Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 27147 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da :
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dll' avv. LENHARDY FLAVIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] -, rappresentata e difesa giusta procura in atti CP1 dall'avv. RISPOLI PIERLUIGI presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
NONCHE'
, nata a [...] il [...], C.F. , CP2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , CP3 C.F._2 CP4
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._3 CP5
, nato a [...] il [...] ,C.F. , tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._4
- INTERVENTORI VOLONTARI-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, in epigrafe generalizzato, esponeva : “ 1) Lo istante ha contratto in Napoli il giorno 10 febbraio 1996 matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con la
CP IG.ra , nata a [...] il giorno 20 agosto 1967 ;2) dalla detta unione sono nati in Napoli quattro figli: , CP1 il giorno 11 febbraio 1998, VI, il giorno 26 febbraio 2002, , il giorno 25 luglio 2003 e , il giorno CP4 CP5
4 ottobre 2004; 3) l'unione matrimoniale non si è rivelata felice ed essi coniugi, il giorno 1 luglio 2013, comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli per sottoscrivere il verbale della loro separazione personale consensuale,
verbale ritualmente omologato con decreto dei 19/24 settembre 2013; 4) in detto verbale essi coniugi, tra le altre, CP convenivano lo affidamento condiviso dei figli , , VI e , allora minorenni, fissando la residenza CP4 CP5 privilegiata degli stessi presso la madre, nella casa coniugale in Napoli, alla Via Lepanto n. 97, cespite di proprietà del figlio , con regolamentazione di ampie modalità di permanenza del padre con i figli. I coniugi prevedevano, CP5 inoltre, a carico del IGnor , quale concorso al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di Euro 1.525,00, la Pt_1 contribuzione, nella misura del 100%, alle “spese sanitarie della famiglia e straordinarie tra cui quelle ludiche e scolastiche e quelle non coperte dal Servizio sanitario nazionale, quelle riguardanti i figli”, nonchè l'onere di corrispondere lo assegno mensile di Euro 400,00, a titolo di mantenimento della IG.ra Il , inoltre, si CP1 Pt_1 impegnava a versare le residue rate di mutuo gravante sulla casa coniugale, nonché a sostenere il costo del servizio di babysitter “fin quando l'utilità dello stesso sarà necessaria”; 5) i coniugi prevedevano, altresì, che il canone di locazione mensile di Euro 1.100,00 derivante dalla cessione in locazione dell'immobile di proprietà del ricorrente in Giugliano in
Campania, alla Via Madonna del Pantano n. 50, oggetto di Fondo patrimoniale, sarebbe stato destinato a “coprire le spese che il IG. affronta per la presa in locazione dell'immobile in cui attualmente risiede e che, nel caso in Pt_1 cui l'importo incassato per la locazione della cd. casa in Varcaturo una volta decurtate tutte le spese, comprese le tasse relative sia alla stessa che alla nuova e futura dimora del dovesse restare una differenza positiva, la stessa Pt_1 andrà divisa equamente tra le parti” ; 6) dall'epoca della comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli e, cioè, a far data dal 1° luglio 2013, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, non Parte_2 essendo intervenuta alcuna riconciliazione, né essendosi ricostituita tra gli stessi alcuna forma di comunione materiale e spirituale;
7) ricorrono, pertanto, nella fattispecie tutti i requisiti richiesti ex lege per dar luogo alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
8) ricorrono, altresì, i presupposti per chiedere, ai sensi dell'art. 171 c.c., CP l'accertamento e la dichiarazione di scioglimento del fondo patrimoniale costituito con Notar del CP7
29.11.1999, Rep. n. 5044, Racc. n. 1821, avente ad oggetto l'immobile in Giugliano in Campania, in considerazione CP della emananda sentenza di divorzio e del raggiungimento della maggiore età dei figli , , VI e;
CP4 CP5
9) più volte lo istante ha sollecitato la moglie, seppur invano, a sottoscrivere un ricorso per divorzio congiunto, così da definire ogni questione relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rivedere e definire, altresì, le questioni economiche alla luce, come si dirà, dei rilevanti cambiamenti di vita della IG.ra e dei figli, nelle more divenuti CP1 maggiorenni;
RILEVATO CHE Nell'anno 2021, a seguito dell'esito vittorioso di un giudizio promosso nei confronti dei sanitari e dell' avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico riportato da Controparte_8
, ormai maggiorenne, affetto da disabilità, a seguito della sua patologia insorta alla nascita e solo CP5 CP successivamente diagnosticata, i figli del IG. , prossima al compimento di 26 anni di età, VI, Parte_1 prossima al compimento di 22 anni, , 20 anni e , 19 anni – hanno percepito importi risarcitori di CP4 CP5 rilevante entità che hanno determinato il raggiungimento della loro piena autosufficienza economica. Infatti, con sentenza n. 4443/2020 del 24.06.2020, poi confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4232/2023 del 06.10.2023, passata in cosa giudicata, il Tribunale di Napoli ha condannato la a pagare in Parte_3 CP favore di la rilevante somma di Euro 2.121.491,79; in favore di , e VI la somma, ciascuna, CP5 CP4 di Euro 122.478,98 ed in favore dei IGnori e , lo importo, ciascuno, di Euro 367.436,88 .Importi Pt_1 CP1 regolarmente liquidati ed incassati nell'anno 2021. Orbene, è indubbio che tale circostanza, del tutto eccezionale e peculiare, ha determinato e determina de iure la automatica emancipazione economica dei quattro figli del ricorrente: indubbiamente, le suindicate rilevanti somme, opportunamente utilizzate, oltre che investite con la dovuta oculatezza e cautela, costituiscono, infatti, una importante rendita vitalizia in grado di assicurare loro un futuro più che dignitoso, potendo fare affidamento su un patrimonio consistente idoneo a garantire un assetto patrimoniale sicuro e durevole nel tempo e, dunque, il sostegno economico necessario per far fronte alle proprie eIGenze di vita e di studio. In ogni caso, la rilevanza della richiamata attribuzione patrimoniale da essi percepita, anche in considerazione della età dei ragazzi,
consente senza dubbio di affermare che nel tempo necessario al normale completamento del percorso di studi e formativo e di inserimento nel mondo del lavoro, essi figli potranno godere di una totale autonomia ed autosufficienza economica. CP Ed invero: , maggiorenne, ormai prossima al compimento dei 26 anni, è iscritta e frequenta l'ultimo anno della
Facoltà di Ingegneria Gestionale -Università “Federico II” ed attualmente vive presso la abitazione materna. VI, maggiorenne, prossima al compimento dei 22 anni, vive negli Stati Uniti d'America, in quanto frequenta il terzo anno della Scuola di ballo “Joffrey Ballet School”, con sede in New York;
la stessa è iscritta anche alla Università telematica
E-Campus. , maggiorenne, ormai ventenne, vive con la di lei sorella VI a New York, dove frequenta la scuola CP4 di inglese “Kaplan International Languages”. E', inoltre, iscritta presso la Università “Federico II” - Facoltà di
Marketing del Turismo. e VI vivono in un appartamento da queste condotto in locazione. A ciò occorre, CP4 altresì, aggiungere la già florida situazione patrimoniale ed economica di essi figli che consente loro di poter fare affidamento anche su un consistente patrimonio immobiliare e sulla ulteriore liquidità che deriva loro dalle Polizze CP assicurative di cui sono beneficiari . , VI e , infatti, sono nude proprietarie dello immobile in Napoli, al CP4 viale Augusto n. 119, acquistato dal in data 30.07.2015, facendo ricorso ad un mutuo ipotecario la cui rata Pt_1 CP ammonta ad Euro 520,00 mensili circa (doc. n. 11; doc. n. 11.a). , VI e , inoltre, sono titolari, in uno al CP4 fratello , della quota di nuda proprietà del 50% di un locale commerciale e di un locale deposito e garage in CP5
AN IU VI (NA)- di cui è usufruttuaria la nonna paterna, IG.ra ad esse pervenute Persona_1 in virtù della successione del nonno paterno. Per quanto attiene l'ultimogenito, , ormai diciannovenne, lo CP5 stesso è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 (doc. n. 13) determinato da una patologia insorta alla nascita a seguito di un “distress respiratorio” solo successivamente diagnosticato (“paralisi cerebrale infantile da anossia perinatale con tetraplegia spastica e ritardo psicomotorio”). Patologia che ha comportato esclusivamente un deficit motorio e non anche cognitivo, di talchè ne è conseguita una ridotta capacità di deambulazione che, tuttavia, non gli ha impedito e non gli impedisce di condurre una vita assolutamente coerente con la sua età e le sue eIGenze di vita e di studio. FR, infatti, il quale conduce una vita sociale e ludica costruita sulla base di una fitta rete di affetti, frequentazioni ed amicizie, ha regolarmente e con profitto conseguito il diploma di scuola media superiore presso l'Istituto scolastico linguistico “Gentileschi” e si è iscritto nell'anno 2023 all'Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa” - Facoltà di “Scienze dei Beni Culturali”. Per quanto innanzi detto, deve dunque ritenersi che anche, e soprattutto, con la percezione, in virtù delle richiamate sentenze, dello importo risarcitorio di oltre due milioni CP5 di euro (Euro 2.121.491,79), ha raggiunto una piena, certa e definitiva autosufficienza economica: è indubbio, infatti, che la somma di oltre due milioni di euro incassata da gli consente di poter fare definitivo affidamento su una CP5 rendita vitalizia di estrema entità e di pianificare un futuro economico solido e florido in piena autonomia. Né vi può essere perplessità in merito alla piena ed adeguata capacità di di gestire ed amministrare, in assoluta CP5 autonomia, l'enorme patrimonio di cui attualmente dispone: va, infatti, ancora una volta evidenziato che la disabilità di
è solo ed esclusivamente motoria e richiede, in quanto tale, la sola necessità di accompagnamento materiale. CP5
Deve, dunque, ritenersi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 473bis n. 9 c.p.c., che la condizione di disabilità del figlio , seppur integrante handicap fisico grave, non è tale da determinarne in alcun modo la equiparazione
CP5 ad un minorenne, difettando, dunque, i presupposti per rafforzare la tutela processuale del medesimo. Infatti, come detto, la patologia da cui è affetto non ha determinato un deficit di tipo neurologico che ha inciso sulla sua capacità
CP5 di intendere e di volere, ma unicamente un handicap fisico che ha inciso sulla sua capacità di deambulazione, tale, dunque, da potergli garantire una condizione di vita equiparabile, sotto il profilo delle concrete possibilità ed aspirazioni, ad un maggiorenne. La raggiunta autosufficienza economica di è ulteriormente garantita e rafforzata dal
CP5 consistente patrimonio immobiliare di cui è titolare: è proprietario, infatti, dell'immobile in Napoli, alla Via
CP5 CP Lepanto n. 97, casa familiare in cui attualmente la IG.ra vive in uno ad esso ed a , dal momento CP1 CP5 che le figlie VI e vivono e studiano negli Stati Uniti d'America; cespite acquistato dal nel 2007, CP4 Pt_1 facendo ricorso ad un mutuo ipotecario la cui rata ammonta, allo stato, ad Euro 730,00 circa .E', altresì, nudo proprietario, in uno alle di lui sorelle, della quota pari al 50% di due locali commerciali in AN IU VI,
nonchè titolare della nuda proprietà di un appartamento in AN IU VI, il cui usufrutto è stato riservato alla nonna materna IG.ra ed alla zia materna . Occorre, infine, considerare Persona_1 Persona_2 che percepisce la indennità di accompagnamento di Euro 600,00 mensili circa e che ha maturato il diritto CP5 alla percezione della pensione di invalidità, che ammonta ad Euro 1.000,00 mensili circa.Anche la IG.ra come CP1 detto, a seguito delle richiamate pronunzie, nell'anno 2021 ha incassato il rilevante importo risarcitorio di Euro
367.436,88, di guisa che deve affermarsi che essa resistente può disporre di redditi idonei a garantirle una vita più che agiata e senza dubbio adeguati a consentirle di vivere in piena e totale autosufficienza economica.”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ 1) in limine litis, in via provvisoria ed urgente, per i motivi ampiamente esposti, revocare con effetto immediato ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente, sia nei confronti dei figli, che nei confronti della IG.ra ; preliminarmente, CP1 pronunziare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Napoli il giorno 10 febbraio 1996 (atti di matrimonio anno 1996, parte II, serie
A, numero 22) da (nato a [...] il giorno 09.09.1967) e da (nata Parte_1 CP1
a Napoli il giorno 20.08.1967) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive integrazioni e modificazioni;
3) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di annotare e trascrivere l'emananda CP sentenza;
4) in considerazione della emananda sentenza e del raggiungimento della maggiore età dei figli , , CP4
VI e , accertare e dichiarare lo scioglimento, ai sensi dell'art. 171 c.c., del fondo patrimoniale costituito CP5 con Atto Notar del 29.11.1999, Rep. n. 5044, Racc. n. 1821, avente ad oggetto lo immobile di proprietà del CP7 dott. sito in Giugliano in Campania (NA), alla Via Licola Madonna del Pantano n. 50-Parco Vittoria Parte_1
n. 1 e, per lo effetto, autorizzare l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ad annotare il relativo provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
5) in ragione delle mutate condizioni economico-patrimoniali dei figli e del raggiungimento della loro piena autosufficienza economica, nulla prevedere a carico del per il concorso al mantenimento dei figli, per essere venuti meno i presupposti di legge;
Pt_1
6) condannare la convenuta, in caso di opposizione, alle spese e competenze di lite.”
