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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2024 promossa da: on l'Avv. Parte_1 Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. LENER LEONARDO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma cpc , con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 cpc , l'attrice opponente avv. conveniva in giudizio Parte_1 il dott. ,chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'atto di CP_1 precetto notificato in data 9/12/2024 , mentre in via principale e di merito , accertare e dichiarare che il precetto notificato in data 9.12.2024 dal convenuto risulta essere inefficace in CP_1 considerazione del fatto che parte attrice vanta nei confronti dell'intimante crediti ben superiori alla somma illegittimamente precettata .
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio il dott. il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione promossa dall' avv. in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto . Chiedeva , altresì , il convenuto , l'accertamento nell'ambito del presente giudizio , dell'obbligo risarcitorio in capo all'attrice nei confronti del convenuto , somme ricevute dalla stessa in base alla sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 13/12/2021 nel procedimento nr. 12211/2016 e poi integralmente riformata dalla RT d'Appello di Brescia con la sentenza n. 646/2024 . In base alle fatture emesse dall'avv. in base ai pagamenti eseguiti dal dott. ,a Pt_1 CP_1 fronte delle azioni esecutive promosse nei suoi confronti per il recupero degli asseriti crediti , veniva richiesta la determinazione del credito vantato dal dott. nella misura di € 158.650 , CP_1
pagina 1 di 4 accertando e dichiarando che il predetto importo doveva essere posto in compensazione con ogni credito vantato dall'avv. ei confronti del dott. Pt_1 CP_1 Veniva quindi affrontata la fase cautelare, dove non veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti necessari legati “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ . Alla prima udienza della fase di merito , entrambe le parti chiedevano concordemente il rinvio della causa per la decisione . La causa veniva rinviata all'udienza del 27/6/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive e la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Occorre , infatti , rilevare che la RT d' Appello di Brescia ha accolto totalmente l'impugnazione formulata dal convenuto opposto dott. , riformando la sentenza di primo grado n. CP_1
12211/2016 rg emessa dal Tribunale di Bergamo . In particolare la RT d'Appello ha riconosciuto la validità della scrittura privata sottoscritta dall'avv. in data 24/4/2015 , dove la stessa rinunciava al pagamento di prestazioni Parte_1 professionali a carico dell' CP_1 Pertanto tutte le azioni esecutive promosse dall'avv. nei confronti del convenuto sono di fatto Pt_1 azzerate dalla sentenza della RT d'Appello di Brescia n. 646/2024 . Inoltre con la predetta sentenza il convenuto dott. è diventato creditore nei confronti CP_1 dell'avv. per l'importo di € 158.650,10 , frutto dei versamenti che il convenuto ha versato Pt_1 all'attrice derivanti dalle molteplici azioni esecutive subite dallo stesso in forza del titolo esecutivo , costituito dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 12211/2016 , interamente sovvertito dalla sentenza della RT d'Appello . Pertanto l'importo che l'attrice dovrà restituire al dott. ammonta ad € 158.650 ,10 ( CP_1 come da doc. prodotta agli atti relative a fatture ) oltre alle spese legali liquidate con la sentenza della OR D'APPELLO pari ad € 34.767,64. In sostanza l'importo dovuto dall'attrice nei confronti del convenuto ammonta ad € 193.417,74 . L'avv. ritiene di essere creditrice nei confronti del dott. dell'importo di Pt_1 CP_1
€32.573,75 in forza di provvedimenti giudiziali o sentenze anteriori alla sentenza della RT d'Appello di Brescia del 26/6/2025 e che detti non possono essere travolti dalla pronuncia della OR , essendo sentenze passata in giudicato i provvedimenti definitivi .
Tuttavia occorre rilevare che , anche volendo considerare la correttezza dei conteggi esposti dall'attrice
, l'importo di € 32.573,75 è compensabile con il maggior credito vantato dal dott. ari ad CP_1
€ 193.417,74 . L'attrice sostiene che la sentenza della RT d'Appello non possa costituire un titolo giudiziale esecutivo . Tuttavia occorre evidenziare come la OR D'APPELLO DI BRESCIA ha respinto per tre volte le istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza nr. 646/2024 del 24giugno 2024 , rendendo la predetta sentenza un valido ed efficace titolo esecutivo giudiziale .
Alla luce delle considerazioni sopra esposte , si conferma il precetto emesso dal convenuto opposto per un 'importo di € 27.896,91 . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attrice avv. in proprio alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto dott. he si liquidano per compensi professionali in € CP_1
5.077 ,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo ,21/7/2025 IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2024 promossa da: on l'Avv. Parte_1 Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. LENER LEONARDO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma cpc , con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 cpc , l'attrice opponente avv. conveniva in giudizio Parte_1 il dott. ,chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'atto di CP_1 precetto notificato in data 9/12/2024 , mentre in via principale e di merito , accertare e dichiarare che il precetto notificato in data 9.12.2024 dal convenuto risulta essere inefficace in CP_1 considerazione del fatto che parte attrice vanta nei confronti dell'intimante crediti ben superiori alla somma illegittimamente precettata .
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio il dott. il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione promossa dall' avv. in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto . Chiedeva , altresì , il convenuto , l'accertamento nell'ambito del presente giudizio , dell'obbligo risarcitorio in capo all'attrice nei confronti del convenuto , somme ricevute dalla stessa in base alla sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 13/12/2021 nel procedimento nr. 12211/2016 e poi integralmente riformata dalla RT d'Appello di Brescia con la sentenza n. 646/2024 . In base alle fatture emesse dall'avv. in base ai pagamenti eseguiti dal dott. ,a Pt_1 CP_1 fronte delle azioni esecutive promosse nei suoi confronti per il recupero degli asseriti crediti , veniva richiesta la determinazione del credito vantato dal dott. nella misura di € 158.650 , CP_1
pagina 1 di 4 accertando e dichiarando che il predetto importo doveva essere posto in compensazione con ogni credito vantato dall'avv. ei confronti del dott. Pt_1 CP_1 Veniva quindi affrontata la fase cautelare, dove non veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti necessari legati “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ . Alla prima udienza della fase di merito , entrambe le parti chiedevano concordemente il rinvio della causa per la decisione . La causa veniva rinviata all'udienza del 27/6/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive e la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Occorre , infatti , rilevare che la RT d' Appello di Brescia ha accolto totalmente l'impugnazione formulata dal convenuto opposto dott. , riformando la sentenza di primo grado n. CP_1
12211/2016 rg emessa dal Tribunale di Bergamo . In particolare la RT d'Appello ha riconosciuto la validità della scrittura privata sottoscritta dall'avv. in data 24/4/2015 , dove la stessa rinunciava al pagamento di prestazioni Parte_1 professionali a carico dell' CP_1 Pertanto tutte le azioni esecutive promosse dall'avv. nei confronti del convenuto sono di fatto Pt_1 azzerate dalla sentenza della RT d'Appello di Brescia n. 646/2024 . Inoltre con la predetta sentenza il convenuto dott. è diventato creditore nei confronti CP_1 dell'avv. per l'importo di € 158.650,10 , frutto dei versamenti che il convenuto ha versato Pt_1 all'attrice derivanti dalle molteplici azioni esecutive subite dallo stesso in forza del titolo esecutivo , costituito dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 12211/2016 , interamente sovvertito dalla sentenza della RT d'Appello . Pertanto l'importo che l'attrice dovrà restituire al dott. ammonta ad € 158.650 ,10 ( CP_1 come da doc. prodotta agli atti relative a fatture ) oltre alle spese legali liquidate con la sentenza della OR D'APPELLO pari ad € 34.767,64. In sostanza l'importo dovuto dall'attrice nei confronti del convenuto ammonta ad € 193.417,74 . L'avv. ritiene di essere creditrice nei confronti del dott. dell'importo di Pt_1 CP_1
€32.573,75 in forza di provvedimenti giudiziali o sentenze anteriori alla sentenza della RT d'Appello di Brescia del 26/6/2025 e che detti non possono essere travolti dalla pronuncia della OR , essendo sentenze passata in giudicato i provvedimenti definitivi .
Tuttavia occorre rilevare che , anche volendo considerare la correttezza dei conteggi esposti dall'attrice
, l'importo di € 32.573,75 è compensabile con il maggior credito vantato dal dott. ari ad CP_1
€ 193.417,74 . L'attrice sostiene che la sentenza della RT d'Appello non possa costituire un titolo giudiziale esecutivo . Tuttavia occorre evidenziare come la OR D'APPELLO DI BRESCIA ha respinto per tre volte le istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza nr. 646/2024 del 24giugno 2024 , rendendo la predetta sentenza un valido ed efficace titolo esecutivo giudiziale .
Alla luce delle considerazioni sopra esposte , si conferma il precetto emesso dal convenuto opposto per un 'importo di € 27.896,91 . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attrice avv. in proprio alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto dott. he si liquidano per compensi professionali in € CP_1
5.077 ,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo ,21/7/2025 IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Liotta
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