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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 642, avverso la sentenza n.1347/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, nel procedimento
n.6422/2022 R.G. ,pubbl.il 13.04.2023, notificata il 14.04.2023; tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bari alla via Parte_1
Argiro n. 116 presso e nello studio degli avv.ti Davide ROMANO, Domenico Claudio PANNOLI,
Cinzia ESPOSITO, Annamaria ZONNO – – dai quali è rappresentato e difeso CP_1 giusto mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
e
Avv. , nata a [...] il [...] , nella sua veste di procuratrice speciale dei Controparte_2 sigg.ri (nato a [...] il [...] e residente al n. 106 di Brendon Parte_2
Avenue, Stanhope, EW Jersey, e in RI, nata a [...] il [...] e Controparte_3 residente al 017 Idalroy Trail, Hopatcong, EW Jersey, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Minervini , in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 13.05.2022, elettivamente domiciliata in Molfetta presso il suo studio al Corso Umberto I n. 40 Pipoli Mauro.
Appellato
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematica.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 13.05.2022, l'avv. nella sua veste di Controparte_2 procuratrice speciale dei sigg.ri e in RI, chiedeva all'adito Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Bari, di accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà di tre beni immobili identificati nel
NC.E.U. del comune di Giovinazzo rispettivamente al fg. 2 p.lla 2061 sub. 5 cat. A/3; al fg. 2 p.lla 2061 sub. 33 cat. C/6; al foglio 2, particella 2061 sub 7 cat C/2 e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di ogni pretesa e/o titolo di sui citati beni;
di ordinare al resistente l'immediato rilascio Parte_1 degli stessi e di condannarlo al risarcimento del danno da illegittima occupazione pari ad €.557,60 dal 21.12.2021 sino all'effettivo rilascio o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I ricorrenti sostenevano di aver acquistato la titolarità dei suddetti beni a titolo originario anche per mezzo dei loro danti-causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione. In particolare, allegavano di essere diventati comproprietari degli immobili per successione del defunto padre,
(morto il 12.01.2014), il quale con contratto di permuta del 30.03.2009, aveva Persona_1 acquistato da , a titolo di permuta, le seguenti porzioni dell'edificio da costruirsi: a) Parte_1 posto auto al piano interrato;
b) appartamento al secondo piano n.5 (tre vani e accessori); c) vano tecnico sul lastrico solare. Con atto di atto di accertamento di venuta ad esistenza e identificazione catastale del 24.2.2016 (trascritto in data 02.3.2016 – reg. part. 6934, reg. gen. 9337), essi avevano fatto constatare che le porzioni immobiliari, acquistate dal padre con atto di permuta del 30.03.2009, risultassero identificate nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo come segue: a) il posto auto coperto al piano interrato, al foglio 2, particella 2061, sub 33, via Donato Giulio di Bari n. 14, piano S1, cat C/6, cl. 2, mq 10, superficie catastale totale mq 11, R.C. Euro 21,69; b) l'appartamento al secondo piano, al foglio2, particella 2061, sub. 5, via Tenente Devenuto n. 15, piano 2, int. 4, scala A, cat. A/3, cl. 6, vani 4, superficie catastale totale mq 88 e mq 82 escluse le aree scoperte, R.C. Euro 371,85; c) il vano tecnico sul lastrico solare, spettante in proprietà in ragione di un terzo indiviso, al foglio 2, particella 2061, sub 7, via Tenente Devenuto n. 15, piano 3, int. 6, scala A, cat C/2, cl 8, mq 10, superficie catastale totale mq 22, R.C. Euro 40,80. Deducevano che il contratto di permuta prevedeva il pagina 2 di 13 trasferimento automatico della proprietà con l'ultimazione della costruzione, già avvenuta, essendovi stato l'accatastamento definitivo in data 23.04.2014 (posto auto e appartamento) ed in data
30.04.2014 (vano tecnico).
In precedenza, e i germani e (comproprietari per 1/3 ciascuno) Persona_1 CP_4 Per_2 avevano ceduto in permuta a i seguenti beni: a) area sovrastante la casa sita in Parte_1
Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via
Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376,
Ente Urbano, a.
2.89. Tali beni erano pervenuti ai fratelli , dapprima, in forza di successione Parte_2 testamentaria di (apertasi in Giovinazzo il 2.3.1969 e trascritta in data 18.10.1969 al Persona_3
n. 1809769-3796) e, poi, in forza di successione ab intestato di (apertasi in Persona_4
Giovinazzo in data 13.3.1969 e trascritta in data 18.10.1969 presso l'ufficio del Registro di Bitonto al n.
1807769-37695) e successivo atto di divisione autenticato da notaio il 9.07.2007 (rep. 76458, registrato a
Bari il 23.7.2007 al n. 13802/1T e trascritto in data 25.7.2007 ai nn. 43276/27396). Con scrittura privata autenticata del 9.07.2007 i germani avevano accettato tale eredità.
Si costituiva in giudizio e sosteneva che aveva sempre detenuto l'immobile di sua Parte_1 proprietà, ove viveva;
che l'atto di permuta del 30.09.2009 e l'atto di accertamento di venuta ad esistenza e identificazione catastale del 24.02.2016 erano inidonei all'accertamento della proprietà in capo e con conseguente carenza di legittimazione attiva dei Parte_2 CP_5 ricorrenti;
che l'esecuzione dell'atto di permuta stipulato con il 30.09.2009 non Persona_1 era stata mai completato per mancato pagamento in proprio favore della somma di €.25.417,00 per tutte le migliorie effettuate, per inidoneità dell'oggetto e per superamento delle tempistiche previste.
Allegava, inoltre, che lo stesso , con atto di citazione notificato il 12.11.2012, Persona_1 avesse richiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di permuta, per mancata esecuzione delle condizioni ivi previste.
Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha così disposto:” DICHIARA la piena proprietà degli attori ed in parti uguali dei seguenti beni: piena proprietà dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Tenente de Venuto n. 15, piano 2, identificato nel N.C.E.U. al fg. 2 p.lla 2061 sub. 5 cat. A/3, consistenza 4 vani;
- piena proprietà dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Donato Giuliodibari n. 14, piano S1, identificato nel N.C.E.U. al fg. 2 p.lla 2061 sub. pagina 3 di 13 33 cat. C/6; comproprietà pari a 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Tenente Devenuto n. 15, identificato nel N.C.E.U. al foglio 2, particella 2061 sub 7 cat C/2; ORDINA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 948 c.c. al convenuto l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
4. CONDANNA la parte convenuta a rimborsare al difensore di parte attrice, Giovanni
Minervini, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che si liquidano in €4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre accessori di legge. “
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha qualificato la domanda attorea quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. in quanto i due attori avevano agito in qualità di eredi del defunto padre, , ed avevano rivendicato la proprietà di un bene a loro pervenuto a titolo Persona_1 di successione universale, a seguito della morte del genitore, avvenuta ad Acquaviva delle Fonti il
12.1.2014. In particolare, il padre degli attori, , aveva ricevuto a titolo di Persona_1 successione della madre i seguenti beni: particelle 123 e 122/c corrispondenti ad un appezzamento di terra sito in agro di Giovinazzo, strada dei Cappuccini che porta a Terlizzi, contrada Parisi (vd. testamento e relativa nota di trascrizione del 14.5.1969, documenti prodotti con ricorso introduttivo del 13.5.2022). I terreni sopra indicati erano stati oggetto di un lungo contenzioso familiare, conclusosi tra i tre fratelli -
(padre degli attori), e , tutti e tre figli di deceduta i Per_1 CP_4 Per_2 Persona_5
2.3.1969 - con l'atto di divisione transattiva del 9.7.2007, con il quale il bene originario (e sopra descritto) era stato attribuito a tutti e tre in quote uguali e così identificato (pag. 10 dell'atto di transazione): a) area sovrastante la casa sita in Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 , estesa metri quadrati centosessantatre circa, con annesso portone al civico 13 e scala di accesso alla stessa area;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) esteso per mq 295 circa;
riportato in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376, Ente Urbano, a.2.89. Il tribunale ha ritenuto che non fosse contestato che i beni oggetto di causa fossero i medesimi ricevuti dalla madre del dante-causa degli attori e poi descritto nella transazione del 2007. Detti beni oggetto di causa, furono poi oggetto del contratto di permuta con il convenuto, costruttore edile, che acquistò, tra le altre cose, tali fondi e trasferì la titolarità di alcune unità immobiliari in via di costruzione all'attore medesimo (oltre che ai suoi fratelli). Sebbene il convenuto avesse prodotto un negozio preliminare del 6.4.2006 ed alcuni patti aggiuntivi (sottoscritti il 12.1.2010) alla permuta, tali pagina 4 di 13 documenti erano stati disconosciuti dall'attore nell'atto immediatamente successivo al loro deposito ed il convenuto non aveva proposto istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità ed inutilità ai fini della decisione. Infatti, da una parte, non rilevava il preliminare, che aveva solo efficacia obbligatoria;
dall'altra non rilevava nemmeno il negozio contenente previsioni accessorie, obblighi economici a carico di tutte le parti (soprattutto dello stesso convenuto) senza incidere sul trasferimento della proprietà in capo al dante causa degli attori. Né il trasferimento del bene sarebbe stato impedito dal mancato versamento di una somma (pari a circa €.25.000,00) da parte del per varianti in aumento, trattandosi di obblighi che determinerebbero un diritto di credito Parte_2 in capo al convenuto ma non impedirebbero il trasferimento della proprietà, ancorata al principio del consenso traslativo e dunque, al negozio di permuta ed alla successiva venuta ad esistenza del nuovo bene (sul modello del contratto ad effetti reali differiti). Con l'atto di permuta del 30.03.2009, il convenuto aveva trasferito a , dante causa degli attori, i seguenti beni: “ a) Pt_1 Persona_1
Posto auto al piano interrato, identificato nella planimetria con il colore verde;
b) Appartamento al piano secondo, interno 5, composto da tre vani e accessori;
c) Vano tecnico sul lastrico solare, contraddistinto dall'interno 7”, ma, trattandosi di beni futuri, benché il contratto si fosse perfezionato al momento della stipula secondo il modello dell'art. 1376 c.c., l'effetto traslativo si verificava solo con la venuta ad esistenza di tali beni che veniva rilevata con l'atto notarile del 24.2.2016, a seguito del conseguente accatastamento dei medesimi. Si trattava di un atto di “accertamento di venuta ad esistenza ed identificazione catastale” avente efficacia ricognitiva di beni, il cui trasferimento in capo agli attori avveniva con il completamento dei lavori edili che sul piano fattuale esistevano materialmente, non essendo contestato né allegato alcun fatto impeditivo dell'effetto traslativo da parte del convenuto.
Ricapitolando, il Tribunale ha ritenuto che, mentre gli attori avessero allegato nel ricorso introduttivo le vicende traslative ripercorrendo gli ultimi cinquant'anni ed avessero altresì depositato gli atti negoziali e i relativi atti di trascrizione, assolvendo in pieno al loro rigoroso onere probatorio, il convenuto si era limitato ad eccepire l'inefficacia dell'atto di permuta a seguito dell'introduzione del giudizio di risoluzione, promosso dall'attore nel 2012. A tale ultimo riguardo, il primo giudice ha rilevato che il giudizio di risoluzione, in astratto pregiudiziale rispetto alla soluzione della presente controversia, iniziato molti anni addietro, era stato interrotto e mai riassunto entro il termine di 90 giorni dopo la causa di interruzione e quindi, si era estinto, a prescindere da una formale pronuncia pagina 5 di 13 in tal senso, che poteva avvenire anche d'ufficio. In definitiva, il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità dei beni, in capo agli odierni attori ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, il quale non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della sua domanda e quindi, dell'illecito e del danno subito.
Avverso la sentenza n.1347/2023, notificata il 14.04.2023, ha proposto appello, con atto Parte_1 di citazione notificato il 12.05.2023, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.1347/2023, pubblicata in data 14/04/2023 dal Tribunale Ordinario di Bari Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott. Lorenzo MENNOIA, sussistendo gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare sospendere il giudizio de quo ai sensi er gli effetti dell'art. 295 c.p.c. Nel merito: - accogliere il gravame per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando tutte le avverse domande attoree. Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l'avv. nella sua veste di procuratrice speciale dei Controparte_2 sigg.ri e in RI, la quale ha chiesto l'accoglimento delle Parte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni :”.Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza poiché priva dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;- Rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1347/2023, emessa dal Tribunale di Bari in data 14.04.2023, dal sig. perché del tutto Parte_1 privo di fondamento oltre che sfornito di supporto probatorio per i motivi sopra esposti;
- Confermare integralmente la suddetta sentenza n. 1347/2023, emessa dal Tribunale di Bari in data 14.04.2023, perchè infondato l'appello ex adverso proposto sia in fatto che in diritto;
3- Condannare l'appellante sig. Pt_1
, al pagamento di spese e competenze di causa del presente giudizio. “.
[...]
Con ordinanza del 17-31.10.2023, questa Corte ha rigettato la istanza inibitoria proposta dall'appellante. Indi, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e riservata, all'udienza del 18.03.2025, per il deposito della sentenza.
*****
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'”omesso esame di un fatto decisivo del giudizio-mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione a seguito di riassunzione processo interrotto”. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato che, nel procedimento RG 930905/2012, promosso da per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di permuta Persona_1
pagina 6 di 13 sottoscritto in data 30.03.2009, giudizio che era stato dichiarato interrotto in data 01.04.2014 per il decesso dell'attore, il convenuto- odierno appellante, in data 31.03.2023, aveva depositato istanza di riassunzione. Nonostante la suddetta istanza di riassunzione fosse stata allegata alle note conclusionali del presente giudizio (in primo grado), il Giudice di primo grado, non si era espresso su tale documentazione, limitandosi ad affermare che la mancata riassunzione del giudizio interrotto lo rendeva automaticamente estinto, così sostituendosi al Giudice competente ed alla parte legittimata ad eccepire la tardività della riassunzione e a richiedere la conseguente estinzione del giudizio n.
930905/2012 RG. Inoltre, erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l'avvenuta estinzione del giudizio “potrebbe avvenire anche d'ufficio” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), trattandosi invece di eccezione in senso stretto, rimessa al potere dispositivo della parte. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di accogliere la istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, nonostante avesse ritenuto che la questione della risoluzione si ponesse in astratto “quale pregiudiziale in senso tecnico e quindi potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo di sospendere il giudizio, visto che è in discussione
l'efficacia di tale negozio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..“, istanza reiterata da esso convenuto anche con la memoria conclusionale, per il cui accoglimento il ha insistito anche con l'atto di gravame. Pt_1
1.a Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nella sentenza oggetto di gravame, il Giudice adito ha così statuito: “…Va rilevato tuttavia, che tale giudizio, iniziato molti anni fa e poi interrotto, non è stato riassunto entro il termine di
90 giorni dopo la causa di interruzione e quindi, si è estinto. Ciò, peraltro, a prescindere da una formale pronuncia in tal senso, che potrebbe avvenire anche d'ufficio. Come già fatto rilevare quando è stata proposta
l'eccezione nel corso di questo giudizio, in nessun caso tale procedimento potrebbe mai concludersi con una qualsiasi pronuncia di merito e quindi, non ha alcuna efficacia pregiudiziale rispetto alla presente decisione sulla proprietà del bene acquisita attraverso il suddetto negozio traslativo”.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il processo si fosse estinto e che l'estinzione sarebbe verificabile d'ufficio, mentre, al contrario, essa sarebbe subordinata alla proposizione dell'eccezione -in senso stretto- ad opera della parte interessata.
L'assunto è privo di fondamento. Se è pur vero che, in virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non poteva essere rilevata d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi "prima di ogni altra sua difesa", è altresì vero che detta norma è stata riformata dall'art. 46 l. pagina 7 di 13 n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis ( avuto riguardo al giudizio n.
930905/2012 RG), nel senso che, nella ipotesi di mancata riassunzione nei termini, “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Peraltro, non risponde al vero che il giudice di prime cure si sia sostituito al giudice del procedimento n. 930905/2012 RG, nel rilevare l'estinzione di quest'ultimo giudizio, in quanto si è limitato a valutare la insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. del presente giudizio, in relazione alla pendenza di altro procedimento -asseritamente pregiudiziale- di risoluzione del contratto di permuta (n. 930905/2012 RG), che era destinato a concludersi con una mera pronuncia di rito. In tale ambito, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato, sia pure incidenter tantum, che
“in nessun caso tale procedimento potrebbe mai concludersi con una qualsiasi pronuncia di merito e quindi, non ha alcuna efficacia pregiudiziale rispetto alla presente decisione sulla proprietà del bene acquisita attraverso il suddetto negozio traslativo”.
Va, infatti, rimarcato che l'istituto della sospensione necessaria del processo trova il suo fondamento giuridico nell'art. 295 del codice di procedura civile. Tale misura sospensiva viene adottata in presenza di un'altra causa dalla quale dipende la decisione del processo in corso, e si verifica nelle ipotesi in cui l'altra causa ha natura pregiudiziale nel senso più ristretto del termine. Il giudice, dunque, nell'interesse della giustizia e della coerenza degli ordinamenti giuridici, deve vigilare sull'opportunità di adottare tale provvedimento in modo da garantire che il "thema decidendum" del processo soggetto a pregiudizio sia determinato dalla decisione definita in altro processo che pregiudica il primo nel merito.
Né potrebbe rilevare in senso contrario, l'istanza per la riassunzione del procedimento n.930905/2012 formulata in data 30-31.03.2023, dal convenuto odierno appellante, il quale, in linea con quanto accertato nella sentenza gravata, chiedeva proprio dichiararsi l'estinzione del procedimento nr.930905/2012 iscritto presso il Tribunale di Bari per mancata riassunzione nel termine perentorio fissato ex art.305 c.p.c. Infatti, tale richiesta non fa che avvalorare la ritenuta inutilità della sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di altro giudizio che non potrebbe che concludersi con una pronuncia in rito.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato “l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio
– mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione a seguito di iscrizione a ruolo di giudizio sulla risoluzione del contratto di permuta del 30.03.2009”. In particolare, il ha insistito nell'erroneità Pt_1 pagina 8 di 13 della decisione del Giudice di primo grado, il quale, seppure a conoscenza dell'introduzione di un giudizio volto all'accertamento della invalidità/nullità del contratto di permuta oggetto di causa, ancor prima della pronuncia della sentenza gravata, invece di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avrebbe pronunciato una sentenza meritevole di essere riformata, atteso che l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di permuta non potrebbe che comportare il rigetto delle richiesta di restituzione degli immobili per nullità e/o inesistenza del titolo traslativo. Nella sentenza oggetto di gravame il Giudice adito nulla avrebbe detto, infatti, sulla circostanza, documentalmente provata, che il sig. aveva introdotto, nel corso Pt_1 del giudizio di primo grado, rituale giudizio di accertamento della avvenuta risoluzione del contratto di permuta (con atto notificato il 30/03/2023 e iscritto al ruolo il 3.04.2023 – recante RG 4805/2023
Tribunale di Bari).
2.a Con tale censura, il ha, in particolare, lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe Pt_1 considerato altro atto di citazione, notificato il 30/03/2023 e iscritto al ruolo il 3.04.2023 – recante RG
4805/2023, allegato alla memoria conclusiva, con cui egli aveva incardinato un nuovo procedimento al fine di far accertare e dichiarare la eventuale risoluzione del più volte richiamato atto di permuta del
30.03.2009.
Appare, tuttavia, evidente la strumentalità di tale iniziativa giudiziaria, che avveniva a distanza di ben quattordici anni dalla stipulazione dell'atto di permuta e solo a seguito dell'ordinanza del
15.12.2022, con cui il Tribunale di Bari così disponeva “rilevato che non sussiste una ipotesi di sospensione del procedimento in quanto il giudizio pregiudiziale (sulla efficacia del contratto traslativo) è stato interrotto nel 2014 e non è mai stato riassunto, quindi non sussiste alcun ipotesi di conflitto di giudicati, posto che mai in quella sede potrà essere compiuto un accertamento del merito”.
Rileva, inoltre, la Corte che l'atto di citazione si presenta assolutamente carente degli elementi essenziali tanto da essere dichiarato nullo dal Tribunale adito con ordinanza del 15.09.2023 ( “non rinvenendo la specificazione delle condizioni de quibus apposte al contratto di permuta condizionato, né è chiaro se venga invocata la natura sospensiva o risolutiva delle stesse” ed inoltre “il sostegno probatorio delle asserzioni viene rimesso, si presume, alla documentazione indicata nell'indice, che tuttavia non trova alcun legame specifico con la narrazione introduttiva – e nemmeno trova alcun riferimento (men che meno numerico) nella narrazione stessa”, cfr. doc. n.4 fasc. parte appellata). Tale incertezza in ordine alle pagina 9 di 13 asserzioni ed allegazioni contenute nell'atto introduttivo del presunto giudizio pregiudiziale, non consente a questa Corte di apprezzare la sussistenza del ventilato rapporto pregiudiziale e del potenziale rischio di conflitto tra giudicati. Va aggiunto, che non risulta che l'attore abbia provveduto a quanto disposto dal Tribunale di Bari con la medesima ordinanza del 30.11.2023, con la quale, nel dichiarare la nullità dell'atto di citazione, si ordinava all'attore, entro il termine perentorio del
30/11/2023, di riformulare e integrare la domanda in modo che ne fossero chiaramente e univocamente individuabili l'oggetto suo proprio, nonché le circostanze di fatto e gli elementi di diritto, con le relative conclusioni.
Pertanto, deve respingersi l'istanza di sospensione ex art.295 c.p.c., reiterata dal con l'atto di Pt_1 gravame, per tutte le ragioni esposte con riguardo ai primi due motivi di gravame innanzi esaminati, dovendosi escludere che, nella fattispecie, sussistano i presupposti per la sospensione del presente giudizio, in attesa che, sulla ventilata causa pregiudicante, sia pronunciata sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. civile sez. VI, 20/11/2013, n.26104).
3.Con il terzo motivo, nel merito, l'appellantesi è riportato genericamente a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso negli atti difensivi e verbali di primo grado, lamentando l'ulteriore erroneità della sentenza impugnata sia nella parte in cui il Giudice di primo grado non avrebbe valutato tutta la documentazione dal medesimo esibita, comprovante l'impossibilità di eseguire il contratto di permuta e sia soprattutto in merito all'adempimento della parte attorea dell'onere probatorio della quale onerata. In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, proprio a detta dei sigg. , gli Parte_2 immobili sarebbero stati realizzati il 23.04.2014 (cfr. doc.
6 - fascicolo di parte attrice di primo grado denominato “ ”) e quindi dopo la morte del loro dante causa Controparte_6 avvenuta il 12.01.2014 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado). Poichè sia il suindicato atto di accertamento di venuta ad esistenza sia la denuncia di successione (datata
26.03.2015), quale atto di natura meramente fiscale non potrebbero assurgere a prova del diritto di proprietà e non avrebbero efficacia traslativa , ne discenderebbe non solo che il sig. Persona_1
non sarebbe proprietario degli immobili oggetto di causa al momento del suo decesso, ma
[...] anche che i sigg. e RI non sarebbero divenuti proprietari in virtù della successione del Parte_2 loro dante causa e comunque non avrebbero fornito la prova rigorosa del fatto costitutivo della pagina 10 di 13 domanda ossia della titolarità dell'asserito diritto di proprietà sul bene posseduto/detenuto da esso appellante.
3.a Osserva la Corte che tale ultima censura è inammissibile ex art.342 c.p.c. per estrema genericità, in quanto non impugna in modo specifico le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
Va, infatti rimarcato che il giudice di prime cure ha ritenuto, sul piano delle allegazioni, che gli attori avessero rappresentato nel ricorso introduttivo le vicende traslative ripercorrendo gli ultimi cinquant'anni, e che sul piano della prova avessero altresì depositato gli atti negoziali e i relativi atti di trascrizione, assolvendo in pieno al loro rigoroso onere probatorio proprio dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Più specificamente a pag. 6 della sentenza impugnata si legge: “Nel caso di specie, i due attori hanno agito in qualità di eredi del defunto padre, , e quindi, hanno azionato un bene a loro pervenuto a Persona_1 titolo di successione universale, a seguito della morte del genitore, avvenuta ad Acquaviva delle Fonti il
12.1.2014. Per ricostruire correttamente la vicenda, occorre partire in ordine cronologico dai seguenti dati: a) quali sono i beni di cui gli attori si ritengono titolari sulla base della successione paterna;
b) quali erano i beni di titolarità del loro padre. La complessità della vicenda, infatti, nasce dalla circostanza che il padre degli attori, , ha ricevuto a titolo di successione della madre i seguenti beni: particelle Persona_1
123 e 122/c corrispondenti ad un appezzamento di terra sito in agro di Giovinazzo, strada dei Cappuccini che porta a Terlizzi, contrada Parisi (vd. testamento e relativa nota di trascrizione del 14.5.1969, documenti prodotti con ricorso introduttivo del 13.5.2022). Questo, dunque, è il titolo originario da cui occorre prendere le mosse con riferimento ai beni oggetto di causa. I terreni sopra indicati sono stati infatti oggetto di un lungo contenzioso familiare, conclusosi tra i tre fratelli - (padre degli attori), e , tutti e tre Per_1 CP_4 Per_2 figli di deceduta i 2.3.1969 - con l'atto di divisione transattiva del 9.7.2007, con il quale il Persona_5 bene originario (e sopra descritto) è stato attribuito a tutti e tre in quote uguali e così identificato (pag. 10 dell'atto di transazione): a) area sovrastante la casa sita in Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 , estesa metri quadrati centosessantatre circa, con annesso portone al civico 13 e scala di accesso alla stessa area;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) esteso per mq 295 circa;
riportato in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376, Ente Urbano, a.2.89; In primo luogo, con riferimento alla consistenza di tale bene, il convenuto non ha contestato che, benché le vie fossero diverse e avessero poi cambiato nome, il bene oggetto di causa sia il medesimo, ossia il fondo ricevuto
pagina 11 di 13 dalla madre del dante-causa degli attori e poi descritto nella transazione del 2007. Ciò chiarito in ordine ai beni oggetto di causa, correttamente inquadrati, essi sono stati poi oggetto di un contratto di permuta con il convenuto, costruttore edile, che ha acquistato, tra le altre cose, tali fondi e ha quindi trasferito la titolarità di alcune unità immobiliari in via di costruzione all'attore medesimo
(oltre che ai suoi fratelli).”
Ne consegue che, a differenza di quanto lamentato l'appellante, il Giudice di prime cure non ha ritenuto assolto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione solo sulla base della denuncia di successione e dell'atto di accertamento di venuta ad esistenza ma ha espresso compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che parte attrice avesse assolto al suddetto onere probatorio, con motivazione che non è stata oggetto di specifica censura da parte del . Pt_1
La censura è inoltre inammissibile perché l'appellante non ha indicato in modo specifico la documentazione, da lui esibita, che sarebbe stata ignorata dal giudice di prime cure e perché ha eccepito per la prima volta nell'atto di gravame che la data di realizzazione degli immobili
(23.04.2014) sarebbe successiva al decesso del sig. (12.01.2014), ragione per cui Persona_1
“l'atto di accertamento di venuta ad esistenza e la denuncia di successione non hanno efficacia traslativa per cui non solo il sig. non era proprietario degli immobili oggetto di causa al momento del Persona_1 decesso, ma anche i sigg. e RI non sono divenuti proprietari in virtù della successione del loro Parte_2 dante causa e comunque non ha dato prova rigorosa del fatto costitutivo della domanda”. Trattasi di eccezione nuova e quindi inammissibile ex art.345 c.p.c., in quanto mai formulata nel giudizio di primo grado e comunque infondata, atteso che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il contratto di permuta del 30.03.2009, a pag. 13, secondo capoverso, recita testualmente: “ - che le singole porzioni immobiliari in oggetto si intenderanno venute ad esistenza nel momento in cui saranno state completate al rustico, comprensivo delle mure perimetrali delle singole unità, e completata la relativa copertura”. Tale momento doveva essere necessariamente precedente alla data dell'atto di citazione del
06.11.2012, con il quale il de cuius lamentava che il sig. doveva solo Persona_1 Pt_1
“completare le opere edili, impiantistiche e tutti gli adempimenti amministrativi per l'ottenimento dell'agibilità del bene immobile in corso di costruzione”, così come risultante a pag. 3 dell'atto di citazione depositato dalla difesa del nel giudizio di primo grado nel proprio fascicolo di parte. Pt_1
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. pagina 12 di 13 L'appellante soccombente è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione, in difetto di istruttoria). Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 12.05.2023, da avverso la sentenza Parte_1
n.1347/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, in composizione monocratica, nei confronti dell'avv. , in qualità di procuratrice speciale dei sigg.ri , e Controparte_2 Parte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_7
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida, in complessivi €. 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì 18 marzo
2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 642, avverso la sentenza n.1347/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, nel procedimento
n.6422/2022 R.G. ,pubbl.il 13.04.2023, notificata il 14.04.2023; tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Bari alla via Parte_1
Argiro n. 116 presso e nello studio degli avv.ti Davide ROMANO, Domenico Claudio PANNOLI,
Cinzia ESPOSITO, Annamaria ZONNO – – dai quali è rappresentato e difeso CP_1 giusto mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
e
Avv. , nata a [...] il [...] , nella sua veste di procuratrice speciale dei Controparte_2 sigg.ri (nato a [...] il [...] e residente al n. 106 di Brendon Parte_2
Avenue, Stanhope, EW Jersey, e in RI, nata a [...] il [...] e Controparte_3 residente al 017 Idalroy Trail, Hopatcong, EW Jersey, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Minervini , in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 13.05.2022, elettivamente domiciliata in Molfetta presso il suo studio al Corso Umberto I n. 40 Pipoli Mauro.
Appellato
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematica.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 13.05.2022, l'avv. nella sua veste di Controparte_2 procuratrice speciale dei sigg.ri e in RI, chiedeva all'adito Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Bari, di accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà di tre beni immobili identificati nel
NC.E.U. del comune di Giovinazzo rispettivamente al fg. 2 p.lla 2061 sub. 5 cat. A/3; al fg. 2 p.lla 2061 sub. 33 cat. C/6; al foglio 2, particella 2061 sub 7 cat C/2 e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di ogni pretesa e/o titolo di sui citati beni;
di ordinare al resistente l'immediato rilascio Parte_1 degli stessi e di condannarlo al risarcimento del danno da illegittima occupazione pari ad €.557,60 dal 21.12.2021 sino all'effettivo rilascio o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I ricorrenti sostenevano di aver acquistato la titolarità dei suddetti beni a titolo originario anche per mezzo dei loro danti-causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione. In particolare, allegavano di essere diventati comproprietari degli immobili per successione del defunto padre,
(morto il 12.01.2014), il quale con contratto di permuta del 30.03.2009, aveva Persona_1 acquistato da , a titolo di permuta, le seguenti porzioni dell'edificio da costruirsi: a) Parte_1 posto auto al piano interrato;
b) appartamento al secondo piano n.5 (tre vani e accessori); c) vano tecnico sul lastrico solare. Con atto di atto di accertamento di venuta ad esistenza e identificazione catastale del 24.2.2016 (trascritto in data 02.3.2016 – reg. part. 6934, reg. gen. 9337), essi avevano fatto constatare che le porzioni immobiliari, acquistate dal padre con atto di permuta del 30.03.2009, risultassero identificate nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo come segue: a) il posto auto coperto al piano interrato, al foglio 2, particella 2061, sub 33, via Donato Giulio di Bari n. 14, piano S1, cat C/6, cl. 2, mq 10, superficie catastale totale mq 11, R.C. Euro 21,69; b) l'appartamento al secondo piano, al foglio2, particella 2061, sub. 5, via Tenente Devenuto n. 15, piano 2, int. 4, scala A, cat. A/3, cl. 6, vani 4, superficie catastale totale mq 88 e mq 82 escluse le aree scoperte, R.C. Euro 371,85; c) il vano tecnico sul lastrico solare, spettante in proprietà in ragione di un terzo indiviso, al foglio 2, particella 2061, sub 7, via Tenente Devenuto n. 15, piano 3, int. 6, scala A, cat C/2, cl 8, mq 10, superficie catastale totale mq 22, R.C. Euro 40,80. Deducevano che il contratto di permuta prevedeva il pagina 2 di 13 trasferimento automatico della proprietà con l'ultimazione della costruzione, già avvenuta, essendovi stato l'accatastamento definitivo in data 23.04.2014 (posto auto e appartamento) ed in data
30.04.2014 (vano tecnico).
In precedenza, e i germani e (comproprietari per 1/3 ciascuno) Persona_1 CP_4 Per_2 avevano ceduto in permuta a i seguenti beni: a) area sovrastante la casa sita in Parte_1
Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via
Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376,
Ente Urbano, a.
2.89. Tali beni erano pervenuti ai fratelli , dapprima, in forza di successione Parte_2 testamentaria di (apertasi in Giovinazzo il 2.3.1969 e trascritta in data 18.10.1969 al Persona_3
n. 1809769-3796) e, poi, in forza di successione ab intestato di (apertasi in Persona_4
Giovinazzo in data 13.3.1969 e trascritta in data 18.10.1969 presso l'ufficio del Registro di Bitonto al n.
1807769-37695) e successivo atto di divisione autenticato da notaio il 9.07.2007 (rep. 76458, registrato a
Bari il 23.7.2007 al n. 13802/1T e trascritto in data 25.7.2007 ai nn. 43276/27396). Con scrittura privata autenticata del 9.07.2007 i germani avevano accettato tale eredità.
Si costituiva in giudizio e sosteneva che aveva sempre detenuto l'immobile di sua Parte_1 proprietà, ove viveva;
che l'atto di permuta del 30.09.2009 e l'atto di accertamento di venuta ad esistenza e identificazione catastale del 24.02.2016 erano inidonei all'accertamento della proprietà in capo e con conseguente carenza di legittimazione attiva dei Parte_2 CP_5 ricorrenti;
che l'esecuzione dell'atto di permuta stipulato con il 30.09.2009 non Persona_1 era stata mai completato per mancato pagamento in proprio favore della somma di €.25.417,00 per tutte le migliorie effettuate, per inidoneità dell'oggetto e per superamento delle tempistiche previste.
Allegava, inoltre, che lo stesso , con atto di citazione notificato il 12.11.2012, Persona_1 avesse richiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di permuta, per mancata esecuzione delle condizioni ivi previste.
Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha così disposto:” DICHIARA la piena proprietà degli attori ed in parti uguali dei seguenti beni: piena proprietà dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Tenente de Venuto n. 15, piano 2, identificato nel N.C.E.U. al fg. 2 p.lla 2061 sub. 5 cat. A/3, consistenza 4 vani;
- piena proprietà dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Donato Giuliodibari n. 14, piano S1, identificato nel N.C.E.U. al fg. 2 p.lla 2061 sub. pagina 3 di 13 33 cat. C/6; comproprietà pari a 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Giovinazzo alla Via Tenente Devenuto n. 15, identificato nel N.C.E.U. al foglio 2, particella 2061 sub 7 cat C/2; ORDINA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 948 c.c. al convenuto l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
4. CONDANNA la parte convenuta a rimborsare al difensore di parte attrice, Giovanni
Minervini, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che si liquidano in €4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre accessori di legge. “
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha qualificato la domanda attorea quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. in quanto i due attori avevano agito in qualità di eredi del defunto padre, , ed avevano rivendicato la proprietà di un bene a loro pervenuto a titolo Persona_1 di successione universale, a seguito della morte del genitore, avvenuta ad Acquaviva delle Fonti il
12.1.2014. In particolare, il padre degli attori, , aveva ricevuto a titolo di Persona_1 successione della madre i seguenti beni: particelle 123 e 122/c corrispondenti ad un appezzamento di terra sito in agro di Giovinazzo, strada dei Cappuccini che porta a Terlizzi, contrada Parisi (vd. testamento e relativa nota di trascrizione del 14.5.1969, documenti prodotti con ricorso introduttivo del 13.5.2022). I terreni sopra indicati erano stati oggetto di un lungo contenzioso familiare, conclusosi tra i tre fratelli -
(padre degli attori), e , tutti e tre figli di deceduta i Per_1 CP_4 Per_2 Persona_5
2.3.1969 - con l'atto di divisione transattiva del 9.7.2007, con il quale il bene originario (e sopra descritto) era stato attribuito a tutti e tre in quote uguali e così identificato (pag. 10 dell'atto di transazione): a) area sovrastante la casa sita in Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 , estesa metri quadrati centosessantatre circa, con annesso portone al civico 13 e scala di accesso alla stessa area;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) esteso per mq 295 circa;
riportato in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376, Ente Urbano, a.2.89. Il tribunale ha ritenuto che non fosse contestato che i beni oggetto di causa fossero i medesimi ricevuti dalla madre del dante-causa degli attori e poi descritto nella transazione del 2007. Detti beni oggetto di causa, furono poi oggetto del contratto di permuta con il convenuto, costruttore edile, che acquistò, tra le altre cose, tali fondi e trasferì la titolarità di alcune unità immobiliari in via di costruzione all'attore medesimo (oltre che ai suoi fratelli). Sebbene il convenuto avesse prodotto un negozio preliminare del 6.4.2006 ed alcuni patti aggiuntivi (sottoscritti il 12.1.2010) alla permuta, tali pagina 4 di 13 documenti erano stati disconosciuti dall'attore nell'atto immediatamente successivo al loro deposito ed il convenuto non aveva proposto istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità ed inutilità ai fini della decisione. Infatti, da una parte, non rilevava il preliminare, che aveva solo efficacia obbligatoria;
dall'altra non rilevava nemmeno il negozio contenente previsioni accessorie, obblighi economici a carico di tutte le parti (soprattutto dello stesso convenuto) senza incidere sul trasferimento della proprietà in capo al dante causa degli attori. Né il trasferimento del bene sarebbe stato impedito dal mancato versamento di una somma (pari a circa €.25.000,00) da parte del per varianti in aumento, trattandosi di obblighi che determinerebbero un diritto di credito Parte_2 in capo al convenuto ma non impedirebbero il trasferimento della proprietà, ancorata al principio del consenso traslativo e dunque, al negozio di permuta ed alla successiva venuta ad esistenza del nuovo bene (sul modello del contratto ad effetti reali differiti). Con l'atto di permuta del 30.03.2009, il convenuto aveva trasferito a , dante causa degli attori, i seguenti beni: “ a) Pt_1 Persona_1
Posto auto al piano interrato, identificato nella planimetria con il colore verde;
b) Appartamento al piano secondo, interno 5, composto da tre vani e accessori;
c) Vano tecnico sul lastrico solare, contraddistinto dall'interno 7”, ma, trattandosi di beni futuri, benché il contratto si fosse perfezionato al momento della stipula secondo il modello dell'art. 1376 c.c., l'effetto traslativo si verificava solo con la venuta ad esistenza di tali beni che veniva rilevata con l'atto notarile del 24.2.2016, a seguito del conseguente accatastamento dei medesimi. Si trattava di un atto di “accertamento di venuta ad esistenza ed identificazione catastale” avente efficacia ricognitiva di beni, il cui trasferimento in capo agli attori avveniva con il completamento dei lavori edili che sul piano fattuale esistevano materialmente, non essendo contestato né allegato alcun fatto impeditivo dell'effetto traslativo da parte del convenuto.
Ricapitolando, il Tribunale ha ritenuto che, mentre gli attori avessero allegato nel ricorso introduttivo le vicende traslative ripercorrendo gli ultimi cinquant'anni ed avessero altresì depositato gli atti negoziali e i relativi atti di trascrizione, assolvendo in pieno al loro rigoroso onere probatorio, il convenuto si era limitato ad eccepire l'inefficacia dell'atto di permuta a seguito dell'introduzione del giudizio di risoluzione, promosso dall'attore nel 2012. A tale ultimo riguardo, il primo giudice ha rilevato che il giudizio di risoluzione, in astratto pregiudiziale rispetto alla soluzione della presente controversia, iniziato molti anni addietro, era stato interrotto e mai riassunto entro il termine di 90 giorni dopo la causa di interruzione e quindi, si era estinto, a prescindere da una formale pronuncia pagina 5 di 13 in tal senso, che poteva avvenire anche d'ufficio. In definitiva, il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità dei beni, in capo agli odierni attori ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, il quale non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della sua domanda e quindi, dell'illecito e del danno subito.
Avverso la sentenza n.1347/2023, notificata il 14.04.2023, ha proposto appello, con atto Parte_1 di citazione notificato il 12.05.2023, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.1347/2023, pubblicata in data 14/04/2023 dal Tribunale Ordinario di Bari Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott. Lorenzo MENNOIA, sussistendo gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare sospendere il giudizio de quo ai sensi er gli effetti dell'art. 295 c.p.c. Nel merito: - accogliere il gravame per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando tutte le avverse domande attoree. Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l'avv. nella sua veste di procuratrice speciale dei Controparte_2 sigg.ri e in RI, la quale ha chiesto l'accoglimento delle Parte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni :”.Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza poiché priva dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;- Rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1347/2023, emessa dal Tribunale di Bari in data 14.04.2023, dal sig. perché del tutto Parte_1 privo di fondamento oltre che sfornito di supporto probatorio per i motivi sopra esposti;
- Confermare integralmente la suddetta sentenza n. 1347/2023, emessa dal Tribunale di Bari in data 14.04.2023, perchè infondato l'appello ex adverso proposto sia in fatto che in diritto;
3- Condannare l'appellante sig. Pt_1
, al pagamento di spese e competenze di causa del presente giudizio. “.
[...]
Con ordinanza del 17-31.10.2023, questa Corte ha rigettato la istanza inibitoria proposta dall'appellante. Indi, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e riservata, all'udienza del 18.03.2025, per il deposito della sentenza.
*****
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'”omesso esame di un fatto decisivo del giudizio-mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione a seguito di riassunzione processo interrotto”. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato che, nel procedimento RG 930905/2012, promosso da per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di permuta Persona_1
pagina 6 di 13 sottoscritto in data 30.03.2009, giudizio che era stato dichiarato interrotto in data 01.04.2014 per il decesso dell'attore, il convenuto- odierno appellante, in data 31.03.2023, aveva depositato istanza di riassunzione. Nonostante la suddetta istanza di riassunzione fosse stata allegata alle note conclusionali del presente giudizio (in primo grado), il Giudice di primo grado, non si era espresso su tale documentazione, limitandosi ad affermare che la mancata riassunzione del giudizio interrotto lo rendeva automaticamente estinto, così sostituendosi al Giudice competente ed alla parte legittimata ad eccepire la tardività della riassunzione e a richiedere la conseguente estinzione del giudizio n.
930905/2012 RG. Inoltre, erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l'avvenuta estinzione del giudizio “potrebbe avvenire anche d'ufficio” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), trattandosi invece di eccezione in senso stretto, rimessa al potere dispositivo della parte. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di accogliere la istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, nonostante avesse ritenuto che la questione della risoluzione si ponesse in astratto “quale pregiudiziale in senso tecnico e quindi potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo di sospendere il giudizio, visto che è in discussione
l'efficacia di tale negozio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..“, istanza reiterata da esso convenuto anche con la memoria conclusionale, per il cui accoglimento il ha insistito anche con l'atto di gravame. Pt_1
1.a Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nella sentenza oggetto di gravame, il Giudice adito ha così statuito: “…Va rilevato tuttavia, che tale giudizio, iniziato molti anni fa e poi interrotto, non è stato riassunto entro il termine di
90 giorni dopo la causa di interruzione e quindi, si è estinto. Ciò, peraltro, a prescindere da una formale pronuncia in tal senso, che potrebbe avvenire anche d'ufficio. Come già fatto rilevare quando è stata proposta
l'eccezione nel corso di questo giudizio, in nessun caso tale procedimento potrebbe mai concludersi con una qualsiasi pronuncia di merito e quindi, non ha alcuna efficacia pregiudiziale rispetto alla presente decisione sulla proprietà del bene acquisita attraverso il suddetto negozio traslativo”.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il processo si fosse estinto e che l'estinzione sarebbe verificabile d'ufficio, mentre, al contrario, essa sarebbe subordinata alla proposizione dell'eccezione -in senso stretto- ad opera della parte interessata.
L'assunto è privo di fondamento. Se è pur vero che, in virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non poteva essere rilevata d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi "prima di ogni altra sua difesa", è altresì vero che detta norma è stata riformata dall'art. 46 l. pagina 7 di 13 n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis ( avuto riguardo al giudizio n.
930905/2012 RG), nel senso che, nella ipotesi di mancata riassunzione nei termini, “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Peraltro, non risponde al vero che il giudice di prime cure si sia sostituito al giudice del procedimento n. 930905/2012 RG, nel rilevare l'estinzione di quest'ultimo giudizio, in quanto si è limitato a valutare la insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. del presente giudizio, in relazione alla pendenza di altro procedimento -asseritamente pregiudiziale- di risoluzione del contratto di permuta (n. 930905/2012 RG), che era destinato a concludersi con una mera pronuncia di rito. In tale ambito, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato, sia pure incidenter tantum, che
“in nessun caso tale procedimento potrebbe mai concludersi con una qualsiasi pronuncia di merito e quindi, non ha alcuna efficacia pregiudiziale rispetto alla presente decisione sulla proprietà del bene acquisita attraverso il suddetto negozio traslativo”.
Va, infatti, rimarcato che l'istituto della sospensione necessaria del processo trova il suo fondamento giuridico nell'art. 295 del codice di procedura civile. Tale misura sospensiva viene adottata in presenza di un'altra causa dalla quale dipende la decisione del processo in corso, e si verifica nelle ipotesi in cui l'altra causa ha natura pregiudiziale nel senso più ristretto del termine. Il giudice, dunque, nell'interesse della giustizia e della coerenza degli ordinamenti giuridici, deve vigilare sull'opportunità di adottare tale provvedimento in modo da garantire che il "thema decidendum" del processo soggetto a pregiudizio sia determinato dalla decisione definita in altro processo che pregiudica il primo nel merito.
Né potrebbe rilevare in senso contrario, l'istanza per la riassunzione del procedimento n.930905/2012 formulata in data 30-31.03.2023, dal convenuto odierno appellante, il quale, in linea con quanto accertato nella sentenza gravata, chiedeva proprio dichiararsi l'estinzione del procedimento nr.930905/2012 iscritto presso il Tribunale di Bari per mancata riassunzione nel termine perentorio fissato ex art.305 c.p.c. Infatti, tale richiesta non fa che avvalorare la ritenuta inutilità della sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di altro giudizio che non potrebbe che concludersi con una pronuncia in rito.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato “l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio
– mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione a seguito di iscrizione a ruolo di giudizio sulla risoluzione del contratto di permuta del 30.03.2009”. In particolare, il ha insistito nell'erroneità Pt_1 pagina 8 di 13 della decisione del Giudice di primo grado, il quale, seppure a conoscenza dell'introduzione di un giudizio volto all'accertamento della invalidità/nullità del contratto di permuta oggetto di causa, ancor prima della pronuncia della sentenza gravata, invece di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avrebbe pronunciato una sentenza meritevole di essere riformata, atteso che l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di permuta non potrebbe che comportare il rigetto delle richiesta di restituzione degli immobili per nullità e/o inesistenza del titolo traslativo. Nella sentenza oggetto di gravame il Giudice adito nulla avrebbe detto, infatti, sulla circostanza, documentalmente provata, che il sig. aveva introdotto, nel corso Pt_1 del giudizio di primo grado, rituale giudizio di accertamento della avvenuta risoluzione del contratto di permuta (con atto notificato il 30/03/2023 e iscritto al ruolo il 3.04.2023 – recante RG 4805/2023
Tribunale di Bari).
2.a Con tale censura, il ha, in particolare, lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe Pt_1 considerato altro atto di citazione, notificato il 30/03/2023 e iscritto al ruolo il 3.04.2023 – recante RG
4805/2023, allegato alla memoria conclusiva, con cui egli aveva incardinato un nuovo procedimento al fine di far accertare e dichiarare la eventuale risoluzione del più volte richiamato atto di permuta del
30.03.2009.
Appare, tuttavia, evidente la strumentalità di tale iniziativa giudiziaria, che avveniva a distanza di ben quattordici anni dalla stipulazione dell'atto di permuta e solo a seguito dell'ordinanza del
15.12.2022, con cui il Tribunale di Bari così disponeva “rilevato che non sussiste una ipotesi di sospensione del procedimento in quanto il giudizio pregiudiziale (sulla efficacia del contratto traslativo) è stato interrotto nel 2014 e non è mai stato riassunto, quindi non sussiste alcun ipotesi di conflitto di giudicati, posto che mai in quella sede potrà essere compiuto un accertamento del merito”.
Rileva, inoltre, la Corte che l'atto di citazione si presenta assolutamente carente degli elementi essenziali tanto da essere dichiarato nullo dal Tribunale adito con ordinanza del 15.09.2023 ( “non rinvenendo la specificazione delle condizioni de quibus apposte al contratto di permuta condizionato, né è chiaro se venga invocata la natura sospensiva o risolutiva delle stesse” ed inoltre “il sostegno probatorio delle asserzioni viene rimesso, si presume, alla documentazione indicata nell'indice, che tuttavia non trova alcun legame specifico con la narrazione introduttiva – e nemmeno trova alcun riferimento (men che meno numerico) nella narrazione stessa”, cfr. doc. n.4 fasc. parte appellata). Tale incertezza in ordine alle pagina 9 di 13 asserzioni ed allegazioni contenute nell'atto introduttivo del presunto giudizio pregiudiziale, non consente a questa Corte di apprezzare la sussistenza del ventilato rapporto pregiudiziale e del potenziale rischio di conflitto tra giudicati. Va aggiunto, che non risulta che l'attore abbia provveduto a quanto disposto dal Tribunale di Bari con la medesima ordinanza del 30.11.2023, con la quale, nel dichiarare la nullità dell'atto di citazione, si ordinava all'attore, entro il termine perentorio del
30/11/2023, di riformulare e integrare la domanda in modo che ne fossero chiaramente e univocamente individuabili l'oggetto suo proprio, nonché le circostanze di fatto e gli elementi di diritto, con le relative conclusioni.
Pertanto, deve respingersi l'istanza di sospensione ex art.295 c.p.c., reiterata dal con l'atto di Pt_1 gravame, per tutte le ragioni esposte con riguardo ai primi due motivi di gravame innanzi esaminati, dovendosi escludere che, nella fattispecie, sussistano i presupposti per la sospensione del presente giudizio, in attesa che, sulla ventilata causa pregiudicante, sia pronunciata sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. civile sez. VI, 20/11/2013, n.26104).
3.Con il terzo motivo, nel merito, l'appellantesi è riportato genericamente a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso negli atti difensivi e verbali di primo grado, lamentando l'ulteriore erroneità della sentenza impugnata sia nella parte in cui il Giudice di primo grado non avrebbe valutato tutta la documentazione dal medesimo esibita, comprovante l'impossibilità di eseguire il contratto di permuta e sia soprattutto in merito all'adempimento della parte attorea dell'onere probatorio della quale onerata. In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, proprio a detta dei sigg. , gli Parte_2 immobili sarebbero stati realizzati il 23.04.2014 (cfr. doc.
6 - fascicolo di parte attrice di primo grado denominato “ ”) e quindi dopo la morte del loro dante causa Controparte_6 avvenuta il 12.01.2014 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado). Poichè sia il suindicato atto di accertamento di venuta ad esistenza sia la denuncia di successione (datata
26.03.2015), quale atto di natura meramente fiscale non potrebbero assurgere a prova del diritto di proprietà e non avrebbero efficacia traslativa , ne discenderebbe non solo che il sig. Persona_1
non sarebbe proprietario degli immobili oggetto di causa al momento del suo decesso, ma
[...] anche che i sigg. e RI non sarebbero divenuti proprietari in virtù della successione del Parte_2 loro dante causa e comunque non avrebbero fornito la prova rigorosa del fatto costitutivo della pagina 10 di 13 domanda ossia della titolarità dell'asserito diritto di proprietà sul bene posseduto/detenuto da esso appellante.
3.a Osserva la Corte che tale ultima censura è inammissibile ex art.342 c.p.c. per estrema genericità, in quanto non impugna in modo specifico le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
Va, infatti rimarcato che il giudice di prime cure ha ritenuto, sul piano delle allegazioni, che gli attori avessero rappresentato nel ricorso introduttivo le vicende traslative ripercorrendo gli ultimi cinquant'anni, e che sul piano della prova avessero altresì depositato gli atti negoziali e i relativi atti di trascrizione, assolvendo in pieno al loro rigoroso onere probatorio proprio dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Più specificamente a pag. 6 della sentenza impugnata si legge: “Nel caso di specie, i due attori hanno agito in qualità di eredi del defunto padre, , e quindi, hanno azionato un bene a loro pervenuto a Persona_1 titolo di successione universale, a seguito della morte del genitore, avvenuta ad Acquaviva delle Fonti il
12.1.2014. Per ricostruire correttamente la vicenda, occorre partire in ordine cronologico dai seguenti dati: a) quali sono i beni di cui gli attori si ritengono titolari sulla base della successione paterna;
b) quali erano i beni di titolarità del loro padre. La complessità della vicenda, infatti, nasce dalla circostanza che il padre degli attori, , ha ricevuto a titolo di successione della madre i seguenti beni: particelle Persona_1
123 e 122/c corrispondenti ad un appezzamento di terra sito in agro di Giovinazzo, strada dei Cappuccini che porta a Terlizzi, contrada Parisi (vd. testamento e relativa nota di trascrizione del 14.5.1969, documenti prodotti con ricorso introduttivo del 13.5.2022). Questo, dunque, è il titolo originario da cui occorre prendere le mosse con riferimento ai beni oggetto di causa. I terreni sopra indicati sono stati infatti oggetto di un lungo contenzioso familiare, conclusosi tra i tre fratelli - (padre degli attori), e , tutti e tre Per_1 CP_4 Per_2 figli di deceduta i 2.3.1969 - con l'atto di divisione transattiva del 9.7.2007, con il quale il Persona_5 bene originario (e sopra descritto) è stato attribuito a tutti e tre in quote uguali e così identificato (pag. 10 dell'atto di transazione): a) area sovrastante la casa sita in Giovinazzo alla Via Tenente De Venuto n. 15 , estesa metri quadrati centosessantatre circa, con annesso portone al civico 13 e scala di accesso alla stessa area;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giovinazzo al foglio 2, particella 592 sub. 2, piano 1-T; b) suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla via Giulio Dibari, attiguo all'immobile di cui alla lettera a) esteso per mq 295 circa;
riportato in Catasto Terreni al foglio 2, particella 376, Ente Urbano, a.2.89; In primo luogo, con riferimento alla consistenza di tale bene, il convenuto non ha contestato che, benché le vie fossero diverse e avessero poi cambiato nome, il bene oggetto di causa sia il medesimo, ossia il fondo ricevuto
pagina 11 di 13 dalla madre del dante-causa degli attori e poi descritto nella transazione del 2007. Ciò chiarito in ordine ai beni oggetto di causa, correttamente inquadrati, essi sono stati poi oggetto di un contratto di permuta con il convenuto, costruttore edile, che ha acquistato, tra le altre cose, tali fondi e ha quindi trasferito la titolarità di alcune unità immobiliari in via di costruzione all'attore medesimo
(oltre che ai suoi fratelli).”
Ne consegue che, a differenza di quanto lamentato l'appellante, il Giudice di prime cure non ha ritenuto assolto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione solo sulla base della denuncia di successione e dell'atto di accertamento di venuta ad esistenza ma ha espresso compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che parte attrice avesse assolto al suddetto onere probatorio, con motivazione che non è stata oggetto di specifica censura da parte del . Pt_1
La censura è inoltre inammissibile perché l'appellante non ha indicato in modo specifico la documentazione, da lui esibita, che sarebbe stata ignorata dal giudice di prime cure e perché ha eccepito per la prima volta nell'atto di gravame che la data di realizzazione degli immobili
(23.04.2014) sarebbe successiva al decesso del sig. (12.01.2014), ragione per cui Persona_1
“l'atto di accertamento di venuta ad esistenza e la denuncia di successione non hanno efficacia traslativa per cui non solo il sig. non era proprietario degli immobili oggetto di causa al momento del Persona_1 decesso, ma anche i sigg. e RI non sono divenuti proprietari in virtù della successione del loro Parte_2 dante causa e comunque non ha dato prova rigorosa del fatto costitutivo della domanda”. Trattasi di eccezione nuova e quindi inammissibile ex art.345 c.p.c., in quanto mai formulata nel giudizio di primo grado e comunque infondata, atteso che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il contratto di permuta del 30.03.2009, a pag. 13, secondo capoverso, recita testualmente: “ - che le singole porzioni immobiliari in oggetto si intenderanno venute ad esistenza nel momento in cui saranno state completate al rustico, comprensivo delle mure perimetrali delle singole unità, e completata la relativa copertura”. Tale momento doveva essere necessariamente precedente alla data dell'atto di citazione del
06.11.2012, con il quale il de cuius lamentava che il sig. doveva solo Persona_1 Pt_1
“completare le opere edili, impiantistiche e tutti gli adempimenti amministrativi per l'ottenimento dell'agibilità del bene immobile in corso di costruzione”, così come risultante a pag. 3 dell'atto di citazione depositato dalla difesa del nel giudizio di primo grado nel proprio fascicolo di parte. Pt_1
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. pagina 12 di 13 L'appellante soccombente è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione, in difetto di istruttoria). Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 12.05.2023, da avverso la sentenza Parte_1
n.1347/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, in composizione monocratica, nei confronti dell'avv. , in qualità di procuratrice speciale dei sigg.ri , e Controparte_2 Parte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_7
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida, in complessivi €. 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì 18 marzo
2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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