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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4232/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4232/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. POMARICI per parte ricorrente presente di persona. Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. ROMANI RANIERI e Controparte_1
CALABRO' GABRIELE, nonché l'avv. CANINI in sot, avv. ZECCA.
Per , l'avv. SARTINI. Parte_2
è presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 4232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4232/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv. MERCURI FRANCESCO, VARESI ALESSIA, POMARICI VITTORIO, IACOVIELLO MONICA, MANZITTI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. ROMANI RANIERI, CAPITTA FRANCESCO, ZECCA FABRIZIO, CALABRO' GABRIELE, FRATICELLI ANTONIO
PARTE RESISTENTE
E nei confronti di
(cf: ) Parte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARTINI ROBERTO
PARTE INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1437/2024 del
Tribunale di Bologna, con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 80.512,99, oltre accessori e spese della fase monitoria a titolo di restituzione di somme versate ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che il sig. assume: Pt_1
che non vi sarebbero i presupposti per la domanda monitoria;
che sarebbe intervenuta una transazione generale novativa tra le parti, con la conseguenza che la pretesa sarebbe inammissibile;
che parte opposta avrebbe dato corso al pagamento richiesto in questa sede, ma l'addizionale IRPEF non sarebbe dovuta;
che, in via subordinata si sarebbe in presenza di un errore essenziale;
che, in ogni modo, parte opposta avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che la rivalsa sarebbe un obbligo di Legge, come tale non derogabile tra i privati, che nessun errore quale vizio del consenso sarebbe configurabile nel caso di specie;
che nessuna violazione sarebbe imputabile alla società.
In corso di giudizio interveniva per adesione , sindacato dei Parte_2
dirigenti del commercio, sposando le tesi dell'opponente.
Non necessitando istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
3. In via preliminare, resta irrilevante l'eccezione circa l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto, apertosi il procedimento ordinario di opposizione, l'intero rapporto tra le parti entra in valutazione.
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare, non si pone alcuna questione di difetto di giurisdizione, in quanto non si verte direttamente in materia di imposizione fiscale e non vi è alcun atto dell'Amministrazione finanziaria in contestazione, quanto, piuttosto, il diritto della parte opposta di operare la rivalsa nei confronti dell'ex dipendente.
Nel merito, è pacifica e non contestata la sottoscrizione tra le parti di una transazione generale novativa in data 31 ottobre 2018 (cfr., doc. 3, fasc. opponente), dalla quale è scaturito l'obbligo di pagamento, a carico della società opposta, delle somme sulle quali, a distanza di circa sei anni dopo l'esecuzione della transazione, la stessa società ha versato l'addizionale IRPEF per l'importo chiesto in rivalsa in via monitoria.
Sul punto, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in rivalsa, in quanto coperta dalla transazione generale novativa dell'ottobre
2018.
Infatti, come correttamente evidenziato dalla parte opposta, l'efficacia preclusiva del contratto suddetto spiega i suoi effetti in relazione al rapporto pregresso tra le parti, ma non certo in ordine alle obbligazioni sorte proprie con la transazione, come nel caso di specie è avvenuto.
La transazione riconosce una serie di importi in favore del ricorrente in opposizione, con diverse imputazioni.
In particolare, la società, al punto 4 della transazione, si è impegnata a pagare al sig. l'importo di euro 682.500,00 lordi a titolo di incentivo all'esodo, prevedendo Pt_1
espressamente che «Tale importo, […], non sarà soggetto a contribuzione sociale […], sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e verrà versato nel corrispondente importo netto entro il mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione».
Ne deriva che, contrariamente a quanto argomentato da parte opposta, non vi è un mero impegno al pagamento di un importo lordo, per il quale, semmai, si pagina 4 di 7 porrebbero questioni circa la possibilità di derogare alla normativa fiscale, quanto piuttosto un obbligo di pagare un netto corrispondente ad un lordo dal quale trattenere la tassazione separata «ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917».
