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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1750/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 13.10.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1750/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pantaleo Retta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele n.23;
PARTE OPPONENTE
E
(C F. - P. IVA , in persona del l.r.p.t., con CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via Monzabano n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Corbisiero ed elettivamente domiciliata in Sapri (SA) alla via
Umberto I n. 21 presso lo studio dell'Avv. Pier Francesco Vallone.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 21.12.2018 e ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 382/2018 (R.G. n. 1115/2018), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 05.10.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 34.929,20, oltre interessi e CP_1
spese della procedura, per il mancato pagamento di nove fatture, emesse tra il 2006 e il
1
2014 e relative ai canoni annuali per accesso carraio, affitto del suolo ed oneri di manu- tenzione ordinaria dovuti in forza del disciplinare sottoscritto tra le parti in data
27.02.1998.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente eccepiva la prescrizione dei ca- noni di cui alle fatture n. 0094128377 del 09.10.2006, n. 0023025731 del 06.12.2007, n.
0023033559 del 13.12.2008 e n. 0023019712 del 05.10.2009, per complessivi €
22.914,69, deducendo il decorso del termine ex art. 2948, n. 4, c.c. al momento della ri- cezione della raccomandata a/r in data 24.02.2015 e, a tal fine, contestava la ricezione della precedente raccomandata datata 31.05.2011 - e, dunque, l'interruzione della pre- scrizione - dichiarando “di non conoscere la sottoscrizione” riportata sul relativo avviso di ricevimento.
Eccepiva altresì la mancata corrispondenza degli importi indicati nelle fatture, poste alla base del procedimento monitorio ed asseritamente mai ricevute, rispetto a quanto pattui- to nel disciplinare n. 52901 del 27.02.1998 intercorso tra le parti, il cui art. 6 prevede espressamente che il canone annuo per l'accesso è pari a £ 600.984 comprensivo di £
100.164 per oneri, oltre iva (oggi euro 310,38 oltre iva); il canone annuo per affitto del suolo pari a £ 954.000 comprensivo di £ 159.000 per oneri, oltre iva (oggi euro 492,70 oltre iva) e il canone annuo per oneri di manutenzione pari a £ 2.400.000 comprensivo di £ 400.000 per oneri, oltre iva (oggi euro 1.239,50 oltre iva).
Richiamando infine i principi giurisprudenziali sul diverso valore probatorio delle fattu- re nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione, concludeva rassegnando le seguen- ti conclusioni: “a) in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto in- giuntivo n. 382/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 5/10/2018, essendo la pretesa creditoria azionata infondata ed in ogni caso prescritta ex art. 2948, n. 4 cod. civ;
b) con vittoria delle spese processuali.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.05.2019, si costituiva in giudizio contestando l'eccepita prescrizione mediante il richiamo alle due CP_1
missive con cui aveva sollecitato il pagamento, rispettivamente, di n. 4 fatture per i ca- noni dovuti per gli anni dal 2006 al 2009 e di n. 9 fatture per i canoni dovuti per gli anni dal 2006 al 2014, inviate a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del destinatario (Via
Val d'Agri del Comune di Sanza) e ricevute in data 20.06.2011 e 03.03.2015 a mani dello stesso soggetto (ossia , moglie convivente di ) ed CP_2 Parte_1 invocando al riguardo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
2
Evidenziava che la incontestata somma residua di € 12.014,51, dovuta per i canoni ma- turati dal 2010 al 2014, doveva ritenersi riconosciuta e dovuta e, in ordine al quantum richiesto, che la quantificazione dei canoni concessori era conforme al disciplinare ed alle condizioni concordate perché frutto degli adeguamenti effettuati in forza dei prov- vedimenti emessi e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo “
1. In via preliminare ritenuta
l'opposizione non fondata su prova scritta, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ing. n. 382/18 emesso in data 05.10.2018 dal Tribunale di Lago- negro;
2. Sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis cpc ordina- re a il pagamento immediato della somma non contestata pari ad eu- Parte_1
ro 12.014,51 oltre interessi maturati;
3. Nel merito ritenere e dichiarare infondata e non provata la proposta opposizione e per l'effetto rigettarla con conseguente integrale conferma del d.i. n. 382/18 emesso in data 05.10.2018 dal Tribunale di Lagonegro e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con l'ordinanza del 09.09.2019, la causa, istruita solo docu- mentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, di poi, subiva alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo.
Con l'ordinanza del 16.09.2025, non risultando note scritte tempestivamente depositate, veniva fissato nuovo termine perentorio fino al giorno 13.10.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate solo da CP_1
La causa è decisa nei termini che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentra- to nel ruolo.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per ecces-
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so, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve co- munque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto sostanziale prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Orbene, applicando i suesposti principi alla presente fattispecie, la parte opposta ha for- nito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giu- dizio e nel giudizio monitorio.
Nella produzione documentale agli atti è infatti possibile rinvenire la “scrittura del
27.02.98”, sottoscritta anche dall'opponente, con la quale è stata disciplinata la licenza di accesso carraio di ml 12,00, avente destinazione d'uso industriale-commerciale e ri- cadente nel Comune di Torre Orsaia (SA) e della relativa strada, oggetto di concessione in favore dell'opponente per 29 anni, con la previsione dell'obbligo di pagare un canone annuo per l'accesso di £ 600.984 comprensivo di £ 100.164 per oneri iva del 20%; un canone annuo per affitto suolo di £ 954.000 comprensivo di £ 159.000 per oneri iva del
20% ed un canone annuo per oneri di manutenzione (strato di usura del manto stradale e
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segnaletica orizzontale) di £ 2.400.000 comprensivo di £ 100.000 per oneri iva del 20%
(cfr. art. 6).
Inoltre, sono state prodotte dalla parte opposta nove fatture, emesse tra il 09.10.2006 e il
10.11.2014, aventi ad oggetto i canoni annuali dovuti per tale periodo per la somma complessiva di euro 34.929,20; la copia della raccomandata, spedita il 10.06.2011 e ri- cevuta il 20.06.2011, contenente il sollecito di pagamento del 31.05.2011 delle fatture del 2006, 2007, 2008 e 2009 per la somma complessiva di euro 22.914,69; nonché la copia della raccomandata, spedita il 26.02.2015 e ricevuta il 03.03.2015, con la quale si intimava l'opponente a pagare le somme dovute a titolo di canoni per accessi fino al
31.12.2014 che, sulla base dell'allegato estratto conto e delle undici fatture dal 2004 al
2014 riportate, erano complessivamente pari alla somma di euro 36.293,92, invitandolo a scegliere tra le due modalità di pagamento indicate e con l'avvertenza che il mancato versamento entro 60 giorni dell'intero importo o della prima rata in caso di rateizzazio- ne o delle successive rate costituirà decadenza dai benefici di legge e legittimerà CP_1
ad agire presso le competenti sedi giudiziarie per il recupero integrale del credito,
[...]
oltre interessi ed ulteriori spese.
A fronte di tale quadro probatorio deve insomma ritenersi comprovata la sussistenza del rapporto concessorio per cui è causa, peraltro mai contestata dall'opponente.
Al riguardo va precisato che, sebbene le fatture commerciali, in quanto documenti di provenienza unilaterale del creditore, per consolidata giurisprudenza sono idonee all'emissione del decreto ingiuntivo ma non consentono, da sole, di ritenere raggiunta la piena prova del credito, né determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio ordinario (cfr. ex multis Cass. n. 14473/2019), la documenta- zione sopra richiamata complessivamente considerata milita nel senso dell'esistenza del rapporto per il periodo e nei termini in essa indicati.
Prive di pregio appaiono, quindi, le contestazioni di parte opponente circa la idoneità probatoria della documentazione prodotta dall'opposta, ben potendo tutti i documenti sopra richiamati essere legittimamente posti a fondamento della presente decisione in virtù dei principi innanzi illustrati.
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, va disattesa l'eccezione di pre- scrizione dei canoni relativi agli anni dal 2006 al 2008 per la somma complessiva di eu- ro 22.914,69, oggetto delle fatture n. 0094128377 del 09.10.2006, n. 0023025731 del
06.12.2007, n. 0023033559 del 13.12.2008 e n. 0023019712 del 05.10.2009.
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Secondo la prospettazione dell'opponente, in relazione ai canoni annuali 2006-2009, in assenza di atti interruttivi, al momento della ricezione del sollecito di pagamento conte- nuto nella raccomandata del 24.02.2014 era già decorso il termine di prescrizione quin- quennale ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. In particolare, l'assenza di atti interruttivi viene fondata dall'opponente sulla contestazione di aver ricevuto la precedente raccomandata del 31.05.2015, all'uopo dichiarando di non riconoscere la sottoscrizione apposta sul re- lativo avviso di ricevimento.
Ebbene, tale assunto non risulta condivisibile atteso che, dall'esame della documenta- zione agli atti, si evince la regolare notificazione all'odierno opponente della raccoman- data contenente il sollecito di pagamento del 31.05.2011, avvenuta in data 20.06.2011 mediante consegna alla moglie convivente ( ) e presso il suo indirizzo di CP_2 residenza (Via Val d'Agri n. 119) (cfr. certificato stato di famiglia e raccomandata con avviso di ricevimento in produzione di parte opposta).
Come noto, ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c. la notificazione può essere validamente eseguita mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, purché non mino- re di 14 anni o non palesemente incapace, e in tema di notificazioni a mezzo posta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 890/1982, la consegna a persona di famiglia convivente è equiparata alla consegna diretta al destinatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la consegna dell'atto a familiare convivente integri a tutti gli effetti una notificazione valida e perfezionata, non essendo richiesto che il consegnata- rio sia incaricato di ricevere la posta ma essendo sufficiente la sua appartenenza al nu- cleo familiare del destinatario (cfr. Cass. n. 2341/2017; 18074/2016; 6886/2015).
Accertata pertanto la sussistenza di valido atto interruttivo, rappresentato dal sollecito di pagamento del 31.05.2011 ritualmente notificato, non può ritenersi decorso il termine
(quinquennale) di prescrizione del credito alla data del 03.03.2015, quando cioè la se- conda raccomandata è stata regolarmente notificata all'opponente sempre mediante con- segna alla moglie convivente, circostanza questa peraltro non contestata.
Il motivo di opposizione in esame è quindi infondato.
Venendo all'esame delle doglianze mosse in punto di quantum debeatur, vale anzitutto osservare che, come visto, l'opponente non ha di fatto mai contestato l'esistenza del rapporto concessorio (comunque documentalmente provato dal disciplinare in atti), né allegato, in disparte la prescrizione di cui si è detto, fatti estintivi, modificativi o impedi- tivi della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, avendo piuttosto lamentato la erro- nea quantificazione del credito azionato in via monitoria evidenziandone, in particolare,
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la non corrispondenza con gli importi dei canoni stabiliti nel disciplinare del 27.02.1998
(art. 6).
Ebbene, a fronte della specifica contestazione degli importi indicati nelle fatture poste alla base del ricorso monitorio, l'opposta si è limitata a sostenerne la correttezza e legit- timità in quanto frutto dell'applicazione di propri provvedimenti annuali pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e sul sito aziendale e dei successivi adeguamenti annuali secondo l'indice Istat ed il coefficiente KI attinente all'importanza della strada, senza tuttavia provare- e prima ancora allegare- lo specifico metodo di calcolo adoperato ed i coeffi- cienti e gli indici di aggiornamento in concreto applicati.
Si precisa al riguardo che, sebbene l'adeguamento annuale dei canoni di concessione di cui trattasi sia stato previsto per legge (art. 55 comma 23 L. n. 449/1997), i provvedi- menti con i quali ha dato attuazione a tale obbligo non rivestono natura CP_1
normativa e pertanto devono essere oggetto di puntuale allegazione e produzione da parte dell'interessato a farli valere. Nel caso di specie, non è stato possibile verificare, per gli anni di rilevanza, l'effettiva portata dell'adeguamento e la sua conformità alle previsioni legislative, avendo l'opposta depositato il solo provvedimento del 04.08.1998 recante “Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le auto- rizzazioni diverse” e l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente “Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2018 per la pubblicità stradale, per gli at- traversamenti e per gli accessi della tipologia di cui all'art. 55, comma 23 -sexies Leg- ge 449/1997”.
A ciò consegue la necessità di rideterminare il quantum dovuto dall'opponente per i ca- noni non pagati per gli anni dal 2006 al 2014 e per i titoli (accesso e/o occupazione suo- lo) indicati nelle fatture agli atti assumendo quale parametro la misura stabilita nel di- sciplinare, con conversione dell'originario importo in lire nell'equivalente valore in eu- ro.
Pertanto, la domanda di pagamento azionata col procedimento monitorio ed automati- camente traslata nel presente giudizio può ritenersi fondata limitatamente alla somma complessiva di euro 4.764,18.
Nello specifico, risultano dovuti i seguenti importi: euro 310,38 annuali a titolo di ac- cesso per gli anni 2006, 2011, 2012, 2013 e 2014 ed euro 803,07 (310,38 + 492,69) an- nuali a titolo di accesso ed occupazione suolo per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta in parte qua, con conseguente rideterminazione, previa revoca del decreto in-
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giuntivo opposto, del credito vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1 nella somma di € 4.764,18.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di prescrizione e della significativa riduzione dell'importo originariamente ingiunto, sussistono giustificati motivi per disporne ex art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale com- pensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2018 (R.G. n. 1115/2018), emesso dal Tribu- nale di Lagonegro in data 05.10.2018;
- condanna al pagamento, in favore della parte opposta, della Parte_1 somma di € 4.764,18, come determinata in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 02.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 13.10.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1750/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pantaleo Retta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele n.23;
PARTE OPPONENTE
E
(C F. - P. IVA , in persona del l.r.p.t., con CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via Monzabano n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Corbisiero ed elettivamente domiciliata in Sapri (SA) alla via
Umberto I n. 21 presso lo studio dell'Avv. Pier Francesco Vallone.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 21.12.2018 e ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 382/2018 (R.G. n. 1115/2018), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 05.10.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 34.929,20, oltre interessi e CP_1
spese della procedura, per il mancato pagamento di nove fatture, emesse tra il 2006 e il
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2014 e relative ai canoni annuali per accesso carraio, affitto del suolo ed oneri di manu- tenzione ordinaria dovuti in forza del disciplinare sottoscritto tra le parti in data
27.02.1998.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente eccepiva la prescrizione dei ca- noni di cui alle fatture n. 0094128377 del 09.10.2006, n. 0023025731 del 06.12.2007, n.
0023033559 del 13.12.2008 e n. 0023019712 del 05.10.2009, per complessivi €
22.914,69, deducendo il decorso del termine ex art. 2948, n. 4, c.c. al momento della ri- cezione della raccomandata a/r in data 24.02.2015 e, a tal fine, contestava la ricezione della precedente raccomandata datata 31.05.2011 - e, dunque, l'interruzione della pre- scrizione - dichiarando “di non conoscere la sottoscrizione” riportata sul relativo avviso di ricevimento.
Eccepiva altresì la mancata corrispondenza degli importi indicati nelle fatture, poste alla base del procedimento monitorio ed asseritamente mai ricevute, rispetto a quanto pattui- to nel disciplinare n. 52901 del 27.02.1998 intercorso tra le parti, il cui art. 6 prevede espressamente che il canone annuo per l'accesso è pari a £ 600.984 comprensivo di £
100.164 per oneri, oltre iva (oggi euro 310,38 oltre iva); il canone annuo per affitto del suolo pari a £ 954.000 comprensivo di £ 159.000 per oneri, oltre iva (oggi euro 492,70 oltre iva) e il canone annuo per oneri di manutenzione pari a £ 2.400.000 comprensivo di £ 400.000 per oneri, oltre iva (oggi euro 1.239,50 oltre iva).
Richiamando infine i principi giurisprudenziali sul diverso valore probatorio delle fattu- re nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione, concludeva rassegnando le seguen- ti conclusioni: “a) in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto in- giuntivo n. 382/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 5/10/2018, essendo la pretesa creditoria azionata infondata ed in ogni caso prescritta ex art. 2948, n. 4 cod. civ;
b) con vittoria delle spese processuali.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.05.2019, si costituiva in giudizio contestando l'eccepita prescrizione mediante il richiamo alle due CP_1
missive con cui aveva sollecitato il pagamento, rispettivamente, di n. 4 fatture per i ca- noni dovuti per gli anni dal 2006 al 2009 e di n. 9 fatture per i canoni dovuti per gli anni dal 2006 al 2014, inviate a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del destinatario (Via
Val d'Agri del Comune di Sanza) e ricevute in data 20.06.2011 e 03.03.2015 a mani dello stesso soggetto (ossia , moglie convivente di ) ed CP_2 Parte_1 invocando al riguardo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
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Evidenziava che la incontestata somma residua di € 12.014,51, dovuta per i canoni ma- turati dal 2010 al 2014, doveva ritenersi riconosciuta e dovuta e, in ordine al quantum richiesto, che la quantificazione dei canoni concessori era conforme al disciplinare ed alle condizioni concordate perché frutto degli adeguamenti effettuati in forza dei prov- vedimenti emessi e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo “
1. In via preliminare ritenuta
l'opposizione non fondata su prova scritta, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ing. n. 382/18 emesso in data 05.10.2018 dal Tribunale di Lago- negro;
2. Sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis cpc ordina- re a il pagamento immediato della somma non contestata pari ad eu- Parte_1
ro 12.014,51 oltre interessi maturati;
3. Nel merito ritenere e dichiarare infondata e non provata la proposta opposizione e per l'effetto rigettarla con conseguente integrale conferma del d.i. n. 382/18 emesso in data 05.10.2018 dal Tribunale di Lagonegro e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con l'ordinanza del 09.09.2019, la causa, istruita solo docu- mentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, di poi, subiva alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo.
Con l'ordinanza del 16.09.2025, non risultando note scritte tempestivamente depositate, veniva fissato nuovo termine perentorio fino al giorno 13.10.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate solo da CP_1
La causa è decisa nei termini che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentra- to nel ruolo.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per ecces-
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so, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve co- munque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto sostanziale prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Orbene, applicando i suesposti principi alla presente fattispecie, la parte opposta ha for- nito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giu- dizio e nel giudizio monitorio.
Nella produzione documentale agli atti è infatti possibile rinvenire la “scrittura del
27.02.98”, sottoscritta anche dall'opponente, con la quale è stata disciplinata la licenza di accesso carraio di ml 12,00, avente destinazione d'uso industriale-commerciale e ri- cadente nel Comune di Torre Orsaia (SA) e della relativa strada, oggetto di concessione in favore dell'opponente per 29 anni, con la previsione dell'obbligo di pagare un canone annuo per l'accesso di £ 600.984 comprensivo di £ 100.164 per oneri iva del 20%; un canone annuo per affitto suolo di £ 954.000 comprensivo di £ 159.000 per oneri iva del
20% ed un canone annuo per oneri di manutenzione (strato di usura del manto stradale e
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segnaletica orizzontale) di £ 2.400.000 comprensivo di £ 100.000 per oneri iva del 20%
(cfr. art. 6).
Inoltre, sono state prodotte dalla parte opposta nove fatture, emesse tra il 09.10.2006 e il
10.11.2014, aventi ad oggetto i canoni annuali dovuti per tale periodo per la somma complessiva di euro 34.929,20; la copia della raccomandata, spedita il 10.06.2011 e ri- cevuta il 20.06.2011, contenente il sollecito di pagamento del 31.05.2011 delle fatture del 2006, 2007, 2008 e 2009 per la somma complessiva di euro 22.914,69; nonché la copia della raccomandata, spedita il 26.02.2015 e ricevuta il 03.03.2015, con la quale si intimava l'opponente a pagare le somme dovute a titolo di canoni per accessi fino al
31.12.2014 che, sulla base dell'allegato estratto conto e delle undici fatture dal 2004 al
2014 riportate, erano complessivamente pari alla somma di euro 36.293,92, invitandolo a scegliere tra le due modalità di pagamento indicate e con l'avvertenza che il mancato versamento entro 60 giorni dell'intero importo o della prima rata in caso di rateizzazio- ne o delle successive rate costituirà decadenza dai benefici di legge e legittimerà CP_1
ad agire presso le competenti sedi giudiziarie per il recupero integrale del credito,
[...]
oltre interessi ed ulteriori spese.
A fronte di tale quadro probatorio deve insomma ritenersi comprovata la sussistenza del rapporto concessorio per cui è causa, peraltro mai contestata dall'opponente.
Al riguardo va precisato che, sebbene le fatture commerciali, in quanto documenti di provenienza unilaterale del creditore, per consolidata giurisprudenza sono idonee all'emissione del decreto ingiuntivo ma non consentono, da sole, di ritenere raggiunta la piena prova del credito, né determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio ordinario (cfr. ex multis Cass. n. 14473/2019), la documenta- zione sopra richiamata complessivamente considerata milita nel senso dell'esistenza del rapporto per il periodo e nei termini in essa indicati.
Prive di pregio appaiono, quindi, le contestazioni di parte opponente circa la idoneità probatoria della documentazione prodotta dall'opposta, ben potendo tutti i documenti sopra richiamati essere legittimamente posti a fondamento della presente decisione in virtù dei principi innanzi illustrati.
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, va disattesa l'eccezione di pre- scrizione dei canoni relativi agli anni dal 2006 al 2008 per la somma complessiva di eu- ro 22.914,69, oggetto delle fatture n. 0094128377 del 09.10.2006, n. 0023025731 del
06.12.2007, n. 0023033559 del 13.12.2008 e n. 0023019712 del 05.10.2009.
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Secondo la prospettazione dell'opponente, in relazione ai canoni annuali 2006-2009, in assenza di atti interruttivi, al momento della ricezione del sollecito di pagamento conte- nuto nella raccomandata del 24.02.2014 era già decorso il termine di prescrizione quin- quennale ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. In particolare, l'assenza di atti interruttivi viene fondata dall'opponente sulla contestazione di aver ricevuto la precedente raccomandata del 31.05.2015, all'uopo dichiarando di non riconoscere la sottoscrizione apposta sul re- lativo avviso di ricevimento.
Ebbene, tale assunto non risulta condivisibile atteso che, dall'esame della documenta- zione agli atti, si evince la regolare notificazione all'odierno opponente della raccoman- data contenente il sollecito di pagamento del 31.05.2011, avvenuta in data 20.06.2011 mediante consegna alla moglie convivente ( ) e presso il suo indirizzo di CP_2 residenza (Via Val d'Agri n. 119) (cfr. certificato stato di famiglia e raccomandata con avviso di ricevimento in produzione di parte opposta).
Come noto, ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c. la notificazione può essere validamente eseguita mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, purché non mino- re di 14 anni o non palesemente incapace, e in tema di notificazioni a mezzo posta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 890/1982, la consegna a persona di famiglia convivente è equiparata alla consegna diretta al destinatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la consegna dell'atto a familiare convivente integri a tutti gli effetti una notificazione valida e perfezionata, non essendo richiesto che il consegnata- rio sia incaricato di ricevere la posta ma essendo sufficiente la sua appartenenza al nu- cleo familiare del destinatario (cfr. Cass. n. 2341/2017; 18074/2016; 6886/2015).
Accertata pertanto la sussistenza di valido atto interruttivo, rappresentato dal sollecito di pagamento del 31.05.2011 ritualmente notificato, non può ritenersi decorso il termine
(quinquennale) di prescrizione del credito alla data del 03.03.2015, quando cioè la se- conda raccomandata è stata regolarmente notificata all'opponente sempre mediante con- segna alla moglie convivente, circostanza questa peraltro non contestata.
Il motivo di opposizione in esame è quindi infondato.
Venendo all'esame delle doglianze mosse in punto di quantum debeatur, vale anzitutto osservare che, come visto, l'opponente non ha di fatto mai contestato l'esistenza del rapporto concessorio (comunque documentalmente provato dal disciplinare in atti), né allegato, in disparte la prescrizione di cui si è detto, fatti estintivi, modificativi o impedi- tivi della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, avendo piuttosto lamentato la erro- nea quantificazione del credito azionato in via monitoria evidenziandone, in particolare,
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la non corrispondenza con gli importi dei canoni stabiliti nel disciplinare del 27.02.1998
(art. 6).
Ebbene, a fronte della specifica contestazione degli importi indicati nelle fatture poste alla base del ricorso monitorio, l'opposta si è limitata a sostenerne la correttezza e legit- timità in quanto frutto dell'applicazione di propri provvedimenti annuali pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e sul sito aziendale e dei successivi adeguamenti annuali secondo l'indice Istat ed il coefficiente KI attinente all'importanza della strada, senza tuttavia provare- e prima ancora allegare- lo specifico metodo di calcolo adoperato ed i coeffi- cienti e gli indici di aggiornamento in concreto applicati.
Si precisa al riguardo che, sebbene l'adeguamento annuale dei canoni di concessione di cui trattasi sia stato previsto per legge (art. 55 comma 23 L. n. 449/1997), i provvedi- menti con i quali ha dato attuazione a tale obbligo non rivestono natura CP_1
normativa e pertanto devono essere oggetto di puntuale allegazione e produzione da parte dell'interessato a farli valere. Nel caso di specie, non è stato possibile verificare, per gli anni di rilevanza, l'effettiva portata dell'adeguamento e la sua conformità alle previsioni legislative, avendo l'opposta depositato il solo provvedimento del 04.08.1998 recante “Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le auto- rizzazioni diverse” e l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente “Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2018 per la pubblicità stradale, per gli at- traversamenti e per gli accessi della tipologia di cui all'art. 55, comma 23 -sexies Leg- ge 449/1997”.
A ciò consegue la necessità di rideterminare il quantum dovuto dall'opponente per i ca- noni non pagati per gli anni dal 2006 al 2014 e per i titoli (accesso e/o occupazione suo- lo) indicati nelle fatture agli atti assumendo quale parametro la misura stabilita nel di- sciplinare, con conversione dell'originario importo in lire nell'equivalente valore in eu- ro.
Pertanto, la domanda di pagamento azionata col procedimento monitorio ed automati- camente traslata nel presente giudizio può ritenersi fondata limitatamente alla somma complessiva di euro 4.764,18.
Nello specifico, risultano dovuti i seguenti importi: euro 310,38 annuali a titolo di ac- cesso per gli anni 2006, 2011, 2012, 2013 e 2014 ed euro 803,07 (310,38 + 492,69) an- nuali a titolo di accesso ed occupazione suolo per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta in parte qua, con conseguente rideterminazione, previa revoca del decreto in-
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giuntivo opposto, del credito vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1 nella somma di € 4.764,18.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di prescrizione e della significativa riduzione dell'importo originariamente ingiunto, sussistono giustificati motivi per disporne ex art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale com- pensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2018 (R.G. n. 1115/2018), emesso dal Tribu- nale di Lagonegro in data 05.10.2018;
- condanna al pagamento, in favore della parte opposta, della Parte_1 somma di € 4.764,18, come determinata in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 02.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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