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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di Impresa n.2267/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, iscritto al
n. 1687/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025 e pendente
T R A
(c.f.: nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Brunella Conte (c.f.: ) e Mario Lettieri (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE - C.F._3
E il (c.f.: ), pendente dinnanzi al Controparte_1 P.IVA_1
Trib. Napoli, al n. 225/2016, nella persona del curatore dott. , Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. del 17 maggio 2022, dall'avv.
NI Rascio (c.f.: ) - APPELLATO - CodiceFiscale_4
NONCHE'
(c.f. , (c.f.: Controparte_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4 [...]
, (c.f.: ), (c.f.: C.F._6 Parte_2 CodiceFiscale_7 Parte_3 [...]
, (c.f.: ), (c.f. C.F._8 Parte_4 CodiceFiscale_9 Parte_5
: ) e (c.f.: CodiceFiscale_10 Parte_6 CodiceFiscale_11
- APPELLATI INTIMATI
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
1. Con una citazione notificata ai convenuti tra l'11 dicembre ed 15 dicembre
2017 il – dichiarato dal Tribunale di Napoli Controparte_1
con sentenza n. 232 del 21/22 luglio 2016 – chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, , Parte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_5 Parte_6
conclusioni: “(A) in virtù delle ragioni esposte, degli addebiti illustrati e dei titoli indicati, dichiari ai sensi di legge la responsabilità di ., (amministratore CP_5
unico della fallita sino al 06.11.2013) e di ., (liquidatore della Controparte_6
fallita dal 06.11.2013), nelle rispettive e già precisate qualità nonché nei limiti di volta in volta chiariti, per i danni (individuati in questo stesso atto) cagionati alla fallita e per essa al Fallimento istante e ai suoi creditori;
(B) conseguentemente li condanni a risarcire alla Curatela i danni che hanno contribuito a produrre, per le voci e secondo le quantificazioni già prospettate e qui di seguito riepilogate, e comunque nella misura che risulterà accertata in corso di causa (beninteso senza duplicazione qualora il medesimo danno risulti effetto di diversi addebiti e/o titoli), con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge: - per la prima voce di danno, da “Vicenda MPN” e pari ad € 197.072, dovrà rispondere in via esclusiva l'amministratore unico;
- per la seconda voce di danno, da Parte_1
“Distrazione e/o dissipazione del magazzino” e pari ad € 600.000, dovrà rispondere in via esclusiva l'amministratore unico;
- per la terza voce di danno, da Parte_1
“Cessione dell'azienda a prezzo vile” e pari ad € 40.000, dovrà rispondere in via esclusiva il liquidatore - per la quarta voce di danno, da Controparte_3
“Procurata impossibilità di recupero dei crediti” e pari ad € 167.238,23, dovranno rispondere in solido (e solo in subordine ciascuno per quanto di ragione) Parte_1
e - per la quinta voce di danno, da “Ulteriore distrazione e/o Controparte_3
dissipazione del magazzino”, pari ad € 6.000, dovranno rispondere in solido (e solo in subordine ciascuno per quanto di ragione) e - Parte_1 Controparte_3
per la sesta voce di danno, da “Illegittima prosecuzione in situazione di scioglimento
e di insolvenza” e pari € 2.044.772, dovranno rispondere l' per la Controparte_7
frazione (da determinare in corso di causa) fino al 06.11.2013 e il liquidatore
[...]
per quella (da determinare in corso di causa) successiva;
C) con vittoria CP_3
di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA;
CP_ Pag. 2 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
(D) in danno di ,, , , CP_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9
….e : dichiarare assolutamente simulati e dunque nulli, ovvero in
[...] Controparte_8
subordine revocati ex art. 2901 c.c., tanto gli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Napoli con un decreto (cron. 11798/12) pronunciato il
13/14.12.2012 nell'ambito del procedimento n. 22623/2012 RG (accordi e decreto di cui pure si chiede ordinarsi alle controparti l'esibizione ex art. 210 c.p.c.), quanto
(ovvero soltanto) l'atto (denominato “Atto di adempimento di accordi nascenti da separa-zione consensuale”) per Notar di Giugliano del 27.11.2013 (rep. n. Per_1
11757, racc. 6572), registrato e trascritto il 05.12.2013, con cui ha Parte_1
trasferito rispettivamente alla moglie l'usufrutto legale e (nella Controparte_4
misura di un terzo ciascuno) ai tre figli , NI e la nuda Pt_2 Parte_4
proprietà dei seguenti immobili: a) in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n 179, appartamento sito al piano primo distinto con il numero interno uno (1), composto di vani quattro ed accessori, confinante con appartamento interno due, con via S.
Giacomo dei Capri e con cortile condominiale;
nel C.F. del detto comune con i dati sez.
AVV, fl. 5, p.lla 814, sub 6, via San Giacomo dei Capri n. 179, p. 1, int. 1, z.c. 6, cat A/2, cl. 6, vani 6, r.c. euro 960,61; b) in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 179 locale autorimessa sito al primo piano sotto strada, distinto con la lettera "A", della superficie catastale di metri quadrati sedici (mq 16), confinante con viale ingresso garage, vano centrale termica e corridoio di disimpegno tra i locali autorimesse;
nel C.F. del detto comune con i dati sez. AVV, fl. 5, p.lla 814, sub 20, via San Giacomo dei Capri n. 179, p.
*, int. A, z.c. 6, cat C/6, cl. 6, cons. mq. 16, r.c. euro 141,30; c) in Baia Domizia (CE) al
Viale Privato Raffaello - Parco dei Lecci, appartamento sito al piano terra composto da complessive due camere e servizi, confinante con corridoio di accesso ai locali filtro piscina, con piano terra testata "C" e con prolungamento dei Viale Privato Raffaello;
nel
C.F. del comune di Sessa Aurunca già come p.lla 830 sub. 2, ed ora con i dati fl.160, p.lla
5283, sub 288, viale dei Lecci p. T, int. TC, z.c. 1, cat A/2, cl.1, vani 3,5, r.c. euro 244,03;
d) in San Giorgio a Cremano nel fabbricato sito in via Botteghelle n. 146 ma con ingresso da via Cappiello n. 15, locale negozio della superficie catastale di metri quadrati quarantasette (mq. 47), confinante con via Cappiello, con negozio civico 13 e con negozio civico 17; nel G.F. del detto comune con i dati fl. 4, p.lla 305, sub 14, via
Guglielmo Marconi n. A, p. 181, sc. T, cat C/1, cl. 4, cons. mq. 47, r.c. euro 1.332,61; e) in San Giorgio a Cremano nel fabbricato sito in via Botteghelle n. 146 ma con ingresso
CP_ Pag. 3 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
da via Cappiello n.17, locale negozio della superficie catastale di metri quadrati cinquantuno (mq. 51), confinante con via Cappiello, con negozio civico 15 e con negozio civico 19; nel C.F. del detto comune con i dati fl. 4, pila 305, sub 17, via Guglielmo
Marconi n. 175, p. T, cat C/1, cl. 3, cons. mq. 51, r.c. euro 1.243,22; (E) in danno di
, …e : dichiarare CP_5 Parte_5 Parte_10
assolutamente simulato e dunque nullo, in subordine inefficace ex art. 2787, 3° co., c.c., ed in ulteriore subordine revocato ex art. 2901 c.c. l'atto 30.01.2014, autenticato per
Notaio di Napoli (rep. 129546, racc. 25702), con cui ha costituito Per_2 Parte_1
in pegno la partecipazione pari al 33,33% del capitale (€ 5.500 di € 16.500) della società (c.f. ) a favore ed a garanzia di non Controparte_9 P.IVA_2
meglio precisa-ti crediti dei predetti e;
(F) con Parte_5 Parte_6
vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e
CPA”.
Deduceva in fatto:
a) che la costituita nel 1992 e con sede legale ed operativa in CP
Pozzuoli alla via Campana n. 233, aveva come oggetto principale il commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia e ne era stato amministratore unico, dal 2002 al novembre 2013, ; Parte_1
b) che, già a decorrere dal 2009, il valore di produzione della società aveva cominciato a registrare una drastica flessione, ma la società era stata posta in liquidazione solo con delibera di scioglimento del 6 novembre 2013, iscritta nel
Registro delle imprese il successivo 28 novembre 2013, con nomina di CP_3
uale suo liquidatore;
[...]
c) che, sempre durante l'anno 2009, era stata costituita un'altra società, denominata avente la medesima sede legale, il medesimo oggetto sociale CP0
e, almeno sino al 20 gennaio 2013, il medesimo amministratore della cioè CP
, che nei bilanci della neo - società non aveva riportato nessun costo per Parte_1
il personale;
d) che nei confronti della erano stati levati, a decorrere dal settembre CP
2012, una serie di protesti, ed il sistema bancario aveva cominciato a segnalare come
“sofferenze” i crediti verso la fallita;
e) che l'ultimo bilancio depositato dalla risaliva al 31 dicembre 2011, CP
mentre quello al 31 dicembre 2012, approvato nel corso dell'assemblea che ne aveva
Pag. 4 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa deliberato lo scioglimento, non era stato né allegato alla detta delibera di scioglimento né depositato presso il registro delle imprese, e da esso era emerso un risultato di esercizio negativo di 1.590.626,86 €, un patrimonio netto negativo fino oltre 1,5 milioni di euro ed un passivo patrimoniale, superiore all'attivo liquidabile, di oltre 2 milioni di euro;
f) che dopo la delibera di scioglimento della , in data 13 novembre 2013, il CP
suo liquidatore aveva ceduto ad altra società di nuova costituzione, la Indec NPG S.R.L.,
- il cui amministratore unico era il figlio di , cioè , già Parte_1 Parte_2
dipendente della prima, poi fallita, al quale era poi succeduto il fratello - il Pt_4
ramo di azienda della società corrente in Pozzuoli alla via Campana n. 233, con esclusione del personale dipendente, merci, crediti e debiti, al prezzo di 22.350,00 € (di cui 15.000,00 € imputati all'avviamento e 7.350,00 € alle attrezzature), da corrispondere entro il 30 settembre 2016, con quasi due anni di dilazione e senza interessi né garanzie;
g) che, con sentenza n. 225/2016 depositata in data 22 luglio 2016 il Tribunale di
Napoli aveva dichiarato il fallimento della;
Controparte_1
h) che il bilancio fallimentare al 22 luglio 2009, come in precedenza detto, aveva esposto attività per oltre 24 milioni di euro, di gran lunga inferiori alle passività di quasi
40 milioni di euro, con un patrimonio netto negativo di - 14.773.771 €;
i) che i crediti iscritti in bilancio avrebbero dovuto essere svalutati, in quanto inesigibili, sin dal bilancio 2010, e ciò avrebbe determinato un valore del patrimonio netto negativo sin dal 2010;
j) che, tra gli atti di mala gestio imputabili ai convenuti, ad avviso della curatela attrice, vi era la vicenda collegata alla - società amministrata dal medesimo CP0
, di cui egli era anche socio - che aveva condiviso, quanto meno dalla Parte_1
costituzione di tale società sino alla delibera di scioglimento della , la sede CP
sociale, le attrezzature ed il personale, tanto è vero che nei bilanci di tale nuova società non figuravano costi per il personale, sicché il danno da liquidare in via equitativa a favore dell'attrice poteva essere quantificato, a danno del solo amministratore , PT
in un importo pari al 50% dei costi per il personale esposti nei bilanci della fallita, di cui si era avvantaggiata gratuitamente la MPN, ovvero nell'importo di 197.072,00 €;
k) che altro addebito da attribuire al convenuto era costituito Parte_1
dalla distrazione e/o dissipazione delle rimanenze di magazzino per l'ammontare di
Pag. 5 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1 CP
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
600.000,00 €;
l) che ancora, doveva attribuirsi al solo liquidatore il Controparte_3
danno subìto dalla per la vicenda collegata alla cessione del ramo di azienda a CP
favore della neocostituita Indec NGP S.R.L., il cui prezzo di cessione di soli 22.350,00 € - comprendente solo avviamento ed attrezzature, queste ultime per un valore di
7.350,00 € - doveva considerarsi incongruo, a fronte di un valore residuo della immobilizzazioni materiali della fallita, alla data del 31 dicembre 2012, superiore a
90,000,00 €, sicché, pur volendo prevedere un abbattimento del prezzo rispetto al predetto valore residuo, comunque il valore della componente “materiale” dell'azienda ceduta non avrebbe potuto essere inferiore a 47.350,00 € (47.350,00 € -
7.350,00 €), con un danno cagionato alle casse sociali pari a 40.000,00 €;
m) che, invece, doveva attribuirsi sia all'amministratore della che al suo CP
liquidatore, in solido tra di loro, il danno subìto dalla per la “procurata CP
impossibilità di recupero” delle poste attive, rappresentate dai crediti iscritti nel bilancio fallimentare per 591.970,43 €, divenuti irrecuperabili, sebbene per un importo ridotto - tenuto conto della loro svalutazione - di 167.238,23 €, per i quali i due convenuti non avevano consegnato al curatore null'altro che le anagrafiche incomplete dei creditori, non consegnandogli, sebbene più volte richieste, né le fatture né i libri giornale integrali ed i mastrini di contabilità, necessari al recupero di tali poste attive;
n) che, analogamente, entrambi erano tenuti in solido a risarcire al fallimento il danno corrispondente al valore delle merci non rinvenute, e pertanto, distratte e/o dissipate per il valore di 6.000,00 €, in ragione dell'obsolescenza di merce acquistata in esercizi precedenti e quindi da svalutare del 50%;
o) che, a causa della mancata svalutazione dei crediti, la società si era ritrovata in una situazione di sottocapitalizzazione già dal 2010 con integrale perdita del capitale sociale, occultata, in un primo momento, dall'organo gestorio, che aveva improntato la gestione societaria in un'ottica non conservativa, così accumulando nuove perdite ed aggravando il dissesto societario, ed, in un secondo momento, dallo stesso liquidatore, che, una volta constatata l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni della società, avrebbe dovuto chiedere il fallimento della stessa, onde evitare l'aggravarsi della situazione di crisi, oramai irreversibile. Tale illegittima prosecuzione dell'attività sociale, da ascrivere sia ad che ad secondo una Parte_1 Controparte_3
Pag. 6 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ripartizione interna di responsabilità da determinare anche mediante ctu, aveva cagionato danni alla società il cui valore andava determinato, anche in via equitativa, stante la mancata consegna di documentazione idonea a determinarli con esattezza, nella misura della differenza dei netti patrimoniali, come positivizzata nell'art. 2486, co.3, c.c., tra la data in cui doveva effettuarsi lo scioglimento e la data in cui era intervenuto il fallimento (cioè tra il 2010 ed il 2016);
p) che, quanto agli atti dismissivi del patrimonio, impugnati con l'azione di simulazione e di revocatoria, il convenuto , subito dopo la delibera di Parte_1
scioglimento della società, poi fallita, di cui era amministratore unico, risalente al novembre 2013, aveva provveduto a dismettere i propri beni immobili ed a sottoporre a pegno l'unica partecipazione societaria di rilievo che possedeva.
