Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1952, n. 1908
Articolo 8
Versione
26 dicembre 1952
Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Entrata in vigore il 26 dicembre 1952
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