Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 4336/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4336 del ruolo generale V.G. 2024, promossa con ricorso depositato in data
31.10.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Pellizzato (pec: in Venezia-Mestre, Via L. Email_1
Einaudi n. 15, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Vicenza, Via Antonio Cecchi n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Burla
(pec: , in Padova, Vicolo Vincenzo Bellini n.12, che lo Email_2
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
- ricorrenti –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento dell'1.04.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
1
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 21-24.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 che di seguito si riproducono: “ 1. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente presso la madre;
i genitori si prenderanno cura della minore garantendole il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, ed impegnandosi altresì: - a proteggerla e a fornirle gli strumenti per costruire il proprio sviluppo sia sul piano affettivo che su quello cognitivo;
- a promuovere il suo processo di socializzazione;
- a non coinvolgerla mai e per nessun motivo nelle residue, eventuali, problematiche relative alle vicissitudini della loro relazione interpersonale;
- a non denigrare e a non sminuire, agli occhi della minore, l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, ad arricchirne importanza, validità e significato, incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
- a tali fini, i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, e per consentirle di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi 2. l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà in capo ad entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di
[...]
;
3. i genitori si adopereranno a far mantenere buoni rapporti tra la figlia minore e, Per_1
rispettivamente, i nonni materni e il nonno paterno;
4. il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé
il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 e, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 19.00 alla Persona_1
domenica alle ore 20.30. Il padre andrà a prendere e riaccompagnerà la minore presso la casa della madre. I genitori si impegnano a rivedere, di comune accordo, le statuizioni relative alla frequenza ed alle modalità di visita. trascorrerà con il padre almeno tre settimane, anche non Persona_1
consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno, con la precisazione che in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre, nonché, ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio dal 23 dicembre dalle ore 19.00 al 29 dicembre alle ore 20.30 o dal 30 dicembre dalle ore 19.00 al 5 gennaio alle ore 20.30. Durante il periodo pasquale, la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore in modo da passare, con ognuno dei due, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o la giornata di
PA . I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore.
5. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia mediante Parte_2
corresponsione in favore della medesima, a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre, da
2 effettuarsi entro il decimo giorno di ogni mese, della somma di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie;
inoltre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della minore. Alla firma del presente atto verserà a la somma di € 3000,00 una tantum, dando Parte_2 Parte_1
con ciò atto le parti di nulla avere a reciprocamente pretendere per qualunque titolo ragione o causa direttamente o indirettamente riconducibile al mantenimento di per il periodo Persona_1
antecedente la sottoscrizione del suesteso ricorso congiunto. Per spese ordinarie e straordinarie si intendono quelle di cui all'art. 15 del protocollo di intesa in uso al Tribunale di Venezia siglato in data 20 settembre 2019, che le parti dichiarano di conoscere, e qui riportate: spese ordinarie vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (se donati prima della separazione). Spese straordinarie senza preventivo accordo spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (entro il limite di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
spese medico sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, purché l'esborso non superi il tetto annuo di euro 400,00; altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie;
spese straordinarie con preventivo accordo spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari;
corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di
3 studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro 300,00 annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. Il genitore obbligato alla spesa straordinaria, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(o al massimo entro 15 giorni); il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
6. l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 100% da;
Parte_1
7. i genitori dichiarano di prestare sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia 8. e si Persona_1 Parte_1 Parte_2 impegnano, sin d'ora, a comunicare eventuali cambiamenti di residenza ed eventuali variazioni di recapito telefonico”.
Il pubblico ministero intervenuto in data 19.05.2025 ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_1 Parte_2
regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in data 02.11.2017, riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Conclusa la relazione sentimentale con la sig.ra , il sig. si è trasferito a Vicenza, Parte_1 Pt_2
4 mentre madre e figlia hanno continuato a vivere a Fiesso d'Artico. Tanto premesso, le parti danno atto di essere addivenute ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente della figlia e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21-24.03.2025 in sostituzione dell'udienza dell'1.04.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della stessa e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese del giudizio, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore
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