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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2768/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Parte_1
Francesca De Salvatore appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5124/2023 del
18.5.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.4.2022 , premesso di essere Parte_1 titolare di assegno sociale n. 04035181 con decorrenza da aprile 2022 per € 288,84 mensili, esponeva che il coniuge percepiva l'assegno sociale con maggiorazione e lamentava che la quantificazione dell'assegno sociale era errata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al rateo mensile di assegno sociale da aprile a dicembre 2022, pari ad euro 373,19, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore
1 ritenuta di giustizia secondo il seguente conteggio:
- euro 660,27 x 13 mensilità = euro 8583,51 del marito;
- euro 288,84 x 9 mensilità anno 2022 + 216,63 di tredicesima = euro 2819,19 personali;
- sommando euro 8583,51 ad euro 2819,19 = 11399,70;
- sottraendo da euro 12158,90 (limite massimo) – euro 11399,70, la differenza ammonta ad euro 759,20 che divisa per 9 mensilità ammonta ad euro 84,35.
Per l'effetto, tenuto conto del rateo di tredicesima pari ad euro 216,63, il rateo dell'assegno sociale doveva essere riliquidato nella misura pari ad euro 288,84 (già liquidato) + euro 84,35
-euro 373,19.
Pertanto così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al rateo mensile di assegno sociale da aprile a dicembre 2022, pari ad euro 373,19, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
L si costituiva e concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando che il rateo mensile CP_1
dovesse essere calcolato sulle 12 mensilità, ma con decorrenza dall'aprile 2022.
Il Tribunale ha così deciso: “Respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Proponeva gravame la con unico articolato motivato di appello sostanziato Parte_1 dall'erroneità della quantificazione dell'assegno sociale per il periodo di riferimento da aprile a dicembre 2022.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che è in contestazione il solo quantum dell'assegno sociale, ferma la decorrenza da aprile 2022.
Il Tribunale, nel condividere le ragioni dell' , ha così motivato: “La parte convenuta ha CP_1
richiamato la motivazione del calcolo della prestazione, che qui di seguito si riporta:
“…Nel calcolo della liquidazione della prestazione si tiene conto inizialmente del limite reddituale familiare previsto per legge da non superare pari a € 12.170,86 per il 2022( ossia €
468,11 x2 pari a € 936,22 x 13 mensilità). Da questo totale si sottrae l' importo già percepito per il 2022 dal coniuge pari a € 8.584,00 per cui il residuo da liquidare alla richiedente risulta essere € 3587 che diviso annualmente ammonta a € mensile 275,92 a cui si aggiungono €12,92 di maggiorazione base per un totale mensile di € 288 come si può evincere dall' allegato TE08..
2 E' ovvio che maturando il diritto all' assegno sociale da Aprile 2022 e fino a Dicembre 2022 il totale di 9 mesi e' inferiore rispetto al diritto intero calcolato per 12 mesi ma il mensile spettante viene correttamente attribuito dalla decorrenza del diritto calcolato su 12 mesi”.
Deve ritenersi che la ricorrente, avendo ottenuto l'assegno sociale dall'aprile 2022, aveva diritto ad ottenere solo ratei relativi alle mensilità da aprile a dicembre, calcolati comunque sull'importo annuo complessivo, cioè su 12 mesi, come correttamente ha fatto la parte convenuta”.
L'appellante si duole che l' non abbia proceduto al conteggio di cui al ricorso di primo CP_1
grado (vedi sopra), che ripropone nel grado, in buona sostanza lamentando che “controparte ha valutato il pagamento da effettuarsi calcolando il rateo mensile su 12 mensilità, nonostante la decorrenza della prestazione sia da aprile 2022, senza che alcuna norma autorizzi tale operazione di calcolo” e instando affinchè il rateo sia calcolato non già dividendo quanto previsto per l'anno intero (12 mensilità oltre 13°), ma per i soli mesi effettivamente goduti, ovvero da aprile a dicembre 2022, così da poter di fatto godere per tale periodo della prestazione nella misura massima prevista (annuale) nonostante sia pacifico che ne abbia iniziato a fruire solamente da aprile 2022.
La tesi non coglie nel segno.
Basti sul punto osservare che essa finisce per contrastare con la previsione ex lege per cui l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda amministrativa, come accaduto nel caso di specie allorquando l' ha accolto la domanda avanzata CP_1 dall'odierna appellante il 7.3.2022 con decorrenza da aprile 2022 ed importo pari a € 288,84
(doc. 1 fasc. parte ricorrente di primo grado), ovvero esattamente il quantum mensile unitario secondo i conteggi effettuati dall' e richiamati dal giudice di prime cure nella motivazione CP_1
di cui sopra, che non sono stati ex adverso contestati.
Infatti riconoscere alla l'intero importo massimo previsto per l'assegno sociale Parte_1 per l'anno 2022 nonostante la domanda presentata il 7.3.2022 significherebbe di fatto far retroagire la sua debenza sin dal gennaio 2022, e ciò sarebbe in violazione della normativa vigente in materia-senza che peraltro sia stata contestata la decorrenza fissata dall' e, CP_1
pertanto, non è condivisibile.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 -rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 25.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2768/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Parte_1
Francesca De Salvatore appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5124/2023 del
18.5.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.4.2022 , premesso di essere Parte_1 titolare di assegno sociale n. 04035181 con decorrenza da aprile 2022 per € 288,84 mensili, esponeva che il coniuge percepiva l'assegno sociale con maggiorazione e lamentava che la quantificazione dell'assegno sociale era errata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al rateo mensile di assegno sociale da aprile a dicembre 2022, pari ad euro 373,19, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore
1 ritenuta di giustizia secondo il seguente conteggio:
- euro 660,27 x 13 mensilità = euro 8583,51 del marito;
- euro 288,84 x 9 mensilità anno 2022 + 216,63 di tredicesima = euro 2819,19 personali;
- sommando euro 8583,51 ad euro 2819,19 = 11399,70;
- sottraendo da euro 12158,90 (limite massimo) – euro 11399,70, la differenza ammonta ad euro 759,20 che divisa per 9 mensilità ammonta ad euro 84,35.
Per l'effetto, tenuto conto del rateo di tredicesima pari ad euro 216,63, il rateo dell'assegno sociale doveva essere riliquidato nella misura pari ad euro 288,84 (già liquidato) + euro 84,35
-euro 373,19.
Pertanto così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al rateo mensile di assegno sociale da aprile a dicembre 2022, pari ad euro 373,19, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
L si costituiva e concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando che il rateo mensile CP_1
dovesse essere calcolato sulle 12 mensilità, ma con decorrenza dall'aprile 2022.
Il Tribunale ha così deciso: “Respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Proponeva gravame la con unico articolato motivato di appello sostanziato Parte_1 dall'erroneità della quantificazione dell'assegno sociale per il periodo di riferimento da aprile a dicembre 2022.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che è in contestazione il solo quantum dell'assegno sociale, ferma la decorrenza da aprile 2022.
Il Tribunale, nel condividere le ragioni dell' , ha così motivato: “La parte convenuta ha CP_1
richiamato la motivazione del calcolo della prestazione, che qui di seguito si riporta:
“…Nel calcolo della liquidazione della prestazione si tiene conto inizialmente del limite reddituale familiare previsto per legge da non superare pari a € 12.170,86 per il 2022( ossia €
468,11 x2 pari a € 936,22 x 13 mensilità). Da questo totale si sottrae l' importo già percepito per il 2022 dal coniuge pari a € 8.584,00 per cui il residuo da liquidare alla richiedente risulta essere € 3587 che diviso annualmente ammonta a € mensile 275,92 a cui si aggiungono €12,92 di maggiorazione base per un totale mensile di € 288 come si può evincere dall' allegato TE08..
2 E' ovvio che maturando il diritto all' assegno sociale da Aprile 2022 e fino a Dicembre 2022 il totale di 9 mesi e' inferiore rispetto al diritto intero calcolato per 12 mesi ma il mensile spettante viene correttamente attribuito dalla decorrenza del diritto calcolato su 12 mesi”.
Deve ritenersi che la ricorrente, avendo ottenuto l'assegno sociale dall'aprile 2022, aveva diritto ad ottenere solo ratei relativi alle mensilità da aprile a dicembre, calcolati comunque sull'importo annuo complessivo, cioè su 12 mesi, come correttamente ha fatto la parte convenuta”.
L'appellante si duole che l' non abbia proceduto al conteggio di cui al ricorso di primo CP_1
grado (vedi sopra), che ripropone nel grado, in buona sostanza lamentando che “controparte ha valutato il pagamento da effettuarsi calcolando il rateo mensile su 12 mensilità, nonostante la decorrenza della prestazione sia da aprile 2022, senza che alcuna norma autorizzi tale operazione di calcolo” e instando affinchè il rateo sia calcolato non già dividendo quanto previsto per l'anno intero (12 mensilità oltre 13°), ma per i soli mesi effettivamente goduti, ovvero da aprile a dicembre 2022, così da poter di fatto godere per tale periodo della prestazione nella misura massima prevista (annuale) nonostante sia pacifico che ne abbia iniziato a fruire solamente da aprile 2022.
La tesi non coglie nel segno.
Basti sul punto osservare che essa finisce per contrastare con la previsione ex lege per cui l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda amministrativa, come accaduto nel caso di specie allorquando l' ha accolto la domanda avanzata CP_1 dall'odierna appellante il 7.3.2022 con decorrenza da aprile 2022 ed importo pari a € 288,84
(doc. 1 fasc. parte ricorrente di primo grado), ovvero esattamente il quantum mensile unitario secondo i conteggi effettuati dall' e richiamati dal giudice di prime cure nella motivazione CP_1
di cui sopra, che non sono stati ex adverso contestati.
Infatti riconoscere alla l'intero importo massimo previsto per l'assegno sociale Parte_1 per l'anno 2022 nonostante la domanda presentata il 7.3.2022 significherebbe di fatto far retroagire la sua debenza sin dal gennaio 2022, e ciò sarebbe in violazione della normativa vigente in materia-senza che peraltro sia stata contestata la decorrenza fissata dall' e, CP_1
pertanto, non è condivisibile.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 -rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 25.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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