Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1397
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Intempestività del ricorso introduttivo

    La Corte ritiene fondate le ragioni del contribuente riguardo all'assenza dell'indicazione della data di ritiro sulla busta di consegna dell'avviso di accertamento, rendendo impossibile evincere la data di effettiva notifica.

  • Accolto
    Infondatezza e illegittimità dell'atto impositivo

    Le argomentazioni della contribuente sulla infondatezza dell'accertamento sono ritenute convincenti e adeguatamente documentate, considerando che la ricorrente non possedeva immobili nel Comune in questione, avendo venduto il fabbricato nel 2009. L'ente impositivo non ha controdedotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1397
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo