Decreto cautelare 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. ti Martina Stirpe e Giulia Giacinti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv.ssa Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del titolare -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Lutrario, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera di Giunta n. -OMISSIS-del 31.12.2024, emessa dal Comune di-OMISSIS-, in data 31.12.2024, avente ad oggetto l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura di tipo onfigg, su suolo ad uso pubblico, in P.zza -OMISSIS-, a carattere stagionale, in favore della ditta -OMISSIS-di-OMISSIS-, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con istanza cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e della -OMISSIS-di -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, che vive al primo piano di un condominio in Piazza -OMISSIS- in -OMISSIS-in-OMISSIS-, ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di-OMISSIS- all’odierno controinteressato (titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-di -OMISSIS-”) per l’installazione di un dehors al piano terra del proprio condominio.
Con il primo motivo (rubricato “ Violazione di legge, segnatamente del regolamento comunale per la disciplina per la collocazione su suolo privato ad uso pubblico di elemento di arredo di tipo dehors annessi ai locali di pubblico esercizio di alimenti e bevande ed esercizi artigianali da asporto, emanato dal comune di sora che determina la palese inosservanza dei presupposti richiesti ai fini del rilascio del nulla osta, in presenza di strutture poste a contatto dell’edificio ed in corrispondenza di finestre e punti luce ”) ha dedotto che ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale, approvato con la delibera di C.C. n.5 del 22.01.2020, il Comune avrebbe dovuto acquisire il consenso della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario dell’unità immobiliare qualora la struttura oggetto di autorizzazione venga posta a contatto con l’edificio stesso o su area privata in corrispondenza di finestre o altri punti luce.
Con i motivi secondo (rubricato “ eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per difetto di istruttoria, anche relativamente alla mancata valutazione delle reiterate segnalazioni e richieste di intervento inoltrate alle autorità preposte, ivi compreso l’ente comunale, volte a ristabilire il diritto dell’odierna ricorrente alla vivibilità, al riposo e alla salute” ) e terzo (rubricato “ eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’emissione del provvedimento gravato. Contraddittorietà manifesta. Motivazione apparente” ) ha dedotto che:
-alla pagina 3 dell’ordinanza gravata l’Ente dava atto di aver demandato all’ufficio SUAP il controllo in ordine a all’esistenza di eventuali presupposti che potrebbero richiedere la rimozione della struttura al fine di salvaguardare i diritti soggettivi di terzi; accertamento questo, di fatto, mai effettuato;
-sin dal mese di aprile 2024 il proprietario del locale che svolge attività di bar pizzeria senza alcuna autorizzazione (rilasciata solo con l’atto gravato) ha arbitrariamente occupato l’area corrispondente alla piazzetta comunale antistante l’edificio mediante l’installazione di 4 enormi ombrelloni, con annessi tavoli, sedie e altro materiale d’arredo di scarsa fattura e qualità per svolgere eventi musicali;
-tale dehors occupa sostanzialmente l’intera piazza, gli ombrelloni sono adiacenti i balconi della ricorrente e le attività svolte superano notevolmente i limiti di tollerabilità delle emissioni acustiche.
2. Si è costituito il controinteressato con memoria formale.
3. Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento finale autorizzatorio, ossia della concessione in favore dell’odierno controinteressato.
4. All’udienza camerale del 10 aprile 2024 il Collegio ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa, riservando ogni valutazione in ordine alla necessità di impugnazione del provvedimento autorizzatorio finale.
5. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
6. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata.
La ricorrente invero ha impugnato la delibera della Giunta comunale del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-del 31/12/2024 con la quale il predetto ente ha autorizzato l’odierno controinteressato, ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento comunale, ad occupare superfici in deroga per l’installazione dei dehors su suolo pubblico in Piazza -OMISSIS-, località -OMISSIS- di cui all’istanza prot. n. -OMISSIS- del 16/12/2024. Con tale provvedimento, in buona sostanza, il Comune ha soltanto autorizzato l’impresa ad installare detti dehors in eccedenza rispetto ai limiti dimensionali normalmente previsti da regolamento comunale.
La ricorrente, invece, non ha impugnato il provvedimento che autorizza “a monte” l’installazione dei dehors (cfr. all. 2 di parte resistente). Nessun vantaggio potrebbe derivare dunque alla ricorrente dall’impugnazione dell’atto gravato, che non sarebbe comunque idoneo a prevenire il pregiudizio arrecato alla ricorrente dalla installazione delle componenti esterne da parte del controinteressato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
7. Inoltre, con note del 20.6.2025 la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al gravame in quanto: i) il provvedimento impugnato avrebbe cessato i propri effetti al 25.06.2025; ii) nelle more la ricorrente si vedeva costretta a desistere dalla presentazione dei motivi aggiunti aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di autorizzazione precipuamente indicato nell’ordinanza cautelare, all’esito della camera di consiglio del 10.04.2025, in quanto destinataria -a suo dire- di una serie di gravissime condotte poste in essere nei confronti della stessa e dei propri familiari, da soggetti (asseritamente) riconducibili ovvero riferibili al controinteressato.
8. Sussistono idonee ragioni per la compensazione delle spese tra le parti, atteso che il Comune ha aderito all’istanza di compensazione avanzata dalla ricorrente e il controinteressato non ha articolato difese nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte controinteressata.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Scalise, Presidente FF
Viola Montanari, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Massimiliano Scalise |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.