Il testo negoziale è chiaro sul punto e, dunque, è evidente che, in assenza di ulteriori pattuizioni, o riserve, contenute nella transazione, eventuali profili fiscali, preesistenti o sopravvenuti, non potrebbero incidere sul netto previsto nel contratto.
Da quanto argomentato, allora, nessun importo può essere richiesto dalla parte opposta, sul presupposto che, in data successiva alla transazione, ulteriori importi fiscali siano stati versati all'Erario.
Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all'importo di euro 10.000,00 previsto a titolo di transazione, considerando che il testo conciliativo espressamente dispone che la somma suddetta «verrà erogata nel corrispondente importo netto nei termini e con le modalità di cui al punto 4 che precede».
4. Al contrario, nessuna previsione particolare è prevista in transazione, al punto 5, circa gli euro 300.000,00 pattuiti quale compenso per il patto di non concorrenza, per il quale letteralmente vi è soltanto la sua qualificazione come lordo.
Ne deve, quindi, derivare che nessun impegno in termini di somma netta è stato preso dalla società opposta, la quale correttamente deve trattenere tutti gli importi che si è trovata a versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta.
Non ci sono dubbi che i fatti che hanno portato alla richiesta oggetto di procedimento monitorio si presentino estremamente originali, ma è altrettanto vero che sono dipesi da incertezze interpretative, anche a livello giurisprudenziale, di cui, peraltro, danno atto le parti del presente giudizio.
Sul punto, certamente non compete a questa sede giurisdizionale una statuizione circa l'assoggettabilità dei compensi riconosciuti in favore dell'opponente (quali remunerazione variabile) all'addizionale IRPEF del 10%, quanto piuttosto una pagina 5 di 7 valutazione circa la correttezza dell'operato societario, nel momento in cui si è determinata, dopo molti anni, a versare detti importi.
Nel caso di specie, non vi sono contestazioni apprezzabili che possono essere mosse alla la quale, in una situazione di estrema incertezza, ha Controparte_1
prima chiesto un parere agli Enti competenti e, in seguito, si è limitata a seguire le indicazioni ricevute.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere riconosciuta la legittimità della rivalsa da parte della resistente opposta per la quota di redditi variabili percepiti in misura superiore a quelli dovuti.
Considerando le allegazioni pacifiche tra le parti, sottraendo agli euro
300.000,00 previsti come corrispettivo del patto di non concorrenza il reddito annuo di euro 187.370,12 (come tale non soggetto ad addizionale) al fine di individuare la base imponibile, parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 11.262,99 a titolo di addizionale, oltre interessi dal ricorso ingiuntivo al saldo effettivo.
5. Infine, non possono essere condivise le eccezioni subordinate della parte opponente, in quanto da un lato, la stessa previsione di un importo unicamente lordo indicato in transazione, non può comportare alcuna ipotesi di errore essenziale sull'ammontare netto da riconoscere.
Al tempo stesso, nessuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede è da radicarsi in capo alla resistente opposta, la quale, come detto, ha operato in CP_3
maniera trasparente.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte ricorrente in opposizione deve essere condannata al pagamento della minor somma come quantificata ai punti che precedono.
pagina 6 di 7 Le spese, visto il solo parziale accoglimento del ricorso seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% e tenendo conto della mancata effettuazione della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti della parte terza intervenuta, il cui intervento è sicuramente legittimo e ammissibile, considerando il suo ruolo nella conciliazione raggiunta dalle parti, ma, in sostanza, non vi era alcun vulnus rispetto alla stessa conciliazione, così come derivante dall'azione monitoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 11.262,99 oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo;
C) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per onorari, euro 379,50 per spese, oltre spese generali, IVA,
e CAP, che dichiara da compensarsi in ragione del 50%;
D) Spese compensate per la parte terza intervenuta.
Bologna il 19/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4232/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. POMARICI per parte ricorrente presente di persona. Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. ROMANI RANIERI e Controparte_1
CALABRO' GABRIELE, nonché l'avv. CANINI in sot, avv. ZECCA.
Per , l'avv. SARTINI. Parte_2
è presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 4232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4232/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv. MERCURI FRANCESCO, VARESI ALESSIA, POMARICI VITTORIO, IACOVIELLO MONICA, MANZITTI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. ROMANI RANIERI, CAPITTA FRANCESCO, ZECCA FABRIZIO, CALABRO' GABRIELE, FRATICELLI ANTONIO
PARTE RESISTENTE
E nei confronti di
(cf: ) Parte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARTINI ROBERTO
PARTE INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1437/2024 del
Tribunale di Bologna, con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 80.512,99, oltre accessori e spese della fase monitoria a titolo di restituzione di somme versate ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che il sig. assume: Pt_1
che non vi sarebbero i presupposti per la domanda monitoria;
che sarebbe intervenuta una transazione generale novativa tra le parti, con la conseguenza che la pretesa sarebbe inammissibile;
che parte opposta avrebbe dato corso al pagamento richiesto in questa sede, ma l'addizionale IRPEF non sarebbe dovuta;
che, in via subordinata si sarebbe in presenza di un errore essenziale;
che, in ogni modo, parte opposta avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che la rivalsa sarebbe un obbligo di Legge, come tale non derogabile tra i privati, che nessun errore quale vizio del consenso sarebbe configurabile nel caso di specie;
che nessuna violazione sarebbe imputabile alla società.
In corso di giudizio interveniva per adesione , sindacato dei Parte_2
dirigenti del commercio, sposando le tesi dell'opponente.
Non necessitando istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
3. In via preliminare, resta irrilevante l'eccezione circa l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto, apertosi il procedimento ordinario di opposizione, l'intero rapporto tra le parti entra in valutazione.
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare, non si pone alcuna questione di difetto di giurisdizione, in quanto non si verte direttamente in materia di imposizione fiscale e non vi è alcun atto dell'Amministrazione finanziaria in contestazione, quanto, piuttosto, il diritto della parte opposta di operare la rivalsa nei confronti dell'ex dipendente.
Nel merito, è pacifica e non contestata la sottoscrizione tra le parti di una transazione generale novativa in data 31 ottobre 2018 (cfr., doc. 3, fasc. opponente), dalla quale è scaturito l'obbligo di pagamento, a carico della società opposta, delle somme sulle quali, a distanza di circa sei anni dopo l'esecuzione della transazione, la stessa società ha versato l'addizionale IRPEF per l'importo chiesto in rivalsa in via monitoria.
Sul punto, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in rivalsa, in quanto coperta dalla transazione generale novativa dell'ottobre
2018.
Infatti, come correttamente evidenziato dalla parte opposta, l'efficacia preclusiva del contratto suddetto spiega i suoi effetti in relazione al rapporto pregresso tra le parti, ma non certo in ordine alle obbligazioni sorte proprie con la transazione, come nel caso di specie è avvenuto.
La transazione riconosce una serie di importi in favore del ricorrente in opposizione, con diverse imputazioni.
In particolare, la società, al punto 4 della transazione, si è impegnata a pagare al sig. l'importo di euro 682.500,00 lordi a titolo di incentivo all'esodo, prevedendo Pt_1
espressamente che «Tale importo, […], non sarà soggetto a contribuzione sociale […], sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e verrà versato nel corrispondente importo netto entro il mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione».
Ne deriva che, contrariamente a quanto argomentato da parte opposta, non vi è un mero impegno al pagamento di un importo lordo, per il quale, semmai, si pagina 4 di 7 porrebbero questioni circa la possibilità di derogare alla normativa fiscale, quanto piuttosto un obbligo di pagare un netto corrispondente ad un lordo dal quale trattenere la tassazione separata «ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917».
