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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 1867/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Roma, via Parte_1 Parte_2
Monteforte Irpino n° 12, presso lo Studio Legale dell' Avv. Daniela Peri, che li rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellanti -
E CO Via dei Carpazi n. 26 in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., elett.te domiciliato in Roma, Piazza A. Mancini n°4, presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Picone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021,
R.G. n. 48672/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Roma n. 2782/2021, che - a definizione del giudizio RG n.
48672/2018 promosso dagli stessi nei confronti del CO in Roma alla
Via Dei Carpazi n. 26 ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 6.04.2018 - aveva respinto la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore del CO.
La parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “in accoglimento del presente appello ed in riforma e revoca della sentenza del
Tribunale di Roma n. 2782/2021 pubblicata il 16.02.2021 (RG 48672/2018), accogliere integralmente le conclusioni trascritte nel giudizio di I grado da intendersi qui letteralmente ed integralmente riportate”.
Si costituiva l' appellato CO così concludendo: “Piaccia alla Corte
Ecc.ma, contrariis rejectis: In via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per violazione e falsa
pag. 2/8 applicazione di cui agli artt.li 342 e 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui sopra condannando controparte al pagamento del doppio del contributo unificato previsto;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: 1) Rigettare il gravame proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del presente giudizio incrementate nella misura di 1/3, ex art. 4 comma 8 DM 55/2014, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza collegiale del 12 settembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame - avanzata dall' appellato CO e dagli appellanti incidentali in comparsa di costituzione - per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che parte appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
pag. 3/8 senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine dalla domanda di declaratoria di nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 6 aprile 2018, avanzata dai condomini
[...]
e che lamentavano diverse irregolarità nello Parte_1 Parte_2 svolgimento dell'assemblea, in particolare: - l'assenza di una completa verbalizzazione delle contestazioni sollevate dagli attori circa l'urgenza delle spese deliberate e sulla modalità di redazione della fattura n. 21/18; la mancata sottoscrizione del verbale alla presenza del - l'assenza di un regolamento Pt_1 di condominio e di una convenzione ed in presenza di confusione fra comunione e condominio. Ciò premesso chiedevano che fosse annullata/dichiarata nulla la delibera del 6-4-2018 e che, accertata l'inesistenza di un regolamento di condominio, revisionate le tabelle millesimali, dichiarata la nullità delle clausole contenute nei contratti di acquisto che accertavano un regolamento di condominio inesistente e che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni, in loro favore, per la somma pari ad €10000,00 o ad altra di giustizia.
Il CO eccepiva preliminarmente la tardività della domanda in violazione del termine di cui all'art. 1137 cc.
A seguito del rigetto della domanda attorea – avendo il Tribunale ritenuto prive di pregio e del benchè minimo fondamento le generiche doglianze poste alla base dell'impugnativa della delibera assembleare - gli odierni appellanti propongono gravame avverso la decisione de qua lamentando “difetto di motivazione – errata valutazione delle prove acquisita – mancata acquisizione di documentazione indispensabile e necessaria ai fini decisionali – violazione di legge – inosservanza delle norme di procedura”.
pag. 4/8 Assumono gli appellanti che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel rigettare la domanda attorea poiché non avrebbe posto alla base della disamina riguardante la giustezza o meno della ripartizione di spese approvata nella delibera assembleare la questione delle tabelle millesimali mai approvate, mentre quelle utilizzate dal CO avrebbero escluso due unità immobiliari, come si sarebbe potuto rilevare dalle consulenze allegate da parte attrice, dalle quali il giudicante avrebbe potuto dedurre la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione e/o modifica delle tabelle millesimali.
Le doglianze sono prive di pregio e vanno respinte.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n.
4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021) perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di pag. 5/8 convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Nella specie, si rileva che tutti motivi di impugnazione della delibera de qua espressamente dedotti nel primo grado di giudizio (verbalizzazione sintetica di un intervento del condomino, sottoscrizione del verbale successiva, contestata assenza dell'urgenza nell'effettuazione di lavori, errore nella ripartizione in concreto delle spese) potrebbero, se sussistenti, determinare un vizio di annullabilità e non di nullità della delibera, da rilevarsi a pena di decadenza entro i termini di cui all'art. 1337 c.c.
Dopo aver riesaminato le motivazioni poste a fondamento dell'impugnazione della delibera de qua, proposte nel primo grado di Giudizio, la Corte condivide appieno il decisum del Tribunale di Roma in merito alla inconferenza delle stesse rispetto alla richiesta di invalidità del deliberato, ben potendo il verbale essere redatto in maniera sintetica e non avendo dedotto l'appellante il pregiudizio che tale sintesi avrebbe cagionato ai propri diritti, con evidente carenza di interesse all'impugnazione relativa.
Corretto ed immune da censura appare il decisum in merito alla contestata assenza dell'urgenza nell'effettuazione di lavori, che – come si legge in sentenza:
“non incide sulla validità della delibera in quanto l'assemblea ben può ratificare, anche a maggioranza, l'operato dell'amministratore (che è un mandatario) per spese che, nel caso in esame, appaiono del tutto legittime e nell'interesse del CO mentre non è dato comprendere come la contestazione relativa alle modalità di redazione di una fattura (v. citazione sub e) ovvero l'erronea verbalizzazione non di una dichiarazione di voto ma di un intervento di un condomino sui fatti posti all'o.d.g. (come rappresentato nel doc. 3 versato dagli attori a riscontro della loro volontà l'intenzione degli attori) possano costituire fatti idonei a travolgere la delibera di ratifica di una spesa”.
Per quanto invece concerne la doglianza dell'odierno appellante circa l'errata ripartizione in concreto degli oneri condominiali, la stessa è stata giustamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, perché la relativa la domanda sul punto pag. 6/8 risulta tardivamente proposta soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e come tale non soggetta al vaglio del giudicante.
La seconda domanda circa la revisione delle tabelle millesimali, le quali, a detta dell'appellante, “non rispecchierebbero la caratura millesimale all'interno del
CO”, appare estremamente generica e priva di allegazioni dalle quali potersi riscontrare l'esistenza di vizi ex art. 69 disp att c.c.( es. errori o aumento di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare), e correttamente è stata ritenuta infondata dal giudicante di prime cure, così come generici appaiono i motivi di gravame sul punto e come tali sono assolutamente inidonei a giustificare la riforma della gravata sentenza.
Privo di pregio appare infine il rilievo circa l'assenza di un regolamento condominiale poiché – come da orientamento granitico della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto – l'assenza dello stesso (non obbligatorio per i
Condomini con meno di 10 unità abitative) non inficia il buon funzionamento del CO stesso, nel rispetto delle norme codicistiche.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CO, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 7/8 1. Respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del CO in Roma alla Via Dei Carpazi n. 26 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato
CO, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 1867/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Roma, via Parte_1 Parte_2
Monteforte Irpino n° 12, presso lo Studio Legale dell' Avv. Daniela Peri, che li rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellanti -
E CO Via dei Carpazi n. 26 in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., elett.te domiciliato in Roma, Piazza A. Mancini n°4, presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Picone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021,
R.G. n. 48672/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Roma n. 2782/2021, che - a definizione del giudizio RG n.
48672/2018 promosso dagli stessi nei confronti del CO in Roma alla
Via Dei Carpazi n. 26 ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 6.04.2018 - aveva respinto la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore del CO.
La parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “in accoglimento del presente appello ed in riforma e revoca della sentenza del
Tribunale di Roma n. 2782/2021 pubblicata il 16.02.2021 (RG 48672/2018), accogliere integralmente le conclusioni trascritte nel giudizio di I grado da intendersi qui letteralmente ed integralmente riportate”.
Si costituiva l' appellato CO così concludendo: “Piaccia alla Corte
Ecc.ma, contrariis rejectis: In via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per violazione e falsa
pag. 2/8 applicazione di cui agli artt.li 342 e 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui sopra condannando controparte al pagamento del doppio del contributo unificato previsto;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: 1) Rigettare il gravame proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del presente giudizio incrementate nella misura di 1/3, ex art. 4 comma 8 DM 55/2014, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza collegiale del 12 settembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame - avanzata dall' appellato CO e dagli appellanti incidentali in comparsa di costituzione - per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che parte appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
pag. 3/8 senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine dalla domanda di declaratoria di nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 6 aprile 2018, avanzata dai condomini
[...]
e che lamentavano diverse irregolarità nello Parte_1 Parte_2 svolgimento dell'assemblea, in particolare: - l'assenza di una completa verbalizzazione delle contestazioni sollevate dagli attori circa l'urgenza delle spese deliberate e sulla modalità di redazione della fattura n. 21/18; la mancata sottoscrizione del verbale alla presenza del - l'assenza di un regolamento Pt_1 di condominio e di una convenzione ed in presenza di confusione fra comunione e condominio. Ciò premesso chiedevano che fosse annullata/dichiarata nulla la delibera del 6-4-2018 e che, accertata l'inesistenza di un regolamento di condominio, revisionate le tabelle millesimali, dichiarata la nullità delle clausole contenute nei contratti di acquisto che accertavano un regolamento di condominio inesistente e che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni, in loro favore, per la somma pari ad €10000,00 o ad altra di giustizia.
Il CO eccepiva preliminarmente la tardività della domanda in violazione del termine di cui all'art. 1137 cc.
A seguito del rigetto della domanda attorea – avendo il Tribunale ritenuto prive di pregio e del benchè minimo fondamento le generiche doglianze poste alla base dell'impugnativa della delibera assembleare - gli odierni appellanti propongono gravame avverso la decisione de qua lamentando “difetto di motivazione – errata valutazione delle prove acquisita – mancata acquisizione di documentazione indispensabile e necessaria ai fini decisionali – violazione di legge – inosservanza delle norme di procedura”.
pag. 4/8 Assumono gli appellanti che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel rigettare la domanda attorea poiché non avrebbe posto alla base della disamina riguardante la giustezza o meno della ripartizione di spese approvata nella delibera assembleare la questione delle tabelle millesimali mai approvate, mentre quelle utilizzate dal CO avrebbero escluso due unità immobiliari, come si sarebbe potuto rilevare dalle consulenze allegate da parte attrice, dalle quali il giudicante avrebbe potuto dedurre la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione e/o modifica delle tabelle millesimali.
Le doglianze sono prive di pregio e vanno respinte.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n.
4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021) perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di pag. 5/8 convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Nella specie, si rileva che tutti motivi di impugnazione della delibera de qua espressamente dedotti nel primo grado di giudizio (verbalizzazione sintetica di un intervento del condomino, sottoscrizione del verbale successiva, contestata assenza dell'urgenza nell'effettuazione di lavori, errore nella ripartizione in concreto delle spese) potrebbero, se sussistenti, determinare un vizio di annullabilità e non di nullità della delibera, da rilevarsi a pena di decadenza entro i termini di cui all'art. 1337 c.c.
Dopo aver riesaminato le motivazioni poste a fondamento dell'impugnazione della delibera de qua, proposte nel primo grado di Giudizio, la Corte condivide appieno il decisum del Tribunale di Roma in merito alla inconferenza delle stesse rispetto alla richiesta di invalidità del deliberato, ben potendo il verbale essere redatto in maniera sintetica e non avendo dedotto l'appellante il pregiudizio che tale sintesi avrebbe cagionato ai propri diritti, con evidente carenza di interesse all'impugnazione relativa.
Corretto ed immune da censura appare il decisum in merito alla contestata assenza dell'urgenza nell'effettuazione di lavori, che – come si legge in sentenza:
“non incide sulla validità della delibera in quanto l'assemblea ben può ratificare, anche a maggioranza, l'operato dell'amministratore (che è un mandatario) per spese che, nel caso in esame, appaiono del tutto legittime e nell'interesse del CO mentre non è dato comprendere come la contestazione relativa alle modalità di redazione di una fattura (v. citazione sub e) ovvero l'erronea verbalizzazione non di una dichiarazione di voto ma di un intervento di un condomino sui fatti posti all'o.d.g. (come rappresentato nel doc. 3 versato dagli attori a riscontro della loro volontà l'intenzione degli attori) possano costituire fatti idonei a travolgere la delibera di ratifica di una spesa”.
Per quanto invece concerne la doglianza dell'odierno appellante circa l'errata ripartizione in concreto degli oneri condominiali, la stessa è stata giustamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, perché la relativa la domanda sul punto pag. 6/8 risulta tardivamente proposta soltanto nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e come tale non soggetta al vaglio del giudicante.
La seconda domanda circa la revisione delle tabelle millesimali, le quali, a detta dell'appellante, “non rispecchierebbero la caratura millesimale all'interno del
CO”, appare estremamente generica e priva di allegazioni dalle quali potersi riscontrare l'esistenza di vizi ex art. 69 disp att c.c.( es. errori o aumento di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare), e correttamente è stata ritenuta infondata dal giudicante di prime cure, così come generici appaiono i motivi di gravame sul punto e come tali sono assolutamente inidonei a giustificare la riforma della gravata sentenza.
Privo di pregio appare infine il rilievo circa l'assenza di un regolamento condominiale poiché – come da orientamento granitico della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto – l'assenza dello stesso (non obbligatorio per i
Condomini con meno di 10 unità abitative) non inficia il buon funzionamento del CO stesso, nel rispetto delle norme codicistiche.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CO, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 7/8 1. Respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del CO in Roma alla Via Dei Carpazi n. 26 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato
CO, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8