CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 196/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILIMBANI MAURIZIO
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
SANTARELLI GUGLIELMO
Appellato
Oggetto : Titoli di credito
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato la citava la Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni, affermando che Controparte_1 nell'interesse di Unipolsai Ass.ni S.p.a. ed a richiesta di quest'ultima, sarebbero stati emessi da CA SA (ora Unipol CA) e da CA OP di ER e NO (ora BA BPM) tre assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità, a titolo di risarcimento per sinistri della strada: pagina 1 di 8 n. 9101676170 - 02 di importo pari ad euro 5.086,73 emesso da CA SA in data
28.12.2006 intestato a;
Persona_1
n. 8211718738 – 02 di importo pari ad euro 2.064,30 emesso da BA OP di
ER e NO in data 22.05.2006 intestato a Persona_2
n. 8211720910 – 03 di importo pari ad euro 1.913,45 emesso da BA OP di
ER e NO in data 08.05.2008 che intestato ab origine a ed Parte_2 alterato nel nome del beneficiario con l'inserimento del nominativo alterativo
“ Persona_2
Gli assegni sarebbero stati, quindi, spediti ai domicili dei rispettivi legittimi beneficiari, i quali, però, avrebbero dichiarato di non esserne mai entrati in possesso. I predetti titoli, poi, sarebbero stati posti all'incasso presso filiali della dai Controparte_1 sedicenti (assegno di euro 5.086,73) e (assegno di Persona_1 Persona_2 euro 2.064,30 e di euro 1.913,45). La si sarebbe, quindi, Parte_1 vista addebitare sul proprio conto corrente di appoggio intrattenuto presso la CA trattaria gli importi di cui agli assegni;
avrebbe, poi, dovuto ripetere il pagamento in favore degli effettivi beneficiari. Il Sig. , avrebbe provveduto a sporgere denuncia Persona_1 dichiarando di non aver mai ricevuto, né tanto meno incassato, l'assegno n. 9101676170 –
02 di euro 5.086,73 emesso da CA SA in data 28.12.2006 e di disconoscere la sottoscrizione sullo stesso apposta.
Per tali motivi, dunque, la Società assicuratrice citava in giudizio la Controparte_1
per essere risarcita del danno patrimoniale subito. Parte attrice rassegnava
[...] pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di rito e del caso, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, come indicati nella premessa della citazione. Nel merito - condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. , al pagamento in favore dell'attrice della P.IVA_2 complessiva somma di Euro 9.064,48= , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome rinovellato dalla L. 162/2014; - anche, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità ovvero inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi dai sedicenti e Persona_1 presso filiali della meglio Persona_2 Controparte_1 determinando in corso di causa, e la conseguente nullità ovvero inesistenza di ogni operazione bancaria sui medesimi e tramite i medesimi effettuate…”.
pagina 2 di 8 Nella causa civile incardinata innanzi al Tribunale di Terni, recante R.G. n. 532/2019, con comparsa si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria speciale (ora , Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per le causali esposte in narrativa: In via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito: rigettare le Parte_1 domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
perchè inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto;
- con
[...] vittoria di spese e competenze”.
La difesa della contestava la domanda avversaria Controparte_1 asserendo l'assenza di ogni responsabilità in capo all'istituto di credito, che aveva agito nel rispetto del dovere di diligenza richiesto alla banca negoziatrice. Al contrario, ravvisava una responsabilità in capo ad per cui il pregiudizio lamentato ex Parte_1 adverso, e per il quale si richiederebbe il risarcimento, sarebbe ricollegabile in via esclusiva al soggetto “creditore” che non ha adoperato la diligenza richiesta. Evidenziava l'assenza e/o interruzione del nesso causale per fatto del terzo (“sedicenti e Persona_1
) tra la condotta della e l'evento Persona_2 Controparte_1 dannoso lamentato. L'istruttoria è stata puramente documentale e all'esito della stessa il
Tribunale di Terni, emetteva la sentenza n. 752//2021 in cui: “definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 1.989,00, oltre interessi legali dalla domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni Sezione Unica Civile – G.I.
Dott.ssa in data 20.09.2021, nella causa RGN 532/19 al n. 752/2021, previa ogni CP_1 necessaria declaratoria di rito e del caso;
- Dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pronto pagamento in favore , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di euro Euro 9.064,48=, oltre pagina 3 di 8 interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L.
162/2014; ferma restando la disposta condanna di Controparte_1 siccome stabilita con la qui ricorsa sentenza, al finale pagamento della residua
[...] somma di euro 7.075,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284
c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014; - anche, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità ovvero inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi dai sedicenti e presso Persona_1 Persona_2 filiali della quali emersi in corso di causa, e la Controparte_1 conseguente nullità ovvero inesistenza di ogni operazione bancaria sui medesimi e tramite i medesimi effettuate. – Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, anche stragiudiziali ex DM 55/14 si del primo che del secondo grado di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA …”
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 speciale (già , contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto del gravame proposto da anche in via incidentale, perché Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 14.03.2024, tenutasi con deposito di note di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. motivi della decisione
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento. La sentenza emessa dal
Tribunale di Terni, ed oggetto di gravame deve essere ritenuta corretta in ogni sua parte e, dunque, confermata. Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Infatti il Tribunale di Terni ha fatto proprio il pacifico ed univoco principio più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della banca negoziatrice ha natura contrattuale, poiché viene in rilievo “un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto)” che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati dalla operazione al rispetto delle regole che presiedono e tutelano la circolazione e l'incasso del titolo ossia un contratto sociale qualificato. Nel caso di specie, la in quanto banca negoziatrice, chiamata a rispondere Controparte_1 pagina 4 di 8 del danno cagionato dal pagamento degli assegni a persone diverse dagli effettivi beneficiari, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere la stessa assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (fra le altre
Cass., Sezione Unite, 21.05.2018, n. 12477; 25.05.2020, n. 9769). Nel caso de quo appare corretto l'operato della per le operazioni eseguite da Controparte_1
“ ” anche rispetto al dovere di diligenza professionale qualificata Persona_1 nell'identificazione del presentatore. La quale banca Controparte_1 negoziatrice, nel caso de quo ha provato, prima di mettere all'incasso i titoli, di aver diligentemente provveduto alla identificazione del legittimo prenditore dell'assegno sulla base delle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, che non imponevano ulteriori verifiche. Emerge dagli atti che i dipendenti dell'istituto di credito hanno agito secondo “la diligenza dell'accorto banchiere avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata”, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Infatti al momento della negoziazione del titolo, presso l'agenzia di Tivoli Terme, non ha potuto fare altro che procedere in tal senso, avendo adottato tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare di incorrere in pagamenti illegittimi. L'identificazione del “sedicente” è avvenuta Persona_1 attraverso documenti di identità idonei, quali la carta di identità e la tessera contenente il codice fiscale, che (all'apparenza) si sono dimostrati regolari e validi. Come confermato anche dal Giudice del primo grado, nella procedura seguita dalla CA non è riscontrabile alcuna violazione delle Circolari ABI, che suggeriscono (e non impongono) di < beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti di identità con foto … ovvero sulla base di persone fidefacenti conosciute>>.
A supporto della diligenza nell'operato della CA, va anche osservato che, in caso di pagamento di un assegno non trasferibile al “beneficiario apparente” – indicato nel titolo e correttamente identificato, come è nelle fattispecie – non grava sulla banca negoziatrice alcun obbligo investigativo per verificare che l'identità del prenditore apparente corrisponda a quella del prenditore effettivo. Peraltro sui titoli era indicato solamente il nome e cognome del prenditore e < delle generalità del beneficiario, tale indicazione avrebbe comunque contribuito – secondo una regola di prudenza ed una massima di esperienza – a scongiurare la monetizzazione degli assegni da parte di soggetti malintenzionati>> (Cass. Sez. I Civ., 11.03.2019, ordinanza n. 6979). Peraltro nessuna norma impone alla Controparte_1 di effettuare ulteriori verifiche, per esempio presso lo stato civile del comune di
[...]
pagina 5 di 8 nascita. Correttamente infatti il giudice di prime cure, ha ritenuto che l'evento dannoso, per le modalità di verificazione emerse dagli atti sia ascrivibile a causa non imputabile alla e sul punto la sentenza del Tribunale di Terni deve Controparte_1 essere confermata.
Il pagamento eseguito dalla ha avuto, dunque, Controparte_1 efficacia liberatoria per non essere stata la falsità rilevabile, sebbene gli operatori abbiano agito con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass.
12.10.2001 n. 12471). Peraltro la condotta della ha Controparte_1 trovato giustificazione in un comportamento illecito ascrivibile a un terzo. La persona, qualificatasi come si è presentata presso l'agenzia di Tivoli Terme, Persona_1 esibendo dei documenti di identità (risultati solo successivamente contraffatti), per l'incasso del titolo ed ha posto in essere una serie di articolati artifici e raggiri, che hanno indotto in errore, più operatori dell'istituto di credito.
Nel caso in questione, se vi è stato pagamento nelle mani del creditore apparente, ciò è avvenuto a causa degli illeciti posti in essere da soggetti terzi, che sono stati idonei a vincere il comportamento rispettoso dei canoni di diligenza imposto ai dipendenti della banca.
La condotta del falso prenditore è da considerare come unico elemento causale del danno lamentato dall'odierna appellante, essendo così destinata ad interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta della banca e, appunto, il pregiudizio lamentato
(Cass.20573/2010, che conferma la sentenza della Corte di Appello di Roma, n.
3545/2007), come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Emerge altresì dagli atti che il personale della con la Controparte_1 diligenza inerente all'attività bancaria, ha preliminarmente identificato il presentatore
“ , mediante carta d'identità e tessera contenente il codice fiscale (di cui Persona_1
è stata estratta copia come prassi consueta), e subito dopo verificato ed accertato la regolarità, l'autenticità, l'integrità, nonché la titolarità dell'assegno, effettivamente inalterato e privo di abrasioni in ogni suo punto.
La banca, pertanto, non ha potuto fare altro che metterlo all'incasso, avendo adottato tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare di incorrere nell'illegittimo pagamento.
In proposito, si rammenta che affinchè non scatti l'obbligo a carico dell'istituto di credito di pagare, la falsificazione del titolo deve essere rilevabile, tenuto conto del grado di diligenza richiesta “ictu ocui” (Corte di Appello di Napoli, n. 3274/2014).
Va anche escluso che la banca sia tenuta a predisporre un'attrezzatura specifica per la scoperta di eventuali falsificazioni (Cass. Civile, 14.03.1997, 2303). pagina 6 di 8 Il Giudice di prime cure ha invece ritenuto diversa la situazione rispetto all'assegno intestato a Infatti anche in questo caso, il personale della Persona_2 [...]
con la diligenza inerente all'attività bancaria, ha Controparte_1 preliminarmente identificato il presentatore “ , mediante carta d'identità e Persona_2 tessera contenente il codice fiscale (di cui è stata estratta copia come da prassi consueta), e subito dopo ha verificato ed accertato la regolarità, l'autenticità, l'integrità, nonché la titolarità dell'assegno. Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, la banca non è stata in grado di recuperare e produrre in giudizio la copia dei predetti documenti di identità. Per questo motivo il Giudice del primo grado non ha potuto riconoscere in capo alla CA il rispetto del dovere di diligenza professionale qualificata nell'identificazione del prenditore.
Ma nel caso de quo, con un ragionamento condiviso da questa Corte, il Giudicante ha ravvisato un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo ad Parte_1 la quale, imprudentemente, ha inviato gli assegni mediante posta ordinaria. Infatti durante lo svolgimento del processo di primo grado è emersa la negligenza nell'operato di
[...]
in ordine alla modalità adottata per la emissione e la spedizione dei Parte_1 titoli, avvenuta a mezzo posta ordinaria.
La pur conoscendo il rischio di commissione di illeciti con Parte_1 assegni di traenza, ha continuato ad inviare i titoli con posta ordinaria, in luogo di uno “strumento” postale che preservi dal rischio dello smarrimento e del trafugamento, ovvero di altre forme di pagamento più sicure, quali il bonifico bancario, o di diretta consegna dell'assegno (fra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 3967/2020; Corte di
Cassazione, sezione I civile, ordinanze 22015 – 22016/2019; Cass. Civ., Sez. Unite, n.
12477/2018; Corte Appello di Milano, n. 2801/2022; Cass. Sez. Un., 21.11.2011, n.
24406; Cass., 26.05.2014, n. 11698; Cass., 05/03/2009, n. 5348; Cass., 16.09.2020, n.
9769; Corte di Appello Torino, 12.12.2011; Cass. Civile, 02.12.2016, n. 24659; Cass.
Civile, 22.02.2016, n. 3406; Cass. Civile, 11.03.2019, n. 6979).E, attenendosi agli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, correttamente è stato ritenuto un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella condotta di che ha Controparte_3 agito in contrasto con norme giuridiche o quantomeno con regole suggerite dalla comune prudenza. Infatti il ricorso alla spedizione tramite posta ordinaria è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare l'affermazione del nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento colposo della Compagnia, avendone quest'ultima accettato i prevedibili rischi, verisimilmente, al fine di evitare le spese postali nella convinzione di poter riversare pagina 7 di 8 sulla banca le conseguenze dell'eventuale sottrazione del titolo. Sul punto, la Cassazione,
Sez. Unite, 26.05.2020, n. 9796 ha disposto che:<< la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente, comportando < volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore>>.
Nel caso di specie è stato corretto il ragionamento del giudice di prime cure che con motivazione corretta e priva di vizi ha valutato il comportamento di tutte le parti coinvolte valutandone le rispettive responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Terni n. 752/2021 emessa nel giudizio RG 532\2019;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 2.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 196/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILIMBANI MAURIZIO
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
SANTARELLI GUGLIELMO
Appellato
Oggetto : Titoli di credito
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato la citava la Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni, affermando che Controparte_1 nell'interesse di Unipolsai Ass.ni S.p.a. ed a richiesta di quest'ultima, sarebbero stati emessi da CA SA (ora Unipol CA) e da CA OP di ER e NO (ora BA BPM) tre assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità, a titolo di risarcimento per sinistri della strada: pagina 1 di 8 n. 9101676170 - 02 di importo pari ad euro 5.086,73 emesso da CA SA in data
28.12.2006 intestato a;
Persona_1
n. 8211718738 – 02 di importo pari ad euro 2.064,30 emesso da BA OP di
ER e NO in data 22.05.2006 intestato a Persona_2
n. 8211720910 – 03 di importo pari ad euro 1.913,45 emesso da BA OP di
ER e NO in data 08.05.2008 che intestato ab origine a ed Parte_2 alterato nel nome del beneficiario con l'inserimento del nominativo alterativo
“ Persona_2
Gli assegni sarebbero stati, quindi, spediti ai domicili dei rispettivi legittimi beneficiari, i quali, però, avrebbero dichiarato di non esserne mai entrati in possesso. I predetti titoli, poi, sarebbero stati posti all'incasso presso filiali della dai Controparte_1 sedicenti (assegno di euro 5.086,73) e (assegno di Persona_1 Persona_2 euro 2.064,30 e di euro 1.913,45). La si sarebbe, quindi, Parte_1 vista addebitare sul proprio conto corrente di appoggio intrattenuto presso la CA trattaria gli importi di cui agli assegni;
avrebbe, poi, dovuto ripetere il pagamento in favore degli effettivi beneficiari. Il Sig. , avrebbe provveduto a sporgere denuncia Persona_1 dichiarando di non aver mai ricevuto, né tanto meno incassato, l'assegno n. 9101676170 –
02 di euro 5.086,73 emesso da CA SA in data 28.12.2006 e di disconoscere la sottoscrizione sullo stesso apposta.
Per tali motivi, dunque, la Società assicuratrice citava in giudizio la Controparte_1
per essere risarcita del danno patrimoniale subito. Parte attrice rassegnava
[...] pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di rito e del caso, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, come indicati nella premessa della citazione. Nel merito - condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. , al pagamento in favore dell'attrice della P.IVA_2 complessiva somma di Euro 9.064,48= , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome rinovellato dalla L. 162/2014; - anche, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità ovvero inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi dai sedicenti e Persona_1 presso filiali della meglio Persona_2 Controparte_1 determinando in corso di causa, e la conseguente nullità ovvero inesistenza di ogni operazione bancaria sui medesimi e tramite i medesimi effettuate…”.
pagina 2 di 8 Nella causa civile incardinata innanzi al Tribunale di Terni, recante R.G. n. 532/2019, con comparsa si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria speciale (ora , Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per le causali esposte in narrativa: In via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito: rigettare le Parte_1 domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
perchè inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto;
- con
[...] vittoria di spese e competenze”.
La difesa della contestava la domanda avversaria Controparte_1 asserendo l'assenza di ogni responsabilità in capo all'istituto di credito, che aveva agito nel rispetto del dovere di diligenza richiesto alla banca negoziatrice. Al contrario, ravvisava una responsabilità in capo ad per cui il pregiudizio lamentato ex Parte_1 adverso, e per il quale si richiederebbe il risarcimento, sarebbe ricollegabile in via esclusiva al soggetto “creditore” che non ha adoperato la diligenza richiesta. Evidenziava l'assenza e/o interruzione del nesso causale per fatto del terzo (“sedicenti e Persona_1
) tra la condotta della e l'evento Persona_2 Controparte_1 dannoso lamentato. L'istruttoria è stata puramente documentale e all'esito della stessa il
Tribunale di Terni, emetteva la sentenza n. 752//2021 in cui: “definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 1.989,00, oltre interessi legali dalla domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni Sezione Unica Civile – G.I.
Dott.ssa in data 20.09.2021, nella causa RGN 532/19 al n. 752/2021, previa ogni CP_1 necessaria declaratoria di rito e del caso;
- Dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pronto pagamento in favore , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di euro Euro 9.064,48=, oltre pagina 3 di 8 interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L.
162/2014; ferma restando la disposta condanna di Controparte_1 siccome stabilita con la qui ricorsa sentenza, al finale pagamento della residua
[...] somma di euro 7.075,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art. 1284
c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014; - anche, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità ovvero inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi dai sedicenti e presso Persona_1 Persona_2 filiali della quali emersi in corso di causa, e la Controparte_1 conseguente nullità ovvero inesistenza di ogni operazione bancaria sui medesimi e tramite i medesimi effettuate. – Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, anche stragiudiziali ex DM 55/14 si del primo che del secondo grado di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA …”
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 speciale (già , contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto del gravame proposto da anche in via incidentale, perché Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 14.03.2024, tenutasi con deposito di note di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. motivi della decisione
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento. La sentenza emessa dal
Tribunale di Terni, ed oggetto di gravame deve essere ritenuta corretta in ogni sua parte e, dunque, confermata. Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Infatti il Tribunale di Terni ha fatto proprio il pacifico ed univoco principio più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della banca negoziatrice ha natura contrattuale, poiché viene in rilievo “un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto)” che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati dalla operazione al rispetto delle regole che presiedono e tutelano la circolazione e l'incasso del titolo ossia un contratto sociale qualificato. Nel caso di specie, la in quanto banca negoziatrice, chiamata a rispondere Controparte_1 pagina 4 di 8 del danno cagionato dal pagamento degli assegni a persone diverse dagli effettivi beneficiari, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere la stessa assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (fra le altre
Cass., Sezione Unite, 21.05.2018, n. 12477; 25.05.2020, n. 9769). Nel caso de quo appare corretto l'operato della per le operazioni eseguite da Controparte_1
“ ” anche rispetto al dovere di diligenza professionale qualificata Persona_1 nell'identificazione del presentatore. La quale banca Controparte_1 negoziatrice, nel caso de quo ha provato, prima di mettere all'incasso i titoli, di aver diligentemente provveduto alla identificazione del legittimo prenditore dell'assegno sulla base delle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, che non imponevano ulteriori verifiche. Emerge dagli atti che i dipendenti dell'istituto di credito hanno agito secondo “la diligenza dell'accorto banchiere avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata”, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Infatti al momento della negoziazione del titolo, presso l'agenzia di Tivoli Terme, non ha potuto fare altro che procedere in tal senso, avendo adottato tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare di incorrere in pagamenti illegittimi. L'identificazione del “sedicente” è avvenuta Persona_1 attraverso documenti di identità idonei, quali la carta di identità e la tessera contenente il codice fiscale, che (all'apparenza) si sono dimostrati regolari e validi. Come confermato anche dal Giudice del primo grado, nella procedura seguita dalla CA non è riscontrabile alcuna violazione delle Circolari ABI, che suggeriscono (e non impongono) di < beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti di identità con foto … ovvero sulla base di persone fidefacenti conosciute>>.
A supporto della diligenza nell'operato della CA, va anche osservato che, in caso di pagamento di un assegno non trasferibile al “beneficiario apparente” – indicato nel titolo e correttamente identificato, come è nelle fattispecie – non grava sulla banca negoziatrice alcun obbligo investigativo per verificare che l'identità del prenditore apparente corrisponda a quella del prenditore effettivo. Peraltro sui titoli era indicato solamente il nome e cognome del prenditore e < delle generalità del beneficiario, tale indicazione avrebbe comunque contribuito – secondo una regola di prudenza ed una massima di esperienza – a scongiurare la monetizzazione degli assegni da parte di soggetti malintenzionati>> (Cass. Sez. I Civ., 11.03.2019, ordinanza n. 6979). Peraltro nessuna norma impone alla Controparte_1 di effettuare ulteriori verifiche, per esempio presso lo stato civile del comune di
[...]
pagina 5 di 8 nascita. Correttamente infatti il giudice di prime cure, ha ritenuto che l'evento dannoso, per le modalità di verificazione emerse dagli atti sia ascrivibile a causa non imputabile alla e sul punto la sentenza del Tribunale di Terni deve Controparte_1 essere confermata.
Il pagamento eseguito dalla ha avuto, dunque, Controparte_1 efficacia liberatoria per non essere stata la falsità rilevabile, sebbene gli operatori abbiano agito con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass.
12.10.2001 n. 12471). Peraltro la condotta della ha Controparte_1 trovato giustificazione in un comportamento illecito ascrivibile a un terzo. La persona, qualificatasi come si è presentata presso l'agenzia di Tivoli Terme, Persona_1 esibendo dei documenti di identità (risultati solo successivamente contraffatti), per l'incasso del titolo ed ha posto in essere una serie di articolati artifici e raggiri, che hanno indotto in errore, più operatori dell'istituto di credito.
Nel caso in questione, se vi è stato pagamento nelle mani del creditore apparente, ciò è avvenuto a causa degli illeciti posti in essere da soggetti terzi, che sono stati idonei a vincere il comportamento rispettoso dei canoni di diligenza imposto ai dipendenti della banca.
La condotta del falso prenditore è da considerare come unico elemento causale del danno lamentato dall'odierna appellante, essendo così destinata ad interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta della banca e, appunto, il pregiudizio lamentato
(Cass.20573/2010, che conferma la sentenza della Corte di Appello di Roma, n.
3545/2007), come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Emerge altresì dagli atti che il personale della con la Controparte_1 diligenza inerente all'attività bancaria, ha preliminarmente identificato il presentatore
“ , mediante carta d'identità e tessera contenente il codice fiscale (di cui Persona_1
è stata estratta copia come prassi consueta), e subito dopo verificato ed accertato la regolarità, l'autenticità, l'integrità, nonché la titolarità dell'assegno, effettivamente inalterato e privo di abrasioni in ogni suo punto.
La banca, pertanto, non ha potuto fare altro che metterlo all'incasso, avendo adottato tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare di incorrere nell'illegittimo pagamento.
In proposito, si rammenta che affinchè non scatti l'obbligo a carico dell'istituto di credito di pagare, la falsificazione del titolo deve essere rilevabile, tenuto conto del grado di diligenza richiesta “ictu ocui” (Corte di Appello di Napoli, n. 3274/2014).
Va anche escluso che la banca sia tenuta a predisporre un'attrezzatura specifica per la scoperta di eventuali falsificazioni (Cass. Civile, 14.03.1997, 2303). pagina 6 di 8 Il Giudice di prime cure ha invece ritenuto diversa la situazione rispetto all'assegno intestato a Infatti anche in questo caso, il personale della Persona_2 [...]
con la diligenza inerente all'attività bancaria, ha Controparte_1 preliminarmente identificato il presentatore “ , mediante carta d'identità e Persona_2 tessera contenente il codice fiscale (di cui è stata estratta copia come da prassi consueta), e subito dopo ha verificato ed accertato la regolarità, l'autenticità, l'integrità, nonché la titolarità dell'assegno. Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, la banca non è stata in grado di recuperare e produrre in giudizio la copia dei predetti documenti di identità. Per questo motivo il Giudice del primo grado non ha potuto riconoscere in capo alla CA il rispetto del dovere di diligenza professionale qualificata nell'identificazione del prenditore.
Ma nel caso de quo, con un ragionamento condiviso da questa Corte, il Giudicante ha ravvisato un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo ad Parte_1 la quale, imprudentemente, ha inviato gli assegni mediante posta ordinaria. Infatti durante lo svolgimento del processo di primo grado è emersa la negligenza nell'operato di
[...]
in ordine alla modalità adottata per la emissione e la spedizione dei Parte_1 titoli, avvenuta a mezzo posta ordinaria.
La pur conoscendo il rischio di commissione di illeciti con Parte_1 assegni di traenza, ha continuato ad inviare i titoli con posta ordinaria, in luogo di uno “strumento” postale che preservi dal rischio dello smarrimento e del trafugamento, ovvero di altre forme di pagamento più sicure, quali il bonifico bancario, o di diretta consegna dell'assegno (fra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 3967/2020; Corte di
Cassazione, sezione I civile, ordinanze 22015 – 22016/2019; Cass. Civ., Sez. Unite, n.
12477/2018; Corte Appello di Milano, n. 2801/2022; Cass. Sez. Un., 21.11.2011, n.
24406; Cass., 26.05.2014, n. 11698; Cass., 05/03/2009, n. 5348; Cass., 16.09.2020, n.
9769; Corte di Appello Torino, 12.12.2011; Cass. Civile, 02.12.2016, n. 24659; Cass.
Civile, 22.02.2016, n. 3406; Cass. Civile, 11.03.2019, n. 6979).E, attenendosi agli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, correttamente è stato ritenuto un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella condotta di che ha Controparte_3 agito in contrasto con norme giuridiche o quantomeno con regole suggerite dalla comune prudenza. Infatti il ricorso alla spedizione tramite posta ordinaria è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare l'affermazione del nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento colposo della Compagnia, avendone quest'ultima accettato i prevedibili rischi, verisimilmente, al fine di evitare le spese postali nella convinzione di poter riversare pagina 7 di 8 sulla banca le conseguenze dell'eventuale sottrazione del titolo. Sul punto, la Cassazione,
Sez. Unite, 26.05.2020, n. 9796 ha disposto che:<< la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente, comportando < volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore>>.
Nel caso di specie è stato corretto il ragionamento del giudice di prime cure che con motivazione corretta e priva di vizi ha valutato il comportamento di tutte le parti coinvolte valutandone le rispettive responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Terni n. 752/2021 emessa nel giudizio RG 532\2019;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 2.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini pagina 8 di 8