Ed infatti, quanto ai primi, con atto notarile del 27 novembre 2013, denominato
“Atto di adempimento di accordi nascenti da separazione consensuale”, l'ex amministratore unico aveva trasferito rispettivamente alla moglie, , Controparte_4
l'usufrutto legale e (nella misura di un terzo ciascuno) ai figli , NI e Pt_2 Parte_4
, la nuda proprietà degli immobili come indicati in citazione (appartamento e
[...]
autorimessa siti in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n.17, appartamento sito in Baia
Domizia al viale Privato Raffaello - Parco dei lecci e n. 2 locali-negozio in San Giorgio a
Cremano), così spogliandosi dell'intero suo patrimonio immobiliare, con palese pregiudizio per le ragioni di credito del fallimento.
Tali atti, sia l'accordo di separazione che l'atto notarile in esecuzione, sarebbero stati privi di efficacia tra le parti, poiché intento del era stato di non trasferire PT
nessun immobile, o comunque, di trasferire tali beni a titolo gratuito, dissimulando - in ragione della presenza di due testi e dell'assenza di ogni corrispettivo - una donazione,
e, in ogni caso, sarebbero stati presenti i presupposti per la revocatoria ex art. 2901
c.c. sia dell'accordo di separazione omologato che dell'atto notarile.
Quanto al secondo atto, aveva posto al riparo anche l'unica sua Parte_1
partecipazione societaria di valore (cioè, la quota del 33,33% del capitale sociale della società proprietaria dei capannoni ove si era svolta l'attività Controparte_9
sociale prima del fallimento), costituendola in pegno con atto notarile del 30 gennaio
2014 in favore di e , a garanzia di non Parte_5 Parte_6
specificate obbligazioni sorte dal 2011, cosicché anche tale atto, se non riconosciuto come viziato da simulazione assoluta anche per la conservazione di tutti i diritti,
CP_ Pag. 7 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa amministrativi e non, in capo al disponente, doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2787 comma 3 c.c., e comunque, in via subordinata, aggredibile ex art. 2901 c.c.
2. Con comparse depositate rispettivamente il 4 aprile 2018, il 20 ed il 23 aprile
2018, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, cioè:
i) , che contestava tutti gli addebiti a lui mossi, specialmente quello Parte_1
relativo alla cd. vicenda MPN, poiché - a suo dire - tale società, pur condividendo con la fallita la sede sociale, non si era affatto confusa con essa, espletando una diversa attività consistente nella produzione di beni e servizi e non nella loro commercializzazione, come la società fallita, ed inoltre, perché non vi era stato negli anni di riferimento (2009-2013) nessun aumento del fatturato della MPN;
quello relativo ai crediti non riscossi, giacché era stata la curatela a non procedere al loro recupero, pur avendo dati contabili da cui desumere il nome dei creditori;
quello relativo all'illegittima continuazione dell'attività sociale dal 2010 al 2013 per assenza di prova sia degli atti di natura non conservativa posti in essere dal , sia del nesso di PT
causalità tra tale condotta ed il danno cagionato al patrimonio sociale;
infine, contestava la fondatezza delle azioni volte alla dichiarazione d'inefficacia degli atti dismissivi del suo patrimonio, cioè quella avente ad oggetto l'esecuzione degli accordi di separazione e quella avente ad oggetto la costituzione in pegno delle quote dell'Apa immobiliare a favore del e del , risultando vera e provata l'esistenza Parte_6 Pt_5
sia di un accordo di separazione tra coniugi sia di obbligazioni, a garanzia delle quali era preordinata la costituzione in pegno;
ii) i familiari del , cioè la ex moglie , i tre figli , PT Controparte_4 Pt_2
NI e , che, per quanto d'interesse in tale sede, contestavano l'azione Parte_4
di simulazione e revocatoria degli atti dismissivi dei beni immobili, giacché posti in essere in esecuzione di un accordo di separazione veramente esistente e voluto da entrambi i coniugi, che, per costante giurisprudenza, non si atteggia(va) come atto gratuito, ovvero come una donazione di liberalità, ma come contratto tipico con funzione solutoria e compensativa dell'obbligo di mantenimento. Pertanto, mancavano sia i presupposti della simulazione che quelli della revocatoria (consilium fraudis ed eventus damni) ;
Pag. 8 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
iii) e , che dichiaravano di avere Parte_6 Parte_5
erogato, tra il 2011 ed il 2013, vari prestiti a favore del , a cui erano legati da PT
annosa amicizia, debiti riconosciuti dal medesimo , e che solo in seguito PT
all'inadempimento di questo, cioè nel 2014, era sorta l'esigenza di farsi garantire per tale evento;
iv) il liquidatore che negava gli addebiti a lui mossi dalla Controparte_3
Curatela, specie quello relativo alla cessione a prezzo vile dell'azienda sita in Pozzuoli alla via Campana, quello relativo alla mancata riscossione dei crediti e quello relativo ai danni provocati dalla continuazione illegittima dell'attività societaria anche dopo che erano maturati i presupposti per lo scioglimento della società.
3. Espletata la prova testi ammessa dal Tribunale, nonché depositata la consulenza tecnica d'ufficio, pure disposta dal primo Giudice, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, per quel che in questa sede rileva:
a) accoglieva parzialmente l'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. esercitata dal fallimento, ritenendo fondati tutti gli addebiti mossi dal curatore all'amministratore ed al liquidatore, ciascuno per il periodo di competenza, tranne quello relativo alla cessione a prezzo vile del ramo d'azienda di via Campana, e, conseguentemente, condannava ed al Parte_1 Controparte_3
pagamento di importi inferiori a quelli richiesti dal fallimento;
nello specifico, condannava al pagamento, in favore della curatela fallimentare, della Parte_1
somma di 1.868.678,70 € (di cui 9.300,00 € a titolo di danni per la vicenda MPN,
460.600,00 € per la dissipazione della merce di magazzino, 62.575,70 € per la dissipazione dei crediti, e 1.336.203,00 € per la continuazione illegittima dell'attività
d'impresa in presenza dei presupposti per lo scioglimento della società), ed
[...]
al pagamento di 347.471,30 € (di cui 55.424,30 € per la dissipazione dei CP_3
crediti, 6.000,00 € per la dissipazione delle merci di magazzino all'epoca del fallimento,
e 286.047,00 € per la continuazione illegittima dell'attività d'impresa in presenza dei presupposti per lo scioglimento della società), oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo;
b) accoglieva l'azione revocatoria degli atti dismissivi del patrimonio del e PT
per l'effetto, revocava e dichiarava inefficace, nei confronti della curatela fallimentare,
Pag. 9 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa l'atto di adempimento di accordi nascenti da separazione consensuale per Notar di Giugliano del 27 novembre 2013 (rep. n. 11757, racc. 6572) registrato e Per_1
trascritto il 5 dicembre 2013 nonché revocava e dichiarava inefficace, nei confronti della curatela fallimentare, l'atto di costituzione di pegno della partecipazione al
33,33% del capitale della del 30 gennaio 2014, autenticato Controparte_9
per Notaio di Napoli (rep. 129546, racc. 25702); condannava tutti i convenuti al Per_2
pagamento delle spese a favore della curatela, oltre che alle spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in solido tra di loro.
4. Con una citazione notificata alla controparte l'11 aprile 2022 tramite un messaggio di posta elettronica certificata, il solo , impugnando la citata Parte_1
sentenza, s'è quindi appellato a questa Corte, sostenendo che il primo Giudice aveva errato nell'affermare la sua responsabilità - in violazione del principio dispositivo in materia di prova, vigente nel nostro ordinamento - motivandola soltanto sulla base delle allegazioni del fallimento, “corroborate dal Ctu”, senza offrire un percorso logico e comprensibile, così contestando la sentenza impugnata, con specifico riferimento a tutti gli addebiti che il fallimento gli aveva imputato, cioè :
- per avere ritenuto che l'appellante fosse responsabile dei danni derivanti alla
, poi fallita, cagionati dalla messa a disposizione del personale di tale società, per CP
il periodo dal 2009 al 2013, a favore della neo - costituita MPN, senza ricevere in cambio nessun compenso, fondando tale addebito esclusivamente sul fatto che le due società avessero il medesimo oggetto sociale e la medesima sede nonché sulla dichiarazione resa dal teste escusso, tale magazziniere della , che Testimone_1 CP
nel giudizio di impugnativa del suo licenziamento, avvenuto nell'agosto del 2013, aveva affermato che la MPN non aveva dipendenti, che lui e , su Parte_2
disposizioni di , avevano svolto attività per tale nuova società, stante la Parte_1
situazione di difficoltà in cui versava la . Tanto, a giudizio dell'appellante, poteva CP
essere smentito, non solo dall'inammissibilità di dichiarazioni rilasciate dal citato teste a suo favore in un giudizio riguardante il suo licenziamento, ma anche dal fatto che tali dichiarazioni erano state smentite dal contenuto di un'altra sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, la n. 8724/2015, in cui il giudice aveva negato che l' Tes_1
avesse svolto attività lavorativa per la MPN e che vi fosse stata confusione tra le due società;
Pag. 10 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
- per avere ritenuto che l'appellante avesse dissipato le rimanenze di magazzino, cedendole illegittimamente alla e/o alla NGP S.R.L. e/o comunque in nero CP0
ad altri soggetti, senza che vi fosse nessun riscontro probatorio e senza che vi fosse stata una verifica e/o contestazione delle fatture di vendita, ed infine, senza considerare l'obsolescenza di tali merci, ed in ogni caso, attribuendo al una PT
responsabilità oggettiva per tale distrazione, quantificata in 460.000,00 €, in violazione del principio di insindacabilità da parte del giudice delle scelte gestorie dell'organo amministrativo;
- per avere addebitato all'appellante una condotta che aveva cagionato l'
“impossibilità di recuperare” i crediti della società, sostanzialmente non collaborando col curatore del fallimento e non fornendogli la documentazione contabile necessaria al detto recupero, nonostante egli, al contrario, aveva messo a disposizione del fallimento, anche a distanza di 4 anni dalla fine del suo incarico gestorio, molti documenti, tanto è vero che, su tali basi, il nominato Ctu aveva proceduto alla classificazione dei crediti tra quelli già oggetto di recupero da parte del curatore del fallimento (circa 70.000,00 € ) - al quale in via primaria competeva l'accertamento ed il recupero dei crediti, anche ricorrendo all'uopo a società specializzate –, quelli dispersi per inattività dell'amministratore (condotta quest'ultima mai contestata al ), e PT
quelli per i quali il liquidatore non aveva agito tempestivamente per il recupero;
- per avere addebitato all'appellante il danno subìto dalla per “l'illegittima CP
prosecuzione dell'attività sociale in situazione di scioglimento e d'insolvenza”, senza, tuttavia, considerare che, a seguito dello scioglimento e liquidazione, non si verifica mai una cessazione completa dell'attività sociale o la necessità di chiedere immediatamente la dichiarazione d'insolvenza della società, ma si continua a gestirla con un oggetto diverso da quello inziale, finalizzata, cioè, a porre in essere attività solo conservative;
nel caso in esame, il fallimento si era limitato soltanto a retrodatare al
2010 il momento in cui la società aveva avuto un patrimonio netto negativo che aveva eroso il capitale sociale (considerando, in tale valutazione, un'errata stima delle giacenze di magazzino, la svalutazione dei crediti, la capitalizzazione di costi per migliorie su beni di terzi mai negate), per cui andava sciolta e posta in liquidazione, ma non aveva specificamente indicato le condotte non conservative, poste in essere dall'organo gestorio in violazione degli artt. 2446, 2447 e 2486 c.c., né aveva indicato e provato il nesso di casualità tra l'esecuzione di tali condotte ed il danno subìto dalla
Pag. 11 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
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, per cui doveva considerarsi illegittima l'attribuzione di una responsabilità CP
risarcitoria di 1.336.203,00 €.
Infine, col medesimo appello, il ha censurato la sentenza di primo grado PT
nella parte in cui aveva accolto l'azione revocatoria degli accordi di separazione omologati, erroneamente individuando il momento a cui far risalire il consilium fraudis da parte del debitore disponente nonché l'eventus damni (cioè il momento storico in cui doveva essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, con la conseguente insufficienza dei beni del debitore) - anziché all'epoca dell'intervenuta omologazione degli accordi da parte del Tribunale di Napoli, cioè al 12 dicembre 2012
– al diverso momento in cui essi erano stati posti in esecuzione con l'atto per notar di Giugliano (rep. 11757, racc.6572) il 27 novembre 2013, dopo che era già Per_1
intervenuta la delibera di scioglimento della , poi iscritta nel r.i. il successivo 28 CP
novembre 2013; quanto, poi, alla consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dei beneficiari degli atti dispositivi, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale per avere dedotto la detta consapevolezza da mere presunzioni semplici, non supportate da idonea motivazione, risultando - a suo dire- inverosimile che i figli, ancora ventenni all'epoca della separazione, peraltro di fatto risalente ad epoca precedente, fossero partecipi della sua volontà di depauperare il proprio patrimonio in danno dei creditori sociali.
Ha concluso chiedendo di “a) Rigettare l'azione di responsabilità promossa dalla curatela Fallimento n. 225/16 nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
nella indicata qualità per i motivi esposti nella presente impugnazione;
b) PT
Rigettare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c nei confronti del Sig. per i Parte_1
motivi esposti;
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
5. Con comparsa del 5 settembre 2022 si è costituito in appello il Controparte_1
, che, dichiarando di non voler proporre appello incidentale avverso la sentenza
[...]
impugnata dal , e di costituirsi solo per resistere all'appello da quest'ultimo PT
proposto, riproponendo a tal fine ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le proprie domande e le sottostanti ragioni, ha concluso chiedendo “il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e comunque, l'accoglimento delle domande della ”. PT1
Nello specifico, il fallimento, dopo aver ripercorso, nelle prime 50 pagine della sua costituzione, le domande da esso proposte nei confronti, tra l'altro, di PT
, ha specificamente contestato, dalla pag. 52 in poi, quanto asserito
[...]
Pag. 12 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa dall'appellante, sostenendo: i) che la sentenza impugnata non si fondava soltanto sulla disposta Ctu- come sostenuto dal - ma anche sui documenti prodotti dal PT
fallimento attore e sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, tale;
ii) Testimone_2
CP che, per la “vicenda MPN”, non era affatto vero che tale società - a cui la secondo la ricostruzione del fallimento, aveva ceduto gratuitamente il suo personale - svolgeva attività diversa, dedita alla produzione, anziché alla commercializzazione dei prodotti, giacché tale affermazione - sostenuta dal per dare prova della distinta PT
identità giuridica e materiale delle due aziende - era smentita dalla visura camerale della MPN, dal contratto di locazione dei capannoni ove essa svolgeva l'attività, stipulato con la , ove era riportata anche l'attività di Controparte_12
commercializzazione dei prodotti, dal fatto che i locali in cui le due società operavano erano contigui con unico accesso, dalla confessione resa dallo stesso appellante nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 8724 del 2015 emessa dal Tribunale di
Napoli, citata a sua difesa dal medesimo , che riferiva della “vendita di prodotti PT
(tra l'altro non di MPN) che i signori procuravano ad MPN e non anche ad Tes_1
, pur trattandosi di clienti di quest'ultima”; iii) che per la “vicenda distrazione CP
delle rimanenze di magazzino”, l'appellante non aveva dato una spiegazione alternativa del mancato ritrovamento delle stesse;
iv) che per la “vicenda relativa alla procurata impossibilità di recupero dei crediti” l'appellante non aveva dato prova di avere trasmesso la documentazione idonea a recuperarli, non avendo consegnato, tra l'altro, le fatture relative, mentre quelle depositate nel corso del giudizio - di cui pertanto il aveva disponibilità, sebbene non consegnate, su richiesta, al curatore PT
- erano soltanto parziali, e relative a crediti che il fallimento aveva già recuperato;
v) che, per quanto riguardava la prosecuzione illegittima dell'attività, non era affatto vero che il fallimento non aveva dato prova, per il periodo contestato, delle “nuove operazioni” poste in essere dal , giacché, a parte il fatto che il nuovo testo PT
dell'art. 2486 c.c. parlava di “gestione meramente conservativa”, era stato il medesimo ctu ad affermare che “il mancato rispetto dell'obbligo di depositare le scritture contabili ha reso di fatto impossibile, sotto il profilo tecnico, l'individuazione puntuale delle operazioni aventi carattere gestorio e di quelle avanti carattere conservativo”, e che “la società ha continuato ad operare in una normale ottica commerciale sostanzialmente fino a tutto il 2013 pur in presenza di una comprovata situazione di scioglimento (se non addirittura di decozione)” e che “è pacifico che v'è stato un
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aggravamento del deficit patrimoniale anche successivamente alla messa in liquidazione della società”.
Infine, con riguardo alle azioni revocatorie, non era affatto vero che l'atto di trasferimento dei beni immobili - posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione personale tra i coniugi - aveva carattere oneroso, sicché Parte_12
era richiesta anche la prova della partecipatio fraudis dei terzi, giacché - a dire del fallimento – la natura gratuita di tale atto emergeva dal fatto che esso non aveva funzione sostitutiva del mantenimento del coniuge e dei figli - che era stato convenuto a parte, e la cui prova incombeva comunque sul debitore - ed era stato stipulato in presenza di due testi, la cui presenza non poteva spiegarsi se non nel senso della gratuità dell'atto; infine, per l'eventus damni era il debitore convenuto a dovere dare prova di avere altri beni, diversi da quelli ceduti, idonei a soddisfare i creditori danneggiati, e per il consilium fraudis doveva farsi riferimento, piuttosto che al momento dell'omologa degli accordi di separazione o alla loro esecuzione, al diverso momento in cui erano state poste in essere le condotte addebitate al . PT
6. All'udienza dell'8 aprile 2025, la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti costituite il termine di 60 e di 20 giorni per il deposito delle loro comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_3
, NI e , di e Controparte_4 Pt_2 Parte_4 Parte_6
, ritualmente chiamati in giudizio e non costituiti. Parte_5
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
A tal riguardo, sempre in via preliminare, va evidenziato che, col suo appello,
impugna la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui, accogliendo Parte_1
l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. proposta dal fallimento, gli attribuisce la responsabilità di quattro specifiche condotte dannose per i creditori sociali e per la società nonché nella parte in cui accoglie l'azione revocatoria degli atti di esecuzione dell'accordo di separazione. Non viene specificamente impugnato, invece,
l'accoglimento dell'altra azione di revocatoria avente ad oggetto la cessione in pegno a e della quota del 33,33% detenuta da Parte_5 Parte_6
Pag. 14 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa nell' su cui, pertanto, può ritenersi formato il Parte_1 Controparte_9
giudicato.
III.1. Quanto alle contestazioni relative all'accoglimento dell'azione di responsabilità, si osserva quanto segue.
L'appellante, innanzitutto, si duole che il Tribunale abbia fondato la sua decisione soltanto sugli accertamenti e sulle conclusioni cui era giunto il nominato consulente tecnico, in tal modo violando il principio dispositivo, che vige nel nostro ordinamento,
e che pone a carico dell'attore di dare la prova di quanto afferma.
Chiaramente l'appellante non considera che il Ctu ha ampiamente utilizzato, nel pervenire alle sue conclusioni sugli specifici addebiti mossi al dalla Curatela, PT
tutta la documentazione messa a disposizione da quest'ultima, e pur evidenziando difficoltà generate proprio dalla carenza/insufficienza di documenti contabili consegnati dall'organo gestorio e liquidatorio al curatore, è riuscito comunque a dare una ricostruzione logica degli eventi patrimoniali che avevano riguardato la società, poi fallita. A tanto si aggiunge che, per la prova di specifici addebiti, il Tribunale ha utilizzato anche quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla vicenda MPN non hanno fondamento le critiche del , per le ragioni dettagliatamente elencate dalla PT
curatela. Quest'ultima, infatti, ha dato prova, esibendo la visura camerale della MPN nonché il contratto di locazione degli immobili, stipulato con la , in cui Controparte_9
essa esercitava l'attività, che la locataria svolgeva, oltre all'attività di produzione, anche quella di commercializzazione di materie prime e semilavorati atti alla fabbricazione di prodotti chimici per l'edilizia civile ed industriale, come impermeabilizzanti, vernicianti e anticorrosivi, nonché prodotti per le pavimentazioni.
Peraltro, è del tutto irrilevante, ai nostri fini, il fatto che non vi fosse identità e/o confusione tra le due società, che pur operavano nel medesimo capannone avente il medesimo ingresso, sito in Pozzuoli alla via Campana, n.233 o che svolgessero entrambe solo attività di commercializzazione.
Importante, ai nostri fini, è, invece, rilevare – e tanto emerge anche dalla motivazione della sentenza n. 8724 del 2015 emessa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro, citata a sua difesa dal medesimo appellante – che un dipendente della , CP
tale era anche socio della MPN, e che, per questo, aveva lavorato Testimone_1
anche per la MPN perché era del tutto normale un suo interesse a fornire prestazione
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa lavorativa a favore di tale società, con la specificazione che l'attività di carico e scarico a favore della stessa (si ricorda che era magazziniere della , che gli Testimone_1 CP
aveva anche addebitato, nel giudizio di licenziamento conclusosi con la sentenza indicata sopra, di aver svolto attività lavorativa per l'altra società) riguardava non le produzioni della MPN, ma, come affermato dal , con dichiarazioni aventi valore PT
confessorio riportate nella medesima sentenza, mai da lui smentite, che tale società procedeva alla “vendita di prodotti (tra l'altro non di MPN) che i signori Tes_1
procuravano ad MPN e non anche ad , pur trattandosi di clienti di quest'ultima”. CP
In altri termini, è risultato provato che (sfruttando le conoscenze Testimone_1
acquisite come dipendete ) aveva venduto, nell'interesse della MPN, di cui era CP
socio, a clienti della , non i prodotti lavorati dalla società da lui partecipata, ma CP
quelli procurati altrove (non vi è certezza da dove provenissero, anche se egli afferma, in sede di escussione dinnanzi al Tribunale, che si trattava di merce precedentemente acquistata da ), svolgendo gratuitamente attività anche per la sua società, con un CP
evidente danno per la società di cui era dipendente e per i suoi creditori sociali, il cui importo può essere confermato in quello accertato dal Ctu di 9.300,00 €, e non contestato da nessuna delle parti costituite nel presente appello.
Quanto al secondo addebito, relativo alla distrazione delle rimanenze di magazzino, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale nella sentenza impugnata abbia dato credito, senza nessuna prova documentale, alle tesi della curatela della vendita a nero, alla e/o alla NGP S.R.L. e/o ad altre società delle rimanenze CP0
di magazzino della , facendole scomparire senza nessun vantaggio per tale CP
società, e che il Tribunale aveva in tal modo sindacato le scelte gestorie dell'organo amministrativo.
A giudizio della Corte, è evidente l'infondatezza di tale ultima affermazione, giacché le scelte gestorie dell'organo amministrativo di una società, sebbene dal giudice non sindacabili direttamente nel merito della loro convenienza economica, possono essere tuttavia verificate in termini di legittimità, correttezza, ragionevolezza ed arbitrarietà manifesta (cd. business judgment rule).
Nel caso in esame, in assenza di fatture o di altra documentazione contabile idonea (i libri maestro sono parziali, come altri registri di contabilità), il primo Giudice non ha fatto altro che prendere atto del fatto che le rimanenze di magazzino della
, che al 31 dicembre 2012 avevano un valore di 460.600,00 € - come accertato dal CP
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ctu - non erano state più rinvenute alla data del fallimento della , senza che il CP
avesse neppure allegato, per escludere la sua responsabilità, una giustificazione PT
alternativa della diversa destinazione che avevano avuto tali merci (non importa se vendute alla MPN, come affermato dal teste e poi rivendute da questa, nel Tes_1
suo esclusivo interesse, a terzi, oppure vendute alla Indec Ngp S.R.L. oppure ad altre società, comunque in nero).
Anche per il terzo addebito, consistente nella condotta di avere cagionato l'“impossibilità di recuperare” i crediti della società, risulta risolutivo il fatto che il
, per il periodo in cui era stato amministratore della , cioè sino al novembre PT CP
2013, non ha dato prova – in assenza di un verbale di consegna della documentazione contabile della società al liquidatore – di avere consegnato la documentazione CP_3
di cui era in possesso, parte della quale depositata nel corso del processo di primo grado, risultando, a tal fine, irrilevante il fatto che aveva consegnato le anagrafiche, peraltro incomplete e non corrette, dei creditori. Né può sostenersi, come pure fatto dall'appellante, che il fallimento doveva imputare a sé solo il mancato recupero di tali crediti, di cui aveva tutti i riferimenti, tanto è vero che il Ctu li aveva saputi anche classificare, tra quelli recuperabili, quelli dispersi per inattività dell'amministratore e quelli per i quali il liquidatore non aveva agito tempestivamente per il recupero.
Difatti, sulla base della parziale documentazione a sua disposizione, il curatore del fallimento della aveva recuperato 70.000,00 € di crediti, mentre il residuo si CP
era dimostrato non recuperabile per assenza di documentazione, e tanto era stato confermato anche da che, nella sua comparsa di risposta, Controparte_3
aveva riconosciuto le “enormi difficoltà nell'individuare la reale esistenza ed entità attuale dei crediti vantati”.
Infine, risulta del tutto pretestuosa la censura dell'appellante che il fallimento non gli aveva specificamente contestato la condotta di inerzia nel recupero dei crediti, giacché risulta del tutto evidente che la dedotta impossibilità di recupero dei crediti era conseguenza della pregressa attività, commissiva e/o omissiva, dell'organo gestorio e liquidatorio.
Quanto, infine, all'ultimo addebito di “illegittima prosecuzione dell'attività sociale in situazione di scioglimento e d'insolvenza”, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, gli abbia attribuito una sorta di responsabilità oggettiva, non avendo specificamente individuato le condotte non conservative da
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa esso poste in essere, in violazione degli artt. 2446, 2447 e 2486 c.c., ed il nesso di causalità tra l'esecuzione di tali condotte ed il danno subìto dalla , peraltro CP
quantificato, senza una comprensibile motivazione, in 1.336.203,00 €.
Ritiene la Corte che l'appellante non ha specificamente contestato di avere proseguito l'attività sociale dopo il 2010, data in cui il Ctu aveva accertato esservi stata una causa di scioglimento della società, se non una sua insolvenza.
Né ha convincentemente contestato quanto accertato dal Ctu, che cioè, la causa di scioglimento doveva farsi risalire al 2010 (cfr. pag. 17 della Ctu: anche solo la mancata svalutazione dei crediti iscritti in bilancio, che doveva essere effettuata già nel
2010 per circa 55.435,00 €, a fronte di un patrimonio netto a tale data di 41.124,00 €, avrebbe comportato la perdita integrale del capitale sociale, con un patrimonio netto negativo di – 14.311,00 €).
Ne consegue che il fatto stesso che l'appellante abbia proceduto in ritardo, cioè solo nel 2013, a porre in liquidazione la , sebbene già nel 2010 vi erano i CP
presupposti per il suo scioglimento, vale a ritenerlo responsabile (cfr. Cass.
10413/2024, secondo cui “in presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi”).
In ogni caso, in assenza di scritture contabili, il fallimento non avrebbe potuto neppure individuare con esattezza gli atti non conservativi posti in essere dall'amministratore, attuale appellante, tanto è vero che il Ctu, nella sua relazione, aveva affermato che “il mancato rispetto dell'obbligo di depositare le scritture contabili ha reso di fatto impossibile, sotto il profilo tecnico, l'individuazione puntuale delle operazione aventi carattere gestorio e di quelle avanti carattere conservativo”, e che
“la società ha continuato ad operare in una normale ottica commerciale sostanzialmente fino a tutto il 2013 pur in presenza di una comprovata situazione di scioglimento (se non addirittura di decozione)”.
Sicché non può ritenersi neppure violato - come pure sostenuto dall'appellante - il principio del riparto dell'onere della prova, che, in presenza di una causa di
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa scioglimento della società, fa gravare sul soggetto che “agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali solo l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma (egli)non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari” (così, Cass. 8069/2024).
E, come detto, nella specie è stato provato che nel 2010 vi era stata una causa di scioglimento della e che il aveva proseguito a gestire la società, non CP PT
importa (in assenza di prova gravante su quest'ultimo) se a fini conservativi o meno.
III.2. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello del , con specifico riferimento PT
all'affermazione della sua responsabilità nei confronti dei creditori sociali ex art. 146 l. fall., va respinto.
IV. Anche l'appello sull'accoglimento dell'azione revocatoria degli accordi di separazione omologati va respinto per i seguenti motivi.
Sostiene il che il Tribunale avrebbe errato sotto due differenti aspetti: PT
- nell'individuare il momento a cui far risalire il consilium fraudis da parte del debitore disponente nonché l'eventus damni (cioè il momento storico in cui doveva essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, con la conseguente insufficienza dei beni del debitore), facendolo coincidere con la stipula degli atti esecutivi dell'obbligo assunto con l'omologazione degli accordi di separazione dei coniugi , risalente al 12 dicembre 2012, cioè agli atti posti in Parte_13
essere per notar di Giugliano il 27 novembre 2013, quando già era Per_1
intervenuta la delibera di scioglimento della (poi iscritta nel r.i. il successivo 28 CP
novembre 2013), e dunque, il non poteva non sapere dell'esistenza di debiti PT
residui della società da lui amministrata, per i quali poteva essere chiamato a rispondere;
- nel ritenere esistente la partecipato fraudis dei terzi beneficiari, familiari del
, e dunque, la loro consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie PT
Pag. 19 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa apportata dagli atti dispositivi posti in essere, sulla base di mere presunzioni semplici, non supportate dagli elementi che le elevassero a prova di un fatto.
La tesi non coglie nel segno.
Quanto al primo aspetto, è stato chiarito, nella condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte, che nella fattispecie in esame, il vero atto oggetto di revocatoria è “il trasferimento immobiliare, effettuato dal coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, non ostandovi né
l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (cfr. Cass. 10545/2025).
Ne consegue che l'accordo separativo omologato poteva e può costituire parte dell'operazione revocabile - al cui contenuto il giudice poteva e può estendere il suo esame anche se esso non è stato impugnato (cfr. Cass. 28558/2024; Cass. 19899/2023)
- al solo fine di valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti e di escludere la sussistenza di un “atto dovuto” non revocabile ex art. 2901, comma 3,
c.c., poiché l'atto di esecuzione diviene “dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore (così,
Cass. 21358/2020; Cass. 1144/2015).
Nella specie, il non ha prodotto in giudizio il citato accordo, ma non ha PT
contestato quanto affermato dal fallimento, che, visionando tale atto in primo grado in quanto prodotto in giudizio da e dai figli, non costituiti in appello, Controparte_4
ha affermato che all'art. 3 esso stabiliva a favore della moglie, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma di 2.000,00 € mensili. E di tanto va tenuto conto per individuare la natura onerosa o gratuita degli atti di trasferimento impugnati.
Certo è però che, quanto al momento cui riferirsi per accertare il consilium fraudis del Penta, non vi è dubbio, per quanto sopra detto, che esso coincideva con l'epoca in cui egli dava attuazione all'accordo omologato, poiché a quell'epoca, cioè a fine 2013, egli aveva certezza dello stato di default della da lui amministrata, e CP
ciononostante, traferiva alla moglie ed ai figli l'intero suo patrimonio immobiliare (casa di abitazione, casa della vacanza estiva a Baia Domizia, e due locali deposito per lo
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa svolgimento di attività commerciale).
Quanto al secondo aspetto, parimenti, a tale momento, andava accertata anche la partecipatio fraudis dei terzi, e dunque, la conoscenza, sia pure generica, da parte dei familiari del che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore, diminuendo la PT
sua garanzia patrimoniale, arrecava pregiudizio alle ragioni dei creditori.
A tal riguardo, l'appellante dà per scontato che tali atti di trasferimento avessero natura onerosa - come peraltro sembra sostenere anche il primo Giudice laddove parla di atti dispositivi a contenuto solutorio e compensativo - e che, pertanto, era onere del fallimento agente dare prova della partecipatio fraudis del terzo ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c.
Il fallimento appellato, tuttavia, contesta tale natura, sostenendo che, anche dall'esame del contenuto degli accodi di separazione omologati - si ripete non prodotti in giudizio dal ma visionati dalla curatela in primo grado – si evinceva la natura PT
gratuita di tali accordi.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, si è limitata a sostenere che “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (cfr.
Cass. 36562/2023; Cass. 27409/2019; Cass. 10443/2019).
Nella specie, non è dato sapere se il , sul quale incombeva il relativo onere PT
della prova, avesse voluto liquidare con il solo assegno di 2.000,00 € a titolo di
“contributo al mantenimento” i rapporti con la moglie, risultando, di regola, connesso al contributo in danaro anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale, tradottosi nella specie, nell'usufrutto concesso alla moglie sulla casa di abitazione.
Appare, invece, piuttosto strano che il avesse voluto concedere alla moglie PT
anche l'usufrutto sulla casa di Baia Domizia, ed ai tre figli la nuda proprietà su tutto il suo patrimonio immobiliare, atteso che i figli, già maggiorenni, erano in vario modo
Pag. 21 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa coinvolti nelle vicende societarie del padre (come soci o dipendenti di Parte_1
società collegate alla ), sicché non potevano di certo definirsi non autosufficienti, CP
e bisognevoli del mantenimento, e dunque, nei loro confronti il trasferimento si atteggia(va) come atto a titolo gratuito.
In ogni caso, la partecipatio fraudis di questi ultimi può desumersi proprio dal fatto che essi erano, a diverso titolo, coinvolti nelle vicende societarie del padre, poiché era dipendete della , e, prima ancora, era stato Parte_2 CP
amministratore della MPN, era amministratore unico e socio, insieme Parte_4
al fratello NI, della Indec Ngp S.R.L., società avente la medesima sede legale della e costituita poco prima dello scioglimento di quest'ultima. CP
Orbene, tali intrecci di tipo societario, oltre che di tipo familiare, unitamente alla quantità dei beni trasferiti, sono sicuramente idonei a rappresentare fatti gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della conoscenza da parte dei tre figli dell'appellante della situazione patrimoniale del padre e della conseguente possibile lesione che il citato trasferimento immobiliare a loro favore poteva apportare alle ragioni dei creditori del padre.
Anche la moglie di , , non poteva non sapere Parte_1 Controparte_4
del citato danno, convivendo, a quanto pare, ancora con i figli all'epoca dello scioglimento della . CP
Quanto poi, all'eventus damni derivante dai citati trasferimenti non è contestato che essi avevano riguardato l'intero patrimonio immobiliare dell'appellante, che non ha dato prova del fatto che il residuo dei beni di cui era titolare, ivi compresa la quota del 33,33% da lui detenuta nell' - poco tempo dopo il Controparte_9
trasferimento impugnato, data in pegno a terzi - fosse sufficiente a coprire la sua rilevante debitoria.
IV.1. Per i motivi sopra detti, anche in tale parte, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
V. Le spese del grado seguono la soccombenza, e pertanto, va Parte_1
condannato a rifonderle al fallimento appellato.
Esse si liquidano, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m.
13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese
Pag. 22 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (scaglione da 520.000,01
€ a 1.000.000,00 €), nel complessivo importo di 23.000,00 € di cui 20.000,00 € per i compensi (5.000,00 € per la fase di studio, 3.000,00 € per quella introduttiva, 4.000,00
€ per quella di trattazione/istruttoria e 8.000,00 € per quella decisoria) e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
VI. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 2267/2022, pubblicata il 7 marzo
2022, proposto da contro il , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6
A) dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
; Parte_6
B) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
C) condanna a rifondere al appellato le spese del Parte_1 CP
grado, che liquida in 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per i compensi e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
D) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
Pag. 23 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
+ 6 CP
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di Impresa n.2267/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, iscritto al
n. 1687/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025 e pendente
T R A
(c.f.: nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Brunella Conte (c.f.: ) e Mario Lettieri (c.f.: C.F._2
- APPELLANTE - C.F._3
E il (c.f.: ), pendente dinnanzi al Controparte_1 P.IVA_1
Trib. Napoli, al n. 225/2016, nella persona del curatore dott. , Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. del 17 maggio 2022, dall'avv.
NI Rascio (c.f.: ) - APPELLATO - CodiceFiscale_4
NONCHE'
(c.f. , (c.f.: Controparte_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4 [...]
, (c.f.: ), (c.f.: C.F._6 Parte_2 CodiceFiscale_7 Parte_3 [...]
, (c.f.: ), (c.f. C.F._8 Parte_4 CodiceFiscale_9 Parte_5
: ) e (c.f.: CodiceFiscale_10 Parte_6 CodiceFiscale_11
- APPELLATI INTIMATI
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
1. Con una citazione notificata ai convenuti tra l'11 dicembre ed 15 dicembre
2017 il – dichiarato dal Tribunale di Napoli Controparte_1
con sentenza n. 232 del 21/22 luglio 2016 – chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, , Parte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_5 Parte_6
conclusioni: “(A) in virtù delle ragioni esposte, degli addebiti illustrati e dei titoli indicati, dichiari ai sensi di legge la responsabilità di ., (amministratore CP_5
unico della fallita sino al 06.11.2013) e di ., (liquidatore della Controparte_6
fallita dal 06.11.2013), nelle rispettive e già precisate qualità nonché nei limiti di volta in volta chiariti, per i danni (individuati in questo stesso atto) cagionati alla fallita e per essa al Fallimento istante e ai suoi creditori;
(B) conseguentemente li condanni a risarcire alla Curatela i danni che hanno contribuito a produrre, per le voci e secondo le quantificazioni già prospettate e qui di seguito riepilogate, e comunque nella misura che risulterà accertata in corso di causa (beninteso senza duplicazione qualora il medesimo danno risulti effetto di diversi addebiti e/o titoli), con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione e interessi) alle condizioni e nella misura di legge: - per la prima voce di danno, da “Vicenda MPN” e pari ad € 197.072, dovrà rispondere in via esclusiva l'amministratore unico;
- per la seconda voce di danno, da Parte_1
“Distrazione e/o dissipazione del magazzino” e pari ad € 600.000, dovrà rispondere in via esclusiva l'amministratore unico;
- per la terza voce di danno, da Parte_1
“Cessione dell'azienda a prezzo vile” e pari ad € 40.000, dovrà rispondere in via esclusiva il liquidatore - per la quarta voce di danno, da Controparte_3
“Procurata impossibilità di recupero dei crediti” e pari ad € 167.238,23, dovranno rispondere in solido (e solo in subordine ciascuno per quanto di ragione) Parte_1
e - per la quinta voce di danno, da “Ulteriore distrazione e/o Controparte_3
dissipazione del magazzino”, pari ad € 6.000, dovranno rispondere in solido (e solo in subordine ciascuno per quanto di ragione) e - Parte_1 Controparte_3
per la sesta voce di danno, da “Illegittima prosecuzione in situazione di scioglimento
e di insolvenza” e pari € 2.044.772, dovranno rispondere l' per la Controparte_7
frazione (da determinare in corso di causa) fino al 06.11.2013 e il liquidatore
[...]
per quella (da determinare in corso di causa) successiva;
C) con vittoria CP_3
di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA;
CP_ Pag. 2 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
(D) in danno di ,, , , CP_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9
….e : dichiarare assolutamente simulati e dunque nulli, ovvero in
[...] Controparte_8
subordine revocati ex art. 2901 c.c., tanto gli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Napoli con un decreto (cron. 11798/12) pronunciato il
13/14.12.2012 nell'ambito del procedimento n. 22623/2012 RG (accordi e decreto di cui pure si chiede ordinarsi alle controparti l'esibizione ex art. 210 c.p.c.), quanto
(ovvero soltanto) l'atto (denominato “Atto di adempimento di accordi nascenti da separa-zione consensuale”) per Notar di Giugliano del 27.11.2013 (rep. n. Per_1
11757, racc. 6572), registrato e trascritto il 05.12.2013, con cui ha Parte_1
trasferito rispettivamente alla moglie l'usufrutto legale e (nella Controparte_4
misura di un terzo ciascuno) ai tre figli , NI e la nuda Pt_2 Parte_4
proprietà dei seguenti immobili: a) in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n 179, appartamento sito al piano primo distinto con il numero interno uno (1), composto di vani quattro ed accessori, confinante con appartamento interno due, con via S.
Giacomo dei Capri e con cortile condominiale;
nel C.F. del detto comune con i dati sez.
AVV, fl. 5, p.lla 814, sub 6, via San Giacomo dei Capri n. 179, p. 1, int. 1, z.c. 6, cat A/2, cl. 6, vani 6, r.c. euro 960,61; b) in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 179 locale autorimessa sito al primo piano sotto strada, distinto con la lettera "A", della superficie catastale di metri quadrati sedici (mq 16), confinante con viale ingresso garage, vano centrale termica e corridoio di disimpegno tra i locali autorimesse;
nel C.F. del detto comune con i dati sez. AVV, fl. 5, p.lla 814, sub 20, via San Giacomo dei Capri n. 179, p.
*, int. A, z.c. 6, cat C/6, cl. 6, cons. mq. 16, r.c. euro 141,30; c) in Baia Domizia (CE) al
Viale Privato Raffaello - Parco dei Lecci, appartamento sito al piano terra composto da complessive due camere e servizi, confinante con corridoio di accesso ai locali filtro piscina, con piano terra testata "C" e con prolungamento dei Viale Privato Raffaello;
nel
C.F. del comune di Sessa Aurunca già come p.lla 830 sub. 2, ed ora con i dati fl.160, p.lla
5283, sub 288, viale dei Lecci p. T, int. TC, z.c. 1, cat A/2, cl.1, vani 3,5, r.c. euro 244,03;
d) in San Giorgio a Cremano nel fabbricato sito in via Botteghelle n. 146 ma con ingresso da via Cappiello n. 15, locale negozio della superficie catastale di metri quadrati quarantasette (mq. 47), confinante con via Cappiello, con negozio civico 13 e con negozio civico 17; nel G.F. del detto comune con i dati fl. 4, p.lla 305, sub 14, via
Guglielmo Marconi n. A, p. 181, sc. T, cat C/1, cl. 4, cons. mq. 47, r.c. euro 1.332,61; e) in San Giorgio a Cremano nel fabbricato sito in via Botteghelle n. 146 ma con ingresso
CP_ Pag. 3 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
da via Cappiello n.17, locale negozio della superficie catastale di metri quadrati cinquantuno (mq. 51), confinante con via Cappiello, con negozio civico 15 e con negozio civico 19; nel C.F. del detto comune con i dati fl. 4, pila 305, sub 17, via Guglielmo
Marconi n. 175, p. T, cat C/1, cl. 3, cons. mq. 51, r.c. euro 1.243,22; (E) in danno di
, …e : dichiarare CP_5 Parte_5 Parte_10
assolutamente simulato e dunque nullo, in subordine inefficace ex art. 2787, 3° co., c.c., ed in ulteriore subordine revocato ex art. 2901 c.c. l'atto 30.01.2014, autenticato per
Notaio di Napoli (rep. 129546, racc. 25702), con cui ha costituito Per_2 Parte_1
in pegno la partecipazione pari al 33,33% del capitale (€ 5.500 di € 16.500) della società (c.f. ) a favore ed a garanzia di non Controparte_9 P.IVA_2
meglio precisa-ti crediti dei predetti e;
(F) con Parte_5 Parte_6
vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, compresi i rimborsi IVA e
CPA”.
Deduceva in fatto:
a) che la costituita nel 1992 e con sede legale ed operativa in CP
Pozzuoli alla via Campana n. 233, aveva come oggetto principale il commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia e ne era stato amministratore unico, dal 2002 al novembre 2013, ; Parte_1
b) che, già a decorrere dal 2009, il valore di produzione della società aveva cominciato a registrare una drastica flessione, ma la società era stata posta in liquidazione solo con delibera di scioglimento del 6 novembre 2013, iscritta nel
Registro delle imprese il successivo 28 novembre 2013, con nomina di CP_3
uale suo liquidatore;
[...]
c) che, sempre durante l'anno 2009, era stata costituita un'altra società, denominata avente la medesima sede legale, il medesimo oggetto sociale CP0
e, almeno sino al 20 gennaio 2013, il medesimo amministratore della cioè CP
, che nei bilanci della neo - società non aveva riportato nessun costo per Parte_1
il personale;
d) che nei confronti della erano stati levati, a decorrere dal settembre CP
2012, una serie di protesti, ed il sistema bancario aveva cominciato a segnalare come
“sofferenze” i crediti verso la fallita;
e) che l'ultimo bilancio depositato dalla risaliva al 31 dicembre 2011, CP
mentre quello al 31 dicembre 2012, approvato nel corso dell'assemblea che ne aveva
Pag. 4 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa deliberato lo scioglimento, non era stato né allegato alla detta delibera di scioglimento né depositato presso il registro delle imprese, e da esso era emerso un risultato di esercizio negativo di 1.590.626,86 €, un patrimonio netto negativo fino oltre 1,5 milioni di euro ed un passivo patrimoniale, superiore all'attivo liquidabile, di oltre 2 milioni di euro;
f) che dopo la delibera di scioglimento della , in data 13 novembre 2013, il CP
suo liquidatore aveva ceduto ad altra società di nuova costituzione, la Indec NPG S.R.L.,
- il cui amministratore unico era il figlio di , cioè , già Parte_1 Parte_2
dipendente della prima, poi fallita, al quale era poi succeduto il fratello - il Pt_4
ramo di azienda della società corrente in Pozzuoli alla via Campana n. 233, con esclusione del personale dipendente, merci, crediti e debiti, al prezzo di 22.350,00 € (di cui 15.000,00 € imputati all'avviamento e 7.350,00 € alle attrezzature), da corrispondere entro il 30 settembre 2016, con quasi due anni di dilazione e senza interessi né garanzie;
g) che, con sentenza n. 225/2016 depositata in data 22 luglio 2016 il Tribunale di
Napoli aveva dichiarato il fallimento della;
Controparte_1
h) che il bilancio fallimentare al 22 luglio 2009, come in precedenza detto, aveva esposto attività per oltre 24 milioni di euro, di gran lunga inferiori alle passività di quasi
40 milioni di euro, con un patrimonio netto negativo di - 14.773.771 €;
i) che i crediti iscritti in bilancio avrebbero dovuto essere svalutati, in quanto inesigibili, sin dal bilancio 2010, e ciò avrebbe determinato un valore del patrimonio netto negativo sin dal 2010;
j) che, tra gli atti di mala gestio imputabili ai convenuti, ad avviso della curatela attrice, vi era la vicenda collegata alla - società amministrata dal medesimo CP0
, di cui egli era anche socio - che aveva condiviso, quanto meno dalla Parte_1
costituzione di tale società sino alla delibera di scioglimento della , la sede CP
sociale, le attrezzature ed il personale, tanto è vero che nei bilanci di tale nuova società non figuravano costi per il personale, sicché il danno da liquidare in via equitativa a favore dell'attrice poteva essere quantificato, a danno del solo amministratore , PT
in un importo pari al 50% dei costi per il personale esposti nei bilanci della fallita, di cui si era avvantaggiata gratuitamente la MPN, ovvero nell'importo di 197.072,00 €;
k) che altro addebito da attribuire al convenuto era costituito Parte_1
dalla distrazione e/o dissipazione delle rimanenze di magazzino per l'ammontare di
Pag. 5 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1 CP
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
600.000,00 €;
l) che ancora, doveva attribuirsi al solo liquidatore il Controparte_3
danno subìto dalla per la vicenda collegata alla cessione del ramo di azienda a CP
favore della neocostituita Indec NGP S.R.L., il cui prezzo di cessione di soli 22.350,00 € - comprendente solo avviamento ed attrezzature, queste ultime per un valore di
7.350,00 € - doveva considerarsi incongruo, a fronte di un valore residuo della immobilizzazioni materiali della fallita, alla data del 31 dicembre 2012, superiore a
90,000,00 €, sicché, pur volendo prevedere un abbattimento del prezzo rispetto al predetto valore residuo, comunque il valore della componente “materiale” dell'azienda ceduta non avrebbe potuto essere inferiore a 47.350,00 € (47.350,00 € -
7.350,00 €), con un danno cagionato alle casse sociali pari a 40.000,00 €;
m) che, invece, doveva attribuirsi sia all'amministratore della che al suo CP
liquidatore, in solido tra di loro, il danno subìto dalla per la “procurata CP
impossibilità di recupero” delle poste attive, rappresentate dai crediti iscritti nel bilancio fallimentare per 591.970,43 €, divenuti irrecuperabili, sebbene per un importo ridotto - tenuto conto della loro svalutazione - di 167.238,23 €, per i quali i due convenuti non avevano consegnato al curatore null'altro che le anagrafiche incomplete dei creditori, non consegnandogli, sebbene più volte richieste, né le fatture né i libri giornale integrali ed i mastrini di contabilità, necessari al recupero di tali poste attive;
n) che, analogamente, entrambi erano tenuti in solido a risarcire al fallimento il danno corrispondente al valore delle merci non rinvenute, e pertanto, distratte e/o dissipate per il valore di 6.000,00 €, in ragione dell'obsolescenza di merce acquistata in esercizi precedenti e quindi da svalutare del 50%;
o) che, a causa della mancata svalutazione dei crediti, la società si era ritrovata in una situazione di sottocapitalizzazione già dal 2010 con integrale perdita del capitale sociale, occultata, in un primo momento, dall'organo gestorio, che aveva improntato la gestione societaria in un'ottica non conservativa, così accumulando nuove perdite ed aggravando il dissesto societario, ed, in un secondo momento, dallo stesso liquidatore, che, una volta constatata l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni della società, avrebbe dovuto chiedere il fallimento della stessa, onde evitare l'aggravarsi della situazione di crisi, oramai irreversibile. Tale illegittima prosecuzione dell'attività sociale, da ascrivere sia ad che ad secondo una Parte_1 Controparte_3
Pag. 6 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ripartizione interna di responsabilità da determinare anche mediante ctu, aveva cagionato danni alla società il cui valore andava determinato, anche in via equitativa, stante la mancata consegna di documentazione idonea a determinarli con esattezza, nella misura della differenza dei netti patrimoniali, come positivizzata nell'art. 2486, co.3, c.c., tra la data in cui doveva effettuarsi lo scioglimento e la data in cui era intervenuto il fallimento (cioè tra il 2010 ed il 2016);
p) che, quanto agli atti dismissivi del patrimonio, impugnati con l'azione di simulazione e di revocatoria, il convenuto , subito dopo la delibera di Parte_1
scioglimento della società, poi fallita, di cui era amministratore unico, risalente al novembre 2013, aveva provveduto a dismettere i propri beni immobili ed a sottoporre a pegno l'unica partecipazione societaria di rilievo che possedeva.
Ed infatti, quanto ai primi, con atto notarile del 27 novembre 2013, denominato
“Atto di adempimento di accordi nascenti da separazione consensuale”, l'ex amministratore unico aveva trasferito rispettivamente alla moglie, , Controparte_4
l'usufrutto legale e (nella misura di un terzo ciascuno) ai figli , NI e Pt_2 Parte_4
, la nuda proprietà degli immobili come indicati in citazione (appartamento e
[...]
autorimessa siti in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n.17, appartamento sito in Baia
Domizia al viale Privato Raffaello - Parco dei lecci e n. 2 locali-negozio in San Giorgio a
Cremano), così spogliandosi dell'intero suo patrimonio immobiliare, con palese pregiudizio per le ragioni di credito del fallimento.
Tali atti, sia l'accordo di separazione che l'atto notarile in esecuzione, sarebbero stati privi di efficacia tra le parti, poiché intento del era stato di non trasferire PT
nessun immobile, o comunque, di trasferire tali beni a titolo gratuito, dissimulando - in ragione della presenza di due testi e dell'assenza di ogni corrispettivo - una donazione,
e, in ogni caso, sarebbero stati presenti i presupposti per la revocatoria ex art. 2901
c.c. sia dell'accordo di separazione omologato che dell'atto notarile.
Quanto al secondo atto, aveva posto al riparo anche l'unica sua Parte_1
partecipazione societaria di valore (cioè, la quota del 33,33% del capitale sociale della società proprietaria dei capannoni ove si era svolta l'attività Controparte_9
sociale prima del fallimento), costituendola in pegno con atto notarile del 30 gennaio
2014 in favore di e , a garanzia di non Parte_5 Parte_6
specificate obbligazioni sorte dal 2011, cosicché anche tale atto, se non riconosciuto come viziato da simulazione assoluta anche per la conservazione di tutti i diritti,
CP_ Pag. 7 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa amministrativi e non, in capo al disponente, doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2787 comma 3 c.c., e comunque, in via subordinata, aggredibile ex art. 2901 c.c.
2. Con comparse depositate rispettivamente il 4 aprile 2018, il 20 ed il 23 aprile
2018, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, cioè:
i) , che contestava tutti gli addebiti a lui mossi, specialmente quello Parte_1
relativo alla cd. vicenda MPN, poiché - a suo dire - tale società, pur condividendo con la fallita la sede sociale, non si era affatto confusa con essa, espletando una diversa attività consistente nella produzione di beni e servizi e non nella loro commercializzazione, come la società fallita, ed inoltre, perché non vi era stato negli anni di riferimento (2009-2013) nessun aumento del fatturato della MPN;
quello relativo ai crediti non riscossi, giacché era stata la curatela a non procedere al loro recupero, pur avendo dati contabili da cui desumere il nome dei creditori;
quello relativo all'illegittima continuazione dell'attività sociale dal 2010 al 2013 per assenza di prova sia degli atti di natura non conservativa posti in essere dal , sia del nesso di PT
causalità tra tale condotta ed il danno cagionato al patrimonio sociale;
infine, contestava la fondatezza delle azioni volte alla dichiarazione d'inefficacia degli atti dismissivi del suo patrimonio, cioè quella avente ad oggetto l'esecuzione degli accordi di separazione e quella avente ad oggetto la costituzione in pegno delle quote dell'Apa immobiliare a favore del e del , risultando vera e provata l'esistenza Parte_6 Pt_5
sia di un accordo di separazione tra coniugi sia di obbligazioni, a garanzia delle quali era preordinata la costituzione in pegno;
ii) i familiari del , cioè la ex moglie , i tre figli , PT Controparte_4 Pt_2
NI e , che, per quanto d'interesse in tale sede, contestavano l'azione Parte_4
di simulazione e revocatoria degli atti dismissivi dei beni immobili, giacché posti in essere in esecuzione di un accordo di separazione veramente esistente e voluto da entrambi i coniugi, che, per costante giurisprudenza, non si atteggia(va) come atto gratuito, ovvero come una donazione di liberalità, ma come contratto tipico con funzione solutoria e compensativa dell'obbligo di mantenimento. Pertanto, mancavano sia i presupposti della simulazione che quelli della revocatoria (consilium fraudis ed eventus damni) ;
Pag. 8 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
iii) e , che dichiaravano di avere Parte_6 Parte_5
erogato, tra il 2011 ed il 2013, vari prestiti a favore del , a cui erano legati da PT
annosa amicizia, debiti riconosciuti dal medesimo , e che solo in seguito PT
all'inadempimento di questo, cioè nel 2014, era sorta l'esigenza di farsi garantire per tale evento;
iv) il liquidatore che negava gli addebiti a lui mossi dalla Controparte_3
Curatela, specie quello relativo alla cessione a prezzo vile dell'azienda sita in Pozzuoli alla via Campana, quello relativo alla mancata riscossione dei crediti e quello relativo ai danni provocati dalla continuazione illegittima dell'attività societaria anche dopo che erano maturati i presupposti per lo scioglimento della società.
3. Espletata la prova testi ammessa dal Tribunale, nonché depositata la consulenza tecnica d'ufficio, pure disposta dal primo Giudice, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, per quel che in questa sede rileva:
a) accoglieva parzialmente l'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. esercitata dal fallimento, ritenendo fondati tutti gli addebiti mossi dal curatore all'amministratore ed al liquidatore, ciascuno per il periodo di competenza, tranne quello relativo alla cessione a prezzo vile del ramo d'azienda di via Campana, e, conseguentemente, condannava ed al Parte_1 Controparte_3
pagamento di importi inferiori a quelli richiesti dal fallimento;
nello specifico, condannava al pagamento, in favore della curatela fallimentare, della Parte_1
somma di 1.868.678,70 € (di cui 9.300,00 € a titolo di danni per la vicenda MPN,
460.600,00 € per la dissipazione della merce di magazzino, 62.575,70 € per la dissipazione dei crediti, e 1.336.203,00 € per la continuazione illegittima dell'attività
d'impresa in presenza dei presupposti per lo scioglimento della società), ed
[...]
al pagamento di 347.471,30 € (di cui 55.424,30 € per la dissipazione dei CP_3
crediti, 6.000,00 € per la dissipazione delle merci di magazzino all'epoca del fallimento,
e 286.047,00 € per la continuazione illegittima dell'attività d'impresa in presenza dei presupposti per lo scioglimento della società), oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo;
b) accoglieva l'azione revocatoria degli atti dismissivi del patrimonio del e PT
per l'effetto, revocava e dichiarava inefficace, nei confronti della curatela fallimentare,
Pag. 9 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa l'atto di adempimento di accordi nascenti da separazione consensuale per Notar di Giugliano del 27 novembre 2013 (rep. n. 11757, racc. 6572) registrato e Per_1
trascritto il 5 dicembre 2013 nonché revocava e dichiarava inefficace, nei confronti della curatela fallimentare, l'atto di costituzione di pegno della partecipazione al
33,33% del capitale della del 30 gennaio 2014, autenticato Controparte_9
per Notaio di Napoli (rep. 129546, racc. 25702); condannava tutti i convenuti al Per_2
pagamento delle spese a favore della curatela, oltre che alle spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in solido tra di loro.
4. Con una citazione notificata alla controparte l'11 aprile 2022 tramite un messaggio di posta elettronica certificata, il solo , impugnando la citata Parte_1
sentenza, s'è quindi appellato a questa Corte, sostenendo che il primo Giudice aveva errato nell'affermare la sua responsabilità - in violazione del principio dispositivo in materia di prova, vigente nel nostro ordinamento - motivandola soltanto sulla base delle allegazioni del fallimento, “corroborate dal Ctu”, senza offrire un percorso logico e comprensibile, così contestando la sentenza impugnata, con specifico riferimento a tutti gli addebiti che il fallimento gli aveva imputato, cioè :
- per avere ritenuto che l'appellante fosse responsabile dei danni derivanti alla
, poi fallita, cagionati dalla messa a disposizione del personale di tale società, per CP
il periodo dal 2009 al 2013, a favore della neo - costituita MPN, senza ricevere in cambio nessun compenso, fondando tale addebito esclusivamente sul fatto che le due società avessero il medesimo oggetto sociale e la medesima sede nonché sulla dichiarazione resa dal teste escusso, tale magazziniere della , che Testimone_1 CP
nel giudizio di impugnativa del suo licenziamento, avvenuto nell'agosto del 2013, aveva affermato che la MPN non aveva dipendenti, che lui e , su Parte_2
disposizioni di , avevano svolto attività per tale nuova società, stante la Parte_1
situazione di difficoltà in cui versava la . Tanto, a giudizio dell'appellante, poteva CP
essere smentito, non solo dall'inammissibilità di dichiarazioni rilasciate dal citato teste a suo favore in un giudizio riguardante il suo licenziamento, ma anche dal fatto che tali dichiarazioni erano state smentite dal contenuto di un'altra sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, la n. 8724/2015, in cui il giudice aveva negato che l' Tes_1
avesse svolto attività lavorativa per la MPN e che vi fosse stata confusione tra le due società;
Pag. 10 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
- per avere ritenuto che l'appellante avesse dissipato le rimanenze di magazzino, cedendole illegittimamente alla e/o alla NGP S.R.L. e/o comunque in nero CP0
ad altri soggetti, senza che vi fosse nessun riscontro probatorio e senza che vi fosse stata una verifica e/o contestazione delle fatture di vendita, ed infine, senza considerare l'obsolescenza di tali merci, ed in ogni caso, attribuendo al una PT
responsabilità oggettiva per tale distrazione, quantificata in 460.000,00 €, in violazione del principio di insindacabilità da parte del giudice delle scelte gestorie dell'organo amministrativo;
- per avere addebitato all'appellante una condotta che aveva cagionato l'
“impossibilità di recuperare” i crediti della società, sostanzialmente non collaborando col curatore del fallimento e non fornendogli la documentazione contabile necessaria al detto recupero, nonostante egli, al contrario, aveva messo a disposizione del fallimento, anche a distanza di 4 anni dalla fine del suo incarico gestorio, molti documenti, tanto è vero che, su tali basi, il nominato Ctu aveva proceduto alla classificazione dei crediti tra quelli già oggetto di recupero da parte del curatore del fallimento (circa 70.000,00 € ) - al quale in via primaria competeva l'accertamento ed il recupero dei crediti, anche ricorrendo all'uopo a società specializzate –, quelli dispersi per inattività dell'amministratore (condotta quest'ultima mai contestata al ), e PT
quelli per i quali il liquidatore non aveva agito tempestivamente per il recupero;
- per avere addebitato all'appellante il danno subìto dalla per “l'illegittima CP
prosecuzione dell'attività sociale in situazione di scioglimento e d'insolvenza”, senza, tuttavia, considerare che, a seguito dello scioglimento e liquidazione, non si verifica mai una cessazione completa dell'attività sociale o la necessità di chiedere immediatamente la dichiarazione d'insolvenza della società, ma si continua a gestirla con un oggetto diverso da quello inziale, finalizzata, cioè, a porre in essere attività solo conservative;
nel caso in esame, il fallimento si era limitato soltanto a retrodatare al
2010 il momento in cui la società aveva avuto un patrimonio netto negativo che aveva eroso il capitale sociale (considerando, in tale valutazione, un'errata stima delle giacenze di magazzino, la svalutazione dei crediti, la capitalizzazione di costi per migliorie su beni di terzi mai negate), per cui andava sciolta e posta in liquidazione, ma non aveva specificamente indicato le condotte non conservative, poste in essere dall'organo gestorio in violazione degli artt. 2446, 2447 e 2486 c.c., né aveva indicato e provato il nesso di casualità tra l'esecuzione di tali condotte ed il danno subìto dalla
Pag. 11 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
, per cui doveva considerarsi illegittima l'attribuzione di una responsabilità CP
risarcitoria di 1.336.203,00 €.
Infine, col medesimo appello, il ha censurato la sentenza di primo grado PT
nella parte in cui aveva accolto l'azione revocatoria degli accordi di separazione omologati, erroneamente individuando il momento a cui far risalire il consilium fraudis da parte del debitore disponente nonché l'eventus damni (cioè il momento storico in cui doveva essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, con la conseguente insufficienza dei beni del debitore) - anziché all'epoca dell'intervenuta omologazione degli accordi da parte del Tribunale di Napoli, cioè al 12 dicembre 2012
– al diverso momento in cui essi erano stati posti in esecuzione con l'atto per notar di Giugliano (rep. 11757, racc.6572) il 27 novembre 2013, dopo che era già Per_1
intervenuta la delibera di scioglimento della , poi iscritta nel r.i. il successivo 28 CP
novembre 2013; quanto, poi, alla consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dei beneficiari degli atti dispositivi, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale per avere dedotto la detta consapevolezza da mere presunzioni semplici, non supportate da idonea motivazione, risultando - a suo dire- inverosimile che i figli, ancora ventenni all'epoca della separazione, peraltro di fatto risalente ad epoca precedente, fossero partecipi della sua volontà di depauperare il proprio patrimonio in danno dei creditori sociali.
Ha concluso chiedendo di “a) Rigettare l'azione di responsabilità promossa dalla curatela Fallimento n. 225/16 nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
nella indicata qualità per i motivi esposti nella presente impugnazione;
b) PT
Rigettare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c nei confronti del Sig. per i Parte_1
motivi esposti;
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
5. Con comparsa del 5 settembre 2022 si è costituito in appello il Controparte_1
, che, dichiarando di non voler proporre appello incidentale avverso la sentenza
[...]
impugnata dal , e di costituirsi solo per resistere all'appello da quest'ultimo PT
proposto, riproponendo a tal fine ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le proprie domande e le sottostanti ragioni, ha concluso chiedendo “il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e comunque, l'accoglimento delle domande della ”. PT1
Nello specifico, il fallimento, dopo aver ripercorso, nelle prime 50 pagine della sua costituzione, le domande da esso proposte nei confronti, tra l'altro, di PT
, ha specificamente contestato, dalla pag. 52 in poi, quanto asserito
[...]
Pag. 12 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa dall'appellante, sostenendo: i) che la sentenza impugnata non si fondava soltanto sulla disposta Ctu- come sostenuto dal - ma anche sui documenti prodotti dal PT
fallimento attore e sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, tale;
ii) Testimone_2
CP che, per la “vicenda MPN”, non era affatto vero che tale società - a cui la secondo la ricostruzione del fallimento, aveva ceduto gratuitamente il suo personale - svolgeva attività diversa, dedita alla produzione, anziché alla commercializzazione dei prodotti, giacché tale affermazione - sostenuta dal per dare prova della distinta PT
identità giuridica e materiale delle due aziende - era smentita dalla visura camerale della MPN, dal contratto di locazione dei capannoni ove essa svolgeva l'attività, stipulato con la , ove era riportata anche l'attività di Controparte_12
commercializzazione dei prodotti, dal fatto che i locali in cui le due società operavano erano contigui con unico accesso, dalla confessione resa dallo stesso appellante nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 8724 del 2015 emessa dal Tribunale di
Napoli, citata a sua difesa dal medesimo , che riferiva della “vendita di prodotti PT
(tra l'altro non di MPN) che i signori procuravano ad MPN e non anche ad Tes_1
, pur trattandosi di clienti di quest'ultima”; iii) che per la “vicenda distrazione CP
delle rimanenze di magazzino”, l'appellante non aveva dato una spiegazione alternativa del mancato ritrovamento delle stesse;
iv) che per la “vicenda relativa alla procurata impossibilità di recupero dei crediti” l'appellante non aveva dato prova di avere trasmesso la documentazione idonea a recuperarli, non avendo consegnato, tra l'altro, le fatture relative, mentre quelle depositate nel corso del giudizio - di cui pertanto il aveva disponibilità, sebbene non consegnate, su richiesta, al curatore PT
- erano soltanto parziali, e relative a crediti che il fallimento aveva già recuperato;
v) che, per quanto riguardava la prosecuzione illegittima dell'attività, non era affatto vero che il fallimento non aveva dato prova, per il periodo contestato, delle “nuove operazioni” poste in essere dal , giacché, a parte il fatto che il nuovo testo PT
dell'art. 2486 c.c. parlava di “gestione meramente conservativa”, era stato il medesimo ctu ad affermare che “il mancato rispetto dell'obbligo di depositare le scritture contabili ha reso di fatto impossibile, sotto il profilo tecnico, l'individuazione puntuale delle operazioni aventi carattere gestorio e di quelle avanti carattere conservativo”, e che “la società ha continuato ad operare in una normale ottica commerciale sostanzialmente fino a tutto il 2013 pur in presenza di una comprovata situazione di scioglimento (se non addirittura di decozione)” e che “è pacifico che v'è stato un
Pag. 13 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
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aggravamento del deficit patrimoniale anche successivamente alla messa in liquidazione della società”.
Infine, con riguardo alle azioni revocatorie, non era affatto vero che l'atto di trasferimento dei beni immobili - posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione personale tra i coniugi - aveva carattere oneroso, sicché Parte_12
era richiesta anche la prova della partecipatio fraudis dei terzi, giacché - a dire del fallimento – la natura gratuita di tale atto emergeva dal fatto che esso non aveva funzione sostitutiva del mantenimento del coniuge e dei figli - che era stato convenuto a parte, e la cui prova incombeva comunque sul debitore - ed era stato stipulato in presenza di due testi, la cui presenza non poteva spiegarsi se non nel senso della gratuità dell'atto; infine, per l'eventus damni era il debitore convenuto a dovere dare prova di avere altri beni, diversi da quelli ceduti, idonei a soddisfare i creditori danneggiati, e per il consilium fraudis doveva farsi riferimento, piuttosto che al momento dell'omologa degli accordi di separazione o alla loro esecuzione, al diverso momento in cui erano state poste in essere le condotte addebitate al . PT
6. All'udienza dell'8 aprile 2025, la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti costituite il termine di 60 e di 20 giorni per il deposito delle loro comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_3
, NI e , di e Controparte_4 Pt_2 Parte_4 Parte_6
, ritualmente chiamati in giudizio e non costituiti. Parte_5
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
A tal riguardo, sempre in via preliminare, va evidenziato che, col suo appello,
impugna la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui, accogliendo Parte_1
l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. proposta dal fallimento, gli attribuisce la responsabilità di quattro specifiche condotte dannose per i creditori sociali e per la società nonché nella parte in cui accoglie l'azione revocatoria degli atti di esecuzione dell'accordo di separazione. Non viene specificamente impugnato, invece,
l'accoglimento dell'altra azione di revocatoria avente ad oggetto la cessione in pegno a e della quota del 33,33% detenuta da Parte_5 Parte_6
Pag. 14 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Fallimento della Parte_1 CP
S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa nell' su cui, pertanto, può ritenersi formato il Parte_1 Controparte_9
giudicato.
III.1. Quanto alle contestazioni relative all'accoglimento dell'azione di responsabilità, si osserva quanto segue.
L'appellante, innanzitutto, si duole che il Tribunale abbia fondato la sua decisione soltanto sugli accertamenti e sulle conclusioni cui era giunto il nominato consulente tecnico, in tal modo violando il principio dispositivo, che vige nel nostro ordinamento,
e che pone a carico dell'attore di dare la prova di quanto afferma.
Chiaramente l'appellante non considera che il Ctu ha ampiamente utilizzato, nel pervenire alle sue conclusioni sugli specifici addebiti mossi al dalla Curatela, PT
tutta la documentazione messa a disposizione da quest'ultima, e pur evidenziando difficoltà generate proprio dalla carenza/insufficienza di documenti contabili consegnati dall'organo gestorio e liquidatorio al curatore, è riuscito comunque a dare una ricostruzione logica degli eventi patrimoniali che avevano riguardato la società, poi fallita. A tanto si aggiunge che, per la prova di specifici addebiti, il Tribunale ha utilizzato anche quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla vicenda MPN non hanno fondamento le critiche del , per le ragioni dettagliatamente elencate dalla PT
curatela. Quest'ultima, infatti, ha dato prova, esibendo la visura camerale della MPN nonché il contratto di locazione degli immobili, stipulato con la , in cui Controparte_9
essa esercitava l'attività, che la locataria svolgeva, oltre all'attività di produzione, anche quella di commercializzazione di materie prime e semilavorati atti alla fabbricazione di prodotti chimici per l'edilizia civile ed industriale, come impermeabilizzanti, vernicianti e anticorrosivi, nonché prodotti per le pavimentazioni.
Peraltro, è del tutto irrilevante, ai nostri fini, il fatto che non vi fosse identità e/o confusione tra le due società, che pur operavano nel medesimo capannone avente il medesimo ingresso, sito in Pozzuoli alla via Campana, n.233 o che svolgessero entrambe solo attività di commercializzazione.
Importante, ai nostri fini, è, invece, rilevare – e tanto emerge anche dalla motivazione della sentenza n. 8724 del 2015 emessa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro, citata a sua difesa dal medesimo appellante – che un dipendente della , CP
tale era anche socio della MPN, e che, per questo, aveva lavorato Testimone_1
anche per la MPN perché era del tutto normale un suo interesse a fornire prestazione
Pag. 15 di 23 n. 1687/2022 r.g.a.c.c. c. Parte_1 Controparte_1 CP
+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa lavorativa a favore di tale società, con la specificazione che l'attività di carico e scarico a favore della stessa (si ricorda che era magazziniere della , che gli Testimone_1 CP
aveva anche addebitato, nel giudizio di licenziamento conclusosi con la sentenza indicata sopra, di aver svolto attività lavorativa per l'altra società) riguardava non le produzioni della MPN, ma, come affermato dal , con dichiarazioni aventi valore PT
confessorio riportate nella medesima sentenza, mai da lui smentite, che tale società procedeva alla “vendita di prodotti (tra l'altro non di MPN) che i signori Tes_1
procuravano ad MPN e non anche ad , pur trattandosi di clienti di quest'ultima”. CP
In altri termini, è risultato provato che (sfruttando le conoscenze Testimone_1
acquisite come dipendete ) aveva venduto, nell'interesse della MPN, di cui era CP
socio, a clienti della , non i prodotti lavorati dalla società da lui partecipata, ma CP
quelli procurati altrove (non vi è certezza da dove provenissero, anche se egli afferma, in sede di escussione dinnanzi al Tribunale, che si trattava di merce precedentemente acquistata da ), svolgendo gratuitamente attività anche per la sua società, con un CP
evidente danno per la società di cui era dipendente e per i suoi creditori sociali, il cui importo può essere confermato in quello accertato dal Ctu di 9.300,00 €, e non contestato da nessuna delle parti costituite nel presente appello.
Quanto al secondo addebito, relativo alla distrazione delle rimanenze di magazzino, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale nella sentenza impugnata abbia dato credito, senza nessuna prova documentale, alle tesi della curatela della vendita a nero, alla e/o alla NGP S.R.L. e/o ad altre società delle rimanenze CP0
di magazzino della , facendole scomparire senza nessun vantaggio per tale CP
società, e che il Tribunale aveva in tal modo sindacato le scelte gestorie dell'organo amministrativo.
A giudizio della Corte, è evidente l'infondatezza di tale ultima affermazione, giacché le scelte gestorie dell'organo amministrativo di una società, sebbene dal giudice non sindacabili direttamente nel merito della loro convenienza economica, possono essere tuttavia verificate in termini di legittimità, correttezza, ragionevolezza ed arbitrarietà manifesta (cd. business judgment rule).
Nel caso in esame, in assenza di fatture o di altra documentazione contabile idonea (i libri maestro sono parziali, come altri registri di contabilità), il primo Giudice non ha fatto altro che prendere atto del fatto che le rimanenze di magazzino della
, che al 31 dicembre 2012 avevano un valore di 460.600,00 € - come accertato dal CP
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ctu - non erano state più rinvenute alla data del fallimento della , senza che il CP
avesse neppure allegato, per escludere la sua responsabilità, una giustificazione PT
alternativa della diversa destinazione che avevano avuto tali merci (non importa se vendute alla MPN, come affermato dal teste e poi rivendute da questa, nel Tes_1
suo esclusivo interesse, a terzi, oppure vendute alla Indec Ngp S.R.L. oppure ad altre società, comunque in nero).
Anche per il terzo addebito, consistente nella condotta di avere cagionato l'“impossibilità di recuperare” i crediti della società, risulta risolutivo il fatto che il
, per il periodo in cui era stato amministratore della , cioè sino al novembre PT CP
2013, non ha dato prova – in assenza di un verbale di consegna della documentazione contabile della società al liquidatore – di avere consegnato la documentazione CP_3
di cui era in possesso, parte della quale depositata nel corso del processo di primo grado, risultando, a tal fine, irrilevante il fatto che aveva consegnato le anagrafiche, peraltro incomplete e non corrette, dei creditori. Né può sostenersi, come pure fatto dall'appellante, che il fallimento doveva imputare a sé solo il mancato recupero di tali crediti, di cui aveva tutti i riferimenti, tanto è vero che il Ctu li aveva saputi anche classificare, tra quelli recuperabili, quelli dispersi per inattività dell'amministratore e quelli per i quali il liquidatore non aveva agito tempestivamente per il recupero.
Difatti, sulla base della parziale documentazione a sua disposizione, il curatore del fallimento della aveva recuperato 70.000,00 € di crediti, mentre il residuo si CP
era dimostrato non recuperabile per assenza di documentazione, e tanto era stato confermato anche da che, nella sua comparsa di risposta, Controparte_3
aveva riconosciuto le “enormi difficoltà nell'individuare la reale esistenza ed entità attuale dei crediti vantati”.
Infine, risulta del tutto pretestuosa la censura dell'appellante che il fallimento non gli aveva specificamente contestato la condotta di inerzia nel recupero dei crediti, giacché risulta del tutto evidente che la dedotta impossibilità di recupero dei crediti era conseguenza della pregressa attività, commissiva e/o omissiva, dell'organo gestorio e liquidatorio.
Quanto, infine, all'ultimo addebito di “illegittima prosecuzione dell'attività sociale in situazione di scioglimento e d'insolvenza”, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, gli abbia attribuito una sorta di responsabilità oggettiva, non avendo specificamente individuato le condotte non conservative da
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa esso poste in essere, in violazione degli artt. 2446, 2447 e 2486 c.c., ed il nesso di causalità tra l'esecuzione di tali condotte ed il danno subìto dalla , peraltro CP
quantificato, senza una comprensibile motivazione, in 1.336.203,00 €.
Ritiene la Corte che l'appellante non ha specificamente contestato di avere proseguito l'attività sociale dopo il 2010, data in cui il Ctu aveva accertato esservi stata una causa di scioglimento della società, se non una sua insolvenza.
Né ha convincentemente contestato quanto accertato dal Ctu, che cioè, la causa di scioglimento doveva farsi risalire al 2010 (cfr. pag. 17 della Ctu: anche solo la mancata svalutazione dei crediti iscritti in bilancio, che doveva essere effettuata già nel
2010 per circa 55.435,00 €, a fronte di un patrimonio netto a tale data di 41.124,00 €, avrebbe comportato la perdita integrale del capitale sociale, con un patrimonio netto negativo di – 14.311,00 €).
Ne consegue che il fatto stesso che l'appellante abbia proceduto in ritardo, cioè solo nel 2013, a porre in liquidazione la , sebbene già nel 2010 vi erano i CP
presupposti per il suo scioglimento, vale a ritenerlo responsabile (cfr. Cass.
10413/2024, secondo cui “in presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi”).
In ogni caso, in assenza di scritture contabili, il fallimento non avrebbe potuto neppure individuare con esattezza gli atti non conservativi posti in essere dall'amministratore, attuale appellante, tanto è vero che il Ctu, nella sua relazione, aveva affermato che “il mancato rispetto dell'obbligo di depositare le scritture contabili ha reso di fatto impossibile, sotto il profilo tecnico, l'individuazione puntuale delle operazione aventi carattere gestorio e di quelle avanti carattere conservativo”, e che
“la società ha continuato ad operare in una normale ottica commerciale sostanzialmente fino a tutto il 2013 pur in presenza di una comprovata situazione di scioglimento (se non addirittura di decozione)”.
Sicché non può ritenersi neppure violato - come pure sostenuto dall'appellante - il principio del riparto dell'onere della prova, che, in presenza di una causa di
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa scioglimento della società, fa gravare sul soggetto che “agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali solo l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma (egli)non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari” (così, Cass. 8069/2024).
E, come detto, nella specie è stato provato che nel 2010 vi era stata una causa di scioglimento della e che il aveva proseguito a gestire la società, non CP PT
importa (in assenza di prova gravante su quest'ultimo) se a fini conservativi o meno.
III.2. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello del , con specifico riferimento PT
all'affermazione della sua responsabilità nei confronti dei creditori sociali ex art. 146 l. fall., va respinto.
IV. Anche l'appello sull'accoglimento dell'azione revocatoria degli accordi di separazione omologati va respinto per i seguenti motivi.
Sostiene il che il Tribunale avrebbe errato sotto due differenti aspetti: PT
- nell'individuare il momento a cui far risalire il consilium fraudis da parte del debitore disponente nonché l'eventus damni (cioè il momento storico in cui doveva essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, con la conseguente insufficienza dei beni del debitore), facendolo coincidere con la stipula degli atti esecutivi dell'obbligo assunto con l'omologazione degli accordi di separazione dei coniugi , risalente al 12 dicembre 2012, cioè agli atti posti in Parte_13
essere per notar di Giugliano il 27 novembre 2013, quando già era Per_1
intervenuta la delibera di scioglimento della (poi iscritta nel r.i. il successivo 28 CP
novembre 2013), e dunque, il non poteva non sapere dell'esistenza di debiti PT
residui della società da lui amministrata, per i quali poteva essere chiamato a rispondere;
- nel ritenere esistente la partecipato fraudis dei terzi beneficiari, familiari del
, e dunque, la loro consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie PT
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa apportata dagli atti dispositivi posti in essere, sulla base di mere presunzioni semplici, non supportate dagli elementi che le elevassero a prova di un fatto.
La tesi non coglie nel segno.
Quanto al primo aspetto, è stato chiarito, nella condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte, che nella fattispecie in esame, il vero atto oggetto di revocatoria è “il trasferimento immobiliare, effettuato dal coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, non ostandovi né
l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (cfr. Cass. 10545/2025).
Ne consegue che l'accordo separativo omologato poteva e può costituire parte dell'operazione revocabile - al cui contenuto il giudice poteva e può estendere il suo esame anche se esso non è stato impugnato (cfr. Cass. 28558/2024; Cass. 19899/2023)
- al solo fine di valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti e di escludere la sussistenza di un “atto dovuto” non revocabile ex art. 2901, comma 3,
c.c., poiché l'atto di esecuzione diviene “dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore (così,
Cass. 21358/2020; Cass. 1144/2015).
Nella specie, il non ha prodotto in giudizio il citato accordo, ma non ha PT
contestato quanto affermato dal fallimento, che, visionando tale atto in primo grado in quanto prodotto in giudizio da e dai figli, non costituiti in appello, Controparte_4
ha affermato che all'art. 3 esso stabiliva a favore della moglie, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma di 2.000,00 € mensili. E di tanto va tenuto conto per individuare la natura onerosa o gratuita degli atti di trasferimento impugnati.
Certo è però che, quanto al momento cui riferirsi per accertare il consilium fraudis del Penta, non vi è dubbio, per quanto sopra detto, che esso coincideva con l'epoca in cui egli dava attuazione all'accordo omologato, poiché a quell'epoca, cioè a fine 2013, egli aveva certezza dello stato di default della da lui amministrata, e CP
ciononostante, traferiva alla moglie ed ai figli l'intero suo patrimonio immobiliare (casa di abitazione, casa della vacanza estiva a Baia Domizia, e due locali deposito per lo
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa svolgimento di attività commerciale).
Quanto al secondo aspetto, parimenti, a tale momento, andava accertata anche la partecipatio fraudis dei terzi, e dunque, la conoscenza, sia pure generica, da parte dei familiari del che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore, diminuendo la PT
sua garanzia patrimoniale, arrecava pregiudizio alle ragioni dei creditori.
A tal riguardo, l'appellante dà per scontato che tali atti di trasferimento avessero natura onerosa - come peraltro sembra sostenere anche il primo Giudice laddove parla di atti dispositivi a contenuto solutorio e compensativo - e che, pertanto, era onere del fallimento agente dare prova della partecipatio fraudis del terzo ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c.
Il fallimento appellato, tuttavia, contesta tale natura, sostenendo che, anche dall'esame del contenuto degli accodi di separazione omologati - si ripete non prodotti in giudizio dal ma visionati dalla curatela in primo grado – si evinceva la natura PT
gratuita di tali accordi.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, si è limitata a sostenere che “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (cfr.
Cass. 36562/2023; Cass. 27409/2019; Cass. 10443/2019).
Nella specie, non è dato sapere se il , sul quale incombeva il relativo onere PT
della prova, avesse voluto liquidare con il solo assegno di 2.000,00 € a titolo di
“contributo al mantenimento” i rapporti con la moglie, risultando, di regola, connesso al contributo in danaro anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale, tradottosi nella specie, nell'usufrutto concesso alla moglie sulla casa di abitazione.
Appare, invece, piuttosto strano che il avesse voluto concedere alla moglie PT
anche l'usufrutto sulla casa di Baia Domizia, ed ai tre figli la nuda proprietà su tutto il suo patrimonio immobiliare, atteso che i figli, già maggiorenni, erano in vario modo
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S.R.L. + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa coinvolti nelle vicende societarie del padre (come soci o dipendenti di Parte_1
società collegate alla ), sicché non potevano di certo definirsi non autosufficienti, CP
e bisognevoli del mantenimento, e dunque, nei loro confronti il trasferimento si atteggia(va) come atto a titolo gratuito.
In ogni caso, la partecipatio fraudis di questi ultimi può desumersi proprio dal fatto che essi erano, a diverso titolo, coinvolti nelle vicende societarie del padre, poiché era dipendete della , e, prima ancora, era stato Parte_2 CP
amministratore della MPN, era amministratore unico e socio, insieme Parte_4
al fratello NI, della Indec Ngp S.R.L., società avente la medesima sede legale della e costituita poco prima dello scioglimento di quest'ultima. CP
Orbene, tali intrecci di tipo societario, oltre che di tipo familiare, unitamente alla quantità dei beni trasferiti, sono sicuramente idonei a rappresentare fatti gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della conoscenza da parte dei tre figli dell'appellante della situazione patrimoniale del padre e della conseguente possibile lesione che il citato trasferimento immobiliare a loro favore poteva apportare alle ragioni dei creditori del padre.
Anche la moglie di , , non poteva non sapere Parte_1 Controparte_4
del citato danno, convivendo, a quanto pare, ancora con i figli all'epoca dello scioglimento della . CP
Quanto poi, all'eventus damni derivante dai citati trasferimenti non è contestato che essi avevano riguardato l'intero patrimonio immobiliare dell'appellante, che non ha dato prova del fatto che il residuo dei beni di cui era titolare, ivi compresa la quota del 33,33% da lui detenuta nell' - poco tempo dopo il Controparte_9
trasferimento impugnato, data in pegno a terzi - fosse sufficiente a coprire la sua rilevante debitoria.
IV.1. Per i motivi sopra detti, anche in tale parte, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
V. Le spese del grado seguono la soccombenza, e pertanto, va Parte_1
condannato a rifonderle al fallimento appellato.
Esse si liquidano, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m.
13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese
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+ 6 CP REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (scaglione da 520.000,01
€ a 1.000.000,00 €), nel complessivo importo di 23.000,00 € di cui 20.000,00 € per i compensi (5.000,00 € per la fase di studio, 3.000,00 € per quella introduttiva, 4.000,00
€ per quella di trattazione/istruttoria e 8.000,00 € per quella decisoria) e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
VI. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 2267/2022, pubblicata il 7 marzo
2022, proposto da contro il , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6
A) dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
; Parte_6
B) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
C) condanna a rifondere al appellato le spese del Parte_1 CP
grado, che liquida in 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per i compensi e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
D) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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