In data 17.05.2025 si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la resistente esponeva : “ Preliminarmente si contesta l'indicazione di controparte circa i vani solleciti, rivolti alla odierna resistente, volti a concordare i presunti termini di un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio In tal senso è necessario precisare che, sin dal momento della separazione, la IG.ra
, soprattutto a tutela dei quattro figli, si è sempre adoperata per destinare tutte le risorse necessarie al CP1 soddisfacimento degli interessi dei ragazzi, dallo studio alle attività extra scolastiche, ma soprattutto ha dedicato tutta se stessa al supporto da offrire al figlio , non solo di natura economica, ma anche e soprattutto di natura CP5 assistenziale, morale e materiale.Al momento in cui il IG. ha manifestato la propria intenzione di inoltrare il Pt_1 ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la IG.ra ha unicamente rappresentato la necessità di CP1 continuare a garantire, a tutti i figli, il supporto necessario, almeno sino al completamento del percorso di studi. Pur considerando l'esistenza delle somme percepite a seguito del risarcimento menzionato anche da controparte, in considerazione delle risorse del IG. e delle modalità di gestione del patrimonio familiare, la IG.ra si è Pt_1 CP1 sempre “battuta” affinché non venisse a mancare il prezioso supporto del IG. , così da non dissipare un Pt_1 risarcimento economico a cui, data l'origine, ogni membro del nucleo familiare avrebbe comunque volentieri rinunciato.
A fronte di tali indicazioni, il IG. , pur continuando a versare gli importi per il mantenimento dei figli e della Pt_1 moglie (con modalità, tempistiche ed importi quasi mai coincidenti con il dettato del provvedimento del Tribunale), incluse le spese straordinarie, non si è mai reso disponibile ad individuare delle soluzioni concordate, pur nella consapevolezza di essere il soggetto economicamente “forte” ed in grado di dirigere e condizionare il ménage familiare.
Venendo al merito della vicenda, questa difesa deve necessariamente contestare le richieste di controparte, per molteplici ragioni.“Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare (…) le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo”, posto ad ogni modo che “il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. sent. n. 5177/2024). Tutti i figli del IG. e della IG.ra sono, al momento, impegnati Pt_1 CP1 nel completamento dei propri percorsi universitari ed accademici, circostanza riferita anche da parte ricorrente. Non si comprende, allo stato, quale contingenza in tal senso possa essere mutata per giustificare la richiesta di controparte. A ciò si aggiunga che la IG.ra , proprio nell'ottica di non gravare ulteriormente sul IG. , sin dal momento CP1 Pt_1 della separazione non ha mai chiesto, nell'arco temporale di oltre 10 anni, una variazione in aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, pur risultando palesi tutti i presupposti del caso (crescita dei quattro figli ed aumento delle eIGenze di vita) limitandosi a richiedere, come vedremo infra, solo nel 2023 i dovuti e mai integralmente ottenuti adeguamenti Istat e relativi arretrati. Per gli infatti, il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di Parte_4 dimostrazione alcuna (Cass., I sezione civile, ordinanza n. 11724/2023). Nella motivazione, si sottolinea come il principio di proporzionalità che permea la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma anche che egli tenga conto delle eIGenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Sempre in tema di assegno di mantenimento del figlio, i giudici di legittimità rammentano come l'aumento delle eIGenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione.Nonostante ciò, sempre nell'ottica di mantenere un delicato equilibrio con il IG. , l'odierna resistente non ha mai formulato alcuna Pt_1 richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento. Solo di recente è stata formulata una richiesta di adeguamento all'indice ISTAT, domanda puntualmente disattesa dal IG. che ha ritenuto, arbitrariamente, di versare un Pt_1 importo ben differente dalla somma dovuta in ragione della rivalutazione, al 100%, degli assegni dovuti. Venendo, invece, alle controverse modalità e ragioni poste a fondamento della richiesta del IG. , questa difesa deve evidenziare Pt_1 che il risarcimento ottenuto non ha sviato nessuno dei quattro ragazzi circa gli obiettivi professionali da raggiungere e, come sopra indicato, il supporto dei genitori resta direttamente connesso ad un percorso di formazione che deve opportunamente concludersi. In ogni caso, circostanza certamente non secondaria, la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un'elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configura una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo, tale da determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento che grava sul genitore con cui il figlio non convive (Tribunale di Catania, sez. I Civile, V.G. 226/2011, decreto 20 aprile
2012). Se tale principio può e deve valere in generale per tutti e quattro i ragazzi, certamente la condizione di CP5 merita un ulteriore approfondimento. La patologia che purtroppo affligge impone una assistenza Controparte_5 duratura, diurna e notturna, senza possibilità che un soggetto terzo, preposto a detta assistenza, possa assentarsi per CP oltre un'ora. In tal senso proprio il ruolo della IG.ra e della FI è risultato fondamentale. Come indicato CP1 nel ricorso introduttivo, in sede di separazione era stato concordato tra le parti che il IG. si sarebbe fatto Pt_1 carico del servizio di baby sitter (termine utilizzato di comune accordo e suggerito dal Magistrato per non usare quello di “badante” ritenuto umiliante per un minore), nella sostanza un supporto ulteriore per , all'epoca ancora CP5 minorenne. Lo stesso IG. , tuttavia, trascorsi pochi anni decideva di sospendere unilateralmente, ed in assenza Pt_1 del necessario consenso della IG.ra , il pagamento costringendo così la moglie a privarsi della assistenza CP1 concordata. La IG.ra , senza perdersi d'animo, ha sopperito con le sole proprie forze alla assenza della baby sitter, CP1 CP volendola come detto così definire, sino al momento in cui la FI ha potuto offrire il proprio, ulteriore supporto.
Tale organizzazione ha certamente garantito a la necessaria assistenza, inoltre offerta da familiari e non da CP5 estranei, ma anche esaurito per la IG.ra ogni possibilità di dedicarsi ad altre attività (incluse possibilità CP1 CP lavorative). Per la sorella ha comportato un sensibile rallentamento del corso di studi universitari. Ciò ha imposto una ulteriore valutazione. Come organizzare anche il futuro di e di . È stato in questo CP2 Controparte_5 momento che si è deciso di operare una scelta precisa. La IG.ra , seppur priva di reddito, in data 31.01.2022 ha CP1 CP trasferito alla FI la quasi totalità dell'importo ricevuto per il noto risarcimento (€ 241.200,00), consentendo così alla FI di acquistare la casa del fratello , che controparte indica ancora come immobile intestato a CP5
. A sua volta , offrendo alla sorella la possibilità di acquistare una proprietà immobiliare Controparte_5 CP5 CP ad un ragionevole prezzo, ha e continuerà a beneficiare del supporto materiale della sorella che, così, potrà continuare anche il proprio percorso di studi, seppur a rilento.Evidentemente il ricorrente non è in grado, ovvero dimentica, di comprendere l'enormità dello sforzo profuso dalla IG.ra privatasi di risorse economiche (la CP1 differenza è stata poi distribuita anche agli altri figli), ma soprattutto la modalità con la quale la “rete familiare” si sia CP attivata pur di garantire a il supporto necessario ed a la possibilità di contribuire al benessere del CP5 fratello, nonché alle sorelle e VI di intraprendere e proseguire gli studi, anche sopperendo alla mancanza CP4 di versamenti da parte del IG. .Inoltre, non si trascuri che il risarcimento di cui ha beneficiato potrà Pt_1 CP5 essere destinato alle cure ed alla ulteriore assistenza tecnica di cui il ragazzo ha ed avrà purtroppo sempre bisogno.
Proprio a tal riguardo potrà tornare utile, a Codesto On.le Tribunale, ma anche al ricorrente che sembra non aver contezza dell'argomento, il preventivo di spesa per una assistenza, ad opera di personale qualificato, di cui avrebbe necessità . Invero, tenuto conto delle patologie e della tipologia di assistenza, il costo è pari ad € 90,00 ogni CP5 12 ore, ovvero € 180,00 al giorno, il tutto pari ad € 5.800,00 mensili. Un semplice calcolo matematico ci permette di comprendere che, salvo eventuali spese straordinarie, anche il “cospicuo” risarcimento percepito da si CP5 esaurirebbe in circa 20 anni. Considerata l'età di , costringerlo sin da ora ad avvalersi di personale qualificato CP5 in assenza di una madre che, data la richiesta del IG. , dovrebbe necessariamente individuare altre modalità Pt_1 per garantirsi una adeguata sussistenza (ammesso che l'età e l'assenza di qualifiche professionali ed esperienze lavorative lo consentano), nonché di una sorella che, nonostante i progetti in parte realizzati, si vedrebbe costretta a riprogrammare gli studi e le modalità di ingresso nel mondo del lavoro, ben presto il fondo accumulato sarebbe destinato all'esaurimento, con largo anticipo rispetto alle prospettazioni offerte dal ricorrente.Opportuno precisare, ancora, che il IG. , pur riconosciuto invalido, ad oggi non ha ancora percepito la pensione di invalidità e non si Controparte_5 comprende come il ricorrente possa aver indicato un importo di cui, al contrario, si ignora il dato.Si aggiunga, poi, che il IG. , a seguito delle ultime visite specialistiche effettuate dal dott. circostanza ben nota Controparte_5 Per_3 al ricorrente presente in occasione della visita specialistica, dovrà sottoporsi a nuovi ed ulteriori interventi chirurgici, particolarmente invasivi, che nei prossimi anni condizioneranno ulteriormente lo stile di vita del ragazzo e di chi lo assiste riducendone anche l'autonomia, con l'augurio che possa comunque, nel tempo, portare i benefici sperati. In particolare il dott. ha indicato l'opportunità di procedere ad una correzione chirurgica di: “osteotomia di Per_3 estensione femorale ed abbassamento rotuleo, osteotomia di intrarotazione tibiale ed eventuale correzione piede (1 arto per volta). Scopo dell'intervento riduzione deformità arto inferiore per favorire i passaggi posturali e trasferimenti”.
L'intervento comporterà una immobilizzazione per circa un mese ed un successivo ricovero in riabilitazione neuromotoria.l fisiatra dell' , con certificazione del 9.05.2024, ha precisato che il IG. Parte_3 CP5
“presenta una ridotta autonomia nelle comuni attività della vita quotidiana” e “presenta difficoltà nel lavarsi
[...]
(fare il bagno e la doccia) e nel vestirsi, attività in cui necessita di assistenza, in particolare per indossare la parte inferiore del corpo” (cfr. doc 6). A nulla valgono, poi, i richiami offerti dal IG. alle polizze assicurative ed alle Pt_1 proprietà immobiliari. Lo stesso ricorrente, in ordine alle polizze, non ha riferito che le stesse risultano intestate proprio al IG. e, quindi, non garantirebbero allo stato alcuna risorsa per i quattro figli che, di fatto, non ne Parte_1 possono usufruire. Capitali immobilizzati con gestione riconducibile al solo IG. .Per ciò che attiene le proprietà Pt_1 immobiliari, poi, è lo stesso ricorrente a confermare l'intestazione della sola nuda proprietà ai figli. Invero dell'usufrutto risultano titolari la IG.ra , nonna paterna, di anni 86, e la IG.ra , zia paterna, Persona_1 Persona_2 di anni 60.Ciò, al comune operatore di diritto, trasmette una rapida deduzione. Alcuno dei cespiti indicati potrà fornire un reddito ai quattro ragazzi nel prossimo futuro, salvo che la nonna e la zia non rinuncino al diritto di usufrutto, o non si decida di vendere la nuda proprietà degli immobili, con certa riduzione del prezzo di vendita. Ipotesi, quest'ultima, che i figli dei IGg.ri e dovranno necessariamente prendere in considerazione laddove la richiesta Pt_1 CP1 paterna dovesse essere accolta. Infine, e per mero tuziorismo, questa difesa evidenzia che controparte non ha neanche offerto alcuna indicazione circa l'ulteriore presupposto che potrebbe giustificare una richiesta di revisione, in peius, dell'assegno di mantenimento, ovvero la contrazione dei redditi. Al di là delle difficoltà che anche Codesto On.le
Tribunale incontrerebbe nel ricostruire la condizione patrimoniale del IG. (si ricorda, a solo titolo Pt_1 esemplificativo, che il ricorrente avrebbe “formalmente” rinunciato alla eredità paterna in favore della madre, della sorella e dei figli, usufruirebbe di una imbarcazione, munita di ogni ausilio per il figlio disabile, ma “di proprietà” di un
“amico”, e riuscirebbe a garantire viaggi e soggiorni all'estero per sé, per i figli, l'attuale compagna e la di lei FI, grazie alle “elargizioni” della nonna paterna), ad oggi non si rinviene alcun elemento atto a giustificare una revisione dell'assegno di mantenimento, così come calcolato in sede di separazione, rispetto ai redditi del IG. . Venendo, Pt_1 infine, alla richiesta di revoca di ogni forma di contribuzione in favore della IG.ra , occorre formulare le seguenti CP1 osservazioni.La IG.ra non lavora, non ha alcuna valida esperienza lavorativa né ha una formazione CP1 accademica o titoli da poter validamente spendere sul mercato del lavoro. Ciò è certamente una diretta conseguenza anche dell'indirizzo di vita familiare “concordato” con il marito. Il IG. è sempre stato il percettore di reddito Pt_1 che, grazie alla propria remunerativa e prestigiosa attività professionale di accorsato dottore commercialista, nonché ai beni ereditari (opportunamente intestati alla sorella ed alla madre), ha permesso a tutto il nucleo familiare di godere di uno stile di vita estremamente agiato (ciò vale per la resistente (in costanza di matrimonio) e per i figli che, grazie al IG.
