Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).