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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore a scioglimento della riserva assunta con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del
01.02.2025; ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c. e art. 30-bis D.
Lgs. n. 150/2011, in unico grado, iscritto al n. 3500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Laura Frattari
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Chiede che l'Ill.ma Corte adita, esperiti gli incombenti di rito, voglia accertare i requisiti per il riconoscimento della sentenza emessa nel procedimento 7001602-
56.2021.8.22.0009 e del conseguente atto di curatela definitiva dal Tribunale di
r.g. n. 3500/2023 1 Giustizia dello Stato di Rondònia – – 1^ Sezione Civile ai sensi e per gli Parte_2
effetti dell'art. 67 L. 218/1995”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ricorrente, di nazionalità brasiliana, ha chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 legge cit. per il riconoscimento e l'attuazione in Italia della sentenza 7001602-
56.2021.8.22.0009 emessa dal Tribunale di Giustizia dello Stato di Rondònia, passata in giudicato, e del conseguente atto di curatela definitiva con cui l'istante è stata nominata curatrice della nipote Controparte_1
affetta da Sindrome di Down.
La resistente, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita.
Sebbene il ricorso sia stato proposto ai sensi dell'art. 64 legge n. 218/1995, questa Corte ritiene di dover fare applicazione della Convenzione tra Italia e
Brasile del 18.10.1989 relativa al reciproco riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile, ratificata con legge n. 336 del 18.08.1993, in vigore dal 01.06.1995. E' noto che la normativa generale contenuta nella legge n.
218/1995 si ritragga dinanzi alle Convenzioni internazionali, fermo restando che la Suprema Corte ha in più di un'occasione statuito che, laddove una
Convenzione internazionale, come quella di cui si tratta, “si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta […] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese], con la conseguenza che
“consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adìre i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..], ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti” (così, Cass. n. 3199/2023, v. anche Cass. Sez. Un. n.
21351/2022, Cass. Sez. Un. n. 9365/2003).
r.g. n. 3500/2023 2 La Convenzione de qua si applica alle “sentenze in materia civile” e stabilisce che esse sono riconosciute dalle Autorità Giudiziarie di ciascuna Parte, salvo quanto disposto dall'articolo 2 del Trattato (“L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e delle sentenze saranno negati se sono contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta”), a condizione che: “a) la sentenza concerna materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva, della Parte richiesta, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte stessa o di un Trattato tra questa
Parte ed uno Stato terzo;
b) la parte processuale sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, in quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata; c) la sentenza abbia acquistato efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte ove è stata emessa; d) non sia stata pronunciata sentenza dalle Autorità Giudiziarie della Parte richiesta fra le stesse parti e sul medesimo oggetto;
e) non sia pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria della Parte richiesta un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti instaurato anteriormente all'introduzione della domanda dinanzi all'Autorità Giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento” (art. 18).
Ora, come è agevole rilevare, non vi sono soverchie differenze tra le condizioni ostative al riconoscimento in Italia delle sentenze in materia civile e commerciali pronunciate dalle Autorità Giudiziarie brasiliane ed i presupposti per il riconoscimento in Italia delle sentenze dei Paesi terzi stabiliti dall'art. 64 legge 218/1995.
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. II del Trattato (e similmente ai presupposti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 64 legge n. 218/1965), si osserva che il giudice adito avrebbe potuto conoscere della causa anche in base ai principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (giudice del luogo di residenza dell'incapace) e che è stata Controparte_1
ritualmente convenuta in giudizio e regolarmente rappresentata dal “Difensore
Pubblico” quale suo curatore speciale.
Quanto al requisito di cui alla lettera c), analogo a quello previso dall'art. 64, comma 1, lett. d) della legge n. 218/1995, la sentenza è passata in giudicato come da attestazione del 8.10.2021 (v. pag. 2 dell'allegato 2).
r.g. n. 3500/2023 3 Riscontrata, sempre per tabulas, è la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere d) (la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato) ed e) (non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero) analoghi a quelli previsti dalle lettere d), e) e f) dell'art. 64 legge n. 218/1995.
Rimane da considerare il requisito di cui all'art. 2 (le disposizioni della sentenza non devono produrre effetti contrari all'ordine pubblico). La verifica della sussistenza del requisito, analogo quello di cui all'art. 64, L. n. 218/1995, lett. g), riguarda esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. Sez.
Un. n. 9006/2021). La giurisprudenza di legittimità ha fornito una nozione ampia ed elastica di ordine pubblico affermando che questo “nell'attuale fase storico-sociale, si identifica nel complesso dei valori discendenti dalla Costituzione e dalle fonti internazionali e sovranazionali dettati a tutela dei diritti fondamentali per il modo in cui essi si attuano attraverso il diritto vivente” (così, Cass. n. 17170/2020).
Ora, alla luce di tali principi, deve ritenersi che la sentenza in oggetto non contrasti con l'ordine pubblico, posto che il solo effetto che produce la sua delibazione è quello di garantire tutela adeguata alla resistente incapace di curare i propri interessi.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Nulla sulle spese, tenuto conto che non vi è di fatto soccombenza essendo il giudizio stato instaurato nell'interesse della parte resistente.
P.Q.M.
1) In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti di cui alla
Convenzione tra Italia e Brasile del 18.10.1989 relativa al reciproco riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile, ratificata con legge n. 336 del 18.08.1993, e di cui all'art. 64 legge n. 218/1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza 7001602-56.2021.8.22.0009 emessa dal
Tribunale di Giustizia dello Stato di Rondònia e del conseguente atto di curatela r.g. n. 3500/2023 4 definitiva con cui è stata nominata curatrice di Parte_1
e dichiara detti provvedimenti efficaci in Italia;
Controparte_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
24.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3500/2023 5