, hanno intrapreso viaggi, in Italia e all'estero, hanno goduto di vacanze al mare, in barca, in montagna, hanno Pt_1 intrapreso gli studi in istituti privati, anche negli Stati Uniti). La IG.ra si trova oggi nella oggettiva incapacità di CP1 procurarsi mezzi adeguati, incapacità derivante da una situazione personale (è totalmente dedita ed assorbita alla assistenza quotidiana del figlio), all'età ed alla mancanza di una formazione professionale, anche minima. Le ragioni qui rappresentate sono diretta conseguenza, oltre che dell'evento che ha colpito il figlio , della consapevole CP5 scelta, operata durante gli anni di matrimonio dai coniugi, di sacrificare le aspettative lavorative della IG.ra per CP1 soddisfare le eIGenze familiari in uno a crescere ben quattro figli. Controparte riferisce che il risarcimento percepito dalla IG.ra , derivante da un illecito extracontrattuale, non fa sussistere il diritto all'assegno divorzile, ma è anche CP1 vero, come sopra ampiamente riportato, che la odierna resistente, sempre nell'ottica di soddisfare le eIGenze familiari, ha totalmente rinunciato, oltre alla propria autonomia di donna, al proprio risarcimento per agevolare le condizioni dei figli, in particolare di , così da garantire a tutti loro, ciascuno in ragione delle proprie aspettative e degli CP5 impegni assunti anche per l'assistenza da offrire in futuro, un certo equilibrio patrimoniale, con le dovute garanzie.
Nella gestione della vita familiare, della vita personale della moglie e dei figli, il IG. non ha trascurato nulla. Pt_1
Il ricorrente ha disposto delle assicurazioni che il proprio padre aveva destinato ai nipoti, con sospetta variazione del beneficiario, si è intromesso con i figli nelle modalità di gestione delle somme derivanti dal risarcimento danni,
imponendo gli istituti di credito dove depositare le somme (così da poter supervisionare le movimentazioni da parte dei figli) e, non domo, ha usufruito del nome della moglie indicandola quale amministratore/socia di società (la Galileo
S.r.l.) dallo stesso costituite, per la gestione dei propri interessi, salvo poi privare di risorse le stesse società lasciando la moglie esposta alle richieste dei creditori anche nella qualità di garante.Mai la odierna resistente, proprio come i figli,
avrebbe immaginato che il IG. avrebbe potuto avanzare, infine, una simile richiesta, nella consapevolezza che Pt_1 tutte le risorse economiche, di tutti i componenti il nucleo familiare, venivano gestite con l'unico scopo di tutelare chi, vittima di uno sciagurato evento, è stato alla base della distribuzione di risorse di cui anche lo stesso IG. ha Pt_1 beneficiato e che, fino a prova contraria, ha tenuto per sé a differenza della IG.ra . Di fatto il IG. ha CP1 Pt_1 incrementato il proprio patrimonio, con il menzionato risarcimento, mentre la IG.ra si è adoperata per CP1 organizzare al meglio il futuro dei figli e di in particolare.Lo stesso IG. , al momento in cui ha CP5 Pt_1 partecipato, come attore, al giudizio conclusosi dinanzi Tribunale di Napoli, sez. VIII, dott. Montefusco, R.G.
36701/2010, sentenza n. 4443/2020 pubblicata il 24.06.2020 (pronuncia poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli
con sentenza n. 4232/2023 pubblicata il 6.10.2023), ha confermato che la IG.ra è sempre stata totalmente dedita CP1 alla cura del figlio. Invero, nella comparsa conclusionale redatta dall'avv. Lorenzo Fusco nel giudizio di appello proposto dalla appellante principale , incaricato dai IGg.ri e , alla pagina 4, lettera t), Parte_5 Pt_1 CP1 evidenzia che “la IG.ra (che abitava fino al 2008 a Varcaturo) è stata costretta ad accompagnare quasi CP1 tutti i giorni il piccolo presso una struttura riabilitativa specializzata denominata “Centro Minerva”, con sede CP5 in Napoli in località Colli Aminei, Viale degli Astronauti, 50, percorrendo quasi 70 chilometri al giorno e dedicando interi pomeriggi all'accompagnamento del piccolo ”. Aggiunge inoltre l'avv. Fusco, incaricato dal IG. CP5 Pt_1
, alla pagina 4, lett. Y), che “dal canto suo la IG.ra , che vive quotidianamente le difficoltà del piccolo
[...] CP1 , non riesce a trovare lavoro considerato il poco tempo a disposizione”.Orbene, il IG. CP5 Parte_1 riconosceva e condivideva le modalità con cui si doveva svolgere la vita quotidiana della moglie, dedita al figlio e priva di lavoro, ma oggi, in una condizione sostanzialmente immutata viste le diagnosi sopra elencate, la IG.ra dovrebbe CP1 individuare altre ed improbabili forme di reddito, tenuto conto dei limiti sopra enunciati. Al contrario, il IG. Pt_1 che, beneficiando della dedizione della moglie, ha potuto proseguire con la propria crescita professionale, oggi intenderebbe beneficiare dei propri redditi, dei risarcimenti e delle polizze a discapito di tutto il nucleo familiare.
Nell'ottica, dunque, di un sacrificio teso unicamente al benessere dei familiari e della costruzione di una adeguata rete familiare, la IG.ra oggi si trova priva di reddito e di risorse, anche quelle derivanti dal risarcimento, e nella CP1 condizione di dover fare necessariamente affidamento sull'assegno divorzile che, nella dimensione di contributo non solo assistenziale, ma anche in funzione riequilibratrice dello squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra i coniugi, potrà svolgere proprio la natura attribuitagli e confermata da costante giurisprudenza (Cass. sent. n. 23583/2022). patrimoniale, questa difesa si limita ad evidenziare che il fondo patrimoniale cessa di esistere con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel caso in cui vi siano figli minori, il fondo permane sino al compimento della maggiore età da parte del figlio nato per ultimo, ma non è il caso che ci occupa poiché tutti i figli dei IGg.ri e hanno raggiunto la maggiore età. Si rammenta, ai fini di una corretta definizione della CP1 Pt_1 vicenda, anche per comprendere lo “spirito” della richiesta formulata dal IG. , che per l'immobile sito in Pt_1
Varcaturo alla Via Madonna del Pantano n. 50 Parco Vittoria I, confluito nel fondo, era prevista una locazione a terzi, così da permettere al IG. di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui aveva Pt_1 trasferito la propria residenza. Veniva altresì concordato che le eventuali somme percepite, eccedenti il valore della rata del canone dovevano essere destinate ai figli e versate alla IG.ra . Ebbene, MAI il IG. ha versato, a tale CP1 Pt_1 titolo, somme per i figli e, inoltre, proprio nel 2024 egli riferiva dinanzi i figli ed alla madre di aver locato il prestigioso immobile (villa di circa 300 mq posta su tre livelli con ampio giardino e piscina condominiale) a personale NATO ed il cui canone risulta totalmente incassato dal IG. che oggi non versa più alcun canone di locazione poiché nelle Pt_1 more ha acquistato un appartamento sito in Napoli alla Viale Augusto n. 119 e di cui mantiene l'uso”
Tanto innanzi premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ 1) pronunziare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Napoli il giorno 10 febbraio 1996 (atti di matrimonio anno 1996, parte II, serie
A, numero 22) da (nato a [...] il giorno 09.09.1967) e da (nata Parte_1 CP1
a Napoli il giorno 20.08.1967) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive integrazioni e modificazioni;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
3) rigettare la richiesta di “revocare con effetto immediato ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente, sia nei confronti dei figli, che nei confronti della IG.ra ”; 4)porre a carico del IG. CP1 Parte_1 CP l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli , , e VI maggiorenni ma non CP5 CP4 economicamente autosufficienti, nella misura di € 1.769,00 da versare alla IG.ra , genitore convivente;
5) CP1 CP porre il 100% delle spese straordinarie per i figli , , e VI a carico del IG. ; CP5 CP4 Parte_1
6) confermare il capo 9) della separazione inerente le spese mediche sanitarie per l'intero nucleo familiare poste a carico del IG. ;7) porre a carico del IG. l'obbligo di versamento in favore IG.ra Parte_1 Parte_1 CP1
dell'assegno post-matrimoniale nella misura di € 464,00; Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese
[...] generali al 15% e cassa avvocati.”
Con atto di intervento del 19.05.2025 si costituivano in giudizio i figli delle parti : , CP2
, e , i quali esponevano : “ I IG.ri Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 Parte_1 e , in data 10.02.1996, hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli, in regime di
[...] CP1 separazione dei beni e la loro unione è stata allietata dalla nascita di 4 figli: , nata a [...] il CP2
11.02.1998, C.F. , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_3 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. e nato a [...]_4 C.F._3 Controparte_5 il 04.10.2004, C.F. , tutti maggiorenni NON economicamente autosufficienti. Invero, la IG.ra C.F._4 CP
è iscritta e regolarmente frequenta l'ultimo anno della Facoltà di Ingegneria Gestionale presso l'Università
Federico II di Napoli e vive presso l'abitazione materna;
la IG.ra VI, ha soggiornato negli Stati Uniti d'America onde frequentare il terzo anno della Scuola di ballo “Joffrey Ballet School” ed è iscritta all'Università E- Campus;
la IG.ra , ha vissuto con la sorella VI negli Stati Uniti d'America ove ha frequentato la scuola di inglese “ CP4
Kaplan International Languages” ed è iscritta alla Facoltà di Marketing del Turismo presso l'Università Federico II di
Napoli; sia la IG.ra VI che la IG.ra , terminati i propri percorsi formativi, stanno facendo rientro in Napoli CP4 presso l'abitazione materna ove risiedono;
il IG. è iscritto alla Facoltà di “Scienze dei Beni Culturali” presso CP5
l'Università Suor Orsola Benincasa e vive presso l'abitazione materna. L'unione matrimoniale non si è rilevata felice e i coniugi, nel luglio del 2013, addivenivano, dinnanzi al Tribunale di Napoli, alla separazione personale consensuale, con la quale stabilivano: l'affidamento condiviso dei figli, all'ora minorenni;
fissavano la residenza previlegiata degli stessi presso l'abitazione materna sita in Napoli alla via Lepanto n.97, in proprietà del IG. ; Controparte_5 prevedevano a carico del IG. , quale concorso al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 1.525,00 nonché Pt_1 la contribuzione, nella misura del 100% alle spese sanitarie e straordinarie e l'importo di € 400,00, a titolo di mantenimento, per la IG.ra . Il IG. , inoltre, si impegnava a sostenere il costo del servizio di babysitter CP1 Pt_1
e a destinare il canone di locazione mensile di € 1.100,00 derivante dalla cessione in locazione dell'immobile di proprietà del ricorrente in Giugliano in Campania, oggetto di Fondo Patrimoniale, alla copertura delle spese che lo Stesso sosteneva per la locazione dell'immobile in cui risiedeva e, nel caso risultasse un differenza positiva, la somma residua, al netto delle spese, sarebbe stata divisa equamente tra le parti. Il IG. , ultimogenito della coppia, Controparte_5 CP è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 (riconosciuto dall' con comunicazione del 17.02.2024 senza revisione) determinato da una patologia insorta alla nascita a seguito di un “distress respiratorio” solo successivamente diagnosticato in una “paralisi cerebrale infantile da anossia peritale con tetraplegia spatica e ritardo psicomotorio”. Patologia che ha comportato, comporta e comporterà visite mediche specialistiche, interventi chirurgici particolarmente invasivi e necessità di assistenza continua con esborsi economici particolarmente onerosi di cui tra poco si dirà.Il IG. , con decorrenza dal 27.05.2023, è stato riconosciuto “INVALIDO con Controparte_5
TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un CP accompagnatore (L. 18/80)” con verbale sanitario comunicato dall in data 17.02.2024; Nell'anno 2021 a seguito dell'esito vittorioso di un giudizio promosso nei confronti dei sanitari e dell' avente Controparte_8 ad oggetto il risarcimento del danno biologico riportato da al momento della nascita, la Corte di Appello CP5
Napoli, con sentenza n. 4232/2023, confermando quanto statuito in prime cure con sentenza n. 4443/2020, ha condannato CP la a versare in favore di la somma di € 2.121.491,79; in favore di , VI e Parte_3 CP5 CP4 la somma, ciascuna, di € 122.478,98 ed in favore dei IG.ri e l'importo, ciascuno, di € 367.436,88. Sulla Pt_1 CP1 base di detto cospicuo risarcimento, il IG. , senza alcun fondamento giuridico e non ricorrendo nessuno dei Pt_1 requisiti tali da poter considerare gli istanti economicamente autosufficienti, sostiene l'automatica emancipazione economica dei propri figli. Tuttavia, il cospicuo risarcimento riconosciuto agli Stessi non rappresenta un motivo giuridicamente valido tale da poter giustificare la volontà del IG. di sottrarsi al suo dovere di mantenimento. Pt_1
Invero, secondo onorevole giurisprudenza, “un figlio diventa economicamente autosufficiente quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. Sent. N. 18974/2013). In altre parole l'autosufficienza economica di un figlio può dirsi raggiunta solo nel momento in cui lo Stesso è entrato nel “mondo del lavoro” e abbia un'occupazione lavorativa stabile e retribuita tale da escludere ogni supporto economico da parte dei genitori. Pertanto, fino a quando i figli maggiorenni che studiano all'università non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica grazie al raggiungimento della laurea e dell'introduzione nel mondo del lavoro continuano ad avere diritto all'assegno di mantenimento. Nel caso di specie, tutti e quattro i IG.ri , come sopra specificato, Pt_1 non hanno concluso il proprio percorso di studio e formativo, non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro e, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “ la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un'elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configura una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo, tale da determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento che grava sul genitore con cui il figlio non convive” (Tribunale di Catania, sez. I Civile, V.G. 226/2011, decreto 20 aprile 2012). Ciò comporta che il conseguimento dell'indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege" e spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini. Sul punto si evidenzia che il IG. non ha dimostrato Pt_1 nulla in merito al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei propri figli in base a quelli che sono i criteri individuati dal giudice di legittimità, ma si è limitato a sostenere la di Loro indipendenza economica sulla base di un criterio che non viene indicato in nessuna delle sentenze di legittimità aventi ad oggetto tale tematica. Inoltre, con la sentenza n. 17183 del 14 agosto 2020 la Cassazione, Sezione I civile, ha confermato “l'obbligo del figlio maggiorenne di attivarsi per trovare un lavoro per rendersi autonomo, dopo aver terminato gli studi, che siano quelli dell'obbligo o una laurea specialistica. Diversamente, è configurabile l'esonero dall'assegno di mantenimento in caso di rifiuto ingiustificato della proposta di lavoro e/o la colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza un effettivo rendimento. L'onere probatorio ricade sul genitore che richiede di essere esonerato dall'obbligo. Tale onere non è stato adempiuto dal IG. che, al contrario, nel proprio ricorso introduttivo, riconosce ai figli il loro impegno negli Pt_1 studi e appoggia e supporta il loro percorso formativo universitario e professionale, ancora in corso. Tale circostanza, in base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. dovrà essere posta a fondamento della decisione dell'On.le
Giudicante.Inoltre, il IG. , a sostegno della propria richiesta richiama “un consistente patrimonio Pt_1 immobiliare” di cui i IG.ri sono proprietari e di “… liquidità che deriva loro dalle Polizze assicurative di cui Pt_1 sono beneficiari.”. Sul punto occorre effettuare delle precisazioni. In riferimento alle Polizze assicurative va ricordato al IG. che le stesse risultano intestate al ricorrente e, quindi, attualmente non garantirebbero alcuna risorsa Pt_1 economica per i quattro figli che, di fatto, non ne possono usufruire. In merito al consistente patrimonio immobile, seppur CP vero che le IG.re , VI e sono nude proprietarie dell'immobile sito in Napoli, al viale Augusto Controparte_4
n. 119 e, in uno al fratello , titolari della quota di nuda proprietà del 50 % di un locale commerciale e di un CP5 deposito e garage in AN IU VI, va rammentato che di tali beni sono usufruttuarie la nonna paterna, IG.ra e la zia paterna, IG.ra ( anni 60). Alla luce di quanto fin qui esposto, nessuno Persona_1 Persona_2 dei cespiti immobiliare garantirebbe ai IG.ri un reddito nel prossimo futuro, salvo che la nonna paterna e la Pt_1 zia non rinuncino al diritto di usufrutto, o non si decida di vendere la nuda proprietà degli immobili, con una IGnificativa
riduzione del prezzo di vendita. Tali argomentazioni meritano un ulteriore approfondimento con riguardo alla particolare situazione in cui versa il IG. . Come precedentemente anticipato, a causa della sua patologia, il IG. Controparte_5
necessità di un'assistenza duratura, diurna e notturna, senza possibilità che un soggetto terzo, preposto a CP5 CP detta assistenza, possa assentarsi per oltre un'ora. In tal senso proprio il ruolo della sorella, IG.ra , e della madre, IG.ra , è risultato fondamentale. Invero, in fase di separazione, il IG. si impegnava a sostenere il costo CP1 Pt_1 del servizio di “babysitter” al fine di supportare la IG.ra nella gestione quotidiana del IG. , all'ora CP1 CP5 minorenne. Tale onere, assunto spontaneamente in sede di separazione consensuale, è stato rispettato solo per pochi anni dal IG. il quale, arbitrariamente e senza motivazione apparente, ha privato il IG. e la IG.ra Pt_1 CP5
di un supporto indispensabile. La IG.ra , finché ha potuto, ha sopperito con le proprie forze all'assenza di CP1 CP1 CP un sopporto, sino al momento in cui la IG.ra ha potuto offrire il proprio. Tale organizzazione, se da una parte ha CP garantito al IG. l'assistenza di cui necessitava, dall'altra ha comportato per la IG.ra un sensibile CP5 rallentamento del corso di studi universitari. Ciò ha imposto una profonda riflessione su come organizzare il futuro della IG.ra e, soprattutto, del IG. . La IG.ra , in data 31.01.2022, ha trasferito alla CP2 Controparte_5 CP1 FI, IG.ra la quasi totalità dell'importo ricevuto per il risarcimento (€ 241.200,00), consentendo così CP2 alla di acquistare la casa del fratello e, al contempo, quest'ultimo, ha dato alla sorella la possibilità di Pt_6 CP5 acquistare una proprietà immobiliare ad un ragionevole prezzo. Così facendo, il IG. continua a Controparte_5 beneficiare del supporto materiale della sorella la quale, a sua volta, potrà continuare il proprio percorso di studi, seppur a rilento.Il ricorrente, IG. , non sembra comprendere che il risarcimento di cui ha beneficiato il IG. Pt_1 CP5 sarà destinato alle cure ed all' assistenza tecnica di cui lo Stesso ha ed avrà bisogno. Invero, tenuto conto delle patologie, il costo dell'assistenza tecnica è pari circa ad € 5.800,00. Mensili. Effettuando un semplice calcolo matematico, al netto di eventuali spese straordinarie, il “cospicuo” risarcimento percepito dal IG. si esaurirebbe in circa 20 anni. CP5
Inoltre, il IG. , pur riconosciuto invalido, ad oggi non ha ancora percepito né la pensione di Controparte_5 invalidità né l'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.Ancora, se ciò non bastasse all'On.le Giudicante per considerare la richiesta del IG. di revocare l'assegno di mantenimento per Pt_1
i figli, totalmente priva di validità e fondamento, si precisa che a seguito delle ultime visite specialistiche effettuate dal dott. il IG. dovrà sottoporsi a nuovi ed ulteriori interventi chirurgici, particolarmente, Per_3 Controparte_5 invasivi, che inevitabilmente condizioneranno ulteriormente il suo stile di vita, riducendone ancor di più l'autonomia e, provocando altresì un cambiamento inevitabile sullo stile di vita delle sorelle, in particolare della IG.ra .In CP2 conclusione si rammenta che il IG. ha una inabilità lavorativa al 100%. Tale condizione, Controparte_5 autonomamente, fa comprendere come non sarà privo di ostacoli l'ingresso nel mondo del lavoro per il giovane che al momento, in previsione di periodici interventi chirurgici dovrà sospendere gli studi. La suddetta CP5 invalidità non è automaticamente requisito idoneo volto a consentire al IG. per un eventuale e Controparte_5 lontanissimo riconoscimento del diritto al figlio superstite maggiorenne inabile al lavoro a percepire la pensione di reversibilità del proprio genitore, in quanto, requisito necessario è che l'apporto economico del titolare della pensione
(ad esempio padre) aveva carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite inabile al lavoro.
Remotissima eventualità di cui non può non tenersi conto in considerazione della delicatissima condizione del IG.
. Alla luce di quanto fin qui esposto la richiesta del ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento Controparte_5 CP in favore dei figli, IG.ri , VI, e non può che essere rigettata. Il ricorrente, infatti, CP4 Controparte_5 non solo non ha dimostrato nulla in merito al millantato raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli in base a quelli che sono i criteri ex lege individuati ma, cosa ancor più grave, non ha tenuto conto della particolare condizione in cui è costretto e sarà costretto a vivere il IG. .” Controparte_5
Tanto innanzi premesso gli interventori, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedevano di : “
- rigettare la richiesta di revoca dell'obbligo di contribuzione a carico del ricorrente nei confronti dei figli;
Porre a
CP carico del IG. l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei IG.ri , VI, e Parte_1 CP4 CP5
, figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nella misura di € 707,60 (pari al 40%
[...] dell'importo di € 1.709,00) da versare in modalità diretta e la somma di € 1.060,40 (60% di 1.709,00) da versare alla CP IG.ra , genitore convivente. Porre il 100% delle spese straordinarie per i IG.ri , VI, e CP1 CP4
, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, a carico del IG. ; Porre Controparte_5 Parte_1
a carico del IG. la somma di € 600,00 quale contributo al pagamento per una badante a sostegno del Parte_1 IG. .” Controparte_5
Le parti comparivano personalmente all'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c del 21.01.2025 dinanzi al
Giudice Istruttore il quale procedeva a sentire il ricorrente , il resistente e gli interventori quali figli della coppia.
Liberamente interrogato, il ricorrente dichiarava;
“ Io sono vivo in Viale Auigusto Parte_1
n.119 Napoli, titolo di studio sono laureato in Economia e commercio, sono commercialista , guadagno circa Euro 5.000,00 al mese, io mi sono sempre presa cura dei miei figli, anche dopo la separazione ho fato tutto per rimanere sempre vicino a loro anche la casa in cui abito l'ho presa per la vicinanza alla casa loro assegnata , ho sempre adempiuto alle pattuizioni della separazione, e per questo sono fortemente amareggiato e addolorato della situazione ad oggi ove ho perso il rapporto con i miei figli dal giugno 2024 , io non sono stato informato della vendita della casa che avevo comprato a e di CP5
cui ancora pago il mutuo, casa che ho scoperto essere stata venduta alla sorella ,non CP2
sapevo neanche che i ragazzi avevano aperto con me dei conto correnti personali dove sono affluite le somme risarcitorie e ho scoperto solo dopo che appena raggiunta la maggiore età li hanno chiusi e trasferite le somme sul altri conti che non conosco neppure, ad oggi posso solo dire che tutto ciò che ho fato è sempre stato per loro , e comunque qualora fosse necessario per recuperare il rapporto con i miei figli rappresento la mia intenzione di poter continuare il mantenimento dei mei figli in somma da determinare in accordo tra noi parti;
”
La resistente, liberamente interrogata, dichiarava : “ Io sono vivo in Varcaturo Giugliano CP1
in Campania Via Ripuaria n. 331.3, io ho come titolo di studio ragioniera, non svolgo alcuna attività
CP lavorativa, i miei figli sono tutti maggiorenni preciso che , , vivono con me , CP4 CP5
CP mentre mia FI VI vive a New York perché frequenta l'accademia di danza classica li, ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria gestionale e sta continuando il percorso universitario per la magistrale;
è iscritta a Management delle Imprese turistiche;
si è diplomato al liceo CP4 CP5
linguistico ha iniziato università ma quale percorso non era a lui congeniale e lui vuole seguire la passione per la cucina, quello che mi ha profondamente amareggiato è stata la richiesta del ricorrente di togliere il mantenimento a me e ai miei figli, ci siamo trasferiti a Varcaturo per le barrire architettoniche che c'erano a Via
Lepanto però assolutamente esprimo la mia volontà di addivenire ad una accordo;
”
Liberamente interrogata, dichiarava : “ Io sono ho 26 anni studio all'università CP2 CP2
Ingegneria Gestionale la magistrale ho già conseguito la laurea triennale vivo a casa con mia madre a Varcaturo Via Ripuaria
331.3, la richiesta è che nostro padre ci continui ad aiutare economicamente io sto studiando e vorrei poter avere la serenità di continuare i miei studi e potermi realizzare professionalmente;
” Liberamente interrogata, , dichiarava : “ io sono ho 21 anni vivo a casa con Controparte_4 Controparte_4 mia madre a Varcaturo Via Ripuaria 331.3, studio all'Università managemenet per il turismo e beni culturali sono iscritta al primo anno , la richiesta è che nostro padre ci continui ad aiutare economicamente io sto studiando e vorrei poter avere la serenità di continuare i miei studi e potermi realizzare professionalmente;
”
Liberamente interrogato, , dichiarava : “ io sono ho 20 anni vivo a casa Controparte_5 Controparte_5 con mia madre a Varcaturo Via Ripuaria 331.3, ho la passione per la cucina e al momento ho accantonato ho accantonato il percorso universitario ma non è detto che lo riprensa con una scelta che mi possa appassionare maggiormente la richiesta è che nostro padre ci continui ad aiutare economicamente io sto studiando e vorrei poter avere la serenità di continuare i miei studi e passioni potermi realizzare professionalmente io a breve dovrò sottopormi ad un delicato ed invasivo intervento a seguito del quale la mia convalescenza richiederà anche l'appoggio delle mie sorelle quindi quello che chiedo a mio padre e solo di poter continuare ad avere un suo aiuto vista la mia condizione e necessità;”
A questo punto, il Giudice Istruttore, formulava la seguente proposta conciliativa : “ – Divorzio;
- 500,00
€ mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio con adeguamento ISTAT come per legge - 900,00€ a carico CP5 CP del padre per il mantenimento delle figlie , e VI, con adeguamento ISTAT come per legge,- 100% spese CP4 straordinarie a carico del padre come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
- assegno divorzile per la IG.ra di CP1
350,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge”
La causa veniva quindi rinviata ad altra udienza per l'accettazione della suesposta proposta.
All'udienza del 06.03.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di accettare la proposta conciliativa formulata e manifestando la comune volontà di modificare soltanto la statuizione riguardante la ripartizione delle spese straordinarie occorrenti per i figli.
A questo punto il Giudice, preso atto della comune volontà della parti, rimodulava la proposta conciliativa nei seguenti termini : “- Divorzio;
- 500,00 € mensili a carico del padre per il mantenimento del figlio , con adeguamento ISTAT al 100% come per legge - 900,00€ a carico del padre per CP5
CP il mantenimento delle figlie , e VI, con adeguamento ISTAT al 100% come per legge,- CP4
60% spese straordinarie a carico del padre, 40% a carico della madre come da Protocollo del Tribunale di Napoli, con impegno reciproco delle parti che le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo
del Tribunale di Napoli, siano definite in tempi ragionevoli, tenuto conto delle finalità delle stesse. -
assegno divorzile per la IG.ra di 350,00€ mensili con adeguamento ISTAT al 100% come CP1
per legge”.
Le parti dichiaravano di accettare le condizioni suesposte a totale componimento della controversia.
Gli interventori dichiaravano altresì l'adesione alla proposta.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n.8684/2013 del 19.09.2013 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data 01.07.2013.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare le condizioni di cui alla proposta conciliativa in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PO il 10/02/1996 tra e Parte_1
(atto n. 22 parte II, s. A , sez. B, reg. atti matrimonio anno 1996); CP1
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO , per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 14/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino