Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17660/2024 + 17974/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 da nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 27/12/1989 Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]20 20157 MILANO ITALIA
con l'Avv. BENTIVEGNA CRISTIAN CESARE
PARTE ATTRICE
e nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 24/11/1986 CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 6 INTERNO 3 64011 ALBA ADRIATICA ITALIA con l'Avv. CRISTINA CAPOROSSI
PARTE CONVENUTA
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 1.7.2024 e
11.12.2024
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI relative alla REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1.- SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Ai sensi dell'articolo 334quater c.c., si assegnano i minori SO e PE in affidamento super-esclusivo o rafforzato alla ricorrente, sig.ra Parte_1
I minori SO e PE non avranno contatti con il padre né permanenza presso il medesimo sino a quando non saranno loro a desiderarlo e a chiederlo.
3.- ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE O SOLUZIONE ABITATIVA PROPOSTA PER I
FIGLI MINORI
I minori Persona_1 e PE vivranno stabilmente presso la madre.
4.- MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E/O
MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE
Il sig. CP_1 corrisponderà un assegno mensile alla ricorrente per il mantenimento dei minori tenuto conto delle maggiori esigenze legate all'età degli stessi di Euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano..
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
La difesa del convenuto insiste per la conferma delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza del
03.02.2025, con la compensazione delle spese legali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente ai minori Persona_1 nato
a Milano (MI) il 6 gennaio 2008 e Per_2 ( nata a [...] il [...] chiedendo che, attesa l'assenza del padre dalla vita dei figli, venisse disposto l'affidamento super esclusivo in capo alla medesima dei ragazzi con collocamento presso di sé e che fosse fatto obbligo al convenuto di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo dio € 800,00 mensili
- rivalutabile annualmente secondo indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili
Premetteva la ricorrente che con decreto definitivo n. 3766/E/2011 cro 6262/12 del 23 luglio
2012, il Tribunale per i Minorenni di Milano ebbe a disporre l'affido esclusivo dei figli _1 e
ER 2 alla ricorrente "con facoltà per il padre di far visita ai figli collocati prevalentemente presso la madre, previo accordo con quest'ultima, nel rispetto delle esigenze dei minori” ed aveva altresì disposto "che il padre per il mantenimento dei figli corrispondesse Euro 400 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, somma omnicomprensiva e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT". Aggiungeva che in tutti questi anni il padre non aveva mai fatto visita ai figli, non aveva mai provveduto a corrispondere alla madre alcun importo, costringendola ad intraprendere un'azione esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Teramo che aveva portato alla vendita immobiliare dell'abitazione di proprietà del sig. CP_1 aggiudicata al prezzo di Euro 50.500,00; che a fronte del disinteresse sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo materiale manifestato dal convenuto, era suo diritto ottenere l'affidamento " super esclusivo” dei figli con determinazione in € 66
800,00 mensili del contributo per il loro mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
Parte convenuta, consistitasi in giudizio, evidenziava in via preliminare la pendenza del procedimento con RG.V.N. 17974/2024 incardinato dal medesimo incardinato avente medesimo oggetto ovvero variazione delle condizioni di mantenimento e di affidamento dei figli minori.
Chiedeva che, stante il rifiuto dei minori riferito dalla di loro madre ad incontrare il padre, gli stessi venissero sentiti dal Giudice al fine di meglio comprendere le ragioni di detto atteggiamento, che venisse disposto l'intervento dei servizi sociali competenti per il Comune di Milano, luogo di residenza dei minori, e del comune di Alba Adriatica (TE) comune di residenza del padre per le necessarie indagini di approfondimento anche del contesto sociale, familiare, di vita e scolastico in ER cui i minori sono inseriti, di conoscenza dei genitori con verifica delle capacità genitoriali di entrambi nonché delle dinamiche relazioni tra genitori e figli con specifico approfondimento della ragioni di rifiuto opposto dai minori all'incontro con il genitore valutando la possibilità di un riavvicinamento del padre ai figli, programmando incontri graduali in modalità protetta. Chiedeva che venisse quindi rigettata la richiesta di affidamento esclusivo dei minori alla madre, che venisse confermato l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e frequentare i figli secondo tempi e modalità stabilite dal Tribunale in accordo con i genitori, tenendo in considerazione la volontà dei minori nonché la distanza fisica tra le città di residenza, e che venisse previsto l'obbligo in capo convenuto di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento di € 300,00 per entrambi (€ 150,00 cadauno), somma parametrata al reddito attualmente percepito pari a € 800,00 mensili.
Successivamente, a seguito della rituale istaurazione del contradditorio, riuniti i procedimenti e in esito all'audizione delle parti, il Giudice delegato con ordinanza del 3.2.2025: 1) affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano via Cesare Pascarella n.20, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2)Disponeva che le frequentazioni del padre con i figli riprendessero solo previo accordo con i minori fatte salve ulteriori determinazioni all'esito dell'ascolto dei minori;
3)Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma di euro 350 oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2025); 4) disponeva che l'assegno unico per la famiglia venisse percepito in via esclusiva dalla madre ricorrente e rinvia la causa per l'audizione dei minori.
All'udienza fissata per l'ascolto dei minori ( 20.5.2025), il Giudice delegato dava atto dell'assenza dei minori, prendeva atto delle dichiarazioni rese dal difensore della ricorrente con riferimento alle ragioni della mancata presenza dei minori nonché delle richieste formulate dal difensore. Prendeva altresì atto delle dichiarazioni rese dal nuovo difensore del convenuto la quale ER dichiarava: "Il Sig. mi ha rappresentato di essere dispiaciuto della vicenda, ma che accetta i ER provvedimenti in punto economico. Avevo paventato al Sig. che i ragazzi oggi non sarebbero potuti venire, lui oggi ne prende atto e ne è dispiaciuto. È disponibile ad ogni cosa. Se i ragazzi non vogliono avere rapporti con il padre lui è d'accordo ma sottolinea che nonostante l'assenza di contatti, lui è disponibile a vederli comunque, ove loro cambiassero idea. Vorrei che i figli avessero ER un recapito telefonico del padre, anche per una videochiamata. Il Sig. non vuole mettere in difficoltà i figli;
quindi, nel caso in cui non vorranno vederlo neanche in chiamata, allora ne prenderà atto Voglio andare a decisione perché i ragazzi, a quanto pare, sono determinati a non vedere il papà data anche la distanza e bisogna prenderne atto In tale udienza la causa, discussa oralmente, veniva rime al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 28.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita
Alla luce delle emergenze in atti, e in accoglimento della domanda della ricorrente, ritiene il Collegio di dover confermare nella presente sede il provvedimento temporaneo già assunto dal giudice delegato con ordinanza del 3.2.2025 dal momento che, nel contesto dato, il mantenimento del regime ordinario dell'affidamento condiviso renderebbe impossibile- attesa l'assoluta assenza di comunicazione tra i genitori e l'assenza protratta per oltre 10 anni del convenuto dalla vita dei figli,
l'adozione di decisioni tempestive e funzionali alle loro concrete e specifiche esigenze. Il tal senso, quindi, la domanda di affidamento "super esclusivo" svolta dalla ricorrente, deve trovare accoglimento non potendosi non rilevare che la madre ha dato prova di essersi sempre occupata dei minori e potendosi nei confronti della stessa esprimere una prognosi favorevole sull'esercizio della responsabilità genitoriale. In modifica dei provvedimento in atto vigenti deve quindi prevedersi che
_1 e PE siano affidati via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano via Cesare Pascarella n.20, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Quanto al regime della frequentazioni tra padre e figli osserva il Collegio che anche la mancata partecipazione di minori all'udienza fissata per il loro ascolto, costituisce elemento rilevante ai fini della decisione dovendo il Collegio trarre elementi di valutazione anche dal comportamento dei minori. Ed invero se è indubbio che l'ascolto abbia una specifica rilevanza e importanza giuridica perché consente al Tribunale di apprezzare e valutare le dichiarazioni rese, è analogamente indubbio che anche dalla mancata volontà dei minori di essere sentiti del Giudice (non comparendo all'udienza fissata per la loro audizione) debbano essere tratte della specifiche valutazioni. Nel caso di specie, in un contesto di lunga assenza del padre dalla vita dei figli, pienamente comprensibile risulta l'atteggiamento dei ragazzi di non incontrarlo proprio in Tribunale.
Apprezza il Collegio le dichiarazioni rese in udienza dalla difesa del convenuto - che sul punto riporta il pensiero del cliente- che "Se i ragazzi non vogliono avere rapporti con il padre lui è d'accordo ma sottolinea che nonostante l'assenza di contatti, lui è disponibile a vederli comunque, ove loro cambiassero idea. Vorrei che i figli avessero un recapito telefonico del padre, anche per una ER videochiamata. Il Sig. non vuole mettere in difficoltà i figli;
quindi, nel caso in cui non vorranno vederlo neanche in chiamata, allora ne prenderà atto.".
Deve quindi prevedersi che gli incontri tra padre e figli possano avvenire solo allorché i figli ne facciano richiesta e secondo accordi che interverranno tra la madre e il padre dei minori ovvero in videochiamata, al recapito telefonico che verrà comunicato, sempre che i figli siano concordi
Sul mantenimento dei minori
Quanto alla misura del contributo previsto il mantenimento dei minori ritiene il Collegio che debba essere qui confermato il provvedimento del 3.2.2025 in forza del quale al convenuto è stato fatto obbligo di versare alla ricorrente via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della
Corte di appello di Milano a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025) risultando tale importo congruo ed adeguato in relazione alle attuali e da ritenersi mutate-condizioni economiche del
-
convenuto il quale dichiara di avere uno stipendio di € 1000,00 mensili svolgendo l'attività di cuoco con contratto a tempo determinato. Dal cedolino relativo al mese di novembre 2023 risulta uno retribuzione di euro 804. La CU dell'anno 2023 reca un reddito lordo annuo di euro 6.745 per 302 giorni di lavoro), per la CU 2022 reca un reddito di euro 4.814, vive in casa di proprietà della sorella dove paga solo le utenze. La richiesta della ricorrente di determinare il contributo per il mantenimento dei figli confermando la somma di € 800,00 mensili non può oggi trovare accoglimento essendo del tutto sproporzionata rispetto alla attuale capacità reddituale e patrimoniale del convenuto.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio e considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte ( il convenuto è soccombente con riferimento ai profili sulla responsabilità genitoriale, mentre la ricorrente è soccombente con riferimento alla misura del contributo per il mantenimento dei figli) le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
17660 del 2024 +17974 del 2024 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in
,
modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 23 luglio
2012 così provvede:
1. DISPONE che i minori _1 e PE siano affidati via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano via Cesare
Pascarella n.20, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. DISPONE che gli incontri tra padre e figli possano avvenire solo allorché i figli ne facciano richiesta e secondo accordi che interverranno tra la madre e il padre dei minori ovvero in videochiamata, al recapito telefonico che verrà comunicato al convenuto, ma ciò sempre che i figli siano concordi
3. DISPONE che CP_1 corrisponda a Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso ( maggio 2024) la somma di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025)
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai