CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR RA, Presidente
AZ DA, OR
PELLINGRA DA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Co.m.e.s.t. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Romano - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRPEG 1998
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 RITENUTE 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 RITENUTE 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2002
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2003
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2004
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2005
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2012
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2018
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2019
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 1999
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARES 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 1998
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 1999
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2014
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2016
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2017
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2008
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2009
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2010
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2646/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione ed Agenzia dei Monopoli, COMEST s.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29676202400004149000 notificata il 13 novembre 2024, per Accise, IRPEG/IRES, IRAP, IVA, Ritenute,
Bollo Auto, TARSU/TARES, interessi, sanzioni ed accessori – Anni 1998-2005 e 2008-2021, per il complessivo importo di € 4.596.465,54 relativo a carichi di natura tributaria portati da 27 cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 9 settembre 2002 ed il 18 giugno 2024, eccependo la prescrizione di buona parte delle pretese, nonché, per altre, l'intervenuta confusione in relazione alla sua confisca definitiva.
Si è costituita l'Agenzia dei Monopoli che ha contestato il ricorso e, preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'amministrazione giudiziario avv. Rappresentante_1 atteso che la Ricorrente_1. Srl, dopo essere stata sottoposta a sequestro a maggio 1999, è stata definitivamente confiscata con decreto del 2011, divenuto irrevocabile in data 12.11.2015, e l'amministratore giudiziario ha passato le consegne al coadiutore dell'ANBSC, Ing. Nominativo_1 : secondo l'assunto difensivo, quindi, l'amministratore giudiziario avrebbe dovuto coinvolgere sia il coadiutore sia l'ANBSC prima di procedere al giudizio.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione anch'esse contestando il ricorso e depositando documentazione attestante la notifica delle cartelle portate dall'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Rappresentante_1, il quale, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, era certamente legittimato a proporre l'impugnazione in questione, senza bisogno di ricevere alcuna delega in tal senso dal coaudiutore.
Non coglie nel segno la doglianza dell'omessa allegazione delle cartelle di pagamento in essa richiamate, in violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000: non vi è infatti alcuna disposizione di legge che prescrive un obbligo di allegazione delle cartelle di cui, comunque, nel caso di specie, è stata prova della corretta notifica.
Non coglie nel segno nemmeno la doglianza relativa alla nullità della comunicazione di ipoteca per l'assenza di indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca: invero, non vi è alcuna norma che stabilisce che nella comunicazione preventiva di ipoteca occorra indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria.
Non coglie nel segno nemmeno la doglianza relativa all'assenza di motivazione, considerato che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010). E' poi pacifico che la motivazione posta a fondamento di un atto impositivo possa essere assolta per relationem, facendo riferimento ad elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario.
Analogamente infondata è l'eccezione relativa al fatto che una delle intimazioni di pagamento portate dalla comunicazione preventiva di ipoteca è stata impugnata ed è ancora sub judice, considerato che non risulta essere stata sospesa l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento. Più precisamente i carichi delle sedici cartelle di pagamento (individuate ai numeri 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13-19 e
21-23 del prospetto in narrativa) sono stati ricompresi nell'intimazione di pagamento n. 29620249032724037 avverso la quale Ricorrente_1 ha proposto ricorso, definito con sentenza nr 1532/25 che ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella IRAP per l'anno 2015 per l'importo pari ad euro
23.429,57 a seguito di riliquidazione del modello Irap anno 2015 (cartella n. 29620180056458864000); la cartella n. 29620160058974451 (anno 2012 per IRES); la cartella relativa al modello redditi sc anno 2015 per l'importo pari ad euro 386.993,89; la cartella relativa al modello redditi sc anno 2018 per l'importo pari ad euro 24.392,30, rigettando per il resto il ricorso.
L'odierno giudizio riguarda quindi le restanti 7 cartelle
29620020093027568000 notificata il 09/09/2002 per Accise 2001: non risultano atti interruttivi, la pretesa
è prescritta
29620030136774044000 12/11/2003 IRAP/IRPEG 1998: la pretesa non è prescritta perché, oltre alla cartella prodromica, risultano essere stati notificati l'Avviso di Intimazione n. 29620189000136442000 in data 22.03.2018, l' Avviso di Intimazione n. 29620239013323042000 in data 28.06.2023 e l' Avviso di
Intimazione n. 29620249032724037000 in data 11.09.2024;
29620040105172930000 notificata il 21/01/2005 per Accise 2003: non risultano altri atti interruttivi dopo la notifica della cartella: la pretesa è prescritta
29620050030435883000 notificata il 19/09/2005 per Accise 2004: è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 29620129029383537000 in data 16.2.2012; non risultando altri atti interruttivi, la pretesa è prescritta
29620050055373534000 notificata il 02/03/2006 per Accise 2003: la pretesa è prescritta
29620060068907138000 notificata il 13/04/2006 per IRAP/IVA Ritenute 2000/2001: la pretesa è prescritta;
29620210077790581000 notificata il 17/11/2022 per Bollo auto 2015 e Tares 2013: non si è maturata alcuna prescrizione tra la notifica della cartella – non impugnata – e quella dell'atto oggetto di ricorso.
Quanto poi alla eccezione relativa alla intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per “confusione” in applicazione dell'art. 50 del d.lgs n. 159/2011, che prevede che “Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende e partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile”, va ricordato il più recente orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, ord. n.
1026/2023) secondo il quale l'art. 50 si applica:
-ai crediti maturati e non estinti, fino all'adozione del provvedimento di sequestro che si estinguono, ma nei limiti del valore del patrimonio oggetto di sequestro;
-ai crediti maturati e non estinti, scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa relative ai periodi di imposta successivi al sequestro (con effetto che retroagisce dalla confisca definitiva): più precisamente l'IRPEF/IRES non sono più dovuti, in quanto soggetto passivo d'imposta è individuato nello Stato, mancando il presupposto soggettivo per l'imposizione, pur nei limiti del valore del patrimonio oggetto di sequestro;
l'IRAP, IVA e Ritenute restano dovute, in quanto non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio;
-ai crediti maturati successivamente alla confisca che non si confondono.
L'accertamento dell'eccepita avvenuta estinzione del debito erariale per confusione nell'ipotesi di confisca presuppone quindi la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti dell'erario, anche dell'entità del patrimonio sociale, affinché sia possibile valutare se, ed in che misura, il credito tributario qui controverso si sia estinto per confusione” (Cass. sez. 5, 03.01.2019, n. 56; Sez. 5 civ. ord. n. 754 del 15.01.2019, Cass., sez. 5, n. 15602 del 2020).
In ultima analisi, vanno dichiarate prescritte le pretese relative alle cartelle nr. 29620020093027568000 per
Accise 2001; nr. 29620040105172930000 per Accise 2003; nr. 29620050030435883000 per Accise 2004; nr. 29620050055373534000 per Accise 2003: la pretesa è prescritta e nr. 29620060068907138000 per
IRAP/IVA Ritenute 2000/2001.
Le pretese relative alla cartella nr. 29620030136774044000 IRAP/IRPEG 1998 e nr.
29620210077790581000 per Bollo auto 2015 e Tares 2013 non solo non sono prescritte, ma nemmeno rientrano nell'ipotesi della confusione.
Al parziale accoglimento del ricorso, segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Palermo accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Palermo il 21 ottobre 2025
la giudice rel.
NI Galazzi Il presidente
SC CI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR RA, Presidente
AZ DA, OR
PELLINGRA DA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Co.m.e.s.t. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Romano - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRPEG 1998
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 RITENUTE 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 RITENUTE 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2002
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2003
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2004
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
2005
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2012
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2018
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRES-ALTRO 2019
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 1999
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IVA-ALTRO 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARES 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 1998
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 1999
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2000
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2001
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2013
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2014
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2016
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 IRAP 2017
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2008
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2009
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2010
- COM. PREV. IPOT n. 29676202400004149000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2646/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione ed Agenzia dei Monopoli, COMEST s.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29676202400004149000 notificata il 13 novembre 2024, per Accise, IRPEG/IRES, IRAP, IVA, Ritenute,
Bollo Auto, TARSU/TARES, interessi, sanzioni ed accessori – Anni 1998-2005 e 2008-2021, per il complessivo importo di € 4.596.465,54 relativo a carichi di natura tributaria portati da 27 cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 9 settembre 2002 ed il 18 giugno 2024, eccependo la prescrizione di buona parte delle pretese, nonché, per altre, l'intervenuta confusione in relazione alla sua confisca definitiva.
Si è costituita l'Agenzia dei Monopoli che ha contestato il ricorso e, preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'amministrazione giudiziario avv. Rappresentante_1 atteso che la Ricorrente_1. Srl, dopo essere stata sottoposta a sequestro a maggio 1999, è stata definitivamente confiscata con decreto del 2011, divenuto irrevocabile in data 12.11.2015, e l'amministratore giudiziario ha passato le consegne al coadiutore dell'ANBSC, Ing. Nominativo_1 : secondo l'assunto difensivo, quindi, l'amministratore giudiziario avrebbe dovuto coinvolgere sia il coadiutore sia l'ANBSC prima di procedere al giudizio.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione anch'esse contestando il ricorso e depositando documentazione attestante la notifica delle cartelle portate dall'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Rappresentante_1, il quale, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, era certamente legittimato a proporre l'impugnazione in questione, senza bisogno di ricevere alcuna delega in tal senso dal coaudiutore.
Non coglie nel segno la doglianza dell'omessa allegazione delle cartelle di pagamento in essa richiamate, in violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000: non vi è infatti alcuna disposizione di legge che prescrive un obbligo di allegazione delle cartelle di cui, comunque, nel caso di specie, è stata prova della corretta notifica.
Non coglie nel segno nemmeno la doglianza relativa alla nullità della comunicazione di ipoteca per l'assenza di indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca: invero, non vi è alcuna norma che stabilisce che nella comunicazione preventiva di ipoteca occorra indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria.
Non coglie nel segno nemmeno la doglianza relativa all'assenza di motivazione, considerato che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010). E' poi pacifico che la motivazione posta a fondamento di un atto impositivo possa essere assolta per relationem, facendo riferimento ad elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario.
Analogamente infondata è l'eccezione relativa al fatto che una delle intimazioni di pagamento portate dalla comunicazione preventiva di ipoteca è stata impugnata ed è ancora sub judice, considerato che non risulta essere stata sospesa l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento. Più precisamente i carichi delle sedici cartelle di pagamento (individuate ai numeri 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13-19 e
21-23 del prospetto in narrativa) sono stati ricompresi nell'intimazione di pagamento n. 29620249032724037 avverso la quale Ricorrente_1 ha proposto ricorso, definito con sentenza nr 1532/25 che ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella IRAP per l'anno 2015 per l'importo pari ad euro
23.429,57 a seguito di riliquidazione del modello Irap anno 2015 (cartella n. 29620180056458864000); la cartella n. 29620160058974451 (anno 2012 per IRES); la cartella relativa al modello redditi sc anno 2015 per l'importo pari ad euro 386.993,89; la cartella relativa al modello redditi sc anno 2018 per l'importo pari ad euro 24.392,30, rigettando per il resto il ricorso.
L'odierno giudizio riguarda quindi le restanti 7 cartelle
29620020093027568000 notificata il 09/09/2002 per Accise 2001: non risultano atti interruttivi, la pretesa
è prescritta
29620030136774044000 12/11/2003 IRAP/IRPEG 1998: la pretesa non è prescritta perché, oltre alla cartella prodromica, risultano essere stati notificati l'Avviso di Intimazione n. 29620189000136442000 in data 22.03.2018, l' Avviso di Intimazione n. 29620239013323042000 in data 28.06.2023 e l' Avviso di
Intimazione n. 29620249032724037000 in data 11.09.2024;
29620040105172930000 notificata il 21/01/2005 per Accise 2003: non risultano altri atti interruttivi dopo la notifica della cartella: la pretesa è prescritta
29620050030435883000 notificata il 19/09/2005 per Accise 2004: è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 29620129029383537000 in data 16.2.2012; non risultando altri atti interruttivi, la pretesa è prescritta
29620050055373534000 notificata il 02/03/2006 per Accise 2003: la pretesa è prescritta
29620060068907138000 notificata il 13/04/2006 per IRAP/IVA Ritenute 2000/2001: la pretesa è prescritta;
29620210077790581000 notificata il 17/11/2022 per Bollo auto 2015 e Tares 2013: non si è maturata alcuna prescrizione tra la notifica della cartella – non impugnata – e quella dell'atto oggetto di ricorso.
Quanto poi alla eccezione relativa alla intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per “confusione” in applicazione dell'art. 50 del d.lgs n. 159/2011, che prevede che “Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende e partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile”, va ricordato il più recente orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, ord. n.
1026/2023) secondo il quale l'art. 50 si applica:
-ai crediti maturati e non estinti, fino all'adozione del provvedimento di sequestro che si estinguono, ma nei limiti del valore del patrimonio oggetto di sequestro;
-ai crediti maturati e non estinti, scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa relative ai periodi di imposta successivi al sequestro (con effetto che retroagisce dalla confisca definitiva): più precisamente l'IRPEF/IRES non sono più dovuti, in quanto soggetto passivo d'imposta è individuato nello Stato, mancando il presupposto soggettivo per l'imposizione, pur nei limiti del valore del patrimonio oggetto di sequestro;
l'IRAP, IVA e Ritenute restano dovute, in quanto non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio;
-ai crediti maturati successivamente alla confisca che non si confondono.
L'accertamento dell'eccepita avvenuta estinzione del debito erariale per confusione nell'ipotesi di confisca presuppone quindi la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti dell'erario, anche dell'entità del patrimonio sociale, affinché sia possibile valutare se, ed in che misura, il credito tributario qui controverso si sia estinto per confusione” (Cass. sez. 5, 03.01.2019, n. 56; Sez. 5 civ. ord. n. 754 del 15.01.2019, Cass., sez. 5, n. 15602 del 2020).
In ultima analisi, vanno dichiarate prescritte le pretese relative alle cartelle nr. 29620020093027568000 per
Accise 2001; nr. 29620040105172930000 per Accise 2003; nr. 29620050030435883000 per Accise 2004; nr. 29620050055373534000 per Accise 2003: la pretesa è prescritta e nr. 29620060068907138000 per
IRAP/IVA Ritenute 2000/2001.
Le pretese relative alla cartella nr. 29620030136774044000 IRAP/IRPEG 1998 e nr.
29620210077790581000 per Bollo auto 2015 e Tares 2013 non solo non sono prescritte, ma nemmeno rientrano nell'ipotesi della confusione.
Al parziale accoglimento del ricorso, segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Palermo accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Palermo il 21 ottobre 2025
la giudice rel.
NI Galazzi Il presidente
SC CI