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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...]-Alabama, Stati Unit, in data 16/12/1957 Parte_1 cod. fisc. ; nata in [...] C.F._1 Parte_2
Janeiro/RJ, Brasile, in data 12/01/1961, cod. fisc. ; C.F._2 Parte_3
, nato in [...]/RJ, Brasile, in data 05/06/1979, cod. fisc.
[...]
; nata in [...]/RJ, Brasile, in data C.F._3 Parte_4
04/06/1981, cod. fisc. e nato in [...] C.F._4 Parte_5
Janeiro/RJ, Brasile, in data 06/08/1984 cod. fisc. tutti rappresentati e C.F._5 difesi dell'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio domiciliano come da procure in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (anche chiamato o nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2
Scalea (CS) in data 07/04/1865 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto Persona_1 matrimonio con (o nella città di Itaqui, Brasile in data Persona_3 Persona_4
24/09/1887 e da detta unione è nata , in data [...], nella città di Persona_5
Uruguaiana (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_6
06/11/1915 nella città di Itaqui, Brasile.
Dall'unione coniugale tra e è nato Persona_5 Persona_6 [...]
in data 20/02/1920, nella città di Itaqui (Brasile), dove ha contratto Persona_7 matrimonio con , in data 10/06/1943. Successivamente al matrimonio, Parte_2 Pt_2 assumerà il nome e da detta unione sono nati:
[...] Parte_2 [...]
in data 25/03/1944, nella città di Itaqui (Brasile) la quale ha Persona_8 contratto matrimonio con , in data 09/09/1967 nella città di Rio de Janeiro. Persona_9
Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Persona_8 [...]
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Brasília (Brasile) Controparte_2 in data 17/02/1995 e tornerà a chiamarsi Controparte_2 [...]
Persona_8
, nato in data [...] nella città di Itaqui (Brasile), il Persona_10 quale ha contratto matrimonio con da in data 20/07/1979 nella Controparte_3 Pt_4 città di Rio de Janeiro, Brasile. Successivamente al matrimonio, da Controparte_3 assumerà il nome da Pt_4 Controparte_3 Persona_11
nata in data [...], nella città di Montgomery (Stati Uniti), la Parte_1 quale ha contratto matrimonio con , in data 21/11/1981 nella città Persona_12 di Rio de Janeiro, Brasile. Successivamente al matrimonio, assumerà il Pt_1 Parte_1 nome . Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Rio de Parte_1
Janeiro (Brasile), in data 27/05/1993. continuerà a chiamarsi con Parte_1 il nome da sposata.
nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro Parte_2
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 26/02/1994. Persona_13
Pag. 2 di 6 Dall'unione coniugale tra e è nato: Controparte_2 Persona_9 [...]
, in data 05/06/1979, nella cittá di Rio de Janeiro, dove ha contratto Parte_3 matrimonio con da Costa Lima, in data 02/04/2011. Successivamente al matrimonio, CP_4
da Costa Lima assumerà il nome da Costa Lima Dellamora. I coniugi CP_4 CP_4 hanno divorziato nella città di Rio de Janeiro (Brasile), in data 09/05/2018, da Costa CP_4
Lima Dellamora tornerà a chiamarsi da Costa Lima. CP_4
Dall'unione coniugale tra e da Persona_10 Controparte_3
é nata in data [...], nella cittá di Persona_11 Parte_4
Rio de Janeiro, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 18/02/2006. Persona_14
Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Parte_4 [...]
I coniugi hanno divorziato nella città di Rio de Janeiro (Brasile), in data Controparte_5
16/09/2010, tornerà a chiamarsi Controparte_5 Parte_4
Successivamente, ha contratto nuovo matrimonio con Parte_4 [...]
in data 12/12/2012, nella città di Rio de Janeiro, Brasile. Controparte_6
Dall'unione coniugale tra e é nato Parte_1 Persona_12
, in data 06/08/1984, nella città di Rio de Janeiro. Parte_5
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Scalea (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Pag. 3 di 6 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_1 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente ascendente degli odierni Pt_1 Persona_5 ricorrenti e figlia di , sposava in data 06/11/1915 e Persona_1 Persona_6 dall'unione è nasceva , in data 20/02/1920). Persona_7
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n.
Pag. 4 di 6 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.71 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...]-Alabama, Stati Unit, in data 16/12/1957 Parte_1 cod. fisc. ; nata in [...] C.F._1 Parte_2
Janeiro/RJ, Brasile, in data 12/01/1961, cod. fisc. ; C.F._2 Parte_3
, nato in [...]/RJ, Brasile, in data 05/06/1979, cod. fisc.
[...]
; nata in [...]/RJ, Brasile, in data C.F._3 Parte_4
04/06/1981, cod. fisc. e nato in [...] C.F._4 Parte_5
Janeiro/RJ, Brasile, in data 06/08/1984 cod. fisc. tutti rappresentati e C.F._5 difesi dell'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio domiciliano come da procure in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (anche chiamato o nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2
Scalea (CS) in data 07/04/1865 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto Persona_1 matrimonio con (o nella città di Itaqui, Brasile in data Persona_3 Persona_4
24/09/1887 e da detta unione è nata , in data [...], nella città di Persona_5
Uruguaiana (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_6
06/11/1915 nella città di Itaqui, Brasile.
Dall'unione coniugale tra e è nato Persona_5 Persona_6 [...]
in data 20/02/1920, nella città di Itaqui (Brasile), dove ha contratto Persona_7 matrimonio con , in data 10/06/1943. Successivamente al matrimonio, Parte_2 Pt_2 assumerà il nome e da detta unione sono nati:
[...] Parte_2 [...]
in data 25/03/1944, nella città di Itaqui (Brasile) la quale ha Persona_8 contratto matrimonio con , in data 09/09/1967 nella città di Rio de Janeiro. Persona_9
Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Persona_8 [...]
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Brasília (Brasile) Controparte_2 in data 17/02/1995 e tornerà a chiamarsi Controparte_2 [...]
Persona_8
, nato in data [...] nella città di Itaqui (Brasile), il Persona_10 quale ha contratto matrimonio con da in data 20/07/1979 nella Controparte_3 Pt_4 città di Rio de Janeiro, Brasile. Successivamente al matrimonio, da Controparte_3 assumerà il nome da Pt_4 Controparte_3 Persona_11
nata in data [...], nella città di Montgomery (Stati Uniti), la Parte_1 quale ha contratto matrimonio con , in data 21/11/1981 nella città Persona_12 di Rio de Janeiro, Brasile. Successivamente al matrimonio, assumerà il Pt_1 Parte_1 nome . Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Rio de Parte_1
Janeiro (Brasile), in data 27/05/1993. continuerà a chiamarsi con Parte_1 il nome da sposata.
nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro Parte_2
(Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 26/02/1994. Persona_13
Pag. 2 di 6 Dall'unione coniugale tra e è nato: Controparte_2 Persona_9 [...]
, in data 05/06/1979, nella cittá di Rio de Janeiro, dove ha contratto Parte_3 matrimonio con da Costa Lima, in data 02/04/2011. Successivamente al matrimonio, CP_4
da Costa Lima assumerà il nome da Costa Lima Dellamora. I coniugi CP_4 CP_4 hanno divorziato nella città di Rio de Janeiro (Brasile), in data 09/05/2018, da Costa CP_4
Lima Dellamora tornerà a chiamarsi da Costa Lima. CP_4
Dall'unione coniugale tra e da Persona_10 Controparte_3
é nata in data [...], nella cittá di Persona_11 Parte_4
Rio de Janeiro, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 18/02/2006. Persona_14
Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Parte_4 [...]
I coniugi hanno divorziato nella città di Rio de Janeiro (Brasile), in data Controparte_5
16/09/2010, tornerà a chiamarsi Controparte_5 Parte_4
Successivamente, ha contratto nuovo matrimonio con Parte_4 [...]
in data 12/12/2012, nella città di Rio de Janeiro, Brasile. Controparte_6
Dall'unione coniugale tra e é nato Parte_1 Persona_12
, in data 06/08/1984, nella città di Rio de Janeiro. Parte_5
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Scalea (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Pag. 3 di 6 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_1 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente ascendente degli odierni Pt_1 Persona_5 ricorrenti e figlia di , sposava in data 06/11/1915 e Persona_1 Persona_6 dall'unione è nasceva , in data 20/02/1920). Persona_7
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n.
Pag. 4 di 6 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
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