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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1420/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1420/2014 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su Parte_1 Parte_2 foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., al ricorso in riassunzione, dall'avv.
Pompeo Del Re, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vasto (CH) alla via Zanella n. 11;
ATTORI-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
EREDI di n. a Salerno il 24.3.1959 e deceduto in data 18.7.2024 Persona_1
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.5.2025, gli attori rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte (cfr., la nota del
13.5.2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l'Avv. dinanzi al Tribunale di Salerno, deducendo di aver subito un Persona_1 rilevante pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza della condotta professionale tenuta dal convenuto in occasione dell'incarico professionale conferitogli nel giugno 2010.
Esponevano, in particolare, che in tale periodo risultavano debitori della società , Parte_3 procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in ragione di un saldo passivo su conto corrente sul quale erano stati negoziati due mutui, uno ipotecario e l'altro chirografario;
che, ricevuto in data 1.6.2010 un atto di precetto da parte della predetta società, si rivolgevano all'Avv. Per_1 affinché provvedesse ad instaurare trattative dirette volte alla definizione bonaria della loro esposizione debitoria ed alla conseguente cancellazione delle ipoteche gravanti sui loro immobili.
Deducevano che il predetto professionista, riferendo di aver già avviato contatti con l'ufficio legale di , li induceva a formare e a consegnargli tre assegni circolari, per complessivi Parte_3
€ 45.000,00, tutti intestati allo stesso Avv. , con l'impegno di riversarli alla creditrice Per_1 nell'ambito della preannunciata transazione. Tuttavia, nonostante la consegna dei titoli, in data
27.7.2010 gli attori ricevevano notifica di un atto di pignoramento immobiliare e la procedura esecutiva veniva coltivata sino alla fissazione di due aste, senza che l'avv. avesse assunto Per_1 alcuna iniziativa utile e, soprattutto, senza che avesse mai trasferito le somme ricevute alla creditrice.
Riferivano che solo in seguito a interlocuzioni dirette con apprendevano come Parte_3 il convenuto non avesse mai preso contatti con la società né avesse mai effettuato i versamenti promessi. Sicché, per definire la loro esposizione e scongiurare l'espropriazione immobiliare, si vedevano costretti a versare nuovamente, con risorse proprie, le somme già in precedenza consegnate al professionista, sopportando anche l'aggravio di costi per interessi maturati e spese processuali.
Esponevano, altresì, che l'Avv. non restituiva gli assegni circolari consegnatigli, poiché Per_1 nelle more li aveva incassati ed utilizzati per finalità personali, e che, solo quando scoperto, provvedeva ad una restituzione parziale di € 41.000,00, mediante assegni circolari, vaglia postale e titoli bancari, alcuni dei quali rimasti insoluti, residuando ancora un credito di € 4.000,00.
Rappresentavano, inoltre, che la mancata definizione tempestiva della trattativa con Parte_3
e la conseguente mancata cancellazione delle ipoteche li aveva costretti a risolvere un contratto
[...] preliminare di compravendita immobiliare, con conseguente obbligo di restituzione del doppio della caparra, per complessivi € 100.000,00.
Sicché, deducendo la responsabilità professionale dell'Avv. , concludevano chiedendo la Per_1 condanna del convenuto alla restituzione del residuo importo di € 4.000,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e non patrimoniali quantificati in € 122.000,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione del 14.6.2011 era dichiarata la contumacia del convenuto, che, benché regolarmente citato, non si era costituito in giudizio e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 20.7.2015 era ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori;
all'udienza del
9.6.2016 venivano escussi i testi e la causa era rinviata in prosieguo prova all'udienza del 23.2.2017, rinviata d'ufficio all'udienza del 5.10.2017.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.9.2017 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto avv. , il quale, previa richiesta di rimessione in termini ai fini della sua Persona_1 costituzione in giudizio, chiedeva di dichiarare la nullità delle testimonianze rese dai testi Tes_1
e per palese incapacità a testimoniare, ex art. 246
[...] Testimone_2 Testimone_3
c.p.c., con conseguente trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 256 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, di cui contestava la fondatezza;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare che nessuna somma era da lui dovuta agli attori, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali ed ex art. 96 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.10.2017 veniva emessa l'ordinanza del
5.12.2017, con la quale era rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto, ex art. 294 c.p.c., nella sua comparsa di risposta;
era riservata in sede di sentenza ogni valutazione sulla nullità delle testimonianze rese dai testi escussi , e Testimone_1 Testimone_3 Tes_2 nonché sulla richiesta di trasmissione degli atti al P.M., e la causa era rinviata all'udienza
[...] dell'8.3.2018 per esaminare nel contraddittorio delle parti l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori in data 16.10.2017.
Indi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.6.2018 (a cui si perveniva dall'udienza del 31.5.2018, a cui era stata differita d'ufficio l'udienza dell'8.3.2018), era pronunciata ordinanza del 24.9.2018 con la quale la causa era rinviata all'udienza del 21.3.2019, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., al fine di decidere sulla eccezione di estinzione del giudizio, per aver gli attori trasferito l'azione civile nel processo penale, come proposta dal convenuto all'udienza del 31.5.2018, reiterata all'udienza del 27.6.2018 e meglio precisata nelle note autorizzate dal medesimo convenuto in data 13.9.2018.
Con sentenza non definitiva n. 1059/2019 veniva rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 30.10.2019, veniva accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori al fine del deposito di documentazione attestante l'estinzione del mutuo ipotecario con la
[...]
. La causa veniva poi rinviata per la prosecuzione dell'istruttoria. Controparte_1
Di poi, la causa veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 21.5.2024; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.6.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A seguito del decesso del sig. durante la pendenza dei termini per il deposito delle Persona_1 comparse conclusionale, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 6.8.2024.
Riassunto il giudizio, veniva ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi dell'avv.
, evocati in giudizio in via collettiva ed impersonale, ai sensi dell'art. 303, II comma Persona_1
c.p.c. Pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.5.2025; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 18.7.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate da parte degli attori sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di quanto si dirà.
Occorre anzitutto richiamare in questa sede il contenuto delle ordinanze depositate in data 6.12.2017,
30.10.2019 e dell'8.3.2024, con cui rispettivamente veniva rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata da parte dell'originario convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, veniva disposta la prosecuzione dell'attività istruttoria e venivano infine rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'originario convenuto in sede di udienza del 14.2.2024.
Sotto tale profilo, invero, vanno integralmente recepite in questa sede le motivazioni delle predette ordinanze, né venivano dedotti dalle parti significativi elementi volti a riscontrare i presupposti per la revoca delle stesse.
In linea pregiudiziale, occorre rilevare ancora che il presente giudizio veniva interrotto con ordinanza del 6.8.2024, in ragione del decesso dell'avv. , costituito in questo giudizio quale Persona_1 procuratore di se stesso.
Sotto tale profilo, il procedimento veniva validamente riassunto mediante notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 303, II comma c.p.c., e cioè presso l'ultimo domicilio del de cuius, che veniva individuato nell'indirizzo di
Ispani (SA), alla via Guglielmo II, n. 31.
Trattasi, nel caso di specie, dell' indirizzo corrispondente a quello dell'ultima residenza del de cuius
(cfr. il certificato di residenza del 31.1.2025 prodotto con gli all. nn. 1 e 3 alla nota del 2.2.2025 di parte attrice), presso cui veniva regolarmente notificato anche l'atto di citazione.
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, risulta adeguatamente provata l'effettiva coincidenza del predetto indirizzo con l'ultimo domicilio del de cuius.
Nel caso di specie, inoltre, come si è avuto modo di rilevare, l'avv. era costituito in Persona_1 proprio quale difensore di se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., così assumendo contestualmente la qualità di parte, oltre che di difensore nel presente giudizio.
Sicché, il decesso dello stesso aveva senz'altro integrato l'automatica vicenda interruttiva di cui all'art. 301 c.p.c.; cionondimeno, cumulando lo stesso difensore anche la qualità di parte del giudizio, risulta senz'altro applicabile, ai fini della riassunzione, il più generale istituto di cui all'art. 303, II comma c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio, in caso di morte della parte, nei confronti degli eredi, citati collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius. In altre parole, nel peculiare caso in esame non appare possibile scindere la posizione della parte da quella del difensore, se non in una prospettiva formalistica e del tutto avulsa dalla ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 86, 301 e 303, II comma c.p.c., rappresentata essenzialmente dal corretto bilanciamento tra l'esigenza di consentire una più agevole modalità riassuntiva del giudizio nei confronti degli eredi della parte collettivamente intesi, e quella di garantire il diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati a succedere nella posizione del de cuius.
In altre parole, non risultando ontologicamente possibile nel caso di specie una scissione della posizione sostanziale della parte, rispetto a quella del difensore, non v'è dubbio che l'evento morte, sotto il profilo processuale, assume carattere inequivocabilmente unitario.
Lo stesso, in tal senso, incide contestualmente sia con riferimento al venir meno della difesa tecnica
– legittimandosi in tal senso l'automaticità degli effetti dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 301
c.p.c. – che della parte processuale stricto sensu intesa.
Alla stregua di tale ricostruzione sistematica, pertanto, a seguito della vicenda interruttiva di cui si è detto – tra l'altro verificatasi nella fase decisionale del procedimento -, risulta pertanto regolarmente effettuata la riassunzione del giudizio nelle modalità di cui all'art. 303, II comma c.p.c.
Sempre in linea pregiudiziale, non può aversi riguardo alle doglianze dedotte da parte dell'avv.
in merito alle asserite irregolarità attinenti al procedimento di mediazione prospettate in sede Per_1 di comparsa di costituzione e risposta. In via del tutto assorbente, infatti, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che le domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno così formulate in questa sede da parte degli odierni attori non rientrassero in alcuna delle controversie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione risultava obbligatorio, ai sensi dell'art. 5, comma I d.lgs. n.
28/2010 nella sua versione ratione temporis applicabile.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda risarcitoria formulata per conto degli odierni attori.
In linea del tutto generale, va richiamato in questa sede il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione. Sotto tale profilo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Più in particolare, con specifico riferimento all'ipotesi della responsabilità professionale dell''avvocato, si è avuto modo di rilevare come l'avvocato sia tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21953).
Nel caso di specie, infatti, il contratto stipulato tra il difensore ed il proprio cliente rientra nell'alveo applicativo del contratto di prestazione d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c.; sotto tale profilo, l'avvocato è tenuto all'esecuzione delle obbligazioni gravanti sullo stesso secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. Civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8494).
Ancora, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2019, n. 19520).
Il cliente è, invece, tenuto a dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2005 n. 16846).
In sostanza, sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12354). La responsabilità dell'avvocato non può quindi affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2013, n. 2638).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre soffermarsi sulla vicenda per cui è causa.
Più in particolare, ed rilevavano di essere debitori della “Cassa di Parte_1 Parte_2 risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.” in ragione del saldo debitore attinente al conto corrente n.
56641414 acceso presso la filiale di di tale istituto di credito. Tes_1
A seguito della notifica dell'atto di precetto, gli stessi manifestavano l'intenzione di concordare con il creditore, per il tramite della , procuratrice di tale ente creditizio, un piano di Parte_3 rientro al fine di conseguire la cancellazione delle ipoteche trascritte;
pertanto, nel giugno del 2010 si rivolgevano all'avv. il quale deduceva che avrebbe intavolato delle trattative Persona_1 finalizzate alla risoluzione bonaria della lite.
Pertanto, quest'ultimo si faceva consegnare assegni circolari per l'importo complessivo pari ad €
45.000,00, intestati al medesimo procuratore, che sarebbero poi stati versati al creditore procedente.
Cionondimeno, in data 27.7.2010, gli stessi attori ricevevano la notifica di un atto di pignoramento immobiliare da parte del medesimo ente creditizio, mentre in data 8.10.2010 veniva depositata un'istanza di vendita presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ove pendeva il predetto procedimento esecutivo. Pertanto, a dire degli attori, l'avv. si sarebbe oggettivamente Per_1 disinteressato della vicenda;
la questione si sarebbe risolta mediante un'autonoma transazione stipulata tra gli attori ed il predetto ente creditizio, raggiunta su autonoma iniziativa degli stessi signori e che. Pt_2 Pt_1
Di poi, l'avv. avrebbe provveduto alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo Per_1 complessivo di € 41.000,00, soltanto nel periodo temporale intercorso tra il 2.4.2012 ed il 25.5.2012.
Sicché, gli odierni attori agivano in questa sede non solo per la restituzione della restante somma dovuta, pari ad € 4.000,00, ma anche per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione della condotta inadempiente dello stesso avv. . Per_1
Sotto tale profilo, risulta senz'altro adeguatamente provata la stipula del contratto di prestazione d'opera professionale tra gli odierni attori e l'avv. . Da questo punto di vista, infatti, Persona_1 deve anzitutto evidenziarsi come lo stesso procuratore non sollevava alcuna specifica contestazione al riguardo. Per altro verso, occorre richiamare in questa sede anche le dichiarazioni rese da parte dei testi.
il quale dichiarava che il sig. era suo “nipote”, mentre la sig.ra Testimone_3 Parte_1 di era sua “cognata”, confermava di essersi recato in compagnia di questi ultimi, oltre che Pt_2 Pt_2 del fratello del teste e di tale sig. “ ”, che aveva messo in contatto gli attori con Tes_2 Per_2
l'originario convenuto, presso lo studio dell'avv. . In questa sede, nel giugno del 2010, veniva Per_1 conferito all'avv. l'incarico di intraprendere le trattative finalizzate alla risoluzione bonaria Per_1 della questione attinente al debito degli odierni attori descritto in precedenza.
Qualche giorno dopo, il teste accompagnava nuovamente gli attori presso lo studio dell'avv. Per_1
e confermava che quest'ultimo aveva rassicurato i suoi assistiti circa il fatto che aveva intrapreso le trattative con l' ”, che gestiva il predetto credito per conto dell'ente creditore;
a tale Parte_3 incontro era presente anche il sig. . Testimone_2
Ancora, l'avv. comunicava alle parti la necessità del rilascio in suo favore di assegni circolari Per_1 dal valore di circa € 45.000,00, che sarebbero stati poi versati in favore dell'ente creditizio;
era stato il fratello rivelargli che gli attori avrebbero poi effettivamente versato tali somme in favore Tes_2 dell'originario convenuto.
A seguito della notifica del pignoramento e dell'istanza di vendita dell'immobile, il teste accompagnava nuovamente gli attori presso lo studio dell'avv. , in compagnia di Per_1 Tes_2
, al fine di ricevere spiegazioni in merito al suo operato. Questi, tuttavia, rispondeva in maniera
[...] vaga ed imprecisa. riferiva al teste che poi gli stessi attori avevano iniziato a Testimone_2 prendere contatto diretto con l' ed erano venuti a sapere che, di fatto, l'avv. Parte_3
non aveva mai versato in favore del predetto ente creditizio gli assegni a lui consegnati;
Per_1 inoltre, l'avv. assicurava agli attori che avrebbe restituito loro gli assegni. Lo stesso teste era Per_1 presente al momento della restituzione del primo assegno.
, padre dell'attore e marito della sig.ra , confermava che gli attori avevano Testimone_2 Pt_2 conferito all'avv. l'incarico di intraprendere trattative finalizzate al bonario componimento Per_1 della lite con l' ; tanto avvenne nel giugno del 2010. Il nominativo dell'avv. Parte_3
gli era stato fornito dal suo amico a quell'incontro partecipavano anche lo Per_1 Parte_4 stesso sig. e . Pt_4 Testimone_3
Confermava di essere stato presente anche al secondo incontro avvenuto qualche giorno dopo, durante il quale l'avv. assicurava di aver già intrapreso trattative finalizzate al componimento Per_1 bonario della questione;
aveva pertanto richiesto il rilascio di assegni circolari in suo favore dall'importo complessivo di € 45.000,00, che sarebbe stato sufficiente, a suo dire, per la risoluzione della vicenda in esame. Cionondimeno, l'ente creditizio provvedeva a notificare l'atto di pignoramento, oltre che la relativa istanza di vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva. Pertanto, lo stesso teste provvedeva a contattare personalmente l'avv. , il quale non forniva alcuna specifica Per_1 spiegazione in merito a quanto accaduto, rassicurando però gli attori circa il fatto che potevano stare tranquilli.
Eppure, considerato che la procedura esecutiva proseguiva il suo iter, lo stesso teste dichiarava di aver contattato direttamente il personale dell' , il quale confermava di non aver Parte_3 mai intrattenuto alcun contatto con l'avv. e di non aver mai ricevuto alcun assegno da parte Per_1 di quest'ultimo.
Pertanto, il teste chiedeva nuovamente spiegazioni all'originario convenuto, il quale lo rassicurava ni merito alla restituzione degli assegni. Veniva emesso un primo assegno di € 45.000,00, che però non andava a buon fine;
venivano quindi rilasciati altri assegni fino all'ammontare complessivo di €
41.000,00.
L'avv. Carla Pepe, che all'epoca dei fatti lavorava per conto dell' , dichiarava di Parte_3 aver conosciuto gli attori in relazione ad una procedura esecutiva che li aveva interessati. Ricordava che gli attori avevano cercato di intavolare una trattativa per la risoluzione bonaria della lite tra il
Marzo e l'Aprile del 2012. Ricordava che l'iter della trattativa andava a buon fine: a seguito del pagamento dell'importo di € 55.000,00 fu presentata un'istanza di sospensiva della procedura di vendita.
Dichiarava di non aver mai conosciuto l'avv. , né ricordava di aver mai visto documentazione Per_1 inoltrata da parte di quest'ultimo in merito alla vicenda in esame;
sicuramente non era mai stato contattata dall'avv. . Ricordava che le comunicazioni attinenti alla trattativa venivano Per_1 inoltrate direttamente nei confronti dei debitori, senza alcuna intermediazione di altri avvocati.
Precisava, poi, che l'accordo transattivo era stato raggiunto e, pertanto, veniva presentata dichiarazione di rinunzia agli atti della procedura esecutiva.
amico degli attori, confermava di aver suggerito loro di farsi assistere dall'avv. Parte_4 [...]
, cui aveva in passato conferito un incarico nell'ambito di un procedimento penale che lo Per_1 aveva interessato come imputato. Era stato proprio lui ad accompagnare gli attori presso lo studio dell'avv. nel giugno del 2010, laddove era presente anche il sig. Per_1 Testimone_3
Precisava di aver atteso le parti al di fuori della stanza dell'avvocato, per una questione di riservatezza;
gli attori non gli avevano riferito nulla del contenuto della conversazione avuta con l'originario convenuto, né si era più preoccupato di informarsi dell'andamento della vicenda.
, dipendente dell' , dichiarava di essersi occupata della vicenda per Testimone_4 Parte_3 cui è causa in relazione alla predisposizione delle attività necessarie per il recupero del credito in esame. Si era occupata anche delle trattative attinenti alla definizione stragiudiziale della vicenda;
aveva preso contatti direttamente con gli attori. Ricordava che in un'occasione, e cioè anteriormente al giugno del 2012, gli attori erano stati ricevuti nel suo ufficio in compagnia di un “avvocato”.
Ricordava di aver avuto rapporti con l'avv. in occasione dell'avvio delle trattative;
Per_1 confermava che l'avvocato presente al momento dell'incontro a proprio l'originario convenuto.
Nulla poteva riferire in merito alla vicenda dell'omesso versamento degli assegni da parte dell'avv.
. Per_1 non era in grado di riferire alcunché in merito alle vicende per cui è causa, in Persona_3 quanto dichiarava di soffrire “di amnesie e pertanto non ricordo nulla in assoluto. Non ricordo nemmeno quello che ho mangiato oggi a colazione”.
Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare l'obiettiva attendibilità delle dichiarazioni rese da parte dei testi , dell'avv. Pepe e della sig.ra con specifico riferimento alla vicenda del Pt_1 Pt_4 CP_2 conferimento dell'incarico all'avv. , all'effettiva consegna degli assegni a quest'ultimo e Per_1 all'omesso versamento degli importi ivi indicati in favore dell' . Parte_3
Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testi , e, come si avrà Pt_1 Pt_4 modo di rilevare successivamente, del teste è inammissibile l'eccezione di incapacità a Tes_1 testimoniare dedotta da parte dell'avv. in sede di comparsa di costituzione e risposta Per_1 depositata in data 29.9.2017, con particolare riguardo ai rapporti contestati dal convenuto tra gli stessi testi, oltre che di quelli intercorrenti tra alcuni di essi e le parti del giudizio.
Ed invero, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio di tale parte, l'eccezione così formulata, in via del tutto assorbente, risulta parimenti tardiva (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 6.4.2023, n.
9456); analogamente a dirsi con riguardo alla documentazione prodotta in allegato alla predetta comparsa di costituzione e risposta, che deve parimenti dichiararsi inutilizzabile.
Né, con riferimento alle dichiarazioni esaminate in precedenza da parte dei testi , Pepe Pt_1 Pt_4
e può in alcun modo evidenziarsi la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese, come CP_2 prospettato da parte dell'originario convenuto.
Sotto tale profilo, invero, deve anzitutto evidenziarsi che, limitatamente alle predette dichiarazioni, la versione offerta dai testi e , e Pepe, appare obiettivamente Tes_2 Testimone_3 Pt_4 univoca.
Sotto tale profilo, i testi e infatti, confermavano il fatto che gli odierni attori avevano Pt_1 Pt_4 conferito all'avv. l'incarico di procedere alle trattative finalizzate al bonario componimento Per_1 della lite;
che lo stesso avv. aveva richiesto l'emissione in suo favore di assegni circolari Per_1 finalizzati al bonario componimento della lite, che sarebbero stati poi versati in favore del predetto ente creditizio;
che l'avv. non aveva mai provveduto al versamento di tali assegni in favore Per_1 dell' ; che il medesimo avv. si era impegnato alla restituzione di tali Parte_3 Per_1 importi, provvedendo al versamento della somma di € 41.000,00.
D'altro canto, tali circostanze non erano nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte del medesimo avv. , il quale si limitava a dedurre di aver restituito anche il restante importo di € Per_1
4.000,00.
Tali dichiarazioni risultano inoltre convergenti anche con quanto dichiarato da parte dell'avv. Pepe, che dichiarava di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con l'avv. . A nulla rileva in senso Per_1 contrario la circostanza che la sig.ra avesse dichiarato che, nella fase iniziale della trattativa, CP_2
l'avv. aveva preso diretti contatti con lei. Per_1
Ed invero, aldilà della genericità del contenuto delle dichiarazioni così rese, deve pure evidenziarsi che risulta adeguatamente provato che l'avv. avesse effettivamente invitato gli attori al Per_1 versamento di tali importi in suo favore, assicurando loro di provvedere al trasferimento di tali somme in favore dell' e che, in assenza di ragionevole spiegazione, tali importi non Parte_3 venivano versati in favore di tale ente.
Tra l'altro, le dichiarazioni così esaminate risultano altresì convergenti rispetto alla documentazione versata in atti da parte degli odierni attori.
Ed invero, risulta agli atti il contratto di mutuo ipotecario del 6.8.2003, rep. n. 68617, racc. n. 35.233, Per_ per notar con cui la “Banca Intesa s.p.a.” concedeva alla sig.ra , a titolo di mutuo, Parte_2
l'importo di € 180.000,00 (doc. n. 1), con contestuale iscrizione di ipoteca a carico dell'immobile ubicato in Casal di Principe (CE), catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 17, p.lla n. 5112; la nota di trascrizione dell'atto di donazione della nuda proprietà, da parte della sig.ra Parte_2 in favore del sig. , dell'immobile per cui è causa (doc. n. 2), a mezzo atto del notar Parte_1
Per_ del 29.7.2008, rep. n. 93229, racc. n. 54501.
Risulta altresì l'atto di precetto (doc. n. 3) inoltrato per conto dell' , mandataria Parte_3 per la gestione del credito per conto della “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.”, a sua volta conferitaria di un ramo d'azienda della “Intesa s.p.a.”, avente ad oggetto, tra l'altro, il credito per mutuo indicato in precedenza. Con tale atto era intimato il pagamento, nei confronti della sig.ra
[...]
e del sig. , quale nudo proprietario dell'immobile, del complessivo credito Pt_2 Parte_1 pari ad € 90.651,96, per i titoli meglio indicati in quella sede.
Risultano altresì in atti i seguenti assegni circolari emessi all'ordine dell'avv. n. Persona_1
9301053718-09 del 10.6.2010, dall'importo di € 20.000,00; n. 8202516830.01, dall'importo di €
10.000,00; n. 8301053738-03, dall'importo di € 15.000,00 (doc. nn. 4, 5 e 6). Ancora, è stato prodotto l'atto di pignoramento dell'immobile precedentemente descritto, ritualmente notificato in data 17.7.2010 nei confronti degli odierni attori (doc. n. 7), oltre all'istanza di vendita depositata in data 8.10.2010, in uno al relativo avviso di vendita, datato 14.11.2011 (docc. nn. 8-9).
Infine, risultano in atti i seguenti assegni circolari: n. 8202268178-00 del 6.4.2012, dall'importo di €
8.900,00 in favore di di;
n. 8301291577-07 del 2.5.2012, in favore del sig. Pt_2 Pt_2 Parte_1
, dall'importo di € 20.100,00; n. 7901149406-07 del 15.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 5.000,00; n. 7900751053-00 del 22.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 4.000,00; n. 8940448387-00, del 25.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 3.000,00.
[...]
Ancora, risulta la missiva del 20.4.2011 inoltrata agli attori dal custode giudiziario avv. Luigi
Meinardi, con riferimento al sopralluogo attinente all'immobile pignorato (doc. n. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice); un altro avviso di vendita, relativo alla medesima procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), datata 4.4.2012
(doc. n. 6 allegato alla medesima memoria istruttoria); una nota del 16.5.2012 inoltrata all'
, a firma di entrambi gli attori, con cui si offriva la disponibilità al versamento Parte_3 della somma di € 90.000,00 nelle modalità indicate in quella sede (l'importo di € 55.000,00 sarebbe stato versato al momento dell'accettazione della proposta;
la somma di € 35.000,00 sarebbe stata versata a mezzo di 8 rate trimestrali) (doc. n. 7); una nota di riscontro dell' , Parte_3 recante prot. n. 0/2012/92988, con cui veniva sostanzialmente accettata tale proposta transattiva (doc.
n. 8-9); gli assegni circolari emessi in data 30.5.2012, recanti nn. 51-5450027010 e 52-5318735702, dall'importo rispettivo di € 5.000,00 ed € 50.00,00.
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini gravi, precisi e concordanti, in merito al fatto che, effettivamente gli odierni attori avevano affidato all'avv. l'incarico Per_1 professionale consistito nell'intavolare le trattative necessarie per la definizione bonaria della lite con riferimento alla predetta procedura esecutiva;
che, a tale riguardo, era stato versato in favore del medesimo originario convenuto l'importo complessivo di € 45.000,00, con l'intesa che sarebbe stato successivamente versato in favore dell' ; che, senza un giustificato motivo, l'avv. Parte_3
non provvedeva a tale versamento e restituiva agli odierni attori, tra l'aprile ed il maggio del Per_1
2012, il complessivo importo pari ad € 41.000,00.
Per quanto di interesse in questa sede, anche ai fini dello scrutinio della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre rilevare quanto segue.
Ed invero, sulla scorta di una valutazione incidentale propria di questa sede, non risulta in alcun modo provato che l'originario convenuto avesse perfezionato il delitto di truffa ai danni degli odierni attori, come pure dedotto da parte di questi ultimi. Sotto tale profilo, non è in alcun modo meglio provato come ed in quali termini l'attività posta in essere da parte dell'avv. fosse specificamente funzionalizzata al conseguimento dell'importo Per_1 di € 45.000,00. Risulta invero carente la prova sia dell'elemento obiettivo del reato, che del relativo dolo.
Ed infatti, non è in alcun modo riscontrato che la condotta dell'avv. fosse fin da principio Per_1 finalizzata all'impossessamento di tale somma e che, pertanto, la richiesta di versamento in suo favore dei predetti importi da destinare all' integrassero degli specifici raggiri ed artifizi Parte_3 finalizzati ad indurre in errore gli odierni attori in merito al predetto atto di disposizione patrimoniale.
Ed infatti, non risulta in alcun modo ragionevolmente esclusa la possibilità che il predetto difensore avesse maturato l'intenzione di rimanere inadempiente al mandato professionale soltanto successivamente al perfezionamento del predetto contratto d'opera intellettuale in ragione di circostanze contingenti e sopravvenute.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che tali assegni fossero stati emessi direttamente all'ordine dell'avv. e non già nei confronti dell'ente creditizio: in assenza di specifici Per_1 elementi di prova di segno contrario, invero, tale condotta avrebbe potuto rinvenire una ragionevole giustificazione nella necessità di procedere alla costituzione di una specifica provvista, in favore dell'avv. , quale mandatario degli attori, di cui avrebbe potuto fruire in vista del Per_1 raggiungimento dell'accordo transattivo con il predetto ente creditizio.
Risulta invece astrattamente integrata l'ipotesi di reato dell'appropriazione indebita nel caso di specie.
Non v'è dubbio, infatti, che tali somme, in ragione dell'accordo convenuto tra le parti, avrebbero dovuto essere versate in favore dell'ente creditizio: sicché, risulta senz'altro integrato l'elemento obiettivo del reato oggetto di contestazione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, risponde del delitto di cui all'art. 646 c.p. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez. II, 23.9.2021, n. 43634).
Nel caso di specie, invero, deve rilevarsi che non solo, contravvenendo all'accordo convenuto tra le parti, l'avv. non provvedeva al versamento di tali somme in favore dell'ente creditizio;
il Per_1 medesimo originario convenuto, invero, nonostante le richieste di restituzione di tali somme, provvedeva a versare nuovamente tali importi in favore degli attori soltanto circa due anni dopo, e peraltro, soltanto in parte.
In altre parole, l'inadempimento all'obbligazione propria del contratto di mandato, in uno alla sua obiettiva persistenza dello stesso durata quasi due anni, nonostante le rassicurazioni fornite da parte del difensore in favore dei propri assistiti, integra senz'altro la specifica condotta appropriativa propria della fattispecie in esame.
In altre parole, il contegno dell'originario convenuto risultava senz'altro idoneo a configurare una vera e propria interversione del possesso lato sensu intesa: in altre parole, la condotta complessivamente tenuta da parte dell'avv. denotava senz'altro la sua volontà di disporre Per_1 del denaro in esame uti dominus (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez. II 6.2.2023, n. 4983; Sez. II,
10.5.2019, n. 20231; Sez. II, 2.10.2014, n. 42977).
Né è stata fornita alcuna ragionevole spiegazione in merito ad una tale condotta da parte dell'odierno convenuto.
Infine, per quanto di interesse in questa sede, risulta altresì integrato il dolo specifico del reato, risultando lo stesso indirettamente riscontrato proprio sulla scorta del contegno complessivamente tenuto da parte dello stesso avv. ; in altre parole, risulta sufficientemente provato che lo stesso Per_1 avesse commesso il reato al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé.
Per altro verso, sarebbe stata senz'altro riscontrata anche l'operatività dell'aggravante di cui all'art. 61, I comma lett. 11) c.p., avendo il convenuto commesso il fatto in esecuzione di un rapporto giuridico fondato, tra l'altro sulla fiducia (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. II, 30.1.2019, n. 13775).
Per contro, tale circostanza sarebbe risultata senz'altro neutralizzata, nel giudizio di bilanciamento, con l'attenuante generica di cui all'art. 62-bis c.p., rappresentata, in linea generale, dalla volontà di reintegrazione della sfera giuridica lesa degli odierni attori, come è dato rilevare dalla parziale restituzione degli importi in esame. Tale rilievo, se non appare idoneo a escludere il perfezionamento dell'illecito penale oggetto di contestazione, integra senz'altro i presupposti di cui alla predetta attenuante.
Non risulta invece astrattamente integrato il delitto di cui all'art. 380 c.p., come pure dedotto da parte degli odierni attori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, ai fini del delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), è elemento costitutivo dello stesso la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria. Ne consegue che restano penalmente irrilevanti le condotte dell'avvocato consumate al di fuori del processo o nella fase meramente preparatoria/stragiudiziale (Cass. Pen., Sez. VI, 11.9.2025, n. 30567; Sez. VI, 7.3.2019, n. 12222;
Sez. VI, 30.3.2017, n. 29783).
Nel caso di specie, è pacifico che all'avv. era stato conferito l'incarico professionale in vista Per_1 della definizione stragiudiziale della vicenda che aveva determinato l'instaurazione del procedimento esecutivo a carico degli odierni attori. Sicché, la sua attività non veniva affatto richiesta in funzione della costituzione nel procedimento espropriativo, né tantomeno lo stesso convenuto aveva provveduto alla costituzione in giudizio dei propri assistiti in tale sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, possono trarsi le seguenti conclusioni.
È anzitutto fondata la domanda di restituzione formulata da parte degli odierni attori, avente ad oggetto il rimborso dell'importo di € 4.000,00 nel caso di specie.
Si è invero avuto modo di rilevare che, tenuto conto della natura dell'accordo pattuito tra le parti, lo stesso avv. aveva non solo convenuto di prestare la propria opera professionale in favore Per_1 degli attori, così risultando stipulato un contratto d'opera intellettuale in parte qua, ma anche di provvedere materialmente allo svolgimento delle trattative ed al versamento dei predetti importi in favore dell'ente creditizio, così venendo in rilievo un vero e proprio contratto di mandato.
Constatato l'effettivo inadempimento alle predette obbligazioni, si è avuto modo di rilevare come gli odierni attori avessero richiesto la restituzione degli importi versati al fine di consentire all'avv.
di condurre la trattativa in esame, ai sensi dell'art. 1719 c.c. Per_1
Sicché, posta la revoca del mandato nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1722, n. 2) c.c., l'avv. Per_1 era tenuto alla restituzione degli importi in esame, non risultando più giustificata la ritenzione di tali somme da parte del predetto professionista.
Ne deriva, pertanto, come gli attori avessero formulato una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo nel caso di specie.
A fronte della prova del titolo, nonché della cessazione della sua efficacia, era onere dell'avv. Per_1 dimostrare di aver restituito il predetto importo (Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2025, n.21340; SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Sotto tale profilo, tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio dell'avv. , non Per_1 veniva offerto alcun elemento di prova a sostegno della tesi dell'avvenuto versamento di tale importo.
Ne deriva, pertanto, che gli eredi dell'avv. siano tenuti al pagamento, in favore degli attori, Per_1 dell'importo di € 4.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito.
Su tale importo vanno riconosciuti anche gli interessi al tasso legale, decorrenti dal 1.11.2010 e sino al saldo. Sotto tale profilo, non essendovi prova della mala fede dell'avv. al momento del Per_1 rilascio di tali assegni, la decorrenza degli interessi non può che decorrere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal momento della richiesta di restituzione di tali importi, a seguito della revoca del mandato.
Tale epoca può ragionevolmente inquadrarsi nel 1.11.2010, in assenza di elementi di prova di segno contrario, tenuto conto del fatto che gli odierni attori avevano avuto notizia dell'istanza di vendita in data 8.10.2010 e che pertanto è ragionevole ritenere che da tale momento gli stessi, a seguito delle vaghe rassicurazioni poste in essere da parte dell'avv. , avessero inteso effettivamente Per_1 richiedere la restituzione delle somme originariamente versate in suo favore. Occorre a questo punto soffermarsi sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dedotte da parte dei medesimi attori.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Si è avuto modo di rilevare come i predetti attori avessero stipulato in data 7.6.2010 un contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto dell'ipoteca con il sig. Testimone_1
Era convenuto l'importo complessivo di € 140.000,00 e si precisava che lo stesso risultava gravato da ipoteca;
il trasferimento sarebbe avvenuto previa liberazione dell'immobile da eventuali gravami interessanti lo stesso. Si precisava che era stato versato, titolo di caparra confirmatoria, l'importo di
€ 50.000,00 e che il prezzo residuo sarebbe stato versato all'epoca della stipula del contratto definitivo, fissata entro la data del 31.12.2010, successivamente prorogata al 10.7.2011.
In calce al predetto accordo le parti convenivano altresì che, preso atto dell'inadempimento, il contratto doveva intendersi risolto, e pertanto gli attori provvedevano al versamento dell'importo di
€ 100.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria in favore del sig. che rilasciava Tes_1 contestualmente ricevuta.
Tali circostanze venivano genericamente confermate da parte dello stesso del sig. Testimone_1
e del sig. , che dichiarava che tali importi sarebbero stati versati Testimone_3 Testimone_2 poco alla volta dagli attori, anche grazie all'aiuto di parenti ed amici.
Tali elementi di prova non risultano idonei a riscontrare la pretesa risarcitoria così formulata da parte degli odierni attori.
In linea del tutto preliminare, infatti, nonostante la significativa entità degli importi in esame, alcuna prova documentale veniva versata in atti in merito all'effettivo trasferimento del denaro in favore del sig. Tes_1
D'altro canto, risultano evidentemente del tutto generiche le dichiarazioni rese da parte dei predetti testi sul punto;
tra l'altro, nemmeno è dato rilevare come ed in quali termini entrambi i fratelli e fossero venuti a conoscenza della circostanza in esame. Né può in Tes_2 Testimone_3 alcun modo rilevare sotto tale profilo la quietanza versata in atti da parte del sig. in calce al Tes_1 predetto contratto preliminare.
Sotto tale profilo, anche a voler prescindere dal fatto che le stesse dichiarazioni di Testimone_2 risultavano al riguardo contraddittorie, giacché aveva avuto modo di precisare che tali importi non erano stati versati direttamente al momento della stipula della scrittura di risoluzione, ma soltanto successivamente, deve evidenziarsi quanto segue.
Infatti, la rilevanza confessoria di tale dichiarazione può rilevare esclusivamente nel rapporto intercorrente tra creditore e debitore e non già nei confronti dell'originario convenuto, terzo rispetto alla predetta relazione giuridica. Per altro verso, e a tutto voler concedere, nemmeno è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini l'omessa liberazione dell'immobile dall'ipoteca potesse specificamente imputarsi alla condotta oggetto di contestazione in questa sede in capo all'avv. . Per_1
Da un lato, infatti, il contratto preliminare è stato stipulato in data 7.6.2010: non risulta in alcun modo provato se ed in quali termini tale accordo fosse stato raggiunto in epoca anteriore o successiva al conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv. . Per_1
D'altro canto, nemmeno è possibile inferire come ed in quali termini la mancata definizione transattiva della questione descritta in precedenza fosse effettivamente imputabile all'avv. . Per_1
Ed invero, fermo restando che, come evidenziato in precedenza, è provato che lo stesso avesse avuto il mandato di procedere ad instaurare le trattative finalizzate al bonario componimento della lite, nonché di procedere al versamento dell'importo di € 45.000,00, cionondimeno non può ritenersi che la mancata definizione della vicenda fosse imputabile all'avv. . Per_1
In altre parole, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, lo specifico contenuto dell'accordo raggiunto tra gli attori e l'avv. : non risulta infatti riscontrato che lo stesso avesse Per_1 specificamente garantito agli odierni attori che l'ipoteca sarebbe stata cancellata in ragione del suo intervento. Al riguardo, infatti, le dichiarazioni esaminate in precedenza appaiono del tutto generiche sul punto.
Né d'altro canto appare ragionevole ritenere che una tale definizione transattiva sarebbe stata raggiunta in ragione del versamento del solo importo di € 45.000,00, a fronte di un debito complessivo pari ad € 90.651,96; d'altro canto, gli stessi attori avrebbero provveduto alla definizione transattiva della lite mediante il pagamento proprio della somma di € 90.000,00, a seguito dell'accordo raggiunto nel maggio del 2012.
Appare piuttosto logico ritenere che tale importo così versato in favore dell'avv. avrebbe Per_1 costituito una provvista iniziale, al fine di condurre le trattative finalizzate alla definizione bonaria della lite.
Sicché, da un lato, laddove il contratto preliminare fosse stato stipulato in epoca anteriore al conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv. , la condotta così posta in essere Per_1 da parte degli odierni attori avrebbe dovuto ritenersi obiettivamente irragionevole, non essendo dato in alcun modo rilevare, in assenza di significativi elementi di prova di segno contrario, come ed in quali termini avrebbero potuto garantire nei confronti del promissario acquirente la liberazione dall'ipoteca. Ne deriverebbe, pertanto, la diretta imputabilità di tale inadempimento agli odierni attori, così dovendosi senz'altro escludere, ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c., la responsabilità dell'avv.
nel caso di specie. Per_1 Per altro verso, anche ad ammettere che il contratto fosse stato stipulato in epoca successiva al conferimento dell'incarico all'avv. , parimenti non può ritenersi in alcun modo imputabile al Per_1 predetto procuratore l'inadempimento contrattuale nei confronti del sig. Tes_1
Sotto tale profilo, infatti, se effettivamente fosse stato versato l'acconto di € 50.000,00 in favore degli attori, sarebbe stato ragionevole inferire che tale provvista avrebbe potuto essere impiegata per il saldo del debito nei confronti del predetto ente creditizio e sicuramente di ciò sarebbe stata data adeguata notizia al predetto procuratore al fine di fornirgli le più opportune informazioni finalizzate alla gestione proficua delle trattative.
Eppure, al riguardo risulta un significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova.
Né risulta in altro modo meglio precisato per quale ragione, nonostante l'effettiva provvista di €
50.000,00 così asseritamente conseguita, la scadenza della predetta pattuizione preliminare al
31.12.2010 e la circostanza che gli attori avevano avuto notizia dell'istanza di vendita dell'immobile nel luglio del 2010, gli stessi non si fossero tempestivamente attivati al fine di procedere ad assumere tempestivamente le più opportune iniziative volte a salvaguardare il proprio interesse.
Tenuto infatti conto del fatto che gli stessi avevano a disposizione un importo apparentemente idoneo a coprire l'intera debitoria oggetto di contestazione – di cui € 45.000,00 già versati in favore dell'avv.
e che sarebbero stati restituiti in loro favore -, non risulta oggettivamente ragionevole la Per_1 condotta attendista tenuta da parte degli stessi attori sul punto.
Sotto tale profilo, risulta obiettivamente provato che gli attori avessero preso diretti contatti con l' non prima del Marzo-Aprile del 2012 (cfr. dichiarazioni dell'avv. Pepe, nonché allegati Parte_3
6,7 e 8 della seconda memoria istruttoria di parte attrice).
In altre parole, l'obiettiva genericità degli elementi di prova così dedotti sul punto, non appare in alcun modo idonea a riscontrare anzitutto l'effettivo versamento dell'importo di € 100.000,00 in favore del sig. e comunque la relativa riconducibilità eziologica dello stesso Tes_1 all'inadempimento dell'avv. . Per_1
Infine, per analoghe ragioni, non risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, altre e diverse conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale riconducibili alla vicenda per cui è causa.
Infatti, per i motivi appena evidenziati non è in alcun modo riscontrato che, in ragione dell'inadempimento dell'avv. , gli stessi attori avrebbero affrontato spese più ingenti rispetto Per_1
a quelle effettivamente sostenute;
né avrebbe potuto disporsi il conferimento di un incarico peritale in parte qua al fine di sopperire a tale deficit probatorio.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale così formulata da parte degli odierni attori. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà. Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Si è invero avuto modo di rilevare come l'avv. avesse commesso il reato di appropriazione Per_1 indebita ai danni degli odierni attori.
Sotto tale specifico profilo, non vi è dubbio circa il fatto che la liquidazione del danno morale, inteso quale sofferenza subiettiva derivante da reato, debba essere equitativamente determinata alla stregua del combinato disposto degli artt. 2056, I comma e 1226 c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
25.5.2017, n. 13153).
In tal senso, si è avuto modo di riscontrare come la condotta criminosa oggetto di contestazione in capo all'odierno convenuto fosse consistita nell'indebita appropriazione delle somme indicate in precedenza.
Sotto tale profilo, risulta adeguatamente provata la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale così patite da parte degli attori in ragione dei fatti di causa.
Più in particolare, può ritenersi provata, in via presuntiva, l'effettiva esistenza di tale sofferenza morale, in ragione dell'effettiva consapevolezza, da parte degli odierni attori, di essere stati vittime del predetto reato.
Tali riscontri probatori, sia pure indiretti, appaiono idonei a provare una situazione di sofferenza ragionevolmente configurabile in capo ad una persona danneggiata dal reato di appropriazione indebita.
Sotto tale profilo, ai fini della quantificazione dell'entità del risarcimento, appare congruo prendere in considerazione, quale parametro di riferimento, la pena pecuniaria a tal uopo prevista per il reato di cui all'art. 646 c.p., pari, al massimo, ad € 3.000,00
Più in particolare, tenuto conto del fatto oggetto di contestazione, nonché della circostanza che, come si è avuto modo di evidenziare, l'avv. ha provveduto, sia pure parzialmente, alla restituzione Per_1 delle somme così indicate, e dei più generali criteri di cui all'art. 133 c.p., appare congruo prendere in considerazione un valore pari a quello massimo, pari ad € 3.000,00 per ciascuna delle parti interessate. Non è stata in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la configurabilità di una situazione di sofferenza di entità maggiore tale da giustificare una diversa quantificazione del danno.
Trattandosi di debito di valore, va ribadito che, quanto alla liquidazione del danno essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della commissione dell'illecito, da riferirsi convenzionalmente al 1.10.2010, per le ragioni già evidenziate in precedenza, rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU.,
17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 1.11.2011 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite, anche tenuto conto della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio.
Sotto tale profilo, il limitatissimo accoglimento delle domande così formulate da parte degli odierni attori giustifica la compensazione per la quota dei tre quarti delle spese di lite;
la restante quota di un quarto deve imputarsi a carico degli eredi dell'avv. e va liquidata secondo parametri Persona_1 inferiori a quelli medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di causa (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte degli odierni attori (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 25.12.2024, n. 34429).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1420/2014, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di restituzione Persona_1 dell'indebito, dell'importo di € 4.000,00 in favore degli attori, oltre interessi al tasso legale dal 1.11.2010 e sino al saldo;
2) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, dell'importo di € 3.000,00 in favore della sig.ra , Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, dell'importo di € 3.000,00 in favore del sig. , Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dagli attori;
5) compensa per tre quarti le spese di lite e condanna gli eredi dell'avv. , alla Persona_1 refusione, in favore degli attori, della restante quota di un quarto delle spese di lite in favore degli odierni attori, che si liquidano per intero in € 780,75 per esborsi, ed in €
8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto degli attori.
Così deciso in Salerno, il 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1420/2014 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su Parte_1 Parte_2 foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., al ricorso in riassunzione, dall'avv.
Pompeo Del Re, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vasto (CH) alla via Zanella n. 11;
ATTORI-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
EREDI di n. a Salerno il 24.3.1959 e deceduto in data 18.7.2024 Persona_1
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.5.2025, gli attori rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte (cfr., la nota del
13.5.2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l'Avv. dinanzi al Tribunale di Salerno, deducendo di aver subito un Persona_1 rilevante pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza della condotta professionale tenuta dal convenuto in occasione dell'incarico professionale conferitogli nel giugno 2010.
Esponevano, in particolare, che in tale periodo risultavano debitori della società , Parte_3 procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in ragione di un saldo passivo su conto corrente sul quale erano stati negoziati due mutui, uno ipotecario e l'altro chirografario;
che, ricevuto in data 1.6.2010 un atto di precetto da parte della predetta società, si rivolgevano all'Avv. Per_1 affinché provvedesse ad instaurare trattative dirette volte alla definizione bonaria della loro esposizione debitoria ed alla conseguente cancellazione delle ipoteche gravanti sui loro immobili.
Deducevano che il predetto professionista, riferendo di aver già avviato contatti con l'ufficio legale di , li induceva a formare e a consegnargli tre assegni circolari, per complessivi Parte_3
€ 45.000,00, tutti intestati allo stesso Avv. , con l'impegno di riversarli alla creditrice Per_1 nell'ambito della preannunciata transazione. Tuttavia, nonostante la consegna dei titoli, in data
27.7.2010 gli attori ricevevano notifica di un atto di pignoramento immobiliare e la procedura esecutiva veniva coltivata sino alla fissazione di due aste, senza che l'avv. avesse assunto Per_1 alcuna iniziativa utile e, soprattutto, senza che avesse mai trasferito le somme ricevute alla creditrice.
Riferivano che solo in seguito a interlocuzioni dirette con apprendevano come Parte_3 il convenuto non avesse mai preso contatti con la società né avesse mai effettuato i versamenti promessi. Sicché, per definire la loro esposizione e scongiurare l'espropriazione immobiliare, si vedevano costretti a versare nuovamente, con risorse proprie, le somme già in precedenza consegnate al professionista, sopportando anche l'aggravio di costi per interessi maturati e spese processuali.
Esponevano, altresì, che l'Avv. non restituiva gli assegni circolari consegnatigli, poiché Per_1 nelle more li aveva incassati ed utilizzati per finalità personali, e che, solo quando scoperto, provvedeva ad una restituzione parziale di € 41.000,00, mediante assegni circolari, vaglia postale e titoli bancari, alcuni dei quali rimasti insoluti, residuando ancora un credito di € 4.000,00.
Rappresentavano, inoltre, che la mancata definizione tempestiva della trattativa con Parte_3
e la conseguente mancata cancellazione delle ipoteche li aveva costretti a risolvere un contratto
[...] preliminare di compravendita immobiliare, con conseguente obbligo di restituzione del doppio della caparra, per complessivi € 100.000,00.
Sicché, deducendo la responsabilità professionale dell'Avv. , concludevano chiedendo la Per_1 condanna del convenuto alla restituzione del residuo importo di € 4.000,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e non patrimoniali quantificati in € 122.000,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione del 14.6.2011 era dichiarata la contumacia del convenuto, che, benché regolarmente citato, non si era costituito in giudizio e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 20.7.2015 era ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori;
all'udienza del
9.6.2016 venivano escussi i testi e la causa era rinviata in prosieguo prova all'udienza del 23.2.2017, rinviata d'ufficio all'udienza del 5.10.2017.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.9.2017 si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto avv. , il quale, previa richiesta di rimessione in termini ai fini della sua Persona_1 costituzione in giudizio, chiedeva di dichiarare la nullità delle testimonianze rese dai testi Tes_1
e per palese incapacità a testimoniare, ex art. 246
[...] Testimone_2 Testimone_3
c.p.c., con conseguente trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 256 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, di cui contestava la fondatezza;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare che nessuna somma era da lui dovuta agli attori, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali ed ex art. 96 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.10.2017 veniva emessa l'ordinanza del
5.12.2017, con la quale era rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto, ex art. 294 c.p.c., nella sua comparsa di risposta;
era riservata in sede di sentenza ogni valutazione sulla nullità delle testimonianze rese dai testi escussi , e Testimone_1 Testimone_3 Tes_2 nonché sulla richiesta di trasmissione degli atti al P.M., e la causa era rinviata all'udienza
[...] dell'8.3.2018 per esaminare nel contraddittorio delle parti l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori in data 16.10.2017.
Indi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.6.2018 (a cui si perveniva dall'udienza del 31.5.2018, a cui era stata differita d'ufficio l'udienza dell'8.3.2018), era pronunciata ordinanza del 24.9.2018 con la quale la causa era rinviata all'udienza del 21.3.2019, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., al fine di decidere sulla eccezione di estinzione del giudizio, per aver gli attori trasferito l'azione civile nel processo penale, come proposta dal convenuto all'udienza del 31.5.2018, reiterata all'udienza del 27.6.2018 e meglio precisata nelle note autorizzate dal medesimo convenuto in data 13.9.2018.
Con sentenza non definitiva n. 1059/2019 veniva rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 30.10.2019, veniva accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori al fine del deposito di documentazione attestante l'estinzione del mutuo ipotecario con la
[...]
. La causa veniva poi rinviata per la prosecuzione dell'istruttoria. Controparte_1
Di poi, la causa veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza del 21.5.2024; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.6.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A seguito del decesso del sig. durante la pendenza dei termini per il deposito delle Persona_1 comparse conclusionale, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 6.8.2024.
Riassunto il giudizio, veniva ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi dell'avv.
, evocati in giudizio in via collettiva ed impersonale, ai sensi dell'art. 303, II comma Persona_1
c.p.c. Pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.5.2025; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 18.7.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate da parte degli attori sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di quanto si dirà.
Occorre anzitutto richiamare in questa sede il contenuto delle ordinanze depositate in data 6.12.2017,
30.10.2019 e dell'8.3.2024, con cui rispettivamente veniva rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata da parte dell'originario convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, veniva disposta la prosecuzione dell'attività istruttoria e venivano infine rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'originario convenuto in sede di udienza del 14.2.2024.
Sotto tale profilo, invero, vanno integralmente recepite in questa sede le motivazioni delle predette ordinanze, né venivano dedotti dalle parti significativi elementi volti a riscontrare i presupposti per la revoca delle stesse.
In linea pregiudiziale, occorre rilevare ancora che il presente giudizio veniva interrotto con ordinanza del 6.8.2024, in ragione del decesso dell'avv. , costituito in questo giudizio quale Persona_1 procuratore di se stesso.
Sotto tale profilo, il procedimento veniva validamente riassunto mediante notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 303, II comma c.p.c., e cioè presso l'ultimo domicilio del de cuius, che veniva individuato nell'indirizzo di
Ispani (SA), alla via Guglielmo II, n. 31.
Trattasi, nel caso di specie, dell' indirizzo corrispondente a quello dell'ultima residenza del de cuius
(cfr. il certificato di residenza del 31.1.2025 prodotto con gli all. nn. 1 e 3 alla nota del 2.2.2025 di parte attrice), presso cui veniva regolarmente notificato anche l'atto di citazione.
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, risulta adeguatamente provata l'effettiva coincidenza del predetto indirizzo con l'ultimo domicilio del de cuius.
Nel caso di specie, inoltre, come si è avuto modo di rilevare, l'avv. era costituito in Persona_1 proprio quale difensore di se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., così assumendo contestualmente la qualità di parte, oltre che di difensore nel presente giudizio.
Sicché, il decesso dello stesso aveva senz'altro integrato l'automatica vicenda interruttiva di cui all'art. 301 c.p.c.; cionondimeno, cumulando lo stesso difensore anche la qualità di parte del giudizio, risulta senz'altro applicabile, ai fini della riassunzione, il più generale istituto di cui all'art. 303, II comma c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio, in caso di morte della parte, nei confronti degli eredi, citati collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius. In altre parole, nel peculiare caso in esame non appare possibile scindere la posizione della parte da quella del difensore, se non in una prospettiva formalistica e del tutto avulsa dalla ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 86, 301 e 303, II comma c.p.c., rappresentata essenzialmente dal corretto bilanciamento tra l'esigenza di consentire una più agevole modalità riassuntiva del giudizio nei confronti degli eredi della parte collettivamente intesi, e quella di garantire il diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati a succedere nella posizione del de cuius.
In altre parole, non risultando ontologicamente possibile nel caso di specie una scissione della posizione sostanziale della parte, rispetto a quella del difensore, non v'è dubbio che l'evento morte, sotto il profilo processuale, assume carattere inequivocabilmente unitario.
Lo stesso, in tal senso, incide contestualmente sia con riferimento al venir meno della difesa tecnica
– legittimandosi in tal senso l'automaticità degli effetti dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 301
c.p.c. – che della parte processuale stricto sensu intesa.
Alla stregua di tale ricostruzione sistematica, pertanto, a seguito della vicenda interruttiva di cui si è detto – tra l'altro verificatasi nella fase decisionale del procedimento -, risulta pertanto regolarmente effettuata la riassunzione del giudizio nelle modalità di cui all'art. 303, II comma c.p.c.
Sempre in linea pregiudiziale, non può aversi riguardo alle doglianze dedotte da parte dell'avv.
in merito alle asserite irregolarità attinenti al procedimento di mediazione prospettate in sede Per_1 di comparsa di costituzione e risposta. In via del tutto assorbente, infatti, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che le domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno così formulate in questa sede da parte degli odierni attori non rientrassero in alcuna delle controversie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione risultava obbligatorio, ai sensi dell'art. 5, comma I d.lgs. n.
28/2010 nella sua versione ratione temporis applicabile.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda risarcitoria formulata per conto degli odierni attori.
In linea del tutto generale, va richiamato in questa sede il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione. Sotto tale profilo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Più in particolare, con specifico riferimento all'ipotesi della responsabilità professionale dell''avvocato, si è avuto modo di rilevare come l'avvocato sia tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21953).
Nel caso di specie, infatti, il contratto stipulato tra il difensore ed il proprio cliente rientra nell'alveo applicativo del contratto di prestazione d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c.; sotto tale profilo, l'avvocato è tenuto all'esecuzione delle obbligazioni gravanti sullo stesso secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. Civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8494).
Ancora, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2019, n. 19520).
Il cliente è, invece, tenuto a dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2005 n. 16846).
In sostanza, sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12354). La responsabilità dell'avvocato non può quindi affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2013, n. 2638).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre soffermarsi sulla vicenda per cui è causa.
Più in particolare, ed rilevavano di essere debitori della “Cassa di Parte_1 Parte_2 risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.” in ragione del saldo debitore attinente al conto corrente n.
56641414 acceso presso la filiale di di tale istituto di credito. Tes_1
A seguito della notifica dell'atto di precetto, gli stessi manifestavano l'intenzione di concordare con il creditore, per il tramite della , procuratrice di tale ente creditizio, un piano di Parte_3 rientro al fine di conseguire la cancellazione delle ipoteche trascritte;
pertanto, nel giugno del 2010 si rivolgevano all'avv. il quale deduceva che avrebbe intavolato delle trattative Persona_1 finalizzate alla risoluzione bonaria della lite.
Pertanto, quest'ultimo si faceva consegnare assegni circolari per l'importo complessivo pari ad €
45.000,00, intestati al medesimo procuratore, che sarebbero poi stati versati al creditore procedente.
Cionondimeno, in data 27.7.2010, gli stessi attori ricevevano la notifica di un atto di pignoramento immobiliare da parte del medesimo ente creditizio, mentre in data 8.10.2010 veniva depositata un'istanza di vendita presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ove pendeva il predetto procedimento esecutivo. Pertanto, a dire degli attori, l'avv. si sarebbe oggettivamente Per_1 disinteressato della vicenda;
la questione si sarebbe risolta mediante un'autonoma transazione stipulata tra gli attori ed il predetto ente creditizio, raggiunta su autonoma iniziativa degli stessi signori e che. Pt_2 Pt_1
Di poi, l'avv. avrebbe provveduto alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo Per_1 complessivo di € 41.000,00, soltanto nel periodo temporale intercorso tra il 2.4.2012 ed il 25.5.2012.
Sicché, gli odierni attori agivano in questa sede non solo per la restituzione della restante somma dovuta, pari ad € 4.000,00, ma anche per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione della condotta inadempiente dello stesso avv. . Per_1
Sotto tale profilo, risulta senz'altro adeguatamente provata la stipula del contratto di prestazione d'opera professionale tra gli odierni attori e l'avv. . Da questo punto di vista, infatti, Persona_1 deve anzitutto evidenziarsi come lo stesso procuratore non sollevava alcuna specifica contestazione al riguardo. Per altro verso, occorre richiamare in questa sede anche le dichiarazioni rese da parte dei testi.
il quale dichiarava che il sig. era suo “nipote”, mentre la sig.ra Testimone_3 Parte_1 di era sua “cognata”, confermava di essersi recato in compagnia di questi ultimi, oltre che Pt_2 Pt_2 del fratello del teste e di tale sig. “ ”, che aveva messo in contatto gli attori con Tes_2 Per_2
l'originario convenuto, presso lo studio dell'avv. . In questa sede, nel giugno del 2010, veniva Per_1 conferito all'avv. l'incarico di intraprendere le trattative finalizzate alla risoluzione bonaria Per_1 della questione attinente al debito degli odierni attori descritto in precedenza.
Qualche giorno dopo, il teste accompagnava nuovamente gli attori presso lo studio dell'avv. Per_1
e confermava che quest'ultimo aveva rassicurato i suoi assistiti circa il fatto che aveva intrapreso le trattative con l' ”, che gestiva il predetto credito per conto dell'ente creditore;
a tale Parte_3 incontro era presente anche il sig. . Testimone_2
Ancora, l'avv. comunicava alle parti la necessità del rilascio in suo favore di assegni circolari Per_1 dal valore di circa € 45.000,00, che sarebbero stati poi versati in favore dell'ente creditizio;
era stato il fratello rivelargli che gli attori avrebbero poi effettivamente versato tali somme in favore Tes_2 dell'originario convenuto.
A seguito della notifica del pignoramento e dell'istanza di vendita dell'immobile, il teste accompagnava nuovamente gli attori presso lo studio dell'avv. , in compagnia di Per_1 Tes_2
, al fine di ricevere spiegazioni in merito al suo operato. Questi, tuttavia, rispondeva in maniera
[...] vaga ed imprecisa. riferiva al teste che poi gli stessi attori avevano iniziato a Testimone_2 prendere contatto diretto con l' ed erano venuti a sapere che, di fatto, l'avv. Parte_3
non aveva mai versato in favore del predetto ente creditizio gli assegni a lui consegnati;
Per_1 inoltre, l'avv. assicurava agli attori che avrebbe restituito loro gli assegni. Lo stesso teste era Per_1 presente al momento della restituzione del primo assegno.
, padre dell'attore e marito della sig.ra , confermava che gli attori avevano Testimone_2 Pt_2 conferito all'avv. l'incarico di intraprendere trattative finalizzate al bonario componimento Per_1 della lite con l' ; tanto avvenne nel giugno del 2010. Il nominativo dell'avv. Parte_3
gli era stato fornito dal suo amico a quell'incontro partecipavano anche lo Per_1 Parte_4 stesso sig. e . Pt_4 Testimone_3
Confermava di essere stato presente anche al secondo incontro avvenuto qualche giorno dopo, durante il quale l'avv. assicurava di aver già intrapreso trattative finalizzate al componimento Per_1 bonario della questione;
aveva pertanto richiesto il rilascio di assegni circolari in suo favore dall'importo complessivo di € 45.000,00, che sarebbe stato sufficiente, a suo dire, per la risoluzione della vicenda in esame. Cionondimeno, l'ente creditizio provvedeva a notificare l'atto di pignoramento, oltre che la relativa istanza di vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva. Pertanto, lo stesso teste provvedeva a contattare personalmente l'avv. , il quale non forniva alcuna specifica Per_1 spiegazione in merito a quanto accaduto, rassicurando però gli attori circa il fatto che potevano stare tranquilli.
Eppure, considerato che la procedura esecutiva proseguiva il suo iter, lo stesso teste dichiarava di aver contattato direttamente il personale dell' , il quale confermava di non aver Parte_3 mai intrattenuto alcun contatto con l'avv. e di non aver mai ricevuto alcun assegno da parte Per_1 di quest'ultimo.
Pertanto, il teste chiedeva nuovamente spiegazioni all'originario convenuto, il quale lo rassicurava ni merito alla restituzione degli assegni. Veniva emesso un primo assegno di € 45.000,00, che però non andava a buon fine;
venivano quindi rilasciati altri assegni fino all'ammontare complessivo di €
41.000,00.
L'avv. Carla Pepe, che all'epoca dei fatti lavorava per conto dell' , dichiarava di Parte_3 aver conosciuto gli attori in relazione ad una procedura esecutiva che li aveva interessati. Ricordava che gli attori avevano cercato di intavolare una trattativa per la risoluzione bonaria della lite tra il
Marzo e l'Aprile del 2012. Ricordava che l'iter della trattativa andava a buon fine: a seguito del pagamento dell'importo di € 55.000,00 fu presentata un'istanza di sospensiva della procedura di vendita.
Dichiarava di non aver mai conosciuto l'avv. , né ricordava di aver mai visto documentazione Per_1 inoltrata da parte di quest'ultimo in merito alla vicenda in esame;
sicuramente non era mai stato contattata dall'avv. . Ricordava che le comunicazioni attinenti alla trattativa venivano Per_1 inoltrate direttamente nei confronti dei debitori, senza alcuna intermediazione di altri avvocati.
Precisava, poi, che l'accordo transattivo era stato raggiunto e, pertanto, veniva presentata dichiarazione di rinunzia agli atti della procedura esecutiva.
amico degli attori, confermava di aver suggerito loro di farsi assistere dall'avv. Parte_4 [...]
, cui aveva in passato conferito un incarico nell'ambito di un procedimento penale che lo Per_1 aveva interessato come imputato. Era stato proprio lui ad accompagnare gli attori presso lo studio dell'avv. nel giugno del 2010, laddove era presente anche il sig. Per_1 Testimone_3
Precisava di aver atteso le parti al di fuori della stanza dell'avvocato, per una questione di riservatezza;
gli attori non gli avevano riferito nulla del contenuto della conversazione avuta con l'originario convenuto, né si era più preoccupato di informarsi dell'andamento della vicenda.
, dipendente dell' , dichiarava di essersi occupata della vicenda per Testimone_4 Parte_3 cui è causa in relazione alla predisposizione delle attività necessarie per il recupero del credito in esame. Si era occupata anche delle trattative attinenti alla definizione stragiudiziale della vicenda;
aveva preso contatti direttamente con gli attori. Ricordava che in un'occasione, e cioè anteriormente al giugno del 2012, gli attori erano stati ricevuti nel suo ufficio in compagnia di un “avvocato”.
Ricordava di aver avuto rapporti con l'avv. in occasione dell'avvio delle trattative;
Per_1 confermava che l'avvocato presente al momento dell'incontro a proprio l'originario convenuto.
Nulla poteva riferire in merito alla vicenda dell'omesso versamento degli assegni da parte dell'avv.
. Per_1 non era in grado di riferire alcunché in merito alle vicende per cui è causa, in Persona_3 quanto dichiarava di soffrire “di amnesie e pertanto non ricordo nulla in assoluto. Non ricordo nemmeno quello che ho mangiato oggi a colazione”.
Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare l'obiettiva attendibilità delle dichiarazioni rese da parte dei testi , dell'avv. Pepe e della sig.ra con specifico riferimento alla vicenda del Pt_1 Pt_4 CP_2 conferimento dell'incarico all'avv. , all'effettiva consegna degli assegni a quest'ultimo e Per_1 all'omesso versamento degli importi ivi indicati in favore dell' . Parte_3
Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testi , e, come si avrà Pt_1 Pt_4 modo di rilevare successivamente, del teste è inammissibile l'eccezione di incapacità a Tes_1 testimoniare dedotta da parte dell'avv. in sede di comparsa di costituzione e risposta Per_1 depositata in data 29.9.2017, con particolare riguardo ai rapporti contestati dal convenuto tra gli stessi testi, oltre che di quelli intercorrenti tra alcuni di essi e le parti del giudizio.
Ed invero, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio di tale parte, l'eccezione così formulata, in via del tutto assorbente, risulta parimenti tardiva (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 6.4.2023, n.
9456); analogamente a dirsi con riguardo alla documentazione prodotta in allegato alla predetta comparsa di costituzione e risposta, che deve parimenti dichiararsi inutilizzabile.
Né, con riferimento alle dichiarazioni esaminate in precedenza da parte dei testi , Pepe Pt_1 Pt_4
e può in alcun modo evidenziarsi la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese, come CP_2 prospettato da parte dell'originario convenuto.
Sotto tale profilo, invero, deve anzitutto evidenziarsi che, limitatamente alle predette dichiarazioni, la versione offerta dai testi e , e Pepe, appare obiettivamente Tes_2 Testimone_3 Pt_4 univoca.
Sotto tale profilo, i testi e infatti, confermavano il fatto che gli odierni attori avevano Pt_1 Pt_4 conferito all'avv. l'incarico di procedere alle trattative finalizzate al bonario componimento Per_1 della lite;
che lo stesso avv. aveva richiesto l'emissione in suo favore di assegni circolari Per_1 finalizzati al bonario componimento della lite, che sarebbero stati poi versati in favore del predetto ente creditizio;
che l'avv. non aveva mai provveduto al versamento di tali assegni in favore Per_1 dell' ; che il medesimo avv. si era impegnato alla restituzione di tali Parte_3 Per_1 importi, provvedendo al versamento della somma di € 41.000,00.
D'altro canto, tali circostanze non erano nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte del medesimo avv. , il quale si limitava a dedurre di aver restituito anche il restante importo di € Per_1
4.000,00.
Tali dichiarazioni risultano inoltre convergenti anche con quanto dichiarato da parte dell'avv. Pepe, che dichiarava di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con l'avv. . A nulla rileva in senso Per_1 contrario la circostanza che la sig.ra avesse dichiarato che, nella fase iniziale della trattativa, CP_2
l'avv. aveva preso diretti contatti con lei. Per_1
Ed invero, aldilà della genericità del contenuto delle dichiarazioni così rese, deve pure evidenziarsi che risulta adeguatamente provato che l'avv. avesse effettivamente invitato gli attori al Per_1 versamento di tali importi in suo favore, assicurando loro di provvedere al trasferimento di tali somme in favore dell' e che, in assenza di ragionevole spiegazione, tali importi non Parte_3 venivano versati in favore di tale ente.
Tra l'altro, le dichiarazioni così esaminate risultano altresì convergenti rispetto alla documentazione versata in atti da parte degli odierni attori.
Ed invero, risulta agli atti il contratto di mutuo ipotecario del 6.8.2003, rep. n. 68617, racc. n. 35.233, Per_ per notar con cui la “Banca Intesa s.p.a.” concedeva alla sig.ra , a titolo di mutuo, Parte_2
l'importo di € 180.000,00 (doc. n. 1), con contestuale iscrizione di ipoteca a carico dell'immobile ubicato in Casal di Principe (CE), catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 17, p.lla n. 5112; la nota di trascrizione dell'atto di donazione della nuda proprietà, da parte della sig.ra Parte_2 in favore del sig. , dell'immobile per cui è causa (doc. n. 2), a mezzo atto del notar Parte_1
Per_ del 29.7.2008, rep. n. 93229, racc. n. 54501.
