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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1694/2019 promosso da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
ATTANASIO e dall'avv. ROSARIO VINCENZO RICCI;
Parte attrice nei confronti della
, p.iva in persona del ON P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE D'ANGIOLILLO e dall'avv.
ANTONIO VERDE;
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_2 C.F._2
COTRONEO;
Parte convenuta
, c.f. , , c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, e , c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 C.F._5 dall'avv. PIETRO FIORDELISI;
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_6 C.F._6
STRIANESE;
Parte convenuta
, c.f. ; CP_7 C.F._7
Parte convenuta contumace pagina 1 di 16 E con
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. NT C.F._8
EDOARDO ATTANASIO e dall'avv. ROSARIO VINCENZO RICCI;
Parte intervenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato in data 18.2.2019, , premesso di aver Parte_1 ricoperto il ruolo di Presidente della fino al ON
2016, ha dedotto di essere creditore nei confronti dell'associazione a titolo di anticipazioni effettuate a favore dell'ente per il complessivo importo di € 100.249,83, da cui detrarre la somma di € 9.000,00 già restituitagli, come risultante dai conti economici consuntivi approvati con delibere della Giunta Provinciale, recanti le specifiche delle somme anticipate dal ricorrente, con le relative note, con riferimento agli anni
2011, 2012, 2013 e 2014.
Affermato che i conti consuntivi approvati dalla Giunta Provinciale integravano atti di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., parte ricorrente ha prospettato rispetto a tale debito anche la responsabilità personale solidale, ai sensi dell'art 38, comma 2, c.c. di , CP_7 [...]
, , , e CP_6 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, i quali avevano sottoscritto i deliberati sui conti economici nella qualità di componenti della
[...]
Giunta.
In via meramente subordinata, , precisato di aver effettuato le anticipazioni al Parte_1 fine di porre immediato rimedio ad alcune pendenze debitorie dell'associazione, ha esperito anche l'azione generale e residuale di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., sostenendo l'obbligo della e dei membri della giunta di indennizzare il ON ricorrente del vantaggio economico conseguito dall'associazione per effetto dei pagamenti effettuati da
. Parte_1
Il ricorrente ha, quindi, concluso, in via principale, per l'accertamento del credito allegato di € 91.249,83, oltre interessi legali, maturati e maturandi dal 10.6.2015 (approvazione del conto economico consuntivo
2014) fino al soddisfo e rivalutazione monetaria e/o di altra differente somma stabilita dall'adito Tribunale,
e per la condanna, in solido, dei resistenti tutti al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento, ex art. 2041 c.c., dell'indebito arricchimento della e dei membri della Giunta Provinciale evocati ON in giudizio, derivante dalla mancata restituzione delle somme anticipate, con condanna delle parti resistenti al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente in misura pari alla somma di € 91.249,83, oltre interessi legali, maturati e maturandi dal 10.06.2015 (approvazione del conto economico consuntivo 2014) fino al soddisfo e rivalutazione, e/o di altra differente somma stabilita dal Tribunale, con vittoria di spese, pagina 2 di 16 onorari e competenze di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza per il giorno 26.6.2019, in data
13.6.2019 si sono costituiti in giudizio e CP_4 Controparte_3
, eccependo preliminarmente l'inapplicabilità, per difetto dei presupposti, dell'art. 38, comma
[...]
2, c.c., riferendosi la disposizione codicistica solo alle obbligazioni assunte dall'ente nei confronti dei terzi estranei inconsapevoli della situazione patrimoniale dell'ente privo di adeguate forme di pubblicità e, quindi, la non prospettabilità della tutela della responsabilità solidale in favore degli associati e, a maggior ragione, dell'amministratore dell'ente, consapevole dello stato patrimoniale e dei meccanismi dell'associazione.
Le parti resistenti hanno contestato l'asserita responsabilità solidale dei componenti della Giunta
Provinciale, non avendo questi ultimi mai agito in nome e per conto dell'associazione né contratto obbligazioni verso terzi, evidenziando l'inidoneità delle delibere di giunta, poste a fondamento della pretesa creditoria, ad impegnare l'associazione nei confronti del ricorrente poiché adottate da un organo (la Giunta
Provinciale), cui, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'ente, spettava il solo compito di attuare le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale, essendo riservata l'approvazione dei bilanci alla competenza dell'Assemblea di Presidenza ex art. 13 dello Statuto.
e , inoltre, stante l'analogia tra la garanzia ex lege CP_4 Controparte_3 prevista dall'art 38, comma 2, c.c. e la fideiussione, hanno invocato l'applicazione dell'art. 1957 c.c., eccependo l'estinzione della garanzia per decadenza del diritto del ricorrente, risalente all'approvazione della delibera di giunta del 10.6.2015, a fronte della prima diffida inoltrata solo nel gennaio 2018 e della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 18.2.2019, rimarcando, in ogni caso,
l'infondatezza della domanda nel merito per assenza di prova degli esborsi anticipati, effettuati per una parte delle somme da soggetti diversi dal richiedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva rispetto alla richiesta di restituzione e, per gli ulteriori importi, a favore di soggetti diversi dai resistenti con conseguente difetto di legittimazione passiva di questi ultimi.
Le parti resistenti hanno, infine, contestato anche la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata in mancanza del requisito essenziale dell'arricchimento, in alcun dimostrato nell'an e nel quantum, soprattutto con riguardo ai componenti della Giunta, e, richiesto il mutamento di rito, non potendo procedersi alla trattazione della causa secondo il rito semplificato di cui all'art. 702 bis c.p.c., concludendo, in via preliminare, per la propria estromissione dal giudizio per estinzione della responsabilità solidale dei componenti della Giunta ex art. 1957 c.c. e, in subordine, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei resistenti rispetto alla somma di € 9.639,21, riferita a fatture e/o giustificativi riconducibili a soggetti diversi dai resistenti, e rispetto alla somma di € 52.000,00 per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, trattandosi di somma versata da soggetto diverso dal ricorrente, e, pagina 3 di 16 infine, per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla somma di € 38.110,62 per carenza di interesse, attesa l'inesistenza del credito vantato;
i resistenti, in subordine, hanno anche concluso per il rigetto della domanda principale e della domanda subordinata perché inammissibili e infondate, il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 14.6.2019 si è costituita in giudizio la ON
rilevando preliminarmente, attese le contestazioni della pretesa e la natura tecnicamente
[...] complessa della vicenda, l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti previsti dall'art. 702
c.p.c. e negando, nel merito, la possibilità di attribuire all'impegno assunto dalla Giunta provinciale la valenza di riconoscimento del debito, visto il difetto assoluto di competenza dell'organo a deliberare l'approvazione del bilancio, di competenza dell'Assemblea della Presidenza per espressa disposizione statutaria.
Parte resistente ha anche contestato l'esistenza del credito azionato svolgendo difese analoghe a quelle articolate dai resistenti e sia in ordine al difetto di Controparte_3 CP_9 legittimazione attiva di che alla carenza di legittimazione passiva dell'Ente e dei Parte_1 componenti della Giunta, attenendo le voci di credito ad esborsi effettuati da soggetti diversi dal ricorrente e a versamenti effettuati a favore di soggetti diversi dall'associazione resistente e, comunque, fondate su mere asserzioni, inidonee a provare l'an ed il quantum della pretesa azionata, sposando, altresì, le difese svolte in merito all'inapplicabilità dell'art 38, comma 2, c.c. e all'insussistenza della prospettata responsabilità solidale tra la e i componenti ON della Giunta.
Contestata anche la domanda subordinata di indebito arricchimento, non ipotizzabile nelle ipotesi in cui sia ravvisabile il consenso nello spostamento dei valori da parte di colui che agisce per il ristoro del danno, la ha concluso, in via preliminare, per la ON conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della con riferimento ON alla somma di € 9.639,21, erogata in favore di soggetti diversi dall'Associazione, e per la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alla somma di € 52.000,00, in quanto non versata dal ricorrente, nonché per la declaratoria della carenza di interesse ad agire per la somma di €
38.110,62 attesa l'inesistenza di documenti giustificativi del credito vantato.
Nel merito l' ha concluso per il rigetto della domanda di pagamento in quanto infondata in CP_10 fatto e diritto, con vittoria di spese.
In pari data, si sono costituiti anche , e . CP_2 CP_5 CP_6
ha eccepito l'inammissibilità della procedura azionata ex art. 702 bis c.p.c. in CP_2 considerazione della necessità di procedere all'istruzione della causa in mancanza di prova del credito, pagina 4 di 16 basato esclusivamente sui conti consuntivi, di cui era contestato il contenuto e la valenza probatoria di riconoscimento di debito a ex art. 1988 c.c., considerata l'idoneità delle delibere di Giunta ad attestare esclusivamente l'esistenza del rapporto (ovvero l'aver rivestito la carica di Presidente) e non l'esborso delle anticipazioni.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. richiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri firmatari dei verbali di approvazione dei bilanci consuntivi richiamati dal ricorrente a sostegno della domanda, contestando, nel merito, la richiesta di ripetizione delle somme basata su documentazione contabile/amministrativa, irregolare inidonea a ricostruire i reali rapporti dare-avere tra le parti.
, dal suo canto, nel contestare la pretesa azionata ha contestato la sussistenza dei CP_5 presupposti di cui all'art. 38., comma 2, c.c. e della responsabilità solidale dei componenti della Giunta
Provinciale della , non applicabile nei ON confronti dell'associato che si affermi creditore dell'associazione, richiamando anche la dedotta analogia della garanzia prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. con quella della fideiussione, con conseguente decadenza del ricorrente dall'azione ex art. 1957 c.c..
Negata l'efficacia probante delle delibere di approvazione dei consuntive richiamate da parte ricorrente in quanto non adottate secondo le previsioni statutarie e contestate le varie poste allegate, anche perché erogate altri soggetti e in favore di enti diversi dall'Associazione, ha sostenuto CP_5
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa a fronte della spontanea dazione delle somme, della insussistenza di alcun arricchimento in favore dei componenti della Giunta e della non residualità dell'azione rispetto alla quale era prospettabile la decadenza dall'azione di garanzia, concludendo per la propria estromissione dal giudizio, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei resistenti rispetto alle somme versate in favore di enti terzi, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alle somme versate da altri e alle somme non documentate, nonché, nel merito, previo mutamento del rito, per il rigetto della domanda di pagamento, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
ha contestato integralmente la domanda sostenendo l'inapplicabilità dell'art 38, CP_6 comma 2, c.c. e il carattere non vincolante per l'ente delle delibere della Giunta poste a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente, evidenziando l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. per assenza di arricchimento alcuno dei membri della Giunta e possibilità di agire per la pretesa restituzione degli esborsi solo nei confronti dell'Ente; il resistente ha, quindi concluso per l'integrale rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In data 20.11.2019 ha spiegato intervento adesivo rispetto alla posizione del ricorrente NT
, la quale, affermatasi convivente more uxorio di , ha precisato di aver
[...] Parte_1 pagina 5 di 16 versato la somma di € 52.000,00 alla per ON conto di e ha chiesto la restituzione della somma in favore del ricorrente o Parte_1 comunque in suo favore, evidenziando che tale dazione non era stata contestata, con conseguente possibilità di emettere con riferimento al relativo importo un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bis e ss.
c.p.c, concludendo per l'accoglimento della domanda di o, in subordine, per la Parte_1 condanna dei resistenti alla restituzione della somma di € 52.000,00 in suo favore, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, all'esito dell'udienza del 28.4.2021 il precedente G.U., dichiarata inammissibile l'istanza di ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c., ha disposto il mutamento del rito e fissato nuova udienza innanzi a sé ex art. 183 c.p.c. per il 14.7.2021.
All'udienza del 14.7.2021 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le relative memorie, all'udienza del 2.11.2022 il G.U. non ha ammesso le prove orali e la richiesta di acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c. spiegata da parte attrice e da parte intervenuta e ha nominato un consulente tecnico esaminare le risultanze dei bilanci e la regolarità degli stessi.
Conferito l'incarico peritale e depositato l'elaborato peritale, all'esito della riserva assunta all'udienza del
6.12.2023, con ordinanza del 7.12.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2024.
All'udienza del 6.3.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata introitata in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Svolte tali premesse in ordine all'iter processuale e alle rispettive posizioni delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di che, nonostante la regolare notifica del CP_7 ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, perfezionatasi via posta in data 6.3.2019, non si è costituito in giudizio.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alla domanda di € 52.000,00 va rigettata anche alla luce di quanto dichiarato, con valenza confessoria, dalla parte intervenuta in merito al versamento della predetta somma per conto di , con la conseguenza che, al di là Parte_1 di ogni accertamento nel merito della pretesa, risulta riscontrabile la legittimazione dell'attore in base all'affermazione di aver provveduto, pur se avvalendosi di mandato senza rappresentanza a terzi, alla anticipazione oggetto di domanda di restituzione.
Sul punto si rammenta che la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta, con la conseguenza che, utilizzando la tesi della prospettazione al fine di valutare la sussistenza della pagina 6 di 16 legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre, invece, la titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene al merito della causa.
Pertanto, deve affermarsi che la legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, dovendosi valutare la titolarità del diritto sostanziale sul piano del merito della causa, con riguardo alla fondatezza della domanda
(v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766).
Stesso discorso vale per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che va esaminata sulla base della prospettazione di parte attrice, a prescindere dalla fondatezza del diritto affermato che verrà esaminato successivamente nel merito.
Tenuto conto della domanda come prospettata, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei resistenti vanno rigettate, essendo stati gli stessi citati quali obbligati in solido ex art. 38 comma 2 c.c. per essere componenti della Giunta Provinciale della ferma ogni valutazione nel merito della CP_1 sussistenza o meno della responsabilità solidale invocata.
L'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. sollevata da pure CP_2 va disattesa, non essendo profilabile alcun litisconsorzio necessario tra i responsabili di un'associazione ex art. 38 comma 2 c.c. (v. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 30/05/2012, n. 8623, nonché Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 14/02/2024, n. 4065).
Le eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate dalla ON
pure vanno disattese, attenendo i profili della incompetenza dell'organo deliberante sui
[...] conti economici e della sussistenza della prova delle anticipazioni richieste in restituzione dall'attore al merito e non al rito.
Con riguardo alle istanze istruttorie reiterate in sede conclusionale da parte attrice, va ribadita la valutazione di inammissibilità della richiesta di prova testi articolata da parte attrice, in quanto avente ad oggetto circostanze documentate o da documentare, nonché, in parte, irrilevanti ai fini della decisione, e della richiesta di interrogatorio formale deferito alla parte intervenuta in quanto NT inidonea a provocare la confessione della parte interroganda mediante ammissione di fatti sfavorevoli alla stessa.
Va confermato anche il rigetto della richiesta di acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., in quanto avente ad oggetto documentazione non indispensabile ai fini della decisione in quanto avente ad oggetto fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. non imputabili alla PROVINCIA ON [...]
e i bilanci della ultronei rispetto CP_1 ON ai conti economici allegati, nonché la visura della Confesercenti Servizi s.r.l. che ben poteva essere allegata da parte ricorrente e comunque è stata acquisita dal CTU. pagina 7 di 16 Nel merito la domanda di restituzione di somme anticipate spiegata da può Parte_1 essere solo parzialmente accolta con riferimento agli importi rispetto ai quali risulta raggiunta la prova nell'an e nel quantum delle anticipazioni effettuate in favore della CONFESERCENTI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO.
L'attore a fondamento della propria pretesa ha prodotto i conti economici dell'associazione, senza produrre documenti attestanti l'effettiva erogazione delle somme a titolo di anticipazioni.
I conti economici consuntivi relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e le delibere della Giunta Provinciale allegati dall'attore, in sé, non possono essere utilizzati quale riconoscimento del debito in quanto non sottoscritti da soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Associazione.
La possibilità di ricollegare ad un negozio ricognitivo gli effetti processuali suoi propri è prevista solamente a condizione che l'autore della promessa o della ricognizione sia legittimato a spendere il nome dell'ipotizzato debitore e abbia, dunque, la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce, posto che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (cfr. Cass. Civ., sez. II, 25/10/2023, n.29614, nonché Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 04/12/2015, n. 24710).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, all'esito di un acceso dibattito giurisprudenziale, ha riconosciuto alla ricognizione di debito e alla promessa di pagamento una funzione esclusivamente processuale, nel senso che i due istituti rappresentano negozi giuridici unilaterali recettizi produttivi del solo effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio in ordine alla prova del rapporto fondamentale che si presume sussistente sino a prova contraria (v. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/03/2020, n. 6459).
In coerenza con tale principio, è stato sostenuto in sede di legittimità che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4043).
Muovendo dal carattere recettizio della ricognizione di debito, la Corte di legittimità, seppur con riguardo alle delibere assembleari condominiali, ha affermato il principio di diritto – che per la sua portata generale ben può riferirsi anche alle delibere delle associazioni non riconosciute – secondo cui la presenza di voci di debito nei rendiconti, non può essere intesa come un riconoscimento del debito da parte del , Parte_2 in quanto risulterebbe carente della natura di dichiarazione unilaterale ricettizia, prospettabile laddove il debitore effettui la dichiarazione facendola pervenire al creditore e non anche in atti di contabilità interna pagina 8 di 16 quale l'approvazione dei rendiconti consuntivi condominiali, con l'effetto determinato dalla legge di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (v. Cass. civ., Sez.
II, 14/02/2017, n. 3892).
Nella fattispecie in esame, i conti consuntivi e i verbali della Giunta richiamati a riprova del credito azionato dall'attore non sono inidonei a vincolare l'associazione verso l'esterno in quanto provenienti dalla
Giunta Provinciale, non munita per espressa previsione statutaria (v. artt. 10 e 11 dello Statuto) né dei poteri rappresentativi della CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI né dei poteri CP_1 deliberativi in ordine all'approvazione dei rendiconti e dei bilanci, costituendo mero organo di direzione gestionale e di coordinamento dell'associazione e di esercizio delle funzioni elettive di controllo, nonché di attuazione delle delibere dell'Assemblea Provinciale e della Presidenza, cui è, invece, riservata la competenza in merito all'approvazione del bilancio.
Esclusa la valenza di riconoscimento del debito dei predetti conti economici e dei verbali, va precisato che l'affidabilità di tali documenti è ulteriormente limitata, non risultando gli stessi redatti in maniera conforme non solo alle previsioni statutarie, ma anche ai principi contabili generali.
Plurime solo le carenze segnalate sul punto dal CTU nominato, il quale, in particolare, ha segnalato che i conti economici “sono confusionari e incompleti” e “dagli stessi non è possibile evincere voci indispensabili quali, ad esempio, le immobilizzazioni, le disponibilità liquide (cassa e/o banche), i crediti, i conti d'ordine; costi e debiti vengono rilevati unitariamente”.
I conti consuntivi posti a fondamento della domanda relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, poi, sono stati redatti nel 2014 e, quindi, eccetto che per il 2014, riguardano annualità precedenti.
Nella nota al conto economico consuntivo del 2011 si precisa che dall'anno 2005 all'anno 2010 nessun bilancio era stato approntato e che il conto veniva ricostruito sulla base della documentazione reperita, da ritenersi incompleta per smarrimento di molti documenti.
Tale conto, anche con riferimento alle anticipazioni di , riporta poste riferibili ad Parte_1 annualità ancora precedenti.
Quindi, anche la redazione del consuntivo a distanza di tempo dalle operazioni, al di là della violazione delle tempistiche di rendicontazione statutarie, costituisce un elemento di debolezza del conto.
Precisato, però, che nella presente sede non si controverte di responsabilità sociali o associative, né nell'ambito della a livello provinciale né nell'ambito della a livello Regionale o CP_1 CP_1
Nazionale, né della validità di delibera assembleare o di illeciti di carattere tributario piuttosto che in materia di tracciabilità dei pagamenti oltre un certo importo, ma di rapporti privatistici tra Parte_1
– già Presidente della nonché titolare della quota del 40% della
[...] CP_1 [...]
e presidente e liquidatore della stessa dal 2015 – e la ON1 ON
, i conti economici allegati da parte attrice, in assenza di documentazione
[...] pagina 9 di 16 provante in via diretta le anticipazioni allegate, possono essere utilizzati come elementi di prova utili costituenti principi di prova scritta a far presumere l'effettiva esistenza delle anticipazioni e della obbligazione restitutoria azionata, salva prova contraria.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2011, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, dà atto della indisponibilità della contabilità sin dall'anno 2005, andata perduta, e della necessità di ricostruire la stessa sulla base degli estratti conto e sulle ricevute delle anticipazioni del Presidente e riporta un elenco di spese anticipate e un credito di € 6.347,03, al Parte_1 netto dei prelievi in contati, in favore del Presidente.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2012, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, riporta un ulteriore elenco di spese anticipate dal Presidente
e un credito di € 20.958,45, nonché una diversa ricostruzione dei residui sulle anticipazioni delle Parte_1 pregresse annualità per un totale di € 43.733,99.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2013, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, riporta un elenco di spese anticipate dall'attore per un credito residuo di € 4.515,84, nonché un report delle anticipazioni pregresse per un totale di € 48.249,83.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2014, sottoscritto solo dall'attore e non dai componenti della Giunta Provinciale convenuti, indica un credito di € 52.000,00 per l'annualità, non meglio precisato, nonché un report dei residui delle anticipazioni, per un totale di € 100.249,83.
La contestazione svolta dalla sui conti ha ON riguardato la regolarità degli stessi con riferimento all'iter di approvazione, la riferibilità di alcune anticipazioni alle Confesercenti Servizi s.r.l. e l'assenza di giustificativi per gli altri importi, oltre che la corresponsione della somma di € 52.000,00 da parte di e non da parte di NT
. Parte_1
I componenti della Giunta convenuti in giudizio, pur sottoscrittori dei conti economici relativi agli anni
2011, 2012 e 2013, non hanno negato le risultanze dei conti economici controfirmati, limitandosi ad affermare che alcune somme non erano riferibili all' ma alla Confesercenti Servizi s.r.l., CP_10 allegando documentazione su tali giustificativi di spesa, e che gli altri importi erano privi di giustificativi.
Non negata da parte dei convenuti componenti della Giunta Provinciale la veridicità delle risultanze dei conti economici, non contestata nella predisposizione dei conti l'assenza di giustificativi rispetto alle anticipazioni annotate e non offerta alcuna spiegazione in merito alla ragione per cui la Giunta Provinciale della nella persona dei firmatari convenuti, avrebbe dovuto assecondare l'annotazione di CP_1 poste a debito dell'Associazione non veritiere – dovendosi escludere anche la prospettazione di una connivenza dei convenuti componenti della Giunta Provinciale in illeciti del Presidente a fronte del tenore delle difese sostanzialmente comuni dei convenuti – i conti economici controfirmati, pur non integranti pagina 10 di 16 regolari bilanci e conti economici vincolanti per l'Ente, possono essere utilizzati come prova indiziaria degli esborsi che l'attore afferma di aver sostenuto.
In particolare, possono essere riconosciute le somme indicate a credito dell'attore, al netto degli importi documentati come non imputabili alla rispetto ai quali i convenuti hanno provato la non CP_1 riferibilità delle poste all CP_10
Infatti, pur nella evidente confusione della contabilità tra l' e la società di servizi collegata, CP_10 nonostante l'annotazione della posta a credito dell'attore nei conti economici controfirmati, la richiesta di rimborso per importi corrispondenti a fatture emesse dalla Confesercenti servizi s.r.l. non può essere assecondata nella presente sede giudiziale, in assenza di allegazione e prova di eventuali patti interni implicanti la fatturazione in capo alla società di servizi di costi dell' , che, peraltro, sarebbero CP_10 stati illegittimi sotto il profilo fiscale.
Con riferimento alle anticipazioni annotate all'anno 2011 e riferibili anche alle annualità precedenti (€
21.275,54, comprese le pregresse annualità, come da annotazione dei residui passivi, rettificata con riferimento all'importo relativo all'anno 2011 con quello risultante dal conto economico, al netto dei prelievi in contanti annotati), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. (€ 7.736,84), va riconosciuto all'attore la somma di €
13.538,70.
Con riferimento alle anticipazioni annotate all'anno 2012 (€ 20.458,45), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. e di un'altra impresa
(€ 1.836,97), all'attore può essere riconosciuto un importo di € 18.621,48.
Sul punto va precisato che, se da un lato, l'attore non ha documentato i pagamenti effettuati con assegni, dall'altro la non ha prodotto un estratto conto completo del periodo che potesse costituire CP_1 prova contraria rispetto alle risultanze del conto economico allegato e controfirmato dai membri della giunta, e che non ci sono gli estremi per non riconoscere l'anticipazione € 771,91, effettuata, comunque, per conto della CP_1
Con riferimento alle anticipazioni annotate per l'anno 2013 (€ 4.515,84), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. (€ 620,00), all'attore può essere riconosciuto un importo di € 3.895,84.
Discorso diverso meritano le anticipazioni annotate all'anno 2014 (52.000,00), visto che il relativo conto non risulta controfirmato dai componenti della Giunta ma solo dal Presidente, oltre che della direttrice amministrativa.
Sul punto, va premesso che la testimonianza della direttrice amministrativa richiesta da parte attrice non poteva essere ammessa in quanto superflua, visto che la documentazione da lei sottoscritta era stata allegata e che la teste non avrebbe comunque potuto rendere dichiarazioni ulteriori sulla documentazione a pagina 11 di 16 fondamento della rendicontazione vincolati per le parti in causa.
Dalla delibera di Giunta del 2014 allegata emerge solo un'anticipazione dell'attore di € 25.000,00.
La delibera di Giunta del 2015 di approvazione del conto economico del 2014, attestante il credito dell'attore di € 100.000,0 circa, risulta sottoscritta solo da , oltre che dalla Parte_1 direttrice amministrativa.
L'erogazione della somma di € 52.000,00 annotata sul conto economico risulta effettuata da
[...]
, che ha dichiarato di aver provveduto alla stessa per conto dell'attore. CP_8
I bonifici effettuati da sono cinque: due bonifici del 17.4.2024 per NT complessivi € 20.000,00 sono stati specificamente imputati ad anticipazioni;
un bonifico del 27.10.2014 è imputato a quote associative imprese 2014; altri due bonifici del 22.5.2015 e del 12.11.2014, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 13.000,00, sono privi di causale.
In assenza di un conto economico controfirmato, costituente principio di prova scritta delle anticipazioni, quindi, tenendo conto del verbale di Giunta dell'ottobre 2014 e delle causali dei bonifici provenienti da antecedenti alla delibera dell'ottobre 2014 – e, quindi, da ritenersi non NT riferibili a tale anticipazione – può essere riconosciuto a titolo di anticipazioni dell'attore l'importo di €
45.000,00 (€ 20.000,00 per i bonifici di con specifica imputazione e € 25.000,00 per NT
l'anticipazione riferibile alla vertenza . Pt_3
In particolare, non possono essere riconosciute come versate a titolo di anticipazioni le somme di cui ai bonifici privi di causale, atteso che la libertà di cassa, riscontrata anche per le annualità pregresse con riferimento a prelievi in contanti del Presidente, non consente di escludere il carattere ripristinatorio di tali rimesse per il tramite del conto della parte intervenuta.
Sul bonifico di € 13.000,00 del novembre del 2014 – corrispondente all'importo da riconoscersi in favore del difensore della dipendente per la definizione del contenzioso con la Pt_3 [...]
– va evidenziato che lo stesso, ove effettivamente riferibile in parte ON all'anticipazione per la vertenza sarebbe comunque ricompreso nella somma riconosciuta di € Pt_3
25.000,00 di cui alla delibera della Giunta controfirmata.
Non condivisibile è la diversa prospettazione di alcuni dei convenuti in merito alla portata interamente ripristinatoria della rimessa di € 52.000,00 per possibile copertura di ammanchi imputabili all'attore, atteso che l'ipotesi non è supportata da alcun principio di prova (sul punto si rammenta che una cosa è una contestazione di irregolare tenuta della contabilità e altra cosa è l'appropriazione indebita di somme) e che comunque contrasta con le risultanze delle causali dei bonifici.
Per le stesse ragioni non si può affermare che i versamenti siano stati effettuati con spirito di liberalità da
. NT
Dall'importo di € 45.000,00 va, poi, detratta la somma di € 9.377,65 documentata come corrisposta in pagina 12 di 16 restituzione, per un residuo riferibile al 2014 di € 35.622,35.
Pertanto, la domanda di avente ad oggetto le anticipazioni erogate in favore Parte_1 della di cui ai conti economici 2011, 2012, 2013 e 2014 va accolta limitatamente all'importo CP_1 di € 71.678,37.
La domanda di arricchimento senza causa spiegata in via subordinata rimane, quindi, assorbita.
Obbligata a restituire tale somma è sicuramente la CP_1 ON
in favore della quale è stata effettuata l'anticipazione.
[...]
Vista la domanda di condanna solidale va verificato se gli altri convenuti debbano o meno rispondere in solido dell'obbligazione restitutoria ex art. 38 comma 2 c.c..
L'art. 38 c.c. dispone che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (comma 1) e che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(comma 2).
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c., pur svincolata dalla titolarità della rappresentanza dell'associazione, presuppone un'attività negoziale, concretatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, svolta dall'associato in nome e nell'interesse dell'associazione, che risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l'associazione stessa, i quali, in mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità, non sarebbero in grado di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.
L'onere di dimostrare la spendita del nome dell'associazione, da parte dell'agente, incombe su colui che invochi tale forma di responsabilità.
La giurisprudenza è solida nell'affermare che la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non sussiste a favore degli associati che siano creditori dell'ente, anche se per titolo diverso dal rapporto associativo, ma soltanto verso i terzi, i quali potrebbero essere ignari della reale consistenza del fondo comune, in mancanza di forme di pubblicità, e contare sulla solvibilità di chi ha contrattato con loro.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che il creditore – già associato – viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta, con la conseguenza che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v. Cass. civ., Sez. I, 11/05/2001,
n. 6554).
Tale principio di diritto, però, è riferito alle obbligazioni nate quando il rapporto associativo è già venuto meno e, quindi, l'obbligazione è riferibile alla parte, già associata, divenuta ormai terza (nel caso oggetto pagina 13 di 16 della citata pronuncia si controverteva dell'obbligo assunto dall'associazione di riconoscere all'associato uscente una “buonuscita”).
Nella fattispecie in esame, non può essere qualificato come terzo, avendo ON2 effettuato le anticipazioni e ottenuto l'impegno della Giunta Provinciale alla restituzione delle somme anticipate nella sua qualità di Presidente della ON in costanza di rapporto associativo e amministrativo.
A ciò si aggiunga che l'attore, proprio in quanto Presidente dell' all'epoca e firmatario dei CP_10 conti economici e dei verbali, sarebbe il primo responsabile rispetto all'impegno assunto in nome dell' CP_10
Neanche la tutela di cui all'art. 38 comma 2 c.c. può essere recuperata in favore di NT
, avendo la stessa dichiarato di aver effettuato i versamenti non per conto proprio ma dell'attore,
[...] spiegando solo in via subordinata domanda di restituzione delle somme in suo favore.
Esclusa la possibilità dell'attore di ottenere la condanna in solido dei membri della Giunta Provinciale della firmatari dei conti economici e dei verbali di Giunta da cui emergono le anticipazioni e CP_1
l'impegno alla restituzione, risulta superfluo indagare il regime della responsabilità solidale ex art. 38 comma 2 c.c. e l'applicabilità o meno delle disposizioni in tema di fideiussione, questioni queste da ritenersi assorbite.
In definitiva, quindi, la sola CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO va condannata alla restituzione in favore di della somma di € 71.678,37, oltre interessi legali Parte_1 dalla messa in mora del 22.1.2018 al soddisfo, e la domanda nei confronti degli altri convenuti va rigettata.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria la rivalutazione non è dovuta.
Neanche sono dovuti gli interessi pregressi non ricadendo la fattispecie nelle ipotesi di cosiddetta mora ex re, dovendosi, poi, presumere il carattere non oneroso delle anticipazioni, non essendo stati contabilizzati interessi nei vari conti economici posti a fondamento della domanda e risultando dal verbale dell'ottobre del 2014 espressamente qualificata l'anticipazione come non onerosa.
Sul punto, viste le difese di , va precisato che il carattere non oneroso di CP_2 un'obbligazione non implica la liberalità, che ha caratteristiche ulteriori rispetto ad un negozio gratuito.
Un'anticipazione non onerosa è effettuata senza interessi, mentre un'anticipazione onerosa (come quelle bancarie) è caratterizzata dal maturare di interessi sulla somma anticipata;
la liberalità è un quid pluris che presuppone la volontà di arricchire altri impoverendo il disponente.
Nel caso di specie, manifestato più volte l'obbligo restitutorio dell' , il carattere liberale delle CP_10 anticipazioni effettuate va escluso.
Le spese di lite vanno interamente compensate nei rapporti tra parte attrice e la convenuta
, vista la corresponsabilità dell'attore nella ON pagina 14 di 16 tenuta di una contabilità irregolare rispetto alle previsioni statutarie e comunque non chiara.
La compensazione va disposta pure con riferimento alla posizione della parte intervenuta
[...]
, che ha aderito alla domanda dell'attore e, comunque, si è prestata a effettuare CP_8 anticipazioni in nome e per conto di senza meglio imputare i pagamenti Parte_1 effettuati alla mediante debite precisazioni ON nelle causali dei bonifici.
Nei rapporti tra parte attrice e i convenuti, visto il rigetto della domanda attorea nei loro confronti, le spese vanno poste a carico della parte attrice soccombente e si liquidano come in dispositivo applicando valori prossimi ai medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (fase studio € 2.500,00, fase introduttiva €
1.500,00, fase decisionale € 4.000,00) e prossimi ai minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria in senso stretto (€ 3.000,00).
Si precisa che con riguardo alla posizione di , e Controparte_3 CP_4
l'importo sarà liquidato in via unitaria, con l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. CP_5
n. 55 del 2014 previsto nella misura del 60% per l'assistenza prestata dal medesimo difensore alle tre parti
(compenso base € 11.000,00+aumento € 6.600,00).
La richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da nei confronti di CP_6
va rigettata visto il parziale accoglimento della domanda, pur se nei confronti Parte_1 dell'Associazione, e il coinvolgimento dei membri della Giunta Provinciale nell'attività di rendicontazione irregolarmente posta in essere, che esclude il dolo o la colpa grave nella citazione in giudizio dei convenuti, fermo il giudizio sulla insussistenza del fondamento del titolo di responsabilità invocato nei confronti degli stessi.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice e parte intervenuta, da un lato, e dell' convenuta, dall'altro, e, in particolare, in misura pari alla metà a carico di CP_10 Parte_1
e (considerati come parti di un medesimo centro di interessi) e
[...] NT in misura pari alla metà a carico della . ON
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_7
2. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione la domanda di nei Parte_1 confronti della;
ON
e per l'effetto:
3. Condanna la a corrispondere a ON
la somma di € 71.678,37, oltre interessi legali dalla messa in mora del 22.1.2018 Parte_1 pagina 15 di 16 al soddisfo;
4. Rigetta la domanda di condanna in solido spiegata da nei confronti di Parte_1
, , , , CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
e ; CP_5 Controparte_6
5. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta ON
;
[...]
6. Condanna al rimborso delle spese di lite in favore degli altri convenuti, Parte_1 liquidando le stesse in € 17.600,00 con riferimento alla posizione di , Controparte_3
, , in € 11.000,00 ciascuno con riferimento alla posizione di CP_4 CP_5
e , oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% CP_2 Controparte_6 degli importi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. PIETRO
FIORDELISI con riferimento alla posizione di , , Controparte_3 CP_4
, all'avv. GIUSEPPE STRIANESE con riferimento alla posizione di CP_5 [...]
e all'avv. ALESSANDRO COTRONEO con riferimento alla posizione di CP_6 CP_2
;
[...]
7. Rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
8. Pone a definitivo carico delle parti le spese di CTU in misura pari al 50% a carico di e e in misura pari al 50% a carico della Parte_1 NT
e degli altri convenuti. ON
Lì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1694/2019 promosso da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
ATTANASIO e dall'avv. ROSARIO VINCENZO RICCI;
Parte attrice nei confronti della
, p.iva in persona del ON P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE D'ANGIOLILLO e dall'avv.
ANTONIO VERDE;
Parte convenuta e di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_2 C.F._2
COTRONEO;
Parte convenuta
, c.f. , , c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, e , c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 C.F._5 dall'avv. PIETRO FIORDELISI;
Parte convenuta
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_6 C.F._6
STRIANESE;
Parte convenuta
, c.f. ; CP_7 C.F._7
Parte convenuta contumace pagina 1 di 16 E con
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. NT C.F._8
EDOARDO ATTANASIO e dall'avv. ROSARIO VINCENZO RICCI;
Parte intervenuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato in data 18.2.2019, , premesso di aver Parte_1 ricoperto il ruolo di Presidente della fino al ON
2016, ha dedotto di essere creditore nei confronti dell'associazione a titolo di anticipazioni effettuate a favore dell'ente per il complessivo importo di € 100.249,83, da cui detrarre la somma di € 9.000,00 già restituitagli, come risultante dai conti economici consuntivi approvati con delibere della Giunta Provinciale, recanti le specifiche delle somme anticipate dal ricorrente, con le relative note, con riferimento agli anni
2011, 2012, 2013 e 2014.
Affermato che i conti consuntivi approvati dalla Giunta Provinciale integravano atti di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., parte ricorrente ha prospettato rispetto a tale debito anche la responsabilità personale solidale, ai sensi dell'art 38, comma 2, c.c. di , CP_7 [...]
, , , e CP_6 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, i quali avevano sottoscritto i deliberati sui conti economici nella qualità di componenti della
[...]
Giunta.
In via meramente subordinata, , precisato di aver effettuato le anticipazioni al Parte_1 fine di porre immediato rimedio ad alcune pendenze debitorie dell'associazione, ha esperito anche l'azione generale e residuale di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., sostenendo l'obbligo della e dei membri della giunta di indennizzare il ON ricorrente del vantaggio economico conseguito dall'associazione per effetto dei pagamenti effettuati da
. Parte_1
Il ricorrente ha, quindi, concluso, in via principale, per l'accertamento del credito allegato di € 91.249,83, oltre interessi legali, maturati e maturandi dal 10.6.2015 (approvazione del conto economico consuntivo
2014) fino al soddisfo e rivalutazione monetaria e/o di altra differente somma stabilita dall'adito Tribunale,
e per la condanna, in solido, dei resistenti tutti al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento, ex art. 2041 c.c., dell'indebito arricchimento della e dei membri della Giunta Provinciale evocati ON in giudizio, derivante dalla mancata restituzione delle somme anticipate, con condanna delle parti resistenti al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente in misura pari alla somma di € 91.249,83, oltre interessi legali, maturati e maturandi dal 10.06.2015 (approvazione del conto economico consuntivo 2014) fino al soddisfo e rivalutazione, e/o di altra differente somma stabilita dal Tribunale, con vittoria di spese, pagina 2 di 16 onorari e competenze di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza per il giorno 26.6.2019, in data
13.6.2019 si sono costituiti in giudizio e CP_4 Controparte_3
, eccependo preliminarmente l'inapplicabilità, per difetto dei presupposti, dell'art. 38, comma
[...]
2, c.c., riferendosi la disposizione codicistica solo alle obbligazioni assunte dall'ente nei confronti dei terzi estranei inconsapevoli della situazione patrimoniale dell'ente privo di adeguate forme di pubblicità e, quindi, la non prospettabilità della tutela della responsabilità solidale in favore degli associati e, a maggior ragione, dell'amministratore dell'ente, consapevole dello stato patrimoniale e dei meccanismi dell'associazione.
Le parti resistenti hanno contestato l'asserita responsabilità solidale dei componenti della Giunta
Provinciale, non avendo questi ultimi mai agito in nome e per conto dell'associazione né contratto obbligazioni verso terzi, evidenziando l'inidoneità delle delibere di giunta, poste a fondamento della pretesa creditoria, ad impegnare l'associazione nei confronti del ricorrente poiché adottate da un organo (la Giunta
Provinciale), cui, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'ente, spettava il solo compito di attuare le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale, essendo riservata l'approvazione dei bilanci alla competenza dell'Assemblea di Presidenza ex art. 13 dello Statuto.
e , inoltre, stante l'analogia tra la garanzia ex lege CP_4 Controparte_3 prevista dall'art 38, comma 2, c.c. e la fideiussione, hanno invocato l'applicazione dell'art. 1957 c.c., eccependo l'estinzione della garanzia per decadenza del diritto del ricorrente, risalente all'approvazione della delibera di giunta del 10.6.2015, a fronte della prima diffida inoltrata solo nel gennaio 2018 e della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 18.2.2019, rimarcando, in ogni caso,
l'infondatezza della domanda nel merito per assenza di prova degli esborsi anticipati, effettuati per una parte delle somme da soggetti diversi dal richiedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva rispetto alla richiesta di restituzione e, per gli ulteriori importi, a favore di soggetti diversi dai resistenti con conseguente difetto di legittimazione passiva di questi ultimi.
Le parti resistenti hanno, infine, contestato anche la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata in mancanza del requisito essenziale dell'arricchimento, in alcun dimostrato nell'an e nel quantum, soprattutto con riguardo ai componenti della Giunta, e, richiesto il mutamento di rito, non potendo procedersi alla trattazione della causa secondo il rito semplificato di cui all'art. 702 bis c.p.c., concludendo, in via preliminare, per la propria estromissione dal giudizio per estinzione della responsabilità solidale dei componenti della Giunta ex art. 1957 c.c. e, in subordine, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei resistenti rispetto alla somma di € 9.639,21, riferita a fatture e/o giustificativi riconducibili a soggetti diversi dai resistenti, e rispetto alla somma di € 52.000,00 per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, trattandosi di somma versata da soggetto diverso dal ricorrente, e, pagina 3 di 16 infine, per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla somma di € 38.110,62 per carenza di interesse, attesa l'inesistenza del credito vantato;
i resistenti, in subordine, hanno anche concluso per il rigetto della domanda principale e della domanda subordinata perché inammissibili e infondate, il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 14.6.2019 si è costituita in giudizio la ON
rilevando preliminarmente, attese le contestazioni della pretesa e la natura tecnicamente
[...] complessa della vicenda, l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti previsti dall'art. 702
c.p.c. e negando, nel merito, la possibilità di attribuire all'impegno assunto dalla Giunta provinciale la valenza di riconoscimento del debito, visto il difetto assoluto di competenza dell'organo a deliberare l'approvazione del bilancio, di competenza dell'Assemblea della Presidenza per espressa disposizione statutaria.
Parte resistente ha anche contestato l'esistenza del credito azionato svolgendo difese analoghe a quelle articolate dai resistenti e sia in ordine al difetto di Controparte_3 CP_9 legittimazione attiva di che alla carenza di legittimazione passiva dell'Ente e dei Parte_1 componenti della Giunta, attenendo le voci di credito ad esborsi effettuati da soggetti diversi dal ricorrente e a versamenti effettuati a favore di soggetti diversi dall'associazione resistente e, comunque, fondate su mere asserzioni, inidonee a provare l'an ed il quantum della pretesa azionata, sposando, altresì, le difese svolte in merito all'inapplicabilità dell'art 38, comma 2, c.c. e all'insussistenza della prospettata responsabilità solidale tra la e i componenti ON della Giunta.
Contestata anche la domanda subordinata di indebito arricchimento, non ipotizzabile nelle ipotesi in cui sia ravvisabile il consenso nello spostamento dei valori da parte di colui che agisce per il ristoro del danno, la ha concluso, in via preliminare, per la ON conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva della con riferimento ON alla somma di € 9.639,21, erogata in favore di soggetti diversi dall'Associazione, e per la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alla somma di € 52.000,00, in quanto non versata dal ricorrente, nonché per la declaratoria della carenza di interesse ad agire per la somma di €
38.110,62 attesa l'inesistenza di documenti giustificativi del credito vantato.
Nel merito l' ha concluso per il rigetto della domanda di pagamento in quanto infondata in CP_10 fatto e diritto, con vittoria di spese.
In pari data, si sono costituiti anche , e . CP_2 CP_5 CP_6
ha eccepito l'inammissibilità della procedura azionata ex art. 702 bis c.p.c. in CP_2 considerazione della necessità di procedere all'istruzione della causa in mancanza di prova del credito, pagina 4 di 16 basato esclusivamente sui conti consuntivi, di cui era contestato il contenuto e la valenza probatoria di riconoscimento di debito a ex art. 1988 c.c., considerata l'idoneità delle delibere di Giunta ad attestare esclusivamente l'esistenza del rapporto (ovvero l'aver rivestito la carica di Presidente) e non l'esborso delle anticipazioni.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. richiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri firmatari dei verbali di approvazione dei bilanci consuntivi richiamati dal ricorrente a sostegno della domanda, contestando, nel merito, la richiesta di ripetizione delle somme basata su documentazione contabile/amministrativa, irregolare inidonea a ricostruire i reali rapporti dare-avere tra le parti.
, dal suo canto, nel contestare la pretesa azionata ha contestato la sussistenza dei CP_5 presupposti di cui all'art. 38., comma 2, c.c. e della responsabilità solidale dei componenti della Giunta
Provinciale della , non applicabile nei ON confronti dell'associato che si affermi creditore dell'associazione, richiamando anche la dedotta analogia della garanzia prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. con quella della fideiussione, con conseguente decadenza del ricorrente dall'azione ex art. 1957 c.c..
Negata l'efficacia probante delle delibere di approvazione dei consuntive richiamate da parte ricorrente in quanto non adottate secondo le previsioni statutarie e contestate le varie poste allegate, anche perché erogate altri soggetti e in favore di enti diversi dall'Associazione, ha sostenuto CP_5
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa a fronte della spontanea dazione delle somme, della insussistenza di alcun arricchimento in favore dei componenti della Giunta e della non residualità dell'azione rispetto alla quale era prospettabile la decadenza dall'azione di garanzia, concludendo per la propria estromissione dal giudizio, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei resistenti rispetto alle somme versate in favore di enti terzi, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alle somme versate da altri e alle somme non documentate, nonché, nel merito, previo mutamento del rito, per il rigetto della domanda di pagamento, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
ha contestato integralmente la domanda sostenendo l'inapplicabilità dell'art 38, CP_6 comma 2, c.c. e il carattere non vincolante per l'ente delle delibere della Giunta poste a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente, evidenziando l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. per assenza di arricchimento alcuno dei membri della Giunta e possibilità di agire per la pretesa restituzione degli esborsi solo nei confronti dell'Ente; il resistente ha, quindi concluso per l'integrale rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In data 20.11.2019 ha spiegato intervento adesivo rispetto alla posizione del ricorrente NT
, la quale, affermatasi convivente more uxorio di , ha precisato di aver
[...] Parte_1 pagina 5 di 16 versato la somma di € 52.000,00 alla per ON conto di e ha chiesto la restituzione della somma in favore del ricorrente o Parte_1 comunque in suo favore, evidenziando che tale dazione non era stata contestata, con conseguente possibilità di emettere con riferimento al relativo importo un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bis e ss.
c.p.c, concludendo per l'accoglimento della domanda di o, in subordine, per la Parte_1 condanna dei resistenti alla restituzione della somma di € 52.000,00 in suo favore, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, all'esito dell'udienza del 28.4.2021 il precedente G.U., dichiarata inammissibile l'istanza di ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c., ha disposto il mutamento del rito e fissato nuova udienza innanzi a sé ex art. 183 c.p.c. per il 14.7.2021.
All'udienza del 14.7.2021 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le relative memorie, all'udienza del 2.11.2022 il G.U. non ha ammesso le prove orali e la richiesta di acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c. spiegata da parte attrice e da parte intervenuta e ha nominato un consulente tecnico esaminare le risultanze dei bilanci e la regolarità degli stessi.
Conferito l'incarico peritale e depositato l'elaborato peritale, all'esito della riserva assunta all'udienza del
6.12.2023, con ordinanza del 7.12.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2024.
All'udienza del 6.3.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata introitata in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Svolte tali premesse in ordine all'iter processuale e alle rispettive posizioni delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di che, nonostante la regolare notifica del CP_7 ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, perfezionatasi via posta in data 6.3.2019, non si è costituito in giudizio.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alla domanda di € 52.000,00 va rigettata anche alla luce di quanto dichiarato, con valenza confessoria, dalla parte intervenuta in merito al versamento della predetta somma per conto di , con la conseguenza che, al di là Parte_1 di ogni accertamento nel merito della pretesa, risulta riscontrabile la legittimazione dell'attore in base all'affermazione di aver provveduto, pur se avvalendosi di mandato senza rappresentanza a terzi, alla anticipazione oggetto di domanda di restituzione.
Sul punto si rammenta che la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta, con la conseguenza che, utilizzando la tesi della prospettazione al fine di valutare la sussistenza della pagina 6 di 16 legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre, invece, la titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene al merito della causa.
Pertanto, deve affermarsi che la legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, dovendosi valutare la titolarità del diritto sostanziale sul piano del merito della causa, con riguardo alla fondatezza della domanda
(v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766).
Stesso discorso vale per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che va esaminata sulla base della prospettazione di parte attrice, a prescindere dalla fondatezza del diritto affermato che verrà esaminato successivamente nel merito.
Tenuto conto della domanda come prospettata, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei resistenti vanno rigettate, essendo stati gli stessi citati quali obbligati in solido ex art. 38 comma 2 c.c. per essere componenti della Giunta Provinciale della ferma ogni valutazione nel merito della CP_1 sussistenza o meno della responsabilità solidale invocata.
L'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. sollevata da pure CP_2 va disattesa, non essendo profilabile alcun litisconsorzio necessario tra i responsabili di un'associazione ex art. 38 comma 2 c.c. (v. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 30/05/2012, n. 8623, nonché Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 14/02/2024, n. 4065).
Le eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate dalla ON
pure vanno disattese, attenendo i profili della incompetenza dell'organo deliberante sui
[...] conti economici e della sussistenza della prova delle anticipazioni richieste in restituzione dall'attore al merito e non al rito.
Con riguardo alle istanze istruttorie reiterate in sede conclusionale da parte attrice, va ribadita la valutazione di inammissibilità della richiesta di prova testi articolata da parte attrice, in quanto avente ad oggetto circostanze documentate o da documentare, nonché, in parte, irrilevanti ai fini della decisione, e della richiesta di interrogatorio formale deferito alla parte intervenuta in quanto NT inidonea a provocare la confessione della parte interroganda mediante ammissione di fatti sfavorevoli alla stessa.
Va confermato anche il rigetto della richiesta di acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., in quanto avente ad oggetto documentazione non indispensabile ai fini della decisione in quanto avente ad oggetto fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. non imputabili alla PROVINCIA ON [...]
e i bilanci della ultronei rispetto CP_1 ON ai conti economici allegati, nonché la visura della Confesercenti Servizi s.r.l. che ben poteva essere allegata da parte ricorrente e comunque è stata acquisita dal CTU. pagina 7 di 16 Nel merito la domanda di restituzione di somme anticipate spiegata da può Parte_1 essere solo parzialmente accolta con riferimento agli importi rispetto ai quali risulta raggiunta la prova nell'an e nel quantum delle anticipazioni effettuate in favore della CONFESERCENTI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO.
L'attore a fondamento della propria pretesa ha prodotto i conti economici dell'associazione, senza produrre documenti attestanti l'effettiva erogazione delle somme a titolo di anticipazioni.
I conti economici consuntivi relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e le delibere della Giunta Provinciale allegati dall'attore, in sé, non possono essere utilizzati quale riconoscimento del debito in quanto non sottoscritti da soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Associazione.
La possibilità di ricollegare ad un negozio ricognitivo gli effetti processuali suoi propri è prevista solamente a condizione che l'autore della promessa o della ricognizione sia legittimato a spendere il nome dell'ipotizzato debitore e abbia, dunque, la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce, posto che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (cfr. Cass. Civ., sez. II, 25/10/2023, n.29614, nonché Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 04/12/2015, n. 24710).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, all'esito di un acceso dibattito giurisprudenziale, ha riconosciuto alla ricognizione di debito e alla promessa di pagamento una funzione esclusivamente processuale, nel senso che i due istituti rappresentano negozi giuridici unilaterali recettizi produttivi del solo effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio in ordine alla prova del rapporto fondamentale che si presume sussistente sino a prova contraria (v. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/03/2020, n. 6459).
In coerenza con tale principio, è stato sostenuto in sede di legittimità che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4043).
Muovendo dal carattere recettizio della ricognizione di debito, la Corte di legittimità, seppur con riguardo alle delibere assembleari condominiali, ha affermato il principio di diritto – che per la sua portata generale ben può riferirsi anche alle delibere delle associazioni non riconosciute – secondo cui la presenza di voci di debito nei rendiconti, non può essere intesa come un riconoscimento del debito da parte del , Parte_2 in quanto risulterebbe carente della natura di dichiarazione unilaterale ricettizia, prospettabile laddove il debitore effettui la dichiarazione facendola pervenire al creditore e non anche in atti di contabilità interna pagina 8 di 16 quale l'approvazione dei rendiconti consuntivi condominiali, con l'effetto determinato dalla legge di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (v. Cass. civ., Sez.
II, 14/02/2017, n. 3892).
Nella fattispecie in esame, i conti consuntivi e i verbali della Giunta richiamati a riprova del credito azionato dall'attore non sono inidonei a vincolare l'associazione verso l'esterno in quanto provenienti dalla
Giunta Provinciale, non munita per espressa previsione statutaria (v. artt. 10 e 11 dello Statuto) né dei poteri rappresentativi della CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI né dei poteri CP_1 deliberativi in ordine all'approvazione dei rendiconti e dei bilanci, costituendo mero organo di direzione gestionale e di coordinamento dell'associazione e di esercizio delle funzioni elettive di controllo, nonché di attuazione delle delibere dell'Assemblea Provinciale e della Presidenza, cui è, invece, riservata la competenza in merito all'approvazione del bilancio.
Esclusa la valenza di riconoscimento del debito dei predetti conti economici e dei verbali, va precisato che l'affidabilità di tali documenti è ulteriormente limitata, non risultando gli stessi redatti in maniera conforme non solo alle previsioni statutarie, ma anche ai principi contabili generali.
Plurime solo le carenze segnalate sul punto dal CTU nominato, il quale, in particolare, ha segnalato che i conti economici “sono confusionari e incompleti” e “dagli stessi non è possibile evincere voci indispensabili quali, ad esempio, le immobilizzazioni, le disponibilità liquide (cassa e/o banche), i crediti, i conti d'ordine; costi e debiti vengono rilevati unitariamente”.
I conti consuntivi posti a fondamento della domanda relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, poi, sono stati redatti nel 2014 e, quindi, eccetto che per il 2014, riguardano annualità precedenti.
Nella nota al conto economico consuntivo del 2011 si precisa che dall'anno 2005 all'anno 2010 nessun bilancio era stato approntato e che il conto veniva ricostruito sulla base della documentazione reperita, da ritenersi incompleta per smarrimento di molti documenti.
Tale conto, anche con riferimento alle anticipazioni di , riporta poste riferibili ad Parte_1 annualità ancora precedenti.
Quindi, anche la redazione del consuntivo a distanza di tempo dalle operazioni, al di là della violazione delle tempistiche di rendicontazione statutarie, costituisce un elemento di debolezza del conto.
Precisato, però, che nella presente sede non si controverte di responsabilità sociali o associative, né nell'ambito della a livello provinciale né nell'ambito della a livello Regionale o CP_1 CP_1
Nazionale, né della validità di delibera assembleare o di illeciti di carattere tributario piuttosto che in materia di tracciabilità dei pagamenti oltre un certo importo, ma di rapporti privatistici tra Parte_1
– già Presidente della nonché titolare della quota del 40% della
[...] CP_1 [...]
e presidente e liquidatore della stessa dal 2015 – e la ON1 ON
, i conti economici allegati da parte attrice, in assenza di documentazione
[...] pagina 9 di 16 provante in via diretta le anticipazioni allegate, possono essere utilizzati come elementi di prova utili costituenti principi di prova scritta a far presumere l'effettiva esistenza delle anticipazioni e della obbligazione restitutoria azionata, salva prova contraria.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2011, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, dà atto della indisponibilità della contabilità sin dall'anno 2005, andata perduta, e della necessità di ricostruire la stessa sulla base degli estratti conto e sulle ricevute delle anticipazioni del Presidente e riporta un elenco di spese anticipate e un credito di € 6.347,03, al Parte_1 netto dei prelievi in contati, in favore del Presidente.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2012, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, riporta un ulteriore elenco di spese anticipate dal Presidente
e un credito di € 20.958,45, nonché una diversa ricostruzione dei residui sulle anticipazioni delle Parte_1 pregresse annualità per un totale di € 43.733,99.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2013, sottoscritto oltre che dall'attore anche dai convenuti componenti della Giunta Provinciale, riporta un elenco di spese anticipate dall'attore per un credito residuo di € 4.515,84, nonché un report delle anticipazioni pregresse per un totale di € 48.249,83.
Il conto economico consuntivo relativo all'anno 2014, sottoscritto solo dall'attore e non dai componenti della Giunta Provinciale convenuti, indica un credito di € 52.000,00 per l'annualità, non meglio precisato, nonché un report dei residui delle anticipazioni, per un totale di € 100.249,83.
La contestazione svolta dalla sui conti ha ON riguardato la regolarità degli stessi con riferimento all'iter di approvazione, la riferibilità di alcune anticipazioni alle Confesercenti Servizi s.r.l. e l'assenza di giustificativi per gli altri importi, oltre che la corresponsione della somma di € 52.000,00 da parte di e non da parte di NT
. Parte_1
I componenti della Giunta convenuti in giudizio, pur sottoscrittori dei conti economici relativi agli anni
2011, 2012 e 2013, non hanno negato le risultanze dei conti economici controfirmati, limitandosi ad affermare che alcune somme non erano riferibili all' ma alla Confesercenti Servizi s.r.l., CP_10 allegando documentazione su tali giustificativi di spesa, e che gli altri importi erano privi di giustificativi.
Non negata da parte dei convenuti componenti della Giunta Provinciale la veridicità delle risultanze dei conti economici, non contestata nella predisposizione dei conti l'assenza di giustificativi rispetto alle anticipazioni annotate e non offerta alcuna spiegazione in merito alla ragione per cui la Giunta Provinciale della nella persona dei firmatari convenuti, avrebbe dovuto assecondare l'annotazione di CP_1 poste a debito dell'Associazione non veritiere – dovendosi escludere anche la prospettazione di una connivenza dei convenuti componenti della Giunta Provinciale in illeciti del Presidente a fronte del tenore delle difese sostanzialmente comuni dei convenuti – i conti economici controfirmati, pur non integranti pagina 10 di 16 regolari bilanci e conti economici vincolanti per l'Ente, possono essere utilizzati come prova indiziaria degli esborsi che l'attore afferma di aver sostenuto.
In particolare, possono essere riconosciute le somme indicate a credito dell'attore, al netto degli importi documentati come non imputabili alla rispetto ai quali i convenuti hanno provato la non CP_1 riferibilità delle poste all CP_10
Infatti, pur nella evidente confusione della contabilità tra l' e la società di servizi collegata, CP_10 nonostante l'annotazione della posta a credito dell'attore nei conti economici controfirmati, la richiesta di rimborso per importi corrispondenti a fatture emesse dalla Confesercenti servizi s.r.l. non può essere assecondata nella presente sede giudiziale, in assenza di allegazione e prova di eventuali patti interni implicanti la fatturazione in capo alla società di servizi di costi dell' , che, peraltro, sarebbero CP_10 stati illegittimi sotto il profilo fiscale.
Con riferimento alle anticipazioni annotate all'anno 2011 e riferibili anche alle annualità precedenti (€
21.275,54, comprese le pregresse annualità, come da annotazione dei residui passivi, rettificata con riferimento all'importo relativo all'anno 2011 con quello risultante dal conto economico, al netto dei prelievi in contanti annotati), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. (€ 7.736,84), va riconosciuto all'attore la somma di €
13.538,70.
Con riferimento alle anticipazioni annotate all'anno 2012 (€ 20.458,45), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. e di un'altra impresa
(€ 1.836,97), all'attore può essere riconosciuto un importo di € 18.621,48.
Sul punto va precisato che, se da un lato, l'attore non ha documentato i pagamenti effettuati con assegni, dall'altro la non ha prodotto un estratto conto completo del periodo che potesse costituire CP_1 prova contraria rispetto alle risultanze del conto economico allegato e controfirmato dai membri della giunta, e che non ci sono gli estremi per non riconoscere l'anticipazione € 771,91, effettuata, comunque, per conto della CP_1
Con riferimento alle anticipazioni annotate per l'anno 2013 (€ 4.515,84), documentato che una parte delle poste annotate a credito dell'attore riguardava fatture della Confesercenti Servizi s.r.l. (€ 620,00), all'attore può essere riconosciuto un importo di € 3.895,84.
Discorso diverso meritano le anticipazioni annotate all'anno 2014 (52.000,00), visto che il relativo conto non risulta controfirmato dai componenti della Giunta ma solo dal Presidente, oltre che della direttrice amministrativa.
Sul punto, va premesso che la testimonianza della direttrice amministrativa richiesta da parte attrice non poteva essere ammessa in quanto superflua, visto che la documentazione da lei sottoscritta era stata allegata e che la teste non avrebbe comunque potuto rendere dichiarazioni ulteriori sulla documentazione a pagina 11 di 16 fondamento della rendicontazione vincolati per le parti in causa.
Dalla delibera di Giunta del 2014 allegata emerge solo un'anticipazione dell'attore di € 25.000,00.
La delibera di Giunta del 2015 di approvazione del conto economico del 2014, attestante il credito dell'attore di € 100.000,0 circa, risulta sottoscritta solo da , oltre che dalla Parte_1 direttrice amministrativa.
L'erogazione della somma di € 52.000,00 annotata sul conto economico risulta effettuata da
[...]
, che ha dichiarato di aver provveduto alla stessa per conto dell'attore. CP_8
I bonifici effettuati da sono cinque: due bonifici del 17.4.2024 per NT complessivi € 20.000,00 sono stati specificamente imputati ad anticipazioni;
un bonifico del 27.10.2014 è imputato a quote associative imprese 2014; altri due bonifici del 22.5.2015 e del 12.11.2014, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 13.000,00, sono privi di causale.
In assenza di un conto economico controfirmato, costituente principio di prova scritta delle anticipazioni, quindi, tenendo conto del verbale di Giunta dell'ottobre 2014 e delle causali dei bonifici provenienti da antecedenti alla delibera dell'ottobre 2014 – e, quindi, da ritenersi non NT riferibili a tale anticipazione – può essere riconosciuto a titolo di anticipazioni dell'attore l'importo di €
45.000,00 (€ 20.000,00 per i bonifici di con specifica imputazione e € 25.000,00 per NT
l'anticipazione riferibile alla vertenza . Pt_3
In particolare, non possono essere riconosciute come versate a titolo di anticipazioni le somme di cui ai bonifici privi di causale, atteso che la libertà di cassa, riscontrata anche per le annualità pregresse con riferimento a prelievi in contanti del Presidente, non consente di escludere il carattere ripristinatorio di tali rimesse per il tramite del conto della parte intervenuta.
Sul bonifico di € 13.000,00 del novembre del 2014 – corrispondente all'importo da riconoscersi in favore del difensore della dipendente per la definizione del contenzioso con la Pt_3 [...]
– va evidenziato che lo stesso, ove effettivamente riferibile in parte ON all'anticipazione per la vertenza sarebbe comunque ricompreso nella somma riconosciuta di € Pt_3
25.000,00 di cui alla delibera della Giunta controfirmata.
Non condivisibile è la diversa prospettazione di alcuni dei convenuti in merito alla portata interamente ripristinatoria della rimessa di € 52.000,00 per possibile copertura di ammanchi imputabili all'attore, atteso che l'ipotesi non è supportata da alcun principio di prova (sul punto si rammenta che una cosa è una contestazione di irregolare tenuta della contabilità e altra cosa è l'appropriazione indebita di somme) e che comunque contrasta con le risultanze delle causali dei bonifici.
Per le stesse ragioni non si può affermare che i versamenti siano stati effettuati con spirito di liberalità da
. NT
Dall'importo di € 45.000,00 va, poi, detratta la somma di € 9.377,65 documentata come corrisposta in pagina 12 di 16 restituzione, per un residuo riferibile al 2014 di € 35.622,35.
Pertanto, la domanda di avente ad oggetto le anticipazioni erogate in favore Parte_1 della di cui ai conti economici 2011, 2012, 2013 e 2014 va accolta limitatamente all'importo CP_1 di € 71.678,37.
La domanda di arricchimento senza causa spiegata in via subordinata rimane, quindi, assorbita.
Obbligata a restituire tale somma è sicuramente la CP_1 ON
in favore della quale è stata effettuata l'anticipazione.
[...]
Vista la domanda di condanna solidale va verificato se gli altri convenuti debbano o meno rispondere in solido dell'obbligazione restitutoria ex art. 38 comma 2 c.c..
L'art. 38 c.c. dispone che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (comma 1) e che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(comma 2).
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c., pur svincolata dalla titolarità della rappresentanza dell'associazione, presuppone un'attività negoziale, concretatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, svolta dall'associato in nome e nell'interesse dell'associazione, che risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l'associazione stessa, i quali, in mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità, non sarebbero in grado di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.
L'onere di dimostrare la spendita del nome dell'associazione, da parte dell'agente, incombe su colui che invochi tale forma di responsabilità.
La giurisprudenza è solida nell'affermare che la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non sussiste a favore degli associati che siano creditori dell'ente, anche se per titolo diverso dal rapporto associativo, ma soltanto verso i terzi, i quali potrebbero essere ignari della reale consistenza del fondo comune, in mancanza di forme di pubblicità, e contare sulla solvibilità di chi ha contrattato con loro.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che il creditore – già associato – viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta, con la conseguenza che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v. Cass. civ., Sez. I, 11/05/2001,
n. 6554).
Tale principio di diritto, però, è riferito alle obbligazioni nate quando il rapporto associativo è già venuto meno e, quindi, l'obbligazione è riferibile alla parte, già associata, divenuta ormai terza (nel caso oggetto pagina 13 di 16 della citata pronuncia si controverteva dell'obbligo assunto dall'associazione di riconoscere all'associato uscente una “buonuscita”).
Nella fattispecie in esame, non può essere qualificato come terzo, avendo ON2 effettuato le anticipazioni e ottenuto l'impegno della Giunta Provinciale alla restituzione delle somme anticipate nella sua qualità di Presidente della ON in costanza di rapporto associativo e amministrativo.
A ciò si aggiunga che l'attore, proprio in quanto Presidente dell' all'epoca e firmatario dei CP_10 conti economici e dei verbali, sarebbe il primo responsabile rispetto all'impegno assunto in nome dell' CP_10
Neanche la tutela di cui all'art. 38 comma 2 c.c. può essere recuperata in favore di NT
, avendo la stessa dichiarato di aver effettuato i versamenti non per conto proprio ma dell'attore,
[...] spiegando solo in via subordinata domanda di restituzione delle somme in suo favore.
Esclusa la possibilità dell'attore di ottenere la condanna in solido dei membri della Giunta Provinciale della firmatari dei conti economici e dei verbali di Giunta da cui emergono le anticipazioni e CP_1
l'impegno alla restituzione, risulta superfluo indagare il regime della responsabilità solidale ex art. 38 comma 2 c.c. e l'applicabilità o meno delle disposizioni in tema di fideiussione, questioni queste da ritenersi assorbite.
In definitiva, quindi, la sola CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO va condannata alla restituzione in favore di della somma di € 71.678,37, oltre interessi legali Parte_1 dalla messa in mora del 22.1.2018 al soddisfo, e la domanda nei confronti degli altri convenuti va rigettata.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria la rivalutazione non è dovuta.
Neanche sono dovuti gli interessi pregressi non ricadendo la fattispecie nelle ipotesi di cosiddetta mora ex re, dovendosi, poi, presumere il carattere non oneroso delle anticipazioni, non essendo stati contabilizzati interessi nei vari conti economici posti a fondamento della domanda e risultando dal verbale dell'ottobre del 2014 espressamente qualificata l'anticipazione come non onerosa.
Sul punto, viste le difese di , va precisato che il carattere non oneroso di CP_2 un'obbligazione non implica la liberalità, che ha caratteristiche ulteriori rispetto ad un negozio gratuito.
Un'anticipazione non onerosa è effettuata senza interessi, mentre un'anticipazione onerosa (come quelle bancarie) è caratterizzata dal maturare di interessi sulla somma anticipata;
la liberalità è un quid pluris che presuppone la volontà di arricchire altri impoverendo il disponente.
Nel caso di specie, manifestato più volte l'obbligo restitutorio dell' , il carattere liberale delle CP_10 anticipazioni effettuate va escluso.
Le spese di lite vanno interamente compensate nei rapporti tra parte attrice e la convenuta
, vista la corresponsabilità dell'attore nella ON pagina 14 di 16 tenuta di una contabilità irregolare rispetto alle previsioni statutarie e comunque non chiara.
La compensazione va disposta pure con riferimento alla posizione della parte intervenuta
[...]
, che ha aderito alla domanda dell'attore e, comunque, si è prestata a effettuare CP_8 anticipazioni in nome e per conto di senza meglio imputare i pagamenti Parte_1 effettuati alla mediante debite precisazioni ON nelle causali dei bonifici.
Nei rapporti tra parte attrice e i convenuti, visto il rigetto della domanda attorea nei loro confronti, le spese vanno poste a carico della parte attrice soccombente e si liquidano come in dispositivo applicando valori prossimi ai medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (fase studio € 2.500,00, fase introduttiva €
1.500,00, fase decisionale € 4.000,00) e prossimi ai minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria in senso stretto (€ 3.000,00).
Si precisa che con riguardo alla posizione di , e Controparte_3 CP_4
l'importo sarà liquidato in via unitaria, con l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. CP_5
n. 55 del 2014 previsto nella misura del 60% per l'assistenza prestata dal medesimo difensore alle tre parti
(compenso base € 11.000,00+aumento € 6.600,00).
La richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da nei confronti di CP_6
va rigettata visto il parziale accoglimento della domanda, pur se nei confronti Parte_1 dell'Associazione, e il coinvolgimento dei membri della Giunta Provinciale nell'attività di rendicontazione irregolarmente posta in essere, che esclude il dolo o la colpa grave nella citazione in giudizio dei convenuti, fermo il giudizio sulla insussistenza del fondamento del titolo di responsabilità invocato nei confronti degli stessi.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice e parte intervenuta, da un lato, e dell' convenuta, dall'altro, e, in particolare, in misura pari alla metà a carico di CP_10 Parte_1
e (considerati come parti di un medesimo centro di interessi) e
[...] NT in misura pari alla metà a carico della . ON
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_7
2. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione la domanda di nei Parte_1 confronti della;
ON
e per l'effetto:
3. Condanna la a corrispondere a ON
la somma di € 71.678,37, oltre interessi legali dalla messa in mora del 22.1.2018 Parte_1 pagina 15 di 16 al soddisfo;
4. Rigetta la domanda di condanna in solido spiegata da nei confronti di Parte_1
, , , , CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
e ; CP_5 Controparte_6
5. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta ON
;
[...]
6. Condanna al rimborso delle spese di lite in favore degli altri convenuti, Parte_1 liquidando le stesse in € 17.600,00 con riferimento alla posizione di , Controparte_3
, , in € 11.000,00 ciascuno con riferimento alla posizione di CP_4 CP_5
e , oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% CP_2 Controparte_6 degli importi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. PIETRO
FIORDELISI con riferimento alla posizione di , , Controparte_3 CP_4
, all'avv. GIUSEPPE STRIANESE con riferimento alla posizione di CP_5 [...]
e all'avv. ALESSANDRO COTRONEO con riferimento alla posizione di CP_6 CP_2
;
[...]
7. Rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
8. Pone a definitivo carico delle parti le spese di CTU in misura pari al 50% a carico di e e in misura pari al 50% a carico della Parte_1 NT
e degli altri convenuti. ON
Lì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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