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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 313/2023 R.G. pendente tra:
STUDIO LEGALE VOCE - PETRINI – LA SPINA AVVOCATI ASSOCIATI (C.F.
), in persona dei legali rappresentanti Avv. Voce Carlo, Avv. Petrini Simone e P.IVA_1
Avv. La Spina Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Ferrari ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Russo CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
10.04.2025, sulle seguenti
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in PARZIALE riforma
1 della impugnata Ordinanza monocratica ex art. 702 cpc, del 17/01/2023 (Rep. n. 324/2023 del
17/01/2023), emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 14750/2019 R.G. del Tribunale di
Firenze, Sezione Terza Civile, G.I. Dott. Mario Ferreri, pubblicata e comunicata dalla
Cancelleria via PEC al domicilio eletto il 17/01/2023:
Condannare al pagamento in favore dello legale CP_1 Pt_1 Parte_2 della somma di € 6.410,00 per compensi, oltre spese generali 15%, alle
[...] spese vive anticipate per € 168,55 ed agli accessori di legge (cap e Iva), già detratti €
1.500,00 di acconti e da detrarre quanto versato dalla in esecuzione dell'Ordinanza CP_1 impugnata (€ 1.000,00 oltre accessori), oltre agli interessi di legge maturati dal 12/12/2018
(data della messa in mora) sino alla data della domanda, ed agli interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo saldo e le spese del presente procedimento.
Voglia altresì condannare la resistente art. 96 cpc per aver nuovamente agito con mala fede e colpa grave, rimettendo al prudente apprezzamento del Giudice ogni valutazione circa l'entità della condanna equitativa da comminare anche ai sensi dell'art. 91 cpc.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata e appellante incidentale:
“Voglia l Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in esito al procedimento ex art. 702-bis c.p.c. di cui al R.G. n. 14750/2019 nella parte in cui, liquidando le spese in favore dello per il procedimento di Controparte_2 separazione consensuale e tenendo in conto i parametri previsti per procedimenti di volontaria giurisdizione, ha applicato lo scaglione di valore previsto per procedimenti di valore indeterminabile di complessità alta, invece che di complessità bassa, omettendo ogni motivazione sul punto e liquidando erroneamente la somma di € 2.500 oltre accessori in favore dello , cioè € 1.000,00 oltre accessori già detratto l'acconto di € 1.500 Controparte_2 versato, disponendo che sia liquidata in favore dello la somma di € Controparte_2
1.757,75 oltre accessori, pari ad € 2.564,77 lordi, con una differenza dovuta in ragione dell'acconto versato di € 1.500, pari a € 1.064,77 lordi. Con restituzione da parte dello
[...] della somma di € 391,23 corrisposta in eccesso dalla IG.ra in CP_2 CP_1 adempimento dell'ordinanza impugnata, come meglio sopra esposto;
2) in ogni caso, rigettare integralmente l'appello avversario per tutte le suesposte ragioni;
3) in subordine, rispetto alla conclusione n. 2, nel caso di accoglimento dell'appello avversario, ridurre le somme dovute in favore dello come meglio sopra esposto, con Controparte_2 eventuale restituzione da parte dello stesso delle somme corrisposte in eccesso dalla IG.ra in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
CP_1
4) condannare lo ex art. 96, III co. c.p.c. al pagamento di una somma Controparte_2 equitativamente determinata in favore della IG.ra per aver insistito nella CP_1 liquidazione di somme basate su parametri palesemente errati, con indicazioni di valori delle
2 pratiche eccessivi, chiaramente espressione di malafede o colpa grave, per tutti i motivi sopra esposti;
5) liquidare il compenso spettante all'Avv. Matteo Russo per l'avvenuta ammissione della
IG.ra al Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza che si deposita CP_1 come doc. C).”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Firenze in data 17.01.2023 nel procedimento R.G. n. 14750/2019, in materia di compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_3 ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17.01.2023, con la
[...] quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha solo parzialmente accolto la domanda di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dallo Studio a favore della IG.ra condannando quest'ultima a corrispondere ai legali la somma CP_1 complessiva di € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cap, il tutto a spese di lite compensate.
Nel giudizio di primo grado, a fondamento della propria domanda, lo Studio legale sosteneva di aver assistito in sede stragiudiziale e giudiziale nella complessa vicenda di CP_1 separazione personale dal marito , conclusasi ben 2 anni dopo il conferimento Parte_4 dell'incarico, risalente al 2016. Lo Studio allegava, tra le circostanze che avevano impedito di addivenire più celermente alla separazione, l'alta litigiosità dei due ex coniugi, il loro disaccordo in merito alle modalità di affidamento del figlio minorenne e la presenza di Per_1 debiti comuni non ancora adempiuti. Tra le questioni patrimoniali correlate alla vicenda personale della coppia, emergeva la necessità di definire la posizione debitoria della medesima nei confronti della banca BNL s.p.a. e nei confronti dell'Erario. Entrambi i coniugi, infatti, Con risultavano soci della “L'TO di VI di BR CA e NI De NT, società di persone che, all'epoca della separazione, risultava ancora gravata da passività sia nei confronti di tre differenti istituti bancari (Cambiano, BCC Banco Fiorentino e BNL), per altrettanti finanziamenti da restituire, sia nei confronti dell'Erario.
I legali ricorrenti deducevano, quindi, di aver svolto a favore della cliente le seguenti attività professionali:
- Studio e introduzione del ricorso per separazione consensuale, depositato solo all'esito di lunghe trattative con il legale di controparte (iniziate nel 2016 e terminate nel 2018);
- Svolgimento di trattive con la banca BNL s.p.a. per addivenire alla definizione del debito contratto dalla società TO di VI (nello specifico, i legali avevano avanzato una proposta di accordo “a saldo e stralcio” rateizzato, poi non andata a buon fine);
- Invio all del modulo di dichiarazione di adesione alla Controparte_4 definizione agevolata di alcune cartelle esattoriali, emesse per obbligazioni tributarie gravanti
3 sulla società per una somma di € 949,87 (ridotta a € 734,02 in virtù della Controparte_5 rottamazione).
Lo Studio chiedeva dunque il riconoscimento della somma complessiva di € 6.410,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a titolo di compenso per tali prestazioni.
A sostegno della domanda, i legali producevano in giudizio il ricorso per separazione consensuale depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, il modulo di richiesta di adesione agevolata alla rottamazione delle cartelle esattoriali e la corrispondenza intrattenuta con la cliente, con il legale del Avv. Claudio Stellini, e con i funzionari della Banca Parte_4
BNL.
Una volta costituitasi, la resistente contestava la domanda ex adverso proposta, riconoscendo soltanto la debenza del compenso per l'attività giudiziale svolta nel procedimento di separazione consensuale e sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento al compenso per la tutela stragiudiziale della posizione della società di persone, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio essa in proprio e non in qualità di legale CP_1 rappresentante e socia dell . Controparte_5
La causa veniva istruita documentalmente e decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con la quale il Tribunale di Firenze, previo accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in riferimento all'attività prestata a favore della società TO di CP_1
VI, ha condannato al pagamento di € 1.000,00 a titolo di onorario per le fasi di CP_1 studio e introduzione del giudizio di separazione personale dall'ex coniuge, al netto della somma di € 1.500,00 già corrisposta dalla ai legali a titolo di acconto. Le spese del CP_1 giudizio venivano compensate tra le parti.
In particolare, il tribunale così argomentava: “Nel merito la domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento. E' provata documentalmente e sostanzialmente non contestata da parte resistente l'attività professionale svolta con riferimento alla predisposizione del ricorso per separazione consensuale in ordine alla quale necessita liquidare l'attività svolta per lo studio e l'introduzione della controversia essendo per la fase successiva intervenuto altro legale. In applicazione dei parametri previsi per il compenso degli avvocati in ambito Civile ( Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014) in materia di competenza di volontaria giurisdizione per una causa indeterminabile con complessità alta il valore medio del compenso è pari ad euro 3.170,00 oltre spese generali ed accessori di legge, nel caso in esame avuto riguardo alla circostanza che l'attività professionale di parte ricorrente è circoscritta alla fase dello studio e dell'introduzione e pertanto il compenso del legale è determinato nella misura di euro 2500,00, da tale importo occorre detrarre l'acconto versato da parte resistente nella misura di euro 1500,00 e pertanto il saldo che quest'ultima deve corrispondere al professionista ammonta ad euro 1000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
4
Nulla può essere riconosciuto a parte ricorrente relativamente alle ulteriori pretese attinenti
l'attività stragiudiziale essendo la stessa svolta, come emerge per tabulas, (cfr. istanza di adesione alla definizione agevolata) nell'interesse della snc L'TO di VI e non della sig.ra
e sul punto trova accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva CP_1 sollevata da parte resistente. [...]
Sulla base delle allegazioni in atti l'attività professionale risulta essere stata espletata nei confronti della sig.ra relativamente al procedimento di separazione CP_1 consensuale per le fasi di studio ed introduzione della controversia e per tali attività a parte ricorrente è riconosciuto il compenso professionale in applicazione dei parametri medi del
D.M. n. 55/2014 detratto l'acconto di euro 1500,00 già trattenuto. Nulla è dovuto per
l'ulteriore attività risultando fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese”.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze ha proposto appello lo Parte_5 affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1) Erronea applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 laddove il giudice, ai fini della liquidazione del compenso per l'assistenza nella fase di studio e introduttiva del giudizio di separazione personale della IG.ra aveva preso in considerazione la tabella n. 7, CP_1 relativa alla volontaria giurisdizione, e non la tabella n. 2, relativa ai procedimenti ordinari di cognizione, come invece era stato chiesto dallo Studio appellante. Secondo i legali, a causa di tale qualificazione, il Tribunale aveva erroneamente quantificato i compensi in € 2.500,00, a fronte del maggiore importo di € 3.980,00, richiesto dai ricorrenti in primo grado e considerato congruo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2) Erroneo accertamento del difetto di legittimazione passiva della IG.ra rispetto CP_1 all'obbligazione di pagamento del compenso per l'attività resa a tutela della società di persone di cui ella era socia e legale rappresentante;
in particolare, l'appellante ha evidenziato l'ampia documentazione fornita e comprovante le trattative finalizzate alla rottamazione delle cartelle esattoriali emesse nei confronti della società, sottolineando anche l'ammissibilità della divergenza tra il soggetto che stipula il contratto d'opera professionale e il soggetto a favore del quale deve essere svolta la prestazione in esso dedotta;
avendo la commissionato CP_1
l'incarico allo Studio, era comunque obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito, pur non essendo la diretta beneficiaria dell'attività professionale prestata;
3) Omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi per l'assistenza legale nella definizione della posizione debitoria della società TO di VI nei confronti della seppur proposta dai ricorrenti fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_6 grado;
4) Ingiustificata compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante l'insussistenza di una reciproca soccombenza;
5 5) Omesso riconoscimento - senza motivazione alcuna - degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di compenso, seppur richiesti espressamente dallo Studio con decorrenza dal giorno 12.12.2018, data in cui i professionisti avevano avanzato richiesta di pagamento in via stragiudiziale con conseguente costituzione in mora della debitrice.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata , preliminarmente CP_1 sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo a sua volta appello incidentale, articolato in un unico motivo:
Erronea applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto che la causa avesse valore indeterminabile e complessità alta, senza motivare tale scelta;
secondo la il giudice aveva ricostruito CP_1 erroneamente la vicenda fattuale presupposta, omettendo di accertare la bassa complessità della pratica di separazione consensuale, consistita nella redazione di un breve ricorso contenente clausole standardizzate e di scarso rilievo. A fronte della liquidazione complessiva dei compensi operata dal giudice di primo grado e pari a €
1.000 (somma ottenuta a partire dall'importo tabellare di € 3.170, ridotto in ragione delle fasi effettivamente svolte e dell'acconto già versato dalla cliente), l'appellata ha chiesto la rideterminazione della somma base in € 2.250 (applicando lo scaglione da €
26.001 a € 52.000, immediatamente inferiore rispetto a quello considerato dal primo giudice) da ridurre in proporzione alle fasi effettivamente espletate dai difensori (studio e introduzione del giudizio), con diffalco dell'acconto già versato, pari a € 1.500,00, e la restituzione di € 391,23, corrispondente alla differenza tra quanto versato in esecuzione dell'ordinanza impugnata ed il quantum debeatur rideterminato applicando i criteri prospettati (si veda a tal proposito il doc. 3 allegato all'atto di appello da cui risulta che l'appellata ha pagato allo Studio la somma di € 1.459,12 in esecuzione della condanna).
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini ridotti di 40 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti dell'ordinanza impugnate e delle ragioni che inducono a ritenerle erronee.
Tale eccezione è infondata.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. non impone formule sacramentali e non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura al provvedimento impugnato e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla
6 ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nella specie, l'appello risponde a tali requisiti - come sarà evidente esaminando i singoli motivi di gravame - posto che lo Studio appellante ha ben segnalato i punti e i capi dell'ordinanza di primo grado considerati errati, descrivendo compiutamente le ragioni di doglianza ed esplicitando dettagliatamente le modifiche auspicate in caso di accoglimento del gravame.
3. L'appello incidentale e il primo motivo di appello principale: il compenso per
l'assistenza legale nel giudizio di separazione consensuale.
Preliminarmente, è opportuno esaminare l'appello incidentale proposto da , per CP_1 mezzo del quale è stata censurata la parte dell'ordinanza con cui il primo giudice ha attribuito alla causa di separazione consensuale valore indeterminabile a complessità alta (scaglione da €
52.000 a € 260.000), anziché bassa.
Contestualmente, deve essere esaminato il primo motivo di appello principale, anch'esso riguardante i richiesti compensi per l'attività giudiziale, con il quale i legali hanno lamentato l'erronea applicazione da parte del giudice della tabella relativa alla volontaria giurisdizione in luogo dell'applicazione della tabella relativa ai giudizi ordinari di cognizione davanti al Tribunale
(tabella n. 2). Secondo lo Studio, applicare la tabella n. 2 sarebbe più corretto, in quanto la stessa risulta suddivisa nelle differenti fasi del giudizio (studio, introduzione, trattazione- istruzione e decisione) di talché, avendo i legali assistito la soltanto nelle prime due fasi, CP_1
l'utilizzo della tabella indicata renderebbe più preciso il calcolo del compenso a questi ultimi dovuto.
In primo luogo, va ribadito che la non ha mai contestato l'avvenuto compimento CP_1 dell'attività difensiva in sede giudiziale da parte dei legali appellanti nei termini descritti dagli stessi, i quali hanno sempre affermato di essersi occupati soltanto della fase di studio e della fase introduttiva. Parimenti pacifico è l'assunto per cui una causa di separazione consensuale deve considerarsi di valore indeterminabile, di talché lo scaglione di riferimento per quantificare le spese legali non può risultare inferiore a € 26.000 né superiore a € 260.000
(secondo il dettato dell'art. 5 comma 6 DM 55/2014).
Il primo giudice ha valutato la vicenda fattuale rispetto alla quale è stata avanzata richiesta di compensi come ad alta complessità, liquidando gli onorari secondo lo scaglione superiore tra i due compresi nel predetto intervallo (da € 52.000 a € 260.000). Con l'appello incidentale, la cliente ha dunque chiesto, previo accertamento della scarsa complessità della pratica seguita dai propri legali, di rideterminare il compenso dovuto, applicando lo scaglione inferiore (da €
26.000 a € 52.000). A sostegno della propria ricostruzione circa la bassa complessità della causa di separazione, l'appellata ha dedotto che detta pratica era consistita soltanto nella redazione di un breve ricorso contenente clausole standardizzate e di scarso rilievo.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla i legali appellanti hanno documentato CP_1 le lunghe trattative intraprese con il difensore di controparte tramite e-mail, dimostrando così la difficoltà di raggiungere un accordo tra i due coniugi. Tale difficoltà è risultata strettamente
7 legata alla necessità di risolvere molteplici problematiche preliminari e connesse alla separazione, tra le quali si possono annoverare la gestione delle residue passività della comune società, la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore e dell'assegno di mantenimento, la gestione dei comportamenti scorretti del quali il trattenimento del figlio senza il Parte_4 consenso della madre e l'utilizzo di epiteti ingiuriosi rivolti alla stessa.
Da tali elementi, riscontrabili nei documenti allegati all'atto di appello, è evincibile la non esigua complessità della controversia seguita dai legali dell'appellata, i quali hanno provato il loro impegno difensivo, protrattosi per la durata complessiva di due anni e consistito in una molteplicità di prestazioni grazie alle quali è stato infine raggiunto l'auspicato accordo di separazione consensuale (ricorso ex art. 711 c.p.c., procedimento n. 12774/2018 RG).
Dal tenore delle e-mail allegate dallo Studio emerge come la lunga durata delle trattative sia dipesa non dall'inerzia dei legali della bensì dai ritardi nelle risposte dell'Avvocato di CP_1 controparte Claudio Stellini, nonché da sempre nuove pretese avanzate degli stessi coniugi in corso di trattative;
una prima bozza di accordo di separazione era stata, infatti, trasmessa per e-mail dai legali alla già in data 10.11.2016. CP_1
A mero titolo di esempio, si possono menzionare le numerose e-mail di sollecito all'avvocato della controparte: in data 21.11.2016, “Caro collega, la cliente ci sollecita notizie”; in data
30.11.2016 “Caro Collega, non avendo avuto riscontro neppure alla nostra del 21 us, ti informiamo che la nostra cliente sarà costretta a procedere giudizialmente”; in data
02.12.2016, “caro Claudio, come anticipato, aspettiamo tue notizie entro oggi, dovendoci in mancanza ritenere liberi di procedere, visti i solleciti della nostra assistita, la quale, peraltro, ci riferisce che continua a subire atteggiamenti arroganti, ingiuriosi e violenti da parte del marito, in odierna i quali si riserva in ogni caso ogni tutela anche nell'interesse del figlio minore per il quale il padre sta continuando ad omettere il doveroso contributo al mantenimento”.
A queste circostanze si aggiungeva la necessità di risolvere preliminarmente alcune questioni patrimoniali rimaste in sospeso, di cui si tratterà nel prosieguo (in particolare, i debiti della comune società rimasti insoluti verso BNL).
In considerazione di ciò, la valutazione di valore contenuta nell'ordinanza di primo grado
(scaglione da 52.000 a 260.000) risulta condivisibile e va confermata in questa sede, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Venendo al primo motivo di appello principale, gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione delle tabelle sulla volontaria giurisdizione ritenendo che, siccome l'attività resa si era limitata ad alcune fasi del procedimento, si dovessero applicare le tabelle relative ai procedimenti ordinari. In particolare, i legali hanno sostenuto che “Il CNF ha avuto poi modo di precisare che limitatamente alle fasi di studio e alla fase introduttiva è applicabile la tabella 2 relativa ai procedimenti ordinari”. Cont Tale precisazione del tuttavia, non è stata in alcun modo documentata né ne sono stati allegati gli estremi e comunque ontologicamente la separazione consensuale è un
8 procedimento annoverabile tra quelli di volontaria giurisdizione, rispetto ai quali, per la liquidazione dei relativi compensi, il DM 55/2014 prevede la tabella di seguito allegata (n. 7).
Tale tabella, a differenza di quanto accade per i procedimenti ordinari di cognizione e per altre tipologie di giudizi considerati dal decreto, non è stata suddivisa in fasi, di qui la questione circa l'applicabilità della tabella n. 2 nel caso di attività difensiva limitata solo ad alcune fasi del procedimento.
L'applicazione della tabella n. 2, tuttavia, non rappresenta lo strumento corretto per individuare il compenso forense in caso di separazione personale dei coniugi, in presenza di una tabella appositamente predisposta per i giudizi di volontaria giurisdizione.
Nonostante l'assenza di una partizione interna nella tabella n. 7, è possibile comunque quantificare il compenso spettante a un legale che abbia svolto solo in parte l'attività giudiziale, posto che l'art. 5, comma 5, del DM n. 55 del 2014 prevede, in generale, che il compenso deve essere liquidato per fasi. Trattandosi di una disposizione collocata nella parte generale del D.M. risulta senza dubbio applicabile anche ai procedimenti di Volontaria
Giurisdizione, seppure la relativa tabella manchi di un'espressa suddivisione in fasi.
Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha condivisibilmente posto a base della quantificazione la somma di € 3.329 (importo previsto dalla tabella n. 7 per lo scaglione da € 52.000 a €
260.000) per poi provvedere ad una riduzione proporzionata alle attività effettivamente svolte, considerando la rinuncia al mandato presentata dagli Avvocati in data 16.01.2019, prima dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice designato Dott.ssa Mazzeo in data 9/04/2019.
Il tribunale ha dunque ritenuto congrua la cifra di € 2.500, importo che si ritiene adeguato in considerazione del fatto che, trattandosi di un giudizio di separazione consensuale, le fasi di studio e di introduzione della causa risultano di norma le più corpose e significative, posto che nella maggior parte dei casi non vi è istruttoria e il provvedimento del giudice interviene a seguito della sola prima udienza.
Alla luce di queste premesse si deve dunque rigettare anche il primo motivo di appello principale, e confermare la liquidazione operata dal giudice di prime cure, pari a € 2.500,00, somma dalla quale il tribunale ha correttamente decurtato l'acconto di € 1.500 già versato dalla cliente (il cui versamento è stato riconosciuto dallo stesso Studio legale).
9 E' dunque corretta la condanna di primo grado (già eseguita) al pagamento di € 1.000,00 a titolo di corrispettivo per l'assistenza prestata dallo Studio appellante alla nella CP_1 separazione consensuale della stessa dal marito.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello: il difetto di legittimazione passiva dell'appellata in relazione ai debiti della . Controparte_5
Venendo ai compensi richiesti per l'attività stragiudiziale, merita esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, riguardanti entrambi l'accertamento della legittimazione passiva della rispetto alle pretese di pagamento avanzate dallo Studio Legale in CP_1 riferimento all'assistenza da questo prestata nelle trattative con la banca BNL e con l
[...]
. CP_4
In particolare, il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla espressamente e motivando sul punto quanto all'attività svolta per CP_1 addivenire ad un accordo con l , ed implicitamente e senza motivazione Controparte_4 alcuna (sostanzialmente realizzando un'omessa pronuncia) quanto al debito nei confronti di
BNL.
Riguardo a tale complessiva questione, va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, “in tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato. Tale principio trova applicazione anche con riferimento agli incarichi conferiti ad un professionista dall'avvocato munito di procura "ad litem", atteso che essa attribuisce lo "ius postulandi" e non certo il potere di compiere in nome e per conto della parte attività di tipo diverso da quelle strettamente processuali, ancorché strumentali al positivo esito della controversia” (cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 4489 del 24/04/2010).
Ai fini del giudizio sulla legittimazione passiva, va, pertanto, ricostruito a che titolo la IG.ra affidò ciascuno dei due incarichi ai suoi legali;
se in proprio o in veste di legale CP_1 rappresentante della snc.
Seguendo l'ordine dei motivi proposto dall'appellante, va dunque intanto esaminata la questione della legittimazione passiva della rispetto al mandato relativo alla posizione CP_1 debitoria di TO verso l'Erario. CP_5
Dalla documentazione in atti emerge che i rapporti con l sono Controparte_4 stati tenuti dallo Studio legale in rappresentanza della “in qualità di socia e legale CP_1 rappresentante di TO ”. La prima comunicazione a proposito del debito tributario CP_5 risale al 17.04.2018 ed è costituita da una email dell'Avv. RA Tesi alla cliente avente ad oggetto “Equitalia” e dal seguente tenore: “Ciao BR, per qualche cliente stiamo valutando la rottamazione delle cartelle Equitalia. Hai per caso interesse a valutare la tua eventuale situazione, visto che potrebbe forse esserci qualche cartella della snc che prima di firmare la
10 separazione sarebbe il caso di verificare? Se fossi dell'idea di valutare, occorre che tu vada a farti fare un estratto di ruolo con il tuo codice fiscale e con il codice fiscale della società…” (p.
136 fascicolo appellante). A tale missiva la rispondeva in data 20.04.2018, spiegando CP_1
“Ciao RA, sono stata a farmi fare l'estratto di ruolo la mia situazione personale momentaneamente non la posso prendere in considerazione perché è troppo alta la rateizzerò più avanti mentre possiamo prendere in considerazione quella della società adesso sono al lavoro non ho con me il cartaceo più tardi te lo mando. Poi mi hanno fatto la simulazione, usufruendo della rottamazione sarebbero 700 €, a questo punto da dividere a metà quindi 350
€ per uno”.
Da quest'ultima risposta della cliente risulta di palmare evidenza che il conferimento dell'incarico fu effettuato dalla stessa in qualità di legale rappresentante della società.
La si premura di distinguere, infatti, la propria situazione personale da quella della CP_1 società, proponendo di dividere con il marito, in qualità di socio, il risultato della rottamazione delle cartelle esattoriali.
Per questa ragione l'Avv. Tesi, in una e-mail successiva datata 23.04.2018, comunicava al legale di controparte Avv. Claudio Stellini: “..in vista della definizione dei rapporti pendenti tra i nostri assistiti, ti trasmettiamo estratto della situazione esattoriale della snc. Vedrai che se chiediamo la rottamazione dei ruoli notificati fino al 2017 c'è un risparmio di circa € 200,00. La domanda scade il 15 maggio 2018. Ci sono poi le ultime tre cartelle fuori condono (in quanto notificate nel 2018) ed una del 2017 solo in parte rottamabili che ammontano a € Parte_6
713,00 circa, importo che i nostri si dovranno accollare al 50% con le modalità che concorderemo se del caso, qualora ce lo confermassero…” (si veda pagina 139 fascicolo appellante). Anche da tale missiva emerge la volontà di risanare il debito con l'Erario mediante l'impegno congiunto dei due soci della TO di VI.
Ulteriore conferma di ciò è rappresentata dallo stesso modulo di adesione, Modello DA 200/17, trasmesso dallo Studio legale all “per conto di legale rappresentante della CP_8 CP_1
L'TO di VI snc” (p. 145 fascicolo appellante e pagine 181-182-183 fascicolo appellante).
Risulta perciò testualmente, sia dai moduli che dalla pec con la quale i moduli sono stati inviati, che il progetto di definizione agevolata delle cartelle è stato presentato dallo all in Pt_1 CP_8 nome e per conto della in qualità di legale rappresentante della snc. CP_1
La stessa, dunque, difetta della legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento dei compensi professionali, non essendo controverso che la società, ancorchè di persone, abbia una soggettività distinta da quella dei soci e che “ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 279 del 10/01/2017).
Alla luce di tali premesse va rigettato il secondo motivo di appello con conferma, sul punto, della impugnata ordinanza.
11 Diversamente, venendo all'altro incarico ricevuto dai legali dello e inerente le Parte_5 trattative con la Banca BNL per il risanamento del debito della TO di VI, risulta dagli atti che, in data 4.10.2017, lo Studio inviava alla Dott.ssa , funzionaria di Testimone_1
BNL, una proposta a saldo e stralcio formulata “in nome e per conto della IG.ra CP_1 la quale sottoscrive la presente per adesione e ratifica ed elezione di domicilio presso il nostro studio” (si veda pagina 110 del fascicolo dell'appellante).
Pur trattandosi di un debito della snc, quindi, l'assistita non veniva rappresentata dagli avvocati in qualità di legale rappresentante ma in proprio, anche perché in un passaggio successivo si legge “delle rate del finanziamento BNL di cui trattasi avrebbe dovuto farsi carico la nostra assistita, ma, evidentemente, non è stata in grado di provvedervi puntualmente sin dal mese di settembre 2016, data la matematica impossibilità di farvi fronte, non disponendo di alcuna residua liquidità. La nostra assistita, dunque, intendendo porre rimedio alla esposizione di cui alla Vostra datata 12.09.2017, propone di definire a saldo stralcio e transazione dell'intera posizione, liberando dunque anche l'ex coniuge garante, mediante la immediata corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 4.000,00 da versare in n. 10 rate mensili con decorrenza immediata dall'accettazione della presente” (si cfr. pagine 110 e 111 del fascicolo di parte appellante). Tale missiva è firmata dagli Avv. RA Tesi e Carlo Voce, nonché dalla IG.ra senza riferimento alla rappresentanza legale della società. Anche il CP_1 modulo presentato in data 10.04.2018, pur avendo ad oggetto “proposta di rientro IG.
[...]
L'orto di VI”, è stata presentata dalla IG.ra in proprio, non quale l.r. della Parte_7 CP_1 società (p. 132 fascicolo appellante). Avendo ottenuto una risposta negativa da parte di BNL, in una e-mail successiva indirizzata al legale di controparte Avv. Stellini, l'Avv. Tesi scriveva:
“Caro Claudio, noi riteniamo che l'assunzione in proprio del debito da parte della con CP_1 scrittura privata da allegare alla chiusura della snc non sia un problema”. Pochi minuti dopo la stessa Avv. Tesi scriveva alla cliente “Ciao , abbiamo preso contatti immediati con il CP_1 collega che abbiamo invitato a verificare con la commercialista se la pendenza della questione bnl che ti assumeresti in proprio è di ostacolo alla chiusura della snc. Attendiamo riscontri”
(pagine 147 e 148 fascicolo appellante).
Dunque, la trattativa riguardava l'accollo del debito in proprio.
A ciò si aggiunga che l'assunzione del debito Bnl era argomento entrato a pieno titolo nella trattativa per la consensualizzazione della separazione, d'interesse di in proprio, CP_1 evidentemente, e non della società.
A tal proposito, appare significativa la email inviata dalla allo Studio in data 03.10.2017 CP_1 nella quale si legge “… i soldi alla fine devo tirarli fuori di tasca io… anche perché è passato un anno e più dove tutto è taciuto ora non si può pretendere che in 5 minuti tiri fuori 5.000 €. Io lo capisco che è nel mio interesse per chiudere e che la banca potrebbe anche non accettare dico solo o prendiamo un po più di tempo per provare a darglieli tutti o li rateizziamo…”
(pagina 107 del fascicolo di parte appellante).
12 Dunque, riguatdo a tale debito si deve ritenere che l'incarico fosse stato conferito dalla CP_1 in proprio.
Che, poi, la proposta a saldo e stralcio non venne accettata dalla banca (che ritenne l'offerta troppo bassa: “Buongiorno Dott.ssa Tesi, purtroppo l'offerta è troppo bassa € 4.000 su €
10.888,56 sull'esposizione lorda”; si veda documento n. 4 allegato all'atto di costituzione e risposta con appello incidentale), è irrilevante, posto che l'esito negativo delle trattative non esclude il diritto al compenso del professionista incaricato.
In ordine al quantum debeatur, per la trattativa con BNL, lo Studio legale ha chiesto la liquidazione della somma di € 1.215,00, trattandosi di un debito di iniziali € 20.000 con residui
€ 8.193,43 ancora da pagare (come risulta dallo stesso ricorso per separazione evocato dallo
Studio a pagina 11 dell'atto di appello) - sostenendo che il valore dell'incarico sarebbe di €
20.000, “in quanto questo era il valore dell'esposizione debitoria”.
Tuttavia, dalla risposta dell'impiegata di rifiuto della proposta a saldo e stralcio, CP_9 emerge che l'esposizione lorda ammontava a quel tempo a complessivi € 10.888,56.
È tale ultimo importo, quindi, a dover essere considerato per determinare lo scaglione di riferimento per i relativi compensi (da € 5.201 a € 26.000), che peraltro è del medesimo scaglione invocato dall'appellante, sebbene partendo da un diverso importo.
Per tale scaglione il DM 55/2014 prevede un compenso medio di € 1.985,00 di talché risulta proporzionato il minore importo di € 1.215,00 richiesto dall'appellante anche in considerazione della mancata stipula dell'accordo con BNL.
Il terzo motivo di appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va disposta la condanna al pagamento del compenso di € 1.215,00 a favore dello CP_1
Studio appellante per l'attività stragiudiziale relativa alla posizione debitoria verso BNL.
5. Il quinto motivo di appello: il riconoscimento degli interessi legali.
Con il quinto motivo di appello, lo legale ha chiesto il riconoscimento degli interessi Pt_1 legali ex art. 1224 c.c. decorrenti dall'interpellatio e non considerati dal primo giudice, il quale sul punto ha omesso di pronunciarsi.
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento sulla scorta della recente e concorde giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non v'è ragione di discostarsi, secondo cui “in tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio” (si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33198 del 18/12/2024).
Nel nostro ordinamento, infatti, non vige il principio in illiquidis non fit mora, di talché “anche quando oggetto della domanda sia un'obbligazione di valuta, la mora del debitore va esclusa solo quando questi si sia trovato nell'assoluta impossibilità, alla stregua dell'ordinaria diligenza, di quantificare la prestazione dovuta, ma non anche quando, pur a fronte di un credito ancora
13 illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento
e nella qualificazione, con la conseguenza che va ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria, come ad esempio, nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro esistenza” (cfr. pagina 13 parte motiva di Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33198 del 18/12/2024).
L'appellata ha, inoltre, riconosciuto l'effettiva prestazione da parte dello Parte_8 professionale, che risulta comunque pienamente documentata, così che il rifiuto di pagare il corrispettivo e la contestazione in giudizio della debenza sono risultati comportamenti dilatori che giustificano l'applicazione degli interessi dalla data dell'interpellatio.
Ad ulteriore conferma di ciò, la giurisprudenza ha evidenziato che “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (si cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24973 del 19/08/2022).
Alla luce delle precisazioni effettuate, devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale (da individuarsi nella raccomanda datata
16.12.2018, ricevuta il 17.01.2019: v. doc. 11 dello Studio).
Poiché in data 19.01.2023, la ha provveduto al versamento di € 1.000,00 in esecuzione CP_1 dell'ordinanza impugnata (si veda bonifico di cui al doc. 3 allegato all'atto di appello), gli interessi sugli onorari relativi al giudizio di separazione, seppure dovuti, devono essere calcolati dalla data della domanda stragiudiziale alla data di detto versamento, e pertanto ammontano a complessivi € 23,33.
Quanto al credito riconosciuto per la prima volta in questa sede e relativo alle trattative con
BNL, pari a € 1.215,00, gli interessi sono calcolati dall'interpellatio alla odierna liquidazione per un importo di € 127,52.
In sintesi, l'appellata è tenuta a corrispondere (oltre a quanto già pagato) la CP_1 somma totale di € 1.365,85 (1.215,00+23,33+127,52).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
14 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello principale stato parzialmente accolto e l'appello incidentale rigettato, l'appellante, all'esito dei due gradi, ha visto riconosciuto solo in parte il proprio credito.
Seppure, come indicato dall'appellante, una liquidazione inferiore a quella pretesa non costituisca di per sé ragione di soccombenza reciproca, la quale si configura esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come affermato autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), nel caso di specie, giustappunto, la domanda dello Studio era articolata in più capi e per il capo relativo alla trattativa con l'Erario è stata respinta.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un terzo e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante i residui 2/3 di esse, sulla base del D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, in considerazione del valore del credito riconosciuto, per il primo grado le spese si liquidano in € 2.127, tenuto conto della consistenza dell'attività processuale svolta e della semplificazione dell'istruttoria, solo documentale, salvo proporzionarla ai 2/3 dovuti dall'appellata, per € 1.418,00.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di € 1.282,00, pari ai 2/3 di euro 1.923,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo ASSOCIATI avverso Parte_3
l'ordinanza del 17.01.2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello incidentale;
2) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, condanna a CP_1 corrispondere allo Studio Parte_3
15 (oltre a quanto già pagato in esecuzione dell'impugnata ordinanza) la somma complessiva di € 1.365,85, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite relative ai due gradi di giudizio e pone i residui
2/3 a carico dell'appellata , che condanna a rifondere allo Studio Legale: CP_1
- quanto al primo grado la somma di € 1.418,00, oltre spese generali IVA e Cap;
- quanto al secondo grado, la somma di € 1.282,00, oltre spese generali IVA e Cap.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 313/2023 R.G. pendente tra:
STUDIO LEGALE VOCE - PETRINI – LA SPINA AVVOCATI ASSOCIATI (C.F.
), in persona dei legali rappresentanti Avv. Voce Carlo, Avv. Petrini Simone e P.IVA_1
Avv. La Spina Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Ferrari ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Russo CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
10.04.2025, sulle seguenti
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in PARZIALE riforma
1 della impugnata Ordinanza monocratica ex art. 702 cpc, del 17/01/2023 (Rep. n. 324/2023 del
17/01/2023), emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 14750/2019 R.G. del Tribunale di
Firenze, Sezione Terza Civile, G.I. Dott. Mario Ferreri, pubblicata e comunicata dalla
Cancelleria via PEC al domicilio eletto il 17/01/2023:
Condannare al pagamento in favore dello legale CP_1 Pt_1 Parte_2 della somma di € 6.410,00 per compensi, oltre spese generali 15%, alle
[...] spese vive anticipate per € 168,55 ed agli accessori di legge (cap e Iva), già detratti €
1.500,00 di acconti e da detrarre quanto versato dalla in esecuzione dell'Ordinanza CP_1 impugnata (€ 1.000,00 oltre accessori), oltre agli interessi di legge maturati dal 12/12/2018
(data della messa in mora) sino alla data della domanda, ed agli interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo saldo e le spese del presente procedimento.
Voglia altresì condannare la resistente art. 96 cpc per aver nuovamente agito con mala fede e colpa grave, rimettendo al prudente apprezzamento del Giudice ogni valutazione circa l'entità della condanna equitativa da comminare anche ai sensi dell'art. 91 cpc.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata e appellante incidentale:
“Voglia l Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in esito al procedimento ex art. 702-bis c.p.c. di cui al R.G. n. 14750/2019 nella parte in cui, liquidando le spese in favore dello per il procedimento di Controparte_2 separazione consensuale e tenendo in conto i parametri previsti per procedimenti di volontaria giurisdizione, ha applicato lo scaglione di valore previsto per procedimenti di valore indeterminabile di complessità alta, invece che di complessità bassa, omettendo ogni motivazione sul punto e liquidando erroneamente la somma di € 2.500 oltre accessori in favore dello , cioè € 1.000,00 oltre accessori già detratto l'acconto di € 1.500 Controparte_2 versato, disponendo che sia liquidata in favore dello la somma di € Controparte_2
1.757,75 oltre accessori, pari ad € 2.564,77 lordi, con una differenza dovuta in ragione dell'acconto versato di € 1.500, pari a € 1.064,77 lordi. Con restituzione da parte dello
[...] della somma di € 391,23 corrisposta in eccesso dalla IG.ra in CP_2 CP_1 adempimento dell'ordinanza impugnata, come meglio sopra esposto;
2) in ogni caso, rigettare integralmente l'appello avversario per tutte le suesposte ragioni;
3) in subordine, rispetto alla conclusione n. 2, nel caso di accoglimento dell'appello avversario, ridurre le somme dovute in favore dello come meglio sopra esposto, con Controparte_2 eventuale restituzione da parte dello stesso delle somme corrisposte in eccesso dalla IG.ra in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
CP_1
4) condannare lo ex art. 96, III co. c.p.c. al pagamento di una somma Controparte_2 equitativamente determinata in favore della IG.ra per aver insistito nella CP_1 liquidazione di somme basate su parametri palesemente errati, con indicazioni di valori delle
2 pratiche eccessivi, chiaramente espressione di malafede o colpa grave, per tutti i motivi sopra esposti;
5) liquidare il compenso spettante all'Avv. Matteo Russo per l'avvenuta ammissione della
IG.ra al Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza che si deposita CP_1 come doc. C).”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Firenze in data 17.01.2023 nel procedimento R.G. n. 14750/2019, in materia di compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_3 ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17.01.2023, con la
[...] quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha solo parzialmente accolto la domanda di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dallo Studio a favore della IG.ra condannando quest'ultima a corrispondere ai legali la somma CP_1 complessiva di € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cap, il tutto a spese di lite compensate.
Nel giudizio di primo grado, a fondamento della propria domanda, lo Studio legale sosteneva di aver assistito in sede stragiudiziale e giudiziale nella complessa vicenda di CP_1 separazione personale dal marito , conclusasi ben 2 anni dopo il conferimento Parte_4 dell'incarico, risalente al 2016. Lo Studio allegava, tra le circostanze che avevano impedito di addivenire più celermente alla separazione, l'alta litigiosità dei due ex coniugi, il loro disaccordo in merito alle modalità di affidamento del figlio minorenne e la presenza di Per_1 debiti comuni non ancora adempiuti. Tra le questioni patrimoniali correlate alla vicenda personale della coppia, emergeva la necessità di definire la posizione debitoria della medesima nei confronti della banca BNL s.p.a. e nei confronti dell'Erario. Entrambi i coniugi, infatti, Con risultavano soci della “L'TO di VI di BR CA e NI De NT, società di persone che, all'epoca della separazione, risultava ancora gravata da passività sia nei confronti di tre differenti istituti bancari (Cambiano, BCC Banco Fiorentino e BNL), per altrettanti finanziamenti da restituire, sia nei confronti dell'Erario.
I legali ricorrenti deducevano, quindi, di aver svolto a favore della cliente le seguenti attività professionali:
- Studio e introduzione del ricorso per separazione consensuale, depositato solo all'esito di lunghe trattative con il legale di controparte (iniziate nel 2016 e terminate nel 2018);
- Svolgimento di trattive con la banca BNL s.p.a. per addivenire alla definizione del debito contratto dalla società TO di VI (nello specifico, i legali avevano avanzato una proposta di accordo “a saldo e stralcio” rateizzato, poi non andata a buon fine);
- Invio all del modulo di dichiarazione di adesione alla Controparte_4 definizione agevolata di alcune cartelle esattoriali, emesse per obbligazioni tributarie gravanti
3 sulla società per una somma di € 949,87 (ridotta a € 734,02 in virtù della Controparte_5 rottamazione).
Lo Studio chiedeva dunque il riconoscimento della somma complessiva di € 6.410,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a titolo di compenso per tali prestazioni.
A sostegno della domanda, i legali producevano in giudizio il ricorso per separazione consensuale depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, il modulo di richiesta di adesione agevolata alla rottamazione delle cartelle esattoriali e la corrispondenza intrattenuta con la cliente, con il legale del Avv. Claudio Stellini, e con i funzionari della Banca Parte_4
BNL.
Una volta costituitasi, la resistente contestava la domanda ex adverso proposta, riconoscendo soltanto la debenza del compenso per l'attività giudiziale svolta nel procedimento di separazione consensuale e sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento al compenso per la tutela stragiudiziale della posizione della società di persone, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio essa in proprio e non in qualità di legale CP_1 rappresentante e socia dell . Controparte_5
La causa veniva istruita documentalmente e decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con la quale il Tribunale di Firenze, previo accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in riferimento all'attività prestata a favore della società TO di CP_1
VI, ha condannato al pagamento di € 1.000,00 a titolo di onorario per le fasi di CP_1 studio e introduzione del giudizio di separazione personale dall'ex coniuge, al netto della somma di € 1.500,00 già corrisposta dalla ai legali a titolo di acconto. Le spese del CP_1 giudizio venivano compensate tra le parti.
In particolare, il tribunale così argomentava: “Nel merito la domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento. E' provata documentalmente e sostanzialmente non contestata da parte resistente l'attività professionale svolta con riferimento alla predisposizione del ricorso per separazione consensuale in ordine alla quale necessita liquidare l'attività svolta per lo studio e l'introduzione della controversia essendo per la fase successiva intervenuto altro legale. In applicazione dei parametri previsi per il compenso degli avvocati in ambito Civile ( Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014) in materia di competenza di volontaria giurisdizione per una causa indeterminabile con complessità alta il valore medio del compenso è pari ad euro 3.170,00 oltre spese generali ed accessori di legge, nel caso in esame avuto riguardo alla circostanza che l'attività professionale di parte ricorrente è circoscritta alla fase dello studio e dell'introduzione e pertanto il compenso del legale è determinato nella misura di euro 2500,00, da tale importo occorre detrarre l'acconto versato da parte resistente nella misura di euro 1500,00 e pertanto il saldo che quest'ultima deve corrispondere al professionista ammonta ad euro 1000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
4
Nulla può essere riconosciuto a parte ricorrente relativamente alle ulteriori pretese attinenti
l'attività stragiudiziale essendo la stessa svolta, come emerge per tabulas, (cfr. istanza di adesione alla definizione agevolata) nell'interesse della snc L'TO di VI e non della sig.ra
e sul punto trova accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva CP_1 sollevata da parte resistente. [...]
Sulla base delle allegazioni in atti l'attività professionale risulta essere stata espletata nei confronti della sig.ra relativamente al procedimento di separazione CP_1 consensuale per le fasi di studio ed introduzione della controversia e per tali attività a parte ricorrente è riconosciuto il compenso professionale in applicazione dei parametri medi del
D.M. n. 55/2014 detratto l'acconto di euro 1500,00 già trattenuto. Nulla è dovuto per
l'ulteriore attività risultando fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese”.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze ha proposto appello lo Parte_5 affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1) Erronea applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 laddove il giudice, ai fini della liquidazione del compenso per l'assistenza nella fase di studio e introduttiva del giudizio di separazione personale della IG.ra aveva preso in considerazione la tabella n. 7, CP_1 relativa alla volontaria giurisdizione, e non la tabella n. 2, relativa ai procedimenti ordinari di cognizione, come invece era stato chiesto dallo Studio appellante. Secondo i legali, a causa di tale qualificazione, il Tribunale aveva erroneamente quantificato i compensi in € 2.500,00, a fronte del maggiore importo di € 3.980,00, richiesto dai ricorrenti in primo grado e considerato congruo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2) Erroneo accertamento del difetto di legittimazione passiva della IG.ra rispetto CP_1 all'obbligazione di pagamento del compenso per l'attività resa a tutela della società di persone di cui ella era socia e legale rappresentante;
in particolare, l'appellante ha evidenziato l'ampia documentazione fornita e comprovante le trattative finalizzate alla rottamazione delle cartelle esattoriali emesse nei confronti della società, sottolineando anche l'ammissibilità della divergenza tra il soggetto che stipula il contratto d'opera professionale e il soggetto a favore del quale deve essere svolta la prestazione in esso dedotta;
avendo la commissionato CP_1
l'incarico allo Studio, era comunque obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito, pur non essendo la diretta beneficiaria dell'attività professionale prestata;
3) Omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi per l'assistenza legale nella definizione della posizione debitoria della società TO di VI nei confronti della seppur proposta dai ricorrenti fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_6 grado;
4) Ingiustificata compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante l'insussistenza di una reciproca soccombenza;
5 5) Omesso riconoscimento - senza motivazione alcuna - degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di compenso, seppur richiesti espressamente dallo Studio con decorrenza dal giorno 12.12.2018, data in cui i professionisti avevano avanzato richiesta di pagamento in via stragiudiziale con conseguente costituzione in mora della debitrice.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata , preliminarmente CP_1 sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo a sua volta appello incidentale, articolato in un unico motivo:
Erronea applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto che la causa avesse valore indeterminabile e complessità alta, senza motivare tale scelta;
secondo la il giudice aveva ricostruito CP_1 erroneamente la vicenda fattuale presupposta, omettendo di accertare la bassa complessità della pratica di separazione consensuale, consistita nella redazione di un breve ricorso contenente clausole standardizzate e di scarso rilievo. A fronte della liquidazione complessiva dei compensi operata dal giudice di primo grado e pari a €
1.000 (somma ottenuta a partire dall'importo tabellare di € 3.170, ridotto in ragione delle fasi effettivamente svolte e dell'acconto già versato dalla cliente), l'appellata ha chiesto la rideterminazione della somma base in € 2.250 (applicando lo scaglione da €
26.001 a € 52.000, immediatamente inferiore rispetto a quello considerato dal primo giudice) da ridurre in proporzione alle fasi effettivamente espletate dai difensori (studio e introduzione del giudizio), con diffalco dell'acconto già versato, pari a € 1.500,00, e la restituzione di € 391,23, corrispondente alla differenza tra quanto versato in esecuzione dell'ordinanza impugnata ed il quantum debeatur rideterminato applicando i criteri prospettati (si veda a tal proposito il doc. 3 allegato all'atto di appello da cui risulta che l'appellata ha pagato allo Studio la somma di € 1.459,12 in esecuzione della condanna).
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini ridotti di 40 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti dell'ordinanza impugnate e delle ragioni che inducono a ritenerle erronee.
Tale eccezione è infondata.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. non impone formule sacramentali e non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura al provvedimento impugnato e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla
6 ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nella specie, l'appello risponde a tali requisiti - come sarà evidente esaminando i singoli motivi di gravame - posto che lo Studio appellante ha ben segnalato i punti e i capi dell'ordinanza di primo grado considerati errati, descrivendo compiutamente le ragioni di doglianza ed esplicitando dettagliatamente le modifiche auspicate in caso di accoglimento del gravame.
3. L'appello incidentale e il primo motivo di appello principale: il compenso per
l'assistenza legale nel giudizio di separazione consensuale.
Preliminarmente, è opportuno esaminare l'appello incidentale proposto da , per CP_1 mezzo del quale è stata censurata la parte dell'ordinanza con cui il primo giudice ha attribuito alla causa di separazione consensuale valore indeterminabile a complessità alta (scaglione da €
52.000 a € 260.000), anziché bassa.
Contestualmente, deve essere esaminato il primo motivo di appello principale, anch'esso riguardante i richiesti compensi per l'attività giudiziale, con il quale i legali hanno lamentato l'erronea applicazione da parte del giudice della tabella relativa alla volontaria giurisdizione in luogo dell'applicazione della tabella relativa ai giudizi ordinari di cognizione davanti al Tribunale
(tabella n. 2). Secondo lo Studio, applicare la tabella n. 2 sarebbe più corretto, in quanto la stessa risulta suddivisa nelle differenti fasi del giudizio (studio, introduzione, trattazione- istruzione e decisione) di talché, avendo i legali assistito la soltanto nelle prime due fasi, CP_1
l'utilizzo della tabella indicata renderebbe più preciso il calcolo del compenso a questi ultimi dovuto.
In primo luogo, va ribadito che la non ha mai contestato l'avvenuto compimento CP_1 dell'attività difensiva in sede giudiziale da parte dei legali appellanti nei termini descritti dagli stessi, i quali hanno sempre affermato di essersi occupati soltanto della fase di studio e della fase introduttiva. Parimenti pacifico è l'assunto per cui una causa di separazione consensuale deve considerarsi di valore indeterminabile, di talché lo scaglione di riferimento per quantificare le spese legali non può risultare inferiore a € 26.000 né superiore a € 260.000
(secondo il dettato dell'art. 5 comma 6 DM 55/2014).
Il primo giudice ha valutato la vicenda fattuale rispetto alla quale è stata avanzata richiesta di compensi come ad alta complessità, liquidando gli onorari secondo lo scaglione superiore tra i due compresi nel predetto intervallo (da € 52.000 a € 260.000). Con l'appello incidentale, la cliente ha dunque chiesto, previo accertamento della scarsa complessità della pratica seguita dai propri legali, di rideterminare il compenso dovuto, applicando lo scaglione inferiore (da €
26.000 a € 52.000). A sostegno della propria ricostruzione circa la bassa complessità della causa di separazione, l'appellata ha dedotto che detta pratica era consistita soltanto nella redazione di un breve ricorso contenente clausole standardizzate e di scarso rilievo.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla i legali appellanti hanno documentato CP_1 le lunghe trattative intraprese con il difensore di controparte tramite e-mail, dimostrando così la difficoltà di raggiungere un accordo tra i due coniugi. Tale difficoltà è risultata strettamente
7 legata alla necessità di risolvere molteplici problematiche preliminari e connesse alla separazione, tra le quali si possono annoverare la gestione delle residue passività della comune società, la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore e dell'assegno di mantenimento, la gestione dei comportamenti scorretti del quali il trattenimento del figlio senza il Parte_4 consenso della madre e l'utilizzo di epiteti ingiuriosi rivolti alla stessa.
Da tali elementi, riscontrabili nei documenti allegati all'atto di appello, è evincibile la non esigua complessità della controversia seguita dai legali dell'appellata, i quali hanno provato il loro impegno difensivo, protrattosi per la durata complessiva di due anni e consistito in una molteplicità di prestazioni grazie alle quali è stato infine raggiunto l'auspicato accordo di separazione consensuale (ricorso ex art. 711 c.p.c., procedimento n. 12774/2018 RG).
Dal tenore delle e-mail allegate dallo Studio emerge come la lunga durata delle trattative sia dipesa non dall'inerzia dei legali della bensì dai ritardi nelle risposte dell'Avvocato di CP_1 controparte Claudio Stellini, nonché da sempre nuove pretese avanzate degli stessi coniugi in corso di trattative;
una prima bozza di accordo di separazione era stata, infatti, trasmessa per e-mail dai legali alla già in data 10.11.2016. CP_1
A mero titolo di esempio, si possono menzionare le numerose e-mail di sollecito all'avvocato della controparte: in data 21.11.2016, “Caro collega, la cliente ci sollecita notizie”; in data
30.11.2016 “Caro Collega, non avendo avuto riscontro neppure alla nostra del 21 us, ti informiamo che la nostra cliente sarà costretta a procedere giudizialmente”; in data
02.12.2016, “caro Claudio, come anticipato, aspettiamo tue notizie entro oggi, dovendoci in mancanza ritenere liberi di procedere, visti i solleciti della nostra assistita, la quale, peraltro, ci riferisce che continua a subire atteggiamenti arroganti, ingiuriosi e violenti da parte del marito, in odierna i quali si riserva in ogni caso ogni tutela anche nell'interesse del figlio minore per il quale il padre sta continuando ad omettere il doveroso contributo al mantenimento”.
