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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1087/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, con termini alle parti ex art. 190, rimessa per la decisione il 27.12.2024, vertente TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1 RUNCO;
ATTORE-OPPONENTE E (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2 ALFREDO GIGLIOTTI;
CONVENUTO-OPPOSTO Oggetto: opposizione ex artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.; Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A seguito di opposizione proposta con ricorso iscritto il 18.10.2022 al n. 3866/22 R.G. avverso l'atto di pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. del motociclo tg. EZ96114 iscritto al n. 190/2023 RGE (al quale il n. 3866/22 RG è stato riunito con ordinanza del 20.3.2023), con atto di citazione notificato in data 07.03.2023, il Sig. ha riassunto la causa -giusto provvedimento del G.E. emesso il Parte_1 20.1.2023 nella fase sommaria- per la fase di merito, convenendo in giudizio il creditore procedente Sig. spiegando di essere stato condannato a pagare ½ delle spese di lite relative al Controparte_1 procedimento n. 4899/2019 R.G. con Ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.12.2020, per la somma pari ad € 1.195,00, oltre oneri di legge;
che, con Sentenza n. 2249/21, emessa nel procedimento n. 571/2020 R.G., era stato condannato alla refusione in favore dell'odierno opposto Sig.
di due terzi delle spese di lite, per la somma di € 1.703,33 oltre accessori;
che il Sig. CP_1
in data 16.09.2022, aveva proceduto a notificare atto di pignoramento presso terzi, iscritto il CP_1 05.10.2022 al n. 1370/2022 R.G.E., pignorando sia le somme depositate presso Banca Intesa San Paolo sia, presso il datore di lavoro il credito spettantegli a titolo di retribuzione. CP_2 Ha esposto che ambedue i pignoramenti presso terzi si erano rivelati positivi ed in sé sufficienti a soddisfare il modesto credito azionato dal pari a circa € 3.500,00. CP_1
pagina 1 di 9 Ha proseguito spiegando che il creditore Sig. aveva proceduto altresì in data 12.10.2025 a CP_1 successivo pignoramento per il medesimo credito, sottoponendo ad espropriazione anche il motociclo di sua proprietà, del valore commerciale di circa € 15.000,00. Ha eccepito anzitutto che la moto oggetto del successivo pignoramento gli era necessaria per recarsi al lavoro ed attendere alle sue esigenze familiari ed ha eccepito altresì l'illegittimità del pignoramento eseguito sulla moto, attesa la possibilità per il creditore Sig. di soddisfare il proprio credito CP_1 con i precedenti pignoramenti;
che, inoltre, l'espropriazione della moto integrava una ipotesi di abuso dei mezzi di espropriazione, poiché non giustificata e contraria buona fede, stante anche il conseguente danno procuratogli per essere stato privato di un bene per lui essenziale e del valore cinque volte superiore al credito vantato. Il Sig. infine ha formulato eccezione di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e 1243, comma Pt_1 2, c.c. del credito del Sig. con il credito da lui vantato verso il medesimo Sig. CP_1 CP_1 Ha spiegato, in proposito, di essere titolare, nei confronti del Sig. del diritto al rimborso delle CP_1 spese sostenute per il miglioramento del magazzino, a suo tempo concesso in locazione dall'opposto, locazione della quale lo stesso Sig. prima della scadenza, aveva conseguito la risoluzione CP_1 anticipata;
che, in ragione di ciò, aveva promosso giudizio civile dinanzi il Tribunale di Cosenza, iscritto al n. 1469/2022 R.G. ed a quel momento in corso;
che il credito da lui vantato verso il Sig. era in via di accertamento giudiziale di facile soluzione, ed ammontava ad un importo CP_1 superiore al titolo azionato da controparte. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare che il pignoramento che veniva effettuato dal convenuto sulla moto di proprietà dell'attore superava i “limiti“ del diritto del creditore a sottoporre ad espropriazione forzata i beni del debitore di cui all'art. 480 c p c e 483 c p c , e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia dello stesso;
nonché “condannare” il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c p c e 2043 cc in favore dell'attore integrando tale condotta , in concreto, la fattispecie di
“abuso dei mezzi di espropriazione”; tanto secondo l'univoco orientamento in materia della S.C. sez. V, del 17 Aprile 2019, n. 10668; danni che sono da quantificarsi in € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta congrua”; accertare nel merito che non sussiste il diritto del a procedere Controparte_1 ad espropriazione per effetto della qui eccepita “compensazione ” ex artt. 1241 cc 1243 cc 2 comma , questa relativa ai lavori di miglioramento effettuati all'immobile a suo tempo condotto in locazione e di proprietà del primo;
e ciò in quanto tali disposizioni, come nel caso, consentono al debitore di estinguere il credito azionato opponendo al creditore procedente il proprio credito, anche se oggetto di accertamento nel diverso giudizio 1469/2022 RGAC Dott.ssa Invero, tale credito al Per_1 rimborso deriva da altro rapporto obbligatorio intercorrente tra le medesime parti, ed è di facile soluzione essendo documentato dal contratto di locazione, il quale prevedeva una riduzione del canone mensile per il rimborso delle spese sostenute dal conduttore. Il tutto con rivalsa di spese Parte_1 competenze ed onorari di causa”. La causa è stata iscritta al n. 1087/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2023, si è costituito il Sig. Controparte_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale, atteso che il credito precettato su cui è fondata l'esecuzione ammonta ad € 3.611,53 e spettando quindi la competenza del presente giudizio di opposizione al Giudice di Pace e non al Tribunale adito. Nel merito, parte opposta ha precisato che il credito per cui è causa ammonta complessivamente ad € 3.611,53, come da atto di precetto notificato il 13.07.2022 contestualmente ai titoli esecutivi, in forza pagina 2 di 9 dei quali il Sig. con atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore il 16.09.2022, CP_1 aveva già sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute a dalla Parte_1 Controparte_2 Postepay S.p.a., e Findomestic Banca S.p.a., quali sue Controparte_3 Controparte_4 debitrici e/o depositarie di somme di denaro e/o titoli, fino alla concorrenza di € 5.417,00, (ovvero il credito precettato, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.); che il suddetto pignoramento presso terzi non ha per nulla soddisfatto il credito del Sig. in quanto tutti gli istituti bancari hanno reso CP_1 dichiarazione negativa;
che solo la . ha dichiarato di essere debitrice del debitore CP_2 CP_2 esecutato in virtù di un rapporto di lavoro, senza però specificare nulla in merito al rapporto lavorativo e senza indicare di quali cose o di quali somme sia debitrice, né quando deve eseguirsi il pagamento o la consegna;
che, quindi, risulta provato per tabulas che ancora oggi parte opposta non ha per nulla soddisfatto il suo credito di € 3.611,53, a cui si sono aggiunte le spese di esecuzione. Il Sig. ha inoltre precisato che l'opposizione è infondata anche in diritto, in quanto, assodata CP_1 l'esistenza del diritto di credito, a mente dell'art. 483 c.p.c. il creditore può avvalersi dei diversi mezzi di espropriazione forzata senza che ciò comporti sic et simpliciter l'abuso dei mezzi di espropriazione;
che, nel caso di specie, il creditore non ha compiuto il lamentato abuso, in quanto ha proposto il pignoramento ex art. 521-bis mediante consegna all'Ufficiale Giudiziario il 06.10.2022, soltanto dopo aver ottenuto le dichiarazioni negative degli istituti bancari con cui il intratteneva rapporti;
che Pt_1 il creditore ha un concreto e giustificato interesse di avvalersi del cumulo dei mezzi di espropriazione, considerato che ancora oggi il suo credito non è stato soddisfatto nemmeno in minima parte;
che il pignoramento presso terzi ha colpito soltanto 1/5 della retribuzione dovuta al debitore, per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il credito non troverebbe più soddisfazione;
che è inoltre possibile che altri creditori intervengano nella esecuzione presso terzi. Relativamente all'eccezione di compensazione, il Sig. ha escluso l'opponibilità del credito CP_1 presuntivamente vantato nei suoi confronti dal Sig. , poiché assolutamente non certo, non Pt_1 liquido e non esigibile;
che, inoltre, il medesimo credito non può essere accertato nella fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, altrimenti si violerebbe il principio del ne bis in idem, in quanto il presunto credito del Sig. è già oggetto di accertamento da parte di altro Giudice adito Pt_1 precedentemente. In merito alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente nelle conclusioni, il Sig. ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto domanda nuova rispetto al ricorso in opposizione CP_1 iscritto al n. 3866/2022 R.G. e ora riassunto, e l'infondatezza, in quanto carente degli elementi costitutivi tipici della responsabilità extracontrattuale. Ha concluso chiedendo al Tribunale: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere e rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, con condanna alle spese della presente fase;
- nel merito, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione del procedimento esecutivo e tutte le ulteriori richieste formulate dall'opponente, per i motivi rappresentati, con vittoria delle spese di lite”.
§§§ Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, parte opponente ha contestato tutto quanto eccepito e dedotto da parte opposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegante. Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, parte opposta ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 9 Con memoria secondo termine, l'opponente ha chiesto ammettersi prova testimoniale in ordine al fatto che la moto sottoposta a pignoramento gli era necessaria per recarsi al lavoro ed in ordine alla necessità, in conseguenza del pignoramento, di ricorrere all'aiuto di terzi per recarsi al lavoro e di utilizzare l'auto della società datrice di lavoro, con addebito dei relativi costi, per l'uso, per un importo di euro 10 giornalieri. Con memoria secondo termine, parte opposta ha ulteriormente contestato quando dedotto dal Sig.
, chiedendo acquisirsi ulteriore documentazione. Pt_1 Con memoria terzo termine, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale, e dell'avversa produzione relativa aa dichiarazione resa dal terzo datore di lavoro dell'opponente, in quanto non rituale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2023, ritenuto non necessario ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. All'udienza del 24.09.2024, dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n. 109/2023 RGE cui è riunito il fascicolo dell'opposizione n. 3866/2022 RG, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
********************************* In via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale in favore della competenza del Giudice di Pace. Nel caso in esame il Sig. ha eccepito essersi verificato abuso dei mezzi di esecuzione, Pt_1 proponendo opposizione avverso il pignoramento mobiliare n. 109/2023 del 12.10.2022, con il quale veniva espropriato motociclo targato EZ96114 di sua proprietà, chiedendo dichiararsi la nullità e/o inefficacia del predetto pignoramento, stante l'esito positivo di altro pignoramento mobiliare presso terzi. In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “L'istanza con cui il debitore esecutato, senza contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata ne' dedurre vizi formali della procedura, lamenti che il creditore abbia proceduto (nella specie sulla base di un titolo esecutivo fino ad allora non azionato, di cui peraltro era dedotta la connessione con titolo già fatto valere) al pignoramento di un ulteriore bene immobile, quando invece il credito avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito da un precedente pignoramento immobiliare, integrando una richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento va inquadrata tra quelle misure speciali che sono previste dagli artt. 483, 496, 504 e 508 cod. proc. civ., nonché dall'art. 2911 cod. civ., per evitare eccessi nell'uso del procedimento di espropriazione forzata, e appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento, negativo o positivo, al riguardo emanato dal giudice dell'esecuzione, in quanto atto esecutivo, è impugnabile con l'opposizione ex artt. 617 cod. proc. civ. con riferimento sia ad irregolarità formali che alla sua inopportunità. Più specificamente l'istanza suindicata va ricondotta non alla previsione di cui all'art. 483 cod. proc. civ., volta a disciplinare il cumulo di "diversi" mezzi di espropriazione (come, per esempio, il cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare), ma alla previsione di cui all'art. 496, la quale sotto la rubrica "riduzione del pignoramento" disciplina la limitazione dell'espropriazione nell'ambito di uno stesso mezzo di espropriazione, senza che rilevi la circostanza che i beni siano colpiti con un solo atto di pignoramento
o con più successivi pignoramenti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 06/03/1995).
pagina 4 di 9 L'opposizione proposta pertanto si qualifica quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per la quale ricorre la competenza del Tribunale, in ragione di quanto previsto all'art. 617 comma 2 c.p.c. Deve inoltre ritenersi la vis actractiva della competenza per materia del Tribunale con riguardo alla domanda formulata sempre dall'opponente di risarcimento dei danni. In proposito la Corte di Cassazione ha rilevato che “…..l'osservanza della norma del secondo comma dell'art. 10, una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore. La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione dello stesso art. 104 c.p.c., comma 2, poiché esso, considerando applicabile l'art. 103, comma 2, conduce a ritenere che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore. L'interprete è, poi, indotto a ritenere che la connessione soggettiva rilevante ai fini della norma per la stessa ragione sia sufficiente a determinare anche che l'attore che voglia proporre contro lo stesso convenuto due o più domande, una od alcuna di competenza per valore del giudice superiore e l'altra o le altre di competenza per valore, singolarmente considerate, del giudice inferiore, possa parimenti realizzare il cumulo davanti al giudice superiore. Infatti, se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire, a maggior ragione, quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore. In altri termini, in relazione all'introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall'art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell'art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile, tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore. La norma, tuttavia, deve essere intesa anche nel senso che lo spostamento della causa, di competenza per valore del giudice inferiore si possa realizzare altresì qualora essa venga proposta in cumulo con una domanda di competenza per materia del giudice superiore. La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente. Può dirsi, anzi, che la presenza della norma dell'art. 104 nel codice di rito si spiega proprio perché il legislatore ha inteso consentire il processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l'art. 104 risulterebbe un inutile doppione dell'art. 10 c.p.c., comma 2. Se si condivide questa ricostruzione” (Cass. 5954/2011).
Ciò posto, il creditore procedente ha agito in via esecutiva in forza di due distinti titoli esecutivi: l'Ordinanza del 16.12.2022, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 10.12.2022, con la quale l'odierno opponente veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio, (n. 4899/2019 R.G.), nella misura di ½, pari alla somma di € 1.195,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e la Sentenza n. 2249/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 29.11.2021, con la quale il Sig. pagina 5 di 9 veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio, (n. 571/2020 R.G.), nella misura di Pt_1 2/3, pari alla somma totale di € 1.703,33, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e spese generali come per legge. In forza di tali titoli il creditore Sig. ha proceduto anzitutto ad intimare al Sig. , con CP_1 Pt_1 atto di precetto, notificato in data 13.07.2022, il pagamento della complessiva somma di € 3.611,53, per poi procedere a pignoramento presso terzi con atto notificato in data 16/09/2022, iscritto in data 5/10/2022 al RG 1370/2022, con cui sono stati sottoposti a pignoramento, fra gli altri, il credito del Sig.
presso la Banca Intesa San Paolo spa ed il credito da lavoro dipendente presso Pt_1 CP_2 In proposito, all'udienza del 2.12.2022 dinanzi al G.E., il difensore del debitore esecutato faceva presente che il conto corrente intestato al Sig. presso l'istituto di credito presentava un saldo Pt_1 contabile pari ad euro 228,13 ed esponeva che la stava procedendo ad accantonamento per CP_2 l'importo pari ad 1/5 della retribuzione (vedasi la successiva comunicazione, allegata da parte opponente, datata 20.2.2023 circa l'accantonamento dell'importo per complessivi euro 1.118,41 derivanti dagli accantonamenti eseguiti dalla retribuzione del mese di settembre 2022 a quella del mese di gennaio 2023). Alla detta udienza del 2.12.2022 il difensore del creditore procedente evidenziava invece la genericità della dichiarazione del terzo Edilsud del 21.9.2022 del seguente tenore “Si comunica che la nostra società a far data dal 15/09/2022 procederà ad accantonare 1/5 della retribuzione di Si Parte_1 fa presente che il lavoratore essendo operaio edile ha una retribuzione variabile determinata dal numero delle giornate lavorative effettivamente svolte” ed evidenziava, inoltre, la dichiarazione di tenore negativo dell'istituto di credito (cfr. la dichiarazione di Intesa San Paolo del 21.9.2022, resa nei seguenti termini “Presso la filiale 51125 è in essere • Un conto corrente intestato a Parte_1 che per l'effetto del disposto dei novellati art. 545 e 546 c.p.c. conseguentemente all'accredito di stipendi/pensioni al netto delle quote impignorabili per legge non presenta importi disponibili al pignoramento”, e allegata da parte opposta). All'udienza del 2.12.2022 la procedura esecutiva n. 1370/2022 RGE quindi veniva rinviata all'udienza del 7.4.2023, con invito ai due terzi pignorati Intesa San Paolo ed a seguito di CP_2 contestazione ex art. 549 c.p.c. del creditore procedente che rilevava la mancata indicazione dell'entità delle somme depositate sul conto corrente intestato al debitore esecutato e la mancata indicazione della retribuzione base da parte del datore di lavoro, di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. il verbale dell'udienza del 2.12.2022 nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 1370/2022 RGE allegato in atti). L'opponente , nell'evidenziare l'esito positivo di tale primo pignoramento per il Pt_2 Pt_1 complessivo importo del credito azionato dal procedente ha inteso rilevare come, le Pt_2 CP_1 dichiarazioni dei due predetti terzi pignorati fossero entrambe di tenore positivo e satisfattive del credito ed ha dedotto l'abuso dei mezzi di espropriazione commesso dal creditore Sig. per CP_1 avere proceduto con atto notificato in data 12.10.2022, al pignoramento del motociclo tg. EZ96114 per cui è causa ex art. 521-bis c.p.c. Occorre rilevare che “La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti pagina 6 di 9 idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione)” Cass. 30011/2024. La genericità della dichiarazione del terzo datore di lavoro ed il tenore negativo della dichiarazione resa da Intesa San Paolo, risalenti al settembre 2022, evidenziano l'interesse del creditore a notificare nell'ottobre del 2022 l'ulteriore pignoramento avente ad oggetto il motoveicolo intestato al debitore, tale da garantire la capienza dell'intero credito. Inoltre, la dichiarazione integrativa del 28.3.2023 resa da Intesa San Paolo, allegata in atti, restava di tenore negativo: “a norma dell'art. 545 cpc, nel caso di accredito di stipendi su conto bancario tali somme possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale, quando l'accredito abbia luogo in data anteriore al pignoramento, e nei limiti di cui all'art 545 cpc co 3, 4, 5 e 7, quando l'accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente. Nel caso di specie, dunque, posto che l'importo di € 708,13 e' al di sotto di tale soglia, deve reputarsi completamente impignorabile e, dunque, a disposizione del Debitore esecutato”. Ed all'esame degli atti emerge che l'udienza del 7.4.2023 nella procedura esecutiva n. 1370/2023 RGE, alla quale nessuno compariva, veniva rinviata ai sensi dell'art. 631 c.p.c.; che all'udienza del 18.5.2023 la procedura esecutiva n. 1370/2022 RGE veniva dichiarata estinta ai sensi dell'art. 631 c.p.c.; che, infatti, con precedente ordinanza del 16.3.2023, depositata il 17.3.2023 era stata accolta dal G.E. nelle procedure riunite n. 109/2023 e n. 3866/2023 RGE l'istanza di conversione del pignoramento avanzata dal debitore esecutato. L'opposto Sig. inoltre ha documentato l'istanza datata 5.4.2023 presentata per il Sig. CP_1 Pt_1 nella procedura esecutiva presso terzi n. 1370/2022 RGE di estinzione e/o riduzione del detto pignoramento “essendo in corso anche il pagamento del medesimo credito in altra procedura esecutiva (109/23 RGE e 3866/22 RG fase cautelare) mediante conversione;
e non potendo il creditore procedente conseguire due volte il medesimo credito in due separati giudizi…”. Ha allegato altresì il successivo provvedimento dato all'udienza del 10.4.2024 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 109/2023 cui è riunita la procedura n. 3866/2022 con cui, stante l'integrale pagamento ai fini della conversione del pignoramento il G.E. ha assegnato al creditore procedente Sig. CP_1
“l'importo di € 4.447/53 a totale soddisfacimento del credito azionato e con imputazione di pagamento a suo favore, sul libretto per deposito giudiziario a nr. 51630/52793731(restituito all'avente diritto ogni residuo) acceso sul fascicolo RGE 1370 / 2022” ed ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento sul motociclo pignorato, targato EZ 96114 (cfr. altresì il fascicolo dell'esecuzione n. 109/2023 RGE). Alla luce di tanto, deve escludersi si sia verificato abuso dei mezzi di esecuzione, avendo il Sig. proceduto a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. a seguito di dichiarazioni negative ovvero CP_1 generiche dei terzi pignorati ed essendosi optato per l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., anche in ragione evidentemente dell'istanza da parte del medesimo debitore esecutato Sig. ex art. 483 c.p.c., per la estinzione del pignoramento iscritto al n. 1370/2022 RGE. Pt_1 L'opposizione proposta in ragione di un abuso dei mezzi di esecuzione dal Sig. avverso Parte_1 il pignoramento iscritto al n. 109/2023 RGE pertanto deve essere rigettata, restando così assorbita la pagina 7 di 9 domanda dell'attore di risarcimento del danno ed essendo superfluo procedere all'approfondimento istruttorio richiesto sul punto da parte opponente. Quanto alla eccezione del Sig. di compensazione del credito azionato in via esecutiva dal Sig Pt_1 con proprio controcredito, che integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 CP_1 c.p.c., premesso che tale eccezione era stata formulata già con il ricorso in opposizione, occorre rilevare che se “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) …..” (Cass. n. 9686 del 26/05/2020), tuttavia, se vi è controversia circa l'esistenza del controcredito, per il quale nel caso in esame era peraltro già pendente distinta causa, “…il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo….” (Cass. 27113/2024). Si aggiunga che, stante l'intervenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva dal Sig. CP_1 la successiva sentenza n.1471/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 25.6.2024 nella causa iscritta al n. 1469/2022 Rg intentata dal Sig. -con la quale Il Sig. è stato a sua volta Pt_1 CP_1 condanna al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 4.800,00, oltre interessi legali Pt_1 dalla domanda al soddisfo ed oltre spese legali per euro 237,00 per esborsi ed euro 1.350,00 per onorari professionali, oltre oneri di legge (cfr. la sentenza depositata, invero tardivamente, in quanto non depositata alla prima udienza e/o difesa utile, da parte opponente con la comparsa conclusionale del 15.11.2024, relativa alla condanna del Sig. in favore del Sig. , in ordine alla quale CP_1 Pt_1 comunque parte opposta Sig. ha documentato con la memoria di replica del 16.12.2024 di CP_1 avere provveduto al relativo pagamento), non sarebbe stata comunque idonea a fondare l'eccezione di estinzione del debito del Sig. verso il Sig. per compensazione, essendosi tale debito Pt_1 CP_1 estinto a seguito della conversione del pignoramento e dell'assegnazione al procedente Sig. CP_1 dell' “….importo di € 4.447/53 a totale soddisfacimento del credito azionato e con imputazione di pagamento a suo favore, sul libretto per deposito giudiziario a nr. 51630/52793731” giusto provvedimento del GE all'udienza del 10.4.2024. Per i motivi esposti, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. ex Parte_1 art. 617 comma 2 c.p.c. in quanto infondata ed ex art. 615 comma 2 c.p.c. in quanto inammissibile, ogni altra questione restando assorbita. Le spese di lite compensate in ragione di ½, stante la reciproca soccombenza, essendo parte opposta soccombente in ordine alla eccezione di incompetenza da essa parte formulata, seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00), per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi, in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, l'opposizione ex artt. 617 comma 2 e 615 comma 2 c.p.c. proposta dal Sig. avverso il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., iscritto al n. 109/2023 RGE (cui è Parte_1 riunito il fascicolo n. 3866/22/ RG); pagina 8 di 9 -ogni altra questione resta assorbita;
-condanna parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che, già compensate per ½, liquida in complessivi euro 1.270,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 24 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, con termini alle parti ex art. 190, rimessa per la decisione il 27.12.2024, vertente TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1 RUNCO;
ATTORE-OPPONENTE E (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2 ALFREDO GIGLIOTTI;
CONVENUTO-OPPOSTO Oggetto: opposizione ex artt. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.; Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A seguito di opposizione proposta con ricorso iscritto il 18.10.2022 al n. 3866/22 R.G. avverso l'atto di pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. del motociclo tg. EZ96114 iscritto al n. 190/2023 RGE (al quale il n. 3866/22 RG è stato riunito con ordinanza del 20.3.2023), con atto di citazione notificato in data 07.03.2023, il Sig. ha riassunto la causa -giusto provvedimento del G.E. emesso il Parte_1 20.1.2023 nella fase sommaria- per la fase di merito, convenendo in giudizio il creditore procedente Sig. spiegando di essere stato condannato a pagare ½ delle spese di lite relative al Controparte_1 procedimento n. 4899/2019 R.G. con Ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.12.2020, per la somma pari ad € 1.195,00, oltre oneri di legge;
che, con Sentenza n. 2249/21, emessa nel procedimento n. 571/2020 R.G., era stato condannato alla refusione in favore dell'odierno opposto Sig.
di due terzi delle spese di lite, per la somma di € 1.703,33 oltre accessori;
che il Sig. CP_1
in data 16.09.2022, aveva proceduto a notificare atto di pignoramento presso terzi, iscritto il CP_1 05.10.2022 al n. 1370/2022 R.G.E., pignorando sia le somme depositate presso Banca Intesa San Paolo sia, presso il datore di lavoro il credito spettantegli a titolo di retribuzione. CP_2 Ha esposto che ambedue i pignoramenti presso terzi si erano rivelati positivi ed in sé sufficienti a soddisfare il modesto credito azionato dal pari a circa € 3.500,00. CP_1
pagina 1 di 9 Ha proseguito spiegando che il creditore Sig. aveva proceduto altresì in data 12.10.2025 a CP_1 successivo pignoramento per il medesimo credito, sottoponendo ad espropriazione anche il motociclo di sua proprietà, del valore commerciale di circa € 15.000,00. Ha eccepito anzitutto che la moto oggetto del successivo pignoramento gli era necessaria per recarsi al lavoro ed attendere alle sue esigenze familiari ed ha eccepito altresì l'illegittimità del pignoramento eseguito sulla moto, attesa la possibilità per il creditore Sig. di soddisfare il proprio credito CP_1 con i precedenti pignoramenti;
che, inoltre, l'espropriazione della moto integrava una ipotesi di abuso dei mezzi di espropriazione, poiché non giustificata e contraria buona fede, stante anche il conseguente danno procuratogli per essere stato privato di un bene per lui essenziale e del valore cinque volte superiore al credito vantato. Il Sig. infine ha formulato eccezione di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e 1243, comma Pt_1 2, c.c. del credito del Sig. con il credito da lui vantato verso il medesimo Sig. CP_1 CP_1 Ha spiegato, in proposito, di essere titolare, nei confronti del Sig. del diritto al rimborso delle CP_1 spese sostenute per il miglioramento del magazzino, a suo tempo concesso in locazione dall'opposto, locazione della quale lo stesso Sig. prima della scadenza, aveva conseguito la risoluzione CP_1 anticipata;
che, in ragione di ciò, aveva promosso giudizio civile dinanzi il Tribunale di Cosenza, iscritto al n. 1469/2022 R.G. ed a quel momento in corso;
che il credito da lui vantato verso il Sig. era in via di accertamento giudiziale di facile soluzione, ed ammontava ad un importo CP_1 superiore al titolo azionato da controparte. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare che il pignoramento che veniva effettuato dal convenuto sulla moto di proprietà dell'attore superava i “limiti“ del diritto del creditore a sottoporre ad espropriazione forzata i beni del debitore di cui all'art. 480 c p c e 483 c p c , e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia dello stesso;
nonché “condannare” il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c p c e 2043 cc in favore dell'attore integrando tale condotta , in concreto, la fattispecie di
“abuso dei mezzi di espropriazione”; tanto secondo l'univoco orientamento in materia della S.C. sez. V, del 17 Aprile 2019, n. 10668; danni che sono da quantificarsi in € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta congrua”; accertare nel merito che non sussiste il diritto del a procedere Controparte_1 ad espropriazione per effetto della qui eccepita “compensazione ” ex artt. 1241 cc 1243 cc 2 comma , questa relativa ai lavori di miglioramento effettuati all'immobile a suo tempo condotto in locazione e di proprietà del primo;
e ciò in quanto tali disposizioni, come nel caso, consentono al debitore di estinguere il credito azionato opponendo al creditore procedente il proprio credito, anche se oggetto di accertamento nel diverso giudizio 1469/2022 RGAC Dott.ssa Invero, tale credito al Per_1 rimborso deriva da altro rapporto obbligatorio intercorrente tra le medesime parti, ed è di facile soluzione essendo documentato dal contratto di locazione, il quale prevedeva una riduzione del canone mensile per il rimborso delle spese sostenute dal conduttore. Il tutto con rivalsa di spese Parte_1 competenze ed onorari di causa”. La causa è stata iscritta al n. 1087/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2023, si è costituito il Sig. Controparte_1 eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale, atteso che il credito precettato su cui è fondata l'esecuzione ammonta ad € 3.611,53 e spettando quindi la competenza del presente giudizio di opposizione al Giudice di Pace e non al Tribunale adito. Nel merito, parte opposta ha precisato che il credito per cui è causa ammonta complessivamente ad € 3.611,53, come da atto di precetto notificato il 13.07.2022 contestualmente ai titoli esecutivi, in forza pagina 2 di 9 dei quali il Sig. con atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore il 16.09.2022, CP_1 aveva già sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute a dalla Parte_1 Controparte_2 Postepay S.p.a., e Findomestic Banca S.p.a., quali sue Controparte_3 Controparte_4 debitrici e/o depositarie di somme di denaro e/o titoli, fino alla concorrenza di € 5.417,00, (ovvero il credito precettato, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.); che il suddetto pignoramento presso terzi non ha per nulla soddisfatto il credito del Sig. in quanto tutti gli istituti bancari hanno reso CP_1 dichiarazione negativa;
che solo la . ha dichiarato di essere debitrice del debitore CP_2 CP_2 esecutato in virtù di un rapporto di lavoro, senza però specificare nulla in merito al rapporto lavorativo e senza indicare di quali cose o di quali somme sia debitrice, né quando deve eseguirsi il pagamento o la consegna;
che, quindi, risulta provato per tabulas che ancora oggi parte opposta non ha per nulla soddisfatto il suo credito di € 3.611,53, a cui si sono aggiunte le spese di esecuzione. Il Sig. ha inoltre precisato che l'opposizione è infondata anche in diritto, in quanto, assodata CP_1 l'esistenza del diritto di credito, a mente dell'art. 483 c.p.c. il creditore può avvalersi dei diversi mezzi di espropriazione forzata senza che ciò comporti sic et simpliciter l'abuso dei mezzi di espropriazione;
che, nel caso di specie, il creditore non ha compiuto il lamentato abuso, in quanto ha proposto il pignoramento ex art. 521-bis mediante consegna all'Ufficiale Giudiziario il 06.10.2022, soltanto dopo aver ottenuto le dichiarazioni negative degli istituti bancari con cui il intratteneva rapporti;
che Pt_1 il creditore ha un concreto e giustificato interesse di avvalersi del cumulo dei mezzi di espropriazione, considerato che ancora oggi il suo credito non è stato soddisfatto nemmeno in minima parte;
che il pignoramento presso terzi ha colpito soltanto 1/5 della retribuzione dovuta al debitore, per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il credito non troverebbe più soddisfazione;
che è inoltre possibile che altri creditori intervengano nella esecuzione presso terzi. Relativamente all'eccezione di compensazione, il Sig. ha escluso l'opponibilità del credito CP_1 presuntivamente vantato nei suoi confronti dal Sig. , poiché assolutamente non certo, non Pt_1 liquido e non esigibile;
che, inoltre, il medesimo credito non può essere accertato nella fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, altrimenti si violerebbe il principio del ne bis in idem, in quanto il presunto credito del Sig. è già oggetto di accertamento da parte di altro Giudice adito Pt_1 precedentemente. In merito alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente nelle conclusioni, il Sig. ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto domanda nuova rispetto al ricorso in opposizione CP_1 iscritto al n. 3866/2022 R.G. e ora riassunto, e l'infondatezza, in quanto carente degli elementi costitutivi tipici della responsabilità extracontrattuale. Ha concluso chiedendo al Tribunale: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere e rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, con condanna alle spese della presente fase;
- nel merito, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione del procedimento esecutivo e tutte le ulteriori richieste formulate dall'opponente, per i motivi rappresentati, con vittoria delle spese di lite”.
§§§ Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, parte opponente ha contestato tutto quanto eccepito e dedotto da parte opposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegante. Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, parte opposta ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 9 Con memoria secondo termine, l'opponente ha chiesto ammettersi prova testimoniale in ordine al fatto che la moto sottoposta a pignoramento gli era necessaria per recarsi al lavoro ed in ordine alla necessità, in conseguenza del pignoramento, di ricorrere all'aiuto di terzi per recarsi al lavoro e di utilizzare l'auto della società datrice di lavoro, con addebito dei relativi costi, per l'uso, per un importo di euro 10 giornalieri. Con memoria secondo termine, parte opposta ha ulteriormente contestato quando dedotto dal Sig.
, chiedendo acquisirsi ulteriore documentazione. Pt_1 Con memoria terzo termine, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale, e dell'avversa produzione relativa aa dichiarazione resa dal terzo datore di lavoro dell'opponente, in quanto non rituale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2023, ritenuto non necessario ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. All'udienza del 24.09.2024, dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n. 109/2023 RGE cui è riunito il fascicolo dell'opposizione n. 3866/2022 RG, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
********************************* In via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale in favore della competenza del Giudice di Pace. Nel caso in esame il Sig. ha eccepito essersi verificato abuso dei mezzi di esecuzione, Pt_1 proponendo opposizione avverso il pignoramento mobiliare n. 109/2023 del 12.10.2022, con il quale veniva espropriato motociclo targato EZ96114 di sua proprietà, chiedendo dichiararsi la nullità e/o inefficacia del predetto pignoramento, stante l'esito positivo di altro pignoramento mobiliare presso terzi. In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “L'istanza con cui il debitore esecutato, senza contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata ne' dedurre vizi formali della procedura, lamenti che il creditore abbia proceduto (nella specie sulla base di un titolo esecutivo fino ad allora non azionato, di cui peraltro era dedotta la connessione con titolo già fatto valere) al pignoramento di un ulteriore bene immobile, quando invece il credito avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito da un precedente pignoramento immobiliare, integrando una richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento va inquadrata tra quelle misure speciali che sono previste dagli artt. 483, 496, 504 e 508 cod. proc. civ., nonché dall'art. 2911 cod. civ., per evitare eccessi nell'uso del procedimento di espropriazione forzata, e appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento, negativo o positivo, al riguardo emanato dal giudice dell'esecuzione, in quanto atto esecutivo, è impugnabile con l'opposizione ex artt. 617 cod. proc. civ. con riferimento sia ad irregolarità formali che alla sua inopportunità. Più specificamente l'istanza suindicata va ricondotta non alla previsione di cui all'art. 483 cod. proc. civ., volta a disciplinare il cumulo di "diversi" mezzi di espropriazione (come, per esempio, il cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare), ma alla previsione di cui all'art. 496, la quale sotto la rubrica "riduzione del pignoramento" disciplina la limitazione dell'espropriazione nell'ambito di uno stesso mezzo di espropriazione, senza che rilevi la circostanza che i beni siano colpiti con un solo atto di pignoramento
o con più successivi pignoramenti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 06/03/1995).
pagina 4 di 9 L'opposizione proposta pertanto si qualifica quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per la quale ricorre la competenza del Tribunale, in ragione di quanto previsto all'art. 617 comma 2 c.p.c. Deve inoltre ritenersi la vis actractiva della competenza per materia del Tribunale con riguardo alla domanda formulata sempre dall'opponente di risarcimento dei danni. In proposito la Corte di Cassazione ha rilevato che “…..l'osservanza della norma del secondo comma dell'art. 10, una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore. La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione dello stesso art. 104 c.p.c., comma 2, poiché esso, considerando applicabile l'art. 103, comma 2, conduce a ritenere che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore. L'interprete è, poi, indotto a ritenere che la connessione soggettiva rilevante ai fini della norma per la stessa ragione sia sufficiente a determinare anche che l'attore che voglia proporre contro lo stesso convenuto due o più domande, una od alcuna di competenza per valore del giudice superiore e l'altra o le altre di competenza per valore, singolarmente considerate, del giudice inferiore, possa parimenti realizzare il cumulo davanti al giudice superiore. Infatti, se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire, a maggior ragione, quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore. In altri termini, in relazione all'introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall'art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell'art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile, tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore. La norma, tuttavia, deve essere intesa anche nel senso che lo spostamento della causa, di competenza per valore del giudice inferiore si possa realizzare altresì qualora essa venga proposta in cumulo con una domanda di competenza per materia del giudice superiore. La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente. Può dirsi, anzi, che la presenza della norma dell'art. 104 nel codice di rito si spiega proprio perché il legislatore ha inteso consentire il processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l'art. 104 risulterebbe un inutile doppione dell'art. 10 c.p.c., comma 2. Se si condivide questa ricostruzione” (Cass. 5954/2011).
Ciò posto, il creditore procedente ha agito in via esecutiva in forza di due distinti titoli esecutivi: l'Ordinanza del 16.12.2022, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 10.12.2022, con la quale l'odierno opponente veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio, (n. 4899/2019 R.G.), nella misura di ½, pari alla somma di € 1.195,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e la Sentenza n. 2249/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 29.11.2021, con la quale il Sig. pagina 5 di 9 veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio, (n. 571/2020 R.G.), nella misura di Pt_1 2/3, pari alla somma totale di € 1.703,33, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e spese generali come per legge. In forza di tali titoli il creditore Sig. ha proceduto anzitutto ad intimare al Sig. , con CP_1 Pt_1 atto di precetto, notificato in data 13.07.2022, il pagamento della complessiva somma di € 3.611,53, per poi procedere a pignoramento presso terzi con atto notificato in data 16/09/2022, iscritto in data 5/10/2022 al RG 1370/2022, con cui sono stati sottoposti a pignoramento, fra gli altri, il credito del Sig.
presso la Banca Intesa San Paolo spa ed il credito da lavoro dipendente presso Pt_1 CP_2 In proposito, all'udienza del 2.12.2022 dinanzi al G.E., il difensore del debitore esecutato faceva presente che il conto corrente intestato al Sig. presso l'istituto di credito presentava un saldo Pt_1 contabile pari ad euro 228,13 ed esponeva che la stava procedendo ad accantonamento per CP_2 l'importo pari ad 1/5 della retribuzione (vedasi la successiva comunicazione, allegata da parte opponente, datata 20.2.2023 circa l'accantonamento dell'importo per complessivi euro 1.118,41 derivanti dagli accantonamenti eseguiti dalla retribuzione del mese di settembre 2022 a quella del mese di gennaio 2023). Alla detta udienza del 2.12.2022 il difensore del creditore procedente evidenziava invece la genericità della dichiarazione del terzo Edilsud del 21.9.2022 del seguente tenore “Si comunica che la nostra società a far data dal 15/09/2022 procederà ad accantonare 1/5 della retribuzione di Si Parte_1 fa presente che il lavoratore essendo operaio edile ha una retribuzione variabile determinata dal numero delle giornate lavorative effettivamente svolte” ed evidenziava, inoltre, la dichiarazione di tenore negativo dell'istituto di credito (cfr. la dichiarazione di Intesa San Paolo del 21.9.2022, resa nei seguenti termini “Presso la filiale 51125 è in essere • Un conto corrente intestato a Parte_1 che per l'effetto del disposto dei novellati art. 545 e 546 c.p.c. conseguentemente all'accredito di stipendi/pensioni al netto delle quote impignorabili per legge non presenta importi disponibili al pignoramento”, e allegata da parte opposta). All'udienza del 2.12.2022 la procedura esecutiva n. 1370/2022 RGE quindi veniva rinviata all'udienza del 7.4.2023, con invito ai due terzi pignorati Intesa San Paolo ed a seguito di CP_2 contestazione ex art. 549 c.p.c. del creditore procedente che rilevava la mancata indicazione dell'entità delle somme depositate sul conto corrente intestato al debitore esecutato e la mancata indicazione della retribuzione base da parte del datore di lavoro, di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. il verbale dell'udienza del 2.12.2022 nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 1370/2022 RGE allegato in atti). L'opponente , nell'evidenziare l'esito positivo di tale primo pignoramento per il Pt_2 Pt_1 complessivo importo del credito azionato dal procedente ha inteso rilevare come, le Pt_2 CP_1 dichiarazioni dei due predetti terzi pignorati fossero entrambe di tenore positivo e satisfattive del credito ed ha dedotto l'abuso dei mezzi di espropriazione commesso dal creditore Sig. per CP_1 avere proceduto con atto notificato in data 12.10.2022, al pignoramento del motociclo tg. EZ96114 per cui è causa ex art. 521-bis c.p.c. Occorre rilevare che “La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti pagina 6 di 9 idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione)” Cass. 30011/2024. La genericità della dichiarazione del terzo datore di lavoro ed il tenore negativo della dichiarazione resa da Intesa San Paolo, risalenti al settembre 2022, evidenziano l'interesse del creditore a notificare nell'ottobre del 2022 l'ulteriore pignoramento avente ad oggetto il motoveicolo intestato al debitore, tale da garantire la capienza dell'intero credito. Inoltre, la dichiarazione integrativa del 28.3.2023 resa da Intesa San Paolo, allegata in atti, restava di tenore negativo: “a norma dell'art. 545 cpc, nel caso di accredito di stipendi su conto bancario tali somme possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale, quando l'accredito abbia luogo in data anteriore al pignoramento, e nei limiti di cui all'art 545 cpc co 3, 4, 5 e 7, quando l'accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente. Nel caso di specie, dunque, posto che l'importo di € 708,13 e' al di sotto di tale soglia, deve reputarsi completamente impignorabile e, dunque, a disposizione del Debitore esecutato”. Ed all'esame degli atti emerge che l'udienza del 7.4.2023 nella procedura esecutiva n. 1370/2023 RGE, alla quale nessuno compariva, veniva rinviata ai sensi dell'art. 631 c.p.c.; che all'udienza del 18.5.2023 la procedura esecutiva n. 1370/2022 RGE veniva dichiarata estinta ai sensi dell'art. 631 c.p.c.; che, infatti, con precedente ordinanza del 16.3.2023, depositata il 17.3.2023 era stata accolta dal G.E. nelle procedure riunite n. 109/2023 e n. 3866/2023 RGE l'istanza di conversione del pignoramento avanzata dal debitore esecutato. L'opposto Sig. inoltre ha documentato l'istanza datata 5.4.2023 presentata per il Sig. CP_1 Pt_1 nella procedura esecutiva presso terzi n. 1370/2022 RGE di estinzione e/o riduzione del detto pignoramento “essendo in corso anche il pagamento del medesimo credito in altra procedura esecutiva (109/23 RGE e 3866/22 RG fase cautelare) mediante conversione;
e non potendo il creditore procedente conseguire due volte il medesimo credito in due separati giudizi…”. Ha allegato altresì il successivo provvedimento dato all'udienza del 10.4.2024 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 109/2023 cui è riunita la procedura n. 3866/2022 con cui, stante l'integrale pagamento ai fini della conversione del pignoramento il G.E. ha assegnato al creditore procedente Sig. CP_1
“l'importo di € 4.447/53 a totale soddisfacimento del credito azionato e con imputazione di pagamento a suo favore, sul libretto per deposito giudiziario a nr. 51630/52793731(restituito all'avente diritto ogni residuo) acceso sul fascicolo RGE 1370 / 2022” ed ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento sul motociclo pignorato, targato EZ 96114 (cfr. altresì il fascicolo dell'esecuzione n. 109/2023 RGE). Alla luce di tanto, deve escludersi si sia verificato abuso dei mezzi di esecuzione, avendo il Sig. proceduto a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. a seguito di dichiarazioni negative ovvero CP_1 generiche dei terzi pignorati ed essendosi optato per l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., anche in ragione evidentemente dell'istanza da parte del medesimo debitore esecutato Sig. ex art. 483 c.p.c., per la estinzione del pignoramento iscritto al n. 1370/2022 RGE. Pt_1 L'opposizione proposta in ragione di un abuso dei mezzi di esecuzione dal Sig. avverso Parte_1 il pignoramento iscritto al n. 109/2023 RGE pertanto deve essere rigettata, restando così assorbita la pagina 7 di 9 domanda dell'attore di risarcimento del danno ed essendo superfluo procedere all'approfondimento istruttorio richiesto sul punto da parte opponente. Quanto alla eccezione del Sig. di compensazione del credito azionato in via esecutiva dal Sig Pt_1 con proprio controcredito, che integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 CP_1 c.p.c., premesso che tale eccezione era stata formulata già con il ricorso in opposizione, occorre rilevare che se “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) …..” (Cass. n. 9686 del 26/05/2020), tuttavia, se vi è controversia circa l'esistenza del controcredito, per il quale nel caso in esame era peraltro già pendente distinta causa, “…il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo….” (Cass. 27113/2024). Si aggiunga che, stante l'intervenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva dal Sig. CP_1 la successiva sentenza n.1471/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 25.6.2024 nella causa iscritta al n. 1469/2022 Rg intentata dal Sig. -con la quale Il Sig. è stato a sua volta Pt_1 CP_1 condanna al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 4.800,00, oltre interessi legali Pt_1 dalla domanda al soddisfo ed oltre spese legali per euro 237,00 per esborsi ed euro 1.350,00 per onorari professionali, oltre oneri di legge (cfr. la sentenza depositata, invero tardivamente, in quanto non depositata alla prima udienza e/o difesa utile, da parte opponente con la comparsa conclusionale del 15.11.2024, relativa alla condanna del Sig. in favore del Sig. , in ordine alla quale CP_1 Pt_1 comunque parte opposta Sig. ha documentato con la memoria di replica del 16.12.2024 di CP_1 avere provveduto al relativo pagamento), non sarebbe stata comunque idonea a fondare l'eccezione di estinzione del debito del Sig. verso il Sig. per compensazione, essendosi tale debito Pt_1 CP_1 estinto a seguito della conversione del pignoramento e dell'assegnazione al procedente Sig. CP_1 dell' “….importo di € 4.447/53 a totale soddisfacimento del credito azionato e con imputazione di pagamento a suo favore, sul libretto per deposito giudiziario a nr. 51630/52793731” giusto provvedimento del GE all'udienza del 10.4.2024. Per i motivi esposti, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. ex Parte_1 art. 617 comma 2 c.p.c. in quanto infondata ed ex art. 615 comma 2 c.p.c. in quanto inammissibile, ogni altra questione restando assorbita. Le spese di lite compensate in ragione di ½, stante la reciproca soccombenza, essendo parte opposta soccombente in ordine alla eccezione di incompetenza da essa parte formulata, seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00), per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi, in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, l'opposizione ex artt. 617 comma 2 e 615 comma 2 c.p.c. proposta dal Sig. avverso il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., iscritto al n. 109/2023 RGE (cui è Parte_1 riunito il fascicolo n. 3866/22/ RG); pagina 8 di 9 -ogni altra questione resta assorbita;
-condanna parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che, già compensate per ½, liquida in complessivi euro 1.270,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 24 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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