TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2195 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1968;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/01/1989;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
12/03/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Controparte_2
17/02/1987;
• (C.F.: ), nato in [...] Controparte_3 C.F._4 il 13/07/1991;
• (C.F.: 609.119.118-71), nata in [...] il Controparte_4
08/04/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_3
(come sopra generalizzato) e
[...] Persona_1
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_3 C.F._5
05/01/1994; • (C.F.: ), nato in [...] Parte_4 C.F._6 il 03/05/1993;
• (C.F.: ), nato in Controparte_5 C.F._7
Brasile il 19/02/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_4 [...]
nata in [...] nel 1999; Persona_2
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_5 C.F._8
16/07/1990;
• C.F.: 603.500.868-26), nato in [...] il [...], Parte_6 tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_5
(come sopra generalizzata) e nato in [...] il
[...] Persona_3
27/04/1977;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_6 C.F._9
• , nato in [...] il [...], tramite i genitori Controparte_7 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_6 generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_8
03/04/1978; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Mancuso;
(ricorrenti) nei confronti di :
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento di:
(C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) il Controparte_10 C.F._10
20/05/2025, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
e (come sopra generalizzati), rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. Teresa Mancuso;
(intervenuto)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. (allegata al deposito del 6 giugno
2025) è intervenuto nel presente giudizio , chiedendo di Controparte_10 accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine, previa regolarizzazione della procura per i ricorrenti minorenni, sino al 11 giugno 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
La questione è, in ogni caso, da ritenersi superata in virtù della sentenza costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, la quale ha, da ultimo, dichiarato inammissibile e non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, sul presupposto dell'inammissibilità di un intervento della stessa Consulta, volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una pronuncia manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
In particolare, la Corte ha precisato che il legislatore vanta “un margine di discrezionalità particolarmente ampio” nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza, mentre ai giudici delle leggi compete accertare che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali che contrastino con essi.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuto è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Essi hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti e l'intervenuto hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_4
ON (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_4 Persona_5 cittadino verosimilmente brasiliano in data 05/01/1931;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_6
o , nato il [...]; Parte_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_4
o , nato il [...]; Controparte_7
➢ da , al di lei figlio, Parte_5 Parte_6
(odierno ricorrente), nato il [...];
➢ da , al di lui figlio, Parte_4 Controparte_5
(odierno ricorrente), nato il [...]; Parte_4 - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_2 data 17/09/2016;
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]; Parte_3
➢ da , ai di lei figli: Parte_2
o (odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_1
o (odierno intervenuto), nato il [...]; Controparte_10
➢ da , alla di lei figlia, (odierno ricorrente) Controparte_3 [...]
, nata il [...]. Controparte_4
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_5
(coniugatasi nel 1931 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) al figlio,
, nato nel 1938. Persona_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nato nel 1938 da madre cittadina che Persona_6 aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel
1931, con cittadino astrattamente straniero) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_4
, agli odierni ricorrenti ed intervenuto, non risulta essersi mai interrotta, con conseguente
[...] trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuto.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_9 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_9 consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite alla procuratrice antistataria, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2195/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_9
• Dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto, , sono Controparte_10 cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2195 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1968;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/01/1989;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
12/03/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Controparte_2
17/02/1987;
• (C.F.: ), nato in [...] Controparte_3 C.F._4 il 13/07/1991;
• (C.F.: 609.119.118-71), nata in [...] il Controparte_4
08/04/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_3
(come sopra generalizzato) e
[...] Persona_1
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_3 C.F._5
05/01/1994; • (C.F.: ), nato in [...] Parte_4 C.F._6 il 03/05/1993;
• (C.F.: ), nato in Controparte_5 C.F._7
Brasile il 19/02/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_4 [...]
nata in [...] nel 1999; Persona_2
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_5 C.F._8
16/07/1990;
• C.F.: 603.500.868-26), nato in [...] il [...], Parte_6 tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_5
(come sopra generalizzata) e nato in [...] il
[...] Persona_3
27/04/1977;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_6 C.F._9
• , nato in [...] il [...], tramite i genitori Controparte_7 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_6 generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_8
03/04/1978; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Mancuso;
(ricorrenti) nei confronti di :
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento di:
(C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) il Controparte_10 C.F._10
20/05/2025, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
e (come sopra generalizzati), rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. Teresa Mancuso;
(intervenuto)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. (allegata al deposito del 6 giugno
2025) è intervenuto nel presente giudizio , chiedendo di Controparte_10 accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine, previa regolarizzazione della procura per i ricorrenti minorenni, sino al 11 giugno 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
La questione è, in ogni caso, da ritenersi superata in virtù della sentenza costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, la quale ha, da ultimo, dichiarato inammissibile e non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, sul presupposto dell'inammissibilità di un intervento della stessa Consulta, volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una pronuncia manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
In particolare, la Corte ha precisato che il legislatore vanta “un margine di discrezionalità particolarmente ampio” nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza, mentre ai giudici delle leggi compete accertare che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali che contrastino con essi.
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuto è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Essi hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti e l'intervenuto hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_4
ON (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_4 Persona_5 cittadino verosimilmente brasiliano in data 05/01/1931;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_6
o , nato il [...]; Parte_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_4
o , nato il [...]; Controparte_7
➢ da , al di lei figlio, Parte_5 Parte_6
(odierno ricorrente), nato il [...];
➢ da , al di lui figlio, Parte_4 Controparte_5
(odierno ricorrente), nato il [...]; Parte_4 - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_2 data 17/09/2016;
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]; Parte_3
➢ da , ai di lei figli: Parte_2
o (odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_1
o (odierno intervenuto), nato il [...]; Controparte_10
➢ da , alla di lei figlia, (odierno ricorrente) Controparte_3 [...]
, nata il [...]. Controparte_4
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_5
(coniugatasi nel 1931 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) al figlio,
, nato nel 1938. Persona_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nato nel 1938 da madre cittadina che Persona_6 aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel
1931, con cittadino astrattamente straniero) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_4
, agli odierni ricorrenti ed intervenuto, non risulta essersi mai interrotta, con conseguente
[...] trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e all'intervenuto.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_9 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_9 consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite alla procuratrice antistataria, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2195/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_9
• Dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto, , sono Controparte_10 cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo