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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1831/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Daria Storia che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro nato in [...] il [...]. P_
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 14/11/2024 dinnanzi al
Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data
22/11/2024 attesa la rinunzia ai termini di LEGGE per il deposito degli scritti conclusionali SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1
rapporti personali ed economici relativamente ai figli NN
[...]
, nata in [...] il [...] e nato in [...]_2
Catania il 11/1/2019 da una relazione more uxorio con P_
cessata nell'aprile dell'anno 2023, - rendendo le deduzioni e domande ivi calendate;
ritenuto che
deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto il quale non ha ritenuto di costituirsi P_
in giudizio (né di comparire in udienza) nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso ex art. 143 cpc con formalità di rito espletate in data 24/7/2024 degli atti processuali nel rispetto del termine di rito;
ritenuto che
– FERMO QUANTO RILEVATO E STATUITO CON IL
PROVVEDIMENTO IN DATA 15/5/2024 - ben evidenziato che il resistente è rimasto contumace in giudizio ed affatto P_
assente dallo stesso, a definitivo sigillo della sua condotta meramente omissiva, la IC , la quale già aveva già in ricorso Parte_1
allegato condotte moralmente e materialmente abbandoniche del ha indi ulteriormente evidenziato in udienza “la totale P_
assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso affatto P_
irreperibile” giusta la prodotta documentazione, sussistono all'evidenza, le condizioni per disporre, ex art. 337 quater commi 1°
e 3° cc l'affidamento in via esclusiva dei figli NN
[...]
[...] , nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...] alla madre sig.ra , con CP_2
la quale gli stessi hanno sempre vissuto pur dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, figli che hanno continuato ad essere amorevolmente accuditi e provveduti nelle loro necessità morali e materiali dalla madre, senza alcun supporto da parte del padre, giusta quanto sopra evidenziato;
e deve rimarcarsi come il padre appaia gravemente inadempiente anche rispetto ai suoi doveri di mantenimento in violazione di DIRITTI
ASSOLUTI DEI FIGLI MINORENNI DI RANGO COSTITUZIONALE E
SOVRANAZIONALE attesocchè gli stessi accedono e ridondano sul diritto alla
“felicità” degli stessi-, in quanto necessariamente involgente anche il lato
“materiale” delle risorse necessarie ed utili al loro corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico - ben evidenziato che, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) - giusta la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della
Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che
“il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) e che, Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma CHE IL
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della
Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio
…” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); che, come affermato dalla Corte Nomofilattica “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (ex multis, da ultimo, Cass., 11/4/2013, n. 8901): onde, di certo pregiudizio per i figli sarebbe l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, finendo le indicate condotte moralmente e materialmente abbandoniche del peraltro resosi indi irreperibile, con il risolversi in un inutile P_
intralcio nel sereno svolgersi della vita familiare e nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre , con Parte_1
conseguente impossibilità di gestire congiuntamente al la P_
responsabilità genitoriale;
deve altresì a questo punto evidenziarsi che la Corte Nomofilattica a
Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli CP_3
NN, ne puntualizza la sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n.
32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020,
n. 29999); và indi disposto ex art. 337 quater comma 3° parte 2à cc, che le decisioni di maggiore interesse per i figli NN
e , siano adottate dalla madre, esclusiva Per_1 Per_2
affidataria dei figli NN, misura che invero si ritiene appunto, nella fattispecie sub judice, pienamente IDONEA ED
ADEGUATA – alla stregua degli elementi in atti - alla tutela del
Superiore Interesse dei figli NN, ben rammentandosi le
AUREE STATUIZIONI del recentissimo pronunciamento della Corte EDU di condanna dell'Italia a tenore delle quali “il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull'interesse superiore del minore e, in tal senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse a prescindere” non soltanto “dalle richieste delle parti interessate” ma addirittura “da eventuali vizi procedurali”
(Corte EDU, sent. 31/8/2023-ric. N. 47196/21 causa C c. Italia); invero, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte
Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale
(nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale
“devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il
7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); ben si consideri che il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A NA STABILE CONSUETUDINE Persona_3
DI VITA E SALDE RELAZIONI AFFETTIVE CON ENTRAMBI, NEL
DOVERE DEI PRIMI DI COOPERARE
NELL'ASSISTENZA, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale”, non omettendosi d'evidenziare che – come detto - già Corte Cost.,
21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del
1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002,
n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde
“nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…”
(art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di
New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di
New York) quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo
Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316
c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n.
2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2,
30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali,
indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la
Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile
1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale,
28/03/2022, n.79); e deve essere ben chiaro non soltanto il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di
New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” – ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul
MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass.,
26/3/2010, n. 7282); deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della
Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della
Costituzione della Repubblica); a tenore della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data 17/5/2021 la Corte
Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore,
delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; attesa “la totale assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso P_
affatto irreperibile” deve disporsi che, eventuali incontri del padre con i figli non potranno aver corso se non dopo che lo stesso si sarà sottoposto alle verifiche di personalità ed, in ogni caso, in ambiente protetto e con assoluta gradualità dato che la
“sostanzialmente” i bimbi non “conoscono” il padre: invero, come detto, attesa ““la totale assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso affatto irreperibile”, i piccoli e non P_ Per_1 Per_2
possono, dunque, essere esposti ALLE RICADUTE Parte_2
DELLE CONDOTTE DEL PADRE SOSTANZIALMENTE “SCONOSCIUTO” IN PREGIUDIZIO DEL LORO SUPERIORE
DIRITTO ALLA STABILITÀ ESISTENZIALE ED EMOTIVA: come detto, invero, il “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A GARANTIRGLI UNA STABILE
CONSUETUDINE DI VITA E SALDE RELAZIONI
AFFETTIVE CON ENTRAMBI”; ritenuto che, a carico di và posto l'obbligo di contribuire al P_
mantenimento dei figli NN , nata in [...]
Parigi il 4/3/2018 e nato in Catania il [...] in [...]
via superesclusiva affidati alla madre;
ritenuto che
, siffatto contributo –
che deve essere da essere corrisposto a - può P_ Parte_1
AGEVOLMENTE essere determinato nel Superiore Interesse della prole minorenne nella chiesta misura di euro 500,00 (in parti eguali tra i figli) pienamente rientrante nell'ambito della capacità di lavoro e di guadagno del in giovane età (28 anni) e fino a prova del P_
contrario in buona salute, ben rimarcata la mancata collaborazione dello stesso alla ricostruzione della di lei condizione economico-patrimoniale nel Superiore Interesse della prole minorenne in violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di produzione della documentazione economico- reddituale, ben rammentandosi che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED
EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …” (Corte
Cost., 30/7/2008, n. 308); detto assegno deve essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (detratte le somme le somme che a tale specifico titolo dovessero risultare essere state documentalmente versate dal alla ) e deve essere P_ Pt_1
annualmente rivalutato secondo indici ISTAT ex art. 150 disp att cpc;
a carico di và altresì posto l'obbligo di contribuire nella P_
misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli Per_1
e secondo le Linee Guida del CNF 2017. Per_2
All'affidamento superesclusivo dei figli NN alla madre consegue il diritto della stessa di percepire per Parte_3
intero L'ASSEGNO UNICO per i figli NN
Configurandosi soccombenza del resistente , le spese seguono la P_
soccombenza dello stesso, appena dovendosi evidenziare che il principio della soccombenza è stato da novella “rinforzato” con la introdotta modifica del comma secondo dell'art. 92 a tenore applicabile del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (giusta Corte Cost., 19/4/2018, n.77), il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, l'una e le altre insussistenti nella fattispecie sub judice, e si liquidano in favore della ricorrente – alla stregua Pt_1
della attività difensiva concretamente espletata e delle norme applicabile essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta
D.M. n. 55 del 10/3/2014 (in GU n. 77 del 2/4/2014) in vigore dal 3/4/2014
ex D.M. 147 del 13/8/2022 (in GU n. 236 del 8/10/2022) in vigore dal
23/10/2022 attesa la “Disposizione temporale” di cui all'art. 28 a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il cui chiaro testo non consente, invero, oscura glossa, come sempre ritenuto dal Giudice, odierno estensore, sin dalla emanazione della detta identica disposizione di cui all'art. 41
D.M. n. 140 del 20/7/2012 (in GU 20/8/2012) ed indi asseverato dalle Sezioni Unite della Corte Nomofilattica con le pronunzie 12/10/2012, nn. 17405 e 17406 e da Corte
Cost., 7/11/2013, n. 261) - nella complessiva misura di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
P.T.M.
Il Tribunale, pronunziando nella contumacia del resistente , dispone ex P_
art. 337 quater commi 1° e 3° cc l'affidamento in via esclusiva dei figli NN , nata in [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato in [...] il [...] alla madre sig.ra ; Persona_2 Parte_1
dispone ex art. 337 quater comma 3° parte 2à cc, che le decisioni di maggiore interesse per i detti figli NN siano adottate dalla madre, esclusiva affidataria degli stessi.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento P_
dei figli NN , nata in [...] il [...] Persona_1
e nato in [...] il [...] alla madre sig.ra Persona_2
in via superesclusiva affidati, con un assegno mensile di euro Parte_1
500,00 (in parti eguali tra i figli) da versare alla anticipatamente Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (detratte le somme le somme che a tale specifico titolo dovessero risultare essere state documentalmente versate dal alla ) e da rivalutare P_ Pt_1
automaticamente ogni anno secondo indici ISTAT ex art. 150 disp att cpc,
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli NN secondo le Linee
Guida del CNF 2017.
Statuisce, per il resto, come in parte motiva specificato.
Pone a carico del soccombente ed in favore della ricorrente P_
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento Parte_1
del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania - le spese del processo che liquida in complessivi euro 2.538,50 come analiticamente in parte motiva, oltre spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.p.r.
30/5/2002, n. 115.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 22/11/2024
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1831/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Daria Storia che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro nato in [...] il [...]. P_
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 14/11/2024 dinnanzi al
Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data
22/11/2024 attesa la rinunzia ai termini di LEGGE per il deposito degli scritti conclusionali SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1
rapporti personali ed economici relativamente ai figli NN
[...]
, nata in [...] il [...] e nato in [...]_2
Catania il 11/1/2019 da una relazione more uxorio con P_
cessata nell'aprile dell'anno 2023, - rendendo le deduzioni e domande ivi calendate;
ritenuto che
deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto il quale non ha ritenuto di costituirsi P_
in giudizio (né di comparire in udienza) nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso ex art. 143 cpc con formalità di rito espletate in data 24/7/2024 degli atti processuali nel rispetto del termine di rito;
ritenuto che
– FERMO QUANTO RILEVATO E STATUITO CON IL
PROVVEDIMENTO IN DATA 15/5/2024 - ben evidenziato che il resistente è rimasto contumace in giudizio ed affatto P_
assente dallo stesso, a definitivo sigillo della sua condotta meramente omissiva, la IC , la quale già aveva già in ricorso Parte_1
allegato condotte moralmente e materialmente abbandoniche del ha indi ulteriormente evidenziato in udienza “la totale P_
assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso affatto P_
irreperibile” giusta la prodotta documentazione, sussistono all'evidenza, le condizioni per disporre, ex art. 337 quater commi 1°
e 3° cc l'affidamento in via esclusiva dei figli NN
[...]
[...] , nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...] alla madre sig.ra , con CP_2
la quale gli stessi hanno sempre vissuto pur dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, figli che hanno continuato ad essere amorevolmente accuditi e provveduti nelle loro necessità morali e materiali dalla madre, senza alcun supporto da parte del padre, giusta quanto sopra evidenziato;
e deve rimarcarsi come il padre appaia gravemente inadempiente anche rispetto ai suoi doveri di mantenimento in violazione di DIRITTI
ASSOLUTI DEI FIGLI MINORENNI DI RANGO COSTITUZIONALE E
SOVRANAZIONALE attesocchè gli stessi accedono e ridondano sul diritto alla
“felicità” degli stessi-, in quanto necessariamente involgente anche il lato
“materiale” delle risorse necessarie ed utili al loro corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico - ben evidenziato che, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) - giusta la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della
Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che
“il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) e che, Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma CHE IL
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della
Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio
…” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); che, come affermato dalla Corte Nomofilattica “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (ex multis, da ultimo, Cass., 11/4/2013, n. 8901): onde, di certo pregiudizio per i figli sarebbe l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, finendo le indicate condotte moralmente e materialmente abbandoniche del peraltro resosi indi irreperibile, con il risolversi in un inutile P_
intralcio nel sereno svolgersi della vita familiare e nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre , con Parte_1
conseguente impossibilità di gestire congiuntamente al la P_
responsabilità genitoriale;
deve altresì a questo punto evidenziarsi che la Corte Nomofilattica a
Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli CP_3
NN, ne puntualizza la sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n.
32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020,
n. 29999); và indi disposto ex art. 337 quater comma 3° parte 2à cc, che le decisioni di maggiore interesse per i figli NN
e , siano adottate dalla madre, esclusiva Per_1 Per_2
affidataria dei figli NN, misura che invero si ritiene appunto, nella fattispecie sub judice, pienamente IDONEA ED
ADEGUATA – alla stregua degli elementi in atti - alla tutela del
Superiore Interesse dei figli NN, ben rammentandosi le
AUREE STATUIZIONI del recentissimo pronunciamento della Corte EDU di condanna dell'Italia a tenore delle quali “il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull'interesse superiore del minore e, in tal senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse a prescindere” non soltanto “dalle richieste delle parti interessate” ma addirittura “da eventuali vizi procedurali”
(Corte EDU, sent. 31/8/2023-ric. N. 47196/21 causa C c. Italia); invero, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte
Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale
(nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale
“devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il
7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); ben si consideri che il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A NA STABILE CONSUETUDINE Persona_3
DI VITA E SALDE RELAZIONI AFFETTIVE CON ENTRAMBI, NEL
DOVERE DEI PRIMI DI COOPERARE
NELL'ASSISTENZA, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale”, non omettendosi d'evidenziare che – come detto - già Corte Cost.,
21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del
1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002,
n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde
“nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…”
(art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di
New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di
New York) quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo
Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316
c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n.
2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2,
30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali,
indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la
Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile
1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale,
28/03/2022, n.79); e deve essere ben chiaro non soltanto il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di
New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” – ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul
MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass.,
26/3/2010, n. 7282); deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della
Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della
Costituzione della Repubblica); a tenore della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data 17/5/2021 la Corte
Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore,
delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; attesa “la totale assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso P_
affatto irreperibile” deve disporsi che, eventuali incontri del padre con i figli non potranno aver corso se non dopo che lo stesso si sarà sottoposto alle verifiche di personalità ed, in ogni caso, in ambiente protetto e con assoluta gradualità dato che la
“sostanzialmente” i bimbi non “conoscono” il padre: invero, come detto, attesa ““la totale assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e della prole, essendosi peraltro il detto reso affatto irreperibile”, i piccoli e non P_ Per_1 Per_2
possono, dunque, essere esposti ALLE RICADUTE Parte_2
DELLE CONDOTTE DEL PADRE SOSTANZIALMENTE “SCONOSCIUTO” IN PREGIUDIZIO DEL LORO SUPERIORE
DIRITTO ALLA STABILITÀ ESISTENZIALE ED EMOTIVA: come detto, invero, il “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A GARANTIRGLI UNA STABILE
CONSUETUDINE DI VITA E SALDE RELAZIONI
AFFETTIVE CON ENTRAMBI”; ritenuto che, a carico di và posto l'obbligo di contribuire al P_
mantenimento dei figli NN , nata in [...]
Parigi il 4/3/2018 e nato in Catania il [...] in [...]
via superesclusiva affidati alla madre;
ritenuto che
, siffatto contributo –
che deve essere da essere corrisposto a - può P_ Parte_1
AGEVOLMENTE essere determinato nel Superiore Interesse della prole minorenne nella chiesta misura di euro 500,00 (in parti eguali tra i figli) pienamente rientrante nell'ambito della capacità di lavoro e di guadagno del in giovane età (28 anni) e fino a prova del P_
contrario in buona salute, ben rimarcata la mancata collaborazione dello stesso alla ricostruzione della di lei condizione economico-patrimoniale nel Superiore Interesse della prole minorenne in violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di produzione della documentazione economico- reddituale, ben rammentandosi che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED
EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …” (Corte
Cost., 30/7/2008, n. 308); detto assegno deve essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (detratte le somme le somme che a tale specifico titolo dovessero risultare essere state documentalmente versate dal alla ) e deve essere P_ Pt_1
annualmente rivalutato secondo indici ISTAT ex art. 150 disp att cpc;
a carico di và altresì posto l'obbligo di contribuire nella P_
misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli Per_1
e secondo le Linee Guida del CNF 2017. Per_2
All'affidamento superesclusivo dei figli NN alla madre consegue il diritto della stessa di percepire per Parte_3
intero L'ASSEGNO UNICO per i figli NN
Configurandosi soccombenza del resistente , le spese seguono la P_
soccombenza dello stesso, appena dovendosi evidenziare che il principio della soccombenza è stato da novella “rinforzato” con la introdotta modifica del comma secondo dell'art. 92 a tenore applicabile del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (giusta Corte Cost., 19/4/2018, n.77), il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, l'una e le altre insussistenti nella fattispecie sub judice, e si liquidano in favore della ricorrente – alla stregua Pt_1
della attività difensiva concretamente espletata e delle norme applicabile essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta
D.M. n. 55 del 10/3/2014 (in GU n. 77 del 2/4/2014) in vigore dal 3/4/2014
ex D.M. 147 del 13/8/2022 (in GU n. 236 del 8/10/2022) in vigore dal
23/10/2022 attesa la “Disposizione temporale” di cui all'art. 28 a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il cui chiaro testo non consente, invero, oscura glossa, come sempre ritenuto dal Giudice, odierno estensore, sin dalla emanazione della detta identica disposizione di cui all'art. 41
D.M. n. 140 del 20/7/2012 (in GU 20/8/2012) ed indi asseverato dalle Sezioni Unite della Corte Nomofilattica con le pronunzie 12/10/2012, nn. 17405 e 17406 e da Corte
Cost., 7/11/2013, n. 261) - nella complessiva misura di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
P.T.M.
Il Tribunale, pronunziando nella contumacia del resistente , dispone ex P_
art. 337 quater commi 1° e 3° cc l'affidamento in via esclusiva dei figli NN , nata in [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato in [...] il [...] alla madre sig.ra ; Persona_2 Parte_1
dispone ex art. 337 quater comma 3° parte 2à cc, che le decisioni di maggiore interesse per i detti figli NN siano adottate dalla madre, esclusiva affidataria degli stessi.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento P_
dei figli NN , nata in [...] il [...] Persona_1
e nato in [...] il [...] alla madre sig.ra Persona_2
in via superesclusiva affidati, con un assegno mensile di euro Parte_1
500,00 (in parti eguali tra i figli) da versare alla anticipatamente Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (detratte le somme le somme che a tale specifico titolo dovessero risultare essere state documentalmente versate dal alla ) e da rivalutare P_ Pt_1
automaticamente ogni anno secondo indici ISTAT ex art. 150 disp att cpc,
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli NN secondo le Linee
Guida del CNF 2017.
Statuisce, per il resto, come in parte motiva specificato.
Pone a carico del soccombente ed in favore della ricorrente P_
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento Parte_1
del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania - le spese del processo che liquida in complessivi euro 2.538,50 come analiticamente in parte motiva, oltre spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.p.r.
30/5/2002, n. 115.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 22/11/2024
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta