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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
___________________________________________________________________________
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1698/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1698/2024 R.G. tra
(cod. fisc.: e p. IVA: , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla via Giuseppe Grezar – n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe
Apolloni (cod. fisc.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma alla via Conca D'Oro – n. 285,
- APPELLANTE –
e
(cod. fisc.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina
Grandazzo (cod. fisc.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Fiumicino alla via Angelo Bascapè – n. 19.
- APPELLATO – nonché
(C.F. , con sede in Roma, P.zza del Campidoglio 1, in persona del CP_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Garozzo Controparte_3
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio dott. C.F._4 [...]
, repertorio n. 22416, raccolta n. 11992, stipulata in Roma il 23 giugno 2023, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21.
- APPELLATA –
2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 745/2024, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia nel giudizio N.R.G. 5734/2020
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n. 745/2024 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia nel giudizio N.R.G. 5734/2020, depositata in data 21 marzo 2024, non notificata, quindi accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e quindi revocare l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720130018655617000 disposta dal
Giudice di primo grado. Per l'effetto: - in via primaria e/o principale: rigettare l'opposizione in quanto inammissibile
e/o irricevibile e/o improponibile;
- in ordine al “merito”, in via di subordine: rigettare la stessa perché infondata e comunque inammissibile, sia in fatto che in diritto, nel merito ed in rito, con ogni ulteriore statuizione;
- in ordine al
“merito”, in via di ulteriore, stretto, subordine: accertare quali crediti possano ritenersi prescritti e quali no, con ogni conseguente statuizione e pronuncia, anche in ordine alla loro attualità, esigibilità, legittimità e/o debenza;
- in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da liquidarsi anche ex officio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, ovvero compensare le stesse nella denegata ipotesi di soccombenza, anche integrale, anche per il precedente grado di giudizio.”
Per l'appellato CP_1
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 745/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia nella persona della Dott.ssa LOMBARDI depositata il 21 marzo 2024, nel giudizio recante RGN 5734/2020, e non notificata, perché infondato per i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza e condanna al pagamento di tutte le spese di lite;
- in caso di riforma della sentenza, anche parziale, compensare le spese tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'appellata CP_2 nel merito, in via principale, accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt_2
Civitavecchia n. 745/2024, depositata in data 21.03.2024, riformando la suddetta sentenza;
2) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'appello, compensare le spese di lite per quanto concerne per i motivi di cui alla memoria, con riferimento al grado d'appello; CP_2 con vittoria di spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi solo ed esclusivamente con riferimento al grado d'appello.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con la sentenza impugnata n. 745/2024, emessa nel giudizio N.R.G. 5734/2020, depositata in data 21 marzo 2024, il Giudice di Pace di Civitavecchia accoglieva l'opposizione presentata da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90840786 70/000 (notificata in
[...] data 19 febbraio 2020) contenente n. 5 cartelle di pagamento (n. 09720120017221111000, n.
097201201188912451000, n. 09720120288190254000, n. 09720130018655617000, n.
09720140225885270000), per somme iscritte a ruolo pari a € 2.999,51.
Il Giudice di Pace rilevava che: “La cartella n. 097 2013 0018655617000 non risulta correttamente notificata in quanto, a seguito della notifica eseguita il 24.07.2013 non risultano altri atti interruttivi della prescrizione, pertanto detta cartella deve essere annullata unitamente al titolo in essa inserito”; e, di conseguenza, decideva: “accoglie parzialmente l'opposizione avverso la l'intimazione di pagamento n. 097 2019
908407867000 con annullamento della sola cartella di pagamento n. 097 2013 0018655617000 per i motivi in narrativa indicati”.
L' impugnava la sentenza su tale specifico punto Parte_3 evidenziando che la cartella annullata faceva riferimento a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per € 1.160,12 con ente impositore il Controparte_4 soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
Specificava che in primo grado aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento in quanto risultavano notificate le cartelle di pagamento, “non era stata instaurata un'azione esecutiva, le doglianze avversarie consistevano in un accertamento di estinzione per prescrizione, non esperibile come azione ma solo come eccezione;
- non vi era stata una tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, circostanza che impedisce di eccepire la prescrizione eventualmente maturata precedentemente”.
Rilevava che la notifica della cartella n 09720130018655617000 era avvenuta regolarmente in data
24 gennaio 2013 come risulterebbe provato dalla copia della relata di notifica depositata nel fascicolo di primo grado e riportata nel presente giudizio e che successivamente erano state notificate le intimazioni di pagamento n. 09720179052667655000 in data 21 ottobre 2017 (come risulterebbe dai doc. 11 e 12 depositati nel fascicolo di primo grado e costituiti dalla copia della relazione di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.p.c. in mani del suocero del destinatario e dalla copia dell'avviso di avvenuta notifica) e n. 09720199084078670000 (oggetto di opposizione) in data 19 febbraio 2020.
4 Rilevava poi la erronea compensazione delle spese di lite in quanto il giudice di primo grado “avrebbe dovuto rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella misura prevista dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come integrato dal D.M 37/2018)”.
Si costituiva l'appellato e rilevava che l' si era Parte_1 limitata a depositare solo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179052667655000 senza dar prova che la stessa contenesse la cartella di pagamento n. 097 2013 0018655617000 annullata con la sentenza impugnata e che, quindi tra la notifica del 24 gennaio 2013 e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 19 febbraio 2020, era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Deduceva, pertanto, la correttezza della sentenza n. 745/2024 del Giudice di Pace di Civitavecchia anche nella parte appellata in cui il giudice di primo grado ha dichiarato: “la cartella 097 2013
0018655617000 non risulta correttamente notificata in quanto, a seguito della notifica eseguita il 24.07.2013, non risultano notificati altri atti interruttivi della prescrizione, pertanto detta cartella deve essere annullata unitamente al titolo in essa inserito”. Così come deve essere confermata la sentenza nella parte in cui “accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 908407867000 con l'annullamento della sola cartella di pagamento n. 097 2013 0018655617000 per i motivi in narrativa indicati;
- compensa le spese di lite tra le parti stante la soccombenza reciproca”.
Si costituiva associandosi al contenuto dell'atto di appello e formulando le CP_2 conclusioni sopra riportate.
All'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
2. Qualificazione della domanda.
L'appello alla sentenza n. 745/2024 del Giudice di Pace di Civitavecchia emessa nel giudizio n.
R.G. 5734/2020, depositata in data 21 marzo 2024, avente ad oggetto l'opposizione tesa a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nella intimazione di pagamento n. 097
2019 90840786 70/000 e relativi alle cartelle n. n. 09720120017221111000, n.
097201201188912451000, n. 09720120288190254000, n. 09720140225885270000 e n.
09720130018655617000, delle quali solo l'ultima è stata oggetto di annullamento, è volta a far valere l'inammissibilità per tardività della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della cartella annullata accolta dal giudice di primo grado.
Deve premettersi che l'opposizione alla intimazione di pagamento è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, come domanda di accertamento negativo
5 del credito nel caso in cui si eccepisce la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento.
È infatti ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.
Va, infatti, riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo del credito maturata dopo la notifica della cartella (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 5, ord. 5739 del 2021).
L' contesta, anche con l'appello, l'ammissibilità Parte_3 della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento in quanto non proposta tempestivamente e in quanto non proponibile avverso l'ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, la qualificazione della domanda come accertamento negativo del credito e non come opposizione recuperatoria volta a far valere i vizi degli atti prodromici e quelli che non si sono fatti valere con l'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento rende irrilevante la eventuale tardività della domanda poiché la domanda volta a far valere la prescrizione maturatasi dopo la notifica della cartella e prima dell'intimazione di pagamento non è soggetta ai termini fissati per l'impugnazione della cartella.
3. Prescrizione
L' ha eccepito che il giudice di primo grado Parte_1 avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nella intimazione di pagamento con riferimento alla sola cartella n.
09720130018655617000 ed ha fatto rilevare che nel fascicolo di primo grado risulta essere depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella di pagamento n.
09720130018655617000 avvenuta in data 24 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.p.c. in mano del suocero del destinatario Controparte_1
Con riferimento all'intimazione di pagamento n. 09720179052667655000, l appellante ha Pt_1 indicato come atti interruttivi della prescrizione gli allegati doc. 11 e 12, costituiti dalle copie della relata di notifica della stessa avvenuta in data 21 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.p.c. e dell'avviso di avvenuta notifica presso il domicilio del destinatario, avvenuto in data 14 novembre
2017, depositati nel fascicolo di primo grado, ed ha richiamato l'estratto di ruolo dal quale si evince che l'intimazione di pagamento n. 09720179052667655000 si riferisce al credito oggetto di causa
(cfr. documento 4 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, per dimostrare la notifica dell'atto è sufficiente che l' della riscossione provi di aver notificato CP_5
6 l'atto senza che invece sia necessaria la produzione in giudizio dell'atto notificato (Cass. n. 23902 del 11-10- 2017; Cass. n. 20444 del 30-07-2019; si vedano anche Cass. n. 20769 del 21-07- 2021;
Cass. n. 17841 del 21-06-2023; Cass. n.12069 del 3-5-2024).
La riconducibilità dell'atto notificato al credito oggetto di causa si desume dall'estratto di ruolo.
Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso analogo (nel quale peraltro, a differenza che nel caso in esame, l'avviso di ricevimento non indicava nemmeno il numero dell'atto notificato) è che in tema di notifica di un atto relativo alla riscossione esattoriale la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed
è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, cosicchè deve ritenersi provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, ove vi sia coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, laddove il destinatario non avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non conteneva la cartella in questione.
Nel caso di specie, pertanto, con gli atti prodotti, e cioè, con la relata di notifica della stessa e la copia dell'estratto di ruolo ad essa relativa è stato assolto a pieno l'onere di provare l'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione.
Pertanto l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza deve dichiararsi che l' ha diritto ad agire esecutivamente per il credito oggetto della Parte_1 cartella di pagamento n. 09720130018655617000.
4. Spese del giudizio
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, con riferimento al contenuto dell'atto di appello e della comparsa di costituzione di e devono essere sono CP_2 liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 a favore di
[...]
n relazione all'ammontare dei crediti contestati in primo grado (euro 2.999,51) ed CP_1 in grado di appello (euro 1.163,28) con applicazione del parametro medio per il giudizio di primo grado e del parametro minimo per il giudizio d'appello (in considerazione della scarsa complessità delle questioni di diritto affrontate).
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1698/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_2
7 - accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 745/2024, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia nel giudizio N.R.G. 5734/2020, depositata in data 21 marzo 2024 dichiara che l' ha diritto ad agire esecutivamente per il credito oggetto della Parte_1 cartella di pagamento n. 09720130018655617000 e condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado sostenute dall'
[...]
che si liquidano in euro 1.265 oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_3
CPA da distrarsi a favore del procuratore costituito Avv. David Giuseppe Apolloni;
- condanna l pagamento delle spese del giudizio d'appello sostenute Controparte_1 dall' che si liquidano in euro 1.278 oltre Parte_3 rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore costituito Avv. David
Giuseppe Apolloni e al pagamento delle spese del giudizio d'appello sostenute da
[...]
che si liquidano in euro 1.278 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. CP_2
Civitavecchia, 16 aprile 2025
IL GIUDICE Francesco Vigorito
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