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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 227/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LIMONE AMELIA
Appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Appellato
Oggetto : Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2005/2016 del 05/9/2016, RG n. 5609/16 l'Impresa Individuale
richiedeva alla il pagamento della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€. 9.046,00, oltre interessi moratori, spese e competenze di procedura. A sostegno della pretesa, la assumeva di aver svolto, per conto della Parte_2 Parte_1
lavori termoidraulici pressi alcuni cantieri a Terni. Con tempestivo atto di citazione,
[...] la proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, Parte_1 con la quale chiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del pagina 1 di 8 credito vantato rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
- ACCERTARE E/O DICHIARARE la propria incompetenza territoriale per essere alternativamente competenti il Tribunale di Spoleto ovvero quello di Terni per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo
e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n.
2005/2016 del 05/9/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Perugia;
NEL MERITO- SOSPENDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARARE nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione;
SEMPRE NEL MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla deve la alla Parte_1 Controparte_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa ovvero, in subordine, accertare la minor
[...] somma dovuta dall'opponente in relazione ai lavori effettivamente realizzati dalla
[...]
presso gli alloggi ATER in Terni. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attrice con conseguente
[...]
“rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 28.03.2017 parte opponente insisteva nell'eccezione di incompetenza territoriale, si opponeva alla concessine della provvisoria esecuzione risultando l'opposizione fondata su priva scritta costituita dal calcolo del corrispettivo spettante all'impresa opposta determinato con l'applicazione dei prezzi del in relazione alle opere effettivamente realizzate come riportate nell'atto Parte_3 di opposizione. Insiste sull'eccezione di incompetenza territoriale ed in subordine chiede fissarsi i termini ex art. 183, comma 6, Cpc.
Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione insistendo per l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale con la conferma dell'opposto decreto.
Chiedeva concedersi altresì la provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta così statuisce: “osservato che con l'opposizione proposta la società opponente contesta il quantum del credito azionato in sede monitoria dall'opposto, rilevato che l'opponente deduce che tale credito, costituente il pagina 2 di 8 corrispettivo per le opere in suo favore eseguite dall'opposto, deve andare quantificato nella minore somma di €. 2.527,00=. Valutato che in assenza di una preventiva determinazione del prezzo delle opere commissionate dovrà procedersi al relativo accertamento in questa sede giudiziale con l'espletanda istruttoria;
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di €. 2.527,00=. Assegna alle parti i termini ex art. 183, comma 6, Cpc di gg. 30, con decorrenza dalla data della comunicazione della presente ordinanza, per memorie integrative, ulteriori 30 gg. per repliche ed istanze istruttorie nonché ulteriori 20 gg per prova contraria e invia all'udienza del
19 dicembre 2017 ore 9,00”.
A seguito di deposito memorie 183 VI comma cpc venivano escusso il sig. con CP_1 interrogatorio formale ed i testimoni così come ammessi dal Giudice e sui capitoli ammessi dal giudice. Al termine dell'escussione delle prove testimoniali il Giudice fissava udienza dii precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281sexies Cpc.
Le parti hanno rispettivamente depositato le note conclusive.
All'udienza del 01.10.2021 tenutasi in modalità telematica i difensori delle parti discutevano oralmente ed il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1310/2021 “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara che , titolare dell'omonima Impresa Controparte_1 individuale, è creditore della la società , in persona del
Parte_1 liquidatore pro tempore , della minore somma di euro 7.789,40, oltre interessi
Parte_1 ex D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza al saldo, come da domanda formulata in sede monitoria;
compensa tra le parti le spesi di lite delle due fasi del giudizio unitario nella misura della metà, e condanna la società , in persona del liquidatore
Parte_1 pro tempore , al pagamento in favore di , titolare dell'omonima
Parte_1 Controparte_1
Impresa individuale, della restante metà che viene liquidata in euro 72,50 per spese della procedura di ingiunzione, ed euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovuta”.
Avverso la predetta sentenza ritenuta ingiusta, contraddittoria e/o carente proponeva appello la chiedendone la radicale e/o parziale riforma. Proponendo tre Parte_1 motivi di appello.
Parte appellata non si costituiva la causa veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta l'appello è infondato e non merita accoglimento. pagina 3 di 8 Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha inquadrato la questione e con motivazione immune da vizi ha ritenuto di accogliere l'opposizione nei limiti di cui in motivazione.
Certamente i motivi di appello non hanno fornito a questa Corte motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di Prime Cure.
Infondato è il motivo sull'incompetenza per territorio tenuto conto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, del criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ricadente sulla società appellante/opponente (forum destinatae solutionis), da identificarsi nel domicilio della società creditrice ex art. 1182, comma terzo, del codice civile.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 del codice civile, il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'effettivo ammontare del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Ugualmente infondati gli altri motivo di appello, infatti appare opportuno ribadire anche in questa sede che, per giurisprudenza pacifica, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n° 5754/2009; cfr. altresì Cass. n° 19560/2009; n°
2217/2007; n° 17496/2007; n° 2997/2004).
In considerazione di quanto appena esposto, anche in questa sede appare opportuno precisare gli oneri probatori gravanti sulle parti. Nello specifico, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) aveva, nel precedente grado di giudizio (opposizione), l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n.1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri pagina 4 di 8 ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Se tale era il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante in primo grado doveva muoversi ai fini della decisione per verificare se e in che misura l'opposto avesse adempiuto al principale onere probatorio sullo stesso gravante, riguardante l'entità, la consistenza, la tipologia dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, considerato che se è circostanza pacifica l'avvenuta esecuzione (di cui non è in contestazione neppure la correttezza) di lavori su otto alloggi popolari siti nel Comune di Terni e facenti parte del più ampio appalto aggiudicato alla lo è altrettanto quella che le Parte_1 parti non abbiano provveduto alla redazione e sottoscrizione di un contratto scritto di subappalto, circostanza questa che è alla base e motivo principale della res controversa.
La appellata (opposta e attrice sostanziale), già dalla comparsa di costituzione e risposta aveva esposto, per ciascuno degli otto alloggi popolari dell un elenco delle CP_2 lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, con l'indicazione dei relativi costi asseritamente basati sull'elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili –
Edizione 2014; inoltre, aveva allegato alla propria comparsa di costituzione una relazione a firma dell'Ing. del 23/06/2016, all'interno del quale è riportato un analitico Persona_1 elenco delle lavorazioni effettuate dalla ditta opposta anch'esso basato, in massima parte, proprio sul suddetto prezzario regionale del 201.
Anche la società per l'evidente scopo di controbattere ai suddetti elenchi Parte_1 dei lavori eseguiti, nel proprio atto di citazione ed in appello, per ciascuno degli otto alloggi popolari, aveva redatto un elenco delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta e dei materiali utilizzati, effettuando il conteggio del corrispettivo dovuto alla ditta sulla base Controparte_1 del computo metrico estimativo relativo al progetto esecutivo d'appalto intervenuto con l'ATER di Terni ed applicando al risultato le detrazioni sopra già accennate.
Come già dedotto ampliamente in primo grado e ripetuto nei motivi di appello, i due elenchi divergono soprattutto per i criteri di calcolo utilizzati, avendo parte opposta\appellata inteso fare riferimento al prezzario regionale 2014 quando, invece, parte opponente appellante ha tenuto conto dell'elenco dei prezzi di cui al computo metrico estimativo costituente il progetto esecutivo d'appalto commissionatogli dall'ATER.
Appare evidente che in assenza di un contratto scritto per la prova delle lavorazioni eseguite dalla , assumono rilievo gli esiti delle prove orali espletate in primo Parte_2 grado. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nell'interrogatorio formale pagina 5 di 8 cui si è sottoposto il , lo stesso ha ammesso che, ad esclusione dei fori di Controparte_1 areazione, le opere murarie accessorie ai lavori svolti dalla propria ditta furono eseguiti da operai della società opposta, ma ha anche evidenziato che il corrispettivo richiesto non ha tenuto conto di tali opere murarie;
ha anche dichiarato che gli operai della Parte_1 avevano provveduto al trasporto del materiale negli otto alloggi popolari e pulito a lavori
[...] ultimati solo con riferimento ai materiali forniti dalla società opponente;
ha negato che tra le parti fosse intervenuto un qualsiasi accordo sulla remunerazione per i lavori escludendo, in particolare, che le stesse si fossero accordate per un corrispettivo in economia che tenesse conto dell'elenco prezzi riportati nel computo metrico estimativo costituente il progetto esecutivo d'appalto tra la società e l'ATER; infine, ha escluso che per le Parte_1 lavorazioni, eseguite da egli stesso con l'ausilio di un suo dipendente, fossero occorse solo 5 giorni per un totale di 64 ore lavorative. Il teste , dipendente della ditta Testimone_1 convenuta già all'epoca dei fatti, ha confermato che, nel complesso, la ditta convenuta ha eseguito le opere riportate nella citata relazione dell'Ingegnere tuttavia, Per_2 diversamente da quanto sostenuto da , ha dichiarato che la ditta opposta Controparte_1 avrebbe eseguito esclusivamente impianti e lavori idraulici mentre l'esecuzione delle opere murarie (tracce e fori di areazione, trasporto e pulizia) sarebbe stata effettuata dall'impresa opponente;
per il resto, non ha saputo dire quanti giorni fossero occorsi per l'esecuzione dei lavori. In particolare, il teste, rispondendo sulla circostanza contenuta nel capitolo n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte opposta (“vero che i lavori eseguiti negli appartamenti di cui sopra, sono quelli dettagliati nel doc. n. 4, allegato alla memoria di costituzione del
24/02/17, che si mostra?”), ha dichiarato espressamente quanto segue: “Prendo visione del documento di cui al capitolo e confermo che nei vari appartamenti vennero realizzate le opere che trovo elencate nel documento in questione, cioè la relazione a firma ing. del Per_2
23.6.2016. ADR: Le opere riportate nel documento in questione costituiscono il complesso di tutte le opere eseguite. Ricordo che gli interventi maggiori riguardavano le sostituzioni delle caldaie, termosifoni e interventi nei bagni. ADR: Quanto alla richiesta di chiarimento avanzata dall'avv. Perugini posso riferire che quando leggo nel documento in questione (doc. 4 fascicolo di parte opposta) indicate alla prima voce “gruppo termico murale a gas …” posso confermare che in alcuni appartamenti vennero installate tali tipologie di caldaia, non sono in grado di riferire se fosse fornita dal cliente. Non sono in grado di riferire se noi provvedemmo soltanto all'installazione o anche alla fornitura. A.D.R.: Non sono in grado di riferire se le installazioni, e comunque, le lavorazioni che eseguimmo noi della comprendevano anche la fornitura CP_1 dei materiali”. Rispondendo sul capitolo n. 5 il teste ha ribadito che “… le opere che
pagina 6 di 8 realizzammo sono quelle riportate nella relazione a firma Ing. che mi si è mostrata”, Per_2 ma ha anche riaffermato di ricordare che “… installammo le caldaie murali a gas in più appartamenti, ma non ricordo in quanti di preciso”.
Anche alla luce di una rilettura delle risultanze istruttorie (deduzioni delle parti, documentazione prodotta e prove orali) le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure appaiono corrette per cui questa Corte le condivide con riuscendo i motivi di appello a modificare le risultanze sia in punto di lavorazioni eseguite sia in punto di detrazioni per le lavorazioni non eseguite o di cui non è stata raggiunta la prova con certezza.
Anche le censure mosse alla quantificazione del corrispettivo appaiono inidonee a modificare l'esito del giudizio di primo grado e le conclusioni raggiunte nella sentenza.
Infatti dagli atti di causa non risulta contestato specificatamente che la relazione dell'ing. non abbia fatto corretta applicazione del prezzario regionale 2014. Peraltro lo stesso Per_2 ing. dichiarava di avere riportato in alcune voci di costo i codici “N.P.1, N.P.2” non Per_2 essendo stato possibile per dette voci “identificare alcuna specifica voce di elenco prezzi come sopra individuato. Il costo inserito è stato fornito dalla ditta ”, comunque la Controparte_1 congruità di degli importi, per quanto ridotti, non risulta specificamente contestata. Dagli atti di causa e dall'istruttoria compiuta appare evidente che non è stata raggiunta alcuna prova in ordine all'esistenza di uno specifico patto sul corrispettivo applicabile al rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
né trovano riscontro le asserzioni sul punto della parte appellante opponente, a nulla rilevando la considerazione che, nella sostanza, non avrebbe avuto ragione d'essere subappaltato alla ditta opposta l'esecuzione dei lavori termoidraulici senza tener conto di un, seppur minimo, margine di utile poiché, a contrario, potrebbe osservarsi che l'utile ricavabile nella fattispecie potrebbe essere stato anche rappresentato dal fatto di avere comunque ottenuto l'aggiudicazione di un appalto relativo ad un ben più ampio oggetto, pur al costo di dover corrispondere per i lavori termoidraulici subappaltati un corrispettivo, di per sé, antieconomico. Correttamente in assenza di prove il giudice di prime cure ha applicato l'art. 1657 del codice civile (applicabile alla fattispecie attesa la natura di subappalto del rapporto intercorso tra le parti) che dispone che “ se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo (stessa cosa deve dirsi in caso di mancanza di prova sul punto), essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice.” Sulla base di tale disposizione e tenuto conto della mancanza di una qualsivoglia prova in ordine ad un corrispettivo concordato tra le parti, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il criterio utilizzabile per la quantificazione del compenso spettante alla ditta fosse rappresentato dal prezzario regionale Controparte_1
pagina 7 di 8 2014 integrante sicuramente il concetto di “tariffe esistenti” e, in ogni caso, applicabile anche a titolo equitativo, riportando esso i costi minimi per le lavorazioni eseguite.
L'appello pertanto appare infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
Al rigetto dell'appello, consegue il riconoscimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1310\2021 resa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 7074\2016;
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Simone Salcerini Il Giudice Ausiliario Estensore avv. Elisabetta Nardone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 227/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LIMONE AMELIA
Appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Appellato
Oggetto : Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2005/2016 del 05/9/2016, RG n. 5609/16 l'Impresa Individuale
richiedeva alla il pagamento della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€. 9.046,00, oltre interessi moratori, spese e competenze di procedura. A sostegno della pretesa, la assumeva di aver svolto, per conto della Parte_2 Parte_1
lavori termoidraulici pressi alcuni cantieri a Terni. Con tempestivo atto di citazione,
[...] la proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, Parte_1 con la quale chiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del pagina 1 di 8 credito vantato rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
- ACCERTARE E/O DICHIARARE la propria incompetenza territoriale per essere alternativamente competenti il Tribunale di Spoleto ovvero quello di Terni per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo
e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n.
2005/2016 del 05/9/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Perugia;
NEL MERITO- SOSPENDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARARE nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione;
SEMPRE NEL MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla deve la alla Parte_1 Controparte_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa ovvero, in subordine, accertare la minor
[...] somma dovuta dall'opponente in relazione ai lavori effettivamente realizzati dalla
[...]
presso gli alloggi ATER in Terni. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda attrice con conseguente
[...]
“rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 28.03.2017 parte opponente insisteva nell'eccezione di incompetenza territoriale, si opponeva alla concessine della provvisoria esecuzione risultando l'opposizione fondata su priva scritta costituita dal calcolo del corrispettivo spettante all'impresa opposta determinato con l'applicazione dei prezzi del in relazione alle opere effettivamente realizzate come riportate nell'atto Parte_3 di opposizione. Insiste sull'eccezione di incompetenza territoriale ed in subordine chiede fissarsi i termini ex art. 183, comma 6, Cpc.
Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione insistendo per l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale con la conferma dell'opposto decreto.
Chiedeva concedersi altresì la provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta così statuisce: “osservato che con l'opposizione proposta la società opponente contesta il quantum del credito azionato in sede monitoria dall'opposto, rilevato che l'opponente deduce che tale credito, costituente il pagina 2 di 8 corrispettivo per le opere in suo favore eseguite dall'opposto, deve andare quantificato nella minore somma di €. 2.527,00=. Valutato che in assenza di una preventiva determinazione del prezzo delle opere commissionate dovrà procedersi al relativo accertamento in questa sede giudiziale con l'espletanda istruttoria;
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di €. 2.527,00=. Assegna alle parti i termini ex art. 183, comma 6, Cpc di gg. 30, con decorrenza dalla data della comunicazione della presente ordinanza, per memorie integrative, ulteriori 30 gg. per repliche ed istanze istruttorie nonché ulteriori 20 gg per prova contraria e invia all'udienza del
19 dicembre 2017 ore 9,00”.
A seguito di deposito memorie 183 VI comma cpc venivano escusso il sig. con CP_1 interrogatorio formale ed i testimoni così come ammessi dal Giudice e sui capitoli ammessi dal giudice. Al termine dell'escussione delle prove testimoniali il Giudice fissava udienza dii precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281sexies Cpc.
Le parti hanno rispettivamente depositato le note conclusive.
All'udienza del 01.10.2021 tenutasi in modalità telematica i difensori delle parti discutevano oralmente ed il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1310/2021 “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara che , titolare dell'omonima Impresa Controparte_1 individuale, è creditore della la società , in persona del
Parte_1 liquidatore pro tempore , della minore somma di euro 7.789,40, oltre interessi
Parte_1 ex D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza al saldo, come da domanda formulata in sede monitoria;
compensa tra le parti le spesi di lite delle due fasi del giudizio unitario nella misura della metà, e condanna la società , in persona del liquidatore
Parte_1 pro tempore , al pagamento in favore di , titolare dell'omonima
Parte_1 Controparte_1
Impresa individuale, della restante metà che viene liquidata in euro 72,50 per spese della procedura di ingiunzione, ed euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovuta”.
Avverso la predetta sentenza ritenuta ingiusta, contraddittoria e/o carente proponeva appello la chiedendone la radicale e/o parziale riforma. Proponendo tre Parte_1 motivi di appello.
Parte appellata non si costituiva la causa veniva trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta l'appello è infondato e non merita accoglimento. pagina 3 di 8 Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha inquadrato la questione e con motivazione immune da vizi ha ritenuto di accogliere l'opposizione nei limiti di cui in motivazione.
Certamente i motivi di appello non hanno fornito a questa Corte motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di Prime Cure.
Infondato è il motivo sull'incompetenza per territorio tenuto conto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, del criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ricadente sulla società appellante/opponente (forum destinatae solutionis), da identificarsi nel domicilio della società creditrice ex art. 1182, comma terzo, del codice civile.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 del codice civile, il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'effettivo ammontare del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Ugualmente infondati gli altri motivo di appello, infatti appare opportuno ribadire anche in questa sede che, per giurisprudenza pacifica, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n° 5754/2009; cfr. altresì Cass. n° 19560/2009; n°
2217/2007; n° 17496/2007; n° 2997/2004).
In considerazione di quanto appena esposto, anche in questa sede appare opportuno precisare gli oneri probatori gravanti sulle parti. Nello specifico, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) aveva, nel precedente grado di giudizio (opposizione), l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n.1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri pagina 4 di 8 ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Se tale era il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante in primo grado doveva muoversi ai fini della decisione per verificare se e in che misura l'opposto avesse adempiuto al principale onere probatorio sullo stesso gravante, riguardante l'entità, la consistenza, la tipologia dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, considerato che se è circostanza pacifica l'avvenuta esecuzione (di cui non è in contestazione neppure la correttezza) di lavori su otto alloggi popolari siti nel Comune di Terni e facenti parte del più ampio appalto aggiudicato alla lo è altrettanto quella che le Parte_1 parti non abbiano provveduto alla redazione e sottoscrizione di un contratto scritto di subappalto, circostanza questa che è alla base e motivo principale della res controversa.
La appellata (opposta e attrice sostanziale), già dalla comparsa di costituzione e risposta aveva esposto, per ciascuno degli otto alloggi popolari dell un elenco delle CP_2 lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, con l'indicazione dei relativi costi asseritamente basati sull'elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili –
Edizione 2014; inoltre, aveva allegato alla propria comparsa di costituzione una relazione a firma dell'Ing. del 23/06/2016, all'interno del quale è riportato un analitico Persona_1 elenco delle lavorazioni effettuate dalla ditta opposta anch'esso basato, in massima parte, proprio sul suddetto prezzario regionale del 201.
Anche la società per l'evidente scopo di controbattere ai suddetti elenchi Parte_1 dei lavori eseguiti, nel proprio atto di citazione ed in appello, per ciascuno degli otto alloggi popolari, aveva redatto un elenco delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta e dei materiali utilizzati, effettuando il conteggio del corrispettivo dovuto alla ditta sulla base Controparte_1 del computo metrico estimativo relativo al progetto esecutivo d'appalto intervenuto con l'ATER di Terni ed applicando al risultato le detrazioni sopra già accennate.
Come già dedotto ampliamente in primo grado e ripetuto nei motivi di appello, i due elenchi divergono soprattutto per i criteri di calcolo utilizzati, avendo parte opposta\appellata inteso fare riferimento al prezzario regionale 2014 quando, invece, parte opponente appellante ha tenuto conto dell'elenco dei prezzi di cui al computo metrico estimativo costituente il progetto esecutivo d'appalto commissionatogli dall'ATER.
Appare evidente che in assenza di un contratto scritto per la prova delle lavorazioni eseguite dalla , assumono rilievo gli esiti delle prove orali espletate in primo Parte_2 grado. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nell'interrogatorio formale pagina 5 di 8 cui si è sottoposto il , lo stesso ha ammesso che, ad esclusione dei fori di Controparte_1 areazione, le opere murarie accessorie ai lavori svolti dalla propria ditta furono eseguiti da operai della società opposta, ma ha anche evidenziato che il corrispettivo richiesto non ha tenuto conto di tali opere murarie;
ha anche dichiarato che gli operai della Parte_1 avevano provveduto al trasporto del materiale negli otto alloggi popolari e pulito a lavori
[...] ultimati solo con riferimento ai materiali forniti dalla società opponente;
ha negato che tra le parti fosse intervenuto un qualsiasi accordo sulla remunerazione per i lavori escludendo, in particolare, che le stesse si fossero accordate per un corrispettivo in economia che tenesse conto dell'elenco prezzi riportati nel computo metrico estimativo costituente il progetto esecutivo d'appalto tra la società e l'ATER; infine, ha escluso che per le Parte_1 lavorazioni, eseguite da egli stesso con l'ausilio di un suo dipendente, fossero occorse solo 5 giorni per un totale di 64 ore lavorative. Il teste , dipendente della ditta Testimone_1 convenuta già all'epoca dei fatti, ha confermato che, nel complesso, la ditta convenuta ha eseguito le opere riportate nella citata relazione dell'Ingegnere tuttavia, Per_2 diversamente da quanto sostenuto da , ha dichiarato che la ditta opposta Controparte_1 avrebbe eseguito esclusivamente impianti e lavori idraulici mentre l'esecuzione delle opere murarie (tracce e fori di areazione, trasporto e pulizia) sarebbe stata effettuata dall'impresa opponente;
per il resto, non ha saputo dire quanti giorni fossero occorsi per l'esecuzione dei lavori. In particolare, il teste, rispondendo sulla circostanza contenuta nel capitolo n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte opposta (“vero che i lavori eseguiti negli appartamenti di cui sopra, sono quelli dettagliati nel doc. n. 4, allegato alla memoria di costituzione del
24/02/17, che si mostra?”), ha dichiarato espressamente quanto segue: “Prendo visione del documento di cui al capitolo e confermo che nei vari appartamenti vennero realizzate le opere che trovo elencate nel documento in questione, cioè la relazione a firma ing. del Per_2
23.6.2016. ADR: Le opere riportate nel documento in questione costituiscono il complesso di tutte le opere eseguite. Ricordo che gli interventi maggiori riguardavano le sostituzioni delle caldaie, termosifoni e interventi nei bagni. ADR: Quanto alla richiesta di chiarimento avanzata dall'avv. Perugini posso riferire che quando leggo nel documento in questione (doc. 4 fascicolo di parte opposta) indicate alla prima voce “gruppo termico murale a gas …” posso confermare che in alcuni appartamenti vennero installate tali tipologie di caldaia, non sono in grado di riferire se fosse fornita dal cliente. Non sono in grado di riferire se noi provvedemmo soltanto all'installazione o anche alla fornitura. A.D.R.: Non sono in grado di riferire se le installazioni, e comunque, le lavorazioni che eseguimmo noi della comprendevano anche la fornitura CP_1 dei materiali”. Rispondendo sul capitolo n. 5 il teste ha ribadito che “… le opere che
pagina 6 di 8 realizzammo sono quelle riportate nella relazione a firma Ing. che mi si è mostrata”, Per_2 ma ha anche riaffermato di ricordare che “… installammo le caldaie murali a gas in più appartamenti, ma non ricordo in quanti di preciso”.
Anche alla luce di una rilettura delle risultanze istruttorie (deduzioni delle parti, documentazione prodotta e prove orali) le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure appaiono corrette per cui questa Corte le condivide con riuscendo i motivi di appello a modificare le risultanze sia in punto di lavorazioni eseguite sia in punto di detrazioni per le lavorazioni non eseguite o di cui non è stata raggiunta la prova con certezza.
Anche le censure mosse alla quantificazione del corrispettivo appaiono inidonee a modificare l'esito del giudizio di primo grado e le conclusioni raggiunte nella sentenza.
Infatti dagli atti di causa non risulta contestato specificatamente che la relazione dell'ing. non abbia fatto corretta applicazione del prezzario regionale 2014. Peraltro lo stesso Per_2 ing. dichiarava di avere riportato in alcune voci di costo i codici “N.P.1, N.P.2” non Per_2 essendo stato possibile per dette voci “identificare alcuna specifica voce di elenco prezzi come sopra individuato. Il costo inserito è stato fornito dalla ditta ”, comunque la Controparte_1 congruità di degli importi, per quanto ridotti, non risulta specificamente contestata. Dagli atti di causa e dall'istruttoria compiuta appare evidente che non è stata raggiunta alcuna prova in ordine all'esistenza di uno specifico patto sul corrispettivo applicabile al rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
né trovano riscontro le asserzioni sul punto della parte appellante opponente, a nulla rilevando la considerazione che, nella sostanza, non avrebbe avuto ragione d'essere subappaltato alla ditta opposta l'esecuzione dei lavori termoidraulici senza tener conto di un, seppur minimo, margine di utile poiché, a contrario, potrebbe osservarsi che l'utile ricavabile nella fattispecie potrebbe essere stato anche rappresentato dal fatto di avere comunque ottenuto l'aggiudicazione di un appalto relativo ad un ben più ampio oggetto, pur al costo di dover corrispondere per i lavori termoidraulici subappaltati un corrispettivo, di per sé, antieconomico. Correttamente in assenza di prove il giudice di prime cure ha applicato l'art. 1657 del codice civile (applicabile alla fattispecie attesa la natura di subappalto del rapporto intercorso tra le parti) che dispone che “ se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo (stessa cosa deve dirsi in caso di mancanza di prova sul punto), essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice.” Sulla base di tale disposizione e tenuto conto della mancanza di una qualsivoglia prova in ordine ad un corrispettivo concordato tra le parti, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il criterio utilizzabile per la quantificazione del compenso spettante alla ditta fosse rappresentato dal prezzario regionale Controparte_1
pagina 7 di 8 2014 integrante sicuramente il concetto di “tariffe esistenti” e, in ogni caso, applicabile anche a titolo equitativo, riportando esso i costi minimi per le lavorazioni eseguite.
L'appello pertanto appare infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
Al rigetto dell'appello, consegue il riconoscimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1310\2021 resa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 7074\2016;
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Simone Salcerini Il Giudice Ausiliario Estensore avv. Elisabetta Nardone
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