Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14142 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Andra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Ardizzone, Francesco Paolo Bello, Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Gabriella Fusillo, Pier Carlo Maina e Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Regione Puglia, Regione Umbra e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
Dipath S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, rubricato “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
- della “ Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ” raggiunta, in seno alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 28 settembre 2022;
- dell’ “ Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, D. L. del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 ”;
- ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. del 26 febbraio 2020, prot. N. 5496;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ad oggetto “ Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ” e del relativo allegato, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte il 14 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Piemonte del 24 novembre 2022, ad oggetto “ Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022 ”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “ Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 12 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i (terzi) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015 ”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5;
- della nota di trasmissione del provvedimento del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana ad oggetto “ notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022 ”, notificato alla Società ricorrente in data 16 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Toscana, ad oggetto “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”, notificata all’odierna ricorrente il 14 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i (quarti) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore regionale salute e welfare della Regione Umbria, recante “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. ”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Umbria il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati A e B;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andra S.p.A. il 26/4/2023:
- della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto ”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia l'8 febbraio 2023 e trasmessa via pec alla ricorrente in data 10 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Toscana e Regione Piemonte;
Vista l’istanza depositata il 21/11/2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa CE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di gravame notificato alle controparti in data 14 novembre 2022 e depositato in data 23 novembre 2022, la Società ricorrente ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Toscana, Regione Veneta, Regione Piemonte, Regione Umbria, Regione Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, nonché Dipath S.r.l., in qualità di controinteressata, al fine di sentir annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
2. A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato le censure ivi dedotte.
3. In data 20/12/2022 si sono costituiti in giudizio Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mediante il deposito di mero atto di costituzione formale.
4. Le Regioni Toscana e Piemonte si sono costituite in resistenza, rispettivamente, il 3/02/2023 e il 2/03/2023; le restanti Regioni, benché ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
5. Neppure la controinteressata, Diapath S.r.l., pure regolarmente intimata, si è costituita nel presente giudizio.
5. Con memoria depositata l’11/01/2023, le Amministrazioni resistenti costituite hanno svolto controdeduzioni difensive all’esito delle quali hanno chiesto la reiezione del presente ricorso.
6. Nelle more del giudizio, la Società ricorrente ha notificato e depositato nn. 5 motivi aggiunti, meglio descritti in epigrafe, aventi tutti a oggetto l’annullamento degli atti ivi indicati – che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e a cui si rinvia per esigenze di sintesi – e segnatamente gli atti con cui le singole Regioni hanno provveduto all’adozione dei provvedimenti di recupero delle somme, nei confronti delle singole imprese fornitrici, quantificando la quota da porre specificamente e individualmente a loro carico, sulla base degli atti ricognitivi adottati dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali.
A sostegno dei motivi aggiunti, la Società ricorrente ha articolato le censure ivi meglio dedotte.
7. Con memoria depositata in data 21/11/2025, la ricorrente ha sollecitato il Collegio a dichiarare cessata la materia del contendere sul presupposto per il quale l’art. 7 del D. L. del 30/06/2025, n. 95, convertito nella Legge dell’8/08/2025, n. 118, ha previsto che l’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge, del: “ 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 ”, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio.
8. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a., in data 21/11/2025 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Considerato che :
- la parte ricorrente ha chiesto, con la prefata istanza versata agli atti del giudizio in data 21/11/2025, la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 cit., nella ritenuta ricorrenza dei presupposti ivi indicati;
- la predetta istanza è meritevole di accoglimento;
- l’adito T.A.R. è tenuto a dichiarare la cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
CE CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CA | AU TO |
IL SEGRETARIO