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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 2296/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso anche, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Claudio Sabbatino del Foro di Napoli (c.f.
) e dall'Avv. stabilito Presso il Foro di Roma Guido D'Amelia C.F._2
(c.f. ) ed agli effetti del presente atto elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli via Cesario Console n. 3 (si indicano l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il Email_1 numero di fax 081.19722244 ai fini delle comunicazioni relative al presente giudizio)
- Appellante
E
(C.F.: ), in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena CP_2
GO (C.F.: dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura C.F._4 generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del Persona_1
14/03/2018, elett.te dom.ti Santa Lucia n. 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC :
. egione.campania.it Email_2 Email_3
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 19.4.2023 l'appellante in epigrafe, dipendente del , aveva lamentato l'illegittimità della Controparte_3 condotta dell'Ente in relazione alla nota con la quale era stato preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, all'esito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 co. 2 della L.R. con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale. Aveva quindi contestato il fondamento dell'ingiunzione denominata “atto di ripetizione del credito da ingiustificato arricchimento” del 01.02.2021 identificato con Prot. 2021.0052546 – . Controparte_1
Aveva quindi chiesto, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insussistenza del diritto di ogni e qualsivoglia diritto della Giunta Regionale della Campania, del e, in ogni caso, della Controparte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle
[...] somme corrisposte al ricorrente, nell'arco temporale dal 2009 al 2019, richieste con nota del 01.02.2021 identificata con Prot. 2021.0052546; condannare la Giunta Regionale della il e, in ogni caso, la CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o Controparte_1 chi di essi di ragione, alla restituzione ed al pagamento a favore di esso ricorrente di tutti gli importi trattenuti medio tempore, o comunque incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui alle L.R. 20/2002 e 25/2003; con vittoria di spese.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate Controparte_1 procedure di recupero erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme da quest'ultima indebitamente e ingiustificatamente percepite, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1 costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019 CP_1
Con la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 1549/2024 pubbl. il 28/02/2024 in accoglimento parziale del ricorso era stato dichiarato non dovuto l'importo di € 2.474,78 per prescrizione del credito imputato ai mesi da luglio a ottobre 2010; era stata rigetta ogni altra pretesa, con compensazione delle spese di lite. Con ricorso depositato in data 8.8.2024 il ha impugnato la suddetta Pt_1 sentenza, in sintesi dolendosi dell'erronea determinazione dell'ambito di operatività della prescrizione per effetto dell'erronea qualificazione – come atto interruttivo- della nota inviata a mezzo PEC del 03.11.2020 (costituente mera comunicazione interna tra l'Ufficio Risorse Umane ed il Servizio mobilità); correttamente doveva individuarsi, quale primo atto interruttivo, la comunicazione contenente la richiesta di restituzione degli importi contestati da parte della Controparte_1 in data 01.02.2021, con numero prot. 2021 0052546 del 01.02.2021; da ultimo ha contestato anche il calcolo delle somme non dovute in quanto prescritte. Nel merito si è lamentato della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a suo avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e su diritti quesiti intangibili. A sostegno della irripetibilità delle somme ha richiamato anche la recente sentenza della Corte Cost. n.8/2023
2 Ha concluso, previa riforma della sentenza impugnata, chiedendo accogliersi le domande formulate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei corrisposti relativamente alle mensilità da luglio 2010 a gennaio 2011, per un totale di euro 8.865,63; in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere che l'avvenuta prescrizione si applichi solo ai ratei corrisposti relativamente alle mensilità da luglio 2010 ad ottobre 2010, accertare l'errore di calcolo presente nella sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare non dovuto per prescrizione del credito l'importo di euro 5.087,86; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Notificato l'atto, la si è costituita, resistendo al gravame. Ha rilevato, con CP_1 riguardo alle avverse contestazioni contabili, che la somma dichiarata prescritta dal giudice (euro 2.474,78) corrisponde al 48,64% della somma lorda di euro 5.087,95 risultante dal prospetto emolumenti depositato in primo grado.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per una trattazione congiunta di controversie analoghe) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Non risultano eccezioni da parte del con riguardo al termine di Pt_1 prescrizione applicabile: come correttamente ritenuto dal primo Giudice nel caso in esame non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, il termine breve di prescrizione, infatti, per consolidata giurisprudenza “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (cfr. Cass. 05/11/2019, n. 28436). Va, inoltre, richiamato l'orientamento secondo cui “il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (cfr. Cass. 08/10/2010, n. 20863). D'altra parte va evidenziato che non risulta proposto appello incidentale da parte della è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale Controparte_1 prescrizione della pretesa restitutoria. Il tema della prescrizione va esaminato solo nei limiti del motivo – il primo – dell'appello del con riguardo alla corretta perimetrazione del periodo in Pt_1 relazione al primo atto interruttivo.
3 Nella fattispecie non può attribuirsi effetto interruttivo all'atto individuato dal Tribunale, cioè la comunicazione a mezzo PEC del 3.11.2020 atteso che non vi è prova della notifica della stessa al ricorrente (sebbene indicato in intestazione: doc.
5-6 in produzione ). Di conseguenza il primo atto utile è rappresentato CP_1 dalla richiesta di restituzione degli importi contestati da parte della CP_1 in data 01.02.2021, con numero prot. 2021 0052546 del 01.02.2021 e
[...] sono coperti da prescrizione i ratei fino al gennaio 2011 che, secondo il prospetto di calcolo dell'Ente – tenuto conto della riduzione del 48,64% - vanno quantificati nella misura di complessivi euro 4.312,25. 2. Con riguardo al merito le doglianze sono infondate. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da altri collegi di questa Corte in analoghe controversie - trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di CP_1 bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, ha rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni Controparte_1 alle leggi reg 01, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale Controparte_1 anno comma 1, della legge della 12 dicembre Controparte_1
2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_1
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e CP_4 diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto pre la CP_5 contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale
4 regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati. Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa Controparte_1 restitutoria. L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc. Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di
5 accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione. L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore. Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost. Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023). Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_1 esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta. Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c., infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella
6 sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello può essere accolto per quanto di ragione, riformandosi parzialmente la sentenza impugnata nel senso che la prescrizione va riferita ai ratei del periodo luglio 2010- gennaio 2011 e che pertanto non è dovuta la restituzione dell'importo di euro 4.312,25 . In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati e della reciproca soccombenza reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara non dovuto l'importo di € 4.312,25 per prescrizione del credito imputato ai mesi da luglio 2010 a gennaio 2011; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 2296/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso anche, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Claudio Sabbatino del Foro di Napoli (c.f.
) e dall'Avv. stabilito Presso il Foro di Roma Guido D'Amelia C.F._2
(c.f. ) ed agli effetti del presente atto elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli via Cesario Console n. 3 (si indicano l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il Email_1 numero di fax 081.19722244 ai fini delle comunicazioni relative al presente giudizio)
- Appellante
E
(C.F.: ), in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena CP_2
GO (C.F.: dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura C.F._4 generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del Persona_1
14/03/2018, elett.te dom.ti Santa Lucia n. 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC :
. egione.campania.it Email_2 Email_3
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 19.4.2023 l'appellante in epigrafe, dipendente del , aveva lamentato l'illegittimità della Controparte_3 condotta dell'Ente in relazione alla nota con la quale era stato preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, all'esito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 co. 2 della L.R. con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale. Aveva quindi contestato il fondamento dell'ingiunzione denominata “atto di ripetizione del credito da ingiustificato arricchimento” del 01.02.2021 identificato con Prot. 2021.0052546 – . Controparte_1
Aveva quindi chiesto, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insussistenza del diritto di ogni e qualsivoglia diritto della Giunta Regionale della Campania, del e, in ogni caso, della Controparte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle
[...] somme corrisposte al ricorrente, nell'arco temporale dal 2009 al 2019, richieste con nota del 01.02.2021 identificata con Prot. 2021.0052546; condannare la Giunta Regionale della il e, in ogni caso, la CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o Controparte_1 chi di essi di ragione, alla restituzione ed al pagamento a favore di esso ricorrente di tutti gli importi trattenuti medio tempore, o comunque incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui alle L.R. 20/2002 e 25/2003; con vittoria di spese.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate Controparte_1 procedure di recupero erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme da quest'ultima indebitamente e ingiustificatamente percepite, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1 costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019 CP_1
Con la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 1549/2024 pubbl. il 28/02/2024 in accoglimento parziale del ricorso era stato dichiarato non dovuto l'importo di € 2.474,78 per prescrizione del credito imputato ai mesi da luglio a ottobre 2010; era stata rigetta ogni altra pretesa, con compensazione delle spese di lite. Con ricorso depositato in data 8.8.2024 il ha impugnato la suddetta Pt_1 sentenza, in sintesi dolendosi dell'erronea determinazione dell'ambito di operatività della prescrizione per effetto dell'erronea qualificazione – come atto interruttivo- della nota inviata a mezzo PEC del 03.11.2020 (costituente mera comunicazione interna tra l'Ufficio Risorse Umane ed il Servizio mobilità); correttamente doveva individuarsi, quale primo atto interruttivo, la comunicazione contenente la richiesta di restituzione degli importi contestati da parte della Controparte_1 in data 01.02.2021, con numero prot. 2021 0052546 del 01.02.2021; da ultimo ha contestato anche il calcolo delle somme non dovute in quanto prescritte. Nel merito si è lamentato della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a suo avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e su diritti quesiti intangibili. A sostegno della irripetibilità delle somme ha richiamato anche la recente sentenza della Corte Cost. n.8/2023
2 Ha concluso, previa riforma della sentenza impugnata, chiedendo accogliersi le domande formulate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei corrisposti relativamente alle mensilità da luglio 2010 a gennaio 2011, per un totale di euro 8.865,63; in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere che l'avvenuta prescrizione si applichi solo ai ratei corrisposti relativamente alle mensilità da luglio 2010 ad ottobre 2010, accertare l'errore di calcolo presente nella sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare non dovuto per prescrizione del credito l'importo di euro 5.087,86; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Notificato l'atto, la si è costituita, resistendo al gravame. Ha rilevato, con CP_1 riguardo alle avverse contestazioni contabili, che la somma dichiarata prescritta dal giudice (euro 2.474,78) corrisponde al 48,64% della somma lorda di euro 5.087,95 risultante dal prospetto emolumenti depositato in primo grado.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per una trattazione congiunta di controversie analoghe) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Non risultano eccezioni da parte del con riguardo al termine di Pt_1 prescrizione applicabile: come correttamente ritenuto dal primo Giudice nel caso in esame non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, il termine breve di prescrizione, infatti, per consolidata giurisprudenza “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (cfr. Cass. 05/11/2019, n. 28436). Va, inoltre, richiamato l'orientamento secondo cui “il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (cfr. Cass. 08/10/2010, n. 20863). D'altra parte va evidenziato che non risulta proposto appello incidentale da parte della è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale Controparte_1 prescrizione della pretesa restitutoria. Il tema della prescrizione va esaminato solo nei limiti del motivo – il primo – dell'appello del con riguardo alla corretta perimetrazione del periodo in Pt_1 relazione al primo atto interruttivo.
3 Nella fattispecie non può attribuirsi effetto interruttivo all'atto individuato dal Tribunale, cioè la comunicazione a mezzo PEC del 3.11.2020 atteso che non vi è prova della notifica della stessa al ricorrente (sebbene indicato in intestazione: doc.
5-6 in produzione ). Di conseguenza il primo atto utile è rappresentato CP_1 dalla richiesta di restituzione degli importi contestati da parte della CP_1 in data 01.02.2021, con numero prot. 2021 0052546 del 01.02.2021 e
[...] sono coperti da prescrizione i ratei fino al gennaio 2011 che, secondo il prospetto di calcolo dell'Ente – tenuto conto della riduzione del 48,64% - vanno quantificati nella misura di complessivi euro 4.312,25. 2. Con riguardo al merito le doglianze sono infondate. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da altri collegi di questa Corte in analoghe controversie - trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di CP_1 bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, ha rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni Controparte_1 alle leggi reg 01, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale Controparte_1 anno comma 1, della legge della 12 dicembre Controparte_1
2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_1
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e CP_4 diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto pre la CP_5 contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale
4 regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati. Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa Controparte_1 restitutoria. L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc. Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di
5 accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione. L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore. Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost. Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023). Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_1 esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta. Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c., infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella
6 sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello può essere accolto per quanto di ragione, riformandosi parzialmente la sentenza impugnata nel senso che la prescrizione va riferita ai ratei del periodo luglio 2010- gennaio 2011 e che pertanto non è dovuta la restituzione dell'importo di euro 4.312,25 . In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati e della reciproca soccombenza reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara non dovuto l'importo di € 4.312,25 per prescrizione del credito imputato ai mesi da luglio 2010 a gennaio 2011; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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