A queste circostanze si aggiungeva la necessità di risolvere preliminarmente alcune questioni patrimoniali rimaste in sospeso, di cui si tratterà nel prosieguo (in particolare, i debiti della comune società rimasti insoluti verso BNL).
In considerazione di ciò, la valutazione di valore contenuta nell'ordinanza di primo grado
(scaglione da 52.000 a 260.000) risulta condivisibile e va confermata in questa sede, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Venendo al primo motivo di appello principale, gli appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione delle tabelle sulla volontaria giurisdizione ritenendo che, siccome l'attività resa si era limitata ad alcune fasi del procedimento, si dovessero applicare le tabelle relative ai procedimenti ordinari. In particolare, i legali hanno sostenuto che “Il CNF ha avuto poi modo di precisare che limitatamente alle fasi di studio e alla fase introduttiva è applicabile la tabella 2 relativa ai procedimenti ordinari”. Cont Tale precisazione del tuttavia, non è stata in alcun modo documentata né ne sono stati allegati gli estremi e comunque ontologicamente la separazione consensuale è un
8 procedimento annoverabile tra quelli di volontaria giurisdizione, rispetto ai quali, per la liquidazione dei relativi compensi, il DM 55/2014 prevede la tabella di seguito allegata (n. 7).
Tale tabella, a differenza di quanto accade per i procedimenti ordinari di cognizione e per altre tipologie di giudizi considerati dal decreto, non è stata suddivisa in fasi, di qui la questione circa l'applicabilità della tabella n. 2 nel caso di attività difensiva limitata solo ad alcune fasi del procedimento.
L'applicazione della tabella n. 2, tuttavia, non rappresenta lo strumento corretto per individuare il compenso forense in caso di separazione personale dei coniugi, in presenza di una tabella appositamente predisposta per i giudizi di volontaria giurisdizione.
Nonostante l'assenza di una partizione interna nella tabella n. 7, è possibile comunque quantificare il compenso spettante a un legale che abbia svolto solo in parte l'attività giudiziale, posto che l'art. 5, comma 5, del DM n. 55 del 2014 prevede, in generale, che il compenso deve essere liquidato per fasi. Trattandosi di una disposizione collocata nella parte generale del D.M. risulta senza dubbio applicabile anche ai procedimenti di Volontaria
Giurisdizione, seppure la relativa tabella manchi di un'espressa suddivisione in fasi.
Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha condivisibilmente posto a base della quantificazione la somma di € 3.329 (importo previsto dalla tabella n. 7 per lo scaglione da € 52.000 a €
260.000) per poi provvedere ad una riduzione proporzionata alle attività effettivamente svolte, considerando la rinuncia al mandato presentata dagli Avvocati in data 16.01.2019, prima dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice designato Dott.ssa Mazzeo in data 9/04/2019.
Il tribunale ha dunque ritenuto congrua la cifra di € 2.500, importo che si ritiene adeguato in considerazione del fatto che, trattandosi di un giudizio di separazione consensuale, le fasi di studio e di introduzione della causa risultano di norma le più corpose e significative, posto che nella maggior parte dei casi non vi è istruttoria e il provvedimento del giudice interviene a seguito della sola prima udienza.
Alla luce di queste premesse si deve dunque rigettare anche il primo motivo di appello principale, e confermare la liquidazione operata dal giudice di prime cure, pari a € 2.500,00, somma dalla quale il tribunale ha correttamente decurtato l'acconto di € 1.500 già versato dalla cliente (il cui versamento è stato riconosciuto dallo stesso Studio legale).
9 E' dunque corretta la condanna di primo grado (già eseguita) al pagamento di € 1.000,00 a titolo di corrispettivo per l'assistenza prestata dallo Studio appellante alla nella CP_1 separazione consensuale della stessa dal marito.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello: il difetto di legittimazione passiva dell'appellata in relazione ai debiti della . Controparte_5
Venendo ai compensi richiesti per l'attività stragiudiziale, merita esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, riguardanti entrambi l'accertamento della legittimazione passiva della rispetto alle pretese di pagamento avanzate dallo Studio Legale in CP_1 riferimento all'assistenza da questo prestata nelle trattative con la banca BNL e con l
[...]
. CP_4
In particolare, il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla espressamente e motivando sul punto quanto all'attività svolta per CP_1 addivenire ad un accordo con l , ed implicitamente e senza motivazione Controparte_4 alcuna (sostanzialmente realizzando un'omessa pronuncia) quanto al debito nei confronti di
BNL.
Riguardo a tale complessiva questione, va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, “in tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato. Tale principio trova applicazione anche con riferimento agli incarichi conferiti ad un professionista dall'avvocato munito di procura "ad litem", atteso che essa attribuisce lo "ius postulandi" e non certo il potere di compiere in nome e per conto della parte attività di tipo diverso da quelle strettamente processuali, ancorché strumentali al positivo esito della controversia” (cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 4489 del 24/04/2010).
Ai fini del giudizio sulla legittimazione passiva, va, pertanto, ricostruito a che titolo la IG.ra affidò ciascuno dei due incarichi ai suoi legali;
se in proprio o in veste di legale CP_1 rappresentante della snc.
Seguendo l'ordine dei motivi proposto dall'appellante, va dunque intanto esaminata la questione della legittimazione passiva della rispetto al mandato relativo alla posizione CP_1 debitoria di TO verso l'Erario. CP_5
Dalla documentazione in atti emerge che i rapporti con l sono Controparte_4 stati tenuti dallo Studio legale in rappresentanza della “in qualità di socia e legale CP_1 rappresentante di TO ”. La prima comunicazione a proposito del debito tributario CP_5 risale al 17.04.2018 ed è costituita da una email dell'Avv. RA Tesi alla cliente avente ad oggetto “Equitalia” e dal seguente tenore: “Ciao BR, per qualche cliente stiamo valutando la rottamazione delle cartelle Equitalia. Hai per caso interesse a valutare la tua eventuale situazione, visto che potrebbe forse esserci qualche cartella della snc che prima di firmare la
10 separazione sarebbe il caso di verificare? Se fossi dell'idea di valutare, occorre che tu vada a farti fare un estratto di ruolo con il tuo codice fiscale e con il codice fiscale della società…” (p.
136 fascicolo appellante). A tale missiva la rispondeva in data 20.04.2018, spiegando CP_1
“Ciao RA, sono stata a farmi fare l'estratto di ruolo la mia situazione personale momentaneamente non la posso prendere in considerazione perché è troppo alta la rateizzerò più avanti mentre possiamo prendere in considerazione quella della società adesso sono al lavoro non ho con me il cartaceo più tardi te lo mando. Poi mi hanno fatto la simulazione, usufruendo della rottamazione sarebbero 700 €, a questo punto da dividere a metà quindi 350
€ per uno”.
Da quest'ultima risposta della cliente risulta di palmare evidenza che il conferimento dell'incarico fu effettuato dalla stessa in qualità di legale rappresentante della società.
La si premura di distinguere, infatti, la propria situazione personale da quella della CP_1 società, proponendo di dividere con il marito, in qualità di socio, il risultato della rottamazione delle cartelle esattoriali.
Per questa ragione l'Avv. Tesi, in una e-mail successiva datata 23.04.2018, comunicava al legale di controparte Avv. Claudio Stellini: “..in vista della definizione dei rapporti pendenti tra i nostri assistiti, ti trasmettiamo estratto della situazione esattoriale della snc. Vedrai che se chiediamo la rottamazione dei ruoli notificati fino al 2017 c'è un risparmio di circa € 200,00. La domanda scade il 15 maggio 2018. Ci sono poi le ultime tre cartelle fuori condono (in quanto notificate nel 2018) ed una del 2017 solo in parte rottamabili che ammontano a € Parte_6
713,00 circa, importo che i nostri si dovranno accollare al 50% con le modalità che concorderemo se del caso, qualora ce lo confermassero…” (si veda pagina 139 fascicolo appellante). Anche da tale missiva emerge la volontà di risanare il debito con l'Erario mediante l'impegno congiunto dei due soci della TO di VI.
Ulteriore conferma di ciò è rappresentata dallo stesso modulo di adesione, Modello DA 200/17, trasmesso dallo Studio legale all “per conto di legale rappresentante della CP_8 CP_1
L'TO di VI snc” (p. 145 fascicolo appellante e pagine 181-182-183 fascicolo appellante).
Risulta perciò testualmente, sia dai moduli che dalla pec con la quale i moduli sono stati inviati, che il progetto di definizione agevolata delle cartelle è stato presentato dallo all in Pt_1 CP_8 nome e per conto della in qualità di legale rappresentante della snc. CP_1
La stessa, dunque, difetta della legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento dei compensi professionali, non essendo controverso che la società, ancorchè di persone, abbia una soggettività distinta da quella dei soci e che “ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 279 del 10/01/2017).
Alla luce di tali premesse va rigettato il secondo motivo di appello con conferma, sul punto, della impugnata ordinanza.
11 Diversamente, venendo all'altro incarico ricevuto dai legali dello e inerente le Parte_5 trattative con la Banca BNL per il risanamento del debito della TO di VI, risulta dagli atti che, in data 4.10.2017, lo Studio inviava alla Dott.ssa , funzionaria di Testimone_1
BNL, una proposta a saldo e stralcio formulata “in nome e per conto della IG.ra CP_1 la quale sottoscrive la presente per adesione e ratifica ed elezione di domicilio presso il nostro studio” (si veda pagina 110 del fascicolo dell'appellante).
Pur trattandosi di un debito della snc, quindi, l'assistita non veniva rappresentata dagli avvocati in qualità di legale rappresentante ma in proprio, anche perché in un passaggio successivo si legge “delle rate del finanziamento BNL di cui trattasi avrebbe dovuto farsi carico la nostra assistita, ma, evidentemente, non è stata in grado di provvedervi puntualmente sin dal mese di settembre 2016, data la matematica impossibilità di farvi fronte, non disponendo di alcuna residua liquidità. La nostra assistita, dunque, intendendo porre rimedio alla esposizione di cui alla Vostra datata 12.09.2017, propone di definire a saldo stralcio e transazione dell'intera posizione, liberando dunque anche l'ex coniuge garante, mediante la immediata corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 4.000,00 da versare in n. 10 rate mensili con decorrenza immediata dall'accettazione della presente” (si cfr. pagine 110 e 111 del fascicolo di parte appellante). Tale missiva è firmata dagli Avv. RA Tesi e Carlo Voce, nonché dalla IG.ra senza riferimento alla rappresentanza legale della società. Anche il CP_1 modulo presentato in data 10.04.2018, pur avendo ad oggetto “proposta di rientro IG.
[...]
L'orto di VI”, è stata presentata dalla IG.ra in proprio, non quale l.r. della Parte_7 CP_1 società (p. 132 fascicolo appellante). Avendo ottenuto una risposta negativa da parte di BNL, in una e-mail successiva indirizzata al legale di controparte Avv. Stellini, l'Avv. Tesi scriveva:
“Caro Claudio, noi riteniamo che l'assunzione in proprio del debito da parte della con CP_1 scrittura privata da allegare alla chiusura della snc non sia un problema”. Pochi minuti dopo la stessa Avv. Tesi scriveva alla cliente “Ciao , abbiamo preso contatti immediati con il CP_1 collega che abbiamo invitato a verificare con la commercialista se la pendenza della questione bnl che ti assumeresti in proprio è di ostacolo alla chiusura della snc. Attendiamo riscontri”
(pagine 147 e 148 fascicolo appellante).
Dunque, la trattativa riguardava l'accollo del debito in proprio.
A ciò si aggiunga che l'assunzione del debito Bnl era argomento entrato a pieno titolo nella trattativa per la consensualizzazione della separazione, d'interesse di in proprio, CP_1 evidentemente, e non della società.
A tal proposito, appare significativa la email inviata dalla allo Studio in data 03.10.2017 CP_1 nella quale si legge “… i soldi alla fine devo tirarli fuori di tasca io… anche perché è passato un anno e più dove tutto è taciuto ora non si può pretendere che in 5 minuti tiri fuori 5.000 €. Io lo capisco che è nel mio interesse per chiudere e che la banca potrebbe anche non accettare dico solo o prendiamo un po più di tempo per provare a darglieli tutti o li rateizziamo…”
(pagina 107 del fascicolo di parte appellante).
12 Dunque, riguatdo a tale debito si deve ritenere che l'incarico fosse stato conferito dalla CP_1 in proprio.
Che, poi, la proposta a saldo e stralcio non venne accettata dalla banca (che ritenne l'offerta troppo bassa: “Buongiorno Dott.ssa Tesi, purtroppo l'offerta è troppo bassa € 4.000 su €
10.888,56 sull'esposizione lorda”; si veda documento n. 4 allegato all'atto di costituzione e risposta con appello incidentale), è irrilevante, posto che l'esito negativo delle trattative non esclude il diritto al compenso del professionista incaricato.
In ordine al quantum debeatur, per la trattativa con BNL, lo Studio legale ha chiesto la liquidazione della somma di € 1.215,00, trattandosi di un debito di iniziali € 20.000 con residui
€ 8.193,43 ancora da pagare (come risulta dallo stesso ricorso per separazione evocato dallo
Studio a pagina 11 dell'atto di appello) - sostenendo che il valore dell'incarico sarebbe di €
20.000, “in quanto questo era il valore dell'esposizione debitoria”.
Tuttavia, dalla risposta dell'impiegata di rifiuto della proposta a saldo e stralcio, CP_9 emerge che l'esposizione lorda ammontava a quel tempo a complessivi € 10.888,56.
È tale ultimo importo, quindi, a dover essere considerato per determinare lo scaglione di riferimento per i relativi compensi (da € 5.201 a € 26.000), che peraltro è del medesimo scaglione invocato dall'appellante, sebbene partendo da un diverso importo.
Per tale scaglione il DM 55/2014 prevede un compenso medio di € 1.985,00 di talché risulta proporzionato il minore importo di € 1.215,00 richiesto dall'appellante anche in considerazione della mancata stipula dell'accordo con BNL.
Il terzo motivo di appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va disposta la condanna al pagamento del compenso di € 1.215,00 a favore dello CP_1
Studio appellante per l'attività stragiudiziale relativa alla posizione debitoria verso BNL.
5. Il quinto motivo di appello: il riconoscimento degli interessi legali.
Con il quinto motivo di appello, lo legale ha chiesto il riconoscimento degli interessi Pt_1 legali ex art. 1224 c.c. decorrenti dall'interpellatio e non considerati dal primo giudice, il quale sul punto ha omesso di pronunciarsi.
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento sulla scorta della recente e concorde giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non v'è ragione di discostarsi, secondo cui “in tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio” (si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33198 del 18/12/2024).
Nel nostro ordinamento, infatti, non vige il principio in illiquidis non fit mora, di talché “anche quando oggetto della domanda sia un'obbligazione di valuta, la mora del debitore va esclusa solo quando questi si sia trovato nell'assoluta impossibilità, alla stregua dell'ordinaria diligenza, di quantificare la prestazione dovuta, ma non anche quando, pur a fronte di un credito ancora
13 illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento
e nella qualificazione, con la conseguenza che va ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria, come ad esempio, nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro esistenza” (cfr. pagina 13 parte motiva di Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33198 del 18/12/2024).
L'appellata ha, inoltre, riconosciuto l'effettiva prestazione da parte dello Parte_8 professionale, che risulta comunque pienamente documentata, così che il rifiuto di pagare il corrispettivo e la contestazione in giudizio della debenza sono risultati comportamenti dilatori che giustificano l'applicazione degli interessi dalla data dell'interpellatio.
Ad ulteriore conferma di ciò, la giurisprudenza ha evidenziato che “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (si cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24973 del 19/08/2022).
Alla luce delle precisazioni effettuate, devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale (da individuarsi nella raccomanda datata
16.12.2018, ricevuta il 17.01.2019: v. doc. 11 dello Studio).
Poiché in data 19.01.2023, la ha provveduto al versamento di € 1.000,00 in esecuzione CP_1 dell'ordinanza impugnata (si veda bonifico di cui al doc. 3 allegato all'atto di appello), gli interessi sugli onorari relativi al giudizio di separazione, seppure dovuti, devono essere calcolati dalla data della domanda stragiudiziale alla data di detto versamento, e pertanto ammontano a complessivi € 23,33.
Quanto al credito riconosciuto per la prima volta in questa sede e relativo alle trattative con
BNL, pari a € 1.215,00, gli interessi sono calcolati dall'interpellatio alla odierna liquidazione per un importo di € 127,52.
In sintesi, l'appellata è tenuta a corrispondere (oltre a quanto già pagato) la CP_1 somma totale di € 1.365,85 (1.215,00+23,33+127,52).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
14 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello principale stato parzialmente accolto e l'appello incidentale rigettato, l'appellante, all'esito dei due gradi, ha visto riconosciuto solo in parte il proprio credito.
Seppure, come indicato dall'appellante, una liquidazione inferiore a quella pretesa non costituisca di per sé ragione di soccombenza reciproca, la quale si configura esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come affermato autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), nel caso di specie, giustappunto, la domanda dello Studio era articolata in più capi e per il capo relativo alla trattativa con l'Erario è stata respinta.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un terzo e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante i residui 2/3 di esse, sulla base del D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, in considerazione del valore del credito riconosciuto, per il primo grado le spese si liquidano in € 2.127, tenuto conto della consistenza dell'attività processuale svolta e della semplificazione dell'istruttoria, solo documentale, salvo proporzionarla ai 2/3 dovuti dall'appellata, per € 1.418,00.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di € 1.282,00, pari ai 2/3 di euro 1.923,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo ASSOCIATI avverso Parte_3
l'ordinanza del 17.01.2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello incidentale;
2) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, condanna a CP_1 corrispondere allo Studio Parte_3
15 (oltre a quanto già pagato in esecuzione dell'impugnata ordinanza) la somma complessiva di € 1.365,85, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite relative ai due gradi di giudizio e pone i residui
2/3 a carico dell'appellata , che condanna a rifondere allo Studio Legale: CP_1
- quanto al primo grado la somma di € 1.418,00, oltre spese generali IVA e Cap;
- quanto al secondo grado, la somma di € 1.282,00, oltre spese generali IVA e Cap.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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