TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10843/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Sgro e Roberta Pelliccia, con cui elettivamente domicilia in alla Via Foria, n. 76; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabio Criscuolo, con cui elettivamente domicilia in al Centro Pt_1
Direzionale Is. G1;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 5 maggio 2024
Conclusioni: all'udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
si è opposto all'atto di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della
[...] Pt_1 società in data 5 maggio 2024, per l'importo complessivo di € Parte_3
21.290,66 di cui € 18.445,60 per sorta capitale liquidata in D.I., € 1.527,39 per interessi legali, € 145,50 per spese liquidate in D.I., € 26,96 per rilascio copie esecutive, € 12,93
spese di notifica titolo esecutivo, € 540,00 per compenso liquidato in D.I., € 236,00 per diritti di precetto, € 116,40 per compensi forfettari, € 35,70 a titolo di C.P.A. ed € 204,18 per IVA, oltre interessi e spese successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: a) esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c; b) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
c) nel merito dichiarare illegittimo l'atto di precetto per non essere dovute le somme richieste per i motivi esposti in premessa;
e) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza del D.I. n. 5999/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 7.09.2016, notificato in forma esecutiva unitamente a un precedente atto di precetto in data 12.09.2016, che condannava il
[...]
a corrispondere all'odierna intimante, quale prezzo Controparte_2 residuo dell'appalto alla stessa affidato, l'importo di € 18.445,60, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha dedotto la parziale inefficacia del precetto opposto perché intimato per un ammontare superiore al dovuto. Ha, cioè, contestato il quantum precettato sostenendo che a seguito di pignoramento presso terzi azionato nei confronti di su c/c intestato al Condominio, CP_3 era stata già corrisposta la somma complessiva di € 3.357,73 non scomputata;
che, pertanto, anche il calcolo degli interessi risulta errato in quanto eseguito sulla totalità dell'importo; che, inoltre, nell'atto di precetto risulterebbe illegittimamente computata la somma di € 526,00 per la fase introduttiva dell'esecuzione non ancora avviata, con conseguente erroneità anche del calcolo degli oneri accessori dell'onorario di precetto. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che fosse dichiarata l'illegittimità del precetto, vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita la società opposta deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione spiegata per carenza di legittimazione attiva in capo al Parte_1 opponente. Ha contestato, in particolare, la legittimazione processuale dell'amministratore per aver agito oltre le sue competenze in assenza della deputata delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione della lite. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda tenuto conto che con l'ordinanza di assegnazione delle somme conclusiva del precedente pignoramento presso terzi, solo
- 2 -
€ 1.658,61 erano stati assegnati a soddisfazione parziale del credito in executivis, mentre gli importi residui sul totale riferito dall'attore erano stati liquidati a titolo di spese della procedura e della dichiarazione del terzo;
che, anche detraendo detto importo, l'ammontare degli interessi alla data della prima udienza di comparizione risultava maggiore rispetto al dovuto;
che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non era stata computata alcuna somma in precetto a titolo di spese dell'esecuzione; che l'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto era avvenuta nel rispetto dello scaglione di riferimento del credito e così il calcolo dei relativi accessori;
che, infine, attesa la natura giudiziaria del titolo esecutivo azionato, risalente al 2016, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata. Ha pertanto richiesto, in via preliminare, pronunciarsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza della stessa riconoscendo come dovuto il diverso e minor importo di € 19.739,72, con vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario, ovvero in subordine, con compensazione.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 è stata disposta la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per l'importo di € 1.796,00, rinviando per la rimessione della causa in decisione ex art 189 c.p.c., con concessione alle parti dei termini ivi indicati, all'udienza del 30 aprile 2025. Alla predetta udienza, celebrata in modalità scritta, il giudizio è stato riservato a sentenza sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
L'intimazione opposta rinviene fondamento nel D.I. n. 5999/2016 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 7.09.2016 a carico del opponente per il Parte_1 pagamento del residuo ammontare del corrispettivo dell'appalto di lavori di manutenzione ordinaria affidati e regolarmente eseguiti alla società Controparte_1 per l'importo di € 18.445,60, comprensivo degli interessi di mora già computati dal ricorrente in monitorio, a cui vanno aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo, come richiesti, e i compensi e le spese del procedimento rispettivamente per € 540,00, oltre accessori di legge, e € 145,50.
L'ente di gestione opponente ha contestato la parziale inefficacia del precetto, deducendo l'avvenuto parziale adempimento della debitoria recata dal titolo in ragione dell'esecuzione di una precedente procedura esecutiva mobiliare azionata sulla scorta del medesimo titolo. Ha inoltre dedotto l'erroneo computo di interessi, spese della fase esecutiva non ancora iniziata, spese per copie esecutive e notifica del D.I. ed accessori dell'onorario dell'atto di precetto in eccedenza rispetto al dovuto,
- 3 -
contestando, altresì, la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Parte opposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo al Parte_1
L'eccezione va disattesa.
Viene in rilievo la previsione di cui all'art. 1131 c.c. che dispone: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia a l'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni”.
La disposizione disciplina la rappresentanza processuale del in capo Parte_1 all'amministratore. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc. Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni, anche quelle reali.
L'amministratore risulta pertanto autonomamente legittimato ad agire in tutte le materie di cui all'art. 1130 c.c., ovvero tutte le volte in cui si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ancora, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dal terzo creditore in adempimento di obbligazione Parte_1 assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali; infine, presentare appello contro la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni. Così, ad esempio, se
- 4 -
l'amministratore agisce contro un condomino moroso con decreto ingiuntivo e questi, nel presentare opposizione, vince la causa, l'amministratore può appellare la pronuncia (cfr. Cass. civ., sent. n. 16260/2016 e sent. n. 10865/2016).
Viceversa, nei giudizi che esorbitano dalle proprie attribuzioni, può agire in giudizio solo previa autorizzazione dell'assemblea e può, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, costituirsi in giudizio o impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole anche senza la predetta autorizzazione, ma deve darne senza ritardo comunicazione all'assemblea e, conseguentemente, farsi ratificare dalla stessa l'operato (art. 1131, commi 2 e 3 c.c.; Cass. civ., S.U. sent. n. 18331/2010). Quando l'eccezione del difetto di rappresentanza dell'amministratore – ovviamente nelle materie che esorbitano dalle sue attribuzioni – viene sollevata dalla controparte,
l'onere della sanatoria sorge immediatamente, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi. Ciò sta a significare che il deve prontamente depositare la delibera assembleare di ratifica sotto Parte_1 pena, in mancanza, di declaratoria del difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore (Cass. civ., sent. n. 12525/2018; Cass. civ., sent. n. 24212/2018; Cass. civ., S.U., sent. n. 4248/2016).
Nella fattispecie, la controversia esula da quelle per le quali l'amministratore possiede una legittimazione processuale attiva autonoma ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, co. 1 c.c. (vd. Trib. Roma, sent. n. 8117/2023). Tuttavia, l'amministratore condominiale p.t., la cui qualifica è indiscussa tra le parti, sebbene abbia inizialmente conferito mandato ai procuratori costituiti e proposto opposizione a precetto senza la preventiva autorizzazione assembleare, ha poi prodotto con le memorie ex art 171 ter n. 1) c.p.c., la delibera assembleare di ratifica del 23.05.2024 che, in approvazione del secondo punto all'o.d.g., ha ratificato l'opposizione promossa dall'amministratore ed il mandato conferito ai procuratori dal medesimo nominati e costituitisi per conto dell'ente.
Venendo, quindi, al merito dei motivi proposti, va prioritariamente scrutinata la contestazione del computo di importi eccedenti il dovuto a titolo di sorta capitale ed interessi legali.
È pacifico tra le parti che vi sia stata una precedente procedura esecutiva presso terzi in danno del debitore opponente, iscritta al n. R.G.E. 4747/2017 del Tribunale di Napoli, definita con ordinanza di assegnazione del 29.10.2018 per le stesse causali. Tuttavia, dalla semplice disamina del provvedimento conclusivo emerge effettivamente che il complessivo credito di € 3.357,73 assegnato è stato così suddiviso: € 1.679,12 a soddisfazione totale delle spese della procedura;
€ 1.658,61 a
- 5 -
soddisfazione parziale del credito in executivis; € 20,00 al terzo per la dichiarazione resa.
Ne discende, come già emarginato in sede di accoglimento dell'istanza inibitoria, che sebbene vi sia la prova del pagamento dell'intero importo assegnato (cfr. comunicazione avvenuta liquidazione pignoramento di ), circostanza CP_3 incontroversa, dall'ammontare precettato a titolo di sorta capitale potrà essere detratta la sola somma di € 1.658,61, imputata al credito azionato, e dunque dall'ammontare degli interessi andrà detratto l'importo di € 137,39 calcolato in eccedenza sull'intero importo ingiunto sino alla data del precetto, per un totale non dovuto pari ad € 1.796,00.
Per stessa ammissione dell'opponente, non trova riscontro invece l'eccepito indebito computo di somme per la “fase introduttiva dell'esecuzione”, contestato per mero errore in quanto illegittimamente rivendicato nel precedente atto di precetto, come in effetti evincibile dalla copia del medesimo.
Risulta, tuttavia, fondata la contestazione dell'avvenuta duplicazione delle voci di spese per rilascio copie esecutive e notifica del titolo esecutivo (€ 26,96+ € 12,93) che proprio in ragione dell'avvenuta liquidazione delle spese della espletata procedura esecutiva per lo stesso titolo ed un precedente atto di precetto, sono già state liquidate.
Risulta, infine, priva di fondamento la contestazione dell'inserimento di un importo maggiore di quello spettante a titolo di accessori (Iva e Cpa) dell'autoliquidato onorario dell'atto di precetto.
L'ammontare di € 236,00 risulta perfettamente conforme a quanto stabilito dal D.M. 55/2014, nei valori medi, in ragione del valore del precetto e dell'assenza di ragioni di particolare complessità. L'importo dovuto a titolo di rimborso forfettario ed accessori (Iva e Cpa) sul predetto compenso professionale risulta pari, complessivamente, ad € 108,36 in luogo di quello di € 116,40 indicato a titolo di compensi forfettari. Pertanto, l'infimo scostamento dall'ammontare dovuto non è in grado di minare, in parte qua, la legittimità del precetto.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione del credito complessivamente spettante al creditore nell'ammontare di € 19.494,66 (€
21.290,66 - € 1.796,00), con conseguente inefficacia del precetto per l'importo eccedente tale somma.
In ordine al governo delle spese l'esito complessivo della controversia con l'accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione e lo scostamento modesto
- 6 -
dell'ammontare del credito rideterminato da quello inizialmente precettato, induce a ritenere sussistenti giustificate ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di iscritta al Parte_4 Controparte_1
n. 10843/2024 del R.G., così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di
€ 19.494,66;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10843/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Sgro e Roberta Pelliccia, con cui elettivamente domicilia in alla Via Foria, n. 76; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabio Criscuolo, con cui elettivamente domicilia in al Centro Pt_1
Direzionale Is. G1;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 5 maggio 2024
Conclusioni: all'udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
si è opposto all'atto di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della
[...] Pt_1 società in data 5 maggio 2024, per l'importo complessivo di € Parte_3
21.290,66 di cui € 18.445,60 per sorta capitale liquidata in D.I., € 1.527,39 per interessi legali, € 145,50 per spese liquidate in D.I., € 26,96 per rilascio copie esecutive, € 12,93
spese di notifica titolo esecutivo, € 540,00 per compenso liquidato in D.I., € 236,00 per diritti di precetto, € 116,40 per compensi forfettari, € 35,70 a titolo di C.P.A. ed € 204,18 per IVA, oltre interessi e spese successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: a) esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c; b) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
c) nel merito dichiarare illegittimo l'atto di precetto per non essere dovute le somme richieste per i motivi esposti in premessa;
e) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza del D.I. n. 5999/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 7.09.2016, notificato in forma esecutiva unitamente a un precedente atto di precetto in data 12.09.2016, che condannava il
[...]
a corrispondere all'odierna intimante, quale prezzo Controparte_2 residuo dell'appalto alla stessa affidato, l'importo di € 18.445,60, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha dedotto la parziale inefficacia del precetto opposto perché intimato per un ammontare superiore al dovuto. Ha, cioè, contestato il quantum precettato sostenendo che a seguito di pignoramento presso terzi azionato nei confronti di su c/c intestato al Condominio, CP_3 era stata già corrisposta la somma complessiva di € 3.357,73 non scomputata;
che, pertanto, anche il calcolo degli interessi risulta errato in quanto eseguito sulla totalità dell'importo; che, inoltre, nell'atto di precetto risulterebbe illegittimamente computata la somma di € 526,00 per la fase introduttiva dell'esecuzione non ancora avviata, con conseguente erroneità anche del calcolo degli oneri accessori dell'onorario di precetto. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che fosse dichiarata l'illegittimità del precetto, vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita la società opposta deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione spiegata per carenza di legittimazione attiva in capo al Parte_1 opponente. Ha contestato, in particolare, la legittimazione processuale dell'amministratore per aver agito oltre le sue competenze in assenza della deputata delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione della lite. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda tenuto conto che con l'ordinanza di assegnazione delle somme conclusiva del precedente pignoramento presso terzi, solo
- 2 -
€ 1.658,61 erano stati assegnati a soddisfazione parziale del credito in executivis, mentre gli importi residui sul totale riferito dall'attore erano stati liquidati a titolo di spese della procedura e della dichiarazione del terzo;
che, anche detraendo detto importo, l'ammontare degli interessi alla data della prima udienza di comparizione risultava maggiore rispetto al dovuto;
che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non era stata computata alcuna somma in precetto a titolo di spese dell'esecuzione; che l'autoliquidazione dell'onorario dell'atto di precetto era avvenuta nel rispetto dello scaglione di riferimento del credito e così il calcolo dei relativi accessori;
che, infine, attesa la natura giudiziaria del titolo esecutivo azionato, risalente al 2016, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata. Ha pertanto richiesto, in via preliminare, pronunciarsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza della stessa riconoscendo come dovuto il diverso e minor importo di € 19.739,72, con vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario, ovvero in subordine, con compensazione.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 è stata disposta la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per l'importo di € 1.796,00, rinviando per la rimessione della causa in decisione ex art 189 c.p.c., con concessione alle parti dei termini ivi indicati, all'udienza del 30 aprile 2025. Alla predetta udienza, celebrata in modalità scritta, il giudizio è stato riservato a sentenza sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
L'intimazione opposta rinviene fondamento nel D.I. n. 5999/2016 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 7.09.2016 a carico del opponente per il Parte_1 pagamento del residuo ammontare del corrispettivo dell'appalto di lavori di manutenzione ordinaria affidati e regolarmente eseguiti alla società Controparte_1 per l'importo di € 18.445,60, comprensivo degli interessi di mora già computati dal ricorrente in monitorio, a cui vanno aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo, come richiesti, e i compensi e le spese del procedimento rispettivamente per € 540,00, oltre accessori di legge, e € 145,50.
L'ente di gestione opponente ha contestato la parziale inefficacia del precetto, deducendo l'avvenuto parziale adempimento della debitoria recata dal titolo in ragione dell'esecuzione di una precedente procedura esecutiva mobiliare azionata sulla scorta del medesimo titolo. Ha inoltre dedotto l'erroneo computo di interessi, spese della fase esecutiva non ancora iniziata, spese per copie esecutive e notifica del D.I. ed accessori dell'onorario dell'atto di precetto in eccedenza rispetto al dovuto,
- 3 -
contestando, altresì, la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Parte opposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo al Parte_1
L'eccezione va disattesa.
Viene in rilievo la previsione di cui all'art. 1131 c.c. che dispone: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia a l'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni”.
La disposizione disciplina la rappresentanza processuale del in capo Parte_1 all'amministratore. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc. Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni, anche quelle reali.
L'amministratore risulta pertanto autonomamente legittimato ad agire in tutte le materie di cui all'art. 1130 c.c., ovvero tutte le volte in cui si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ancora, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dal terzo creditore in adempimento di obbligazione Parte_1 assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali; infine, presentare appello contro la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni. Così, ad esempio, se
- 4 -
l'amministratore agisce contro un condomino moroso con decreto ingiuntivo e questi, nel presentare opposizione, vince la causa, l'amministratore può appellare la pronuncia (cfr. Cass. civ., sent. n. 16260/2016 e sent. n. 10865/2016).
Viceversa, nei giudizi che esorbitano dalle proprie attribuzioni, può agire in giudizio solo previa autorizzazione dell'assemblea e può, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, costituirsi in giudizio o impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole anche senza la predetta autorizzazione, ma deve darne senza ritardo comunicazione all'assemblea e, conseguentemente, farsi ratificare dalla stessa l'operato (art. 1131, commi 2 e 3 c.c.; Cass. civ., S.U. sent. n. 18331/2010). Quando l'eccezione del difetto di rappresentanza dell'amministratore – ovviamente nelle materie che esorbitano dalle sue attribuzioni – viene sollevata dalla controparte,
l'onere della sanatoria sorge immediatamente, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi. Ciò sta a significare che il deve prontamente depositare la delibera assembleare di ratifica sotto Parte_1 pena, in mancanza, di declaratoria del difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore (Cass. civ., sent. n. 12525/2018; Cass. civ., sent. n. 24212/2018; Cass. civ., S.U., sent. n. 4248/2016).
Nella fattispecie, la controversia esula da quelle per le quali l'amministratore possiede una legittimazione processuale attiva autonoma ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, co. 1 c.c. (vd. Trib. Roma, sent. n. 8117/2023). Tuttavia, l'amministratore condominiale p.t., la cui qualifica è indiscussa tra le parti, sebbene abbia inizialmente conferito mandato ai procuratori costituiti e proposto opposizione a precetto senza la preventiva autorizzazione assembleare, ha poi prodotto con le memorie ex art 171 ter n. 1) c.p.c., la delibera assembleare di ratifica del 23.05.2024 che, in approvazione del secondo punto all'o.d.g., ha ratificato l'opposizione promossa dall'amministratore ed il mandato conferito ai procuratori dal medesimo nominati e costituitisi per conto dell'ente.
Venendo, quindi, al merito dei motivi proposti, va prioritariamente scrutinata la contestazione del computo di importi eccedenti il dovuto a titolo di sorta capitale ed interessi legali.
È pacifico tra le parti che vi sia stata una precedente procedura esecutiva presso terzi in danno del debitore opponente, iscritta al n. R.G.E. 4747/2017 del Tribunale di Napoli, definita con ordinanza di assegnazione del 29.10.2018 per le stesse causali. Tuttavia, dalla semplice disamina del provvedimento conclusivo emerge effettivamente che il complessivo credito di € 3.357,73 assegnato è stato così suddiviso: € 1.679,12 a soddisfazione totale delle spese della procedura;
€ 1.658,61 a
- 5 -
soddisfazione parziale del credito in executivis; € 20,00 al terzo per la dichiarazione resa.
Ne discende, come già emarginato in sede di accoglimento dell'istanza inibitoria, che sebbene vi sia la prova del pagamento dell'intero importo assegnato (cfr. comunicazione avvenuta liquidazione pignoramento di ), circostanza CP_3 incontroversa, dall'ammontare precettato a titolo di sorta capitale potrà essere detratta la sola somma di € 1.658,61, imputata al credito azionato, e dunque dall'ammontare degli interessi andrà detratto l'importo di € 137,39 calcolato in eccedenza sull'intero importo ingiunto sino alla data del precetto, per un totale non dovuto pari ad € 1.796,00.
Per stessa ammissione dell'opponente, non trova riscontro invece l'eccepito indebito computo di somme per la “fase introduttiva dell'esecuzione”, contestato per mero errore in quanto illegittimamente rivendicato nel precedente atto di precetto, come in effetti evincibile dalla copia del medesimo.
Risulta, tuttavia, fondata la contestazione dell'avvenuta duplicazione delle voci di spese per rilascio copie esecutive e notifica del titolo esecutivo (€ 26,96+ € 12,93) che proprio in ragione dell'avvenuta liquidazione delle spese della espletata procedura esecutiva per lo stesso titolo ed un precedente atto di precetto, sono già state liquidate.
Risulta, infine, priva di fondamento la contestazione dell'inserimento di un importo maggiore di quello spettante a titolo di accessori (Iva e Cpa) dell'autoliquidato onorario dell'atto di precetto.
L'ammontare di € 236,00 risulta perfettamente conforme a quanto stabilito dal D.M. 55/2014, nei valori medi, in ragione del valore del precetto e dell'assenza di ragioni di particolare complessità. L'importo dovuto a titolo di rimborso forfettario ed accessori (Iva e Cpa) sul predetto compenso professionale risulta pari, complessivamente, ad € 108,36 in luogo di quello di € 116,40 indicato a titolo di compensi forfettari. Pertanto, l'infimo scostamento dall'ammontare dovuto non è in grado di minare, in parte qua, la legittimità del precetto.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con rideterminazione del credito complessivamente spettante al creditore nell'ammontare di € 19.494,66 (€
21.290,66 - € 1.796,00), con conseguente inefficacia del precetto per l'importo eccedente tale somma.
In ordine al governo delle spese l'esito complessivo della controversia con l'accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione e lo scostamento modesto
- 6 -
dell'ammontare del credito rideterminato da quello inizialmente precettato, induce a ritenere sussistenti giustificate ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di iscritta al Parte_4 Controparte_1
n. 10843/2024 del R.G., così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di
€ 19.494,66;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -