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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. 37/2025
L.C. n. 37-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di NZ, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso con ricorso del 29 gennaio 2025, dalla società (di seguito, “ ”), C.F. Controparte_1 CP_1
, con sede in (CAP 20831) Seregno, via Montello n. 135, in persona del liquidatore in P.IVA_1
carica, sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
Monica Biella (C.F. e e Chiara Colonetti C.F._2 Email_1
(C.F. – , del Foro di Milano, con C.F._3 Email_2 domicilio eletto in Milano, Piazzale Cadorna 2, come da procura in atti
CONCLUSIONI la società ., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: “…
Disporre con urgenza, stante l'udienza fissata per il giorno 13 febbraio 2025, la sospensione/caducazione/estinzione del pignoramento presso terzi. N. 1390/2024 RGE, promosso da CA
NE avanti al Tribunale di NZ (Dott.ssa Anna Palumbo), stante il pregiudizio irreparabile sulla fattibilità del piano, in caso di sua prosecuzione;
per l'effetto svincolare il conto corrente pignorato n. 1000/00000747 presso Intesa San Paolo SpA;
autorizzare ad accreditare il saldo attivo sul conto corrente che verrà aperto a seguito dell'autorizzazione dell'adito Tribunale ed intestato alla procedura di cui al presente ricorso;
disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate
e/o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione
e sospensione di quelle eventualmente in corso;
NEL MERITO: dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla CP_1 liquidazione, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, e secondo il piano proposto dal Gestore della Crisi, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nelle more della durata della procedura;
nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale ultimo, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., sia individuato nel medesimo professionista già nominato quale
Gestore della Crisi per la presente procedura, ossia il Dott ) con Persona_1 C.F._4 studio in MILANO (MI) Via Sardegna, 43; stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;
disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde la ricorrente possa far confluire la provvista giacente sul conto corrente n. 1000/00000747 acceso presso Intesa San Paolo SpA, oltre alle eventuali sopravvenienze;
dichiarare l'esdebitazione della e del suo liquidatore sig. ai sensi degli artt. 278- CP_1 Controparte_2
282 CCII.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la , ha chiesto l'apertura della Controparte_1 procedura di liquidazione controllata, atteso che. “… ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
- di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
- è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
- nel suo interesse non sono state presentate domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV del C.C.I.I.; La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015
e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (NZ) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.
La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di NZ, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del
CCII, poiché la società ha sede in Seregno (MB) via Montello n. 135, comune Controparte_1 ricompreso nel circondario del Tribunale di NZ.
L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significatamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli “quadri” e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.
Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore “… di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”.
Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti1, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa “disclosure” imposto dal citato art. 4 CCII
L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272. In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dalla società debitrice, che esercita
l'attività di costruzione, commercio e riparazione di affilatrici e profilatrici per utensili da legno che ha i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) CCII, come nel caso di specie, è costituita da:
1) i bilanci degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma
2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
La debitrice ha depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso la seguente documentazione per l'esame nel merito della domanda.: visura storica;
bilancio al 31.12.2013 bilanci 2020- 2021- 2022; situazione cartelle esattoriali, lista entrate e uscite;
estratto conto al 30.06.2024; nota iscrizione al ruolo;
decreto ingiuntivo 41153/2013; notifica atto di precetto 2013; ricorso in opposizione;
Sentenza CP_1
1293/2015; ricorso per fallimento;
decreto di rigetto fallimento;
memoria di costituzione;
decreto CP_1
Corte di Appello di Milano;
notificazione atto di precetto 2024; pignoramento presso terzi.
I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è attualmente in liquidazione con un attivo sul conto corrente di € 11.273,27 riveniente dalla vendita nel 2018 dei beni mobili rimasti all'interno dell'immobile sede della società per € 15.000,00 a cui vengono detratte ogni anno le spese di canone e di rendicontazione legate al mantenimento del conto corrente.
Ad oggi tale somma è indisponibile a causa del pignoramento presso terzi promosso dal sig. NE con numero RG 1390/2024 Tribunale di NZ udienza 13 febbraio 2025.
Dai bilanci depositati fino al 2022 non risulta attivo mentre il bilancio del 2023 non è stato depositato per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo. La mancata approvazione del bilancio è sintomatica di una oggettiva impossibilità di funzionamento dell'assemblea, tale da impedire la prosecuzione di qualsiasi attività sociale finalizzata alla chiusura della società.
Nel caso di specie è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società . Controparte_1
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio societario, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato a causa della forte contrazione del mercato nel settore in cui operava la società ricorrente negli anni 2013- 2014 e dal disinteresse dei soci (eredi dei soci fondatori) a proseguire l'attività sociale e che decidevano di non proseguire l'attività ma di liquidare la società nel 2014 (procedura di liquidazione tuttora pendente a causa delle controversie promosse dal socio CA NE - prima amministratore delegato della poi dipendente e CP_1 successivamente agente della società)
Più specificatamente risulta che, il passivo della società ricorrente è pari ad € 158.369,26. così come da tabelle che segue:
L'attivo della debitrice è invece costituito dalla sola somma di € 11.273,27 presente sul conto corrente n. 1000700000747 acceso presso Intesa san Paolo spa
La società non è titolare di immobili né di mobili registrati
L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società (di seguito, “ ”), Controparte_1 CP_1
C.F. , con sede in (CAP 20831) Seregno, via Montello n. 135, in persona del liquidatore in P.IVA_1 carica, sig. (C.F. ), ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. Controparte_2 C.F._1 b), CCII, con la nomina del liquidatore dott. (c.f. ) con Persona_1 C.F._4 studio in Milano via Sardegna n. 43 pec Email_3
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché la debitrice già costituita in giudizio ha depositato i documenti oggetto del comando.
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della società Controparte_1
(di seguito, “ ”), C.F. , con sede in (CAP 20831) Seregno, via
[...] CP_1 P.IVA_1
Montello n. 135, in persona del liquidatore in carica, sig. (C.F. Controparte_2
), ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Biella (C.F. C.F._1
e e Chiara Colonetti (C.F. C.F._2 Email_1
– , del Foro di Milano, con domicilio C.F._3 Email_2 eletto in Milano, Piazzale Cadorna 2, come da procura in atti;
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
3) nomina liquidatore il dott. (c.f. ) con studio in Milano Persona_1 C.F._4 via Sardegna n. 43 pec Email_4
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
5) ordina alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura su cui far confluire la provvista giacente sul conto corrente n. 1000/00000747 acceso presso Intesa San Paolo SpA, oltre alle eventuali sopravvenienze;
7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di NZ o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente i Giudici delle esecuzioni pendenti dell'apertura della liquidazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi
L.C. n. 37-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di NZ, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso con ricorso del 29 gennaio 2025, dalla società (di seguito, “ ”), C.F. Controparte_1 CP_1
, con sede in (CAP 20831) Seregno, via Montello n. 135, in persona del liquidatore in P.IVA_1
carica, sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
Monica Biella (C.F. e e Chiara Colonetti C.F._2 Email_1
(C.F. – , del Foro di Milano, con C.F._3 Email_2 domicilio eletto in Milano, Piazzale Cadorna 2, come da procura in atti
CONCLUSIONI la società ., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: “…
Disporre con urgenza, stante l'udienza fissata per il giorno 13 febbraio 2025, la sospensione/caducazione/estinzione del pignoramento presso terzi. N. 1390/2024 RGE, promosso da CA
NE avanti al Tribunale di NZ (Dott.ssa Anna Palumbo), stante il pregiudizio irreparabile sulla fattibilità del piano, in caso di sua prosecuzione;
per l'effetto svincolare il conto corrente pignorato n. 1000/00000747 presso Intesa San Paolo SpA;
autorizzare ad accreditare il saldo attivo sul conto corrente che verrà aperto a seguito dell'autorizzazione dell'adito Tribunale ed intestato alla procedura di cui al presente ricorso;
disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate
e/o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione
e sospensione di quelle eventualmente in corso;
NEL MERITO: dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla CP_1 liquidazione, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, e secondo il piano proposto dal Gestore della Crisi, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nelle more della durata della procedura;
nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale ultimo, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., sia individuato nel medesimo professionista già nominato quale
Gestore della Crisi per la presente procedura, ossia il Dott ) con Persona_1 C.F._4 studio in MILANO (MI) Via Sardegna, 43; stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;
disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde la ricorrente possa far confluire la provvista giacente sul conto corrente n. 1000/00000747 acceso presso Intesa San Paolo SpA, oltre alle eventuali sopravvenienze;
dichiarare l'esdebitazione della e del suo liquidatore sig. ai sensi degli artt. 278- CP_1 Controparte_2
282 CCII.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la , ha chiesto l'apertura della Controparte_1 procedura di liquidazione controllata, atteso che. “… ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
- di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
- è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
- nel suo interesse non sono state presentate domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV del C.C.I.I.; La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015
e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (NZ) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.
La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di NZ, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del
CCII, poiché la società ha sede in Seregno (MB) via Montello n. 135, comune Controparte_1 ricompreso nel circondario del Tribunale di NZ.
L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significatamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli “quadri” e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.
Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore “… di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”.
Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti1, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa “disclosure” imposto dal citato art. 4 CCII
L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272. In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dalla società debitrice, che esercita
l'attività di costruzione, commercio e riparazione di affilatrici e profilatrici per utensili da legno che ha i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) CCII, come nel caso di specie, è costituita da:
1) i bilanci degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma
2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
La debitrice ha depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso la seguente documentazione per l'esame nel merito della domanda.: visura storica;
bilancio al 31.12.2013 bilanci 2020- 2021- 2022; situazione cartelle esattoriali, lista entrate e uscite;
estratto conto al 30.06.2024; nota iscrizione al ruolo;
decreto ingiuntivo 41153/2013; notifica atto di precetto 2013; ricorso in opposizione;
Sentenza CP_1
1293/2015; ricorso per fallimento;
decreto di rigetto fallimento;
memoria di costituzione;
decreto CP_1
Corte di Appello di Milano;
notificazione atto di precetto 2024; pignoramento presso terzi.
I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è attualmente in liquidazione con un attivo sul conto corrente di € 11.273,27 riveniente dalla vendita nel 2018 dei beni mobili rimasti all'interno dell'immobile sede della società per € 15.000,00 a cui vengono detratte ogni anno le spese di canone e di rendicontazione legate al mantenimento del conto corrente.
Ad oggi tale somma è indisponibile a causa del pignoramento presso terzi promosso dal sig. NE con numero RG 1390/2024 Tribunale di NZ udienza 13 febbraio 2025.
Dai bilanci depositati fino al 2022 non risulta attivo mentre il bilancio del 2023 non è stato depositato per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo. La mancata approvazione del bilancio è sintomatica di una oggettiva impossibilità di funzionamento dell'assemblea, tale da impedire la prosecuzione di qualsiasi attività sociale finalizzata alla chiusura della società.
Nel caso di specie è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società . Controparte_1
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio societario, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato a causa della forte contrazione del mercato nel settore in cui operava la società ricorrente negli anni 2013- 2014 e dal disinteresse dei soci (eredi dei soci fondatori) a proseguire l'attività sociale e che decidevano di non proseguire l'attività ma di liquidare la società nel 2014 (procedura di liquidazione tuttora pendente a causa delle controversie promosse dal socio CA NE - prima amministratore delegato della poi dipendente e CP_1 successivamente agente della società)
Più specificatamente risulta che, il passivo della società ricorrente è pari ad € 158.369,26. così come da tabelle che segue:
L'attivo della debitrice è invece costituito dalla sola somma di € 11.273,27 presente sul conto corrente n. 1000700000747 acceso presso Intesa san Paolo spa
La società non è titolare di immobili né di mobili registrati
L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società (di seguito, “ ”), Controparte_1 CP_1
C.F. , con sede in (CAP 20831) Seregno, via Montello n. 135, in persona del liquidatore in P.IVA_1 carica, sig. (C.F. ), ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. Controparte_2 C.F._1 b), CCII, con la nomina del liquidatore dott. (c.f. ) con Persona_1 C.F._4 studio in Milano via Sardegna n. 43 pec Email_3
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché la debitrice già costituita in giudizio ha depositato i documenti oggetto del comando.
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della società Controparte_1
(di seguito, “ ”), C.F. , con sede in (CAP 20831) Seregno, via
[...] CP_1 P.IVA_1
Montello n. 135, in persona del liquidatore in carica, sig. (C.F. Controparte_2
), ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Biella (C.F. C.F._1
e e Chiara Colonetti (C.F. C.F._2 Email_1
– , del Foro di Milano, con domicilio C.F._3 Email_2 eletto in Milano, Piazzale Cadorna 2, come da procura in atti;
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
3) nomina liquidatore il dott. (c.f. ) con studio in Milano Persona_1 C.F._4 via Sardegna n. 43 pec Email_4
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
5) ordina alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura su cui far confluire la provvista giacente sul conto corrente n. 1000/00000747 acceso presso Intesa San Paolo SpA, oltre alle eventuali sopravvenienze;
7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di NZ o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente i Giudici delle esecuzioni pendenti dell'apertura della liquidazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi