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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 369/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 369/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Guglielmina
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Beba De Angelis
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo alla prima udienza di comparizione, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre a carico del signor il pagamento della complessiva somma di € 3.234,16, Parte_1 di cui € 2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed €784,16 Per_1 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025;
2) Disporre a carico di il versamento a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia dell'importo di € 300,00= al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, che qui integralmente si richiama.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Con sentenza n. 193/17 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , ponendo a carico del ricorrente l'onere di corrispondere quale partecipazione Pt_1 CP_1 al mantenimento della figlia nata a [...] il [...] (all'epoca minore) l'importo di € Per_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, attualmente l'assegno è pari a € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti hanno raggiunto un accordo e precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Sulla modifica del contributo al mantenimento della prole e sulle altre questioni economiche
In merito agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti il padre, continuerà a Parte_1 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di € 300,00 mensili, soggetti a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50%
pagina 2 di 3 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) come da protocollo del Tribunale di
Vercelli.
Le parti hanno altresì concordato che il ricorrente, , paghi la complessiva somma di € Parte_1
3.234,16, di cui € 2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed € Per_1
784,16 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025.
Spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 369/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che il ricorrente, , paghi la complessiva somma di € 3.234,16, di cui € Parte_1
2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed € 784,16 Per_1 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025;
2) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento indiretto della figlia maggiorenne la somma di euro 300,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 3.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 369/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Guglielmina
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Beba De Angelis
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo alla prima udienza di comparizione, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre a carico del signor il pagamento della complessiva somma di € 3.234,16, Parte_1 di cui € 2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed €784,16 Per_1 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025;
2) Disporre a carico di il versamento a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia dell'importo di € 300,00= al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, che qui integralmente si richiama.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Con sentenza n. 193/17 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , ponendo a carico del ricorrente l'onere di corrispondere quale partecipazione Pt_1 CP_1 al mantenimento della figlia nata a [...] il [...] (all'epoca minore) l'importo di € Per_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, attualmente l'assegno è pari a € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti hanno raggiunto un accordo e precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Sulla modifica del contributo al mantenimento della prole e sulle altre questioni economiche
In merito agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti il padre, continuerà a Parte_1 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di € 300,00 mensili, soggetti a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50%
pagina 2 di 3 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) come da protocollo del Tribunale di
Vercelli.
Le parti hanno altresì concordato che il ricorrente, , paghi la complessiva somma di € Parte_1
3.234,16, di cui € 2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed € Per_1
784,16 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025.
Spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 369/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che il ricorrente, , paghi la complessiva somma di € 3.234,16, di cui € Parte_1
2.450,00 a titolo di arretrati sul mantenimento indiretto dovuto alla figlia ed € 784,16 Per_1 quale rimborso per la quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie documentate riferite al periodo febbraio 2024-marzo 2025;
2) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento indiretto della figlia maggiorenne la somma di euro 300,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 3.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese pagina 3 di 3