Art. 9.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonche' alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonche' alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.