Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5844/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Enrico Controparte_1 Controparte_2
Alfonso Michele Zin
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO altresì all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova, che voglia rimettere la causa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché Questi – trascorsi i termini di legge ed, in particolare, quello previsto dall'art. 3 n. 2) lett. B) della L. 1 dicembre 1970 n. 898 di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte nel suindicato procedimento di separazione consensuale dei coniugi – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio delle note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 ed accertato che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostruita, pronunciare la cessazione degli effetti pagina 1 di 5
CONDIZIONI riservandosi eventuali modifiche e/o integrazioni connesse a fatti nuovi e/o sopravvenuti.
1. I ricorrenti dichiarano di avere regolato tra loro ogni divisione inerente eventuali beni mobili e di avere provveduto a regolare, di comune accordo, i reciproci rapporti patrimoniali, come da accordi presi in sede di separazione, ai quali dovrà essere dato esatto ed integrale adempimento.
2. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
3. La ex casa familiare sita in Piazzola sul Brenta (PD), via Fosse Ardeatine nr. 8, rimarrà assegnata al sig. , con quanto la arreda. Controparte_2
4. L'immobile sito in Piazzola sul Brenta (PD), via Nizza nr. 25/E, in comproprietà dei coniugi per la quota del 50 % ciascuno, rimarrà adibito ed assegnato in via esclusiva ad abitazione della SI.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2
5. I figli minori e , resteranno affidati in maniera condivisa ai genitori, che Per_2 Per_1
provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, in Piazzola sul Brenta (PD), via Nizza nr. 25/E.
Il padre, anche ai fini della tutela della figura paterna, potrà vedere e tenere con sé e , Per_2 Per_1
anche tutti i giorni, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni di CP_1
ciascuno dei genitori e con gli impegni ed i desideri dei minori.
In ogni caso, al solo fine di individuare un minimum temporale: a) il padre vedrà e terrà con sé
e due giorni infrasettimanali – da concordarsi previamente con la madre Per_2 Per_1
compatibilmente con gli impegni di ciascuno dei genitori e con gli impegni ed i desideri dei figli – ed indicativamente i giorni lunedì e mercoledì di tutte le settimane, provvedendo a prelevarli presso l'abitazione della mamma alle ore 14:00 e, nei giorni in cui i figli svolgono attività sportiva, presso i relativi centri sportivi al termine della lezione di pallavolo (quanto a ) e di calcio ( ) ed Per_1 Per_2
a riaccompagnarli i mattini seguenti a scuola;
b) il padre potrà tenere con sé e a fine Per_2 Per_1
settimana alternati (uno sì ed uno no) dalle ore 14:00 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà i figli a scuola;
c) Durante le vacanze natalizie, e Per_2 Per_1
trascorreranno con ciascun genitore una settimana continuativa, alternando a rotazione negli anni il
Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro; d) e trascorreranno con ciascun Per_2 Per_1
pagina 2 di 5 genitore metà delle vacanze Pasquali, alternando gli anni, in modo che il genitore che non abbia trascorso il giorno di Pasqua con i figli trascorra con gli stessi il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con e almeno quindici giorni, anche non Per_2 Per_1
consecutivi, portandoli con sé presso la destinazione di vacanza prescelta, in periodo da concordare di anno in anno tra loro almeno due mesi prima, dimodoché ciascuno dei genitori possa organizzare le vacanze per tempo;
i genitori si impegnano a rispettare la predetta data. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con i figli verrà suddiviso tra i genitori in via alternata, salvo diverso accordo
6. Il padre SI. contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di Euro Controparte_2
500,00= mensili per ognuno;
l'importo complessivo di Euro 1000,00= mensili sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra e si Controparte_1
rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT.
7. Inoltre, sulla scorta di quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/E del
19.06.2023, il sig. , sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in Controparte_2
aggiunta alle somme di cui al precedente punto 6), verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra l'ulteriore importo di € Controparte_1
500,00=, soggetto a rivalutazione di anno in anno in ragione degli indici ISTAT, a titolo di c.d. “supporto mutuo casa” che è rappresentato dalle somme corrisposte per il pagamento della quota di mutuo ipotecario gravante sulla SI.ra per l'acquisto dell'immobile sito in Piazzola sul Brenta (PD), CP_1
via Nizza nr. 25/E, adibito ad abitazione del coniuge separato e dei figli minori della coppia. Il SI. sta già versando tale somma integrativa di € 500,00= dal mese di gennaio 2022 ovvero dalla CP_2
decorrenza della prima rata di ammortamento del mutuo.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Padova che si intende qui interamente riportato e che le parti dichiarano di aver letto e recepito, alle spese scolastiche e parascolastiche straordinarie (intendendosi per tali le spese di iscrizione scolastica, di acquisto dei libri, di mensa scolastica, ricreative, quali gite e attività sportive e ricreative in genere), nonché alle spese medico – sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale riguardanti i figli e preventivamente concordate e/o sulla base di idonea documentazione Per_2 Persona_3
giustificativa.
9. Per accordo dei ricorrenti:
pagina 3 di 5 - l'assegno unico universale continuerà ad essere riscosso e trattenuto per intero dalla sig.ra
[...]
CP_1
- le detrazioni fiscali per i figli continueranno ad essere attribuite ad entrambi i genitori, ciascuno per la quota del 50%.
10. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori, e prevedendo che Per_2 Persona_3 ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori dovrà essere comunque essere previamente concordato tra i genitori.
11. Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
Le parti, e , sottoscrivono il presente atto”. Controparte_2 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_2
il 9.12.1976, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 13.9.2008 a Piazzola sul Brenta
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie
A, anno 2008.
Dalla loro unione nascevano due figli: e il 20.8.2012. Per_2 Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.2.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 14.5.2025 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 7.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-8 sono coerenti con quelle della separazione e con la pagina 4 di 5 situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
contratto a Piazzola sul Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro Controparte_2
degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie A, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1- 8;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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