Ordinanza collegiale 25 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 5 marzo 2022
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento del 28/09/2021, notificato in data 14/10/2021, con cui la Questura di Cosenza denegava il rilascio della licenza ex art. 127 TULPS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno-Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con istanza pervenuta il 12 aprile 2021, il -OMISSIS- richiedeva il rilascio della licenza per l’esercizio di commercio al dettaglio di oggetti preziosi.
La Questura di Cosenza denegava l’istanza in quanto, in data 19.03.2014, si era proceduto alla revoca della precedente licenza di preziosi, emessa, in data 22.10.2007, con provvedimento tuttora valido ed efficace.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento di diniego deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 127 TULSP e 21-quinques L. 241/90.
I.1. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
I.2. Violazione del principio di imparzialità, buon andamento, di presunzione di innocenza, di eguaglianza.
I.3. Eccesso di potere per omessa istruttoria.
I.4. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: difetto di motivazione.
I.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 Cost.
I.I. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/90.
A detta del ricorrente, il decorso di quasi 7 anni dalla precedente revoca avrebbe imposto all’amministrazione di operare una nuova valutazione delle circostanze, al fine di verificare se il ricorrente avrebbe potuto meritare o meno il provvedimento ampliativo. Il solo riferimento alla precedente revoca pertanto apparirebbe gravemente illegittimo, tanto più in quanto di ostacolo all’esercizio di una libera e costituzionalmente garantita attività d’impresa. La Questura di Cosenza, poi, non aveva garantito la partecipazione al procedimento, il contraddittorio e la difesa all’odierno ricorrente, in quanto non aveva comunicato il c.d. preavviso di diniego.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno.
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione all’uopo istituita n. -OMISSIS-.
Il tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico della Questura di Cosenza. Seguiva il deposito della Relazione istruttoria del 08.02.2022. L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza del 2.03.2022.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 20.03.2026, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Viene all’esame il provvedimento con cui la Questura di Cosenza ha denegato il rilascio della licenza per il commercio di preziosi, richiesta dal ricorrente, in quanto il precedente provvedimento ampliativo era stato a suo tempo revocato in data 19/03/2014.
Il ricorso è fondato.
Con Relazione istruttoria depositata il 08.02.2022 la Questura di Cosenza ha evidenziato la sussistenza di molteplici precedenti penali a carico del ricorrente, che, tuttavia, non sono stati menzionati nel provvedimento impugnato né ritenuti ostativi ai fini del rilascio della licenza. L’unico motivo per il quale la Questura ha denegato l’istanza presentata dal ricorrente afferisce alla circostanza per cui una precedente licenza era stata già revocata in data 2014.
Tale impianto motivazione risulta al Collegio insufficiente ed incongruo.
Al momento della istanza del 2021, infatti, il ricorrente non era titolare di alcuna licenza per l’esercizio di commercio al dettaglio di oggetti preziosi cosicchè ha legittimamente presentato una nuova istanza. Anche considerando il decorso del tempo tra la predetta istanza e la revoca del 2014, quindi, l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare funditus l’istanza del 2021 alla luce dei fatti sopravvenuti e della condotta tenuta dal ricorrente dopo la prima revoca del 2014, e sulla base di questi motivare il proprio convincimento. L’esistenza di una revoca precedente non pare, quindi, al Collegio sufficiente a giustificare, ex se , il diniego, visto che l’ordinamento giuridico consente di ripresentare nuove istanze alla pubblica amministrazione, che devono essere valutate alla luce di una aggiornata istruttoria procedimentale.
Si osserva, inoltre, la necessità di garantire il contraddittorio procedimentale attraverso il c.d. preavviso di diniego, stante la natura discrezionale del provvedimento impugnato, emesso su istanza di parte e considerato che, in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione è preclusa dal dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
Per tali ragioni, il ricorso va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Non sono emerse in giudizio legittime ragioni per modificare quanto già deliberato dalla Commissione all’uopo istituita circa l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, ammissione che, pertanto, va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dell’Erario, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA LU, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.