Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03319/2025REG.PROV.COLL.
N. 07054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7054 del 2024, proposto da
Università degli Studi di Salerno Fisciano, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Acocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Maria Piscitelli, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS- -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Federico Acocella, Carmen Maria Piscitelli e -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli originari ricorrenti nella qualità di eredi del prof. -OMISSIS-OMISSIS-, hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Salerno - Amministrazione - Area II - Comunicazione ed Affari generali Ufficio Legale e Contratti del -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con la quale l’Ateneo, in riscontro alla diffida inviata a mezzo pec in data -OMISSIS-, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di corresponsione della somma di € 494.780,62, a titolo di indennizzo ai sensi dell’articolo 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 per i compensi dell’avv. -OMISSIS- per l’attività difensiva da questi svolta in favore del prof. -OMISSIS-OMISSIS-, nella qualità di Rettore pro tempore dell’Università di Salerno e Presidente pro tempore dello EDISU, per le attività specificamente indicate ed elencate nella diffida sopra richiamata.
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di diniego, nonché l’accertamento della sussistenza dei presupposti ex articolo 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e, per l’effetto, a titolo di condanna, l’accertamento dell’obbligo dell’Università degli Studi di Salerno a rideterminarsi e a ripronunciarsi sulla questione, in sede di emanazione degli atti ulteriori.
Il Giudice adito con la sentenza appellata ha ritenuto che il diniego di rimborso opposto dall’Ateneo era illegittimo in ragione della fondatezza della censura attinente all'erronea inapplicabilità della disposizione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997 e ha affermato l’obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza, tenendo conto delle prescrizioni conformative contenute nella sentenza.
Appellata ritualmente la sentenza resistono gli appellati.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del Direttore Generale in funzione di Dirigente Area II dell’Ateneo appellante inviata a mezzo pec in data -OMISSIS-, è stato comunicato che: “ In riscontro all’atto di diffida all’esecuzione della sentenza n.-OMISSIS- notificato dalla S.V. in data -OMISSIS- si rappresenta che la scrivente Amministrazione, pur avendo richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato la proposizione di appello, nella consapevolezza dell’esecutività dell’indicata sentenza, ha attivato l’iter interno di rivalutazione dell’istanza dei cui sviluppi sarà data pronta comunicazione .”
Nelle more del giudizio la rivalutazione non è intervenuta.
All’udienza del giorno 8 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono:
a illegittimità della sentenza impugnata per eccesso di potere giurisdizionale in ordine all’asserito riconoscimento dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18, c. 1, d.l n. 67 del 1997 nel caso in esame;
b. violazione dell’art. 99 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, d.r. rep. n. 144 del 20.01.2014. Errata valutazione/interpretazione dei presupposti di fatto alla base del provvedimento impugnato nonché della normativa di settore e travisamento dei fatti.
2.Con il secondo motivo gli appellanti deducono falsa applicazione dell’art. 18 dl 67/1997- mancata legittimazione ad agire del controinteressato appellato.
Evidenziano che nella specie non trovi applicazione l’art. 18 del decreto-legge 25.03.1997, n. 67 ma la normativa interna dell’Università, essendo la portata della norma primaria limitata ai dipendenti statali e non a qualsiasi dipendente pubblico; per le spese legali del Prof. -OMISSIS- la disciplina applicabile è quella speciale di cui al Regolamento interno dell’Università, e non quella generale di cui all’art. 18 DL 67/97.
Inoltre evidenziano che al legale controinteressato era ab initio preclusa qualsivoglia forma di tutela, spettando esclusivamente al dipendente la richiesta di rimborso spese e la relativa liquidazione.
Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.
3.La pretesa dell'Università di escludere i docenti universitari dall'ambito di applicazione della norma, invocando l'autonomia universitaria, si rivela infondata alla luce della giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sentenza sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11680).
Il citato comma 1 dell’art.18 del dl 67/1997, prevede che " Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ".
La previsione di legge ha una portata generale che fa deporre per una sua portata tendenzialmente onnicomprensiva, sia con riferimento alle tipologie di giudizi da essa contemplati, sia con riferimento ai soggetti che ne sono destinatari.
Come correttamente evidenziato dal TAR Campania nella sentenza impugnata, l'autonomia organizzativa, finanziaria e regolamentare degli Atenei non può essere esercitata in contrasto con la disciplina primaria che prevede specifiche tutele patrimoniali per i dipendenti pubblici.
La norma richiamata esprime un evidente principio generale che ha il suo riferimento nella previsione dell’articolo 28 della nostra Costituzione. Il senso della disposizione è infatti quello di dare una copertura patrimoniale alle attività istituzionali poste in essere dal dipendente pubblico il quale, se coinvolto per ragioni legate al suo ufficio in un processo civile, amministrativo o penale, una volta che ne esca indenne, essendosene accertata la mancanza di responsabilità, può chiedere di essere garantito dalla sua amministrazione dalle conseguenze economiche del processo.
In questa stessa ottica di disposizione finalizzata a tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’insegnamento universitario va letto il comma 2 dell’art.6 della legge n.168 del 1989, a norma del quale le università “sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino”.
Sarebbe contraddittorio che l’autonomia riconosciuta alle Università, nei limiti idonei a garantire la libertà di insegnamento e lo sviluppo culturale della nazione, divenisse uno strumento limitativo delle guarentigie patrimoniali del professore universitario quale dipendente pubblico, che si troverebbe così in una posizione deteriore rispetto a quella fruibile da qualsiasi altro funzionario pubblico, ad onta della delicatezza, riconosciuta e tutelata in sede costituzionale, della funzione (e del ruolo) svolti da un accademico.
Peraltro si osservi che in data -OMISSIS- il Consiglio di Amministrazione di Ateneo deliberava la concessione in favore del prof. -OMISSIS- del richiesto contributo di € 48.000,00, successivamente comunicato con nota prot. -OMISSIS- ritenendo applicabile in via analogia alle Università il disposto di cui all’art. 18 citato.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio ha diritto, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti dello "strettamente necessario" secondo il parere di congruità, di natura consultiva, dell'Avvocatura erariale, il quale, nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di protezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l'interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (cfr. Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13861).
Nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno affermato che "nel formulare il parere, l'Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né… l'interesse del dipendente a risultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, né quello della Amministrazione a minimizzare la spesa, poiché il parere deve essere reso in termini di congruità", ma deve ispirarsi ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, valutando "sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rilevanza e all'andamento del giudizio, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri". Hanno inoltre chiarito che il riferimento al limite di quanto "strettamente necessario", contenuto in una precedente pronuncia di legittimità (cfr. Cass., Sez. lav., 23/01/2007, n. 1418), se inteso pedissequamente, "traduce male, e rischia di tradire, il concetto di contemperamento dell'esigenza di salvaguardia della prudenza nell'erogazione della spesa pubblica e di protezione del dipendente infondatamente accusato, che è però ben spiegata dai riferimenti, che si rinvengono già nella pronuncia suddetta e nei precedenti giurisprudenziali noti, ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione" (Cass. 21947/2024).
E’, invece inammissibile la parte del secondo motivo relativa alla mancata acquisizione del parere dell’Avvocatura in quanto il Giudice, in ragione della fondatezza della censura attinente all'erronea inapplicabilità della disposizione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997 ha precisato espressamente che l'annullamento dell’atto impugnato non comporta il diritto dei ricorrenti a vedersi rimborsato quanto richiesto, ma determina unicamente l'obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza; è evidente che nel rinnovare il procedimento il parere dovrà essere acquisito.
4.L’appello è altresì inammissibile con riguardo alla eccezione di mancata legittimazione ad agire del controinteressato appellato, il qual non ha proposto una domanda autonoma ma si è limitato a spiegare un intervento ad adiuvandum.
Le spese dell’appello seguono la soccombenza, mentre sussistono le ragioni per compensare le spese dell’intervento ad adiuvandum in considerazione della natura dell’atto di intervento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese dell’intervento ad adiuvandum compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.