Il testo negoziale è chiaro sul punto e, dunque, è evidente che, in assenza di ulteriori pattuizioni, o riserve, contenute nella transazione, eventuali profili fiscali, preesistenti o sopravvenuti, non potrebbero incidere sul netto previsto nel contratto.
Da quanto argomentato, allora, nessun importo può essere richiesto dalla parte opposta, sul presupposto che, in data successiva alla transazione, ulteriori importi fiscali siano stati versati all'Erario.
Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all'importo di euro 10.000,00 previsto a titolo di transazione, considerando che il testo conciliativo espressamente dispone che la somma suddetta «verrà erogata nel corrispondente importo netto nei termini e con le modalità di cui al punto 4 che precede».
4. Al contrario, nessuna previsione particolare è prevista in transazione, al punto 5, circa gli euro 300.000,00 pattuiti quale compenso per il patto di non concorrenza, per il quale letteralmente vi è soltanto la sua qualificazione come lordo.
Ne deve, quindi, derivare che nessun impegno in termini di somma netta è stato preso dalla società opposta, la quale correttamente deve trattenere tutti gli importi che si è trovata a versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta.
Non ci sono dubbi che i fatti che hanno portato alla richiesta oggetto di procedimento monitorio si presentino estremamente originali, ma è altrettanto vero che sono dipesi da incertezze interpretative, anche a livello giurisprudenziale, di cui, peraltro, danno atto le parti del presente giudizio.
Sul punto, certamente non compete a questa sede giurisdizionale una statuizione circa l'assoggettabilità dei compensi riconosciuti in favore dell'opponente (quali remunerazione variabile) all'addizionale IRPEF del 10%, quanto piuttosto una pagina 5 di 7 valutazione circa la correttezza dell'operato societario, nel momento in cui si è determinata, dopo molti anni, a versare detti importi.
Nel caso di specie, non vi sono contestazioni apprezzabili che possono essere mosse alla la quale, in una situazione di estrema incertezza, ha Controparte_1
prima chiesto un parere agli Enti competenti e, in seguito, si è limitata a seguire le indicazioni ricevute.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere riconosciuta la legittimità della rivalsa da parte della resistente opposta per la quota di redditi variabili percepiti in misura superiore a quelli dovuti.
Considerando le allegazioni pacifiche tra le parti, sottraendo agli euro
300.000,00 previsti come corrispettivo del patto di non concorrenza il reddito annuo di euro 187.370,12 (come tale non soggetto ad addizionale) al fine di individuare la base imponibile, parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 11.262,99 a titolo di addizionale, oltre interessi dal ricorso ingiuntivo al saldo effettivo.
5. Infine, non possono essere condivise le eccezioni subordinate della parte opponente, in quanto da un lato, la stessa previsione di un importo unicamente lordo indicato in transazione, non può comportare alcuna ipotesi di errore essenziale sull'ammontare netto da riconoscere.
Al tempo stesso, nessuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede è da radicarsi in capo alla resistente opposta, la quale, come detto, ha operato in CP_3
maniera trasparente.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte ricorrente in opposizione deve essere condannata al pagamento della minor somma come quantificata ai punti che precedono.
pagina 6 di 7 Le spese, visto il solo parziale accoglimento del ricorso seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% e tenendo conto della mancata effettuazione della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti della parte terza intervenuta, il cui intervento è sicuramente legittimo e ammissibile, considerando il suo ruolo nella conciliazione raggiunta dalle parti, ma, in sostanza, non vi era alcun vulnus rispetto alla stessa conciliazione, così come derivante dall'azione monitoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 11.262,99 oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo;
C) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per onorari, euro 379,50 per spese, oltre spese generali, IVA,
e CAP, che dichiara da compensarsi in ragione del 50%;
D) Spese compensate per la parte terza intervenuta.
Bologna il 19/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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