Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice
dott. Michele Alajmo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8255 / 20 r.g.n. promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annagiulia Mayr e dall'avv. Roberto Natoli, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, sito in Palermo alla via Marchese Ugo n. 56 come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIARRATANA DIEGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Canicattì (AG) in via A. De Gasperi n. 123, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: “in applicazione degli artt. 107, 125 131 d.lgs. n. 30/2005, preso atto dell'inibitoria ex art. 131 c.p.i. disposta dal
Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, con provvedimento del 30.4.2021, depositato il 18.5.2021 ad esito del procedimento R.G.
l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione della varietà Red Globe, nonché l'acquisto e la vendita dell'uva appartenente alla varietà Red Globe non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall'attrice o da suoi aventi causa;
fissare a carico della convenuta ai sensi dell'art. 124 c.p.i. e 614 bis c.p.c. una somma non inferiore ad € 1.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria di cui al precedente punto che sarà constata in futuro;
ordinare la distruzione delle piante e del rimanente materiale di moltiplicazione della varietà Red Globe comunque detenuto dalla convenuta;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche in via equitativa, in base alle risultanze dell'attività istruttoria e comunque in misura non inferiore ad € 50.000,00; disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a caratteri doppi del normale e per due volte, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, sul quotidiano La Sicilia. Con vittoria di spese ed onorari”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: ritenere e dichiarare infondata la domanda dell'attore e, con qualsiasi statuizione, rigettarla;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere unica Parte_1 licenziataria esclusiva per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo del brevetto d'invenzione per nuova varietà vegetale n. 1021 NV denominata Red Globe, ha convenuto in giudizio allegando che quest'ultima, pur in assenza di Controparte_1 alcuna sublicenza rilasciata dalla , produce e commercializza Parte_1 massivamente, in Italia e all'estero, l'uva Red Globe, ed ha chiesto di inibire alla convenuta ex art. 124 c.p.i. l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione della varietà Red Globe nonché l'acquisto e la vendita della predetta uva non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall'attrice o dai suoi aventi causa, chiedendo pure la conferma della penale per ogni violazione della inibitoria
(già concessa in fase cautelare) ed il risarcimento del danno subito.
La ha contestato la domanda rappresentando di avere soltanto CP_1 commercializzato la varietà di uva in oggetto, acquistata dalla ditta ZZ
AL (che possiede il 50% delle quote di a tal fine autorizzato dalla CP_1 società attrice in forza della transazione sottoscritta in data 10-4-2018 con la società attrice che, a fronte del pagamento dell'importo di € 1.500,00, lo aveva autorizzato a coltivare 2500 piante della varietà Red Globe nel terreno in suo possesso, sito a
Canicattì, ed a commercializzare il prodotto ottenuto.
La domanda è fondata nei limiti che si diranno. E' invero pacifico e non contestato che la società attrice vanti il titolo di privativa esercitato in giudizio, in virtù della licenza esclusiva a suo favore trascritta il
22/3/2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (cfr. documentazione in atti).
Tale privativa comporta, secondo quanto previsto dall'art. 107 c.p.i., che sia richiesta l'autorizzazione del costitutore per tutti gli atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta ed, in particolare, per la produzione o riproduzione, per l'offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione e per l'esportazione o importazione. Detta autorizzazione è richiesta anche per i predetti atti compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta.
Infine, l'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha ottemperato all'onere da cui era gravata.
A fronte, infatti, delle pubblicità a mezzo internet nelle quali espressamente la società convenuta dichiarava di produrre e commercializzare la varietà di uva in oggetto, vantando anche una eccellente produttività tanto da essere pronta a servire i mercati con ampie quantità di prodotto, parte convenuta ha depositato delle scritture private concluse con AL ZZ, nelle quali il primo dichiarava di vendere alla seconda il prodotto delle sue piante di uva Red Globe.
Orbene, AL ZZ, titolare dell'omonima impresa, è socio al 50% di
[...]
e suo figlio, , è il responsabile commerciale de CP_1 Persona_1 [...]
(come emerge dalla produzione di parte attrice), sicché le suddette scritture CP_1 private, prive di date certa e di ulteriore documentazione che ne comprovi la rispondenza al vero, in verità nulla provano.
Consegue a quanto premesso che va confermato ed integrato quanto stabilito in via cautelare con provvedimento del 30.4.2021 dal Tribunale in composizione collegiale, considerato appunto che, ex art. 124 c.p.i., con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, oltre alla fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Inoltre, può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione.
Va quindi inibito alla l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione CP_1 della varietà Red Globe, nonché l'acquisto e la vendita dell'uva appartenente alla varietà Red Globe che non provenga da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall'attrice o da suoi aventi causa, oltre alla distruzione delle piante e del rimanente materiale di moltiplicazione della varietà Red Globe comunque detenuto dalla convenuta. Va altresì fissata per ogni condotta consumata dalla convenuta in violazione dell'ordine statuito il pagamento di € 300,00 ex art. 614 bis c.p.c..
Va altresì ordinata la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 126 del c.p.i., nella sola parte dispositiva, per una sola volta su “ ”. Controparte_2
A diversa conclusione si giunge, invece, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la cui quantificazione resta assoggettata all'onere della prova secondo i criteri previsti dagli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c. che, in generale, rinviano a tutti i profili pertinenti all'illecito, costituiti dalle conseguenze economiche negative patite dal titolare del diritto leso, compreso il mancato guadagno (che nel caso è costituito dal mancato assolvimento della royalty da parte del contraffattore) e, ove occorra, da elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato.
Ed invero, nel caso di specie, non è stato possibile, attraverso la documentazione depositata, accertare quale sia stato il quantitativo di uva Red Globe prodotta e venduta da con conseguente impossibilità di quantificare il mancato CP_1 introito da royalty, né risulta utilizzabile a questo fine la consulenza contabile disposta nel corso del processo che ha imputato tutti gli incrementi di risultato riportati dalla società convenuta all'attività di commercializzazione dell'uva, nonostante fosse evidente che non solo di uva Red Globe si occupava la CP_1
Di contro, parte attrice non ha nemmeno allegato una eventuale flessione nei suoi guadagni, sicché non è adottabile nemmeno una valutazione di tipo equitativo del danno, mancando al riguardo ogni presupposto per detta quantificazione.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.616,00 (applicati i medi per tutte le fasi e considerato il valore “indeterminabile complessità bassa”), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Parte_1 contro la con atto di citazione del 9/06/2020,
[...] CP_1 ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa così provvede:
inibisce a l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione della varietà CP_1
Red Globe, nonché l'acquisto e la vendita dell'uva appartenente alla varietà Red
Globe che non provenga da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall'attrice o da suoi aventi causa;
ordine alla società convenuta la distruzione delle piante e del rimanente materiale di moltiplicazione della varietà Red Globe comunque detenuto;
fissa in euro 300,00 l'importo dovuto dalla convenuta per ogni violazione del superiore ordine;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Dispone che il dispositivo della sentenza venga pubblicato a spese della CP_1 sul ” per una sola volta;
[...] Controparte_2
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di imprese in data 4 aprile 2025
Il Giudice
Michele Alajmo La Presidente
Daniela Galazzi