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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1422/2024 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del pro-tempore. Controparte_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 30 gennaio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 4/7/2023 unitamente ad altri docenti Parte_1 litisconsorti ivi precisati, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015 (c.d. “Carta Docenti” ) sul presupposto dello svolgimento di plurime supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche espletate in relazione ad anni scolastici da ciascuno singolarmente individuati. In particolare la aveva dedotto di avere stipulato contratti individuali di lavoro a Pt_1 tempo determinato presso l'I.S. Pio La Torre di Palermo dall'8/9/2015 al 30/6/2016, dal 20/10/2016 al 30/6/2017, dal 2/10/2017 al 30/6/2018, dall'11/10/2018 al 30/6/2019, dal 3/10/2019 al 30/6/2020, dall'8/9/2020 al 30/6/2021 e dal 6/9/2021 al 30/6/2022.
Il si era costituito eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso. Con sentenza del 7&/2024 il G.L. del Tribunale di Palermo riconosceva a tutti i docenti il diritto all'erogazione del beneficio nei limiti della prescrizione quinquennale fuorchè alla in ordine alla quale lo negava pure per le annualità non prescritte sul presupposto Pt_1 che costei non aveva prodotto i contratti relativi agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla la quale si duole della Pt_1 violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. posta in essere dal G.L. in relazione alla circostanza chiaramente allegata e non oppugnata dal , CP_1 della esistenza di contratti a termine per le annualità ed i periodi sopra enunciati. E dal momento che l'applicazione di tale cogente principio avrebbe dovuto imporre al G.L. di porre a fondamento della decisine i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita , ne discendeva che , una volta dato ingresso alla allegazione e ritenute provate le circostanze dedotte , la carta docenti avrebbe dovuto essere assegnata anche alla Pt_1 per le annualità in parola in quanto non coperte da prescrizione. Il non si è costituito seppure regolarmente citato, Controparte_1 onde ne va dichiarata la contumacia. Ciò posto il gravame è fondato. Trattando le problematiche innescate dal mancato riconoscimento della Carta ai docenti titolari di contratti a termine il G.L. ha ripercorso le posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come questo , programmaticamente riservato ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La sentenza, in particolare, fa espresso rimando al dictum nel frattempo enunciato dalla S.C. (Cass. n. 29961 del 27/10/2023) in sede di rinvio pregiudiziale , la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico , senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, ha concluso, pertanto, il G.L. che la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Pur tuttavia, previo accoglimento della prescrizione quinquennale per alcune delle annualità invocate, ha negato alla il diritto anche per le annualità non prescritte Pt_1 motivando il diniego sul difetto di produzione dei contratti a termine stipulati. Il ragionamento tuttavia non persuade se solo si considera che nel giudizio di primo grado il nel costituirsi nulla aveva eccepito in merito all'allegazione della ricorrente ed CP_1 anzi aveva dato atto che la stessa aveva prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche nelle annualità ivi elencate. In applicazione del regime circolatorio che caratterizza l'osservanza degli oneri di allegazione , contestazione e prova nel processo del lavoro e, considerata l'immanenza nel sistema processuale del principio di cui all'art. 115 c.p.c., il G.L. avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova , per effetto della non contestazione del , dello CP_1 svolgimento delle supplenze per gli anni e con le durate enunciate in ricorso. Trattasi invero di una tecnica di risoluzione del conflitto ormai da tempo codificata ed intrepretata dalla giurisprudenza di legittimata coma relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato la circostanza non contestata con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto che deve ritenersi espunto dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex pluribus Cass. 12517/2016 ; Cass. 15568/2013). Una volta dato ingresso alla circostanza , ritenuta pertanto offerta la prova degli incarichi a termine e non essendovi controversia in ordine alla attualità dell'inserimento della docente appellante nel circuito scolastico, in parziale riforma della sentenza impugnata dovrà essere sancito il riconoscimento del beneficio in favore di per gli Parte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, deve pronunciarsi la condanna del appellato all'accreditamento per ciascun anno CP_1 dell'importo di € 500,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C. – rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio sussistono giustificati motivi per pronunciare m con riferimento alla posizione di l'integrale compensazione delle spese di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 2632/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 7 giugno 2024, dichiara che ha diritto Parte_1 all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il appellato all'accreditamento per ciascun CP_1 anno dell'importo di € 500,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria