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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4194/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta
Lombardo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo CP_1
professionale resistente
, in persona del legale rap.te Controparte_2 pro tempore domiciliato presso la sede di via La Farina n.263 pal. Cod. Fisc.: CP_2 CP_3
P.IVA_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 28/07/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 212/22, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di invalidità, previo riconoscimento del diritto all'esonero dal pagamento del ticket sanitario dalla domanda amministrativa.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite di entrambi i giudizi da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva l' , deducendo l'insussistenza dell'interesse ad agire del Controparte_4
ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott.ssa
[...]
che ha accertato come la ricorrente fosse invalida nella misura dell'68% e quindi Per_1
non fossero integrati i presupposti sanitari per l'assegno d'invalidità.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2
prodotta, accertando che la paziente è portatrice di numerose patologie – Ipertensione arteriosa. Artropatia polidistrettuale in soggetto con Fibromialgia. Disturbo ansioso- depressivo reattivo lieve. Pregressa exeresi neoformazione melanocitaria braccio sn – e concludendo come fosse accertato un grado di inabilità pari al 68%.
3. Decisione e spese.
La ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' in ragione dell'esonero suddetto. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esonero;
- pone a carico dell' le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_7 del dott. . Persona_2
Messina, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Rando