Risulta altresì l'atto di precetto (doc. n. 3) inoltrato per conto dell' , mandataria Parte_3 per la gestione del credito per conto della “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.”, a sua volta conferitaria di un ramo d'azienda della “Intesa s.p.a.”, avente ad oggetto, tra l'altro, il credito per mutuo indicato in precedenza. Con tale atto era intimato il pagamento, nei confronti della sig.ra
[...]
e del sig. , quale nudo proprietario dell'immobile, del complessivo credito Pt_2 Parte_1 pari ad € 90.651,96, per i titoli meglio indicati in quella sede.
Risultano altresì in atti i seguenti assegni circolari emessi all'ordine dell'avv. n. Persona_1
9301053718-09 del 10.6.2010, dall'importo di € 20.000,00; n. 8202516830.01, dall'importo di €
10.000,00; n. 8301053738-03, dall'importo di € 15.000,00 (doc. nn. 4, 5 e 6). Ancora, è stato prodotto l'atto di pignoramento dell'immobile precedentemente descritto, ritualmente notificato in data 17.7.2010 nei confronti degli odierni attori (doc. n. 7), oltre all'istanza di vendita depositata in data 8.10.2010, in uno al relativo avviso di vendita, datato 14.11.2011 (docc. nn. 8-9).
Infine, risultano in atti i seguenti assegni circolari: n. 8202268178-00 del 6.4.2012, dall'importo di €
8.900,00 in favore di di;
n. 8301291577-07 del 2.5.2012, in favore del sig. Pt_2 Pt_2 Parte_1
, dall'importo di € 20.100,00; n. 7901149406-07 del 15.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 5.000,00; n. 7900751053-00 del 22.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 4.000,00; n. 8940448387-00, del 25.5.2012, in favore del sig.
[...] Parte_1
, dall'importo di € 3.000,00.
[...]
Ancora, risulta la missiva del 20.4.2011 inoltrata agli attori dal custode giudiziario avv. Luigi
Meinardi, con riferimento al sopralluogo attinente all'immobile pignorato (doc. n. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice); un altro avviso di vendita, relativo alla medesima procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), datata 4.4.2012
(doc. n. 6 allegato alla medesima memoria istruttoria); una nota del 16.5.2012 inoltrata all'
, a firma di entrambi gli attori, con cui si offriva la disponibilità al versamento Parte_3 della somma di € 90.000,00 nelle modalità indicate in quella sede (l'importo di € 55.000,00 sarebbe stato versato al momento dell'accettazione della proposta;
la somma di € 35.000,00 sarebbe stata versata a mezzo di 8 rate trimestrali) (doc. n. 7); una nota di riscontro dell' , Parte_3 recante prot. n. 0/2012/92988, con cui veniva sostanzialmente accettata tale proposta transattiva (doc.
n. 8-9); gli assegni circolari emessi in data 30.5.2012, recanti nn. 51-5450027010 e 52-5318735702, dall'importo rispettivo di € 5.000,00 ed € 50.00,00.
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini gravi, precisi e concordanti, in merito al fatto che, effettivamente gli odierni attori avevano affidato all'avv. l'incarico Per_1 professionale consistito nell'intavolare le trattative necessarie per la definizione bonaria della lite con riferimento alla predetta procedura esecutiva;
che, a tale riguardo, era stato versato in favore del medesimo originario convenuto l'importo complessivo di € 45.000,00, con l'intesa che sarebbe stato successivamente versato in favore dell' ; che, senza un giustificato motivo, l'avv. Parte_3
non provvedeva a tale versamento e restituiva agli odierni attori, tra l'aprile ed il maggio del Per_1
2012, il complessivo importo pari ad € 41.000,00.
Per quanto di interesse in questa sede, anche ai fini dello scrutinio della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre rilevare quanto segue.
Ed invero, sulla scorta di una valutazione incidentale propria di questa sede, non risulta in alcun modo provato che l'originario convenuto avesse perfezionato il delitto di truffa ai danni degli odierni attori, come pure dedotto da parte di questi ultimi. Sotto tale profilo, non è in alcun modo meglio provato come ed in quali termini l'attività posta in essere da parte dell'avv. fosse specificamente funzionalizzata al conseguimento dell'importo Per_1 di € 45.000,00. Risulta invero carente la prova sia dell'elemento obiettivo del reato, che del relativo dolo.
Ed infatti, non è in alcun modo riscontrato che la condotta dell'avv. fosse fin da principio Per_1 finalizzata all'impossessamento di tale somma e che, pertanto, la richiesta di versamento in suo favore dei predetti importi da destinare all' integrassero degli specifici raggiri ed artifizi Parte_3 finalizzati ad indurre in errore gli odierni attori in merito al predetto atto di disposizione patrimoniale.
Ed infatti, non risulta in alcun modo ragionevolmente esclusa la possibilità che il predetto difensore avesse maturato l'intenzione di rimanere inadempiente al mandato professionale soltanto successivamente al perfezionamento del predetto contratto d'opera intellettuale in ragione di circostanze contingenti e sopravvenute.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che tali assegni fossero stati emessi direttamente all'ordine dell'avv. e non già nei confronti dell'ente creditizio: in assenza di specifici Per_1 elementi di prova di segno contrario, invero, tale condotta avrebbe potuto rinvenire una ragionevole giustificazione nella necessità di procedere alla costituzione di una specifica provvista, in favore dell'avv. , quale mandatario degli attori, di cui avrebbe potuto fruire in vista del Per_1 raggiungimento dell'accordo transattivo con il predetto ente creditizio.
Risulta invece astrattamente integrata l'ipotesi di reato dell'appropriazione indebita nel caso di specie.
Non v'è dubbio, infatti, che tali somme, in ragione dell'accordo convenuto tra le parti, avrebbero dovuto essere versate in favore dell'ente creditizio: sicché, risulta senz'altro integrato l'elemento obiettivo del reato oggetto di contestazione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, risponde del delitto di cui all'art. 646 c.p. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez. II, 23.9.2021, n. 43634).
Nel caso di specie, invero, deve rilevarsi che non solo, contravvenendo all'accordo convenuto tra le parti, l'avv. non provvedeva al versamento di tali somme in favore dell'ente creditizio;
il Per_1 medesimo originario convenuto, invero, nonostante le richieste di restituzione di tali somme, provvedeva a versare nuovamente tali importi in favore degli attori soltanto circa due anni dopo, e peraltro, soltanto in parte.
In altre parole, l'inadempimento all'obbligazione propria del contratto di mandato, in uno alla sua obiettiva persistenza dello stesso durata quasi due anni, nonostante le rassicurazioni fornite da parte del difensore in favore dei propri assistiti, integra senz'altro la specifica condotta appropriativa propria della fattispecie in esame.
In altre parole, il contegno dell'originario convenuto risultava senz'altro idoneo a configurare una vera e propria interversione del possesso lato sensu intesa: in altre parole, la condotta complessivamente tenuta da parte dell'avv. denotava senz'altro la sua volontà di disporre Per_1 del denaro in esame uti dominus (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez. II 6.2.2023, n. 4983; Sez. II,
10.5.2019, n. 20231; Sez. II, 2.10.2014, n. 42977).
Né è stata fornita alcuna ragionevole spiegazione in merito ad una tale condotta da parte dell'odierno convenuto.
Infine, per quanto di interesse in questa sede, risulta altresì integrato il dolo specifico del reato, risultando lo stesso indirettamente riscontrato proprio sulla scorta del contegno complessivamente tenuto da parte dello stesso avv. ; in altre parole, risulta sufficientemente provato che lo stesso Per_1 avesse commesso il reato al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé.
Per altro verso, sarebbe stata senz'altro riscontrata anche l'operatività dell'aggravante di cui all'art. 61, I comma lett. 11) c.p., avendo il convenuto commesso il fatto in esecuzione di un rapporto giuridico fondato, tra l'altro sulla fiducia (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. II, 30.1.2019, n. 13775).
Per contro, tale circostanza sarebbe risultata senz'altro neutralizzata, nel giudizio di bilanciamento, con l'attenuante generica di cui all'art. 62-bis c.p., rappresentata, in linea generale, dalla volontà di reintegrazione della sfera giuridica lesa degli odierni attori, come è dato rilevare dalla parziale restituzione degli importi in esame. Tale rilievo, se non appare idoneo a escludere il perfezionamento dell'illecito penale oggetto di contestazione, integra senz'altro i presupposti di cui alla predetta attenuante.
Non risulta invece astrattamente integrato il delitto di cui all'art. 380 c.p., come pure dedotto da parte degli odierni attori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, ai fini del delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), è elemento costitutivo dello stesso la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria. Ne consegue che restano penalmente irrilevanti le condotte dell'avvocato consumate al di fuori del processo o nella fase meramente preparatoria/stragiudiziale (Cass. Pen., Sez. VI, 11.9.2025, n. 30567; Sez. VI, 7.3.2019, n. 12222;
Sez. VI, 30.3.2017, n. 29783).
Nel caso di specie, è pacifico che all'avv. era stato conferito l'incarico professionale in vista Per_1 della definizione stragiudiziale della vicenda che aveva determinato l'instaurazione del procedimento esecutivo a carico degli odierni attori. Sicché, la sua attività non veniva affatto richiesta in funzione della costituzione nel procedimento espropriativo, né tantomeno lo stesso convenuto aveva provveduto alla costituzione in giudizio dei propri assistiti in tale sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, possono trarsi le seguenti conclusioni.
È anzitutto fondata la domanda di restituzione formulata da parte degli odierni attori, avente ad oggetto il rimborso dell'importo di € 4.000,00 nel caso di specie.
Si è invero avuto modo di rilevare che, tenuto conto della natura dell'accordo pattuito tra le parti, lo stesso avv. aveva non solo convenuto di prestare la propria opera professionale in favore Per_1 degli attori, così risultando stipulato un contratto d'opera intellettuale in parte qua, ma anche di provvedere materialmente allo svolgimento delle trattative ed al versamento dei predetti importi in favore dell'ente creditizio, così venendo in rilievo un vero e proprio contratto di mandato.
Constatato l'effettivo inadempimento alle predette obbligazioni, si è avuto modo di rilevare come gli odierni attori avessero richiesto la restituzione degli importi versati al fine di consentire all'avv.
di condurre la trattativa in esame, ai sensi dell'art. 1719 c.c. Per_1
Sicché, posta la revoca del mandato nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1722, n. 2) c.c., l'avv. Per_1 era tenuto alla restituzione degli importi in esame, non risultando più giustificata la ritenzione di tali somme da parte del predetto professionista.
Ne deriva, pertanto, come gli attori avessero formulato una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo nel caso di specie.
A fronte della prova del titolo, nonché della cessazione della sua efficacia, era onere dell'avv. Per_1 dimostrare di aver restituito il predetto importo (Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2025, n.21340; SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Sotto tale profilo, tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio dell'avv. , non Per_1 veniva offerto alcun elemento di prova a sostegno della tesi dell'avvenuto versamento di tale importo.
Ne deriva, pertanto, che gli eredi dell'avv. siano tenuti al pagamento, in favore degli attori, Per_1 dell'importo di € 4.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito.
Su tale importo vanno riconosciuti anche gli interessi al tasso legale, decorrenti dal 1.11.2010 e sino al saldo. Sotto tale profilo, non essendovi prova della mala fede dell'avv. al momento del Per_1 rilascio di tali assegni, la decorrenza degli interessi non può che decorrere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal momento della richiesta di restituzione di tali importi, a seguito della revoca del mandato.
Tale epoca può ragionevolmente inquadrarsi nel 1.11.2010, in assenza di elementi di prova di segno contrario, tenuto conto del fatto che gli odierni attori avevano avuto notizia dell'istanza di vendita in data 8.10.2010 e che pertanto è ragionevole ritenere che da tale momento gli stessi, a seguito delle vaghe rassicurazioni poste in essere da parte dell'avv. , avessero inteso effettivamente Per_1 richiedere la restituzione delle somme originariamente versate in suo favore. Occorre a questo punto soffermarsi sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dedotte da parte dei medesimi attori.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Si è avuto modo di rilevare come i predetti attori avessero stipulato in data 7.6.2010 un contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto dell'ipoteca con il sig. Testimone_1
Era convenuto l'importo complessivo di € 140.000,00 e si precisava che lo stesso risultava gravato da ipoteca;
il trasferimento sarebbe avvenuto previa liberazione dell'immobile da eventuali gravami interessanti lo stesso. Si precisava che era stato versato, titolo di caparra confirmatoria, l'importo di
€ 50.000,00 e che il prezzo residuo sarebbe stato versato all'epoca della stipula del contratto definitivo, fissata entro la data del 31.12.2010, successivamente prorogata al 10.7.2011.
In calce al predetto accordo le parti convenivano altresì che, preso atto dell'inadempimento, il contratto doveva intendersi risolto, e pertanto gli attori provvedevano al versamento dell'importo di
€ 100.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria in favore del sig. che rilasciava Tes_1 contestualmente ricevuta.
Tali circostanze venivano genericamente confermate da parte dello stesso del sig. Testimone_1
e del sig. , che dichiarava che tali importi sarebbero stati versati Testimone_3 Testimone_2 poco alla volta dagli attori, anche grazie all'aiuto di parenti ed amici.
Tali elementi di prova non risultano idonei a riscontrare la pretesa risarcitoria così formulata da parte degli odierni attori.
In linea del tutto preliminare, infatti, nonostante la significativa entità degli importi in esame, alcuna prova documentale veniva versata in atti in merito all'effettivo trasferimento del denaro in favore del sig. Tes_1
D'altro canto, risultano evidentemente del tutto generiche le dichiarazioni rese da parte dei predetti testi sul punto;
tra l'altro, nemmeno è dato rilevare come ed in quali termini entrambi i fratelli e fossero venuti a conoscenza della circostanza in esame. Né può in Tes_2 Testimone_3 alcun modo rilevare sotto tale profilo la quietanza versata in atti da parte del sig. in calce al Tes_1 predetto contratto preliminare.
Sotto tale profilo, anche a voler prescindere dal fatto che le stesse dichiarazioni di Testimone_2 risultavano al riguardo contraddittorie, giacché aveva avuto modo di precisare che tali importi non erano stati versati direttamente al momento della stipula della scrittura di risoluzione, ma soltanto successivamente, deve evidenziarsi quanto segue.
Infatti, la rilevanza confessoria di tale dichiarazione può rilevare esclusivamente nel rapporto intercorrente tra creditore e debitore e non già nei confronti dell'originario convenuto, terzo rispetto alla predetta relazione giuridica. Per altro verso, e a tutto voler concedere, nemmeno è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini l'omessa liberazione dell'immobile dall'ipoteca potesse specificamente imputarsi alla condotta oggetto di contestazione in questa sede in capo all'avv. . Per_1
Da un lato, infatti, il contratto preliminare è stato stipulato in data 7.6.2010: non risulta in alcun modo provato se ed in quali termini tale accordo fosse stato raggiunto in epoca anteriore o successiva al conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv. . Per_1
D'altro canto, nemmeno è possibile inferire come ed in quali termini la mancata definizione transattiva della questione descritta in precedenza fosse effettivamente imputabile all'avv. . Per_1
Ed invero, fermo restando che, come evidenziato in precedenza, è provato che lo stesso avesse avuto il mandato di procedere ad instaurare le trattative finalizzate al bonario componimento della lite, nonché di procedere al versamento dell'importo di € 45.000,00, cionondimeno non può ritenersi che la mancata definizione della vicenda fosse imputabile all'avv. . Per_1
In altre parole, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, lo specifico contenuto dell'accordo raggiunto tra gli attori e l'avv. : non risulta infatti riscontrato che lo stesso avesse Per_1 specificamente garantito agli odierni attori che l'ipoteca sarebbe stata cancellata in ragione del suo intervento. Al riguardo, infatti, le dichiarazioni esaminate in precedenza appaiono del tutto generiche sul punto.
Né d'altro canto appare ragionevole ritenere che una tale definizione transattiva sarebbe stata raggiunta in ragione del versamento del solo importo di € 45.000,00, a fronte di un debito complessivo pari ad € 90.651,96; d'altro canto, gli stessi attori avrebbero provveduto alla definizione transattiva della lite mediante il pagamento proprio della somma di € 90.000,00, a seguito dell'accordo raggiunto nel maggio del 2012.
Appare piuttosto logico ritenere che tale importo così versato in favore dell'avv. avrebbe Per_1 costituito una provvista iniziale, al fine di condurre le trattative finalizzate alla definizione bonaria della lite.
Sicché, da un lato, laddove il contratto preliminare fosse stato stipulato in epoca anteriore al conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv. , la condotta così posta in essere Per_1 da parte degli odierni attori avrebbe dovuto ritenersi obiettivamente irragionevole, non essendo dato in alcun modo rilevare, in assenza di significativi elementi di prova di segno contrario, come ed in quali termini avrebbero potuto garantire nei confronti del promissario acquirente la liberazione dall'ipoteca. Ne deriverebbe, pertanto, la diretta imputabilità di tale inadempimento agli odierni attori, così dovendosi senz'altro escludere, ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c., la responsabilità dell'avv.
nel caso di specie. Per_1 Per altro verso, anche ad ammettere che il contratto fosse stato stipulato in epoca successiva al conferimento dell'incarico all'avv. , parimenti non può ritenersi in alcun modo imputabile al Per_1 predetto procuratore l'inadempimento contrattuale nei confronti del sig. Tes_1
Sotto tale profilo, infatti, se effettivamente fosse stato versato l'acconto di € 50.000,00 in favore degli attori, sarebbe stato ragionevole inferire che tale provvista avrebbe potuto essere impiegata per il saldo del debito nei confronti del predetto ente creditizio e sicuramente di ciò sarebbe stata data adeguata notizia al predetto procuratore al fine di fornirgli le più opportune informazioni finalizzate alla gestione proficua delle trattative.
Eppure, al riguardo risulta un significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova.
Né risulta in altro modo meglio precisato per quale ragione, nonostante l'effettiva provvista di €
50.000,00 così asseritamente conseguita, la scadenza della predetta pattuizione preliminare al
31.12.2010 e la circostanza che gli attori avevano avuto notizia dell'istanza di vendita dell'immobile nel luglio del 2010, gli stessi non si fossero tempestivamente attivati al fine di procedere ad assumere tempestivamente le più opportune iniziative volte a salvaguardare il proprio interesse.
Tenuto infatti conto del fatto che gli stessi avevano a disposizione un importo apparentemente idoneo a coprire l'intera debitoria oggetto di contestazione – di cui € 45.000,00 già versati in favore dell'avv.
e che sarebbero stati restituiti in loro favore -, non risulta oggettivamente ragionevole la Per_1 condotta attendista tenuta da parte degli stessi attori sul punto.
Sotto tale profilo, risulta obiettivamente provato che gli attori avessero preso diretti contatti con l' non prima del Marzo-Aprile del 2012 (cfr. dichiarazioni dell'avv. Pepe, nonché allegati Parte_3
6,7 e 8 della seconda memoria istruttoria di parte attrice).
In altre parole, l'obiettiva genericità degli elementi di prova così dedotti sul punto, non appare in alcun modo idonea a riscontrare anzitutto l'effettivo versamento dell'importo di € 100.000,00 in favore del sig. e comunque la relativa riconducibilità eziologica dello stesso Tes_1 all'inadempimento dell'avv. . Per_1
Infine, per analoghe ragioni, non risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, altre e diverse conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale riconducibili alla vicenda per cui è causa.
Infatti, per i motivi appena evidenziati non è in alcun modo riscontrato che, in ragione dell'inadempimento dell'avv. , gli stessi attori avrebbero affrontato spese più ingenti rispetto Per_1
a quelle effettivamente sostenute;
né avrebbe potuto disporsi il conferimento di un incarico peritale in parte qua al fine di sopperire a tale deficit probatorio.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale così formulata da parte degli odierni attori. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà. Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Si è invero avuto modo di rilevare come l'avv. avesse commesso il reato di appropriazione Per_1 indebita ai danni degli odierni attori.
Sotto tale specifico profilo, non vi è dubbio circa il fatto che la liquidazione del danno morale, inteso quale sofferenza subiettiva derivante da reato, debba essere equitativamente determinata alla stregua del combinato disposto degli artt. 2056, I comma e 1226 c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
25.5.2017, n. 13153).
In tal senso, si è avuto modo di riscontrare come la condotta criminosa oggetto di contestazione in capo all'odierno convenuto fosse consistita nell'indebita appropriazione delle somme indicate in precedenza.
Sotto tale profilo, risulta adeguatamente provata la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale così patite da parte degli attori in ragione dei fatti di causa.
Più in particolare, può ritenersi provata, in via presuntiva, l'effettiva esistenza di tale sofferenza morale, in ragione dell'effettiva consapevolezza, da parte degli odierni attori, di essere stati vittime del predetto reato.
Tali riscontri probatori, sia pure indiretti, appaiono idonei a provare una situazione di sofferenza ragionevolmente configurabile in capo ad una persona danneggiata dal reato di appropriazione indebita.
Sotto tale profilo, ai fini della quantificazione dell'entità del risarcimento, appare congruo prendere in considerazione, quale parametro di riferimento, la pena pecuniaria a tal uopo prevista per il reato di cui all'art. 646 c.p., pari, al massimo, ad € 3.000,00
Più in particolare, tenuto conto del fatto oggetto di contestazione, nonché della circostanza che, come si è avuto modo di evidenziare, l'avv. ha provveduto, sia pure parzialmente, alla restituzione Per_1 delle somme così indicate, e dei più generali criteri di cui all'art. 133 c.p., appare congruo prendere in considerazione un valore pari a quello massimo, pari ad € 3.000,00 per ciascuna delle parti interessate. Non è stata in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la configurabilità di una situazione di sofferenza di entità maggiore tale da giustificare una diversa quantificazione del danno.
Trattandosi di debito di valore, va ribadito che, quanto alla liquidazione del danno essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della commissione dell'illecito, da riferirsi convenzionalmente al 1.10.2010, per le ragioni già evidenziate in precedenza, rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU.,
17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 1.11.2011 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite, anche tenuto conto della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio.
Sotto tale profilo, il limitatissimo accoglimento delle domande così formulate da parte degli odierni attori giustifica la compensazione per la quota dei tre quarti delle spese di lite;
la restante quota di un quarto deve imputarsi a carico degli eredi dell'avv. e va liquidata secondo parametri Persona_1 inferiori a quelli medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di causa (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte degli odierni attori (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 25.12.2024, n. 34429).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1420/2014, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di restituzione Persona_1 dell'indebito, dell'importo di € 4.000,00 in favore degli attori, oltre interessi al tasso legale dal 1.11.2010 e sino al saldo;
2) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, dell'importo di € 3.000,00 in favore della sig.ra , Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna gli eredi dell'avv. al pagamento, a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale, dell'importo di € 3.000,00 in favore del sig. , Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dagli attori;
5) compensa per tre quarti le spese di lite e condanna gli eredi dell'avv. , alla Persona_1 refusione, in favore degli attori, della restante quota di un quarto delle spese di lite in favore degli odierni attori, che si liquidano per intero in € 780,75 per esborsi, ed in €
8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto degli attori.
Così deciso in Salerno, il 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato