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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 7035/2025 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia Parte_1
e dall'avv. Daniela De Salvatore per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
e, premesso di essere erede della signora , nata a [...] il Persona_2
7 agosto 1933 e deceduta il 16 gennaio 2019, unitamente alle signore e ha contestato la legittimità della Controparte_2 Controparte_3 richiesta di ripetizione di indebito a lui comunicata con le note seguenti:
- nota dell'8 luglio 2020, con cui l' gli ha contestato: “.... per il CP_1 periodo dal 01/09/1998 al 31/07/2004 sulla pensione della sig.ra
[...]
cat. AS n. 04191912 eliminata per decesso della titolare, è Persona_2 stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 764,06 per i seguenti motivi: - Sono state corrisposte rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti previsti dalla legge. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo Persona_2 di Euro 764,06…”;
- nota di pari data, con cui l' gli ha comunicato: “.... per il periodo CP_1 dal 01/01/2002 al 31/12/2004 sulla pensione della sig.ra Persona_2
cat. AS n. 04191912 eliminata per decesso della titolare, è stato
[...] corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 438,36 per i seguenti motivi: RICALCOLO DI PENSIONE IN BASE ALLA SITUAZIONE REDDITUALE. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra
[...]
dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro Persona_2
438,36…”;
- ulteriore nota dell'8 luglio 2020, con cui l' gli ha comunicato: “.... CP_1 per il periodo dal 01/08/2009 al 29/02/2012 sulla pensione della sig.ra
cat. AS n 07453026 eliminata per decesso della Persona_2 titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 6.660,46 per i seguenti motivi: SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ISTITUTO REVOCA INDENNITA' ACCOMPAGNO. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra dovrà Persona_2 provvedere al pagamento dell'importo di Euro 6.660,46 …”. A sostegno della domanda il ricorrente ha anzitutto eccepito la prescrizione della pretesa azionata dall , essendo decorso l'ordinario CP_4 termine decennale;
inoltre, il ricorrente ha dedotto l'inintelligibilità della richiesta, non potendo egli, mero erede e, pertanto, non titolare del rapporto pregresso, comprendere con esattezza i titoli su cui si fonda la pretesa;
infine, il ricorrente ha dedotto che potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti della dante causa solo pro quota e non per l'intero, stante l'assenza del principio di solidarietà in tema di obbligazioni acquisite dal lato passivo iure successionis. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha pertanto domandato al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti di euro 764,06, euro 438,36 ed euro 6.660,46 pretesi dall' CP_1 nei confronti del Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della CP_1 pretesa di restituzione.
2 La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, giova osservare che, come correttamente dedotto dalla stessa parte ricorrente, il presente giudizio costituisce un'azione di accertamento negativo dell'indebito. Ne consegue che gravi sulla parte che agisce dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046 del 4 agosto 2010).
3 Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 del 11 febbraio 2016). Ancora più di recente, nel richiamare anche Cass. n. 2739/2016, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, resta a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (da Cass., sez. lav., n. 3545 dell'11 febbraio 2025).
3. Quale corollario delle suddette statuizioni sul corretto riparto dell'onere probatorio, non può non convenirsi con l'assunto secondo cui, se parte ricorrente deve dimostrare il proprio diritto a non restituire gli importi a lei erogati, è necessario che i titoli e le ragioni della richiesta di restituzione siano enunciati in maniera chiara, per quanto sintetica, consentendo così di prendere posizione e dimostrare l'insussistenza dell'indebito. Sotto questa angolazione, raccogliendo pienamente i principi enunciati dalle Sezioni Unite e completando il ragionamento, nella vicenda concreta, alla luce del principio di circolarità che permea il rito del lavoro, la Corte di legittimità che successivamente così motivato “Premette la Corte che la
4 questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011). Si tratta, invero, di un accertamento “doveroso per il giudice rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass. 198/2011, cit.). Con la precisazione, peraltro, come ben si evince dalla lettura integrale della sentenza, che l'inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della richiesta dell' non implica l'insussistenza del diritto alla ripetizione, ma CP_4 si limita a invertire il rapporto dell'onere probatorio, addossando sull' CP_1 asseritamente creditore l'onere di dimostrare la fondatezza della propria richiesta. Orbene, nel caso di specie la fondatezza della pretesa restitutoria, sotto il profilo dell'assenza di un diritto alla ricezione delle somme erogate, non è stata nemmeno revocata in dubbio, mentre il tenore delle comunicazioni dell'istituto, con le quali sono stati evidenziati i motivi per cui le somme sarebbero state erogate in misura indebita, con il richiamo anche alle relative fonti normative, è sufficiente a consentire di respingere l'eccezione di inintelligibilità. Invero, la de cuius è stata messa pienamente in grado di comprendere le ragioni poste a fondamento della richiesta di ripetizione, tanto da non avere mai contestato né la contestazione sugli indebiti, né l'azione di ripetizione già attuata dall' mediante trattenuta sugli emolumenti erogati alla sino CP_1 Per_2 al decesso;
e, con le comunicazioni impugnate, il ricorrente ha avuto una
5 chiara, ancorché sintetica, indicazione delle ragioni su cui poggia la pretesa dell' , avendo tutti i dati – compresi i riferimenti normativi – per potere CP_4 verificare la correttezza delle somme erogate alla propria dante causa.
4. Accertata la percezione indebita delle somme oggetto della richiesta di ripetizione da parte della dante causa del ricorrente e l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, per inintelligibilità, della richiesta di restituzione, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione. È pacifico in giurisprudenza che il termine di prescrizione in materia di indebito oggettivo – come nella specie – sia decennale e decorra dal pagamento, a nulla rilevando le vicende successive o la sopravvenuta conoscenza della natura indebita. Questi principi sono stati ribaditi, di recente, dal Supremo Collegio sia in materia di pubblico impiego, rispetto a cui è stato affermato che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (cfr. Cass., sez lav., n. 20427 del 23 luglio 2024), nonché proprio nei confronti dell , in materia di cumulo della Controparte_5 pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 6, d. lgs. n. 503 del 1992, nella quale è stato stabilito che l'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge a tale cumulo concretizza un pagamento indebito, e da essa, e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef prevista dal medesimo art. 10, inizia a decorrere la prescrizione della pretesa dell'
[...]
a recuperare le maggiori somme erogate, identificandosi il fatto CP_6 costitutivo di tale pretesa nel pagamento in misura superiore ai limiti di legge (cfr. Cass., sez. lav., n. 3523 del 7 febbraio 2024). Nel caso di specie, tuttavia, il decorso della prescrizione è stato interrotto per effetto della procedura di recupero introdotta dall' che ha CP_1 comunicato alla dante causa del ricorrente la sussistenza degli indebiti – oggi contestati in giudizio dal ricorrente erede – e provveduto a effettuarne il recupero mediante trattenute mensili sino al decesso della sig.ra , nel Per_2 mese di dicembre 2018, residuando così una somma pari a € 3.911,44, come riconosciuto dallo stesso Istituto, senza che in ricorso sia stato allegato alcunché di segno contrario. Per pacifica giurisprudenza, invero, il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere
6 la pretesa del creditore (cfr. Cass., sez. 3, n. 4324 del 23 febbraio 2010 e Cass., ez. 6 - 3, n. 24555 del 2 dicembre 2010). Di conseguenza, il contegno tenuto dalla de cuius, che non si è opposta al recupero degli indebiti, a lei direttamente e formalmente contestati, effettuato mediante le trattenute mensili anzidette nel corso di svariati anni, deve ritenersi univocamente, seppure tacitamente, espressivo di riconoscimento del diritto dell'Istituto a ripetere le somme indebitamente corrispostele, con conseguente interruzione del termine di prescrizione sino al decesso della . Per_2
5. Accertato, quindi, un debito residuo di € 3.911,44 gravante sugli eredi, è fondata l'eccezione sollevata in ricorso in merito all'operatività del regime previsto dall'art. 752 c.c., in forza del quale gli eredi rispondono soltanto nei limiti della propria quota ereditaria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, richiamato dall'Istituto,
“Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi” (cfr. Cass., sez. 2, n. 17122 del 13 agosto 2020). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione della successione legittima del 30 giugno 2020, da cui risulta la presenza di due eredi, con il suo stesso grado di parentela, specificamente le sorelle CP_3
e (cfr. doc. n. 1 del ricorso). Controparte_2
Ne consegue che il ricorrente possa essere chiamato a rispondere nei limiti di un terzo dell'importo residuo del debito (€ 1.303,81) e in questi termini il ricorso va accolto. Non è pertinente, per contro, la giurisprudenza di merito prodotta dall' , che si riferisce a fattispecie ben diverse, nelle quali non era stata CP_4 dimostrata l'effettiva presenza di altri soggetti che avessero effettivamente accettato l'eredità.
6. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, anche in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando
7 non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che il debito del ricorrente nei confronti dell' nella CP_1 qualità di erede di , sulla base delle comunicazioni a lui Persona_2 indirizzate in data 8 luglio 2020, ammonta all'importo residuo di € 1.303,81. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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