Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 789/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 789 del ruolo generale degli affari ordinari civili contenziosi dell'anno 2024 assegnata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Mondovì (CN), via Matteotti n. 5, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Alessandro Amato dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), entrambi residenti in [...]
Cottolengo n. 11;
- RESISTENTI CONTUMACI –
Oggetto: occupazione senza titolo di bene immobile.
Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 il difensore della parte ricorrente, unica costituita in giudizio, ha concluso evidenziando che, in data 18 luglio 2024, l'immobile oggetto di giudizio era stato rilasciato dai convenuti, come da verbale depositato in atti, con espressa rinunzia, quindi, alla domanda di rilascio, ed insistendo per l'accoglimento delle restanti domande proposte e, nello specifico: “- accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_1 CP_2
1
e sita in Mondovì (CN), via Cottolengo n. 11, posta al piano
[...] Parte_2 quarto, distinta al N.C.E.U. del Comune di Comune di Mondovì al foglio 92, part. 204, sub 19, cat. A/4, cl. 5, vani 3,5, piano 4, via Giuseppe Benedetto Cottolengo n. 11, rendita catastale euro 131,95 (cfr. doc. 1);
- per l'effetto, condannare i resistenti a rilasciare immediatamente libero e sgombero da loro stessi, persone e cose il menzionato immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei ricorrenti;
- condannare inoltre i resistenti al risarcimento del danno causato dell'occupa-zione, pari ad euro 300,00 mensili dal dì del dovuto all'effettivo rilascio;
- condannare i resistenti al pagamento dei costi della procedura di mediazione obbligatoria per euro 190,32 (doc. 6) e delle relative spese legali per euro 1.921,97 (doc. 7);
- con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Premessa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7 aprile 2024, e regolarmente notificato alle parti resistenti - unitamente al decreto di fissazione di prima udienza – a mezzo del servizio postale in data 17 aprile 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e , Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accertamento che questi ultimi occupassero senza titolo alcuno l'unità immobiliare di loro proprietà – sita in Mondovì (CN), via Cottolengo n. 11, posta al piano quarto, distinta al
N.C.E.U. del Comune di Comune di Mondovì al foglio 92, part. 204, sub 19, cat. A/4, cl. 5, vani
3,5, piano 4, via Giuseppe Benedetto Cottolengo n. 11, rendita catastale euro 131,95 – e, conseguentemente, ordinare loro l'immediato rilascio della stessa.
Inoltre, i ricorrenti hanno domandato la condanna al risarcimento del danno causato dalla predetta occupazione sine titulo, realizzata a far data dal 3 febbraio 2022 e sino alla data di
2 effettivo rilascio dell'immobile, oltre al pagamento dei costi della procedura di mediazione obbligatoria e delle relative spese legali.
In particolare, a fondamento delle domande proposte, i ricorrenti hanno allegato di essere divenuti proprietari dell'immobile in oggetto in forza di atto pubblico (Notaio rep. Per_1
294743 – racc. 54452) datato 3 febbraio 2022, il quale, tuttavia, all'atto di acquisto era risultato essere occupato dai sig.ri senza alcun valido titolo;
i ricorrenti hanno rappresentato, CP_1 altresì, che gli occupanti, oltre a non aver liberato l'immobile – pur a fronte delle reiterate richieste in tal senso – e a non aver corrisposto alcuna indennità di occupazione, avevano impedito ai proprietari di “locare l'immobile o, comunque, utilizzarlo direttamente” o, ancora,
“ristrutturarlo e venderlo a prezzo conveniente” (cfr. pag. 2 ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si sono costituiti in giudizio le parti convenute, delle quali, pertanto, all'udienza del 25 giugno 2024, è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie da parte dei ricorrenti e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.-.
Con nota depositata in data 30 aprile 2025, i ricorrenti hanno dato atto dell'avvenuta riconsegna dell'immobile (producendo apposito verbale sottoscritto dai resistenti), conseguentemente rinunciando alla domanda di rilascio e insistendo, d'altro canto, per le restanti domande.
• Questioni preliminari.
Occorre premettere che per effetto di rinuncia parziale alle domande originariamente proposte da parte ricorrente e della conseguente riduzione del petitum, la domanda debba assumersi così definitivamente formulata: “- accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_1
occupano senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà dei sigg. CP_2
e sita in Mondovì (CN), via Cottolengo n. 11, posta Parte_1 Parte_2 al piano quarto, distinta al N.C.E.U. del Comune di Comune di Mondovì al foglio 92, part. 204, sub 19, cat. A/4, cl. 5, vani 3,5, piano 4, via Giuseppe Benedetto Cottolengo n. 11, rendita catastale euro 131,95 (cfr. doc. 1);
- condannare inoltre i resistenti al risarcimento del danno causato dell'occupazione, pari ad euro 300,00 mensili dal dì del dovuto all'effettivo rilascio;
3 - condannare i resistenti al pagamento dei costi della procedura di mediazione obbligatoria per euro 190,32 (doc. 6) e delle relative spese legali per euro 1.921,97 (doc. 7);
- con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge” (cfr. verbale d'udienza del 14 maggio 2025).
Alcuna violazione del contraddittorio deve ritenersi sussistente – e, pertanto, non si è resa necessaria la rimessione della causa in istruttoria – tenuto conto che la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. ex multis Cass.
17/12/2013, n. 28146). Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass.
24/09/2013, n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146).
In definitiva, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere "qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum” (cfr.
Cass. 25-8-1997 n. 7977),
Ebbene, come innanzi già indicato, la restrizione de thema decidendum alla sola domanda proposta dalla parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo – con rinunzia, pertanto, alla domanda di rilascio, pure proposta in origine, atteso il sopravvenuto raggiungimento di tale utilità in corso di giudizio, con cessazione della materia in relazione a tale oggetto del contendere – deve considerarsi legittima estrinsecazione dell'incarico difensivo affidato dalla parte al difensore, non necessitando di formule sacramentali né di mandato ad hoc.
4 • Merito.
In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo all'esame del merito, la domanda proposta dalla parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà, è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito meglio precisate.
Ebbene, occorre evidenziare che, in tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione dirimendo un contrasto interpretativo sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ampiezza dell'onere della prova gravante sul danneggiato.
In proposito, la Suprema Corte, dopo aver riconosciuto la risarcibilità della lesione del diritto di proprietà – che deve, pertanto, ritenersi connotata dalla meritevolezza implicita nel requisito del “danno ingiusto” richiesto dall'art. 2043 c.c. – ha, altresì, precisato che l'eventuale pregiudizio subito dal proprietario non può essere considerato quale danno c.d. in re ipsa.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito come non possa considerarsi sufficiente che il danneggiato assuma leso il proprio diritto di proprietà, essendo invece necessario che lo stesso alleghi – quantomeno – il pregiudizio patito in forza della mancata disponibilità del bene illegittimamente occupato, nonché indici presuntivi ai quali il giudice possa ancorare la propria liquidazione, anche equitativa, relativa al quantum risarcitorio.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; e, ancora: “Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (S.S.U.U., n. 33645/2022).
Facendo applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci vede impegnati, deve, in primo luogo, ritenersi pacifica l'impossibilità – pure allegata dagli odierni ricorrenti – di godere, in via diretta o, anche, indirettamente, del bene immobile sito in Mondovì
– e meglio indicato in premessa – acquistato con atto del 3 febbraio 2022 per Persona_2
(cfr. doc. n. allegato alla produzione di parte ricorrente).
5 Nello specifico, i sig.ri ed hanno assunto di non aver potuto locare l'immobile Pt_2 Pt_1
(godimento indiretto), né di aver potuto ivi trasferirsi (godimento diretto), oltre a non aver potuto effettuare i necessari lavori di ristrutturazione al fine di metter lo stesso in vendita ad un prezzo superiore rispetto a quello d'acquisto.
Peraltro, a riprova della sussistenza di un proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, i ricorrenti hanno prodotto verbale di rilascio dell'immobile de quo (documentazione versata in atti in data 30 aprile 2025), sottoscritto dai resistenti (contumaci nel presente giudizio), dal quale è dato evincersi che gli occupanti avevano dichiarato di non aver corrisposto ai proprietari alcuna somma a titolo di indennità da occupazione, e ciò a far data dal 3 febbraio
2022, così riconoscendo espressamente il debito gravante in capo a sé medesimi.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno (an debeatur) in capo ai sig.ri e e passando, dunque, all'esame del quantum debeatur, nel Pt_2 Pt_1 valutare le poste di danno di natura patrimoniale vantate dai ricorrenti – consistenti, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo del giudizio, nel mancato godimento diretto ed indiretto dell'immobile – appare opportuno rilevare quanto segue.
Ebbene, quanto al danno derivante dal mancato godimento del bene immobile in dipendenza della impossibilità di provvedere alla sua locazione, occorre ribadire che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno da indisponibilità diretta o indiretta dell'immobile patito dal proprietario – configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e/o di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione – può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
In particolare, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite già richiamata in premessa
(Sentenza n. 33645 del 15/11/2022), in ipotesi di danno da mancato godimento del bene immobile, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta
6 possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In altri termini, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la mancata stipulazione di una locazione “è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato”; diversamente, attiene all'area del danno emergente qualora non sia allegato che il canone avrebbe ecceduto il valore di mercato, perché in tal caso rappresenta una “forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
In particolare, individuando un «punto di mediazione» fra le opposte prospettive della Terza
Sezione Civile (che riteneva sempre e comunque necessario allegare e provare – sia pure tramite presunzioni – il pregiudizio subito) e della Seconda Sezione Civile (che, invece, reputava sufficiente l'allegazione della lesione della facoltà di godimento per presumere il danno), le Sezioni Unite hanno evidenziato come il proprietario debba allegare, oltre all'evento lesivo, la «specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del
“diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”»; a fronte di allegazione, il convenuto deve specificamente contestare (sempre che si tratti di fatti a lui noti, non sorgendo il relativo onere per i fatti a lui invece ignoti) che l'attore «giammai […] avrebbe esercitato il diritto di godimento». Qualora il convenuto assolva il proprio onere di contestazione (con la specificità prescritta dall'art. 115 c.p.c.), il proprietario deve allora provare lo specifico godimento perso, potendo all'uopo avvalersi anche di presunzioni. In caso di domanda risarcitoria avente ad oggetto il mancato guadagno, l'onere di allegazione riguarda, invece, gli
7 «specifici pregiudizi», con conseguente onus probandi a carico dell'attore sempre se vi sia stata contestazione nei casi e nei limiti poc'anzi evocati.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche deve ritenersi assolto dalla parte ricorrente l'onere su di essa gravante in ordine alla dimostrazione del mancato guadagno derivante dall'evento lesivo (rectius occupazione sine titulo dell'immobile), anche in considerazione delle dichiarazioni – dal chiaro tenore confessorio – rese dai resistenti contumaci al momento del rilascio dell'immobile, risoltesi in un riconoscimento di debito nei confronti dei sig.ri ed Pt_2
in ordine ai canoni di occupazione del cespite immobiliare di proprietà dei medesimi. Pt_1
Orbene, è possibile presumere (mediante la conoscenza di fatti noti da cui far derivare il fatto ignoto) che in assenza dell'occupazione dell'unità immobiliare da parte dei sig.ri (fatto CP_1 noto) – gli odierni ricorrenti avrebbero provveduto a godere dell'immobile, almeno in via diretta;
al riguardo, giova rammentare che la contumacia dei convenuti, sebbene debba considerarsi un comportamento neutro, ha impedito l'accertamento di una diversa rappresentazione dei fatti, risolvendosi, in definitiva, nella conferma della prospettazione fornita da parte ricorrente.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di e della somma – Parte_1 Parte_2 quantificata in via equitativa alla luce della documentazione prodotta (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte ricorrente avente ad oggetto le risultanze dell'OMI relative al Comune di
Mondovì secondo cui un appartamento di circa 73,50 mq. – 3,5 vani catastali x 21 mq. – avrebbe un prudenziale valore locativo di euro 300,00) – di euro 8.700,00 (pari all'importo del canone di locazione di euro 300,00 per 29 mensilità, ovverossia per il tempo in cui si era protratta l'occupazione sine titulo e, dunque, dal 3 febbraio 2022 e fino al 18 luglio 2024) a titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del cespite immobiliare di proprietà dei medesimi.
• Spese.
Le spese del giudizio (ivi incluse quelle afferenti al procedimento di mediazione) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, e pertanto limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa l'assenza di attività istruttoria.
8 Per quanto concerne infine le spese relative alla procedura di mediazione, risultano documentati i relativi esborsi (euro 190,32), che devono, pertanto, essere riconosciuti in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di risarcimento dei danni per occupazione sine titulo proposta da e e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € CP_2
8.700,00, oltre accessori;
2. condanna, per le causali di cui in motivazione, e Controparte_1 CP_2
alla refusione ed in favore di e delle spese
[...] Parte_1 Parte_2 di lite, che si liquidano ex d.m. 55/2014 in € 735,32 per esborsi ed euro 2.362,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
9