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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3096/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3096/2024, avente ad oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUISA VENTORINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuisa CAVUOTO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Marialuisa CAVUOTO, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
INTERVENTORI VOLONTARI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 09/10/2025; il P.M. in sede, con atto del
12/11/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il ricorrente ha dedotto: di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 03/08/2001, trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento (BN)
(atto n. 166, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2001); che dall'unione matrimoniale sono nati i figli , nato a [...] il [...], nato a [...]_3
Benevento 16.05.2005 e , nata a [...] [...]; che “sono decorsi i termini di Persona_1 legge (nella fattispecie oltre 6 mesi dalla omologa della separazione consensuale) nel corso dei quali i coniugi non si sono riconciliati continuando a vivere da separati”(cfr. p. 4 del ricorso introduttivo); infine, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla resistente, atteso il miglioramento della sua situazione economica, nonché l'impossibilità di frequentare la figlia minore secondo le modalità di cui all'accordo omologato, a causa della ingerenza della madre nella vita della figlia.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: “- Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n 2), let. b) l. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Benevento in data
3.08.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento, dell'anno 2001, serie A, parte 2, n. 00166 tra e;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Benevento di effettuare le necessarie annotazioni e le ulteriori incombenze di Per_ cui al regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238; - affidare la figlia ad entrambi i genitori, confermando le modalità di frequentazione stabilite in sede di separazione consensuale che quivi si ripetono: i tempi di permanenza del genitore non collocatario, saranno garantiti e regolati secondo le seguenti modalità: il padre starà con la figlia, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre.
Durante il periodo natalizio, il padre starà con la figlia, in modo alternato, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al sei gennaio;
durante il periodo Pasquale, sempre in modo alternato, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in
Albis al mercoledì, oppure l'intera settimana di Pasquale, ad anni alterni, con uno dei genitori;
ed ancora, durante il periodo estivo la minore starà con il padre per 3 settimane anche non consecutive, tra giugno e settembre, comunicando alla madre il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno, Per_ inoltre, la minore festeggerà i compleanni ed onomastici, in modo alternato, con i genitori. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre. Le parti si dichiarano disponibili anche ad ulteriori, diversi e più ampi poteri di visita in relazione alle esigenze della minore;
si precisa che, durante i periodi di permanenza della minore presso l'abitazione del padre, Per_ il sig. terrà con sé anche il cane della figlia comunicando il suo domicilio (abitazione Pt_1
e/o casa dei nonni paterni);
9. quando la minore starà con uno dei genitori, soprattutto durante i periodi di vacanza, l'altro potrà contattarla quotidianamente anche telefonicamente ed entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali nuovi recapiti e domicili, inoltre, i genitori Per_ garantiranno la frequentazione della minore con i nonni paterni e materni, pertanto, manterrà rapporti significativi con le famiglie di appartenenza di entrambi - In ragione del collocamento prevalente della figlia con la madre, assegnare la casa coniugale sita in Benevento alla via
Calandriello n°1 alla dr.ssa , esclusiva proprietaria della medesima;
- Porre a carico del CP_1 dr. in l'obbligo di versare alla dr.ssa a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia minore, la somma mensile di € 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si rendessero necessarie per i figli. Per le spese straordinarie i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto il 25.10.2021 tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento che quivi si deve intendere integralmente richiamato;
- Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e CP_2 la somma complessiva di €. 800,00 cadauno, da ripartire in misura del 50% ciascuno tra i CP_3 genitori;
- Non prevedersi alcun assegno divorzile in favore della dr.ssa , non sussistendone CP_1
i presupposti, in ragione dell'autosufficienza economica della stessa. - Confermare gli ulteriori accordi assunti in sede di separazione;
”.
In data 23/12/2024 si è costituita la resistente , la quale ha dedotto: di aver Controparte_1 rinunciato a prospettive professionali maggiormente retributive per dedicarsi alla famiglia;
di non pretendere alcun assegno divorzile;
che la minore non è propensa a vedere il padre per aver Per_1 assistito a taluni episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal ricorrente in danno della resistente;
di essere esclusiva proprietaria della casa coniugale, ubicata in Benevento, dove vive con la figlia minore e che rappresenta luogo di riferimento per i figli maggiorenni, che vi si recano in occasione delle vacanze;
che la capacità economica del ricorrente è superiore a quella della resistente in misura maggiore del doppio.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “disporre l'audizione immediata dalla minore , ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc e, all'esito, emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni, a esclusiva tutela della minore;
[…] conseguentemente autorizzare la madre alla gestione autonoma delle decisioni e permessi scolastici di natura ordinaria, previa comunicazione al padre, ing. Pt_1 nonché autorizzare la ricorrente alla richiesta di rilascio del passaporto per la minore, stante il mancato e ingiustificato consenso del padre;
2) […] fare ordine al ricorrente di produrre tutta la documentazione contabile, ai sensi dell'art. 473 bis 12 cpc e, se del caso, disporre indagini a mezzo della polizia tributaria;
3) […] pronunciare sentenza di divorzio già formulata dal e cui si Pt_1 aderisce;
4) […] disporre la corresponsione di un contributo diretto in favore dei figli maggiorenni e ma non economicamente autosufficienti, di importo mensile non inferiore ad CP_2 CP_3 euro 1.500, ciascuno, in misura a carico del padre, ing. del 65% e dunque pari ad euro Pt_1
975,00 per ciascun figlio;
in misura del restante 35% a carico della madre, professoressa , CP_1
e dunque pari ad euro 525,00 ciascuno;
porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie secondo protocollo COA da considerarsi parte integrante della sentenza, sempre nella misura del
65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
5) Stabilire un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 600,00 a carico del ed in favore della , nella qualità di genitrice Pt_1 CP_1
Per_ collocataria della figlia minore , oltre il 65 % delle spese straordinarie da concertarsi come da protocollo COA, da considerarsi sempre parte integrante della sentenza;
6) Assegnare la casa coniugale ubicata in Benevento alla Via Calandriello n.1 alla signora quale genitrice CP_1 convivente con la figlia minore e, parzialmente anche con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con tutto quanto in essa contenuto (arredi, complementi, suppellettili); 7) Stabilire il regime di affido ritenuto più idoneo a tutela della minore”.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 27/12/2024, i figli maggiorenni della coppia hanno dichiarato di voler aderire alla domanda formulata dalla resistente, concernente la corresponsione di un maggior contributo diretto in favore degli stessi figli.
In data 08/10/2025 le parti hanno depositato istanza di trasformazione del divorzio giudiziale in congiunto, chiedendo che “il Tribunale recepisca le conclusioni congiunte rassegnate dalle medesime, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto reciprocamente ad alcun assegno divorzile Per_
2. la figlia , ancora minorenne, sarà affidata in forma condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno la rappresentanza genitoriale in modo disgiunto, durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore, assumendo invece di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore. La stessa, inoltre, verrà educata, istruita e assistita moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ella avrà il domicilio privilegiato presso la casa coniugale e vivrà, quindi, con la madre con tempi di permanenza del genitore non collocatario da concordarsi direttamente tra il padre e la minore, considerata l'età della figlia e la distanza geografica fra la stessa e l'attuale domicilio lavorativo paterno;
Per_ 3. contestualmente i genitori concordano di avviare un percorso terapeutico per mediante terapeuta che i genitori hanno individuato nella persona del dr. al fine di consentire una Per_3 più significativa ripresa dei rapporti familiari;
4. in ogni caso e comunque in caso di riavvicinamento del padre al luogo di residenza della figlia, la facoltà di frequentazione del genitore non collocatario con la figlia minore sarà garantita e regolata secondo le modalità già concordate in sede di separazione: il padre starà con la figlia, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Durante il periodo natalizio, il padre starà con la figlia, in modo alternato, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al sei gennaio;
durante il periodo Pasquale, sempre in modo alternato, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in Albis al mercoledì, oppure l'intera settimana di Pasquale, ad anni alterni, con uno dei genitori, ed ancora, durante il periodo estivo la minore starà con il padre per 3 settimane anche non consecutive, tra giugno e settembre, comunicando alla madre il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno, inoltre, la minore festeggerà i compleanni cd onomastici, in Per_ modo alternato, con i genitori. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre. Le parti si dichiarano disponibili anche ad ulteriori, diversi e più ampi poteri di visita in relazione alle esigenze della minore;
si precisa che, durante i periodi di permanenza della Per_ minore presso l'abitazione del padre, il sig. terrà con sé anche il cane della figlia Pt_1 comunicando il suo domicilio (abitazione c/o casa dei nonni paterni);
5. quando la minore starà con uno dei genitori, soprattutto durante i periodi di vacanza, l'altro potrà contattarla quotidianamente anche telefonicamente ed entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali nuovi recapiti e domicili;
inoltre, i genitori garantiranno la Per_ frequentazione della minore con i nonni paterni e materni, pertanto, manterrà rapporti significativi con le famiglie di appartenenza di entrambi i genitori;
6. la casa coniugale, ubicata in Benevento alla via Giovanni Calandriello, n. 1, scala B, di proprietà della sig. , resterà nella disponibilità della stessa per cui ella continuerà ad Parte_2
Per_ abitarla unitamente alla figlia minorenne;
7. a titolo di contributo per il mantenimento della minore il padre verserà in favore della sig.ra la somma di euro 500,00 mediante bonifico sul conto corrente cod. IBAN CP_1
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo l'Indice ISTAT;
le parti convengono, inoltre, che l'Assegno Unico erogato in favore della minore sarà diviso tra loro in ragione della metà;
8. la sig.ra ribadisce l'impegno già assunto in sede di separazione a trasferire la piena CP_1 proprietà dell'immobile di sua esclusiva proprietà, unitamente alle pertinenze, ubicato in Benevento Per_ alla Via Calandriello 1, in favore della figlia , entro sei mesi dal compimento della sua maggiore età, come ulteriore contributo al mantenimento. Le parti specificano che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo è indispensabile, essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
9. entrambi i genitori verseranno direttamente ai figli e maggiorenni, ma non CP_2 CP_3 autosufficienti economicamente, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma di Euro
1.000,00 per ciascuno in misura del 50%, che saranno versati dai genitori ai figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli Indici ISTAT.
Nel contributo al mantenimento così determinato sono comprese le spese dell'alloggio di Milano
(bollette, spese condominiali, e varie tasse- IMU TARSU...), di proprietà esclusiva dei figli, acquistato con provvista di esclusiva competenza del sig. il quale rinuncia a rivendicare il Pt_1 riconoscimento del diritto di abitazione come stabilito in sede di separazione;
10. le parti concordano, altresì, che tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, anche in riferimento alle vacanze estive ed invernali, pure senza l'accompagnamento dei genitori, previamente pattuite e concordate, saranno suddivise in ragione del 50% per ciascun genitore. Le medesime saranno rimborsate al genitore anticipatario, previo accordo ed esibizione di scontrino, fattura o altro idoneo documento fiscale, se richiesto;
specificamente, sono da intendersi spese straordinarie: le mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
le scolastiche: tasse universitarie, libri di testo, pigioni o locazioni di stanze presso le sedi universitarie, corsi privati, vacanze studio, master e i corsi di formazione post lauream;
le spese extrascolastiche;
”.
All'udienza del 09/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e il Giudice, disposta la trasformazione, ha rinviato alla successiva udienza del 16/10/2025 in trattazione scritta, per consentire il deposito di “dichiarazione proveniente dai figli maggiorenni non conviventi con i genitori”.
Acquisite le dichiarazioni dei figli maggiorenni, interventori volontari adesivi -che hanno dichiarato di condividere le intese congiunte di cui all'accordo raggiunto dai genitori, anche rispetto alle determinazioni economiche in loro favore (cfr. dichiarazioni allegate alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025)-, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 30/10/2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 19.12.2023) di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con definito con provvedimento di omologa n. 2492/2023 datato 22/12/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 166, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del Comune C.F._2 di Benevento anno 2001), alle condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti
-come riportate in parte motiva-, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni;
II. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3096/2024, avente ad oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUISA VENTORINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuisa CAVUOTO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Marialuisa CAVUOTO, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
INTERVENTORI VOLONTARI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 09/10/2025; il P.M. in sede, con atto del
12/11/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il ricorrente ha dedotto: di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 03/08/2001, trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento (BN)
(atto n. 166, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2001); che dall'unione matrimoniale sono nati i figli , nato a [...] il [...], nato a [...]_3
Benevento 16.05.2005 e , nata a [...] [...]; che “sono decorsi i termini di Persona_1 legge (nella fattispecie oltre 6 mesi dalla omologa della separazione consensuale) nel corso dei quali i coniugi non si sono riconciliati continuando a vivere da separati”(cfr. p. 4 del ricorso introduttivo); infine, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla resistente, atteso il miglioramento della sua situazione economica, nonché l'impossibilità di frequentare la figlia minore secondo le modalità di cui all'accordo omologato, a causa della ingerenza della madre nella vita della figlia.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: “- Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n 2), let. b) l. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Benevento in data
3.08.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento, dell'anno 2001, serie A, parte 2, n. 00166 tra e;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Benevento di effettuare le necessarie annotazioni e le ulteriori incombenze di Per_ cui al regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238; - affidare la figlia ad entrambi i genitori, confermando le modalità di frequentazione stabilite in sede di separazione consensuale che quivi si ripetono: i tempi di permanenza del genitore non collocatario, saranno garantiti e regolati secondo le seguenti modalità: il padre starà con la figlia, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre.
Durante il periodo natalizio, il padre starà con la figlia, in modo alternato, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al sei gennaio;
durante il periodo Pasquale, sempre in modo alternato, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in
Albis al mercoledì, oppure l'intera settimana di Pasquale, ad anni alterni, con uno dei genitori;
ed ancora, durante il periodo estivo la minore starà con il padre per 3 settimane anche non consecutive, tra giugno e settembre, comunicando alla madre il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno, Per_ inoltre, la minore festeggerà i compleanni ed onomastici, in modo alternato, con i genitori. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre. Le parti si dichiarano disponibili anche ad ulteriori, diversi e più ampi poteri di visita in relazione alle esigenze della minore;
si precisa che, durante i periodi di permanenza della minore presso l'abitazione del padre, Per_ il sig. terrà con sé anche il cane della figlia comunicando il suo domicilio (abitazione Pt_1
e/o casa dei nonni paterni);
9. quando la minore starà con uno dei genitori, soprattutto durante i periodi di vacanza, l'altro potrà contattarla quotidianamente anche telefonicamente ed entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali nuovi recapiti e domicili, inoltre, i genitori Per_ garantiranno la frequentazione della minore con i nonni paterni e materni, pertanto, manterrà rapporti significativi con le famiglie di appartenenza di entrambi - In ragione del collocamento prevalente della figlia con la madre, assegnare la casa coniugale sita in Benevento alla via
Calandriello n°1 alla dr.ssa , esclusiva proprietaria della medesima;
- Porre a carico del CP_1 dr. in l'obbligo di versare alla dr.ssa a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia minore, la somma mensile di € 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si rendessero necessarie per i figli. Per le spese straordinarie i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto il 25.10.2021 tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento che quivi si deve intendere integralmente richiamato;
- Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e CP_2 la somma complessiva di €. 800,00 cadauno, da ripartire in misura del 50% ciascuno tra i CP_3 genitori;
- Non prevedersi alcun assegno divorzile in favore della dr.ssa , non sussistendone CP_1
i presupposti, in ragione dell'autosufficienza economica della stessa. - Confermare gli ulteriori accordi assunti in sede di separazione;
”.
In data 23/12/2024 si è costituita la resistente , la quale ha dedotto: di aver Controparte_1 rinunciato a prospettive professionali maggiormente retributive per dedicarsi alla famiglia;
di non pretendere alcun assegno divorzile;
che la minore non è propensa a vedere il padre per aver Per_1 assistito a taluni episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal ricorrente in danno della resistente;
di essere esclusiva proprietaria della casa coniugale, ubicata in Benevento, dove vive con la figlia minore e che rappresenta luogo di riferimento per i figli maggiorenni, che vi si recano in occasione delle vacanze;
che la capacità economica del ricorrente è superiore a quella della resistente in misura maggiore del doppio.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “disporre l'audizione immediata dalla minore , ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc e, all'esito, emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni, a esclusiva tutela della minore;
[…] conseguentemente autorizzare la madre alla gestione autonoma delle decisioni e permessi scolastici di natura ordinaria, previa comunicazione al padre, ing. Pt_1 nonché autorizzare la ricorrente alla richiesta di rilascio del passaporto per la minore, stante il mancato e ingiustificato consenso del padre;
2) […] fare ordine al ricorrente di produrre tutta la documentazione contabile, ai sensi dell'art. 473 bis 12 cpc e, se del caso, disporre indagini a mezzo della polizia tributaria;
3) […] pronunciare sentenza di divorzio già formulata dal e cui si Pt_1 aderisce;
4) […] disporre la corresponsione di un contributo diretto in favore dei figli maggiorenni e ma non economicamente autosufficienti, di importo mensile non inferiore ad CP_2 CP_3 euro 1.500, ciascuno, in misura a carico del padre, ing. del 65% e dunque pari ad euro Pt_1
975,00 per ciascun figlio;
in misura del restante 35% a carico della madre, professoressa , CP_1
e dunque pari ad euro 525,00 ciascuno;
porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie secondo protocollo COA da considerarsi parte integrante della sentenza, sempre nella misura del
65% a carico del padre e 35% a carico della madre;
5) Stabilire un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 600,00 a carico del ed in favore della , nella qualità di genitrice Pt_1 CP_1
Per_ collocataria della figlia minore , oltre il 65 % delle spese straordinarie da concertarsi come da protocollo COA, da considerarsi sempre parte integrante della sentenza;
6) Assegnare la casa coniugale ubicata in Benevento alla Via Calandriello n.1 alla signora quale genitrice CP_1 convivente con la figlia minore e, parzialmente anche con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con tutto quanto in essa contenuto (arredi, complementi, suppellettili); 7) Stabilire il regime di affido ritenuto più idoneo a tutela della minore”.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 27/12/2024, i figli maggiorenni della coppia hanno dichiarato di voler aderire alla domanda formulata dalla resistente, concernente la corresponsione di un maggior contributo diretto in favore degli stessi figli.
In data 08/10/2025 le parti hanno depositato istanza di trasformazione del divorzio giudiziale in congiunto, chiedendo che “il Tribunale recepisca le conclusioni congiunte rassegnate dalle medesime, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto reciprocamente ad alcun assegno divorzile Per_
2. la figlia , ancora minorenne, sarà affidata in forma condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno la rappresentanza genitoriale in modo disgiunto, durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore, assumendo invece di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore. La stessa, inoltre, verrà educata, istruita e assistita moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ella avrà il domicilio privilegiato presso la casa coniugale e vivrà, quindi, con la madre con tempi di permanenza del genitore non collocatario da concordarsi direttamente tra il padre e la minore, considerata l'età della figlia e la distanza geografica fra la stessa e l'attuale domicilio lavorativo paterno;
Per_ 3. contestualmente i genitori concordano di avviare un percorso terapeutico per mediante terapeuta che i genitori hanno individuato nella persona del dr. al fine di consentire una Per_3 più significativa ripresa dei rapporti familiari;
4. in ogni caso e comunque in caso di riavvicinamento del padre al luogo di residenza della figlia, la facoltà di frequentazione del genitore non collocatario con la figlia minore sarà garantita e regolata secondo le modalità già concordate in sede di separazione: il padre starà con la figlia, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Durante il periodo natalizio, il padre starà con la figlia, in modo alternato, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al sei gennaio;
durante il periodo Pasquale, sempre in modo alternato, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in Albis al mercoledì, oppure l'intera settimana di Pasquale, ad anni alterni, con uno dei genitori, ed ancora, durante il periodo estivo la minore starà con il padre per 3 settimane anche non consecutive, tra giugno e settembre, comunicando alla madre il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno, inoltre, la minore festeggerà i compleanni cd onomastici, in Per_ modo alternato, con i genitori. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre. Le parti si dichiarano disponibili anche ad ulteriori, diversi e più ampi poteri di visita in relazione alle esigenze della minore;
si precisa che, durante i periodi di permanenza della Per_ minore presso l'abitazione del padre, il sig. terrà con sé anche il cane della figlia Pt_1 comunicando il suo domicilio (abitazione c/o casa dei nonni paterni);
5. quando la minore starà con uno dei genitori, soprattutto durante i periodi di vacanza, l'altro potrà contattarla quotidianamente anche telefonicamente ed entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali nuovi recapiti e domicili;
inoltre, i genitori garantiranno la Per_ frequentazione della minore con i nonni paterni e materni, pertanto, manterrà rapporti significativi con le famiglie di appartenenza di entrambi i genitori;
6. la casa coniugale, ubicata in Benevento alla via Giovanni Calandriello, n. 1, scala B, di proprietà della sig. , resterà nella disponibilità della stessa per cui ella continuerà ad Parte_2
Per_ abitarla unitamente alla figlia minorenne;
7. a titolo di contributo per il mantenimento della minore il padre verserà in favore della sig.ra la somma di euro 500,00 mediante bonifico sul conto corrente cod. IBAN CP_1
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo l'Indice ISTAT;
le parti convengono, inoltre, che l'Assegno Unico erogato in favore della minore sarà diviso tra loro in ragione della metà;
8. la sig.ra ribadisce l'impegno già assunto in sede di separazione a trasferire la piena CP_1 proprietà dell'immobile di sua esclusiva proprietà, unitamente alle pertinenze, ubicato in Benevento Per_ alla Via Calandriello 1, in favore della figlia , entro sei mesi dal compimento della sua maggiore età, come ulteriore contributo al mantenimento. Le parti specificano che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo è indispensabile, essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
9. entrambi i genitori verseranno direttamente ai figli e maggiorenni, ma non CP_2 CP_3 autosufficienti economicamente, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma di Euro
1.000,00 per ciascuno in misura del 50%, che saranno versati dai genitori ai figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli Indici ISTAT.
Nel contributo al mantenimento così determinato sono comprese le spese dell'alloggio di Milano
(bollette, spese condominiali, e varie tasse- IMU TARSU...), di proprietà esclusiva dei figli, acquistato con provvista di esclusiva competenza del sig. il quale rinuncia a rivendicare il Pt_1 riconoscimento del diritto di abitazione come stabilito in sede di separazione;
10. le parti concordano, altresì, che tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, anche in riferimento alle vacanze estive ed invernali, pure senza l'accompagnamento dei genitori, previamente pattuite e concordate, saranno suddivise in ragione del 50% per ciascun genitore. Le medesime saranno rimborsate al genitore anticipatario, previo accordo ed esibizione di scontrino, fattura o altro idoneo documento fiscale, se richiesto;
specificamente, sono da intendersi spese straordinarie: le mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
le scolastiche: tasse universitarie, libri di testo, pigioni o locazioni di stanze presso le sedi universitarie, corsi privati, vacanze studio, master e i corsi di formazione post lauream;
le spese extrascolastiche;
”.
All'udienza del 09/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e il Giudice, disposta la trasformazione, ha rinviato alla successiva udienza del 16/10/2025 in trattazione scritta, per consentire il deposito di “dichiarazione proveniente dai figli maggiorenni non conviventi con i genitori”.
Acquisite le dichiarazioni dei figli maggiorenni, interventori volontari adesivi -che hanno dichiarato di condividere le intese congiunte di cui all'accordo raggiunto dai genitori, anche rispetto alle determinazioni economiche in loro favore (cfr. dichiarazioni allegate alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025)-, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 30/10/2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 19.12.2023) di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con definito con provvedimento di omologa n. 2492/2023 datato 22/12/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 166, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del Comune C.F._2 di Benevento anno 2001), alle condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti
-come riportate in parte motiva-, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni;
II. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano