
3) il provvedimento ignoto numero e data, come genericamente richiamato nel preambolo del decreto di esclusione a firma del D.G. U.S.R. Lombardia prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0004556del 19-12-2022 con il quale non venivano ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all’esito del preannuncio di esclusione;
4) la tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5/L della Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 43 del 22/02/2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come confermato in parte qua dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259, nella parte in cui, in relazione alle discipline di insegnamento accorpate nella novellata classe di concorso A010 e relativi titoli di accesso, non annovera il titolo della Laurea triennale e della Laurea specialistica in <<Design della Comunicazione>>, in possesso della ricorrente e da questi indicato in sede di domanda quale titolo abilitante e legittimante la partecipazione alla procedura concorsuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione l’ha esclusa dalla partecipazione al concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, indetto con d.d.g. n. 499/2020, per non essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti per l’accesso alla classe di concorso A010 dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016, così come modificato dal d.m. n. 259/2017.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3.1 Con l’ordinanza n. 3048/2023 questa Sezione ha rilevato d’ufficio, dandone comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile tardività del ricorso, disponendo comunque l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
3.2 Con scritto difensivo depositato il 28 febbraio 2023 parte ricorrente ha preso posizione sulla questione pregiudiziale de qua , esplicitando le ragioni per cui l’impugnazione del provvedimento di esclusione e della graduatoria finale sarebbe tempestiva, in quanto notificata nel termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta loro conoscenza, in ossequio a quanto disposto dall’art. 29 del codice di rito amministrativo.
Col medesimo atto, parte ricorrente ha altresì chiesto di poter ottenere una rimessione in termini per l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati per pubblici proclami.
4.1 Alla camera di consiglio del 18 aprile 2023 le parti hanno interloquito sulla questione pregiudiziale dell’irricevibilità del gravame insistendo, la parte privata, per l’accertamento della tempestività dell’azione giudiziale proposta mentre, la parte pubblica, per la declaratoria di irricevibilità dell’atto introduttivo del giudizio, per non essere stata impugnata, in via immediata, la clausola del bando di concorso che, con riferimento ai titoli di accesso alla procedura selettiva, rimandava direttamente alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 19/2016, così come modificate dal d.m. n. 259/2017, rappresentando una statuizione sin da subito escludente con discendente onere di immediata impugnazione della stessa.
4.2 All’esito della prefata discussione in camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a. per poter procedere in tal senso.
5.1 Va anzitutto precisato come la richiamata ordinanza n. 3048/2023, nella parte in cui ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del gravame proposto dalla parte ricorrente, non ha inteso censurare il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l’impugnazione del provvedimento di esclusione e della graduatoria finale, atteso che, così come correttamente rilevato dal procuratore di parte ricorrente con lo scritto difensivo del 28 febbraio 2023, rispetto a tali determinazioni il gravame è senz’altro tempestivo.
5.2 Il rilievo del Collegio è stato dunque riferito, così come comunicato alle parti in udienza consentendo loro repliche orali, al profilo dell’irricevibilità ( rectius , dell’inammissibilità) del gravame per la mancata impugnazione, in via immediata, della clausola del bando di concorso avente portata escludente, nella parte in cui, nel richiamare al regolamento presupposto, indicava la necessità di essere in possesso di un titolo di studio invero non posseduto dalla parte ricorrente.
5.3 Come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa l’onere di immediata impugnazione del bando sorge nel caso di contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostativi all'ammissione dei candidati e, correlativamente, va escluso nei soli riguardi di ogni altra clausola della lex specialis la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, con discendente necessità, in tali fattispecie, che la reazione processuale dei privati sia posticipata al momento della effettiva adozione del provvedimento lesivo da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis , da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, sent. n. 239/2023)
5.4 Nel caso di specie, appare evidente come la mancata inclusione del titolo di studio posseduto dalla parte ricorrente tra quelli previsti per l’accesso alla classe di concorso anelata dal d.P.R. n. 19/2016, espressamente richiamato dal bando di concorso nella parte in cui ha inteso disciplinare i requisiti di ammissione alla procedura dei candidati, avrebbe dovuto indurre la stessa ad impugnare sin da subito la lex specialis , venendo in rilievo una clausola escludente dalla quale discende un onere di immediata impugnazione del bando di concorso.
6. Nonostante il rilievo di tale questione pregiudiziale il Collegio ritiene di poter superare detto aspetto di rito per decidere la causa nel merito, in considerazione della infondatezza delle censure proposte con il gravame, che possono essere affrontate unitariamente, non essendo pertanto necessario procedere con l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria del concorso di interesse, alla luce della disposizione di cui all’art. 49, co. 2, del codice di rito amministrativo.
7.1 La laurea in “Design della comunicazione” posseduta dalla parte ricorrente viene rilasciata al termine del percorso di studi universitari che rientrano nella classe delle lauree magistrali in “design” (LM12), alle quali, stando alle statuizioni del d.P.R. n. 19/2016, così come modificato dal d.m. n. 259/2017, è consentito l’accesso all’insegnamento per le classi di concorso A01, A02, A08, A16, A17, A37 e A60, ma non anche per classe di concorso A10.
7.2 L’asserita equipollenza della laurea posseduta dalla parte ricorrente con altri titoli universitari espressamente richiesti per l’accesso alla classe di concorso A10 è il frutto di una valutazione comparativa meramente soggettiva di tali percorsi di studio, che restano diversi tra loro e che, comunque, non trova alcun addentellato normativo né nelle richiamate disposizioni del d.P.R. n. 19/2016 né, tantomeno, in altre norme specifiche.
7.3 Il regolamento gravato, per vero, così come modificato dal successivo d.m. n. 259/2017, non reca disposizioni al riguardo che possano essere censurate per manifesta irragionevolezza e/o contraddittorietà, essendo il frutto di una valutazione eminentemente discrezionale che la legge ha voluto riservare all’Amministrazione nell’adozione della normativa secondaria al fine di individuare i titoli di studio necessari per l’accesso alle diverse classi di insegnamento, senza che dalla scelta effettuata dalla p.a., avuto riguardo al caso di specie, traspaiono i profili di illegittimità dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
Del resto, come sopra evidenziato, il titolo di studio posseduto dalla parte ricorrente è preso in considerazione dalla normativa secondaria vigente e ritenuto valido ai fini dell’insegnamento con riferimento a numerose classi di concorso, per le quali la candidata avrebbe potuto optare in fase di presentazione della domanda, non venendo in rilievo disposizioni ostative alla soddisfazione del suo interesse alla procedura selettiva in commento.
Nessuna violazione delle clausole contenute nella lex specialis relative ai requisiti di partecipazione al concorso risulta sia stata posta in essere dall’Amministrazione che, per converso, ha disposto l’esclusione di parte ricorrente proprio alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni contenute nel bando, così come non si ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, degli ulteriori indizi sintomatici in grado di svelare forme di eccesso di potere dell’ agere amministrativo, avendo la p.a. applicato quanto previsto dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, come modificato dal d.m. n. 259/2017, rilevando la mancanza di un valido titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso A10 da parte dell’odierna ricorrente.
8. Per le suesposte ragioni, in disparte la questione dell’inammissibilità dell’azione giudiziale proposta per mancata impugnazione, in via immediata, della clausola escludente contenuta nel bando di concorso, il ricorso è comunque e va pertanto respinto.
9. La peculiarità della questione trattate costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO