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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai consiglieri
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere rel.
All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2391 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 9 agosto 2024 e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F. P.IVA. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
dagli avv. Patrizia De Nittis e Gian Luca Righi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 25;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_3
dall'Avv. Vincenzo De Sensi, presso il cui studio in Roma, via Porta Pinciana 4 si domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091/19, depositata il 29.11.2019 e non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella narrativa che precede, statuire quanto segue:
1 a) annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n.
23091/2019 e, per l'effetto:
1) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori della
[...]
Parte_1
e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. (richiamato
[...] dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i pagamenti pari a complessivi Euro
50.000,00 così come individuati in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e quindi condannare Controparte_1
a pagare alla Procedura attrice il predetto importo di Euro 50.000,00 (ovvero
[...]
quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà di giustizia), oltre agli interessi legali a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado fino al saldo;
b) condannare al pagamento delle spese processuali Controparte_1
relative al doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, anche con riguardo alle istanze istruttorie, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 23091/2019 (pubbl. il 29.11.2019), emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Parte_1
(d'ora in poi anche ) ha proposto appello
[...] Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091/19, che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. di alcuni pagamenti ricevuti dalla nel semestre antecedente la domanda di ammissione al Controparte_1
concordato preventivo (in data 25.10.2012), in particolare di operazioni bancarie eseguite in data 18 giugno 2012 per complessivi € 50.000,00 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di revocatoria assumendo la fondatezza della eccezione di parte convenuta circa l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 67 co. 3, lett. a che individua, quali pagamenti esclusi dalla declaratoria di inefficacia: i pagamenti di beni e servizi purchè effettuati a)
2 nell'esercizio dell'attività di impresa;
b) nei termini d'uso).
In dettaglio, ha ritenuto che la documentazione fornita dalla convenuta, atta a provare la sussistenza delle condizioni di operatività della norma consentisse di ritenere provato che nel caso di specie trattavasi di pagamenti effettuati come corrispettivo della fornitura, da parte della convenuta, di beni funzionali all'esercizio di attività di impresa dell'ente ecclesiastico, nello specifico materiale sanitario ed impianti medicali destinati all'Ospedale S. Carlo di Nancy.
Inoltre gli stessi rientravano nella tempistica con cui - in base a quanto provato dalla convenuta, la effettuava i pagamenti in proprio favore (e dunque Parte_1 nei c.d. “ritardi tollerati”), che prevedeva un notevole ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste, osservando come, nel caso di specie, “il bonifico veniva disposto il 18 giugno 2012, a distanza di quasi due anni dalla scadenza delle fatture emesse nel 2010”). Di qui, la irrevocabilità dei pagamenti impugnati.
La ha proposto appello, formulando vari motivi. Pt_2
Al punto II.3 dell'atto di appello, la lamenta come erronea la conclusione Pt_2
del primo giudice in ordine alla sussistenza della accertata esimente.
Deduce, in dettaglio:
- che i pagamenti impugnati ricadevano nel c.d. “periodo sospetto” ovvero nei sei mesi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. 6 l. fall., in data 25.10.2012;
- che era stata raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione di detti pagamenti;
- che in relazione all'applicabilità dell'esimente ex art. 67, co.3, l. a l.fall., e alla ricostruzione delle tempistiche tollerata per la esecuzione dei pagamenti, il primo giudice aveva errato nel trarre dalla documentazione prodotta dalla una prova eloquente delle modalità con le quali, Controparte_1
normalmente avvenivano i pagamenti;
la convenuta, infatti, si era limitata a produrre con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli stralci di alcuni estratti del proprio conto corrente intrattenuto presso Monte dei Paschi di Siena relativi al periodo settembre 2010 / gennaio 2012 e un elenco di fatture emesse dalla dal mese di aprile 2009 al mese di ottobre 2009, con la Controparte_1
indicazione della data del presunto pagamento.
Tuttavia, la parte attrice non aveva precisato a quali fatture si riferissero le rimesse oggetto del giudizio, né aveva prodotto documenti contabili forniti di valore legale (quali ad esempio l'estratto autentico delle scritture contabili), con
3 la conseguenza che era impossibile ricostruire l'andamento storico del rapporto per permettere una comparazione tempi in cui erano avvenuti i pagamenti di cui
è causa rispetto a quelli avvenuti in precedenza;
- che sempre in relazione all'esimente ex art. 67, co.3, l. a l.fall., sarebbe erronea la conclusione di una compatibilità del pagamento delle fatture insolute, avvenuto in un'unica soluzione, con la normale tempistica di adempimento.
Sempre dall'esame dei documenti prodotti con finalità comparative emergerebbe altro: ad esempio, dagli estratti di conto corrente prodotti (settembre
2010/gennaio 2012) figurerebbe, al contrario, che i pagamenti impugnati non rientrerebbero nella definizione di “termini d'uso” in quanto: “(i) in tre casi
(settembre 2010 – gennaio 2011– ottobre 2011) si fa genericamente riferimento al pagamento di fatture emesse nel 2009; (ii) in un altro caso (aprile 2011) il pagamento di Euro 10.000,00 fa riferimento alla terza rata di un piano di rientro;
(iii) in un altro ancora (luglio 2011) il pagamento è effettuato addirittura da una terza società (Elea) per conto della;
(iv) i pagamenti del 26/10/2011, Parte_1
del 25/11/2011, 23/12/2011 sono tutti di importo pari a 10.000,00 cadauno rappresentando, quindi, all'evidenza pagamenti del medesimo piano di rientro di cui al punto (ii) che precede.” (p. 10 atto di citazione in appello).
- Questi documenti riscontrerebbero pagamenti di crediti pregressi da lungo tempo scaduti o effettuati a seguito di solleciti o di piani di rientro, pagamenti eseguiti da un terzo, modalità inidonee a fruire del beneficio dell'esenzione.
- di contro, la documentazione prodotta da parte attrice (e dettagliata a pag. 11 dell'atto di appello) sarebbe sufficiente a smentire l'esistenza di una consuetudine di tolleranza;
risultava in particolare che nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo di € 763.912,00 e che CP_1 Parte_1
in data 25.05.2012 la Provincia aveva pertanto proposto tra opzioni alternative per definire transattivamente l'esposizione debitoria, tra le quali era stato accettato il pagamento in un'unica soluzione del 70% di quanto dovuto a saldo e stralcio;
tale accordo era stato disatteso dalla con la esecuzione di un Pt_2 bonifico di € 50.000; in data 20.11.2012 la aveva pertanto CP_1 depositato ricorso per decreto ingiuntivo per € 565.379,20
- tutti questi elementi, evidentemente, smentivano le conclusioni del Tribunale circa l'esistenza di una tolleranza nel ritardo die pagamenti da parte della CP_1
da ritenersi, di contro, pienamente consapevole dello stato di insolvenza della
4 debitrice.
Con il terzo motivo, parte appellante ribadisce la sussistenza dell'elemento oggettivo – lesione della par condicio creditorum – e dell'elemento soggettivo – scientia decotionis - costituenti i presupposti dell'utile esperimento del rimedio invocato. In particolare, in riferimento all'elemento soggettivo, deduce che la grave situazione economica e finanziaria dell'ente fosse ben nota alla società odierna appellata al momento della ricezione del pagamento oggetto di revocatoria, essendovi numerosi indizi da cui tratte in via presuntiva la prova della sua sussistenza e in particolare:
- dalla fine dell'anno 2011 si era verificato un vero e proprio “stillicidio mediatico” con commenti e analisi di stampa circa la drammatica situazione Part finanziaria della Provincia e delle sue “Opere Sociali” più note (gli Ospedali
e San Carlo di Nancy), riportate giornalmente dagli organi di stampa;
Part tradizionalmente, l' ed il San Carlo di Nancy hanno rappresentato e rappresentano realtà nosocomiali molto in vista nel panorama della sanità romana e nazionale. Le notizie di stampa, dunque, erano sempre più allarmanti: si parlava di “milioni di euro di buco”, di “debito multimilionario”, di “gestione fallimentare”, di stipendi non pagati al personale, di imminente presentazione di una domanda di concordato preventivo;
- la presenza di numerose procedure esecutive pendenti;
- la documentazione depositata dalla in primo grado con la memoria ex Pt_2 art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. (all. 11/20) dalla quale risultava che: “i) nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo di € 763.912,00, oltre interessi di mora;
ii) in data 25.5.2012 la
Provincia ha proposto alla convenuta tre opzioni alternative per definire transattivamente l'esposizione; iii) la ha accettato a saldo e Controparte_2
stralcio il pagamento in un'unica soluzione del 70% del dovuto;
iv) successivamente la , che già il 18.6.2012 aveva contraddetto l'ipotesi Parte_1 transattiva eseguendo un bonifico di € 50.000,00, non ha tuttavia dato seguito alla proposta;
v) in data 20.11.2012 ha presentato ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo per € 565.379,20 nel quale dà atto di aver ricevuto un
“imprevisto” bonifico di € 50.000,00 (oggetto del presente giudizio di revocatoria (cfr. all. 19 del fascicolo di parte attrice).”
5 Si è opposta al gravame la affermando che i pagamenti Controparte_3 oggetto di causa erano avvenuti “nell'esercizio dell'attività di impresa” sanitaria CP_ da parte dell'Ente in bonis, come previsto dalla norma, art. 67, co.3, l. a in quanto i prodotti medicali erano destinati all'Ospedale Generale San Carlo di
Nancy e nell'ambito dei normali rapporti di fornitura di tali prodotti, nonché nei
“termini d'uso” stante la sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute, ampiamente dimostrato in sede istruttoria nel giudizio di primo grado. Ha, nel resto contestato la ricorrenza di ulteriori presupposti dell'azione proposta.
L'appello è fondato.
E' pacifico tra le odierne parti del giudizio, oltre che documentalmente dimostrato dalla procedura attrice, che la Parte_1
ha presentato, innanzi a presso questo
[...]
tribunale, con ricorso del 24 ottobre 2012, domanda di concordato preventivo c.d. prenotativo, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l. fall., curandone in data
25 ottobre 2012, la pubblicazione nel registro delle imprese (v. visura camerale, in atti). In data 29 marzo 2013, è stato assunto il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico con cui il medesimo ente è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria. Tenuto conto di tale consequenzialità - peraltro non contestata in giudizio - è evidente che l'ammissione della
[...] alla Parte_1
procedura di amministrazione straordinaria trae origine dalla medesima condizione di precarietà economico reddituale che avrebbe dovuto trovare iniziale rimedio con l'avviata proposta concordataria, e che ha, quindi, comportato la giudiziale declaratoria di insolvenza con sentenza del 29-30 maggio 2013.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, con la domanda azionata la parte aveva invocato la revocabilità dei seguenti pagamenti, per complessivi € 50.000,00 come dalla tabella riportata sia in citazione che nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc :
18/6/2012 1.485,20 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 5.720,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.004,00 Pag. ant. rata su piano di rientro CP_1 CP_1
6 18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.108,00 Pag. ant. rata su piano di rientro CP_1 CP_1
18/6/2012 5.096,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.120,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 2.672,80 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 2.288,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.004,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.296,80 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.536,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 373,20 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
Totale 50.000,00 Controparte_1
Secondo la impostazione attorea, dunque, trattasi di vari pagamenti, avvenuti tutti con un unico bonifico tratto sul c/c 372/20300 del 18.06.2012 per l'importo complessivo di
€ 50.000.
Nelle memorie di primo grado, la parte attrice aveva con chiarezza indicato i relativi importi come tratti sia dal libro giornale (doc. 22 allegato memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc) che dall'elenco delle movimentazioni contabili della stessa Parte_1
(doc. 21 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) nel quale risulta indicata la corretta imputazione dei pagamenti.
Ciò chiarito, occorre concentrarsi sulla portata dell'atto solutorio, rappresentato dal pagamento, in unica soluzione, del bonifico del 18.06.2012.
Infatti, indipendentemente dal rilievo di un obiettivo ritardo nella esecuzione del relativo pagamento rispetto alla scaturigine del credito, rappresentato da fatture risalenti al 2009 e 2010 - dato su cui il Tribunale ha fondato, a ben guardare, la propria conclusione - occorre piuttosto valorizzare l'intervenuto conseguimento tra le parti, nelle more dell'atto solutorio, di un piano di rientro ( documentato fra gli allegati della memoria ex art. 183, IV co. n. 2) avvenuto nel contesto delle seguenti, ulteriori, significative circostanze:
- nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo di € 763.912,00, oltre interessi di mora (ricorso per l'ammissione al passivo presentato da doc.11); Controparte_1
- in data 25.5.2012 la ha proposto alla convenuta tre opzioni alternative Parte_1
7 per definire transattivamente l'esposizione nei confronti della Controparte_3
“allo scopo di prevenire l'azione di recupero del credito” (lettera del
[...]
Part 25.5.2012 del Direttore Generale dell' inviata alla allegata Controparte_1 al ricorso per l'ammissione al passivo doc. 13);
- la ha accettato a saldo e stralcio il pagamento in un'unica Controparte_2
soluzione del 70% del dovuto;
- in data 1.6.2012 la in persona del suo legale rappresentante ha inviato Pt_2
alla Sine Vision la bozza della transazione con la quale si sarebbe impegnata a versare, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto l'importo di 534.738,40 euro, pari appunto al 70 % di 763.912,00 euro (comunicazione e-mail
Part dell'1.6.2012 dell'Ufficio Legale dell' allegata al ricorso per l'ammissione al passivo, doc. 14);
- il 18.6.2012 la eseguiva il bonifico in questione di € 50.000,00 in Pt_2
contraddizione con la transazione raggiunta;
nelle settimane successive la CP_2
rimetteva all'Ente varie e mail di sollecito per il pagamento della
[...]
differenza, in data 25.7.2012 e 27.7.2012, rimaste tuttavia prive di riscontro;
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.11.2012, la CP_1
chiedeva la condanna della al pagamento di 565.379,20 euro degli Pt_2
interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al saldo e delle spese di procedura;
il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 25946/2012.
Tale essendo lo svolgimento diacronico dei fatti, è chiaro come il conseguimento certo, nel maggio 2012, di un accordo transattivo sulla pregressa morosità - ricomprendente, come è stato dimostrato, anche i vari crediti per forniture e alla cui esecuzione risulta documentalmente imputato il pagamento del bonifico di € 50.000 di cui è causa - precluda per definizione di ricondurre lo stesso atto solutorio all'ambito di operatività della esimente di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) (si veda, in termini, da ultimo, Cass. sez
I, ord. 30.03.2025 n. 8384) non potendosi considerare lo stesso una ordinaria modalità di pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, tale cioè da essere poter essere comparata, come erroneamente fatto dal primo giudice, ai
“termini di uso”, invalsi fra le parti. Vale la pena di sottolineare, infatti, come non si trattasse, a rigore, del pagamento di singole fatture, ma di un unico pagamento eseguito ad estinzione del più ampio credito complessivo negoziato in sede transattiva.
Chiariti i motivi per ritenere non operante la esimente normativa, non vi è dubbio come, nella specie (secondo motivo), debbano anche ritenersi integrati gli ulteriori presupposti
8 di accoglimento della domanda di revocatoria, flebilmente contestati dalla controparte.
Pacifica la riconducibilità del pagamento di € 50.000 nel periodo c.d. sospetto, non vi è dubbio come la concessione di un piano rientro supporti, per costante giurisprudenza di legittimità, anche la prova dell'elemento soggettivo dello stato insolvenza del solvens, nella ricorrenza, come nel caso di specie, di altri elementi utili a desumere presuntivamente la consapevolezza di uno stato di illiquidità del debitore;
ad esempio, le notizie di stampa, certamente note ad un fornitore che aveva con la costanti Parte_1
rapporti commerciali, la proposta, pervenuta dal debitore, di un piano di rientro con versamenti rateali, il perdurare dell'inadempimento tale da indurre il creditore a sollecitare i pagamenti.
In concreto, l'accordo di rateizzazione del debito che la aveva proposto in data Pt_2
25.5.2012 per far fronte alla considerevole esposizione debitoria, pari ad € 763.912,00, oltre interessi di mora, rendeva palese la difficoltà della di adempiere Parte_1
regolarmente alle proprie obbligazioni, quindi sintomo di una situazione non transitoria e comprovante l'insolvenza, nonché l'evidente conoscenza dello stato di insolvenza da parte della , oltre che la totale estraneità a logiche commerciali usuali di CP_2
tolleranza di minimi ritardi.
Va ritenuto in re ipsa l'evento dannoso rispetto alla par condicio creditorum e l'interesse della massa, lesione che risulta integrata per il sol fatto dell'effettuazione del pagamento, avvenuta il 18 giugno 2012, durante il periodo sospetto, ovvero nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese avvenuta il 25 ottobre 2012.
Gli elementi indiziari sopra menzionati, gravi, precisi e tra loro concordanti, unitariamente valutati, consentono ad avviso di questa Corte di ritenere integrato l'elemento soggettivo dell'azione, dal che discende la necessità di accoglimento dell'appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti della appellante il pagamento effettuato in favore della con bonifico del 18.06.2012; Controparte_1
La è pertanto tenuta al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1
complessiva somma di euro 50.000 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in tema di revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla
9 sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito (in questi termini, tra le altre, Cass., ord., 23.5.2018, n. 12850).
In assenza di prova del maggior danno, la somma capitale di cui in premessa deve dunque essere solamente maggiorata di interessi dalla domanda giudiziale, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. (in argomento, da ultimo, Cass., ord., 3.1.2023, n.
61).
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091 /19 depositata il 29.11.2019 ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, riformata integralmente la sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
Parte_1 del pagamento oggetto della domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
la in persona del l.r.p.t. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 50.000in favore dell'appellante, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 7.500 e quanto al presente giudizio, in euro 6.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai consiglieri
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere rel.
All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2391 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 9 agosto 2024 e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F. P.IVA. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
dagli avv. Patrizia De Nittis e Gian Luca Righi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 25;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_3
dall'Avv. Vincenzo De Sensi, presso il cui studio in Roma, via Porta Pinciana 4 si domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091/19, depositata il 29.11.2019 e non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella narrativa che precede, statuire quanto segue:
1 a) annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n.
23091/2019 e, per l'effetto:
1) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori della
[...]
Parte_1
e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. (richiamato
[...] dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i pagamenti pari a complessivi Euro
50.000,00 così come individuati in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e quindi condannare Controparte_1
a pagare alla Procedura attrice il predetto importo di Euro 50.000,00 (ovvero
[...]
quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà di giustizia), oltre agli interessi legali a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado fino al saldo;
b) condannare al pagamento delle spese processuali Controparte_1
relative al doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, anche con riguardo alle istanze istruttorie, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 23091/2019 (pubbl. il 29.11.2019), emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Parte_1
(d'ora in poi anche ) ha proposto appello
[...] Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091/19, che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. di alcuni pagamenti ricevuti dalla nel semestre antecedente la domanda di ammissione al Controparte_1
concordato preventivo (in data 25.10.2012), in particolare di operazioni bancarie eseguite in data 18 giugno 2012 per complessivi € 50.000,00 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di revocatoria assumendo la fondatezza della eccezione di parte convenuta circa l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 67 co. 3, lett. a che individua, quali pagamenti esclusi dalla declaratoria di inefficacia: i pagamenti di beni e servizi purchè effettuati a)
2 nell'esercizio dell'attività di impresa;
b) nei termini d'uso).
In dettaglio, ha ritenuto che la documentazione fornita dalla convenuta, atta a provare la sussistenza delle condizioni di operatività della norma consentisse di ritenere provato che nel caso di specie trattavasi di pagamenti effettuati come corrispettivo della fornitura, da parte della convenuta, di beni funzionali all'esercizio di attività di impresa dell'ente ecclesiastico, nello specifico materiale sanitario ed impianti medicali destinati all'Ospedale S. Carlo di Nancy.
Inoltre gli stessi rientravano nella tempistica con cui - in base a quanto provato dalla convenuta, la effettuava i pagamenti in proprio favore (e dunque Parte_1 nei c.d. “ritardi tollerati”), che prevedeva un notevole ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste, osservando come, nel caso di specie, “il bonifico veniva disposto il 18 giugno 2012, a distanza di quasi due anni dalla scadenza delle fatture emesse nel 2010”). Di qui, la irrevocabilità dei pagamenti impugnati.
La ha proposto appello, formulando vari motivi. Pt_2
Al punto II.3 dell'atto di appello, la lamenta come erronea la conclusione Pt_2
del primo giudice in ordine alla sussistenza della accertata esimente.
Deduce, in dettaglio:
- che i pagamenti impugnati ricadevano nel c.d. “periodo sospetto” ovvero nei sei mesi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. 6 l. fall., in data 25.10.2012;
- che era stata raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione di detti pagamenti;
- che in relazione all'applicabilità dell'esimente ex art. 67, co.3, l. a l.fall., e alla ricostruzione delle tempistiche tollerata per la esecuzione dei pagamenti, il primo giudice aveva errato nel trarre dalla documentazione prodotta dalla una prova eloquente delle modalità con le quali, Controparte_1
normalmente avvenivano i pagamenti;
la convenuta, infatti, si era limitata a produrre con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli stralci di alcuni estratti del proprio conto corrente intrattenuto presso Monte dei Paschi di Siena relativi al periodo settembre 2010 / gennaio 2012 e un elenco di fatture emesse dalla dal mese di aprile 2009 al mese di ottobre 2009, con la Controparte_1
indicazione della data del presunto pagamento.
Tuttavia, la parte attrice non aveva precisato a quali fatture si riferissero le rimesse oggetto del giudizio, né aveva prodotto documenti contabili forniti di valore legale (quali ad esempio l'estratto autentico delle scritture contabili), con
3 la conseguenza che era impossibile ricostruire l'andamento storico del rapporto per permettere una comparazione tempi in cui erano avvenuti i pagamenti di cui
è causa rispetto a quelli avvenuti in precedenza;
- che sempre in relazione all'esimente ex art. 67, co.3, l. a l.fall., sarebbe erronea la conclusione di una compatibilità del pagamento delle fatture insolute, avvenuto in un'unica soluzione, con la normale tempistica di adempimento.
Sempre dall'esame dei documenti prodotti con finalità comparative emergerebbe altro: ad esempio, dagli estratti di conto corrente prodotti (settembre
2010/gennaio 2012) figurerebbe, al contrario, che i pagamenti impugnati non rientrerebbero nella definizione di “termini d'uso” in quanto: “(i) in tre casi
(settembre 2010 – gennaio 2011– ottobre 2011) si fa genericamente riferimento al pagamento di fatture emesse nel 2009; (ii) in un altro caso (aprile 2011) il pagamento di Euro 10.000,00 fa riferimento alla terza rata di un piano di rientro;
(iii) in un altro ancora (luglio 2011) il pagamento è effettuato addirittura da una terza società (Elea) per conto della;
(iv) i pagamenti del 26/10/2011, Parte_1
del 25/11/2011, 23/12/2011 sono tutti di importo pari a 10.000,00 cadauno rappresentando, quindi, all'evidenza pagamenti del medesimo piano di rientro di cui al punto (ii) che precede.” (p. 10 atto di citazione in appello).
- Questi documenti riscontrerebbero pagamenti di crediti pregressi da lungo tempo scaduti o effettuati a seguito di solleciti o di piani di rientro, pagamenti eseguiti da un terzo, modalità inidonee a fruire del beneficio dell'esenzione.
- di contro, la documentazione prodotta da parte attrice (e dettagliata a pag. 11 dell'atto di appello) sarebbe sufficiente a smentire l'esistenza di una consuetudine di tolleranza;
risultava in particolare che nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo di € 763.912,00 e che CP_1 Parte_1
in data 25.05.2012 la Provincia aveva pertanto proposto tra opzioni alternative per definire transattivamente l'esposizione debitoria, tra le quali era stato accettato il pagamento in un'unica soluzione del 70% di quanto dovuto a saldo e stralcio;
tale accordo era stato disatteso dalla con la esecuzione di un Pt_2 bonifico di € 50.000; in data 20.11.2012 la aveva pertanto CP_1 depositato ricorso per decreto ingiuntivo per € 565.379,20
- tutti questi elementi, evidentemente, smentivano le conclusioni del Tribunale circa l'esistenza di una tolleranza nel ritardo die pagamenti da parte della CP_1
da ritenersi, di contro, pienamente consapevole dello stato di insolvenza della
4 debitrice.
Con il terzo motivo, parte appellante ribadisce la sussistenza dell'elemento oggettivo – lesione della par condicio creditorum – e dell'elemento soggettivo – scientia decotionis - costituenti i presupposti dell'utile esperimento del rimedio invocato. In particolare, in riferimento all'elemento soggettivo, deduce che la grave situazione economica e finanziaria dell'ente fosse ben nota alla società odierna appellata al momento della ricezione del pagamento oggetto di revocatoria, essendovi numerosi indizi da cui tratte in via presuntiva la prova della sua sussistenza e in particolare:
- dalla fine dell'anno 2011 si era verificato un vero e proprio “stillicidio mediatico” con commenti e analisi di stampa circa la drammatica situazione Part finanziaria della Provincia e delle sue “Opere Sociali” più note (gli Ospedali
e San Carlo di Nancy), riportate giornalmente dagli organi di stampa;
Part tradizionalmente, l' ed il San Carlo di Nancy hanno rappresentato e rappresentano realtà nosocomiali molto in vista nel panorama della sanità romana e nazionale. Le notizie di stampa, dunque, erano sempre più allarmanti: si parlava di “milioni di euro di buco”, di “debito multimilionario”, di “gestione fallimentare”, di stipendi non pagati al personale, di imminente presentazione di una domanda di concordato preventivo;
- la presenza di numerose procedure esecutive pendenti;
- la documentazione depositata dalla in primo grado con la memoria ex Pt_2 art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. (all. 11/20) dalla quale risultava che: “i) nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo di € 763.912,00, oltre interessi di mora;
ii) in data 25.5.2012 la
Provincia ha proposto alla convenuta tre opzioni alternative per definire transattivamente l'esposizione; iii) la ha accettato a saldo e Controparte_2
stralcio il pagamento in un'unica soluzione del 70% del dovuto;
iv) successivamente la , che già il 18.6.2012 aveva contraddetto l'ipotesi Parte_1 transattiva eseguendo un bonifico di € 50.000,00, non ha tuttavia dato seguito alla proposta;
v) in data 20.11.2012 ha presentato ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo per € 565.379,20 nel quale dà atto di aver ricevuto un
“imprevisto” bonifico di € 50.000,00 (oggetto del presente giudizio di revocatoria (cfr. all. 19 del fascicolo di parte attrice).”
5 Si è opposta al gravame la affermando che i pagamenti Controparte_3 oggetto di causa erano avvenuti “nell'esercizio dell'attività di impresa” sanitaria CP_ da parte dell'Ente in bonis, come previsto dalla norma, art. 67, co.3, l. a in quanto i prodotti medicali erano destinati all'Ospedale Generale San Carlo di
Nancy e nell'ambito dei normali rapporti di fornitura di tali prodotti, nonché nei
“termini d'uso” stante la sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute, ampiamente dimostrato in sede istruttoria nel giudizio di primo grado. Ha, nel resto contestato la ricorrenza di ulteriori presupposti dell'azione proposta.
L'appello è fondato.
E' pacifico tra le odierne parti del giudizio, oltre che documentalmente dimostrato dalla procedura attrice, che la Parte_1
ha presentato, innanzi a presso questo
[...]
tribunale, con ricorso del 24 ottobre 2012, domanda di concordato preventivo c.d. prenotativo, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l. fall., curandone in data
25 ottobre 2012, la pubblicazione nel registro delle imprese (v. visura camerale, in atti). In data 29 marzo 2013, è stato assunto il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico con cui il medesimo ente è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria. Tenuto conto di tale consequenzialità - peraltro non contestata in giudizio - è evidente che l'ammissione della
[...] alla Parte_1
procedura di amministrazione straordinaria trae origine dalla medesima condizione di precarietà economico reddituale che avrebbe dovuto trovare iniziale rimedio con l'avviata proposta concordataria, e che ha, quindi, comportato la giudiziale declaratoria di insolvenza con sentenza del 29-30 maggio 2013.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, con la domanda azionata la parte aveva invocato la revocabilità dei seguenti pagamenti, per complessivi € 50.000,00 come dalla tabella riportata sia in citazione che nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 cpc :
18/6/2012 1.485,20 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 5.720,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.004,00 Pag. ant. rata su piano di rientro CP_1 CP_1
6 18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.108,00 Pag. ant. rata su piano di rientro CP_1 CP_1
18/6/2012 5.096,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.120,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 2.672,80 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 2.288,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 4.004,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.296,80 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.536,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 3.432,00 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
18/6/2012 373,20 Pag. ant. rata su piano di rientro Controparte_1
Totale 50.000,00 Controparte_1
Secondo la impostazione attorea, dunque, trattasi di vari pagamenti, avvenuti tutti con un unico bonifico tratto sul c/c 372/20300 del 18.06.2012 per l'importo complessivo di
€ 50.000.
Nelle memorie di primo grado, la parte attrice aveva con chiarezza indicato i relativi importi come tratti sia dal libro giornale (doc. 22 allegato memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc) che dall'elenco delle movimentazioni contabili della stessa Parte_1
(doc. 21 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) nel quale risulta indicata la corretta imputazione dei pagamenti.
Ciò chiarito, occorre concentrarsi sulla portata dell'atto solutorio, rappresentato dal pagamento, in unica soluzione, del bonifico del 18.06.2012.
Infatti, indipendentemente dal rilievo di un obiettivo ritardo nella esecuzione del relativo pagamento rispetto alla scaturigine del credito, rappresentato da fatture risalenti al 2009 e 2010 - dato su cui il Tribunale ha fondato, a ben guardare, la propria conclusione - occorre piuttosto valorizzare l'intervenuto conseguimento tra le parti, nelle more dell'atto solutorio, di un piano di rientro ( documentato fra gli allegati della memoria ex art. 183, IV co. n. 2) avvenuto nel contesto delle seguenti, ulteriori, significative circostanze:
- nel maggio 2012 la era creditrice della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo di € 763.912,00, oltre interessi di mora (ricorso per l'ammissione al passivo presentato da doc.11); Controparte_1
- in data 25.5.2012 la ha proposto alla convenuta tre opzioni alternative Parte_1
7 per definire transattivamente l'esposizione nei confronti della Controparte_3
“allo scopo di prevenire l'azione di recupero del credito” (lettera del
[...]
Part 25.5.2012 del Direttore Generale dell' inviata alla allegata Controparte_1 al ricorso per l'ammissione al passivo doc. 13);
- la ha accettato a saldo e stralcio il pagamento in un'unica Controparte_2
soluzione del 70% del dovuto;
- in data 1.6.2012 la in persona del suo legale rappresentante ha inviato Pt_2
alla Sine Vision la bozza della transazione con la quale si sarebbe impegnata a versare, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto l'importo di 534.738,40 euro, pari appunto al 70 % di 763.912,00 euro (comunicazione e-mail
Part dell'1.6.2012 dell'Ufficio Legale dell' allegata al ricorso per l'ammissione al passivo, doc. 14);
- il 18.6.2012 la eseguiva il bonifico in questione di € 50.000,00 in Pt_2
contraddizione con la transazione raggiunta;
nelle settimane successive la CP_2
rimetteva all'Ente varie e mail di sollecito per il pagamento della
[...]
differenza, in data 25.7.2012 e 27.7.2012, rimaste tuttavia prive di riscontro;
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.11.2012, la CP_1
chiedeva la condanna della al pagamento di 565.379,20 euro degli Pt_2
interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al saldo e delle spese di procedura;
il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 25946/2012.
Tale essendo lo svolgimento diacronico dei fatti, è chiaro come il conseguimento certo, nel maggio 2012, di un accordo transattivo sulla pregressa morosità - ricomprendente, come è stato dimostrato, anche i vari crediti per forniture e alla cui esecuzione risulta documentalmente imputato il pagamento del bonifico di € 50.000 di cui è causa - precluda per definizione di ricondurre lo stesso atto solutorio all'ambito di operatività della esimente di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) (si veda, in termini, da ultimo, Cass. sez
I, ord. 30.03.2025 n. 8384) non potendosi considerare lo stesso una ordinaria modalità di pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, tale cioè da essere poter essere comparata, come erroneamente fatto dal primo giudice, ai
“termini di uso”, invalsi fra le parti. Vale la pena di sottolineare, infatti, come non si trattasse, a rigore, del pagamento di singole fatture, ma di un unico pagamento eseguito ad estinzione del più ampio credito complessivo negoziato in sede transattiva.
Chiariti i motivi per ritenere non operante la esimente normativa, non vi è dubbio come, nella specie (secondo motivo), debbano anche ritenersi integrati gli ulteriori presupposti
8 di accoglimento della domanda di revocatoria, flebilmente contestati dalla controparte.
Pacifica la riconducibilità del pagamento di € 50.000 nel periodo c.d. sospetto, non vi è dubbio come la concessione di un piano rientro supporti, per costante giurisprudenza di legittimità, anche la prova dell'elemento soggettivo dello stato insolvenza del solvens, nella ricorrenza, come nel caso di specie, di altri elementi utili a desumere presuntivamente la consapevolezza di uno stato di illiquidità del debitore;
ad esempio, le notizie di stampa, certamente note ad un fornitore che aveva con la costanti Parte_1
rapporti commerciali, la proposta, pervenuta dal debitore, di un piano di rientro con versamenti rateali, il perdurare dell'inadempimento tale da indurre il creditore a sollecitare i pagamenti.
In concreto, l'accordo di rateizzazione del debito che la aveva proposto in data Pt_2
25.5.2012 per far fronte alla considerevole esposizione debitoria, pari ad € 763.912,00, oltre interessi di mora, rendeva palese la difficoltà della di adempiere Parte_1
regolarmente alle proprie obbligazioni, quindi sintomo di una situazione non transitoria e comprovante l'insolvenza, nonché l'evidente conoscenza dello stato di insolvenza da parte della , oltre che la totale estraneità a logiche commerciali usuali di CP_2
tolleranza di minimi ritardi.
Va ritenuto in re ipsa l'evento dannoso rispetto alla par condicio creditorum e l'interesse della massa, lesione che risulta integrata per il sol fatto dell'effettuazione del pagamento, avvenuta il 18 giugno 2012, durante il periodo sospetto, ovvero nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese avvenuta il 25 ottobre 2012.
Gli elementi indiziari sopra menzionati, gravi, precisi e tra loro concordanti, unitariamente valutati, consentono ad avviso di questa Corte di ritenere integrato l'elemento soggettivo dell'azione, dal che discende la necessità di accoglimento dell'appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti della appellante il pagamento effettuato in favore della con bonifico del 18.06.2012; Controparte_1
La è pertanto tenuta al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1
complessiva somma di euro 50.000 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in tema di revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla
9 sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito (in questi termini, tra le altre, Cass., ord., 23.5.2018, n. 12850).
In assenza di prova del maggior danno, la somma capitale di cui in premessa deve dunque essere solamente maggiorata di interessi dalla domanda giudiziale, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. (in argomento, da ultimo, Cass., ord., 3.1.2023, n.
61).
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23091 /19 depositata il 29.11.2019 ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, riformata integralmente la sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
Parte_1 del pagamento oggetto della domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
la in persona del l.r.p.t. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 50.000in favore dell'appellante, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 7.500 e quanto al presente giudizio, in euro 6.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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