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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IOLANDA CHIERICI parte ricorrente contro ato a CASALMAGGIORE (CR) il 24/06/1974 (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PIERANGELA BALLASINI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Casalmaggiore (CR) il
26/06/2004. Dalla loro unione sono nate in Casalmaggiore (CR) il 06/09/2010 Per_ la figlia e il 28/01/2013 la figlia Per_1
Con ricorso del 17/07/2024 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione di controparte;
punti del contendere fra le parti erano: l'assegnazione della casa famigliare sita in Casalmaggiore (CR) alla via Mantegazza n. 19; le condizioni di affido e il contributo per il mantenimento delle figlie, nonché la suddivisione delle spese straordinarie le necessità della prole;
la richiesta, da parte della sig.ra di Pt_1 un contributo per suo il mantenimento a carico del sig. CP_1
Chiamata la prima udienza in data 18/11/2024, nelle more del giudizio le parti sono giunte ad un accordo, e all'udienza del 12/12/2024 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità all'interesse della prole, il cui ascolto è da ritenersi superflua, stante l'età della prole, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra Parte_1 CP_1 il cui matrimonio è stato contratto il 26/06/2004 e trascritto
[...] nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casalmaggiore (CR) al n.
13 Parte II Serie A anno 2004; OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) le parti vivranno separate nel mutuo rispetto e libere di fissare la propria dimora e/o residenza dove ritengano più opportuno, salvo l'obbligo per ciascuno, stante la presenza di prole minore, di dare all'altra tempestiva comunicazione dell'eventuale trasferimento;
2) la casa famigliare sita in Casalmaggiore (CR) alla via Mantegazza n.
19, viene assegnata al sig. con tutto quanto in essa Controparte_1 contenuto;
Per_
3) le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente: Per_
4) le figlie minori e saranno collocate presso ciascun genitore Per_1 in tempi paritetici con residenza anagrafica presso la madre in Viadana
(MN) ai soli fini dell'erogazione dell'assegno unico universale quale nucleo famigliare;
5) i genitori avranno periodi di frequentazione e permanenza con le figlie paritari secondo il seguente calendario:
- durante il periodo scolastico quando la signora avrà il turno lavorativo del mattino (dalle ore Pt_1
06:00 alle 13:40):
all'uscita da scuola si fermerà a Viadana andando direttamente a Per_1
Per_ casa della madre;
la madre al termine del lavoro andrà a prendere all'uscita da scuola o a casa del padre. Le figlie, dopo cena, verranno prelevate dal padre con cui pernotteranno, salvo che il padre abbia il turno di pomeriggio, nel qual caso sarà la madre a portarle a casa del padre;
quando la signora avrà il turno del pomeriggio (dalle ore 13:40 Pt_1 alle 21:20): all'uscita da scuola entrambe le figlie faranno rientro alla casa paterna con cena presso il padre, il quale le accompagnerà a casa della madre per il pernotto sempre che non abbia il turno pomeridiano. La madre le accompagnerà a scuola il mattino seguente;
- durante il periodo non scolastico quando la signora avrà il turno lavorativo del mattino (dalle ore Pt_1
06:00 alle 13:40): all'uscita dal lavoro la madre andrà a prendere le figlie a casa del padre tenendole presso di sé sino a dopo la cena quando il padre le andrà a riprendere per farle pernottare presso di sé salvo che il padre abbia il turno di pomeriggio, nel qual caso sarà la madre a portarle a casa del padre;
quando la signora avrà il turno del pomeriggio (dalle ore 13:40 Pt_1 alle 21:20): dopo cena il padre, sempre che non abbia il turno pomeridiano, porterà le figlie presso l'abitazione della madre, la quale le terrà con sé fino alle
12/12,30 del giorno seguente, quando andrà ad accompagnarle a casa del padre;
- essendo prevedibile in estate la fruizione del Grest/oratorio/ piscina/centro estivo (etc.): in occasione del turno lavorativo del mattino della madre la stessa andrà
a prenderle all'uscita dal Grest (etc. *) anziché a casa del padre tenendole presso di sé sino a dopo la cena quando il padre le verrà a prelevare;
quando, invece, svolgerà il turno lavorativo pomeridiano potrà tenerle presso di sé oppure accompagnarle al Grest ove all'uscita verranno recuperate dal padre presso cui pernotteranno;
fine settimana alternati dal sabato mattina/fine lezioni alla domenica sera: il genitore con cui le figlie trascorreranno il weekend avrà cura di prelevarle, l'altro di riprenderle;
- periodo estivo: 15 giorni anche non consecutivi per ciascun genitore;
onde evitare la sovrapposizione dei periodi di rispettiva competenza i genitori si impegnano a comunicare all'altro con preavviso di 30 giorni il periodo prescelto;
- periodo natalizio: feste di precetto ad anni alterni fra i genitori iniziando da questa Vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale e
Santo Stefano con la mamma, Capodanno e primo dell'anno con il padre;
altri giorni come da calendario nel corso dell'anno; - periodo pasquale: con alternanza annuale fra i genitori della Pasqua o del Lunedi dell'Angelo iniziando dal 2025 il giorno di Pasqua con madre e Lunedi dell'Angelo con il padre;
per i restanti giorni valga lo stesso calendario del corso dell'anno; fatti sempre e comunque salvi diversi accordi fra i genitori in ragione dei rispettivi impegni lavorativi oppure scolastici e/o ludico-ricreativi delle figlie;
6) le minori, ove necessario, possono essere prelevate e/o accompagnate a/da scuola e/o a/da altri luoghi di svago, di sport, etc. da persone di fiducia, incaricate dal genitore a cui spetta la frequentazione, da individuarsi nella sfera parentale e/o amicale delle parti, ovvero da incaricarsi professionalmente in caso di non disponibilità di altre persone a titolo gratuito;
7) si dispone a carico del sig. il pagamento, a titolo di Controparte_1
Per_ contributo nel mantenimento delle figlie minori e entro il Per_1 giorno 15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza da novembre 2024, di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna) in favore della Sig.ra Pt_1
fino a che la stessa non avrà a percepire l'importo massimo
[...] ottenibile in base ai suoi personali dati ISEE e/o dalla stessa forniti all'INPS dell' Assegno Unico Universale o di altro emanando beneficio a sostegno della famiglia. All'ottenimento di quanto anzidetto, purché di importo non inferiore ad € 400,00 mensili, il contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre verrà ridotto ad € 600,00 mensili. In ogni caso i contributi di cui sopra saranno soggetti a rivalutazione Istat annuale a partire dal giorno 12/12/2025;
8) si dispone a carico dei coniugi la compartecipazione nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie come da Protocollo del
Tribunale di Cremona n. 2185 del 29.11.2024 che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente atto.
9) si dispone in favore della signora l'attribuzione del Parte_1
100% dell'assegno unico erogato dall'Inps ivi compresi eventuali arretrati;
allo scopo, il sig. si impegna a fornire alla signora CP_1
a semplice richiesta, la dichiarazione ISEE e/o altri documenti Pt_1 equipollenti al fine di consentirle la presentazione della domanda di erogazione dell'assegno unico;
10) la signora si impegna a documentare al sig. il 31 Pt_1 CP_1 marzo e il 30 settembre di ogni anno l'entità dell'assegno unico universale e/o di ogni altro beneficio percepito da Inps;
11) il sig. si impegna a rimborsare alla signora a CP_1 Pt_1 compensazione delle reciproche spese sostenute per le figlie dal mese di giugno 2023 ad oggi, la complessiva somma di € 1.280,97 entro e non oltre il 31/12/2024.
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 21.2.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;