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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND MB - Presidente
CE IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1135/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Amato Parte_1
Salvatore)
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...] (Avv. Russello Domenico) CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. nulla disporsi in merito alla assegnazione della casa coniugale – già oggetto di locazione da parte del sig. – stante l'assenza di prole;
Parte_1
3. nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, al quale entrambi rinunciano reciprocamente essendo dotati di capacità professionale e reddituale, anche in considerazione della giovane età;
4. col presente atto i coniugi dichiarano altresì di avere già regolato definitivamente gli altri rapporti patrimoniali ed economici, non avendo reciprocamente altro da pretendere;
5. nell'ipotesi di ricorrenze di legge, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6. spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 135 resa da questo Tribunale il 24 -25 ottobre 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 22 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 135 resa da questo Tribunale il 24 -25 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento il 30 giugno 2023, nato a [...] il Parte_1
17.10.1990 e nata ad [...] il [...], trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 95, parte II, serie A, dell'anno 2023; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CE IC US ND MB
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND MB - Presidente
CE IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1135/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Amato Parte_1
Salvatore)
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...] (Avv. Russello Domenico) CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. nulla disporsi in merito alla assegnazione della casa coniugale – già oggetto di locazione da parte del sig. – stante l'assenza di prole;
Parte_1
3. nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, al quale entrambi rinunciano reciprocamente essendo dotati di capacità professionale e reddituale, anche in considerazione della giovane età;
4. col presente atto i coniugi dichiarano altresì di avere già regolato definitivamente gli altri rapporti patrimoniali ed economici, non avendo reciprocamente altro da pretendere;
5. nell'ipotesi di ricorrenze di legge, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6. spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 135 resa da questo Tribunale il 24 -25 ottobre 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 22 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 135 resa da questo Tribunale il 24 -25 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento il 30 giugno 2023, nato a [...] il Parte_1
17.10.1990 e nata ad [...] il [...], trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 95, parte II, serie A, dell'anno 2023; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CE IC US ND MB
(atto firmato digitalmente)