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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1323/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1323/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Paolo Canducci ed Agnese Capecci, giusta procura depositata telematicamente in allegato la ricorso introduttivo;
- Ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alessandro Vallesi, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/11/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: “AUTORIZZATI dal giudice entrambi i procuratori chiedono dichiararsi lo status di separazione, rinunciando all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 1/10/2024, ha Parte_1 chiesto la separazione dal coniuge con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Ripatransone in data 8/12/2007 - atto di matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Ripatransone, Anno 2007, Numero 12,
Parte II, Serie A, Ufficio 1.
2. In data 15/1/2025 si è costituito il resistente il Controparte_1 quale - senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dalla ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 18/6/2025, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo congiuntamente la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la successiva rimessione della causa in istruttoria, per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie
4. La domanda di separazione proposta congiuntamente da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla
Pag. 2 di 3 impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Ripatransone in data CP_1
8/12/2007 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ripatransone, Anno 2007, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ripatransone di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1323/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1323/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Paolo Canducci ed Agnese Capecci, giusta procura depositata telematicamente in allegato la ricorso introduttivo;
- Ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alessandro Vallesi, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/11/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: “AUTORIZZATI dal giudice entrambi i procuratori chiedono dichiararsi lo status di separazione, rinunciando all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 1/10/2024, ha Parte_1 chiesto la separazione dal coniuge con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Ripatransone in data 8/12/2007 - atto di matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Ripatransone, Anno 2007, Numero 12,
Parte II, Serie A, Ufficio 1.
2. In data 15/1/2025 si è costituito il resistente il Controparte_1 quale - senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dalla ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 18/6/2025, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo congiuntamente la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la successiva rimessione della causa in istruttoria, per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie
4. La domanda di separazione proposta congiuntamente da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla
Pag. 2 di 3 impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Ripatransone in data CP_1
8/12/2007 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ripatransone, Anno 2007, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ripatransone di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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