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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1397/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3268/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena - Piazza Duomo 95022 Aci Catena CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7395/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 110 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3268.8.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, per intempestività, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro il Comune di Acicatena per l'annullamento di avvisi di accertamento IMU n. 110 per l'anno 2016, proponeva appello, in data 29/05/2024, la contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza sulla intempestività e richiamando i motivi già esposti nell'atto introduttivo;
insiste sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo;
chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata. Deposita memoria in data 19/11/2025.
L'Ente locale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riguardo alla inammissibilità del ricorso introduttivo per intempestività, sono fondate le ragioni del contribuente con riguardo all'assenza dell'indicazione della data di ritiro in busta lasciata in bianco contenente il relativo avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente.
In effetti, non è ammissibile che dalla busta di consegna contenente l'atto non sia possibile evincere la data della effettiva notifica, peraltro effettuata da società privata.
Premesso ciò, nel merito l'appello proposto dalla contribuente può trovare accoglimento.
Le argomentazioni addotte sulla infondatezza dell'accertamento, pur nella particolarità del caso trattato, sono convincenti e adeguatamente documentate deducendo la infondatezza e non debenza della pretesa imposta IMU accertata, atteso che la ricorrente non possedeva nel Comune in questione alcun immobile, stante che il fabbricato censito al NCEU al Dati_Catastali_1 Categoria A2 Classe 4 era stato venduto in data 29/06/2009.
Peraltro, nulla controdeduce l'Ente impositivo non costituito nemmeno in questo grado di giudizio.
Non si può, pertanto, che riformare la sentenza impugnata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese irripetibili.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3268/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena - Piazza Duomo 95022 Aci Catena CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7395/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 110 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3268.8.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, per intempestività, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro il Comune di Acicatena per l'annullamento di avvisi di accertamento IMU n. 110 per l'anno 2016, proponeva appello, in data 29/05/2024, la contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza sulla intempestività e richiamando i motivi già esposti nell'atto introduttivo;
insiste sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo;
chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata. Deposita memoria in data 19/11/2025.
L'Ente locale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riguardo alla inammissibilità del ricorso introduttivo per intempestività, sono fondate le ragioni del contribuente con riguardo all'assenza dell'indicazione della data di ritiro in busta lasciata in bianco contenente il relativo avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente.
In effetti, non è ammissibile che dalla busta di consegna contenente l'atto non sia possibile evincere la data della effettiva notifica, peraltro effettuata da società privata.
Premesso ciò, nel merito l'appello proposto dalla contribuente può trovare accoglimento.
Le argomentazioni addotte sulla infondatezza dell'accertamento, pur nella particolarità del caso trattato, sono convincenti e adeguatamente documentate deducendo la infondatezza e non debenza della pretesa imposta IMU accertata, atteso che la ricorrente non possedeva nel Comune in questione alcun immobile, stante che il fabbricato censito al NCEU al Dati_Catastali_1 Categoria A2 Classe 4 era stato venduto in data 29/06/2009.
Peraltro, nulla controdeduce l'Ente impositivo non costituito nemmeno in questo grado di giudizio.
Non si può, pertanto, che riformare la sentenza impugnata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese irripetibili.