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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Parte_1
Primerano (PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Madaro (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001237980000, notificata il 24.6.025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920180000243921000; 43920210000457055000; 43920220000197345000; 43920220001201644000; 43920230000587221000, di importo complessivamente pari a 18.008,00€, deducendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare, per i motivi tutti sopra esposti, l'intimazione di pagamento opposta nonché gli avvisi di addebito alla stessa sottesi e ogni ulteriore atto agli stessi sotteso, presupposto e/o consequenziale, per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920180000243921000 è stato notificato il 20.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920210000457055000 è stato notificato l'8.12.2021;
2 - l'avviso di addebito n. 43920220000197345000 è stato notificato il 1.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001201644000 è stato notificato il 13.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000587221000 è stato notificato il 16.12.2023. 5. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente una richiesta di CP_4 pagamento atta ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentativa di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tale richiesta di pagamento è l'intimazione di pagamento n. 13920239000768772000, notificata il 31.5.2023 e contenente gli avvisi di addebito aventi n. 43920180000243921000, 43920210000457055000 e 43920220000197345000. 6. Secondo quanto fin qui evidenziato si evince che nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica (dapprima) dell'intimazione di pagamento n. 13920239000768772000 e poi di quella dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Parte_1
Primerano (PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Madaro (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001237980000, notificata il 24.6.025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920180000243921000; 43920210000457055000; 43920220000197345000; 43920220001201644000; 43920230000587221000, di importo complessivamente pari a 18.008,00€, deducendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito suddetti e, in ogni caso, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare, per i motivi tutti sopra esposti, l'intimazione di pagamento opposta nonché gli avvisi di addebito alla stessa sottesi e ogni ulteriore atto agli stessi sotteso, presupposto e/o consequenziale, per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920180000243921000 è stato notificato il 20.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920210000457055000 è stato notificato l'8.12.2021;
2 - l'avviso di addebito n. 43920220000197345000 è stato notificato il 1.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001201644000 è stato notificato il 13.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000587221000 è stato notificato il 16.12.2023. 5. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente una richiesta di CP_4 pagamento atta ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atto di messa in mora del debitore e rappresentativa di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tale richiesta di pagamento è l'intimazione di pagamento n. 13920239000768772000, notificata il 31.5.2023 e contenente gli avvisi di addebito aventi n. 43920180000243921000, 43920210000457055000 e 43920220000197345000. 6. Secondo quanto fin qui evidenziato si evince che nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica (dapprima) dell'intimazione di pagamento n. 13920239000768772000 e poi di quella dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione e il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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