Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1756/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1756/2013 R.G.A.C.,
TRA in Parte_1 persona del Curatore p.t., autorizzato dal G.D. come da decreto in atti, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco CANZONIERO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTORE
E
in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale in atti, Controparte_1 dall'Avv. Rosanna COLUZZI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
CONVENUTA contumace avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il FALLIMENTO della Parte_1 traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la e la Controparte_1 [...]
Controparte_2
La società, poi fallita, aveva acceso un conto corrente, distinto dal numero 28015, presso la banca poi poi Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Filiale di Bergamo, dal primo trimestre del 1994 al 31 Dicembre 2002: a quest'ultima
[...] data, il saldo apparente era pari ad euro 156.351,43, a debito della correntista.
1
La medesima società aveva acceso, inoltre, presso la
[...] poi Controparte_5 Controparte_6 poi ancora, per effetto fusione, , infine, Controparte_4 Controparte_1
Filiale di Potenza, dal quarto trimestre del 1988 al 31 Dicembre del 2000, un conto corrente, distinto dal numero 02.039393 (o, più brevemente, 39393), il cui saldo apparente, alla data di chiusura, corrispondeva ad euro 857,60, a debito della correntista.
L'attrice lamentava diverse nullità contrattuali:
- indeterminatezza dei tassi applicati;
- illecita applicazione di oneri, remunerazioni e commissioni di massimo scoperto;
- illecita applicazione di tassi d'interesse ultralegali e, più esattamente, applicazione di tassi usurari;
- capitalizzazione vietata degli interessi e delle competenze.
La parte chiedeva accertarsi le dedotte invalidità negoziali;
condannarsi le controparti a pagare le somme «indebitamente calcolate e riscosse», con interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi le controparti a risarcire il danno, consistente nel profitto che si sarebbe ricavato se si fosse potuto disporre «delle somme indebitamente corrisposte a titolo di oneri maturati
sui predetti conti correnti», investendole «in strumenti finanziari di medio rendimento, come i
Titoli di Stato»; condannarsi le controparti a risarcire il danno consistente nell'avere le circostanze evidenziate concorso a creare le condizioni di insolvenza, che avrebbero condotto al fallimento.
2. Resisteva la che si qualificava come unica legittimata passiva, Controparte_1 chiedeva rigettarsi ogni domanda, e domandava la condanna della controparte per lite temeraria.
3. L' non si costituiva: l'allora Controparte_2 Controparte_2
G.I. assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., senza dichiararne la contumacia: ma ciò presuppone l'avvenuto accertamento della valida costituzione del contraddittorio, e, dunque, la dichiarazione della contumacia medesima dev'essere emessa oggi.
4. Veniva acquisita una relazione di c.t.u., seguita da due elaborati di mero chiarimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è chiaro, innanzitutto, alla stregua delle deduzioni difensive dalla LA (sul punto, peraltro, assenti), perché sia stata citata in giudizio la
[...] sicché la domanda, in quanto proposta contro tale società, Controparte_2 dev'essere dichiarata inammissibile.
2. Non è possibile convenire con l' , circa la decadenza ex art. 1832 Controparte_1
c.c., per mancata contestazione degli estratti conto: essa colpisce, infatti, l'aspetto contabile del rapporto, ma non la possibilità di sollevare la questione delle nullità (Cass. civ., Sez. I, sent.
17.11.2016, n. 23421: «Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti
considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni
annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma
2 N. 1756/2013 R.G.A.C.
non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori
sottostanti.»).
3. Quanto alla prescrizione, la convenuta non la fa decorrere dalla data della chiusura del conto, bensì dalle epoche delle rimesse, qualificando le medesime come solutorie: tale eccezione, pur formulata senza specificazione di quali fossero – appunto – le rimesse solutorie,
è, comunque, correttamente sollevata, perché «In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano),
dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato,
gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26897): prova che, nella specie, non è
stata offerta.
Non può dirsi, allora, che la data di chiusura del conto costituisca, nel caso di specie, il terminus a quo (come altrimenti sarebbe accaduto: Cass. civ., Sez. I, ord. 26.9.2019, n. 24051:
«L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto
di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria
della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati;
nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto
nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".»).
Dell'avvenuta chiusura del conto, peraltro, non è stata acquisita alcuna prova documentale, come puntualmente osserva il c.t.u.: «Si precisa altresì che gli ultimi estratti conto presenti in atti non recano la dicitura di estinzione né si ha notizia della chiusura dei contratti.» (pag. 6).
La pendenza del conto (o, comunque, la mancanza di elementi che consentano di individuare la data, nella quale il conto sia stato eventualmente chiuso) non preclude, comunque, l'accertamento delle diverse ipotesi di nullità negoziale, pur impedendo l'emissione di una pronunzia di condanna: rimane, infatti, l'interesse ad una pronunzia di accertamento della nullità delle condizioni del rapporto (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 5.9.2018, n. 21646: «In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude
l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle
clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al
conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore
estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.»).
3 N. 1756/2013 R.G.A.C.
L'accertamento delle nullità, al contrario dell'azione di ripetizione, non è soggetto a prescrizione, come noto (art. 1422 c.c.).
4. Ove mai fosse stato rilevante, il quadro degli elementi attinenti alla possibile prescrizione si sarebbe completato considerando che la causa veniva introdotta con citazione notificata il 10 Giugno 2013, ed esaminando i possibili precedenti atti di costituzione in mora,
interruttivi della prescrizione medesima.
La banca convenuta, quanto alle lettere di costituzione in mora, inviate dalla società correntista, nulla osserva rispetto a quella relativa al conto n. 28015, pervenuta il 18 Giugno
2007 al destinatario.
Rispetto all'altra missiva, inerente al conto n. 39393, spedita (se non si è letto male il bollo postale) il giorno 14 Giugno 2007, la convenuta solleva, invece, la seguente eccezione:
In realtà, se la banca destinataria ormai era incorporata da altra, che aveva sede nello stesso luogo (non è stato contestato, infatti, tale elemento), si tratta di un errore eminentemente formale, che non può aver impedito alla medesima banca destinataria di ricevere la missiva e di poterne valutare esattamente il contenuto, peraltro riferito a conto corrente ormai confluito, pur se già chiuso, nei rapporti bancari che fanno capo ad essa.
Non risulta, invece, specificamente contestata l'avvenuta ricezione della lettera: che, dunque, deve ritenersi avvenuta, quantunque l'attore non abbia depositato l'avviso di ricevimento, perché «La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a
destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte
del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso
di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. 6.11.2024, n. 28580).
4 N. 1756/2013 R.G.A.C.
Non può conoscersi, tuttavia, esattamente la data della ricezione: secondo quanto ordinariamente accade, tuttavia, e considerando un lasso di tempo più favorevole al destinatario, è possibile determinarsi in sette giorni la durata del tragitto: sicché può fissarsi, ai fini di questa decisione, nel 21 Giugno 2007 il giorno della consegna.
Il contenuto, peraltro, della costituzione in mora non si riferisce, nell'uno e nell'altro caso, a tutte le voci, poi incluse nell'atto di citazione: ma agli interessi illecitamente capitalizzati, a quelli usurari, a quelli determinati col rinvio agli usi.
La prescrizione, pertanto, sarebbe stata interrotta unicamente rispetto a tali diritti.
5.1 La relazione di consulenza tecnica, depositata dal perito dell'ufficio (e seguita da due sintetiche relazioni di chiarimenti), si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica: l'ausiliario, inoltre, rispondeva puntualmente alle osservazioni mosse.
Si rinvia alle pagg. 6-8, ed alle risposte alle osservazioni delle parti, contenute alle pagg.
8-12.
Il c.t.u. accertava, concludendo, i seguenti saldi (pag. 8 della relazione):
I saldi dei c/c secondo il ricalcolo del CTU sono:
- c/c n.28015: saldo al 31/12/02 pari a -€.126.515,76; il saldo come da estratto conto era di -€.156.351,43 con una differenza di €.29.835,67 a favore della CMT,
- c/c n.39393: saldo al 31/12/00 pari a +L.141.352.187 (€.73.002,31); il saldo come da estratto conto era di -L.1.641.183 (€.847,60) con una differenza di L.142.993.370 (€.73.849,91)
a favore della CMT.
5.2 Lo stesso c.t.u., tuttavia, nell'esporre le osservazioni formulate dalla banca, e nel rispondere alle medesime, così si esprimeva (pag. 11):
3. Adeguamento della banca alla delibera CICR del 2000 Il CTP ha inviato nelle sue osservazioni copia della Gazzetta Ufficiale da cui si evince la pubblicazione dell'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR del 9/2/2000; chiede pertanto al CTU di stralciare dalla relazione il mancato adeguamento della convenuta banca alla delibera CIRC del 2000.
Risposta del CTU
Il CTU fa dunque presente agli organi giudicanti che il CTP ha allegato alle osservazioni la copia della GU da cui si evince l'adeguamento della banca ai dettami della delibera CICR del 2000.
Ritiene il Giudice, in proposito, che occorra che le parti conducano un proprio mero calcolo aritmetico di completamento, considerando, in favore della banca, gli interessi capitalizzati, con pari periodicità tra le parti, come consentito dall'art. 2 della menzionata deliberazione del CICR, con decorrenza dal 1° Luglio 2000 (art. 7).
6. Il danno da manca disponibilità del denaro è di difficile accertamento: bisognerebbe ritenere che, di volta in volta, la società avrebbe investito, nelle forme indicate nell'atto di
5 N. 1756/2013 R.G.A.C.
citazione, ovvero «in strumenti finanziari di medio rendimento, come i Titoli di Stato», i saldi liquidi attivi disponibili.
In realtà, non si sa neppure quale sia stato l'andamento degli affari aziendali nel tempo, se la società reinvestisse eventuali disponibilità nella propria medesima attività (in quale misura, con quale periodicità, con quale rendimento) o se acquistasse quegli strumenti finanziari (o investisse altrimenti), o se, addirittura, versasse in condizioni di difficoltà a causa delle modalità di gestione o di investimento delle disponibilità, al punto che avrebbe forse addirittura dissipato il denaro.
Nulla è noto, insomma, circa la condizione dell'azienda nel tempo.
7. Analoghe considerazioni debbono formularsi in proposito del concorso della condotta della banca nella creazione dell'insolvenza: si tratta di un'allegazione difensiva rimasta priva di spiegazioni e di prova.
8. Sulle spese di lite, nel rapporto tra la LA attrice e la convenuta contumace,
vittoriosa, non occorre pronunzia.
La complessità e l'alterno risultato della causa, invece, consentono la compensazione, nel rapporto fra la LA e l' ed escludono la temerarietà della lite: Controparte_1 coerentemente, le spese di c.t.u. possono ripartirsi a metà fra tali parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1756/2013 R.G.A.C., promossa dal in Parte_1 persona del Curatore p.t., contro la in persona del l.r. p.t., e contro la Controparte_1 in persona del l.r. p.t., ogni diversa Controparte_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace l' Controparte_2
2. dichiara inammissibile la domanda, proposta contro l'
[...]
Controparte_2
3. accerta i saldi dei conti correnti come da § 5.1 della motivazione, e con la prescrizione del nuovo calcolo, come da § 5.2 della medesima motivazione;
4. rigetta le domande risarcitorie;
5. rigetta la domanda di lite temeraria;
6. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto fra la attrice e Pt_2
l' Controparte_2
7. compensa le spese di lite tra le parti costituite;
8. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, la parte attrice e l' Controparte_1 in pari misura.
Potenza, 7 Giugno 2025
6 N. 1756/2013 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7