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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2180/22 RG
Udienza del 21.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Demi e Pietrobon in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Demi conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv.ta Pietrobon conclude come da atto introduttivo.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2180/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
apa Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo CP
In sede monitoria ha dedotto: che aveva ricevuto da OM Banca spa il Parte_1 prestito di cui al contratto n. 16258068; che le obbligazioni nascenti dal contratto erano state assunte in qualità di coobbligata dalla che OM le aveva ceduto il credito;
che in relazione a tale CP_2
Part prestito la era ancora debitrice di € 18.512,50. Part
Chiesto ed ottenuto per tale somma un decreto ingiuntivo, nei confronti sia della che della la seconda ha proposto opposizione, sollevando diverse contestazioni/eccezioni, che verranno CP_2 esaminate nel dettaglio nei motivi, e chiedendo quindi il rigetto della domanda. CP
ha per converso insistito nella fondatezza della domanda, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
1. Sulla posizione della CP_2
La sostiene che la figura del “coobbligato” sarebbe giuridicamente inesistente, non CP_2 coincidendo né con l'obbligato principale, né con il fideiussore. CP
sostiene per converso che il coobbligato sarebbe un obbligato “principale in senso tecnico”, diverso dal fideiussore.
Le due tesi sono entrambe errate.
“Coobbligato”, di per sé, significa infatti soltanto che entrambi i soggetti in questione sono obbligati nei confronti del creditore, dopodiché, però, delle due l'una: o il soggetto in questione è anch'egli il titolare del rapporto, vale a dire che è cobeneficiario del prestito;
oppure è un garante della restituzione della somma mutuata.
Posto che, pacificamente, la non è cobeneficiaria del prestito, ne consegue che riveste CP_2 la seconda figura, vale a dire che è una garante della restituzione.
Questo, però, a sua volta significa che ciò di cui si tratta è in sostanza una fideiussione, questo essendo lo schema legale della garanzia personale per un debito altrui.
Né, in contrario, vale il fatto che, ex art. 1937 cc, “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”.
Necessità di volontà espressa non significa infatti che debba essere utilizzato il termine
“fideiussione”. Significa piuttosto che deve essere manifestata inequivocamente, non rileva con quale terminologia, la volontà di dare vita ad un rapporto che rientri nello schema legale della fideiussione.
E poiché lo schema della fideiussione consiste nel prestare garanzia per un debito altrui, ne consegue che, per il solo fatto di avere assunto un'obbligazione di garanzia per un debito altrui, deve ritenersi essere stata manifestata una volontà fideiussoria.
Da quanto precede consegue l'infondatezza sia dell'assunto sopra riferito, circa l'inesistenza della figura del “coobbligato”, sia dell'altro, parimenti avanzato dall'opponente, secondo il quale non Part sussisterebbe vincolo di solidarietà fra la e la CP_2
2. Sulla intervenuta cessione. La sostiene che mancherebbe la prova dell'avvenuta cessione in quanto nel contratto CP_2
Part non si farebbe specifico riferimento al debito della ed in quanto non vi sarebbe stata la notifica della cessione alla debitrice.
La contestazione è infondata.
Trattandosi di una cessione in blocco, non sono infatti necessarie, né, per un verso, la specifica menzione dei singoli crediti (in caso contrario non di cessione in blocco si tratterebbe, bensì della somma di cessioni singole), né la notifica ai singoli debitori.
3. Sulla somma di € 4.272,00, imputata ad “estinzione anticipata”.
La ha sollevato la questione se la somma in questione debba essere riferita al pagamento CP_2 di un precedente prestito oppure rappresenti il costo dell'estinzione anticipata del prestito per il quale
è causa, sostenendo, nel primo caso, che questo darebbe vita ad anatocismo, nel secondo, che la somma sarebbe più alta di quella consentita dalla normativa sul credito al consumo. CP
Premesso che ha chiarito che l'imputazione corretta è la prima, dal documento prodotto in proposito (doc. 5) emerge che la somma in questione si riferiva unicamente al capitale residuo del prestito precedente, depurato dagli interessi, e dunque senza che l'operazione abbia dato luogo ad anatocismo.
4. Sintesi.
Tutte le contestazioni/eccezioni dell'opponente essendo risultate infondate, l'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari
Udienza del 21.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Demi e Pietrobon in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Demi conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv.ta Pietrobon conclude come da atto introduttivo.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2180/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
apa Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo CP
In sede monitoria ha dedotto: che aveva ricevuto da OM Banca spa il Parte_1 prestito di cui al contratto n. 16258068; che le obbligazioni nascenti dal contratto erano state assunte in qualità di coobbligata dalla che OM le aveva ceduto il credito;
che in relazione a tale CP_2
Part prestito la era ancora debitrice di € 18.512,50. Part
Chiesto ed ottenuto per tale somma un decreto ingiuntivo, nei confronti sia della che della la seconda ha proposto opposizione, sollevando diverse contestazioni/eccezioni, che verranno CP_2 esaminate nel dettaglio nei motivi, e chiedendo quindi il rigetto della domanda. CP
ha per converso insistito nella fondatezza della domanda, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
1. Sulla posizione della CP_2
La sostiene che la figura del “coobbligato” sarebbe giuridicamente inesistente, non CP_2 coincidendo né con l'obbligato principale, né con il fideiussore. CP
sostiene per converso che il coobbligato sarebbe un obbligato “principale in senso tecnico”, diverso dal fideiussore.
Le due tesi sono entrambe errate.
“Coobbligato”, di per sé, significa infatti soltanto che entrambi i soggetti in questione sono obbligati nei confronti del creditore, dopodiché, però, delle due l'una: o il soggetto in questione è anch'egli il titolare del rapporto, vale a dire che è cobeneficiario del prestito;
oppure è un garante della restituzione della somma mutuata.
Posto che, pacificamente, la non è cobeneficiaria del prestito, ne consegue che riveste CP_2 la seconda figura, vale a dire che è una garante della restituzione.
Questo, però, a sua volta significa che ciò di cui si tratta è in sostanza una fideiussione, questo essendo lo schema legale della garanzia personale per un debito altrui.
Né, in contrario, vale il fatto che, ex art. 1937 cc, “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”.
Necessità di volontà espressa non significa infatti che debba essere utilizzato il termine
“fideiussione”. Significa piuttosto che deve essere manifestata inequivocamente, non rileva con quale terminologia, la volontà di dare vita ad un rapporto che rientri nello schema legale della fideiussione.
E poiché lo schema della fideiussione consiste nel prestare garanzia per un debito altrui, ne consegue che, per il solo fatto di avere assunto un'obbligazione di garanzia per un debito altrui, deve ritenersi essere stata manifestata una volontà fideiussoria.
Da quanto precede consegue l'infondatezza sia dell'assunto sopra riferito, circa l'inesistenza della figura del “coobbligato”, sia dell'altro, parimenti avanzato dall'opponente, secondo il quale non Part sussisterebbe vincolo di solidarietà fra la e la CP_2
2. Sulla intervenuta cessione. La sostiene che mancherebbe la prova dell'avvenuta cessione in quanto nel contratto CP_2
Part non si farebbe specifico riferimento al debito della ed in quanto non vi sarebbe stata la notifica della cessione alla debitrice.
La contestazione è infondata.
Trattandosi di una cessione in blocco, non sono infatti necessarie, né, per un verso, la specifica menzione dei singoli crediti (in caso contrario non di cessione in blocco si tratterebbe, bensì della somma di cessioni singole), né la notifica ai singoli debitori.
3. Sulla somma di € 4.272,00, imputata ad “estinzione anticipata”.
La ha sollevato la questione se la somma in questione debba essere riferita al pagamento CP_2 di un precedente prestito oppure rappresenti il costo dell'estinzione anticipata del prestito per il quale
è causa, sostenendo, nel primo caso, che questo darebbe vita ad anatocismo, nel secondo, che la somma sarebbe più alta di quella consentita dalla normativa sul credito al consumo. CP
Premesso che ha chiarito che l'imputazione corretta è la prima, dal documento prodotto in proposito (doc. 5) emerge che la somma in questione si riferiva unicamente al capitale residuo del prestito precedente, depurato dagli interessi, e dunque senza che l'operazione abbia dato luogo ad anatocismo.
4. Sintesi.
Tutte le contestazioni/eccezioni dell'opponente essendo risultate infondate, l'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari